ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTODEI FANGHI DISIDRATATI (CODICE CER 19.08.05)
ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTODEI FANGHI DISIDRATATI (CODICE CER 19.08.05)
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Il Dirigente
X.xx P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
CAPITOLATO D’ONERI
ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI (CODICE CER 190805) PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
email – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 - 231180
Direttore dell’esecuzione del contratto
Ing. Xxxxx Xxxxxxxx
email – xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 - 231152
CIG 7035375F19
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
PREMESSA : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 di seguito semplicemente Codice) ed ha per oggetto l’esecuzione del servizio di prelievo, trasporto recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER 19.08.05) provenienti dagli impianti di depurazione di Casone di Foligno, Camposalese di Spoleto, Pietrarossa di Trevi, Serravalle di Norcia, Castellaccio di Spello, Capro di Bevagna, Cascia Capoluogo in gestione alla Valle Umbra Servizi S.p.A. (di seguito semplicemente VUS) raggruppati in un unico lotto di lavoro. Il servizio prevede anche che la Ditta Appaltatrice metta a disposizione i contenitori scarrabili necessari per l’accumulo dei fanghi disidratati con le caratteristiche e nelle modalità indicate negli articoli successivi.
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche del servizio.
I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti in gara dell’Impresa aggiudicataria (di seguito Appaltatore).
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione di singoli Ordinativi di Servizio. L’Accordo Quadro individua invece l’obbligo dell’Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo stesso.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’Accordo Quadro riguardano il servizio di prelievo, trasporto smaltimento/recupero del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione di Casone di Foligno, Camposalese di Spoleto, Pietrarossa di Trevi, Serravalle di Norcia, Castellaccio di Spello, Capro di Bevagna, Cascia capoluogo in gestione alla Valle Umbra Servizi S.p.A..
Trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni affidate dalla VUS all’appaltatore, non avranno carattere di continuità temporale, in quanto correlate alle necessità della VUS.
Tali attività comprendono le seguenti prestazioni:
Il servizio prevede il prelievo, trasporto, lo smaltimento/recupero di una quantità complessiva di fanghi biologici disidratati, CER 190805, stimata in circa 6.000 (seimila) tonnellate (3.000 t/anno) con una ripartizione annuale massima di 1.400 tonnellate dall’Impianto di Casone Foligno, 500 tonnellate dall’impianto di Spoleto Camposalese, 250 tonnellate dall’impianto di Norcia Serravalle, 400 tonnellate dall’impianto di Trevi Pietrarossa, 100 tonnellate dall’impianto di Spello Castellaccio, 100 tonnellate dall’impianto di Cascia Capoluogo, e 100 tonnellate dall’impianto di Bevagna Capro con una ripartizione media settimanale di circa 50/60 tonnellate da Casone, 30/40 tonnellate da Camposalese, 15/20 tonnellate ciascuno da Serravalle e Pietrarossa.
La quantificazione di circa 6.000 tonnellate in due anni da destinare a recupero o smaltimento costituisce una stima indicativa basata su dati storici di produzione e su previste esigenze di trattamento delle linee fanghi, quindi gli effettivi quantitativi di cui si richiederà lo smaltimento o recupero potranno variare, in più o in meno, rispetto a tale valore, in base alle condizioni di funzionamento che si dovessero manifestare in corso di esercizio, della linea fanghi dei depuratori. Si dà quindi atto che non sussiste alcun diritto dell’Appaltatore a ricevere il conferimento di fanghi in misura del quantitativo presunto e che, viceversa, anche al non raggiungimento dei quantitativi presunti, l’Appaltatore resta obbligato alle prestazioni oggetto del servizio ed alle condizioni stabilite. Il servizio prevede, per tutta la durata dell’appalto, l’onere da parte dell’Appaltatore della messa a disposizione dei contenitori scarrabili per l’accumulo dei fanghi disidratati, considerando che per ciascuno degli impianti di Casone, Camposalese, Pietrarossa e Serravalle si richiede, per le operazioni di carico sistematiche, la disponibilità simultanea di n. 2 cassoni mentre per gli impianti di Cascia Capoluogo, Spello Castellaccio e Bevagna Capro dove si ha la necessità di eseguire operazioni saltuarie di pulizia dei letti di essiccamento, si richiede la disponibilità una tantum per ciascun impianto di n. 2 cassoni scarrabili. Per tale servizio si deve considerare quindi in totale, per tutta la durata dell’appalto, una disponibilità minima di n. 8 cassoni e una massima di n. 14. La Stazione Appaltante, in particolari casi determinati a sua discrezione, si riserva la facoltà di estendere il servizio di prelievo, trasporto smaltimento/recupero da parte dell’Appaltatore del fango disidratato prodotto da altri impianti di depurazione rispetto a quelli indicati di cui sopra dislocati comunque all’interno del territorio gestito dalla Valle Umbra Servizi senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi di sorta. In tale ultimo caso la S.A. comunicherà alla Ditta Appaltatrice in forma scritta (anche via mail o fax) con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, la necessità di provvedere al servizio in oggetto. La S.A. provvederà in tal caso a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria nel rispetto della normativa vigente.
ll servizio deve essere eseguito nel rispetto scrupoloso di tutte le norme tecniche di buona esecuzione e di sicurezza vigenti applicabili secondo le migliori regole d’arte, nel rispetto di ogni
norma e legge applicabile nonché secondo le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in vigore. L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese ed onere, alla pesatura del fango ritirato tramite un sistema di pesatura (situato presso l’impianto ricevente), con relativo certificato di calibratura e taratura; la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di verificarne la taratura nonché di verificare le modalità di pesatura. Le quantità conferite all'impianto andranno certificate su apposito registro giornaliero di carico e scarico. I conferimenti dei fanghi disidratati saranno effettuati sulla base di un programma settimanale predisposto dalla Stazione Appaltante entro il venerdì precedente la settimana di riferimento. Per motivi di servizio o avarie tecniche impiantistiche e di processo la VUS potrà sospendere la programmazione settimanale attraverso immediata comunicazione all’Appaltatore o potrà apportare in corsa modifiche al programma settimanale in aggiunta o in difetto. All’Appaltatore non saranno riconosciuti risarcimenti per il servizio non svolto o per l’avvenuta variazione del programma in corsa.
La Stazione Appaltante comunque non si impegna a garantire né la continuità né il volume dei lavori da affidare all'Appaltatore, in quanto gli ordini di intervento rispecchieranno il fabbisogno della stazione appaltante, pertanto l’appaltatore non potrà avanzare pretese di sorta nei casi di minore o nessun impiego dei propri dipendenti e mezzi, per periodi di qualsiasi durata.
Il prelievo dei cassoni dagli impianti di depurazione dovrà essere garantito, nei seguenti orari: tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato compreso, esclusi i giorni festivi e festivi infrasettimanali, fra le ore 7:30 e le 11:00. L’orario potrà essere variato in funzione delle esigenze di processo e della S.A. in genere, previo preavviso. Indicativamente la frequenza di prelievo sarà:
- DEPURATORE DI CASONE:
2-3 viaggi a settimana ognuno da due cassoni scarrabili aventi capienza utile di almeno circa 18 metri cubi cadauno;
- DEPURATORE DI CAMPOSALESE:
1-2 viaggi a settimana ognuno da due cassoni scarrabili aventi capienza utile di almeno circa 18 metri cubi cadauno;
- DEPURATORE DI PIETRAROSSA:
1-2 viaggi al mese ognuno da due cassoni scarrabili aventi capienza utile di almeno circa 18 metri cubi cadauno;
- DEPURATORE DI SERRAVALLE:
1-2 viaggi al mese ognuno da due cassoni scarrabili aventi capienza utile di almeno circa 18 metri cubi cadauno.
Per gli impianti di CASCIA CAPOLUOGO, BEVAGNA CAPRO, SPELLO CASTELLACCIO si
prevede una frequenza di prelievo con trasporto una tantum (in corrispondenza della pulizia dei letti di essiccamento) ognuno da due cassoni scarrabili aventi capienza utile di almeno circa 18 metri cubi cadauno. Per tutti gli impianti sopracitati si sottolinea che immediatamente dopo il prelievo dei cassoni pieni dovranno essere posizionati i corrispondenti cassoni vuoti al fine di non avere un fermo macchina del processo di disidratazione dei fanghi. Il trasporto e riposizionamento dei cassoni vuoti presso uno qualsiasi degli impianti di disidratazione sopra riportati potrà avvenire anche in orari o situazioni diverse rispetto a quanto indicato di cui sopra a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. E’ sottinteso che l’appaltatore non potrà richiedere nessun compenso aggiuntivo per tale onere che risulta già compensato nei singoli prezzi da Elenco Prezzi VUS. La Stazione Appaltante infatti si riserva la possibilità, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio di richiedere, la fornitura di doppi cassoni vuoti su impianti diversi da quelli di produzione o da quelli per cui nello stesso giorno è previsto il trasporto a recupero/smaltimento.
L’impresa Appaltatrice ha il compito di indicare il nominativo di un referente di programmazione (che potrà coincidere con il nominativo del responsabile del servizio dell’Appaltatore) che dovrà mantenere aggiornato il proprio recapito telefonico, fax indirizzo di posta elettronica, e telefono portatile cellulare al quale potranno essere inoltrate le richieste di intervento da parte della Stazione Appaltante. Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore sulla base del programma predisposto settimanalmente dalla Valle Umbra Servizi S.p.A. salvo smaltimenti di quantitativi maggiori a quelli programmati dovuto a fenomeni non preventivabili e comunicati all’appaltatore
con un preavviso di almeno 24 ore. Per tali prestazioni settimanali straordinarie non compete all’appaltatore nessun ulteriore compenso di qualsiasi sorta oltre a quanto stabilito nel Contratto di Appalto. L’appaltatore, ferme restando le disposizioni sopra elencate, ha facoltà di svolgere il servizio nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine programmato e sarà il solo responsabile dell’organizzazione e della qualifica del personale specializzato necessario per una corretta gestione delle operazioni. Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l’esecuzione dei servizio dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell’operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore. E’ compreso nel servizio il trasporto dei fanghi e la disponibilità dei cassoni scarrabili. La ditta avrà la piena responsabilità della buona riuscita del servizio e avrà la responsabilità di accertarsi che il carico sia stato conferito e scaricato per intero presso l'impianto di destino. La ditta sarà responsabile dei cassoni e del suo carico durante tutte le operazioni di trasporto carico e scarico e quindi lungo tutto il tragitto da percorrerre dal momento del carico dei cassoni stessì presso l'impianto di produzione fino allo scarico dei cassoni vuoti presso lo stesso impianto. I cassoni vuoti che verranno riposizionati presso gli impianti per le operazioni di carico della S.A. dovranno essere puliti e interamente vuoti senza alcun residuo di materiale.
Il trasportatore è obbligato a coprire il cassone prima di uscire dall’impianto di produzione. Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’ Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente. Al termine del carico dell’automezzo, l’appaltatore dovrà provvedere a pulire l’area di carico lasciando la pavimentazione antistante il fronte di carico, perfettamente pulita. L’Appaltatore prende atto che il servizio di prelievo dei fanghi si effettua su opere esistenti in esercizio, pertanto il servizio dovrà essere condotto con particolare cautela ed autonomia e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell’esercizio. L’Appaltatore dovrà rispettare i limiti di velocità e la segnaletica stradale degli impianti. Dovrà altresì porre la massima attenzione a non disperdere materiale lungo la rete viaria. Ogni trasporto e conferimento deve essere obbligatoriamente accompagnato da formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato per quanto di competenza dall’ Appaltatore sotto la sua responsabilità e secondo quanto previsto dal X.Xxx. 152/06 e s.m.i.. I veicoli di trasporto dovranno sempre avere assicurata (a cura e spese dell’appaltatore) la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni impartite nel titolo autorizzativo dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. L’ Appaltatore dovrà fornire automezzi idoneamente attrezzati e predisposti al massimo delle capacità operative condotti da persona esperta ed adeguatamente preparata al loro utilizzo. Il ritiro dei cassoni scarrabili riempiti di fango dovrà avvenire entro i termini temporali indicati dalla Stazione Appaltante e il trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento dovrà avvenire percorrendo gli itinerari più brevi e veloci concordati, non oltre i tempi massimi di percorrenza prestabiliti, salvo che non intervengano situazioni di emergenza quali guasto all’automezzo, perdita accidentale del carico, interruzioni stradali, ecc. che non consentano di ultimare il conferimento nei tempi stabiliti. In tal caso bisognerà motivare al Responsabile del Servizio VUS l’eventuale variazione di percorso, la variazione dei tempi ed il luogo di sosta e l’ora della successiva ripartenza. Nel caso in cui l’Appaltatore riscontrasse, durante l’esecuzione del servizio, l’opportunità di smaltimento o recupero dei rifiuti oggetto dell’appalto, con modalità di carattere innovativo, compatibili con il rispetto della normativa ambientale, lo stesso potrà richiedere alla Stazione Appaltante la possibilità di espletare il servizio secondo tali nuove opportunità, allo stesso prezzo di gara o a prezzo inferiore. La Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare dette proposte e di rilasciare eventuale autorizzazione, che dovrà essere comunque resa in forma scritta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.
ART. 2 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il presente appalto di servizio è strutturato in un unico Lotto.
Il quadro economico dell’appalto risulta pertanto come di seguito determinato:
a) | Servizio di prelievo, trasporto smaltimento/recupero del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione eseguiti con il sistema “a misura”, inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. | € 815.533,98 |
c) | costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 | € 24.466,02 |
SOMMANO | € 840.000,00 |
Nell’offerta economica, a pena di esclusione, il concorrente deve indicare gli oneri per la sicurezza da rischio specifico per l’attività da prestare, non soggetti a ribasso d’asta, alla luce delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Luogo di esecuzione del contratto: Impianto di Casone, via Riccione Foligno, Impianto di Spoleto, Loc. Camposalese Spoleto, Impianto di Trevi, Loc. Pietrarossa, Impianto di Spello Loc. Xxxxxxxxxxxx, Impianto di Norcia Loc. Serravalle, Impianto di Bevagna Loc. Capro, Impianto di Cascia Capoluogo.
Siti di esecuzione del servizio: impianti di depurazione.
Squadre operative che devono essere garantite per il servizio (vedi art. 28): 1 (una).
ART. 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con aggiudicazione attraverso il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art 95 del Codice, come da deliberazione a contrarre del C.d. A. della Valle Umbra Servizi nr. 10 del 21/02/2017.
I soggetti che nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 possono partecipare alla gara sono:
1) SMALTITORI/RECUPERATORI: intesi come i soggetti in possesso di strutture, attrezzature, impianti ed autorizzazioni (autorizzazione allo smaltimento/recupero dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - codice CER 19.08.05) necessarie ed idonee per lo smaltimento/recupero nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ordini e discipline, comunque vigenti;
2) TRASPORTATORI: intesi come i soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per il trasporto di rifiuti conto terzi (rifiuti aventi codice CER 19.08.05) nel caso specifico l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla categoria 4 classe E, oltre al personale, mezzi necessari autorizzati e alle casse scarrabili utili nella misura minima indicata di cui sopra per l’esecuzione del servizio;
3) INTERMEDIARI: intesi come i soggetti che, con detenzione o senza detenzione del rifiuto, dispongono il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi in quanto autorizzati presso l’Albo Gestori Ambientali (cat.8 - Intermediazione rifiuti per la classe E) e che dimostrino di avere piena disponibilità di smaltitori/recuperatori e trasportatori autorizzati.
In ogni associazione o raggruppamento o aggregazione, da costituire o costituite, di imprese/intermediari non potrà partecipare a pena d’esclusione più di un INTERMEDIARIO. Uno stesso intermediario o stesso trasportatore o stesso smaltitore/recuperatore non potrà partecipare a più di un associazione o raggruppamento o aggregazione.
Eventuali nuovi siti di smaltimento/recupero che gli intermediari dovessero utilizzare in corso di contratto, non comporteranno variazione delle condizioni contrattuali, e dovranno essere espressamente autorizzate dalla VUS, previa verifica/accettazione da parte del Direttore del Contratto delle autorizzazioni necessarie.
Il soggetto appaltatore dovrà produrre, a pena d’esclusione, la dichiarazione di disponibilità, di almeno 2 impianti idonei, a recuperare/smaltire ognuno una quantità di fanghi disidratati prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 19.08.05) pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno. La disponibilità della potenzialità di smaltimento/recupero richiesta dal presente servizio dovrà essere dimostrata documentandola con i relativi contratti anche presso enti terzi. A tal proposito si sottolinea che la Stazione Appaltante non riterrà valide in alcun modo le dichiarazioni di disponibilità a ricevere fanghi disidratati prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 19.08.05) ai fini dell’utilizzazione agronomica (spandimento diretto in agricoltura).
Unitamente a quanto di cui sopra il soggetto appaltatore dovrà produrre, a pena d’esclusione, l’autorizzazione prevista dalla normativa di settore per il trasporto di rifiuti conto terzi di cui al punto 2) TRASPORTATORI di un unico soggetto. Il trasportatore, per consentire una gestione semplificata delle operazioni dovrà svolgere il servizio, a pena di esclusione, necessariamente con motrice e rimorchio per il trasporto simultaneo di n. 2 cassoni scarrabili dall’impianto di produzione all’impianto di smaltimento/recupero.
Si ribadisce che Il soggetto appaltatore dovrà mettere a disposizione come attrezzatura minima oltre a quanto già indicato e a quanto fissato successivamente nel presente Capitolato, a pena d’esclusione, una quantità massima di n. 14 cassoni scarrabili, per tutta la durata dell’appalto con specifiche caratteristiche indicate all’art.28.
Dette autorizzazioni dovranno essere esibite in sede di gara e a richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore documenterà in qualsiasi momento di disporre di tutte le autorizzazioni previste dall’ordinamento per continuare ad esercitare la propria attività e specificatamente a prestare i servizi previsti dal presente Capitolato.
In ogni caso l’appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla S.A. delle eventuali modifiche, rinnovi, sospensioni e/o revoche delle autorizzazioni previste per l’esecuzione del servizio.
Il soggetto aggiudicatario del servizio è direttamente responsabile del servizio di trasporto, recupero/smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nei limiti contrattualmente stabiliti e quindi in particolare:
a) dei risultati di tale servizio nella misura in cui ne ha assunto l'impegno in rapporto alle finalità perseguite dall'Amministrazione appaltante nel presente contratto, in particolare per quanto riguarda il quantitativo di fango disidratato da recuperare e/o smaltire;
b) dell'assunzione e mantenimento in proprio capo di tutte le autorizzazioni richieste per eseguire il servizio;
c) degli eventuali danni arrecati alle imprese di gestione degli impianti di depurazione derivanti dal mancato o intempestivo o irregolare svolgimento del servizio;
d) degli eventuali danni arrecati a terzi;
e) degli eventuali danni arrecati all’ambiente.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare (direttamente o a mezzo degli appositi organismi di controllo istituzionalmente previsti) che le modalità di trasporto, recupero e/o smaltimento dei fanghi conferiti all’appaltatore siano conformi alle disposizioni normative vigenti e a quanto richiesto nel presente capitolato.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.
I soggetti economici che intendono concorrere per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro devono inoltre essere in possesso, dei seguenti requisiti economici, finanziari e tecnici:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) iscrizione all’elenco (White list) di cui all’art.1 comma 52 e 52 bis della Legge 190/2012 (LEGGE ANTIMAFIA);
c) possesso di un organico medio annuo nel triennio 2014-2015-2016 non inferiore a nr. 4 unità;
d) possesso/disponibilità di personale idoneo sia nel numero che nella qualifica oltre a mezzi e attrezzature appropriate per l’esecuzione continuativa durante tutta la durata dell’appalto del servizio di prelievo, trasporto smaltimento/recupero del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione secondo quanto indicato all’art. 28 del presente capitolato;
e) aver conseguito negli ultimi tre anni un fatturato specifico da servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo Quadro, per un importo complessivo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016). Di tale importo, almeno euro 200.000,00 dovranno essere riferiti a servizi specifici di prelievo, trasporto smaltimento/recupero dei fanghi disidratati prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane CER 19.08.05.
ART. 4 – PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La valutazione da parte della Commissione Giudicatrice dell’offerta tecnico-economica presentata dai concorrenti sarà eseguita sulla base dei seguenti elementi e sub-elementi sotto indicati per i pesi ponderali
Elementi di valutazione | Punteggio | ||
Elementi di valutazione | Totale | ||
OFFERTA TECNICA | 1)Pluralità e modalità di smaltimento | 30 | 55 |
2)Dotazione numerica e qualitativa di mezzi e attrezzature di trasporto. | 25 | ||
OFFERTA ECONOMICA | Prezzo espresso tramite ribasso percentuale unico sull’Elenco Prezzi posto a base di gara | 45 | |
SOMMANO | 100 |
1-Pluralità e Modalità di smaltimento:(punti 30)
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle modalità di smaltimento proposte (se discarica o compostaggio) ed alla pluralità delle stesse soluzioni proposte (in merito al numero di soluzioni proposte) attribuendo un punteggio crescente al crescere della pluralità e della virtuosità delle soluzioni proposte, quest’ultima caratteristica intesa come preferenza degli impianti di compostaggio rispetto a quelli di smaltimento.
2-Dotazione numerica e qualitativa di mezzi e attrezzature di trasporto (punti 25)
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione della dotazione numerica o pluralità dei mezzi attraverso i quali l’appaltatore intende svolgere il servizio così come indicato nel presente Capitolato. La valutazione sarà inoltre qualitativa cioè in relazione alla vetustà dei mezzi di trasporto proposti.
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della relativa stipula. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto.
L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Accordo. La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno. Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
Art. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il luogo di esecuzione del Accordo sono gli impianti di produzione del fango come indicati all’Art.1 del presente Capitolato.
E’ fatto obbligo ai soggetti economici che intendono partecipare alla gara effettuare il sopralluogo presso gli impianti di cui sopra al fine di:
a) verificare il luogo di provenienza del fango;
b) eseguire il prelievo di uno o più campioni di fango ai fini della valutazione tecnica del prodotto da smaltire.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Le modalità attraverso le quali eseguire il sopralluogo obbligatorio sono indicate al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara.
ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico,
senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 8 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
ART. 9 – PERSONALE
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L’appaltatore si impegna a comunicare alla S.A.,prima dell’avvio del servizio oggetto del presente Capitolato, la lista dei nominativi e delle qualifiche del personale che intende utilizzare nell’espletamento dell’Appalto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte terza del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La Valle Umbra Servizi ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere. l’Appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’Appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione e trasmettere alla Valle Umbra Servizi.
L’appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.
L’appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci – lavoratori dovrà:
• applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
• provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
• provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione del servizio e alle misure di protezione e prevenzione da adottare.
ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguenti oneri a carico dell’Appaltatore, oltre a quanto citato negli altri articoli:
1. L’uso continuo o discontinuo dei macchinari e del relativo personale anche con orari variabili;
- il mancato utilizzo dei mezzi a causa di disfunzioni di servizio, scioperi, manutenzioni agli impianti VUS;
- danni agli immobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti che l’appaltatore dovesse causare per incuria e/od imperizia. Inoltre la responsabilità di incidenti ed imperizia nell’uso dei macchinari è a totale carico dell’Appaltatore.
2. L’adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’ incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- l’installazione dei mezzi d’opera, in relazione all'entità dell'intervento, secondo i più moderni e perfezionati metodi per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dell’intervento commissionato;
- le segnalazioni, se necessario e le tabelle di transito interrotto e di pericolo e le altre misure di sicurezza nonché, difese, presidi, staccionate, parapetti e quant'altro può occorrere per l’incolumità di persone, animali e cose;
- il comportamento corretto nei rapporti che si intrattengono con il personale VUS;
- lo scrupoloso rispetto del DUVRI redatto da VUS;
- il mantenimento per ogni posto di lavoro della condizione più salubre possibile;
- il risarcimento degli eventuali danni alle attrezzature esistenti causati durante le operazioni;
- il rispetto dei limiti di carico di cui all’art. 167 del Nuovo Codice della Strada. A tale riguardo
la Committente non autorizza trasporti di quantità di rifiuto eccedente la portata massima consentita degli automezzi.
3. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per tutta l’attività relativa alla operazione di intervento , trasporto e conferimento , ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente contratto, sollevando VUS da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria.
4. L’Appaltatore è responsabile verso VUS del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti.
5. L’Appaltatore dovrà rispondere anche dell’operato dei suoi dipendenti e la Committente avrà la facoltà di ordinare l’allontanamento dal servizio di quelli per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.
6. Nella conduzione e gestione del servizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
7. l’Appaltatore si obbliga ad emettere e compilare i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e relativa registrazione nei registri di carico/scarico rifiuti, e comunque a provvedere nel rispetto assoluto della normativa vigente in materia, per rifiuto derivante da ogni operazione/attività del servizio affidato da VUS che sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in merito - dovrà assicurarsi che il ciclo e la gestione dei rifiuti avverrà in conformità alle norme vigenti in materia. La ditta Appaltatrice dovrà restituire alla S.A., le copie dei formulari per le necessarie operazioni di registrazione quanto prima possibile e comunque nei tempi previsti dalla norma. Resta a carico della S.A. la produzione di tutta la documentazione relativa al conferimento presso gli impianti di smaltimento/recupero (analisi, rapporti di prova, schede di caratterizzazione, omologhe, schede descrittive, etc).
8. L’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell’ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata.
9. l’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con Valle Umbra Servizi vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). Valle Umbra Servizi e l’ Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. Valle Umbra Servizi e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
10. L’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
La violazione degli obblighi suddetti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa come meglio specificato nel capitolo 18.PENALITA’.
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 12 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
Art. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto se nominato.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi del presente appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore per le parti non comprendenti gli oneri della sicurezza.
La contabilità dei compensi di spettanza dell’ appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta in contraddittorio con l’appaltatore mensilmente.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di Valle Umbra Servizi. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS dell’attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la Valle Umbra Servizi dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali. Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la Valle Umbra Servizi può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000, xx Xxxxx Xxxxx Servizi per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la
regolare esecuzione del contratto. La Valle Umbra Servizi si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, che dovrà essere redatto entro i 3 mesi successivi alla data d’ultimazione del servizio, previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale.
Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, etc).
ART. 15 – FORO COMPETENTE - RICHIAMO ALLE LEGGI
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
ART. 16 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La Valle Umbra Servizi essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:
- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della Valle Umbra Servizi;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla Valle Umbra Servizi e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.
l’Appaltatore si impegna ad applicare le procedure comunicate da Valle Umbra Servizi e ad estenderle per patto espresso al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2000.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico della Appaltatore, che la Valle Umbra Servizi tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la Valle Umbra Servizi dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLI
La Valle Umbra Servizi ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la Valle Umbra Servizi si riserva il diritto di applicare le penali previste dal
presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 18 – PENALITÀ
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In caso di inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria come di seguito indicata.
1) per il mancato rispetto della programmazione settimanale nello smaltimento dei fanghi (vedi precedente art.1): penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre ad iva per ogni viaggio non eseguito dalla Ditta Appaltatrice.
2) ) per la mancata approvazione rispetto alla programmazione settimanale dello smaltimento dei fanghi comunicata alla Ditta Appaltatrice (vedasi successivo art. 27): penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre ad iva per ogni viaggio non approvato dalla Ditta Appaltatrice.
3) per violazione di ogni e qualsiasi obbligo contrattuale: penale di € 100,00 (euro cento/00) oltre ad IVA per ogni violazione riscontrata dal Direttore del Contratto in deroga al presente Capitolato d’Oneri .
4) per la mancata esposizione della tessera di riconoscimento da parte dell’operatore che esegue il trasporto: penale di € 50 (euro cinquanta/00) oltre ad iva per ogni singolo trasporto.
5) Mancata restituzione delle copie relative al produttore dei FIR entro 7gg dall’esecuzione del singolo trasporto: penale di € 100,00 (euro cento/00) oltre ad iva per ogni singolo trasporto;
6) Errata compilazione del FIR: penale di € 100,00 (euro cento/00) oltre ad iva per ogni formulario che la Stazione Appaltante rilevasse essere erratamente compilato dalla Ditta Appaltatrice.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla medesima Direzione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456
C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
• nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La VUS, previa verifica della proposta di aggiudicazione provvede all’aggiudicazione entro il termine massimo di trenta giorni dal termine delle operazioni di gara. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara da parte della VUS. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice non si applica nel presente caso trattandosi di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54.
Il presente contratto verrà stipulato nelle forme previste dal comma 14, art. 32, del Codice. L’imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii., è a carico dell’appaltatore. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse di registrazione, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore il quale, per lo scopo, effettua il versamento per l’imposta di bollo nella misura che sarà comunicata dalla VUS. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
ART. 20 - ASSICURAZIONE RC e RCT
E’ obbligo del fornitore, stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
ART. 21 - SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’ appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto. L’appaltatore avrà l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’ appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze.
• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’ appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivo degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’ appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’ appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub- appalto anche la relativa autorizzazione.
• l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene gli interventi da eseguire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati . Per la gestione degli interventi in tali ambienti dovranno essere concordate specifiche procedure operative con la VUS, procedure da estendere a tutto il personale impegnato nei luoghi suddetti e fornire una dichiarazione relativa alla qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati con riferimento all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177/2011, secondo modulistica fornita da VUS.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’ appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
Art. 22 - CLAUSOLE RISERVATEZZA
Si informano gli Operatori Economici che le “Clausole di riservatezza” di cui alla Delibera n. 296/2015/R/COMM adottata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (A.E.E.G.) costituiscono
parte integrante e sostanziale del capitolato stesso e prevedono anche le penali da applicare all’appaltatore nel caso di mancato rispetto della clausole; con la sottoscrizione del contratto di appalto l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle suddette “Clausole di riservatezza” e di impegnarsi al loro rispetto il “Codice di Comportamento” richiamato dalle suddette clausole è visionabile nel profilo committente
della VUS: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxx-xxx
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 23 – CPV
• CPV 90513700-3 (Servizi di trasporto fanghi);
• CPV 90513900-5 (Servizi di smaltimento fanghi);
• CPV 90514000-3 (Servizi di riciclo dei rifiuti).
Art. 24 – CARATTERISTICHE CHIMICHE DEL FANGO DA SMALTIRE
Per quanto riguarda la caratterizzazione chimico fisiche del fango prodotto dagli impianti di depurazione (Casone Foligno, Camposalese Spoleto, Pietrarossa Trevi, Serravalle Norcia, Castellaccio Spello, Cascia Capoluogo,Capro Bevagna) si rimanda alle analisi effettuate nell’ultimo anno ai fini della discarica (D.M. 27/09/2010) e ai fini del compostaggio (D.lgs n. 99/92).Tali rapporti di prova verranno forniti soltanto ai soggetti che intenderanno partecipare alla gara in sede di sopralluogo come specificato all’Art. 6 del presente Capitolato. I parametri dovranno essere verificati dall’operatore economico che intende partecipare alla gara, tramite prelievo di campioni all’atto del sopralluogo obbligatorio.
Per eventuali variazioni delle caratteristiche chimiche del fango durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore non potrà accampare pretesa di qualsiasi sorta anche di tipo economico. Lo stato fisico del fango da trasportare sarà fangoso palabile o solido non polverulento.
Per il contenuto di SS si rimanda alle analisi suddette.
ART. 25 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE (RA) e DIRETTORE DEL CONTRATTO DI VUS (DC).
L’ appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS:
- il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore (RA);
- i nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto della VUS (DC) esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’ appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
ART. 26 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La VUS tramite il proprio DC, comunica, mediante fax o posta elettronica, secondo le proprie necessità al RA, le prestazioni contrattuali da eseguire e gli impianti presso i quali le stesse devono essere effettuate.
I rapporti tra l’appaltatore e la VUS sono regolati in via specifica dai singoli ordini d’intervento (di seguito ODI) che saranno emessi dal DC, e che individuano le prestazioni da eseguire, i tempi d’esecuzione ed eventuali voci specifiche, ad insindacabile giudizio del DC.
In ogni ODI sono quindi indicati:
• la data di emissione;
• le prestazioni da eseguirsi sulle eventuali priorità individuate dalla VUS;
• le località e gli impianti oggetto di intervento;
• il tempo concesso per l’esecuzione della prestazione;
L’appaltatore procede all’esecuzione della prestazione richiesta entro i tempi massimi stabili nell’ODI.
La VUS per l’esecuzione di interventi particolari o con carattere di urgenza, si riserva la facoltà di poter commissionare all’appaltatore, prestazioni che richiedano lo spostamento di una o più squadre, al di fuori del territorio indicato nel presente Capitolato. Tali spostamenti non consentiranno all’appaltatore di chiedere ulteriori compensi, essendo tali attività saltuarie interamente previste e compensate negli importi contrattuali.
Sono a carico dell’appaltatore la fornitura di tutti i materiali utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, nonché gli oneri per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti generati dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio.
Tutte le attrezzature e i materiali che l’appaltatore intende utilizzare per lo svolgimento del servizio dovranno essere preventivamente visionati e approvati dal DC della VUS. L’appaltatore, provvede ad organizzare le prestazioni tramite il RA, il quale concorda la data e le modalità degli interventi richiesti con il DC, che, qualora ritenuto necessario ad insindacabile giudizio della VUS, garantisce l’assistenza.
L’appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla VUS, eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio specificato nell’ODI, tali da comportare ritardi nell’esecuzione degli interventi.
Dal momento dell’affidamento del servizio, l’appaltatore assume ogni obbligo e responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline, ivi incluse quelle in materia ambientale e sicurezza, per l’esecuzione del servizio ai sensi del presente Capitolato d’Oneri.
Per quanto riguarda la normativa ambientale si applica quanto previsto dal D. Lgs. N. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. – Testo Unico Ambientale.
L’esecuzione del servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme di legge e regolamenti in materia smaltimento rifiuti.
La VUS svolgerà le attività di coordinamento per l’esecuzione del servizio, con particolare riferimento ai programmi di prelievo settimanali, senza che ciò sollevi l’appaltatore da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita del servizio e per i danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso ed in conseguenza degli stessi.
I conferimenti saranno effettuati, di norma, dal lunedì al sabato, per i quantitativi e con le modalità previste nel programma settimanale di conferimenti del fango predisposto dalla S.A.. Il programma di conferimenti del fango verrà redatto e inviato dalla VUS al recapito dell’appaltatore xxx xxx x/x xxxx, xxxxx xx ore 10:00 di ogni venerdì, a valere per la settimana successiva.
Di tale comunicazione l’appaltatore dovrà dare formale accettazione al Direttore del Contratto entro le ore 13.00 dello stesso giorno. In caso di mancata formale accettazione si considererà accettato dall’appaltatore il programma inviato dalla VUS.
Tale programma potrà subire variazioni anche rilevanti ed improvvise, che potrebbero determinare un aumento della frequenza del servizio. Detta variazione di programma dovrà essere tempestivamente comunicata da VUS stessa, attraverso la redazione di un nuovo programma, e l’appaltatore, di conseguenza, provvederà ad adeguarsi allo stesso, entro le 24 ore successive dalla comunicazione di VUS a mezzo fax o via e-mail, garantendo lo svolgimento del servizio settimanale fino al quantitativo massimo garantito stabilito nel presente Capitolato all’art. 1.
Qualora venissero richiesti da parte di VUS servizi straordinari oltre il massimo settimanale garantito dal’appaltatore, gli stessi saranno concordati tra le parti. Eventuali conferimenti minori rispetto al programma settimanale pattuito non darà riconoscimento ad indennizzi o quanto altro di sorta.
ART. 27 – ELENCO PREZZI
Il corrispettivo unitario del prezzo soggetto a ribasso per il servizio di servizio di prelievo,
trasporto recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER 19.08.05) provenienti dagli impianti di depurazione di Casone di Foligno, Camposalese di Spoleto, Pietrarossa di Trevi, Castellaccio di Spello, Serravalle di Norcia, Capro di Bevagna, Cascia Capoluogo in gestione alla Valle Umbra Servizi S.p.A. ed ogni altro onere per l’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte è pari ad €/ton 135,92 (centotrentacinque/92) inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico, di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 “ex lege” non soggetti a ribasso d’asta.
Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di tutte le spese e compensi dovuti per l’esecuzione del servizio, e di tutti i diritti, tasse, tributi, imposte ed oneri comunque applicabili, fatta eccezione per i costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) e l’IVA. Il prezzo è comprensivo inoltre di tutti gli oneri per l'impegno del personale, il raggiungimento del sito di produzione del rifiuto, la sua accessibilità, il periodo di inattività del mezzo di trasporto, il mancato carico dei cassoni scarrabili, la disponibilità dei cassoni scarrabili, la movimentazione e il carico del materiale, il trasporto e lo scarico presso l'impianto di destino, tutti gli adempimenti di legge che ne conseguono e di qualsiasi altro onere qui non espressamente indicato. Nei prezzi indicati si considera inoltre compreso l'eventuale fermo macchina presso l'impianto di produzione del rifiuto, nell'eseguire il servizio di trasporto richiesto, per le operazioni di scarico e carico e/o eventuale movimentazione cassoni presso lo stesso impianto, gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'aggravio di tempi e di risorse che la Ditta appaltatrice dovesse sostenere per le condizioni di accessibilità del sito o per il ritiro anticipato dei cassoni al giorno precedente rispetto al giorno previsto per il conferimento (operazione che comunque andrebbe concordata con personale referente Vus)o per la riconsegna dei cassoni vuoti presso qualsiasi impianto di depurazione a insindacabile giudizio della S.A..
Il prezzo complessivo offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
Il prezzo offerto si intende formulato dall’appaltatore a proprio rischio, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente la piena e corretta esecuzione del servizio.
ART. 28 - SQUADRA TIPO
L’ appaltatore dovrà garantire la seguente composizione di squadra tipo dotata dell’attrezzatura e documentazione minima di seguito indicata:
• nr. 1 autista con specifica esperienza pluriennalenel trasporto dei rifiuti con possesso patente cat. E e comunque il personale necessario a garantire l’espletamento del servizio in conformità alla normativa vigente in particolar modo sulla sicurezza;
• motrice con regolare autorizzazione per il trasporto di fanghi (19.08.05) dotata di sistema idraulico carico/scarico cassoni scarrabili con rimorchio scarrabile autorizzato per il trasporto di fanghi (19.08.05). La motrice e il rimorchio dovranno essere omologati per il trasporto simultaneo motrice più rimorchio con portata avente minimo carico netto non inferiore a 24 tonnellate; La motrice e del rimorchio attraverso le relative targhe dovranno regolarmente risultare nell’ iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali della ditta trasportatrice per la specifica categoria e classe e per il codice CER rifiuto richiesto (19.08.05).
• Formulario ed eventuali schede di omologa aggiuntive e/o analisi specifiche richieste dagli impianti finali a seconda del trattamento eseguito sul rifiuto e comunque fornite dalla S.A.;
• Segnaletica appropriata;
• Quant’altro possa rendersi necessario, come attrezzature più specialistiche, cassette, utensili da lavoro, strumenti per rilievi e misurazioni, e quanto altro possa occorrere per gli interventi, verifiche in corso d’opera e collaudi.
Si specifica inoltre che la Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione per tutta la durata dell’Appalto il numero massimo di 14 cassoni scarrabili che dovranno essere idonei alle piattaforme di carico dei diversi impianti, con telo di copertura antiacqua copri/scopri con
movimentazione fissa a manovella, a tenuta stagna, omologati per il trasporto di fanghi sfusi aventi capienza utile ognuno almeno da 18 metri cubi.
Sono a carico dell’ appaltatore, gli oneri che esso dovrà incontrare per i trasferimenti della squadra tipo dal luogo di esecuzione del primo intervento al luogo di esecuzione degli interventi successivi.
La manodopera fornita dall’ appaltatore deve essere sia idonea al lavoro da eseguire, e sia fornita delle attrezzature necessarie (DPI, utensili di varia natura, ecc...) per lo svolgimento del servizio.
L’inosservanza continuativa e reiterata di quanto sopra, comporterà, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la risoluzione del contratto in danno dell’ appaltatore.
L’appaltatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori e/o indisponibilità per guasti e/o disservizi di attrezzature o di personale per malattie/infortuni etc.
Per tutte le attività, l’appaltatore dovrà utilizzare mezzi e personale adeguati al tipo di intervento commissionato ed alla durata indicata dalla VUS negli appositi Ordini di Intervento.
La VUS, in particolari casi determinati a sua discrezione, si riserva la facoltà di chiedere l’istituzione di squadre aggiuntive alla squadra tipo, la cui composizione verrà valutata di volta in volta congiuntamente con l’appaltatore.
Pertanto l’appaltatore si impegna a fornire tutti quei dipendenti, attrezzature, e mezzi d’opera occorrenti a sopperire a tali maggiori necessità. L’istituzione di nuove squadre temporanee o fisse, dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta della VUS. Tale richiesta avverrà in forma scritta.
Art. 29 – MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore ha possibilità di non effettuare il servizio, ancorché previsto nel programma dei conferimenti settimanali, esclusivamente nei casi di forza maggiore.
In ogni caso non costituiranno per l’appaltatore casi di forza maggiore la carenza o il venir meno di uno qualsiasi dei permessi e/o delle autorizzazioni necessari per l’esecuzione del servizio.
L’appaltatore si impegna a comunicare il verificarsi di eventi di forza maggiore entro ventiquattro ore dalla conoscenza degli stessi.
Nel caso occorra un evento di forza maggiore, l’appaltatore si impegna, altresì, ad adottare le adeguate misure per recuperare l’eventuale ritardo nell’esecuzione del servizio causato dall’evento e per mitigare le conseguenze negative di tale evento sul regolare svolgimento del servizio. Al verificarsi di tale casistica l’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione qualora la S.A. lo richieda, ulteriori cassoni (fino ad un numero massimo di 6 unità) oltre al numero massimo richiesto nel presente capitolato. L’appaltatore non potrà accampare pretese di maggiori compensi di qualsiasi sorta, al seguito del verificarsi di un evento di forza maggiore.
ART. 30 – INFORMAZIONI
S’intende parte integrante del presente Capitolato tutta la Normativa tecnica nazionale ed internazionale attualmente in vigore, e le successive modificazioni ed integrazioni ad essa, redatte a cura degli Enti preposti, anche qualora non espressamente citate in questo Capitolato, nonché tutta la Normativa tecnica aziendale interna, attualmente in vigore. Nell’esecuzione delle prestazioni è fatto espresso carico all’ appaltatore di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell’arte.
L’appalto è, inoltre, soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc…. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività in contratto emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende Autonome, ecc… che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione delle opere, l’ appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguiti nei limiti dell'ordinato.
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica inerenti l’esecuzione del presente appalto il concorrente potrà rivolgersi al Sig. Xxxxx Xxxxxxxx, tel. n. 0000-000000, e-mail xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
PARTE TERZA – CONTABILIZZAZIONE
Art. 31 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La contabilità avrà per oggetto l’accertamento in contraddittorio con l’appaltatore e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, ed è informata in modo da consentire alla VUS il controllo costante della spesa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
L’appaltatore dovrà fornire, oltre a quanto indicato in precedenza, sia il brogliaccio di contabilità, che il personale occorrente per l’esecuzione delle operazioni di misurazione e verifica delle quantità riportate in contabilità, senza aver diritto ad alcun compenso, intendendosi compresi nei prezzi di elenco anche tali oneri.
Nessun altro maggiore onere spetta all’ appaltatore, in quanto si intende compreso nei prezzi che esso avrà, con calcoli di sua convenienza, accettato in sede contrattuale.
La contabilizzazione del servizio sarà effettuata a misura sulla base del prezzo unitario offerto rideterminato in forza del ribasso percentuale contrattuale in relazione alle quantità effettivamente prelevate e verrà redatta in base agli ordini di lavoro ed ai rimessi delle prestazioni effettuate, che dovranno sempre essere redatti giornalmente in contraddittorio e controfirmati da VUS e dall’Appaltatore.
L’appaltatore provvederà, con frequenza mensile, a presentare la distinta relativa ai conferimenti effettuati nel periodo di riferimento, riportante, per ogni carico di fango ritirato, il numero e la data del formulario di trasporto del rifiuto, l’impianto di provenienza del fango e copia dello scontrino riportante il peso riscontrato. Si ribadisce inoltre che il sistema di pesatura (situato presso l’impianto ricevente) dovrà necessariamente essere dotato di certificato di calibratura e taratura in corso di validità per tutta la durata dell’appalto; la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di verificarne la taratura nonché di verificare le modalità di pesatura.
La VUS potrà inoltre disporre ogni qualvolta lo ritenga opportuno e per tutta la durata dell’appalto, controlli sulla reale efficienza della pesa utilizzata dall’appaltatore presso l’impianto ricevente eseguendo misure di peso dei mezzi con dispositivi fissi omologati e incrociando il dato della pesata ottenuto con quello corrispondente acquisito con pesa fissa presso l’impianto ricevente. I costi relativi delle pesate sono a totale carico dell’Appaltatore che quindi a tale titolo, non potrà pretendere ulteriori compensi di qualsiasi sorta. Tale onere si intende infatti già compensato nei prezzi indicati nell’elenco prezzi allegato.
Si ribadisce che non verranno riconosciute prestazioni non riportate sugli appositi modelli e controfirmate da VUS.
I prezzi determinati comprendono ogni prestazione di opera occorrente per dare compiuta la prestazione a "perfetta regola d'arte", e comunque nel rispetto delle specifiche tecniche emanate nel corso dell’esecuzione degli interventi dalla VUS.
In essi sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato d’Oneri. In essi sono, inoltre, comprese le quote per spese generali, utile dell’appaltatore, nonché il compenso per tutti gli oneri afferenti all'esecuzione delle prestazioni, in particolare i mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura e posa dei materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; spese provvisionali, ove occorrano, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc.
In caso di non effettuazione di interventi, disposti dalla VUS, nei tempi concessi, verrà applicata la penalità prevista al Capitolo 18.PENALITA’.
Laddove l’appaltatore attesti in modo fraudolento di avere eseguito interventi mai realizzati, verranno eseguite tutte quelle iniziative che la VUS intenda assumere sia sul piano civile che penale, compresa la rescissione del contratto, laddove la condotta dell’ appaltatore assuma una particolare gravità e rilevanza negativa.
È esclusa ogni pretesa da parte dell’ appaltatore circa il riconoscimento di compensi o indennità speciali connesse alla eccessiva onerosità delle opere da eseguire in considerazione della frammentarietà e/o dell’entità ridotta dei singoli interventi.
Per l’applicazioni delle penali si rinvia al Capitolo 18.PENALITA’.
Art. 32 - LEGISLAZIONE
Sono contrattualmente vincolanti:
a) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubblici e in particolare
il D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, il Regolamento Generale DPR 207/10 e s.m.i. e il capitolato generale DM 145/00 e s.m.i.;
b) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
c) le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008;
d) il codice della strada.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè le disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro, dell’I.S.P.E.S.L., delle A.S.L., degli Enti previdenziali, delle Autorità militari, ecc...
Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa. L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del xxxxxxxxx.Xx modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.s.m.m.i.i..
Art. 33 - MATERIALI E MEZZI UTILIZZATI
Gli automezzi necessari allo svolgimento del servizio dovranno risultare di disponibilità dell’Appaltatore che è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quant’altro necessario per la circolazione dei mezzi compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e l’autorizzazione per la portata utile. L’appaltatore dovrà dimostrare prima di iniziare il servizio di avere la disponibilità di tutte le attrezzature, compresi i cassoni, e degli automezzi necessari. Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito. In considerazione del fatto che l’Appaltatore rappresenta l’immagine di VUS, tutti i mezzi dovranno essere privi di adesivi, calendari, tendine ecc.. Qualora qualsiasi automezzo venisse riscontrato inservibile da parte di VUS questo dovrà essere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato. Per l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le direttive di VUS ed agli ordini che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc... dei mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonchè le forniture di impianto e di esercizio, d’ufficio, cancelleria, bollettari, stampati ecc.. sono a carico dell’Appaltatore. Il servizio non dovrà essere sospeso neppure parzialmente in caso di fermata degli automezzi per le necessarie riparazioni. In tal caso detti automezzi dovranno essere immediatamente sostituiti con altri veicoli, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.
Art. 34 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLE VARIE CATEGORIE DI IMPIANTI
Con le presenti prescrizioni tecniche si intendono fornire delle indicazioni di larga massima per la definizione delle modalità di esecuzione del servizio di prelievo, trasporto smaltimento/recupero dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione oggetto delle opere del presente Capitolato.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono così riepilogati:
a) conseguimento della massima sicurezza per le persone e gli ambienti;
b) affidabilità e continuità di esercizio;
c) razionalizzazione ed unificazione dei componenti del sistema di distribuzione;
d) flessibilità ed espandibilità;
e) facilità di gestione e manutenzione.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, in caso di contrasto fra quanto riportato nel presente capitolato speciale ed in altri documenti saranno adottate le soluzioni più convenienti per la VUS, a suo insindacabile giudizio.
Art. 35 - MANODOPERA
La manodopera impiegata per lo svolgimento delle prestazioni individuate in appalto, deve essere idonea al lavoro per il quale viene richiesta. Il personale deve prestare servizio indossando indumenti idonei, decorosi, recanti segni di riconoscimento (divisa, nome sociale, ecc…) ed in ogni caso essere dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti dai documenti emessi dall’ appaltatore in ottemperanza alla normativa in materia.
La manodopera dovrà essere scelta fra quelli figuranti nell’elenco (vedasi l’Art. 9 del presente Capitolato) fornito dall’ appaltatore all’atto di inizio delle attività di contratto.
L’ appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento del DC.
Nelle prestazioni di manodopera saranno eseguite tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 36 - TRASPORTI
Con i prezzi indicati all’Art.27 si intende compensato tra le altre cose l'operatore, l'ammortamento della macchina, consumo di oli, grassi e combustibili, eventuale manutenzione e pezzi di ricambio, spese generali ed utile dell’ appaltatore, oneri di sicurezza.
Le macchine e gli attrezzi utilizzati nell’espletamento del servizio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Devono essere provvisti anche di tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigente. Sono a carico esclusivo dell’ appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Nel dettaglio si evidenzia che:
- i mezzi d'opera oggetto si intendono resi disponibili sul luogo d'impiego;
- nei prezzi si intende sempre compensato anche il ritorno a vuoto:
-in materia di antinfortunistica, tutti i mezzi dovranno sempre essere accompagnati da documentazione conforme attestante i collaudi e le omologazioni opportunamente rilasciate dagli enti preposti;
-per ciascun mezzo dovrà essere presentata adeguata documentazione riguardante i rilievi fonometrici, evidenziando che la VUS potrà richiedere a sua discrezione ed in ogni momento, l'impiego di mezzi "supersilenziati" e/o altre misure atte ad abbattere il livello di rumore - in tal caso l’ appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi;
- con i prezzi in elenco si intende compensato anche il tempo eventuale di trasferimento, il quale pertanto non potrà essere ulteriormente conteggiato - il tempo decorre dal momento di arrivo sul luogo di impiego;
- l’ appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di Xxxxx vigenti per l'autotrasporto di cose per conto terzi.
Elenco Allegati :
1) DUVRI.
2) ELENCO IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALLA VALLE UMBRA SERVIZI CON INDICAZIONE NUMERO ABITANTI EQUIVALENTI RELATIVI.