Regolamento per il personale somministrato del 1°Aprile 2014
Regolamento per il personale somministrato del 1°Aprile 2014
1. Disciplina del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro subordinato del personale assunto alle dipendenze di ALI - Agenzia per il lavoro Spa (di seguito per brevità "ALI" oppure "la Società") allo scopo di eseguire una o più missioni in regime di somministrazione di manodopera è disciplinato esclusivamente dal contratto individuale, dalle norme di legge che regolano il rapporto di lavoro privato, dalle norme collettive applicate dall'utilizzatore e dal presente Regolamento, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro individuale.
2. Le norme del vigente CCNL Agenzie per il lavoro si applicano al personale di cui al comma 1 limitatamente ai casi individuati dalla legge o dal presente Regolamento, con esclusione di qualsiasi applicazione tacita delle parti qui non richiamate; pertanto, l'applicazione di alcune specifiche norme del predetto CCNL non può intendersi come forma di adesione, tacita o implicita, all'accordo nella sua interezza.
2. Lettera di assunzione
1. Al momento dell'assunzione, ALI sottoscrive con il dipendente una lettera di assunzione con la quale, in conformità con le norme di legge e con il presente Regolamento, le parti disciplinano il rapporto di lavoro.
2. Il rapporto di lavoro è soggetto a un periodo di prova della durata prevista dall'art. 33 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro.
3. Le proroghe sono disciplinate dall'art. 47 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro.
3. Apprendistato
1. Il rapporto di lavoro degli apprendisti assunti a scopo di somministrazione è disciplinato dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, e successive modifiche, dalle norme collettive applicabili alla singola missione e dal presente regolamento.
2. Nei casi di risoluzione del contratto commerciale di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 1456 e 1564 c.c. dovuti a ritardo nei pagamenti da parte dell’utilizzatore rispetto ai termini ed alle scadenze concordate, avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nei confronti dell’utilizzatore, protesto di effetti cambiari o di assegni emessi dall’utilizzatore, ALI potrà interrompere con effetto immediato la missione; il lavoratore apprendista sarà coinvolto nel percorso di ricollocazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento anche con modalità congrua al suo processo formativo e, in caso di esito negativo, la Società procederà alla risoluzione del rapporto nelle forme ivi previste.
3. Nei casi di risoluzione del contratto commerciale di somministrazione di lavoro dovuta a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e produttivo dell'utilizzatore (comprese le ipotesi di contrazione dei volumi produttivi o di chiusura aziendale), XXX potrà interrompere la missione; il lavoratore apprendista sarà coinvolto nel percorso di ricollocazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento anche con modalità congrua al suo processo formativo e, in caso di esito negativo, la Società procederà alla risoluzione del rapporto nelle forme ivi previste.
4. Inquadramento
1. I lavoratori somministrati sono inquadrati secondo le regole previste dall'art. 28 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro.
5. Trattamento economico
1. Il trattamento economico dei lavoratori somministrati - ivi comprese le regole di calcolo del trattamento di fine rapporto e delle festività - è disciplinato dall'art. 30 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro.
6. Malattia
1. Durante il periodo di malattia il rapporto di lavoro è disciplinato dagli artt. 37, 38, 39, 40 e 44 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro.
2. Il dipendente affetto da malattia è tenuto ad adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal contratto di lavoro individuale.
7. Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è regolato dalla legislazione vigente.
2. I lavoratori somministrati possono svolgere prestazioni di lavoro in regime di part time, sulla base di clausole elastiche o flessibili concordate nel contratto individuale, nel rispetto delle norme eventualmente previste dal CCNL applicato dell'utilizzatore.
8. Procedure disciplinari
1. Il dipendente conforma la sua condotta ai principi di correttezza, fedeltà e buona fede, ed è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento aziendale e del Codice Disciplinare.
2. Il Codice Disciplinare, con le relative sanzioni, è consultabile sul sito xxx.xxxxxx.xx. ed è affisso in luogo visibile al personale.
9. Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Al termine della missione affidata, l'Agenzia per il lavoro colloca in disponibilità il lavoratore assunto a tempo indeterminato, e si attiva tempestivamente per procurargli una nuova occasione di lavoro equivalente alle mansioni da ultimo svolte ovvero in altre mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento ovvero a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale; l'impegno dell'Agenzia si estende solo alle occasioni di lavoro disponibili in un luogo situato a non più di 50 km dal domicilio del lavoratore e, comunque, raggiungibile entro un tempo massimo di 80 minuti con i mezzi pubblici di trasporto.
2. Una volta decorsi 30 giorni dal collocamento in disponibilità, qualora l'Agenzia non sia riuscita a procurare una missione al dipendente, viene attivata la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 per i soli lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015; sino al completamento di tale procedura, l'Agenzia prosegue la ricerca attiva di una collocazione lavorativa. Per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, la procedura di conciliazione preventiva non sarà esperita.
3. A partire dal giorno del collocamento in disponibilità, e sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Agenzia eroga in favore del lavoratore un'indennità di disponibilità, il cui importo mensile viene calcolato con le regole di cui all'art. 32 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro. Nelle more della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966, ove prevista, decorre il periodo di preavviso.
4. In aggiunta alle ipotesi di cui ai punti precedenti, il rapporto di lavoro può essere risolto per giusta causa o per giustificato motivo; in tale ultima ipotesi, la comunicazione del licenziamento deve rispettare un preavviso minimo pari a quanto previsto dall'art. 34 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro.
5. Qualora il lavoratore sia assente per malattia per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 39 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro, può essere licenziato per superamento del periodo di comporto. Restano esclusi dal periodo di comporto tutti quegli eventi morbosi che, secondo la normativa vigente, non concorrono al computo del periodo medesimo.
10. Sicurezza sul lavoro
1. Al momento dell'assunzione, la Società consegna al lavoratore i modelli "Informativa sui rischi", "Nota informativa" e "Vademecum Sicurezza".
2. L'impresa utilizzatrice, in applicazione delle norme di legge, cura l'attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
11. Welfare Aziendale
1. La Società, al fine di accrescere il benessere dei propri lavoratori somministrati, predispone e aggiorna periodicamente un piano di Welfare aziendale, nel quale possono essere previste forme di sostegno alle spese sanitarie, interventi in materia di istruzione dei familiari e misure di carattere ricreativo, ed ogni altra misura ritenuta coerente, tempo per tempo, con i fabbisogni e le esigenze del personale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno carattere eventuale e volontario, e sono attuati tenendo conto della normativa fiscale e contributiva tempo per tempo applicabile, nel limite delle risorse disponibili nell'anno di riferimento.
12. Politiche Attive
1. La Società progetterà apposite misure finalizzate ad incrementare l’occupabilità dei giovani con età compresa tra i 29 e 35 anni, dei giovani con età inferiore ai 29 anni privi di agevolazioni all'impiego, dei lavoratori ex somministrati con almeno 4 mesi di missione negli ultimi 24 mesi, dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, settoriale, per i quali è possibile avviare una riqualificazione professionale, con la previsione di una indennità per la frequenza dei corsi.
2. Al fine di attuare le finalità di cui al comma precedente, la Società definirà interventi di politica attiva, realizzando accordi progettuali mirati con le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale oppure territoriale, firmatarie del vigente C.C.N.L. di settore.
3. Le pianificazioni di cui al comma precedente potranno avere per oggetto attività di orientamento, analisi e bilancio delle competenze, accompagnamento al lavoro o placement di almeno un mese.
4. I rimborsi per le attività espletate dalla Società e richieste a Forma.Temp, su ogni singolo lavoratore, saranno nella misura di 3.000 euro ovvero di 2000 euro nel caso di mancato placement.
5. Le attività svolte dalla Società saranno dettagliate e rendicontate a Forma.Temp su apposita modulistica predisposta dall'Ente.
13. Diritti sindacali
1. I lavoratori somministrati possono fruire di tutti i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970.
2. Al fine di favorire l'esercizio dei diritti sindacali, e come trattamento di miglior favore, la Società riconosce il diritto al godimento dei permessi sindacali di cui all'art. 20 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro.
14. Norme transitorie e finali
1. A partire dal 1° aprile 2014, a seguito della disdetta inviata dalla Società alle competenti associazioni datoriali e sindacali, il CCNL Agenzie per il lavoro cessa di avere efficacia per i lavoratori somministrati, fatti salvi gli specifici e puntuali rinvii di cui al presente Regolamento. Dalla predetta data, pertanto, non si applica il meccanismo della c.d. “stabilizzazione” e il relativo regime transitorio.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Società, con una disposizione di miglior favore, si impegna a riconoscere il diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle proprie dipendenze ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2013, abbiano maturato un'anzianità lavorativa complessiva di almeno 30 mesi presso lo stesso utilizzatore e per le medesime mansioni, a condizione che nel corso dell'anno 2014 gli stessi maturino ulteriori 9 mesi di lavoro complessivi presso lo stesso utilizzatore e per le stesse mansioni. A partire dal 1 gennaio 2015, il presente meccanismo transitorio perde qualsiasi efficacia.
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