CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE
CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE
ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELLA CSCE A STOCCOLMA IL 15 DICEMBRE 1992
CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE
Gli Stati parte della presente Convenzione, essendo Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,
Consapevoli del loro obbligo di risolvere pacificamente le controversie fra loro, conformemente agli Articoli 2, paragrafo 3, e 33 della Carta delle Nazioni Unite;
Sottolineando che non intendono in alcun modo portare pregiudizio alla competenza di altre istituzioni o altri meccanismi esistenti, ivi incluse la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e la Corte Permanente di Arbitrato;
Riaffermando il proprio solenne impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici e la decisione di perfezionare meccanismi di soluzione delle controversie fra Stati partecipanti;
Ricordando che l'applicazione integrale di tutti i principi e impegni della CSCE costituisce di per sé un elemento essenziale della prevenzione delle controversie fra gli Stati partecipanti alla CSCE;
Preoccupandosi di promuovere e rafforzare gli impegni assunti in particolare nel Rapporto della Riunione di Esperti sulla Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della CSCE riunitosi a Berlino il 19 e il 20 giugno
1991,
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Istituzione della Corte
E' istituita una Corte di Conciliazione e di Arbitrato per risolvere, mediante conciliazione e, se del caso, arbitrato, le controversie che siano state ad essa sottoposte conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 2
Commissioni di Conciliazione e Tribunali Arbitrali
1. La conciliazione è realizzata attraverso una Commissione di Conciliazione istituita per ciascuna controversia. La Commissione è composta da conciliatori tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.
2. L'arbitrato è realizzato attraverso un Tribunale Arbitrale istituito per ciascuna controversia. Il Tribunale è composto da arbitri tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4.
3. L'insieme dei conciliatori e degli arbitri costituisce la
Corte di Conciliazione e Arbitrato nel quadro della CSCE, d'ora in poi denominata "la Corte".
Articolo 3 Designazione dei Conciliatori
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, due conciliatori almeno uno dei quali avente la cittadinanza dello Stato che lo designa, mentre l'altro può avere la cittadinanza di un altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina i propri conciliatori entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.
2. I conciliatori devono essere personalità esercitanti o che abbiano esercitato alte funzioni internazionali o nazionali e dotate di notoria competenza in materia di diritto internazionale, di relazioni internazionali o di soluzione delle controversie.
3. I conciliatori sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile. Lo Stato che li ha designati non può porre fine alle loro funzioni in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni, o di impedimento constatato dal Bureau, lo Stato interessato procede alla nomina di un nuovo conciliatore; la durata del mandato del nuovo conciliatore corrisponde a quella residua del mandato del predecessore.
4. Alla fine del loro mandato i conciliatori continuano ad occuparsi delle controversie loro sottoposte.
5. I nomi dei conciliatori sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.
Articolo 4 Nomina degli Arbitri
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e un supplente che possono avere la cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e il supplente entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.
2. Gli arbitri e i loro supplenti devono avere i requisiti necessari per l'esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o essere giureconsulti in possesso di competenza notoria nel campo del diritto internazionale.
3. Gli arbitri e i loro supplenti sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile una volta. Lo Stato parte che effettua la nomina non può porre termine alle funzioni degli arbitri o dei supplenti in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni o d'impedimento, constatato dal Bureau, l'arbitro è sostituito dal suo supplente.
4. In caso di decesso o di dimissioni di un arbitro e del suo supplente, o di altro impedimento riguardante entrambi, dopo che l'impedimento sia stato accertato dal Bureau, si procede a nuove nomine conformemente al paragrafo 1. Il nuovo arbitro e il suo supplente completano il mandato dei loro predecessori.
5. Il Regolamento della Corte può prevedere un rinnovo parziale degli arbitri e dei loro supplenti.
6. Alla scadenza del loro mandato gli arbitri continuano a occuparsi dei procedimenti di cui sono stati investiti.
7. I nomi degli arbitri sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.
Articolo 5
Indipendenza dei Membri della Corte e del Cancelliere
I conciliatori, gli arbitri e il Cancelliere esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Prima di assumere il loro incarico, essi si impegnano con una dichiarazione ad esercitare le loro attribuzioni con imparzialità e secondo coscienza.
Articolo 6 Privilegi e Immunità
I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo 7 Bureau della Corte
1. Il Bureau della Corte è composto da un Presidente, un Vice Presidente e tre altri membri.
2. Il Presidente della Corte è eletto dai membri della Corte fra i membri stessi. Il Presidente presiede il Bureau.
3. All'interno dei respettivi collegi, i conciliatori e gli arbitri eleggono, per ciascun collegio, due membri del Bureau e i respetivi supplenti.
4. Il Bureau elegge, fra i propri membri, il propio Vice Presidente. Il Vice Presidente è un conciliatore se il Presidente è un arbitro; è un arbitro se il Presidente è un conciliatore.
5. Il Regolamento della Corte stabilisce le modalità di elezione del Presidente nonchè degli altri membri del Bureau e dei loro supplenti.
Articolo 8 Procedimento per la presa di decisioni
1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione. Coloro che si astengono non sono considerati partecipanti alla votazione.
2. Le decisioni del Bureau sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono.
3. Le decisioni delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che li compongono, i quali non possono astenersi dal voto.
4. In caso di parità di voti, prevale il voto del funzionario che presiede.
Articolo 9 Cancelliere
La Corte nomina il proprio Cancelliere e può provvedere alla nomina dei funzionari che possano rendersi necessari. Lo Statuto del personale della Cancelleria è elaborato dal Bureau e adottato dagli Stati parte della presente Convenzione.
Articolo 10 Sede
1. La sede della Corte è a Ginevra.
2. Su richiesta delle parti della controversia e con l'accordo del Bureau, una Commissione di Conciliazione o un Tribunale Arbitrale possono riunirsi in un luogo diverso dalla sede.
Articolo 11 Regolamento della Corte
1. La Corte adotta il proprio Regolamento che è soggetto all'approvazione degli Stati parte della presente Convenzione.
2. Il Regolamento della Corte stabilisce, in particolare, le regole di procedura applicabili dalle Commissioni di Conciliazione e dai Tribunali Arbitrali costituiti in applicazione della presente Convenzione. Il Regolamento precisa quali fra tali regole non sono derogabili dalle parti della controversia mediante accordo.
Articolo 12 Lingue di Lavoro
Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili all'uso delle lingue.
Articolo 13 Protocollo Finanziario
Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 17, tutte le spese della Corte sono sostenute dagli Stati parte della presente Convenzione. Le disposizioni per il calcolo delle spese, per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio annuale della Corte, per la ripartizione delle spese fra gli Stati parte della presente Convenzione, per la revisione delle spese della Corte e per le questioni relative, sono contenute in un Protocollo Finanziario che dovrà essere adottato dal Comitato di Alti Funzionari. Dal momento in cui aderisce alla presente Convenzione, uno Stato è vincolato a tale Protocollo.
Articolo 14 Rapporto periodico
Il Bureau presenta annualmente al Consiglio della CSCE tramite il Comitato di Alti Funzionari un rapporto sulle attività svolte conformemente alla presente Convenzione.
Articolo 15
Comunicazioni delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato
Il Cancelliere della Corte informa il Segretariato della CSCE di tutte le domande di conciliazione o di arbitrato affinché siano immediatamente trasmesse agli Stati partecipanti alla CSCE.
Articolo 16
Atteggiamento delle parti - Misure cautelari
1. Durante il procedimento le parti della controversia si astengono da qualsiasi azione che rischi di aggravare la situazione o di rendere più difficile o di impedire la soluzione della controversia.
2. La Commissione di Conciliazione può attirare l'attenzione delle parti della controversia che le viene sottoposta sulle misure che queste potrebbero adottare per impedire che la controversia si aggravi o che la sua soluzione sia resa più difficile.
3. Il Tribunale Arbitrale istituito per esaminare una controversia può indicare le misure cautelari che le parti della controversia dovrebbero adottare conformemente alle disposizioni contenute nell'Articolo 26, paragrafo 4.
Articolo 17 Spese processuali
1. Le parti di una controversia e qualsiasi parte intervenente sostengono, ciascuna per la propria parte, le proprie spese.
CAPITOLO II - COMPETENZA
Articolo 18
Competenza della Commissione e del Tribunale
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione può sottoporre a una Commissione di Conciliazione qualsiasi controversia con un altro Stato parte, che non sia stata risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato.
2. Una controversia può essere sottoposta a un Tribunale Arbitrale secondo le condizioni previste all'Articolo 26.
Articolo 19
Salvaguardia dei procedimenti di soluzione preesistenti
1. La Commissione di Conciliazione o il Tribunale Arbitrale istituiti per una controversia non intraprendono ulteriori azioni nei casi in cui:
a) Prima di essere sottoposta alla Commissione o al Tribunale, la controversia sia stata sottoposta ad una corte o a un tribunale di cui le parti in causa hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia, o se tale organo si sia già pronunciato nel merito della controversia;
b) Le parti in lite abbiano in precedenza accettato la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale, diverso da un Tribunale quale previsto da questa Convenzione, che abbia competenza per decidire, con effetti vincolanti, sulla controversia adesso sottoposta, o se le parti in causa hanno deciso di ricercare la soluzione della controversia esclusivamente mediante altri mezzi.
2. La Commissione di Conciliazione istituita per una controversia non intraprende ulteriori azioni qualora, anche dopo essere stata attivata, una delle parti o tutte le parti sottopongano la controversia ad una corte o a un tribunale di cui le parti in lite hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia.
3. La Commissione di Conciliazione evita di intervenire qualora sia stato adito un altro organo avente competenza per formulare proposte sulla medesima controversia. Se gli sforzi
precedenti non conducono a una soluzione della controversia, la Commissione riprende i propri lavori su richiesta delle parti o di una delle parti in lite, senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 26, paragrafo 1.
4. Uno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, può avanzare una riserva per assicurare la compatibilità del meccanismo di soluzione delle controversie istituito dalla presente Convenzione con altri procedimenti di soluzione delle controversie risultanti da impegni internazionali applicabili a tale Stato.
5. Se, in qualsiasi momento, le parti pervengono a una soluzione della loro contro- versia, la Commissione o il Tribunale stralciano la controversia dal ruolo, al ricevimento di una conferma scritta da tutte le parti in causa di aver conseguito una soluzione della controversia.
6. In caso di disaccordo fra le parti della controversia circa la competenza della Commissione o del Tribunale, la questione viene decisa dalla Commissione o dal Tribunale.
CAPITOLO III - CONCILIAZIONE
Articolo 20
Domanda di Costituzione di una Commissione di Conciliazione
1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può presentare al Cancelliere una domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione per una controversia fra esso e uno o più altri Stati parte. Due o più Stati parte possono altresì presentare congiuntamente una domanda al Cancelliere.
2. La costituzione di una Commissione di Conciliazione può anche essere richiesta mediante accordo tra due o più Stati parte ovvero fra uno o più Stati parte e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE. L'accordo sarà notificato al Cancelliere.
Articolo 21
Costituzione della Commissione di Conciliazione
1. Ciascuna parte della controversia designa, dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all'Articolo 3, un conciliatore perché faccia parte della Commissione.
2. Qualora più di due Stati siano parte della stessa controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico conciliatore. Qualora non concordino in tal senso, ciascuno dei due gruppi di contendenti designa un pari numero di conciliatori fino a un numero massimo deciso dal Bureau.
3. Ciascuno Stato parte di una controversia sottoposta a una Commissione di Conciliazione e che non abbia aderito alla presente Convenzione, può designare, o dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all'Articolo 3, o fra persone che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una persona perchè questa faccia parte della Commissione. In questo caso, tale persona, ai fini dell'esame della controversia, gode dei medesimi diritti e ha i medesimi doveri degli altri membri della Commissione. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nella Commissione, rende la dichiarazione prevista all'Articolo 5.
4. Al ricevimento della domanda o dell'accordo mediante il quale le parti di una controversia richiedono la costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Presidente della Corte consulta le parti della controversia in merito alla composizione del resto della Commissione.
5. Il Bureau nomina tre ulteriori conciliatori perché facciano parte della Commissione. Tale numero può essere aumentato o ridotto dal Bureau, purché rimanga dispari. I membri del Bureau e i loro supplenti, che figurano nell'elenco dei conciliatori, possono essere designati per fare parte
della Commissione.
6. La Commissione elegge il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau.
7. Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili nei casi di ricusazione, di impedimento o di rifiuto di uno dei membri di far parte della Commissione verificatisi all'inizio o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
0. Qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente articolo sarà decisa dal Bureau quale questione preliminare.
Articolo 22
Procedura per la Costituzione di una Commissione di Conciliazione
1. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante domanda, nella domanda sono indicati l'oggetto della controversia, la parte o le parti contro cui essa è diretta, il nome o i nomi dei conciliatori che lo Stato richiedente o gli Stati richiedenti designano per far parte della Commissione. La domanda indica anche sommariamente i procedimenti di soluzione ai queli si è stato fatto precedentemente ricorso.
2. Al ricevimento di una domanda, il Cancelliere la notifica all'altra o alle altre parti della controversia indicate nella domanda. Entro un periodo di quindici giorni dalla notifica, l'altra o le altre parti della controversia designano il conciliatore o i conciliatori di loro scelta in seno alla Commissione. Qualora entro tale periodo una o più parti della controversia non abbiano designato il membro o i membri della Commissione che spetta loro di designare, il Bureau nomina l'appropriato numero di conciliatori. Tale nomina è effettuata fra i conciliatori designati conformemente all'Articolo 3 dalla parte o da ciacuna delle parti coinvolte o, qualora tali parti non abbiano ancora designato i conciliatori, fra gli altri conciliatori non designati dall'altra o dalle altre parti della controversia.
3. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante accordo, nell'accordo è indicato l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.
4. Contemporaneamente alla domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione mediante accordo, ciascuna parte notifica al Cancelliere il nome del conciliatore o dei conciliatori che essa ha designato per fare parte della Commissione.
Articolo 23 Procedura di Conciliazione
1. La procedura di conciliazione è confidenziale e si svolge in contraddittorio. Senza pregiudizio per le disposizioni contenute negli Articoli 10 e 11 e per il Regolamento della
Corte, la Commissione di Conciliazione determina la procedura dopo consultazione con le parti della controversia.
2. Se le parti della controversia convengono in tal senso, la Commissione di Conciliazione può invitare qualsiasi Stato parte della presente Convenzione avente interesse alla soluzione della controversia a partecipare alla procedura.
Articolo 24 Obiettivo della Conciliazione
La Commissione di Conciliazione aiuta le parti della controversia a trovare una soluzione, conformemente al diritto internazionale e ai loro impegni CSCE.
Articolo 25
Esito della Conciliazione
1. Se, nel corso della procedura, le parti della controversia pervengono, con l'aiuto della Commissione di Conciliazione, a una soluzione accettabile da entrambe, esse ne consegnano i termini in un verbale di conclusione firmato dai loro rappresentanti e dai membri della Commissione. La firma di tale documento pone termine alla procedura. Il Consiglio della CSCE è informato dell'esito positivo della conciliazione tramite il Comitato di Alti Funzionari.
2. Qualora la Commissione di Conciliazione ritenga che tutti gli aspetti della controversia e tutte le possibilità di soluzione siano stati esaminati, essa elabora un rapporto finale. Tale rapporto contiene le proposte della Commissione per facilitare un regolamento amichevole della controversia.
3. Il rapporto dalla Commissione di Conciliazione è notificato alle parti della controversia, le quali dispongono di un termine di trenta giorni per esaminarlo e comunicare al Presidente della Commissione se esse sono in grado di accettare la soluzione proposta.
4. Se una parte della controversia non accetta la soluzione proposta, l'altra o le altre parti non sono più vincolate dalla loro accettazione.
5. Se nel termine fissato al paragrafo 3 le parti della controversia non hanno accettato la soluzione proposta, il rapporto è trasmesso al Consiglio della CSCE tramite il Comitato di Alti Funzionari.
6. Viene inoltre elaborato un rapporto che prevede l'immediata notifica al Consiglio della CSCE, tramite il Comitato di Alti Funzionari, di casi in cui una parte si renda contumace o abbandoni una procedura di conciliazione dopo il suo inizio.
CAPITOLO IV - ARBITRATO
Articolo 26
Domanda di Costituzione di un Tribunale Arbitrale
1. Una domanda di arbitrato può essere formulata in qualsiasi momento mediante accordo fra due o più Stati parte della presente Convenzione o fra uno o più Stati parte della presente Convenzione e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE.
2. Gli Stati parte della presente Convenzione possono in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Depositario, dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione la giurisdizione di un Tribunale Arbitrale a condizione di reciprocità. La dichiarazione di cui sopra può essere fatta senza limiti di durata o per un periodo determinato; essa può riguardare tutte le controversie o escludere le controversie riguardanti questioni concernenti l'integrità territoriale, la difesa nazionale, titoli di sovranità sul territorio nazionale o pretese confliggenti riguardo la giurisdizione su altre aree.
3. Una domanda d'arbitrato contro uno Stato parte della presente Convenzione che abbia reso la dichiarazione prevista al paragrafo 2 può essere formulata mediante ricorso inviato al Cancelliere soltanto dopo un periodo di trenta giorni dalla trasmissione al Consiglio della CSCE del rapporto della Commissione di Conciliazione che si è occupata della controversia, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 25, paragrafo 5.
4. Dopo che una controversia è stata sottoposta a un Tribunale Arbitrale conformemente al presente Articolo, questo può indicare, autonomamente o a richiesta di una o di tutte le parti della controversia, le misure cautelari che dovrebbero essere adottate dalle parti della controversia per impedire che la controversia si aggravi, che la sua soluzione
sia resa più difficile o, ancora, che la sentenza a venire del Tribunale rischi di essere inapplicabile in ragione dell'atteggiamento delle parti o di una delle parti della controversia.
Articolo 27 Attivazione del Tribunale Arbitrale
1. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante accordo, tale accordo precisa l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, riguardante l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.
2. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante ricorso, il ricorso precisa l'oggetto della controversia, lo Stato o gli Stati parte della presente Convenzione contro cui il ricorso è diretto, e i principali elementi di fatto e di diritto sui quali esso è fondato. Al momento del ricevimento del ricorso, il Cancelliere lo notifica all'altro o agli altri Stati parte cui fa menzione il ricorso.
Articolo 28 Costituzione del Tribunale Arbitrale
1. Quando è presentata una domanda di arbitrato, viene costituito un Tribunale Arbitrale.
2. Gli arbitri nominati dalle parti della controversia conformemente all'Articolo 4 sono membri di diritto del Tribunale. Qualora più di due Stati siano parte della medesima controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico arbitro.
3. Il Bureau designa, fra gli arbitri, un numero di membri in seno al Tribunale superiore di almeno un'unità a quello dei membri di diritto. I componenti del Bureau e i loro supplenti che figurano nell'elenco degli arbitri possono essere nominati membri del Tribunale.
4. In caso d'impedimento di un membro di diritto o se questi si è anteriormente occupato, a qualsiasi titolo, della questione formante oggetto della controversia sottoposta al Tribunale, tale membro viene sostituito dal suo supplente. Se il supplente si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro del Tribunale ai fini dell'esame della controversia, conformemente alle modalità previste al paragrafo 5. In
caso di dubbi sulla capacità di un membro o del suo supplente di far parte del Tribunale, il Bureau decide.
5. Qualsiasi Stato che sia parte di una controversia sottoposta a un Tribunale Arbitrale e che non sia parte della presente Convenzione può scegliere, dall'elenco degli arbitri redatto secondo l'Articolo 4 o fra altre personalità che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una personalità perché questa faccia parte del Tribunale. In tal caso questa persona, che deve soddisfare le condizioni previste all'Articolo 4, paragrafo 2, gode, ai fini dell'esame della controversia, dei medesimi diritti e ha i medesimi obblighi degli altri membri del Tribunale. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nel Tribunale, rende la dichiarazione prevista all'Articolo 5.
6. Il Tribunale nomina il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau.
7. In caso d'impedimento, nel corso della procedura, di uno dei membri del Tribunale nominati dal Bureau, non si procede alla sua sostituzione salvo nell'ipotesi in cui il numero dei membri designati dal Bureau diventi inferiore a quello dei membri di diritto o designati dalle parti della controversia, conformemente al paragrafo 5. In tal caso, uno o più nuovi membri sono designati dal Bureau in applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo. Nel caso di nomina di uno o più nuovi membri, non si procede all'elezione di un nuovo Presidente a meno che il membro impossibilitato non sia il Presidente del Tribunale.
Articolo 29 Procedura di Arbitrato
1. La procedura di arbitrato si svolge in contraddittorio e deve essere conforme ai principi di un processo equo. La procedura comporta una fase scritta e una fase orale.
2. Il Tribunale Arbitrale dispone, nei confronti delle parti della controversia, dei poteri istruttori e d'inchiesta che gli sono necessari per svolgere la propria missione.
3. Ciascuno Stato partecipante alla CSCE che ritenga di avere un particolare interesse giuridico suscettibile di essere chiamato in causa dalla decisione del Tribunale può inviare al Cancelliere una domanda d'intervento entro quindici giorni dalla trasmissione della notifica da parte del Segretariato CSCE, come previsto all'Articolo 15. Tale domanda è trasmessa immediatamente alle parti della controversia ed al Tribunale costituito per esaminare la controversia.
4. Se lo Stato interveniente dimostra l'esistenza di un tale interesse, il Tribunale autorizza lo Stato a partecipare alla procedura nei limiti necessari alla protezione di tale interesse. La parte pertinente della decisione del Tribunale vincola lo Stato interveniente.
5. Le parti della controversia dispongono di un periodo di trenta giorni per far pervenire al Tribunale le loro osservazioni sulla domanda d'intervento. Il Tribunale si pronuncia sull'ammissibilità di tale domanda.
6. I dibattiti dinanzi al Tribunale si svolgono a porte chiuse, salvo decisione contraria del Tribunale resa a domanda delle parti della controversia.
7. In caso di contumacia di una o più parti della controversia, l'altra o le altre parti della controversia possono domandare al Tribunale di accogliere le sue o le loro conclusioni. In tal caso il Tribunale decide dopo avere accertato la propria competenza e la fondatezza della domanda della o delle parti che partecipano al processo.
Articolo 30
Funzione del Tribunale Arbitrale
Compito del Tribunale Arbitrale è di decidere, conformemente al diritto internazionale, le controversie ad esso sottoposte. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Tribunale di decidere, se le parti della controversia sono d'accordo, ex aequo et bono.
Articolo 31 Sentenza Arbitrale
1. La sentenza del Tribunale Arbitrale è motivata. Se essa non rispecchia, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei membri del Tribunale Arbitrale, questi possono allegarvi un esposto con la loro opinione individuale o dissidente.
2. Senza pregiudizio per l'Articolo 29, paragrafo 4, la sentenza del Tribunale è obbligatoria soltanto per le parti della controversia e nel caso che è stato deciso.
3. La sentenza è definitiva e senza appello. Tuttavia, le parti della controversia o una di esse possono domandare al Tribunale di procedere all'interpretazione della sentenza relativamente al suo significato o alla sua portata. Se non altrimenti concordato dalle parti
della controversia, tale richiesta dovrà essere avanzata al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale procederà a tale interpretazione nel più breve tempo possibile dopo avere preso conoscenza delle osservazioni delle parti della controversia.
4. La domanda di revisione della sentenza non può essere presentata che a causa della scoperta di un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emissione della sentenza, fosse ignoto al Tribunale e alla parte o alle parti della controversia che domandano la revisione. La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi della scoperta del nuovo fatto. Nessuna domanda di revisione potrà essere presentata dopo un periodo di dieci anni della data della sentenza.
5. Nella misura del possibile l'esame della domanda di interpretazione o di revisione è effettuato dal Tribunale che ha reso la sentenza. Se il Bureau constata che ciò è impossibile, esso provvede alla costituzione di un nuovo Tribunale conformemente alle disposizioni dell'Articolo 28.
Articolo 32 Pubblicazione della Sentenza Arbitrale
1. La sentenza è resa pubblica a cura del Cancelliere. Copia certificata conforme della sentenza viene trasmessa alle parti della controversia e al Consiglio della CSCE mediante il Comitato di Alti Funzionari.
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Firma ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati partecipanti alla CSCE, presso il Governo della Svezia, fino al 31 marzo 1993. Essa sarà sottoposta a ratifica.
2. Gli Stati partecipanti alla CSCE che non abbiano firmato la presente Convenzione vi possono aderire successivamente.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica o di adesione.
4. Per gli Stati che ratificheranno o aderiranno alla presente Convenzione dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito di tale strumento di ratifica o di adesione.
5. Il Governo della Svezia assicurerà le funzioni di depositario della presente Convenzione.
Articolo 34 Riserve
La presente Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva che essa non autorizzi espressamente.
Articolo 35 Emendamenti
1. Gli emendamenti alla presente Convenzione devono essere adottati conformemente ai seguenti paragrafi.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Stato parte di essa, e sono comunicati dal Depositario al Segretariato CSCE per la trasmissione agli Stati partecipanti alla CSCE.
3. Se il Consiglio della CSCE adotta il testo dell'emendamento proposto, il testo è inoltrato dal Depositario agli Stati parte della presente Convenzione per l'accettazione, conformemente ai loro rispettivi adempimenti costituzionali.
4. Qualsiasi emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati parte della presente Convenzione hanno comunicato al Depositario di accettare tale emendamento.
Articolo 36 Denuncia
1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Depositario.
2. Tale denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Depositario.
3. La presente Convenzione, tuttavia, continua ad applicarsi alla parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della denuncia. Tali procedimenti è proseguono fino alla loro conclusione.
Articolo 37 Notifiche e comunicazioni
Le notifiche e le comunicazioni che devono essere effettuate dal Depositario sono trasmesse al Cancelliere e al Segretariato CSCE per il successivo inoltro agli Stati partecipanti alla CSCE.
Articolo 38 Stati non parte
Conformemente al diritto internazionale, si conferma che nulla nella presente Convenzione dovrà essere interpretato per imporre qualsiasi obbligo o impegno agli Stati partecipanti alla CSCE che non sono parte della presente Convenzione, se non espressamente previsto ed espressamente accettato da tali Stati per iscritto.
Articolo 39 Disposizioni transitorie
1. La Corte procede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, all'elezione del Bureau, all'adozione del suo regolamento e alla nomina del Cancelliere conformemente alle disposizioni degli Articoli 7, 9 e 11. Il Governo che ospita la Corte, in collaborazione con il Depositario, provvederà ai necessari adempimenti.
2. Sino alla nomina del Cancelliere, le sue funzioni ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 5, e dell'Articolo 4, paragrafo 7, saranno esercitate dal Depositario.
Fatto a Stoccolma il 15 dicembre 1992, nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede.