REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
LOTTO N. 4 - SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI LA POLIZZA “ALL RISKS ELETTRONICA” - CODICE IDENTIFICATIVO GARA - C.I.G. n. …………..
TRA
il Garante per la protezione dei dati personali – C.F. 97139590588, di seguito indicato più brevemente come “Autorità” o “Amministrazione”, rappresentato dal dott. ………….., nella sua qualità di ……………, per la carica domiciliato presso la sede dell’Ufficio medesimo
E
la Società……., iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di
……………..R.E.A. n. ………….., capitale sociale € ……………., con sede legale in , ivi domiciliata ai fini del presente atto,
codice fiscale e partita IVA ……………………………., nella persona di
……………………………….., identificato …………………………….
, rappresentante legale (procuratore) ……………………., nato a ,
codice fiscale ……………………………domiciliato per la carica in
……………………….., di seguito indicata come "Fornitore" o “Impresa”. L’anno ……………………… (…..), addì .. (……….) del mese di in
Roma, presso la sede dell’Autorità, Piazza di Monte Citorio n. 121, innanzi a me, dott. , Ufficiale Rogante, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del
Regolamento del Garante n. 3/2000 e s.m.i., omessa l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d’accordo e con il consenso del
sottoscritto, sono convenute le sopracitate parti; PREMESSO CHE
A. Con determinazione del Segretario generale n. …… del
……..l’Autorità ha indetto una gara ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice), una gara a procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento dei servizi assicurativi del Garante, distinta in cinque lotti;
B. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. … del ……..
C. con verbale n. del la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
D. con determinazione del Segretario generale n. …… del il lotto
n. 4, avente ad oggetto la polizza “All Risks Elettronica“ è stato aggiudicato a
………;
E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 79, co. 5, lett a) del Codice;
F. l’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 48, co. 2 e 11, co. 8 del Codice;
G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del Codice, e non risulta essere stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare;
H. la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;
I. la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il bando di gara con tutti i suoi allegati, l’offerta economica, il fascicolo informativo, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, ancorché non materialmente allegati.
Art. 2 - Definizioni
Si rinvia all’art. 1 del capitolato tecnico.
Art. 3 - Norme regolatrici
1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al d.p.r. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
d) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) dal regolamento del Garante n. 3/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, e s.m.i., rinvenibile all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx- display/docweb/1864857 .
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato tecnico o quanto dichiarato dalla Società nell’offerta economica, prevarrà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Amministrazione contraente/Assistito.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l’Autorità da un lato e l’Impresa dall’altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Art. 4 - Oggetto del contratto
1. Il contratto ha per oggetto la copertura assicurativa denominata “All Risks Elettronica”, come meglio precisato nel Capitolato allegato al bando
di gara.
2. La Società si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico.
Art. 5 - Durata
1. Il contratto e la relativa assistenza ha una durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del 31 marzo 2016. Alla scadenza (ore 24:00 del 31 marzo 2017) cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
2. Il contratto potrà essere rinnovato consensualmente dalle parti, fino al 31 dicembre 2017; in nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente o unilateralmente rinnovato oltre il termine di durata di cui al punto 1.
3. Nel caso in cui la Società non intenda aderire all’eventuale proposta di rinnovo formulata dall’Autorità dovrà comunque essere garantita la proroga tecnica del contratto stesso, fino ad un massimo di centoventi giorni, necessari per procedere ad un nuovo affidamento.
Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio
1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato a favore dei soggetti indicati nel Capitolato tecnico, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel Capitolato medesimo, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Amministrazione.
2. L’Impresa si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per
l’Amministrazione rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
3. La Società si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 7 - Direttore dell’esecuzione del contratto
1. L’Autorità individua il Dirigente del Dipartimento risorse umane e strumentali pro tempore quale direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Xxxxx diverse disposizioni, l’Autorità, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, commi 2 e 6, del d.p.r. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, della Società, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Art. 9 - Obbligazioni della Società
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Nell’esecuzione del servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del servizio, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato tecnico e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi Allegati;
b) comunicare prontamente in forma scritta all’Amministrazione le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione;
c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione
contrattuale che saranno impartite dall’Amministrazione tramite il direttore dell’esecuzione del contratto;
d) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
e) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati, e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
3. Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Autorità, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. La Società si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni
salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. L’Impresa prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.
Art. 10 - Obblighi di riservatezza
1. La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che la Società si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente.
In particolare, la Società si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l’Amministrazione.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, l’Impresa accetta espressamente di essere nominata – per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del d. lgs.. 196/03
e, per l’effetto, si obbliga a:
- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice per la protezione dei dati personali ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, la Società dovrà preventivamente darne pronta informazione all’Amministrazione;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire, tramite autocertificazione, da fornire all’Amministrazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/03 anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire all’Amministrazione, eventuali verifiche periodiche circa
l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- fornire all’Amministrazione, laddove richiesta dal d.lgs. 196/03, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi erogati alle disposizioni del decreto citato ed in particolare dell’Allegato B dello stesso;
- informare l’Amministrazione di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 8 del d.lgs. 196/03 dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell’ambito del mandato affidatole;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell’Amministrazione, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l’Amministrazione si riserva di richiedere.
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società, entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato); sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito; sinistri respinti.
L’Impresa espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa (nel caso vi sia stata almeno un sinistro denunciato durante il periodo di vigenza del contratto);
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’Autorità di chiedere ed ottenere, con il consenso del Fornitore, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge n. 136/2010, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. La Società dichiara che il predetto
conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata, o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
5. La Società si obbliga, a mente dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge..
6. La Società o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso
di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14 - Condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento
1. Per le modalità di pagamento si rinvia agli artt. 4 e 4-bis del capitolato tecnico.
2. L’ammontare annuo del contratto, e conseguentemente del premio
assicurativo, è pari a € ………….(………….) comprensivo di imposte. L’importo predetto è suscettibile di aumento proporzionale, nel caso di proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di 120 giorni. L’importo massimo contrattuale, per il periodo di sedici mesi (comprensivo della proroga), è quindi pari a € In caso di rinnovo del contratto fino
al 31 dicembre 2017, l’importo sarà calcolato in relazione alla durata contrattuale del rinnovo stesso, per il quale sarà comunicato all’Impresa un nuovo Codice identificativo gara, secondo le istruzioni fornite al riguardo dall’Anac.
3. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Società e dell’Ente; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
4. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-
bis del d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se l’Ente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
5. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l’eventuale mutamento di tassazione.
8. Ciascuna appendice di pagamento dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del capitolato per le comunicazioni ed i pagamenti effettuati al Broker (Marsh S.p.A.).
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la Società potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel
contratto medesimo.
10. Qualora la Società si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata dall’Amministrazione.
11. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 cit., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 15 - Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società con la stipula del contratto, la Società medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad euro ( / ).
2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore dell’Autorità, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Autorità. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici
assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell’Autorità a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 113 del Codice.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’Autorità.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Amministrazione.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 16 - Penali e rilievi
1. In caso di inadempimenti da parte della Società, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:
il parziale o tardivo adempimento agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 13 del contratto, concernente l’obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio, comporta l’applicazione di una penale fino al 5% dell’importo annuo del contratto, valutata sulla base della gravità dell’inadempimento.
Art. 17 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed
applicazione delle penali
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, la Società dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. L’Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La Società prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non
esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 18 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine assegnato per porre fine all’inadempimento (non inferiore comunque a 15 giorni e che verrà comunicato a mezzo PEC o con raccomandata dall’Amministrazione contraente), la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con PEC o raccomandata, il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta
da parte dell’Amministrazione;
c) violazioni gravi o reiterate relative alle fattispecie di cui agli articoli 8 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 11 (Trattamento dei dati personali); 13 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 14 (condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento); 21 (Divieto di subappalto e di cessione del contratto; cessione del credito).
3. In caso di risoluzione la Società si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell’Autorità.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrò diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Società con lettera trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 19 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e
alle spese a carico della Società in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio. Art. 20 - Recesso
1. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi, in tutto o in parte.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC o con lettera raccomandata.
3. In tali casi, la Società ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero
nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC o con lettera raccomandata, purché tenga indenne la stessa Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, secondo le modalità sopra menzionate.
5. In ogni caso di recesso l’Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
Art. 21 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto; cessione del credito.
1. E’ vietato il subappalto.
2. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.
La Società può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG
………………… al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti alla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati alla Società medesimo, riportando il CIG ……………….
In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 22 – Spese e oneri fiscali
Ai sensi dell’art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dell’art. 7 della Tabella allegata al d. P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il presente contratto sarà registrato in caso d’uso; l’imposta di bollo è compenetrata nelle imposte da corrispondere ai sensi della citata legge n. 1216/1961.
Art. 23 - Elezione di domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 –
00000 Xxxx. PEC: xxxx@xxx.xxxx.xx .
- (Società) , . PEC: Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC o telefax).
Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 24 - Clausola finale
1. Il contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non
comporta invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Contratto è sottoscritto dalle parti e, in forma elettronica, dall’Ufficiale rogante, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
L’Autorità Il Fornitore
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Richiesto io, dott., Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso questa Autorità, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura datane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo, anche in margine di ciascun foglio, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l’atto stesso conforme alle loro volontà.
Consta il presente atto di numero .. (…) fogli, su …… pagine, scritti da persona di mia fiducia. Il contratto è sottoscritto da me Ufficiale rogante con firma digitale, dopo aver raccolto le sottoscrizioni autografe delle parti, come sopra rappresentate, previo accertamento della loro identità personale.
L’ Ufficiale rogante: