Capitolato Speciale di gara
“PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING”
Capitolato Speciale di gara
Art. 1. Premessa
Il Comune di Spoleto con Deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 07/06/2018 ha approvato il progetto “Agenda urbana – POR FESR 2014/2020 – Realizzazione di un sistema di bike-sharing elettrico nel Comune di Spoleto. Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica”
Con la presente concessione questa amministrazione intende pertanto dotarsi di un servizio di bike sharing che possa rappresentare anche intermodalità: posizionato nei parcheggi di interscambio realizzati, nei pressi della stazione ferroviaria e dei capolinea degli autobus, consente al cittadino di recarsi nel cuore della città, trovando una bicicletta già posteggiata dove utile.
Lo scopo è quello di sviluppare la mobilità ciclabile per dare una risposta concreta ed organica sia in termini di emergenza/bisogno ambientale sia per la necessità, sempre più impellente, di mobilità alternativa e di un miglioramento della qualità della vita in città.
Art. 2. Oggetto della concessione
Oggetto della concessione è la progettazione, fornitura, installazione e gestione di un servizio pubblico di Bike Sharing (BS) elettrico per la città di Spoleto a servizio di cittadini, turisti, pendolari e quanti altri per diversi motivi e necessità devono muoversi all’interno della città.
Il servizio dovrà essere attuato nelle modalità previste dal presente capitolato e integrato da quanto ulteriormente specificato dal Concessionario in sede di offerta.
Il servizio comprende:
◼ la progettazione delle stazioni e del sistema, la fornitura delle relative attrezzature e la loro installazione;
◼ la gestione operativa del servizio, compreso un numero minimo di 30 biciclette a pedata assistita, di proprietà del concessionario, a disposizione dell'utenza e la loro manutenzione;
◼ la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema, ivi compreso il mantenimento del decoro e della pulizia di stazioni e mezzi.
Art. 3. Natura del servizio
Il servizio di Bike Sharing è inteso come componente essenziale dell’offerta del trasporto urbano, e riveste pertanto un interesse generale che giustifica e richiede azioni di tipo regolativo da parte della Pubblica Amministrazione.
In particolare, date le specifiche condizioni del contesto del Comune di Spoleto si ritiene opportuno operare attraverso l’istituto della concessione di servizi che preveda il riconoscimento di un prezzo, consistente in un contributo pubblico al concessionario ai sensi dell’art. 165 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., volto a garantire l’equilibrio economico e finanziario come previsto all’art. 165 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Art. 4. Descrizione del servizio
4.1 Localizzazione, tipologia e dimensionamento delle stazioni
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Da un’analisi tecnico-progettuale di fattibilità, è emerso che, al fine di garantire una rete di mobilità alternativa complessiva funzionale ed appetibile, per facilitare le possibilità di spostamento dei cittadini, è opportuno prevedere un numero minimo di 7 ciclostazioni.
La localizzazione delle stazioni di ricovero è stata definita sulla base di criteri di distribuzione e tenendo conto dei principali attrattori/generatori di mobilità:
Piazzale Polvani (Stazione ferroviaria)
Capolinea autobus (piazzale antistante il parcheggio della Posterna) Parcheggio della Spoletosfera
Xxxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx Via delle Murelle) Piazza Mentana / Largo Xxxxxx Xxxxxxxx
Parcheggio Via del Tiro a Segno / ingresso via delle Murelle Piazzale Roma (Parcheggio autobus turistici)
Per facilitare gli spostamenti è previsto inoltre di collocare delle rastrelliere in alcune aree/piazze della città.
Gli elementi del sistema devono poter evolvere nel tempo e nello spazio, sia per adattarsi allo sviluppo della rete delle piste ciclabili e all’evoluzione del trasporto pubblico locale, sia nel quadro di eventuali cambiamenti o ridefinizioni dello spazio pubblico, pertanto in fase di progettazione occorre prevedere sistemi di posa a moduli facilmente ed eventualmente spostabili, con impatto minimo sulle pavimentazioni preesistenti.
Il sistema sarà installato su suolo pubblico e, dove possibile in aree destinate a marciapiede ed a parcheggio veicolare, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
In sede di offerta dovrà essere puntualmente definita l’esatta localizzazione, la tipologia e le dimensioni di ciascuna stazione.
Per gli elementi di arredo urbano, si rimanda al rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'arredo, il decoro dell'ambiente urbano e l'occupazione degli spazi pubblicitari e di uso pubblico.
4.2 Descrizione del sistema del Bike Sharing
L’accesso al sistema, così come le informazioni necessarie per il suo utilizzo, potranno avvenire tramite strumenti quali smart card, tessere magnetiche, l’uso di Applicazioni dedicate, che comunque permettono il riconoscimento dell'utente. Tali strumenti potranno essere anche complementari.
Il sistema dovrà essere dettagliatamente descritto in sede di offerta.
Attraverso l'accesso al sistema il singolo utente può prelevare la bicicletta in qualunque cicloposteggio presente sul territorio e riconsegnarla ovunque trovi un cicloposteggio libero, anche in un luogo diverso da quello di origine. Questo consente una fruizione molto rapida e flessibile. In tal modo la bicicletta, che viene riconsegnata, diviene subito disponibile per un altro utente, che potrà spostarsi in città riconsegnandola in qualsiasi altra colonnina libera: il risultato ottenuto sarà un utilizzo rapido, con potenziale interazione trai i diversi punti della città, con una buona disponibilità di mezzi.
Il sistema di bike sharing avrà le seguenti caratteristiche:
◆ sarà a servizio di cittadini, lavoratori, pendolari e turisti per brevi spostamenti in città;
◆ dovrà consentire all’utente di prelevare la bicicletta da una stazione e di riconsegnarla in una stazione anche diversa da quella di prelievo;
◆ il prelievo e la riconsegna delle biciclette in singoli cicloposteggi saranno controllati da un sistema di gestione dell’utenza e di tariffazione del servizio.
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Il mezzo si ricarica automaticamente quando è posteggiato in una stazione, senza alcuna operazione da parte dell’utente. L’utente non deve essere costretto a manipolare prese o cavi elettrici.
Il sistema deve essere facile da utilizzare, destinato a tutti, con operazioni per l’utente semplici e intuitive.
4.3. Stazioni di cicloposteggio
Ogni stazione, da realizzare in ciascuno dei siti indicati, sarà costituita da un opportuno raggruppamento di cicloposteggi, attrezzato ai fini della gestione, del prelievo e della restituzione delle biciclette. Ogni operazione presso la stazione avviene tramite il sistema di accesso.
Ogni ciclostazione risulta costituita da:
• numero variabile di attracchi:
- Piazzale Polvani (Stazione ferroviaria): minimo n. 8 attracchi
- Capolinea autobus (piazzale antistante il parcheggio della Posterna): minimo n. 8 attracchi
- Parcheggio della Spoletosfera: minimo n. 8 attracchi
- Xxxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxx): minimo n. 6 attracchi
- Piazza Mentana / Largo Xxxxxx Xxxxxxxx: minimo n. 6 attracchi
- Parcheggio Xxx xxx Xxxx x Xxxxx / xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx: minimo n. 8 attracchi
- Piazzale Roma (Parcheggio autobus turistici): minimo n. 8 attracchi
installati secondo schemi diversi, consentendo allestimenti in filare unico, doppio, per moduli, etc., con idoneo meccanismo per prelievo/deposito e con colonnina elettrica per la ricarica;
• totem informativi retroilluminati e fissi a presidio delle stazioni;
• allacciamenti ed opere accessorie;
• software per il monitoraggio e la gestione del servizio. I cicloposteggi individuati sono stati previsti senza pensilina.
Per ogni stazione verranno, dunque, predisposti apparati per il riconoscimento degli utenti, il controllo dei cicloposteggi e il calcolo della tariffa, nonché per la trasmissione dei dati alla centrale operativa o server remoto.
I cicloposteggi avranno forma e dimensioni tali da assicurare un contenuto a basso impatto ambientale nel contesto architettonico, e saranno realizzati in materiale adeguato per la miglior resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici.
I cicloposteggi, al fine del loro migliore inserimento architettonico, saranno installati secondo uno schema perfettamente integrato con l’ambiente circostante, pertanto dovranno poter essere installati secondo schemi diversi, consentendo allestimenti in filare unico, doppio, per moduli, etc. e dovranno poter essere istallati su tutti i tipi di pavimentazione. Tutte le opere edili necessarie per la realizzazione delle stazioni sono in ogni caso a totale carico del concessionario, comprese le richieste di allaccio alla rete elettrica o altro servizio
Ogni cicloposteggio dovrà essere provvisto di un sistema di aggancio che vincoli la bicicletta solidamente e al momento dell’inserimento di una bici, il sistema riconosce un sensore e viene attivata la ricarica automaticamente. Allo stesso tempo i cicloposteggi dovranno essere conformati in modo tale da impedire o scoraggiare il serraggio ad essi di biciclette estranee a quelle impiegate per il servizio di bike sharing.
L’aggancio/sgancio della bicicletta dovrà essere con caratteristiche tese alla massima semplicità d'uso ed alla massima resistenza ad atti vandalici.
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Le stazioni dovranno essere comunque del tipo riconfigurabili, cioè espandibili e ricollocabili, per consentire una loro futura calibratura sull’effettivo carico di utenza, sviluppati secondo un sistema di moduli facilmente ed eventualmente spostabili, sia per adattarsi allo sviluppo della rete delle piste ciclabili e all’evoluzione del trasporto pubblico locale, sia nel quadro di eventuali cambiamenti o ridefinizioni dello spazio pubblico.
Ogni postazione di cicloposteggio sarà dotata di:
1. un sistema di blocco che consente di custodire o liberare la bicicletta a seconda della scelta del cliente;
2. un apposito dispositivo con relativo display, posto sulla colonnina, che serve per identificare il cliente e registrare le transazioni eseguite;
3. un sistema informatico attraverso il quale vengono inviati giornalmente, i dati di utilizzo delle biciclette ad un computer centrale, che verifica la frequenza di utilizzo delle biciclette della ciclostazione e ne controlla eventuali anomalie.
Tali dati permetteranno all’Amministrazione Comunale di monitorare e pianificare lo sviluppo del servizio, in modo tale da poter implementare delle azioni migliorative ove ce ne sia la possibilità.
Le colonnine di cicloposteggio dovranno essere installate senza necessità di scavi, per consentire la possibilità di spostare le colonnine agevolmente in casi di necessità tecnico-organizzative.
Il progetto delle diverse soluzioni compositive delle stazioni, con le specifiche tecniche delle relative attrezzature e linea grafica, dovrà essere presentato dal concorrente in sede di offerta.
I dettagli realizzativi saranno in ogni caso discussi e messi a punto con i competenti uffici comunali successivamente all’aggiudicazione, e i manufatti così definiti saranno sottoposti a valutazione da parte della competente Soprintendenza, e di ogni altro ente eventualmente competente, che potrà richiedere ulteriori modificazioni.
L’installazione delle stazioni dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., nonché delle norme del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i, del DPR 503/96 e delle altre disposizioni e normative vigenti; sarà obbligo del Concessionario conformarsi a propria cura e spese alle modifiche di tali disposizioni e norme che dovessero intercorrere nel periodo di validità contrattuale.
La colonnina che contiene il meccanismo di parcheggio e i sistemi di ricarica segnalerà con un apposito display all’utente la percentuale di ricarica della bicicletta.
Le stazioni devono avere adeguata illuminazione sia per le operazioni di servizio sia per la sicurezza degli utenti e del sistema stesso, e adeguata segnaletica orizzontale e verticale a protezione della stazione.
Le stazioni devono essere on-line, collegate a un sistema di gestione che consenta di monitorare il servizio in tempo reale, garantendo il controllo sui prelievi, sui depositi e su ogni singola azione compiuta dall’utente.
Non ci devono essere limiti al numero di utenti gestiti dal servizio di bike-sharing.
4.4. Pannelli Informativi
All’interno della singola stazione di distribuzione sarà posizionato un pannello informativo/totem bifacciale, di dimensioni massime in pianta di cm 60×30 e altezza massima cm 200, sul quale saranno inserite la cartografia del territorio con l’indicazione di tutte le stazioni di bike-sharing, le regole di utilizzo, le informazioni utili ed i numeri di telefono di riferimento. Saranno altresì segnalati i percorsi ciclabili (o comunque le strade che permettono l’ingresso di biciclette) nelle aree interessate dal servizio. Tramite il pannello informativo, sul quale le informazioni saranno riportate anche in inglese e francese, il cittadino potrà riconoscere facilmente nel territorio urbano la stazione di bike-sharing.
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Il pannello, pertanto, deve potere facilitare l’avvistamento della stazione e promuovere al contempo la diffusione del messaggio di mobilità sostenibile in coerenza e integrazione alle strategie di settore attuate dal Comune di Spoleto.
Il materiale con cui è costruito deve essere resistente agli agenti atmosferici e permettere la rimozione di eventuali scritte deturpanti con semplicità e senza che la leggibilità delle informazioni o la qualità estetica del pannello stesso ne risultino sensibilmente alterate; dovrà essere saldamente ancorato al terreno, in modo da garantire la resistenza della struttura e degli ancoraggi alle azioni del vento.
Analoghi pannelli informativi dovranno essere installati alle uscite pedonali dei parcheggi di struttura (n. 1 parcheggio Spoletoshera, n. 1 parcheggio Posterna).
Il pannello informativo dovrà riportare il logo del Comune di Spoleto, accompagnato dal suo logo EMAS.
4.5. Alimentazione
L’alimentazione delle colonnine sarà effettuata mediante collegamento alla rete elettrica di distribuzione esistente previa esecuzione di scavo per la posa in opera di linea elettrica BT in cavo interrato secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale sugli scavi vigente.
4.6. Sistema per il monitoraggio e la gestione
Nel sistema di bike sharing è prevista anche la fornitura di un software per la gestione e il monitoraggio del servizio in modalità "chiavi in mano" ossia nel rispetto dei vincoli di seguito specificati.
L'utilizzo di tale software ed i servizi (di seguito specificati) ad esso associati non dovranno comportare ulteriori costi per la stazione appaltante di alcun tipo.
Il software dovrà prevede almeno le seguenti funzionalità di gestione e di utilizzo:
1. inserimento/aggiornamento dell’anagrafica utente;
2. (eventuale) vendita ed assegnazione della tessera agli utenti utilizzatori;
3. registrazione e interrogazione dei dati relativi ai singoli utilizzi del sistema (orari di prelievo e riconsegna, stazioni di origine e di destinazione);
4. gestione delle tariffe;
5. interrogazione per data del dettaglio movimenti eseguiti da ciascun utente e in ogni cicloposteggio;
6. segnalazione e report delle mancate riconsegne delle biciclette;
7. conoscenza in tempo reale dello stato dei cicloposteggi, comprese le eventuali avarie che dovranno poter essere sbloccate da remoto riportando in piena efficienza sia il singolo cicloposteggio sia l’intera stazione di distribuzione;
8. detrazione del costo dell’operazione eseguita dal momento del deposito della bici nel ciclo posteggio;
9. prevedere anche delle specifiche web app per dispositivi mobili (almeno per piattaforme Apple IOS ed Android) per la verifica in real time delle disponibilità di ogni stazione con indicazione degli stalli vuoti nonché per l'utilizzo di tutte le funzionalità destinate all'utente finale;
10. funzionalità di rilevazione statistica di vario tipo (basate su query personalizzabili in base alle esigenze dell'Ente);
Il software gestionale dovrà essere full web e quindi essere eseguibile tramite interfaccia web accessibile via internet senza alcun vincolo di accesso alle relative funzionalità a livello client (inclusa l'eventuale installazione di software client, plugin specifici, ecc sulle postazioni dell'utente). Inoltre tale software dovrà:
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- offrire tutte le funzionalità previste mediante l'utilizzo di un comune web (es. Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome...);
- essere pienamente compatibile con la server-farm e l'infrastruttura di rete e tecnologica comunale (basata sulle tecnologie lato server Microsoft, Citrix, Vmware e l'utilizzo di thin client/pc a livello client);
- essere costantemente aggiornato alla sua ultima versione senza prevedere alcuna limitazione nell'utilizzo delle funzionalità implementate;
- essere accedibile anche mediante dispositivi mobili attraverso specifiche web app evolute (vedi funzionalità n. 9 sopra specificata);
L'accesso alle funzionalità gestionali del software dovrà essere consentito ai soli utenti autorizzati con adeguato sistema di autenticazione ed essere conforme a quanto previsto in materia di sicurezza, profilazione, backup e privacy dal Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005 e s.m.i.), dalle misure minime di sicurezza Agid (vedi circolare n. 2 del 18/4/2017) nonché dal nuovo regolamento europeo sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 (GDPR)) e nel rispetto delle indicazioni e direttive fornite dall'Amministratore di sistema e di rete dell'Ente.
La suddetta fornitura dovrà essere "chiavi in mano" e quindi la ditta dovrà farsi carico dei seguenti oneri per l'intera durata contrattuale:
- attività di installazione, configurazione e parametrizzazione del software (o dei software) fornito nonché della relativa attività di help-desk, manutenzione (es. aggiornamento/upggrade, installazione patch, ecc) e assistenza sia a livello applicativo che sistemistico su ogni sua componente;
- acquisto e rinnovo delle licenze necessarie per l'utilizzo e il funzionamento del software fornito e di ogni sua componente (inclusi eventuali database server, plugin o software di terze parti);
- erogazione (in modalità on site) dell'attività di formazione necessaria al personale dell'Ente autorizzato all'utilizzo di suddetto software (per un numero di 4 (quattro) contigue non inferiore a 6 (sei) ore lavorative ciascuna);
- redazione e fornitura di tutta la manualistica necessaria (lato utente e lato amministratore) per l'utilizzo e gestione di suddetto software: documentazione che dovrà essere mantenuta costantemente aggiornata dalla Ditta;
- backup/ripristino dei dati gestiti dal suddetto software secondo le policy definite dall'Amministratore di sistema e di rete dell'Ente;
- redazione di specifici report statistici su specifica richiesta dell'Ente.
4.7. Attività propedeutiche all’attivazione del servizio
Il Concessionario, per quanto riguarda le attività accessorie e propedeutiche alla realizzazione del servizio di bike-sharing, riguardanti indicativamente cicloposteggi, colonnine, pannelli informativi, impianti pubblicitari, dovrà provvedere a sua cura e spese:
a) alla redazione del relativo Progetto seguendo le indicazioni del presente Capitolato Speciale;
b) all’ottenimento di tutti i permessi necessari per l'esecuzione dei lavori, compreso l'allaccio alla rete elettrica e servizi necessari;
c) alla fornitura e alla messa in opera degli elementi necessari del sistema;
d) ai collegamenti ai sottoservizi (energia elettrica, ecc.);
e) all’esecuzione delle lavorazioni previste nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di subappalto.
Sono a carico esclusivo del Concessionario e/o dei suoi aventi causa tutti i canoni, diritti imposte e tasse, nonché i corrispettivi per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi, nonché quant'altro
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necessario per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori accessori. Il Concessionario dovrà acquisire tempestivamente tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento, affinché non vi sia ritardo alcuno nell'espletamento degli obblighi assunti.
Art. 5. Oneri e responsabilità del Concessionario in fase di realizzazione
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati dal Comune, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario variazioni senza la preventiva approvazione del Comune. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e restano a carico esclusivo del Concessionario che pertanto ne assume i relativi oneri. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, richieste dal Comune finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Anche gli eventuali oneri relativi a dette varianti sono a carico del concessionario. Sono comunque a carico del Concessionario tutte le opere eventualmente non previste nel progetto dallo stesso predisposto, ma necessarie alla funzionalità e alla completezza del servizio di gestione del bike-sharing, nonché alla gestione della sicurezza ed al rispetto delle normative vigenti in materia.
Le strutture dovranno avere finiture e trattamenti tali che ne siano garantite le perfette condizioni di conservazione per tutta la durata della Concessione. In ogni caso il Concessionario si impegna a sostituire in tutto o in parte gli elementi del sistema bike-sharing e gli impianti pubblicitari deteriorati o danneggiati.
La posa in opera dovrà realizzarsi a regola d’arte, assicurando sempre un perfetto adattamento e senza ripercussioni sui servizi e sottoservizi esistenti: in tutti i casi qualsiasi modifica, spostamento o avaria dei servizi esistenti che possa derivare dall’installazione degli impianti pubblicitari e degli elementi del sistema oggetto della Concessione sarà a totale carico del Concessionario.
Rimane a totale carico del Concessionario l’elaborazione e la presentazione della documentazione prevista da leggi e regolamenti per l’ottenimento di tutti i pareri tecnici e permessi necessari per l’esecuzione dei lavori.
In qualsiasi caso il Concessionario dovrà fornire la documentazione tecnica esecutiva di ogni singola stazione e di ogni singolo impianto pubblicitario e comunicare per tempo, secondo regolamenti vigenti, l’occupazione del suolo prevista e i mezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali e della fornitura, specificando dettagliatamente data di inizio e di fine occupazione temporanea di suolo pubblico, date che comunque andranno concordate con il Comune nelle sedi previste dalle procedure correnti.
Le modalità di appoggio e/o fissaggio al suolo dei manufatti dovranno essere indicate nell’illustrazione dei progetti e le soluzioni dovranno risultare adeguate alle condizioni di esercizio.
Rimangono a carico del Concessionario la preparazione del luogo di installazione, la demolizione di eventuali piccoli manufatti esistenti in sito, gli scavi e qualsiasi tipo di rimozione, il trasporto a discarica e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale presente sul sito, e tutte le opere preliminari necessarie all’installazione delle stazioni e degli impianti pubblicitari.
Il suolo pubblico non potrà in nessun caso essere utilizzato per lo stoccaggio o il deposito di qualsivoglia materiale occorrente nelle fasi di installazione dei manufatti, se non per il tempo strettamente necessario alla conclusione di ogni fase di lavorazione in situ e per l’allestimento dei cantieri necessari.
Il Concessionario dovrà provvedere per ogni stazione, a proprio onere e spesa, all’apposita segnaletica orizzontale e verticale, approvata dal Comune.
I ripristini del suolo pubblico dovranno avvenire nel pieno rispetto dei Regolamenti Comunali vigenti in materia e sempre sotto il monitoraggio degli Uffici competenti della Pubblica Amministrazione.
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A completamento dell’installazione del sistema di bike-sharing e della messa in esercizio, prima dell’apertura al pubblico, il Comune procederà comunque, in contraddittorio con il Concessionario, alla verifica del sistema fornito, al fine di controllare la conformità alle specifiche tecniche richieste dal presente Capitolato, dal Disciplinare e tutti gli allegati al bando ed a quelle dichiarate dal Concessionario in tutti i documenti facenti parte della presente procedura.
Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
⚫ della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori;
⚫ dell'osservanza delle buone regole dell’arte;
⚫ della qualità dei materiali impiegati.
Per l’esecuzione dei lavori il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 smi fermo restando che in materia di subappalto i lavori potranno essere subaffidati a imprese munite delle necessarie qualificazioni e abilitazioni per categorie e importi adeguati ai lavori da realizzare, nel rispetto della normativa antimafia.
Entro 5 giorni dal termine dei lavori, il Comune si impegna a fornire il collaudo funzionale degli impianti gestionali, fermo restando l’obbligo per il Concessionario di provvedere, a sua cura e spese, alla richiesta di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie.
Il servizio di bike sharing dovrà essere disponibile al pubblico entro e non oltre 5 giorni dal rilascio del predetto collaudo funzionale.
Art. 6. Obblighi e responsabilità del Concessionario in fase di gestione
Ogni responsabilità inerente e conseguente alla fornitura e posa in opera e alla gestione di cui servizio di bike sharing oggetto della presente gara, è a carico del Concessionario, il quale dovrà provvedere, in parti colare:
1. alla gestione operativa del sistema di bike-sharing;
2. alla riscossione degli introiti del servizio;
3. a tutte le spese e gli oneri relativi al funzionamento del servizio;
4. alla promozione permanente del servizio;
5. ad impiegare nel servizio, personale qualitativamente e quantitativamente sufficiente per l’adempimento degli obblighi di cui al presente atto, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ed incolumità dell’integrità fisica degli utenti. Il Concessionario è tenuto a presentare, dopo l’aggiudicazione, l’elenco nominativo del personale impiegato, indicando, per ciascuna figura, qualifica e ruolo. Qualora si avvalga di rapporti di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le normative di legge, regolamento e disposizione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;
6. ad assumere la titolarità delle autorizzazioni di polizia amministrativa e, comunque, di ogni tipo di provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, necessario all’assolvimento delle attività prestate;
7. ad assicurare l'apertura e la chiusura del servizio di bike-sharing, nel rispetto degli orari proposti secondo l’Offerta tecnica presentata;
8. a sostenere, sia nella fase di esecuzione dei lavori che durante la gestione, tutte le spese di utenza (relative ad esempio a energia elettrica, riscaldamento, telefono ed acqua, rifiuti solidi
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urbani) provvedendo alla stipula e/o volturazione dei relativi contratti d'utenza con le imprese erogatrici;
9. a sostenere tutti gli oneri di gestione provvedendo a quanto necessario per il corretto funzionamento del sistema;
10. a provvedere alla manutenzione permanente, ordinaria e straordinaria, per garantire che tutti gli elementi del sistema siano sempre in perfetto stato di funzionamento e pulizia;
11. a predisporre e affiggere, a proprie spese, all’interno dell’area concessa, i cartelli che illustrano le norme di prevenzione e antinfortunistica;
12. a provvedere all'idoneo ed immediato ripristino degli eventuali danni arrecati da terzi al complesso delle attrezzature presente nell’area, comprendendo eventuali sostituzioni di mezzi incidentati, rubati, o comunque non in grado di erogare il servizio;
13. a curare il corretto e puntuale funzionamento di tutte le stazioni di bike-sharing oggetto della presente concessione, assicurandone il massimo utilizzo da parte di tutta l’utenza;
14. ad utilizzare le aree in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, igiene, regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto;
15. alla pulizia periodica degli impianti, sia ordinaria che straordinaria, con prodotti e strumenti specifici e adeguati, rispondenti alle norme di sicurezza e di qualità;
16. all’assistenza agli utenti e a tutti i servizi alla clientela previsti nell’Offerta.
Il Concessionario è inoltre responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nelle aree concesse e dell’installazione/integrazione della eventuale necessaria segnaletica. Il Comune di Spoleto resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose o animali (anche in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini) che dovessero verificarsi durante la gestione.
Il Comune svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività di gestione attraverso il Responsabile del Procedimento il quale potrà effettuare sopralluoghi e controlli riguardo le obbligazioni del gestore e lo stato manutentivo degli impianti, in qualsiasi momento e senza preavvertimento: durante tali visite di controllo il gestore dovrà garantire ogni supporto informativo e materiale necessario e richiesto. Inoltre, il Concessionario dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto informativo semestrale sull’andamento delle attività di gestione.
Art. 7. Documentazione Tecnica
L’Offerta Tecnica deve contenere la seguente documentazione:
1. Progetto del sistema e delle installazioni previste, compresi i lavori accessori, costituito almeno da:
a) descrizione dettagliata del sistema offerto nella quale si devono definire come minimo le seguenti parti:
– stazione: numero e descrizione dei componenti e delle loro specificità tecniche ed architettoniche;
– descrizione dei panneli informativi delle caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali ed estetiche;
- descrizione degli spazi pubblicitari incorporati e/o integrati nelle stazioni;
– apparecchiature gestionali: descrizione analitica della funzionalità complessiva, delle componenti e loro funzioni e specificità tecniche.
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b) elaborati grafici con indicazione dettagliata di tutte le componenti offerte e della loro prevista localizzazione.
c) immagini, disegni, piante e sezioni, elaborazioni tridimensionali, adeguati al fine di illustrare ogni singola componente delle stazioni, compresi i pannelli informativi, e le diverse opzioni per l’installazione al suolo e nell’asse viario.
d) GANTT dettagliato dei lavori di realizzazione.
d) oltre a ogni rappresentazione e/o relazione utile per consentire la prefigurazione del sistema realizzabile
Il progetto dovrà essere redatto con dettaglio e restituzione adeguati ai fini del conseguimento delle necessarie autorizzazione e dei necessari pareri e nulla osta (ed ogni atto abilitativo comunque denominato). Si fa infatti presente – fra l’altro- che per le istallazioni su siti vincolati ai sensi D.Lgs n. 42/2004, dovrà essere acquisito il parere favorevole da parte della Soprintendenza e che in alcuni siti è presente il vincolo idraulico.
Si precisa che le richieste e le acquisizioni dei pareri sul progetto definitivo (es. Sovrintendenza, vincolo idraulico, paesaggistica) saranno curate direttamente dall’Amministrazione comunale.
2. Relazione illustrativa contenente ogni informazione utile per la descrizione dei seguenti aspetti:
1. caratteristiche e funzionalità complessive del sistema (sua architettura e modalità di funzionamento);
2. caratteristiche e specifiche tecnologiche dei terminali per l'accesso al sistema e per il controllo dei cicloposteggi (inclusi gli apparati di trasmissione dati);
3. robustezza degli elementi della fornitura (cicloposteggi, pannello informativo, ecc.) in particolare sotto il profilo della resistenza alle intemperie e ai possibili atti vandalici;
4. qualità dei materiali, degli assemblaggi, della componentistica, delle modalità e tecnica di installazione, ecc.;
5. attitudine del sistema a consentire ingombri contenuti; flessibilità del sistema ai fini della distribuzione dei cicloposteggi nelle stazioni e dell’adattamento delle installazioni alle urbanizzazioni esistenti (tipi di pavimentazioni, ecc.);
6. sistema di aggancio/sgancio biciclette con indicazione delle modalità di installazione su biciclette eventualmente acquistate successivamente dall’ente appaltante;
7. attitudine del cicloposteggio a scoraggiare o impedire l’ancoraggio ad esso di biciclette estranee al servizio;
8. facilità di reperimento sul mercato dei ricambi e della componentistica;
9. caratteristiche del software: funzionalità, facilità d’uso, approccio amichevole dell’interfaccia utente.
3. Progetto di Gestione fra cui:
- descrizione delle modalità del servizio e in particolare la procedura e le risorse atte all'accesso da parte degli utenti al servizio di bike-sharing, in particolare nel caso in cui si preveda la distribuzione in loco di tessere elettroniche o smart card.
- Piano Tariffario;
- Piano di Manutenzione di tutti gli elementi del sistema;
- Piano delle attività di promozione e comunicazione.
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Art. 8. Dimensionamento e tipologie della flotta
Nell'ambito della presente concessione, il concessionario dovrà mettere a disposizione un numero minimo di biciclette a pedalata assistita per garantire il servizio all'utenza.
La dimensione della flotta sarà dichiarata dal concorrente in sede di offerta e non potrà essere inferiore a
30 biciclette, oltre che eventuali lucchetti da fornire all'utenza ed un numero adeguato di tessere elettroniche per l'utilizzo del servizio.
Le biciclette messe a disposizione dall'aggiudicatario, obbligatoriamente di buona qualità in termini di robustezza e scorrevolezza, dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., nonché le norme del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i, dovranno essere certificate a norma UNI-EN ISO ed essere conformi alla direttiva 2004/108/CE .
I colori delle biciclette e dei loro accessori devono potersi armonizzare con il contesto storico della città.
Le biciclette sono conformi alle disposizioni legislative nazionali e internazionali vigenti in materia di sicurezza e di utilizzo su strada.
L’aggiudicatario è tenuto a fornire il numero di biciclette ulteriori a 30 eventualmente offerte in sede di gara.
Art. 9. Modalità di effettuazione del servizio
Il servizio dovrà coprire un arco temporale minimo dalle ore 07.00 alle ore 21.00 nel periodo invernale e dalle ore 07.00 alle ore 24.00 nel periodo estivo. Il Concessionario potrà valutare ulteriori estensioni, eventualmente anche solo stagionali e/o per particolari occasioni.
L’utente dovrà prelevare la bicicletta e rilasciarla in corrispondenza di una stazione.
E' inoltre previsto il servizio di ridistribuzione delle biciclette per il riequilibrio delle stesse nelle varie postazioni, minimo una volta a settimana, valutando ulteriori passaggi nei mesi estivi al fine di garantire un'omogenea distribuzione delle bike.
Art. 10. Struttura e livelli tariffari
I concorrenti dovranno definire nel piano economico-finanziario la ‘tariffa base’, data dall’eventuale costo dell’abbonamento (mensile o annuale) e della prima mezz’ora di utilizzo.
Per tariffa base si intende quella applicata all’utente generico al netto di premialità, sanzioni e scontistica, per l’uso di una bicicletta a pedalata assistita.
Si individuano come limiti superiori massimi quello di € 50,00 il costo dell’abbonamento annuale (€ 50,00 in caso di tariffazione a consumo) e di € 0,50 per il costo per la prima mezz’ora di utilizzo.
Il Concessionario sarà libero di stipulare accordi con i diversi soggetti interessati ad acquistare servizi strutturati dal Concessionario.
Si ammette in particolare la possibilità di profilare le tariffe non solo per particolari categorie di utenti (i.e. studenti, utenti TPL, ecc.), ma anche per singoli utenti in ragione di azioni oggettivamente rilevabili e documentabili (es. per sanzionare comportamenti scorretti). La struttura dettagliata di tali articolazioni tariffarie dovrà essere preventivamente descritta in fase di gara e chiaramente pubblicizzata in fase di esercizio.
E’ richiesta obbligatoriamente l’accettazione, oltre alle carte di credito, delle carte di debito e/o prepagate per riscuotere tutti i pagamenti previsti (depositi cauzionali, abbonamenti, consumi), senza oneri aggiuntivi per l’utente.
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Art. 11. Revisione delle tariffe
La ‘tariffa base’, valore su cui sono calcolate le altre tariffe nelle modalità descritte dal Concessionario in sede di offerta, sarà soggetta a revisione annuale a far data dall’avvio delle attività sulla base degli indici ISTAT FOI con riferimento al mese di avvio operativo del sistema. Altre variazioni, da concordare tra le parti, dovranno essere oggetto di integrazione del contratto.
Art. 12. Carta del servizio e Regolamento d’uso
Il Concessionario dovrà redigere, ai sensi della normativa vigente e prima dell’avvio del servizio, la Carta dei Servizi con la quale dichiara quali servizi intende erogare, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e quantità che intende garantire.
La Carta è integrata dal Regolamento d’Uso, con il quale si definiscono le regole di comportamento, tariffarie e sanzionatorie richieste per l’utilizzo del sistema, in coerenza con il presente Capitolato Speciale di gara.
Contenuti minimi della carta dei servizi, redatto sulla base del DPCM 30/12/1998 dovranno essere i seguenti:
b) l’inquadramento della società che eroga il servizio e le caratteristiche del servizio stesso;
c) numero, tipo e qualità dei veicoli in servizio;
d) canali di relazione con la clientela;
e) trattamento dei dati relativi alla clientela, disponibilità dei dati di esercizio in open source;
f) regole per il personale operativo;
g) regole e requisiti per l’accesso e l’utilizzo del servizio;
h) diritti di tutela, indennizzi;
• indicatori di qualità e di soddisfazione dell’utenza; modalità e tempi di intervento per danni o malfunzionamenti del sistema e delle attrezzature;
La carta dei servizi ed il regolamento dovranno essere resi disponibili in almeno 3 lingue (italiano, inglese, francese), così come l'eventuale App di accesso al servizio.
Art. 13. Dati e informazioni
Le informazioni di gestione in tempo reale sulla localizzazione e disponibilità dei veicoli e lo stato di occupazione delle stazioni saranno prodotte in forma di open data al fine di poter essere utilizzate e rappresentate anche da applicazioni terze (es. portali unificati di infomobilità ecc.)
Il Concessionario dovrà fornire al Comune tutti i dati tecnici ed economici necessari per monitorare compiutamente l’andamento del servizio, quali a mero titolo di esempio:
- numero di abbonati;
- statistiche su guasti, danneggiamenti e furti;
- statistiche sulle segnalazioni di malfunzionamenti pervenute dagli utenti;
- statistiche sul funzionamento dei meccanismi premiali/sanzionatori
Dovranno in particolare essere forniti i dati per operare le attività di controllo di cui al successivo Art.15
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I dati dovranno essere forniti con cadenza semestrali o interrogabili con continuità da parte del Comune sia in forma di statistiche sintetiche che in forma disaggregata. Le informazioni saranno impostate su programmi editabili e saranno inviati tramite PEC o altro flusso informatico proposto in sede di gara.
Art. 14. Obblighi di servizio
Il Concessionario dovrà garantire:
- il funzionamento del servizio almeno dalle ore 07.00 alle ore 21.00 nel periodo invernale e dalle ore 07.00 alle ore 24.00 nel periodo estivo. E’ ammessa la sospensione programmata del servizio per esigenze di manutenzione del sistema per un massimo di 3 giorni all’anno, con preavviso di almeno 3 gg lavorativi;
- la piena affidabilità del servizio, con standard pari a max. 6 ore/mese di interruzione delle funzioni operative e 12 ore/mese di interruzione delle funzioni amministrative, con esclusione delle sospensioni dovute a cause esterne;
- l’accesso ai servizi in forma pubblica e non discriminata, se non per quanto deriva da eventuali meccanismi di penalizzazione per comportamenti scorretti o, di converso, dalla applicazione di meccanismi premiali;
- la presenza costante in servizio di almeno il 90% delle dimensioni della flotta proposta in sede di gara;
- l’assenza di episodi ricorrenti di sovrasaturazione delle stazioni, ovvero di accumulo localizzato di notevoli quantità di veicoli;
- la pulizia delle stazioni e la piena efficienza della flotta, con rimozione dei veicoli guasti/abbandonati e ripristino/pulizia delle stazioni danneggiate/imbrattate entro le 24 h dal ricevimento della relativa segnalazione;
- un servizio di call center attivo durante il periodo di funzionamento del servizio;
- la redazione di un regolamento di utilizzo che garantisca elevati livelli di correttezza e decoro nel comportamento degli utenti e la presenza di meccanismi efficaci per il suo rispetto;
- la disponibilità di una app per smartphone che consenta di effettuare tutte le operazioni necessarie per accedere e utilizzare il servizio in almeno 3 lingue (italiano, inglese, francese);
- la redazione della Carta dei Servizi e del Regolamento;
- la presenza di un portale web dedicato, con possibilità di essere linkato dal sito istituzionale del Comune di Spoleto o da siti di Umbria Mobilità o altro, previo esplicito nulla osta dell’Amministrazione comunale.
L’eventuale fornitura di servizi dedicati a specifici soggetti/utenti sulla base di contratti in qualunque forma stipulati dovrà avvenire senza ridurre o penalizzare in alcun modo l’offerta complessivamente dedicata al servizio di tipo ‘universale’ oggetto della presente concessione, sia in termini di numero e caratteristiche dei veicoli disponibili, che di capacità delle stazioni, che di efficienza e qualità del servizio.
Il concessionario ha la facoltà di ampliare la gamma dei servizi mediante altri mezzi di mobilità elettrica quali owerboard, segway etc….
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Art. 15. Attività di controllo
Oltre alla generale attività di sorveglianza circa la buona conduzione della concessione e l’osservanza degli obblighi di servizio assunti, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di efficienza del sistema, il Comune si riserva di operare sistematicamente i seguenti controlli:
1. Verifica dello stato della flotta e delle installazioni. A intervalli casuali e senza preavviso, e comunque una volta al mese, sarà verificato un campione casuale di 5 biciclette per testarne lo stato di efficienza tecnica, stato che dovrà risultare soddisfacente per almeno il 90% del campione.
Analogamente saranno verificate le installazioni delle stazioni, che dovranno risultare soddisfacenti per il 90% dei casi esaminati. A tale scopo dovranno essere fornite all’AC n. 5 tessere/credenziali di libero accesso esclusivamente per le attività di verifica e controllo.
2. Verifica del riposizionamento. Sulla base dei dati forniti dal centro di controllo sarà verificata la disponibilità di veicoli in corrispondenza delle stazioni.
3. Verifica della saturazione delle stazioni.
Nell'ambito dell'attività di controllo verrà utilizzata la seguente griglia di valutazione dell'affidabilità/adeguatezza del sistema:
- Piena affidabilità: 100%
- Affidabilità ottimale tra il 90% e il 99%
- Affidabilità buona tra il 80% e il 89%
- Affidabilità discreta tra il 70% e il 79%
- Affidabilità sufficiente tra il 60% e il 69%
- Affidabilità insufficiente tra il 50% e il 59%
- Affidabilità altamente insufficiente tra il 40% e il 49%
- Affidabilità del tutto insufficiente tra lo 0% e il 39%
Art. 16. Temporanea sospensione del servizio su posizioni localizzate
Il servizio oggetto di concessione potrà essere oggetto di sospensione temporanea in alcuni spazi precisamente localizzati, come segue:
- sospensione a seguito di un interesse pubblico prevalente, per: cantieri, manifestazioni, ragioni di ordine e sicurezza pubblica, mercati ed esposizioni temporanee promossi e/o disposti dall'Amministrazione Comunale. In tale caso nulla è dovuto dall'Amministrazione aggiudicatrice al Concessionario, qualsiasi sia la durata della sospensione;
- sospensione a seguito di necessità di privati e operatori economici per: cantieri, plateatici, manifestazioni o esposizioni di natura commerciale. In tale caso il Concessionario potrà chiedere al privato richiedente la sospensione i costi relativi alla rimozione della struttura. Conseguentemente a tali necessità di sospensione temporanea del servizio, il Concessionario avrà quindi l'obbligo di disattivare, per il tempo di volta in volta indicato, le stazioni interessate, senza che nulla sia dovuto dall’Amministrazione Comunale in relazione alla piena attuazione del contratto sottoscritto. Per tutte le sospensioni di durata superiore ai 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dovrà essere valutata dal Concessionario la necessità di ricollocare in ambito attiguo la struttura rimossa. Gli oneri di ricollocamento non sono dovuti in caso di sospensione per
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esigenze dell'Amministrazione Comunale e vengono invece posti in capo al privato richiedente negli altri casi.
In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice dovrà dare avviso al Concessionario della sospensione temporanea del servizio con un anticipo di almeno 48 ore. In ogni caso il Comune subordinerà il rilascio dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico per gli interventi privati alla corresponsione al Concessionario stesso, da parte dei richiedenti, del costo per la rimozione ed eventuale ricollocazione temporanea della stazione interessata.
Il Responsabile dell’esecuzione del Comune, di concerto con il Responsabile del Concessionario, che lo sottoscriverà, redige il “verbale di sospensione” che dovrà contenere:
• le stazioni interessate dalla sospensione
• le ragioni che determinano la sospensione;
• la data di inizio e di fine della sospensione.
Art. 17. Variazioni del sistema
Successivamente all’aggiudicazione il Comune si riserva di apportare con atti formali, anche su suggerimento del Concessionario, modifiche al sistema relativamente a:
1) ricollocazione/ridimensionamento di stazioni;
2) installazione/eliminazione di stazioni.
I tempi ed i modi relativi alle suddette variazioni, così come la data di applicazione delle conseguenti variazioni economiche, dovranno essere concordati con il Responsabile del Comune.
In ogni caso tali variazioni sono ammesse nei limiti delle modifiche non sostanziali così definite ai sensi del comma 7 art.175 D.Lgs 50/16 e s.m.i.
Art. 18. Nomina dei responsabili
Le parti, all’atto della sottoscrizione del contratto dovranno nominare i rispettivi Responsabili dell’esecuzione del medesimo, ovvero:
• il Direttore dell’esecuzione del contratto per il Comune;
• un Responsabile per il Concessionario.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà il referente principale per la corrispondente figura di Responsabile del Concessionario e provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Comune assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Nel corso dell'esecuzione del contratto, le parti concorderanno l'adozione di una specifica metodologia da adottare per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica, con particolare riferimento al controllo delle stazioni e dei veicoli.
Art. 19. Durata del servizio e tempi di avviamento
La concessione avrà durata di quindici (15) anni, a far data dalla stipula del contratto di concessione.
L’avvio operativo del servizio di bike sharing sarà possibile solo previa verifica da parte del Comune delle installazioni previste e dell’avvenuta accensione delle polizze assicurative più oltre specificate.
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Il Comune provvederà all'acquisizione dei pareri necessari delle competenti autorità relativamente al progetto presentato in sede di gara dall'aggiudicatario.
A seguito dell’acquisizione dei necessari pareri, e del successivo eventuale adeguamento del progetto ad essi, a cui provvederà il Concessionario entro 5 giorni dalla comunicazione delle stesse senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, il Comune provvederà ad approvare il progetto per la realizzazione delle postazioni di bike-sharing e il progetto di gestione.
La consegna al Concessionario delle aree in cui verrà realizzato il sistema di bike sharing sarà effettuata dal Comune entro 5 giorni dall’approvazione sopradetta. Il Concessionario dovrà avviare i lavori entro 5 giorni dalla consegna delle aree. La consegna delle aree e l’avvio dei lavori dovranno risultare da appositi verbali redatti dalle parti.
Il Concessionario dovrà concludere tutte le attività necessarie per l’avvio operativo del sistema entro 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna delle aree.
Il Concorrente dovrà presentare in sede di offerta tecnica il cronoprogramma dettagliato di esecuzione delle attività necessarie per l’avvio operativo del sistema di bike sharing, comunque non superiore al limite massimo pari a 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna delle aree.
L'aggiudicatario dovrà attenersi a tale programma e, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nel presente capitolato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il Concessionario corrisponderà al Comune una penale pari ad Euro 200,00 (Euro duecento/00) al giorno.
Il collaudo dell'allestimento delle stazioni oggetto di concessione dovrà essere effettuato, entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla loro avvenuta installazione, da parte del Responsabile del Procedimento il quale redigerà e sottoscriverà, alla presenza del Responsabile per il Concessionario, un apposito verbale.
Il tempo richiesto per il collaudo è da intendersi aggiuntivo rispetto a quello indicato nel crono programma.
L’eventuale difformità dei prodotti e/o dei lavori e/o delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel capitolato e a quanto dichiarato nell’offerta, oltre a quanto previsto da contratto e da ogni norma di legge, legittimeranno il Comune a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione. Il Comune potrà altresì, se di convenienza, procedere all’assegnazione del contratto al concorrente successivo in graduatoria.
Art. 20. Proprietà delle installazioni e adempimenti al termine della concessione
Le stazioni realizzate sono acquisite in proprietà del Comune di Spoleto dal momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Il concessionario ha il diritto di gestirle per tutta la durata della presente concessione.
Alla sua regolare scadenza, la Concessione non si rinnoverà automaticamente, non essendo ammessa la tacita proroga. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della Concessione deve avvenire l’atto di riconsegna al Comune dei beni realizzati a servizio del bike sharing; l’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e dello stato di usura di tutti i beni concessi.
Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione programmata, avrà il dovere di riconsegnare le attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il naturale deperimento d’uso), rispondendo personalmente per l’eventuale mancanza di tutte o parte di esse, come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti.
Il gestore è tenuto a rifondere il valore dei beni deperiti qualora venissero superati i normali limiti di usura, anche laddove il deperimento fosse evento imputabile all’utente del servizio.
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Salvo il normale deperimento dovuto all’uso, ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l’obbligo del risarcimento, ed il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
Con il provvedimento dirigenziale di approvazione del verbale di ricognizione e verifica sarà disposto lo svincolo di tutte le garanzie prestate dal Concessionario.
Art. 21. Valore economico stimato della concessione
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso. Ai fini dell'individuazione del valore presunto della concessione, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016, si ipotizza un importo, nei quindici anni, di euro 433.500,00 oltre IVA ai sensi di legge.
Si precisa che tale stima ha un mero valore indicativo per i concorrenti che si assumono appieno, in caso di aggiudicazione, l’onere dell’alea economico-finanziaria (rif. art 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) del servizio in concessione stanti le condizioni precisate dal Comune nel presente Capitolato.
Spettano al concessionario anche gli introiti derivanti allo sfruttamento economico degli spazi pubblicitari direttamente connessi (biciclette, colonnine/totem, propri spazi web e app).
Art. 22. Controprestazioni a favore del Concessionario
A fronte del servizio prodotto dal Concessionario, le controprestazioni a suo favore sono:
- la riscossione delle tariffe da abbonamenti e utilizzo del sistema da parte dell’utenza;
- lo sfruttamento economico esclusivo degli spazi pubblicitari sulle biciclette, sui totem, e sugli elementi del sistema;
- l’erogazione da parte del Comune di un contributo massimo totale di € 94.000,00 (oltre IVA se dovuta) al netto della percentuale di riduzione offerta dal Concessionario in sede di gara.
- ogni autorizzazione per l’accesso alla ZTL e AP dei mezzi operativi necessari alla gestione del servizio.
Il contributo posto a base di gara, al netto della percentuale di ribasso offerta, sarà erogato in una unica soluzione a seguito dell'emissione del certificato di collaudo delle stazioni, a mezzo di bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa verifica del DURC.
Art. 23. Piano economico finanziario e contributo comunale
Il concorrente dovrà presentare il proprio piano economico-finanziario (PEF) tenuto conto dell’ammontare del contributo del Comune in sede di gara.
Art. 24. Tassa di occupazione del suolo pubblico e altre agevolazioni
Il Concessionario, in ragione della natura di pubblica utilità del servizio, è esentato dal pagamento di tassa per l’occupazione del suolo pubblico, sia per quanto riguarda le stazioni che per quanto riguarda le biciclette.
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Art. 25. Pubblicità e sponsorizzazioni
Il Concessionario è autorizzato a utilizzare spazi sulle biciclette e sugli altri elementi del sistema (rastrelliere, segnali, sito web ecc.) per posizionare/pubblicare materiale informativo legato al servizio e avvisi pubblicitari e/o sponsorizzazioni.
Tali utilizzi devono rispettare le prescrizioni previste nel Regolamento Comunale vigente in materia.
Le superfici massime ammesse sono di 2 mq per stazione, escludendo dal computo quelle direttamente ricavate sui veicoli nonché quelle destinate alle affissioni di servizio.
I supporti per le affissioni e la loro integrazione nelle attrezzature di parcheggio bici dovranno essere preventivamente approvati dal Comune e, ove necessario, dalla competente Sopraintendenza. Si dovranno altresì rispettare le indicazioni specificate dal Comune e/o dalla Sopraintendenza circa la possibilità o meno di utilizzare le installazioni fisse per affissioni pubblicitarie negli ambiti di particolare valore storico, artistico, monumentale o ambientale: nel caso di mancato nulla osta non è prevista la concessione di superfici alternative in sostituzione.
Per quanto riguarda la pubblicità sui veicoli, questa andrà posizionata in modo da non pregiudicare nemmeno in minima parte la manovrabilità, la sicurezza e la funzionalità delle biciclette e dovrà lasciare ben riconoscibili i segni che identificano il sistema e il servizio pubblico svolto.
Al fine dell’applicazione del suddetto Regolamento, le affissioni effettuate sulle installazioni fisse (rastrelliere, totem ecc.) sono assimilate agli impianti pubblicitari di servizio (comma 7 art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i ) e ricadono pertanto nella fattispecie prevista all’art. 23 del Regolamento comunale, mentre quelle effettuate sulle biciclette sono assimilate a quelle relative ai veicoli (art. 33 del suddetto Regolamento). Esse inoltre non concorrono a determinare i limiti di affollamento di cui al regolamento comunale sulla pubblicità e affissioni. Dovrà essere comunque richiesta la prevista autorizzazione.
Gli avvisi, anche di natura promozionale, relativi al servizio di BS, sono assimilati alla fattispecie di cui all’art. 17 c. 1.e del D.Lgs. 507/93 e sono esentati da imposta.
Non è prevista la concessione di altri spazi oltre a quelli direttamente connessi al sistema di Bike Sharing, nemmeno se questi ultimi dovessero subire riduzioni sia temporanee che permanenti.
Art. 26. Penalità
Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, a mezzo di proprio personale, controlli ed ispezioni relativamente alla corretta esecuzione del contratto da parte del Concessionario.
Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione di cui all’Art. 35. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida.
In caso di inadempienze più significative, il Concessionario è tenuto al pagamento di penali che potranno variare, secondo la gravità dell’infrazione, da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 5.000,00 Euro, secondo la seguente articolazione:
a) ritardo sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori: €. 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, con un massimo di trenta giorni rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma, superati i quali il contratto si intenderà risolto;
b) ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo, con un massimo di trenta giorni rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma, superati i quali il contratto si intenderà risolto;
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c) ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo a causa di modifiche del progetto derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi di realizzazione, con un massimo di trenta giorni, superati i quali il contratto si intenderà risolto;
d) ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo a causa di esecuzione dell'opera difforme al progetto, con un massimo di trenta giorni, superati i quali il contratto si intenderà risolto;
e) ritardo oltre le 24 ore per interventi a seguito di segnalazioni relative a:
i. presenza di biciclette fuori uso, giacenti in luoghi non autorizzati o accumulate in quantità eccessive;
ii. sporcizia e/o degrado delle stazioni;
iii. mal funzionamento dei totem informativi;
iv. omessa manutenzione del sistema;
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo;
f) mal funzionamento del sistema di gestione che comporti sospensioni o forti limitazioni del servizio, € 100,00 per ogni giorno successivo al primo con un massimo di 15 giorni trascorsi i quali il contratto si riterrà risolto per inadempienza;
d) mancata trasmissione o messa a disposizione dei dati di gestione previsti, € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato o di mancata trasmissione. Trascorsi 30 giorni il contratto si riterrà risolto per inadempienza;
e) comportamento inadeguato del personale: fino a €. 500,00 per ogni segnalazione.
f) Affidabilità del servizio inferiore al 60%, in seguito alle attività di controllo di cui all'art. 15:
€ 100,00 per affidabilità insufficiente, ovvero tra il 50% e il 59%
€ 150,00 per affidabilità altamente insufficiente, ovvero tra il 40% e il 49%
€ 200,00 per affidabilità del tutto insufficiciente, ovvero sotto il 39%
Nel caso in cui vi siano state inadempienze del Concessionario per cui si configura la perdita del finanziamento regionale previsto per l'installazione del bike sharing la penale applicata sarà pari al 30% del contributo previsto per la concessione.
Le penali sono applicate mediante ritenute sul contributo dovuto dal Comune e/o sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 35
L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.
Le contestazioni e le segnalazioni verranno formulate dall’Ufficio competente per iscritto a mezzo PEC e, sempre per iscritto, il Concessionario potrà produrre le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni, sempre tramite PEC. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale.
Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.
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Questo vale in particolare qualora il Comune si avvalga della facoltà di far eseguire a terzi il servizio mancato, incompleto o trascurato.
Art. 27. Copertura assicurativa
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’Ente o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario.
Il Concessionario garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Ente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.
Grava sul Concessionario l'obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di concessione, la copertura assicurativa della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO). stipulata presso compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'affidamento.
Sempre a pena di revoca, la polizza dovrà possedere i seguenti massimali:
• Ambito RCT: € 5.000.000,00 unico per sinistro;
• Ambito RCO: € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato;
Xxxxxxx espressamente menzionate le seguenti clausole ed estensioni:
• descrizione puntuale del servizio oggetto della presente concessione;
• estensione della qualifica di "Assicurato" al Comune;
• estensione del novero dei "Terzi" al Comune;
• estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;
I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del Concessionario.
La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo della concessione, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.
La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo della concessione: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Responsabile del Comune, mediante lettera raccomandata o PEC, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento del Concessionario.
Il Concessionario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
Art. 28. Norme in materia di sicurezza
Il Concessionario si impegna a eseguire tutte le prestazioni previste dalla concessione nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, nel rispetto del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) redatto dall’operatore economico.
Il Concessionario si impegna a garantire l’osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e delle condizioni normative e
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retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale nei confronti dei propri dipendenti.
Il Concessionario si obbliga a mantenere il Comune sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
Il Concessionario sarà comunque responsabile verso il Comune di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che il Comune dovesse sopportare in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Il Comune avrà diritto di rivalersi sui crediti dell’operatore economico o sulla cauzione definitiva per quanto eventualmente da essa direttamente corrisposto per sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza in relazione a fatti connessi all’esecuzione del servizio ed imputabili all’operatore economico medesimo o ai suoi collaboratori.
In ogni caso, l'operatore economico dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati nel corso dell’esecuzione della concessione.
Art. 29. Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale e rispetto dei contratti collettivi di lavoro
Il Concessionario provvede alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate in materia di lavoro.
Il Concessionario si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le prestazioni oggetto della concessione.
Art. 30. Responsabilità
Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario, il quale lo manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, il Comune.
Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune,
Il Concessionario nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Comune ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il Concessionario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
Art. 31. SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO
Il subappalto è disciplinato dagli artt. 105 e 174 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto del limite previsto dalla normativa vigente.
In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo al concessionario di trasmettere entro venti giorni dalla data di
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ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal concessionario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il Comune di Spoleto, ai sensi del Protocollo di Legalità, vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento della presente concessione.
E' fatto comunque obbligo all’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Il concessionario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del codice dei contratti.
Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106 c. 13 del codice; ai fini dell'opponibilità al Comune di Spoleto, la cessione del credito deve essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune medesimo.
Art. 32. VARIAZIONE DEL CONTRATTO
La concessione può essere modificata durante il suo periodo di efficacia, nei casi previsti all'art. 175 del codice dei contratti. In particolare, ai sensi dell'art. 175, comma 1 del codice, qualora nel corso della durata contrattuale l’Amministrazione comunale dovesse modificare le modalità organizzative e/o gestionali del servizio rispetto a quelle indicate nel capitolato, per necessità/esigenze ad oggi non prevedibili, le attività oggetto di concessione verranno adeguate in conseguenza della modifica. Detto adeguamento potrà comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, del valore della concessione fino ad un massimo del 30%.
Art. 33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo PEC.
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Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- fallimento del Concessionario;
- in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017;
- subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- nelle ipotesi previste al precedente art. 26;
- effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nelle ipotesi previste dalla legge;
- perdita finanziamento regionale previsto per l'installazione del sistema di bike sharing.
Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del concessionario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
Nel caso di risoluzione del contratto il concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 35.
In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l’eventuale danno ulteriore.
Art. 34. REVOCA
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento con decisione motivata e ad insindacabile giudizio dell’amministrazione quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato la concessione o per l’intervenire di sopravvenuti motivi di pubblico interesse alla cessazione. Nel caso valgono le condizioni di cui all’art.176 c.4 e sgg. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 35. CAUZIONE DEFINlTIVA
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A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al soggetto che segue in graduatoria.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 36. FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ
Il rapporto tra il Comune di Spoleto e l’Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 35 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 37.
Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
Art. 37. SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.
Art. 38. MODIFICAZIONI DELL’IMPRESA
Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa.
ART. 39. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
Il concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 79291659F2.
Art. 40. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto, così come rinnovato in data 15/07/2019.
In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo del concessionario, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.
L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di concessione e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione:
- Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).
- Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,
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una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
- Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
- Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
Art. 41. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art.32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento-, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31.01.2019, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.
Art. 42. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione e/o interpretazione del contratto, di cui al presente capitolato è competente il Foro di Spoleto.
Art. 43. NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO
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Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente capitolato speciale si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.
Il Dirigente supplente Ing. Xxxxx Xxxxx
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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