INDICE
Impresa Attiva
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Impresa Attiva/Mod. X2065.0 edizione 08/2021
Prodotto multigaranzia per l’assicurazione di piccole e medie imprese
Edizione 08/ 2021
Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida “Contratti semplici e chiari”
INDICE
NORME DI CARATTERE GENERALE 11
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI 13
SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE 34
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 39
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 58
NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI: 58
INCENDIO E ALTRI EVENTI - FURTO - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE 58
NORME VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI 62
NORME VALIDE PER LA SEZIONE FURTO 63
NORME VALIDE PER LA SEZIONE ELETTRONICA e GUASTI MACCHINE 64
NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 64
NORME VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE 64
GLOSSARIO
Addetti | I titolari, i soci, i familiari dell’assicurato che operano nell’attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro, (compresi, a titolo esemplificativo, corsisti, tirocinanti, e stagisti). Relativamente alla sezione Tutela Legale si intendono esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti. |
Addetti amministrativi | Coloro che nell’ambito dell’azienda svolgono esclusivamente attività d’ufficio. Ai fini del calcolo del numero degli addetti, sono equiparati agli addetti amministrativi i soci e i familiari che non partecipano ad alcuna attività operativa. |
Appalto | È il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra (committente od appaltante) un’opera od un servizio verso un corrispettivo in denaro. |
Apparecchiatura elettronica (sezione “Elettronica”) | Macchine e apparecchiature d’ufficio azionate da correnti deboli, sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, registratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente all’attività esercitata, esclusi i telefoni cellulari. |
Arbitrato | Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Il contratto di assicurazione. | |
Attività giudiziale (sezione “Tutela legale”) | Attività che viene svolta davanti ad un giudice, secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio. |
Attività stragiudiziale (sezione “Tutela legale”) | Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Autocombustione | Combustione spontanea senza fiamma. |
Cassaforte (sezione “Furto”) | Mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: • a mobile: a) con pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); b) con movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli od a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; c) di peso minimo di 200 kg. • a muro: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, cementata nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete. |
Combustibili (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Merci e sostanze che non sono classificabili “esplodenti” o “infiammabili” o “incombustibili”. |
Committente | Chi commette, cioè ordina ad altri l’esecuzione di un lavoro, di una prestazione. |
Conduttori esterni (sezione “Elettronica”) | Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, aerei o posti all’interno di intercapedini collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse. |
Contenuto | Nella sezione “Incendio ed altri eventi” per “contenuto” si intende: a) arredamento: mobilio, cancelleria, stampati, personal computers e altre macchine ed apparecchiature per ufficio anche elettroniche, impianti telefonici. Cose di proprietà di dipendenti, di terzi inerenti all’attività dichiarata. b) arredamento domestico: complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, elettrodomestici, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, oggetti personali e quant’altro di inerente all’abitazione. c) cose particolari quali: - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, ricette mediche e qualsiasi carta che rappresenti un valore; - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico. d) macchinario ed attrezzature: - macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A; - impianti ed apparecchiature di prevenzione, di allarme, di segnalazione e di comunicazione; - attrezzatura ed arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze; - serbatoi metallici e tubazioni; - insegne, cartelloni pubblicitari, teli, tende anche esterne, con i relativi impianti e supporti; - soppalchi, opere di miglioria anche edili e/o impiantistiche, abbellimento e utilità al fabbricato o al contenuto, anche apportate dal locatario; - casseforti; e) merci, materie prime, prodotti finiti, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Si considerano merci i veicoli di proprietà di terzi iscritti al P.R.A. oggetto di riparazione, manutenzione o in deposito e/o in conto vendita. Sono compresi fino al 30% della somma assicurata e con il massimo di euro 50.000,00 i veicoli iscritti al PRA di proprietà dell’assicurato/contraente, solo se non altrimenti assicurati, purché nell’area di pertinenza dell’azienda assicurata. Sono comprese le merci diverse da quelle proprie dell’attività dichiarata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il “Contenuto”. Tutto quanto sopra elencato può trovarsi anche all’aperto nell’ambito dell’azienda. È escluso quanto compreso nella definizione di “Fabbricato”. Nella sezione Furto per “contenuto” si intende: - merci, mobilio, arredamento, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, casseforti impianti di prevenzione e di allarme. Sono comprese le merci diverse da quelle proprie dell’attività dichiarata con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”; - quadri, tappeti, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, |
d’antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico; - indumenti, oggetti personali di proprietà dell’assicurato (esclusi gioielli, preziosi e simili). | |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Contratto di assistenza tecnica (sezione “Elettronica”) | Accordo contrattuale scritto fra il contraente o l’assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne. |
Contravvenzione (sezione “Tutela legale”) | Tipo di reato perseguibile d’ufficio e punito con l’arresto e/o l’ammenda. Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per legge è irrilevante se il fatto sia stato commesso volontariamente od involontariamente ed il soggetto risponde a prescindere che la condotta criminosa sia dolosa o colposa. |
Cose (sezione “Responsabilità Civile”) | Sia gli oggetti materiali, sia gli animali. |
Crollo (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Rovina del fabbricato o di parte di esso. È equiparata al crollo la deformazione della struttura portante del fabbricato che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina. |
Danno di natura contrattuale (sezione “Tutela legale”) | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti, verbali o scritti. |
Danno extracontrattuale (sezione “Tutela legale”) | Xxxxx xxxxxxxx derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Danno liquidabile | Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione ed applicando i limiti e sottolimiti, massimi di indennizzo/risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti. |
Dati (sezione “Elettronica”) | Insieme di informazioni elaborabili a mezzo di programmi e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore, che l’assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d’uso), memorizzati su supporti; dette informazioni devono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni; tali copie devono contenere la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura. |
Delitto colposo | È solo il delitto espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo. |
Delitto doloso | Qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. |
Esplodenti (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità. |
(sezione “Incendio ed altri eventi”) | |
Estorsione (sezione “Furto”) | Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 Cod. Pen.). |
Fabbricato (sezione “Incendio ed altri eventi”) | La costruzione edile costituente l’insieme dei locali adibiti all’esercizio dell’attività assicurata comprese attività complementari e accessorie, incluse le relative quote di parti comuni e le minori dipendenze. Sono comprese: - opere di fondazione interrate; - fissi ed infissi, impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico- sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi; - affreschi e statue non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature; - tettoie, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, muri di cinta, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, ciminiere, camini, alberi di alto fusto purché di esclusiva pertinenza dell’Azienda; - piazzali di pertinenza dell’azienda. Rimane escluso quanto compreso nella definizione di “Contenuto”. I locali dell’Azienda possono essere costituiti anche da più fabbricati o corpi di fabbricato, purché tutti pertinenti l’attività dichiarata e situati nello stesso immobile od in aree od immobili adiacenti. È compresa la porzione di fabbricato destinata a civile abitazione dell’assicurato o del custode. |
Fatto illecito | Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali. |
Fatturato (sezione “Responsabilità Civile”) | L’ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall’Assicurato, detto anche volume d’affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.). |
Fissi ed infissi (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l’aerazione e l’illuminazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione. |
Franchigia | La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’assicurato. |
Furto (sezione “Furto”) | L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.). |
Implosione (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. |
Incendio (sezione “Incendio ed altri eventi”) | La combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Incombustibili (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° centesimali non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
Infiammabili (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche: • Tipo A: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano. • Tipo B: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. • Tipo C: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M. 17.12.1977 Allegato X. Xx conviene la seguente equivalenza: 10 kg. Di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. Di infiammabili di tipo B o a 400 kg. Di infiammabili di tipo C. |
Insorgenza (sezione “Tutela Legale”) | Il momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia od il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: - nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso; - nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. |
Lastre (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Lastre di cristallo e vetro (ivi compresi gli specchi) , piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al fabbricato medesimo o ad altri appositi sostegni nel fabbricato e nell’area di pertinenza. |
Lavorazioni complementari ed accessorie (sezione “Incendio ed altri eventi ”) | Relativamente alle seguenti lavorazioni complementari ed accessorie: - verniciatura; - macinazione di sostanze combustibili; - asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostimento; - lavorazione del legno - confezionamento ed imballaggio - predisposizione di pezzi su misura - attività di prove e test sulle merci; i reparti non devono superare nell’insieme 1/5 della superficie complessiva dei piani del fabbricato. |
Lavoro parasubordinato (sezione “Tutela Legale”) | Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (D.lgs. 276/03). |
Massimale | L’obbligazione massima della società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. |
Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso. Nella sezione “Tutela legale”, corrisponde alla somma entro la quale la società risponde per ogni caso assicurativo/sinistro. | |
Materiali autoestinguenti (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M.26.06.1984, Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi). |
Merci speciali (sezione “Incendio ed altri eventi”) | D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo. D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi. D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana almeno per l’80% - ovatte sintetiche, piume o piumino. |
Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. | |
Muro pieno | Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati |
(sezione “Incendio ed | incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la |
altri eventi”) | certificazione REI 120. |
Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed | |
idriche ed una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente | |
metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione | |
REI 120. | |
Periodo di assicurazione | In caso di polizza di durata inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore ad un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio/ Contributo | La somma dovuta dal contraente alla società. |
Prestatori di lavoro | Tutte le persone fisiche di cui l’assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge, |
(sezioni “Responsabilità | nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi |
Civile” e “Tutela legale”) | dell’art. 2049 del Codice Civile. |
Primo rischio (assoluto) | La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene |
l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. | |
Programma standard in licenza d’uso (sezione “Elettronica e Guasti macchine”) | Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore che il contraente o l’assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. |
Rapina (sezione “Furto”) | L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Cod. Pen.). |
Reato | Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto ammenda). |
Recesso | Scioglimento del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto. |
Regola proporzionale | La regola che prevede la riduzione dell’Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall’Art. 1907 del Codice Civile. |
Risarcimento | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro relativo alle garanzie di Responsabilità Civile. |
Rischio locativo | La responsabilità civile che grava sull’assicurato/contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall’assicurato. |
Scippo (sezione “Furto”) | Xxxxx commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. |
Scoperto | La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’assicurato. |
Scoppio (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. |
Serramento (sezione “Furto”) | Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. |
Sinistro o caso assicurativo | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Nella sezione “Tutela legale” il verificarsi della controversia. Nella sezione “Responsabilità civile “relativamente alla garanzia “RC prodotti” a) Responsabilità civile prodotti: - sinistro: richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata nei confronti dell’assicurato. - sinistro in serie: una pluralità di sinistri che hanno origine da uno stesso difetto anche se si manifestano in più prodotti e in più anni. b) Spese per ritiro prodotti: - sinistro: richiesta dell’assicurato del rimborso delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti. |
Società | ITAS Mutua, che presta l’assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. |
Spese di giustizia (sezione “Tutela legale”) | Spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. |
Spese di soccombenza (sezione “Tutela legale”) | Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate ad una delle parti. | |
Strutture in legno lamellare (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Quelle ottenute, con procedimento industriale, da tavole unite “testa a testa” nel senso della lunghezza, fra loro incollate una sull’altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l’asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. Le strutture in legno lamellare sono equiparate alle strutture in materiali incombustibili. | |
Subappalto | L‘appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore), in tutto o in parte, l’esecuzione del lavoro ad esso appaltato. Il subappalto attiene all’esecuzione del contratto di appalto e non interferisce nel contratto principale. | |
Supporti di dati (sezione “Elettronica”) | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. | |
Territorio Europeo | Stati facenti parte del continente europeo. | |
Terrorismo (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Atto (incluso anche l’uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona, o gruppo di persone, che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. | |
Transazione (sezione “Tutela legale”) | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. | |
Tetto - Copertura – Solai (sezione “Incendio ed altri eventi”) | Tetto: | il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). |
Copertura: | il complesso degli elementi del tetto, escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti. | |
Solai: | il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. | |
Valore a nuovo | Per i fabbricati: Per il contenuto | la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali. |
Valori | Monete, tabacchi, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; gioielli, pietre preziose ed oggetti di metallo prezioso. | |
Valore intero | La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito previa applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. | |
Tutela legale (sezione “Tutela legale”) | L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 000-000-000 e 174. | |
Unico sinistro (sezione “Tutela legale”) | Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. |
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Art. 1.2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del Codice civile.
Art. 1.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del Codice civile.
Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell’assicurato come previsto dall’art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’ art. 1914 del Codice civile, la società non potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza per ciascuna garanzia acquistata.
Art. 1.7 – FACOLTÀ DI RECESSO
La facoltà di recesso è prevista nei seguenti casi:
a) nel caso di contratto a durata poliennale superiore ai 5 anni, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certifica (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata;
b) Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la società ed il contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso da parte della società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
Art. 1.8 - ALTRE ASSICURAZIONI
Come previsto dall’art. 1910 del Codice civile, il contraente deve comunicare per iscritto alla società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 1.9 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza; il contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all’anno. Il contratto può essere stipulato nella forma “a tacito rinnovo” o “a scadenza automatica”.
Nel caso di XXXXXX XXXXXXX, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all’art. 1.10 - Disdetta dell’Assicurazione.
Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.
Art. 1.10 - DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE
Entrambe le parti possono disdire il contratto stipulato nella forma “a tacito rinnovo” inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.
Art. 1.11 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla società.
Spetta al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’assicurato, che non può impugnarli.
L’indennizzo liquidato non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 1.14 – INDICIZZAZIONE
Se è stata espressamente convenuta in polizza l’applicazione dell’indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale o a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. Il contraente riceverà apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, le parti possono rinunciare all’aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata AR da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. In questo caso le somme, i massimali assicurati ed il premio restano quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato.
Art 1.15 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale sul territorio italiano (Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
Per la sezione Responsabilità Civile l’assicurazione vale per il territorio europeo.
Relativamente a viaggi per trattative d’affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero escluso USA, Canada e Messico.
Le garanzie di cui all’ art. 5.2.13 - Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti - non sono valide per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.
Per la sezione Tutela legale:
- per i danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori;
- per le vertenze contrattuali la copertura vale in Italia, nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
- per l’opposizione alle sanzioni amministrative vale in Itxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art.1.16 - VARIAZIONE DELL’UBICAZIONE ASSICURATA
L’assicurazione vale esclusivamente per l’attività e le ubicazioni indicate nella scheda di polizza. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell’esercizio assicurato, l’assicurazione rimane sospesa fino a quando il contraente/assicurato ne abbia dato avviso scritto alla società, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento del rischio e fatto salvo quanto previsto all’art. 8.12 - Trasloco delle cose assicurate.
Art 1.17 – FRANCHIGIA FRONTALE VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI
Se richiamata questa clausola nella scheda di polizza, per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato la franchigia scelta e riportata sulla scheda, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie ed indicati nelle tabelle dei “Limiti di copertura” presenti in ogni sezione.
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal contraente o dall’assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.
a) Il fabbricato in cui si trovano i locali dell’azienda relativi all’attività dichiarata in polizza ha le seguenti caratteristiche costruttive:
Ia classe: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne, solai e coibentazioni (compreso il cappotto esterno) in materiali incombustibili; nei fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del tetto in legno.
IIa classe: strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni (compreso il cappotto esterno) anche combustibili; manto di copertura del tetto anche in tegole bituminose o materiali catramati.
Per entrambe le classi sono tollerati:
• i materiali combustibili esistenti nella copertura, nelle pareti esterne e nei solai quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi rispettivamente delle pareti esterne, della copertura o dei solai; tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
• le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta del fabbricato stesso.
L’assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equipara detti elementi a quelli incombustibili.
b) Tolleranza per infiammabili e merci speciali
L’esistenza di esplodenti, di infiammabili, fatta eccezione per le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata nella scheda di polizza.
È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l’esistenza di:
1. Esplodenti per non oltre 1 kg.
2. Infiammabili:
• di tipo “A” od equivalenti di altri tipi per non oltre 250 kg.;
• di tipo “C” nei quantitativi necessari ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento;
• gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione.
3. Merci speciali per non oltre 500 kg. di categoria “D/1” o quantitativo equivalente di altra categoria.
COSA È ASSICURATO
Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 2.4).
GARANZIE BASE
Art. 2.1.1 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, satelliti e corpi celesti;
e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 mt. da esse.
f) esplosioni o scoppi esterni che si sono verificati per cause indipendenti dall’attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
g) implosione;
h) rovina di ascensori e di montacarichi o simili, compresi i danneggiamenti all’impianto;
i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto che non sia determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore che fanno parte delle cose stesse, e purché questi impianti siano collegati mediante adeguate condutture a camini appropriati;
j) onda sonica determinata da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica;
k) urto di veicoli e/o natanti non appartenenti all’assicurato o al contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza, esclusi i danni materiali e diretti causati a veicoli iscritti al P.R.A e/o natanti, che non siano considerati merce.
La società risarcisce inoltre:
l) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio ed i danni provocati non sconsideratamente dall’assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l’incendio stesso o altro evento dannoso garantito in polizza;
m) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, indennizzabile in base alle garanzie acquistate delle Sezione Incendio e altri Eventi, oltre alle spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
n) le spese per la rimozione ed il ricollocamento delle cose assicurate definite nel glossario alla voce “Contenuto” durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro;
o) le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto a seguito di sinistro indennizzabile,
p) e spese per il rifacimento o duplicazione documenti inerenti l’attività andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile,
q) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione se lo stoccaggio della merce assicurata viene effettuato adottando procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione adeguate alla tipologia merceologica del prodotto.
Art. 2.1.2 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del contraente o dell’assicurato di circostanze che aggravano il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese alla stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, purché l’assicurato o il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave.
La società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2.1.3 – COLPA GRAVE
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1900 del Codice Civile, la società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del contraente o dell’assicurato e, se sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Art. 2.1.4 - CONTIGUITA’ E VICINANZE PERICOLOSE
L’assicurato è sollevato dall’obbligo previsto all’art.1898 C.C. di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 2.1.5 - MAGGIORI COSTI PER PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ
In caso di interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata provocata da un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la società rimborsa le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività durante il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte. Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate ed il periodo di indennizzo non potrà superare i 180 giorni dal verificarsi del sinistro.
La società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.
Questa garanzia non è valida se opera la garanzia di cui all’art. 2.2.4 - Indennità aggiuntiva - e se è stata stipulata specifica polizza “Danni indiretti”.
Art. 2.1.6 - FURTO DI FISSI E INFISSI
La società risponde del furto di fissi e infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri per furto consumato o tentato.
Art. 2.1.7 - MERCI E/O MACCHINARI DECENTRATI
La società prende atto che parte del contenuto può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:
a) presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi entro il territorio italiano;
b) presso mostre o esposizioni e simili entro l’ambito del territorio europeo.
Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sugli stessi beni, questa assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulti coperto da tali altre assicurazioni, fermo il disposto dell’art. 1907 del Codice civile riferito alle intere partite.
In caso di sinistro, l’assicurato metterà a disposizione i documenti comprovanti l’esistenza e l’entità delle cose assicurate nelle varie località.
Art. 2.1.8 - MODIFICHE COSTRUZIONI
Nell’ambito dello stabilimento assicurato possono essere eseguite, durante la validità della copertura contrattuale, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e al contenuto per esigenze dell’assicurato in relazione alle sue attività.
L’assicurato deve avvisare la società solo se tali modifiche comportano aggravamento di rischio, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 1907 del Codice civile.
Art. 2.1.9 - ONERI DI RICOSTRUZIONE / URBANIZZAZIONE
Nella somma assicurata per il fabbricato si intendono comprese le spese di riprogettazione dei fabbricati nonché i costi e/o oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 2.1.10 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Per le sole garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, le cose assicurate sono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti.
Art. 2.1.11 - UNIVERSALITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Questa polizza assicura tutto quanto si trova nell’ubicazione assicurata (compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d’opera), fatta eccezione per l’area dello stabilimento.
In caso di sinistro quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento si intende assicurato e, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovano precisa assegnazione in una delle partite di questa polizza o che tale assegnazione risulti dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”.
Art. 2.1.12 - PROSECUZIONE DELLA COPERTURA SUL CONTENUTO RIMOSSO A SEGUITO DI SINISTRO
Le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto eventualmente assicurato che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché questa abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata.
Questa copertura resterà valida per un periodo non superiore a 180 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno dell’accadimento del sinistro. Il contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in mancanza, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Art. 2.1.13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile, verso:
- le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate, consociate e collegate;
- i clienti;
- gli amministratori ed i soci quando l’assicurato non sia una persona fisica;
- tutti i familiari conviventi con l’assicurato (e verso genitori e i figli anche se non conviventi), purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
2.1.14 - PREZZO DI VENDITA (SELLING PRICE) fino al 5% del valore totale delle merci
In deroga agli artt. 8.6 - Valore delle cose assicurate - e 8.7 – Come si determina il danno - la società, in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, sarà indennizzato il valore di mercato.
La presente estensione è operante a condizione che:
- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l’avvenuta vendita risulti debitamente documentata.
La presente pattuizione non è valida in caso di indennizzo con eventuale specifica polizza “Danni Indiretti”. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto ‘dell’art. 8.8- Assicurazione parziale - della sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
Art. 2.1.15 - ATTIVITÀ AMBULANTE
La società indennizza i danni a merci, macchinari, arredamento ed attrezzature facenti parte del “Contenuto” e destinate all’attività di ambulante, regolarmente autorizzata, quando si trovano nell’ubicazione di polizza, nelle ubicazioni ove svolge l’attività ed all’interno dell’automezzo adibito allo svolgimento dell’attività.
Relativamente a merci, macchinari ed attrezzature destinate all’attività ambulante che si trovino fuori dall’ubicazione indicata, anche presso fiere e mercati coperti (ma esclusi i mercati all’ingrosso), si intendono prestate esclusivamente le garanzie di cui all’art. 2.1.1, nonché, se acquistate, le garanzie di cui agli artt. 2.2.5 - Eventi sociopolitici – e 2.2.6 - Eventi atmosferici.
Rimangono in ogni caso esclusi i danni:
a) all’automezzo sul quale si trovano merci, macchinario ed attrezzatura;
b) alle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.
Art. 2.1.16 - RISCHIO LOCATIVO
Nei casi di responsabilità dell’assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, si assicurano i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall’assicurato, causati da incendio o altro evento garantito da questa polizza, anche se causati con colpa grave dell’assicurato stesso e ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 8.8 - Assicurazione parziale - della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 2.4)
Art. 2.2.1 - RICORSO TERZI O LOCATARI
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino al massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, come previsto dalla legge, per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il 10% del massimale indicato in polizza.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato ed ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate come previsto dalle normative di legge in vigore e gli amministratori delle stesse.
L’assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La società potrà assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile.
Art. 2.2.2 - PREZZO DI VENDITA (SELLING PRICE) in aumento
L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 2.1.14 – Prezzo di vendita (selling price) fino al 5% del valore delle merci” - per l’intero valore delle merci vendute o commissionate in attesa di consegna.
Art. 2.2.3 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO (nella forma a Primo
Rischio)
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 2.1.1 lett. m) - Incendio e garanzie accessorie – la società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire a discarica idonea, i residui del sinistro
indennizzabile.
Sono rimborsate anche le eventuali spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.
Art. 2.2.4 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA
L’indennizzo relativo alle somme assicurate delle voci “Fabbricato” e “Contenuto”, calcolato per ciascuna voce presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività, della percentuale precisata a questo titolo.
Questa garanzia non opera per le merci indennizzate in base a quanto previsto all’art 2.1.14- Prezzo di vendita (Selling Price) - e se è stata stipulata specifica polizza Danni Indiretti.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. j) – Esclusioni comuni alla sezione incendio e altri eventi.
La presente pattuizione annulla la garanzia “Maggiori costi per proseguimento attività “(art 2.1.5).
Art 2.2.5 - EVENTI SOCIOPOLITICI - TERRORISMO
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si sono verificati in occasione di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.
Sono esclusi i danni:
a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
b) che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo;
e) causati a fabbricati vuoti e/o inoccupati da oltre 90 giorni ed al loro eventuale contenuto.
Questa garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, se l’occupazione si prolunga per oltre 5 giorni consecutivi, la società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio che si sono verificati durante questo periodo.
Art 2.2.6 - EVENTI ATMOSFERICI
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
a) da uragano, bufera, tempesta, tromba d’aria, grandine, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare (compresa la caduta di alberi), quando tali eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
b) all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra l’evento atmosferico ed il danno oppure che per l’assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l’ordinaria diligenza richiesta.
La società non risponde dei danni:
a. causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata, marea e maremoto e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici sopra elencati;
b. subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole;
- gru, cavi aerei, insegne e analoghe installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno od in plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate, a meno che i danni a questi elementi siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti o che comunque, in concomitanza con lesioni del tetto o delle pareti, ne sia compromessa la funzionalità;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, lucernari, manufatti di materia plastica, pannelli solari (termici e fotovoltaici) per effetto di grandine.
Art 2.2.7 - SOVRACCARICO NEVE
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve. La società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, purché conseguente ad evento coperto da questa garanzia;
- ai fabbricati e relativi contenuti, non conformi alle norme in vigore al momento della costruzione del fabbricato. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, a meno che questo rifacimento sia ininfluente ai fini di questa garanzia ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate, serramenti e all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Art. 2.2.8 - DANNI DA NEVE
A parziale deroga dell’art. 2.2.7 - Sovraccarico neve- la società indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato dalla neve che provochi il distacco totale o parziale del resto della struttura o la deformazione di una o più parti del fabbricato.
Sono compresi i danni da bagnamento avvenuti al momento del disgelo ed esclusivamente come conseguenza diretta degli eventi di cui sopra.
Sono esclusi i danni:
- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- alle insegne;
- alle impermeabilizzazioni;
- causati da valanghe e slavine.
Art. 2.2.9 - EVENTI ATMOSFERICI PER ENTI ALL’APERTO (nella forma a Primo rischio)
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate poste all’aperto per loro naturale destinazione ed a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all’art 2.2.6 - Eventi atmosferici. Sono esclusi i danni causati dalla grandine su autoveicoli e natanti.
Art. 2.2.10 - GRANDINE SU FRAGILI (nella forma a Primo rischio)
La società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro - cemento e manufatti di plastica;
- pannelli solari (termici e fotovoltaici);
anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
La garanzia opera fermo quanto disposto all’art. 2.2.6 - Eventi Atmosferici e ad integrazione dello stesso.
Art. 2.2.11 - GRANDINE SU AUTOVEICOLI (nella forma a Primo rischio) e NATANTI
La società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine agli autoveicoli all’aperto, quando gli stessi sono considerati merci in base all’attività esercitata. La garanzia opera fermo quanto disposto all’art. 2.2.6
- Eventi Atmosferici - e ad integrazione dello stesso.
Art. 2.2.12 - ALLAGAMENTO
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni, alluvioni, acqua condotta, colaggio da impianti automatici di estinzione, che si è verificato all’interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. c) Esclusioni comuni alla sezione Incendio ed altri eventi. Sono compresi i danni causati da intasamento di gronde e pluviali a seguito di grandine, neve o precipitazioni di carattere eccezionale.
La società non indennizza i danni:
- causati da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato e dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini;
- causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti causate dal vento o dalla grandine;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, purché conseguenti all’evento
coperto da questa garanzia;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Art. 2.2.13 - DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
Se sono assicurati il Fabbricato ed il Contenuto, la società risponde, limitatamente alle somme assicurate alle voci “Fabbricato” e “Contenuto”, dei danni materiali e diretti causati ad impianti, apparecchiature, macchinari industriali, attrezzature e circuiti elettrici da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. h) - Esclusioni comuni alla sezione incendio e altri eventi.
Sono compresi i danni causati dal fenomeno elettrico alle componenti elettroniche.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- ad accumulatori elettrici e batterie;
- derivanti da usura, manomissione e carenza di manutenzione;
- che si sono verificati in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- che si sono verificati durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere;
- dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipula della polizza, e quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
Art. 2.2.14 - MERCI IN REFRIGERAZIONE (nella forma a Primo rischio)
La società risponde, a parziale deroga dell’art. 2.3 lett. i) - Esclusioni comuni alla sezione incendio e altri eventi
- dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita per:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; in conseguenza di:
a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
b) guasti o rotture accidentali nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, e nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa di almeno 12 ore, relativamente alle celle frigorifere, e 4 ore per i banchi frigo. Nel caso di danno riconducibile ad “Eventi Sociopolitici” o “Terrorismo” - art. 2.2.5 - l’indennizzo sarà liquidato solo se opera questa estensione di garanzia.
Art. 2.2.15 - MERCI IN REFRIGERAZIONE SU AUTOMEZZI
Ad integrazione della garanzia di cui All’Art. 2.2.14- Merci in refrigerazione - la copertura si intende estesa alle merci in refrigerazione a bordo dei veicoli di proprietà dell’assicurato, attrezzati per il trasporto di merci refrigerate. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa di almeno 6 ore.
Art. 2.2.16 - GARANZIE DANNI DA ACQUA
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di:
a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) pertinenti i fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati.
La società indennizza anche il costo dell’eccedenza del consumo di acqua conseguente al sinistro stesso.
b) gelo, che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o di tubazioni al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza, purché gli impianti danneggiati dal gelo non siano stati sospesi nella loro funzionalità per più di 96 ore antecedenti al sinistro.
c) occlusione e rigurgito di condutture di impianti fissi, esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane e quelli conseguenti a occlusione e rigurgito della rete fognaria pubblica.
Sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale o dell’occlusione di cui sopra.
Le spese di ricerca e riparazione sono comprese anche se relative ad impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato (esclusi quelli destinati ad irrigazione o a servizio di piscine), anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso.
La società non risponde dei danni:
- causati da umidità, stillicidio;
- causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento dei locali posti integralmente al di sotto del livello stradale.
Art. 2.2.17 - COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
La società non risponde:
a) dei danni che si sono verificati in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b) dei danni causati dal gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato effettuate per la ricerca della rottura accidentale.
Art. 2.2.18 - CRISTALLI E INSEGNE (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La società assicura le spese, comprensive di trasporto ed installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo e delle insegne rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti.
Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.
Sono compresi:
- i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti;
- gli eventuali danni causati al “contenuto” assicurato dalla rottura dei cristalli o delle insegne.
Sono esclusi i danni:
- indennizzati in base ad una garanzia prestata con questa sezione;
- che derivano da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- determinati od agevolati da dolo dell’assicurato o delle persone di cui l’assicurato deve rispondere;
- subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali;
- subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.
Art. 2.2.19 - PERDITA DI CANONI DI LOCAZIONE (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
La società indennizza i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione che l’assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati da un sinistro indennizzabile come previsto da questa sezione, durante il periodo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno.
Art. 2.2.20 - MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE
Relativamente alle merci ed alle attrezzature trasportate, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci o dalle attrezzature assicurate durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall’assicurato o dagli addetti all’attività assicurata.
La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
La società non indennizza i danni:
- da scoppio causati da ordigni esplosivi;
- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o su rimorchio;
- conseguenti ad eventi atmosferici;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- ai veicoli.
Art. 2.2.21 - DISPERSIONE LIQUIDI
La società, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, risponde dei danni di dispersione del liquido contenuto in serbatoi causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.
La società non risponde:
- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Ad integrazione di quanto sopra indicato ed a parziale deroga dell’art. 2.2.5 - Eventi Sociopolitici - Terrorismo - limitatamente ai serbatoi posti all’interno dei fabbricati o comunque entro l’area recintata dell’azienda, la società risponde dei danni di dispersione del liquido causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di sabotaggio e di terrorismo.
Art. 2.2.22 - MOVIMENTAZIONE INTERNA
Relativamente ai danni da movimentazione interna, la società indennizza i danni causati alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. operanti all’interno dell’area di pertinenza aziendale. Sono esclusi i danni subiti dai mezzi stessi e quelli alle cose da essi trasportate o caricate.
Art. 2.2.23 - COLLASSO STRUTTURALE DEI FABBRICATI
La garanzia copre i danni materiali e diretti dovuti a cedimenti nelle strutture delle costruzioni con esclusione dei danni causati da o conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, cedimento del terreno, terremoti e slavine.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 2.3 – ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
d) causati con dolo dell’assicurato o del contraente;
e) causati con dolo dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata, se l’assicurato o il contraente sono persone giuridiche;
f) di smarrimento, furto o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) causati alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, dovuti a qualunque causa, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell’atmosfera controllata, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi i danni a:
• macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing;
• apparecchiature elettroniche
se già coperti da altra apposita assicurazione.
LIMITI DI COPERTURA
Art. 2.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di polizza, in base alla scelta effettuata del contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE INCENDIO
Se richiamata la relativa clausola nella scheda di polizza, per ogni sinistro relativo alla presente Sezione rimane a carico dell’assicurato la franchigia scelta (tra 500 – 1.000 – 1.500 – 2.500 – 5.000 euro), salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie, indicati nella tabella seguente:
Art. | Titolo | % scoperto, per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
Glossario - Fabbricato: alberi di alto fusto | 5.000 | per sinistro e periodo di assicurazione – limite valido per tutte le garanzie prestate | |||
Glossario Cose particolari a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore ovunque posti | 3.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |||
b) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore custoditi in casseforti murate o di peso non inferiore a 200 kg | 6.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |||
c) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor | 5.000 | per sinistro e periodo assicurativo | |||
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili; | 10% della somma assicurata alla voce contenuto | ||||
e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico; | 10.000 per ciascun oggetto | per sinistro e periodo di assicurazione |
Art. | Titolo | % scoperto, per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
2.1.1. | Incendio e garanzie accessorie | ||||
h) | Rovina ascensori | 5.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
k) | Urto veicoli | 250 | |||
m) m) | Spese di demolizione e sgombero | 10% dell’indennizzo con il massimo di 10.000 | per sinistro | ||
Spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi | 10% dell’indennizzo con il massimo di 10.000 | per sinistro | |||
n) | Spese di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate alla voce “Contenuto” durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro | 10% dell’indennizzo con il massimo di 10.000 | per sinistro | ||
o) | Spese per il rimpiazzo del combustibile, fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento | 1.500 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
p) | Spese per il rifacimento o duplicazione documenti inerenti l’attività andati distrutti | 1.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.1.5 | Maggiori costi per proseguimento attività | 10% dell’indennizzo (non operante se acquistata la garanzia art. 2.2.4-Indennità aggiuntiva) | |||
2.1.6 | Furto di fissi e infissi | 2.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
2.1.7 | Merci e/o macchinari decentrati | 15% somme assicurate alle rispettive partite con i seguenti limiti per sinistro: a. 200.000 (entro il territorio italiano b. 100.000 (presso mostre ed esposizioni nel territorio europeo | |||
2.1.9 | Oneri ricostruzione/ Urbanizzazione | 10% con il massimo di 20.000 | per sinistro | ||
2.1.14 | Prezzo di vendita (Selling price) | 5% del valore delle merci | |||
2.2.1 | Ricorso terzi o locatari | 10% del massimale indicato nella scheda di polizza per danni da interruzioni o sospensioni dell’attività |
Art. | Titolo | % scoperto, per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
2.2.3 | Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | 50% della somma assicurata per spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui | |||
2.2.5 | Eventi socio politici | 10% | 500 (1.000 – 1.500 - 2.500 – 5.000) | per terrorismo: 50% somma assicurata per fabbricato e contenuto | |
2.2.6 | Eventi atmosferici** | 10% | 500 (1.000 – 1.500 - 2.500 – 5.000) | ||
2.2.7 | Sovraccarico neve | 10% | 1.000 (2500 -5000) | 30% somma assicurata per fabbricato e contenuto (50% - 70%) | |
2.2.8 | Danni da neve | 10% | 500 | 10.000 | per sinistro e anno assicurativo |
2.2.9 | Eventi atmosferici per enti all’aperto (nella forma a primo rischio)** | 10% | 1.000 (1.500 – 2.500 – 5.000) | Per sinistro | |
2.2.10 | Grandine su fragili** | 10% | 500 (1.000 – 1.500 – 2.500 – 5.000) | ||
2.2.11 | Grandine su autoveicoli e natanti | 300 per veicolo/natante (500) | 2.500 (4.000) | per ogni veicolo/natante, con il limite totale indicato alla specifica partita per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.12 | Allagamento** | 10% | 500 (1.000 – 1.500 - 2.500 – 5.000 | 50.000 (150.000) | |
2.2.13 | Xxxxx xxxxxxxxx ed elettronici | zero (10%) | 250 (500 – 750- 1.000 – 1.500) | ||
2.2.14 | Merci in refrigerazione | zero (10%) | 500 (1.000) | ||
2.2.15 | Merci in refrigerazione su automezzi | 250 | 5.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
2.2.16 | Garanzie danni da acqua | ||||
a) | Acqua condotta- Eccesso consumo di acqua in caso di sinistro | 250 (500) | 1.500 | ||
b) | Gelo | 250 (500) | 10.000 (25.000) | ||
c) | Occlusione condutture | 250 (500) | 10.000 (25.000) | ||
d) | Ricerca e ripristino | 250 (500) | 10.000 (25.000) 3.500 euro per impianti idrici interrati |
Art. | Titolo | % scoperto, per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
2.2.17 | Colaggio da impianti automatici di estinzione | 10% | 1.000 | 100.000 | |
2.2.18 | Cristalli e insegne (nella forma a primo rischio) | zero (250) | |||
2.2.20 | Merci ed attrezzature trasportate | 500 | 5.000 (10.000) | ||
2.2.21 | Dispersione liquidi | 10% | zero (500) | ||
2.2.22 | Movimentazione interna | 10% | 250 (500) | 3.000 (5.000 – 10.000) | |
2.2.23 | Collasso strutturale dei fabbricati | 10% | 2.500 (5.000) | 200.000 (500.000) | |
8.9 – sezione “cosa fare in caso di sinistro” | Onorario periti | 5 % dell’indennizzo liquidato, con il massimo di 10.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
8.16 - sezione “cosa fare in caso di sinistro” | Onorari progettisti | 10% dell’indennizzo liquidato, con il massimo di 10.000 | per sinistro e periodo di assicurazione |
(*) in presenza sia di franchigia che di scoperto, la franchigia vale come minimo dello scoperto
(**) Relativamente alle garanzie Eventi atmosferici Eventi atmosferici per enti all’aperto, Grandine sui fragili, Allagamento, se uno stesso evento coinvolge più garanzie verrà applicata una sola volta la combinazione di scoperto e minimo più elevata tra quelle acquistate.
SEZIONE FURTO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal contraente o dall’assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
a) Le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato, legno lamellare.
b) Ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Il contraente o l’assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l’efficacia del contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l’assicurazione non copre i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura. Se l'introduzione nei locali avviene violando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra descritti mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, la garanzia sarà operante con applicazione dello scoperto riportato in tabella. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione del ladro nei locali contenenti le cose assicurate.
Qualora i locali siano posti all’interno di un centro commerciale o strutture simili, le caratteristiche costruttive ed i mezzi di chiusura possono non essere conformi a quanto richiesto purché lo siano quelli del centro commerciale o struttura simile.
COSA È ASSICURATO
Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 3.4).
GARANZIE BASE
Art. 3.1.1 - FURTO DEL CONTENUTO (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx assoluto)
La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali dell’azienda:
a) violandone le difese esterne (compresi pavimenti, soffitti e pareti) con rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la garanzia opera se l’autore del furto, dopo
essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, ha violato tali mezzi come previsto alla lett. a).
Sono compresi i furti commessi:
d) attraverso vetri di serramenti, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
e) con rottura del solo vetro di vetrine fisse e di porte vetrate efficacemente chiuse, ma soltanto durante i periodi di chiusura diurna e serale compresi tra le 8 e le 24;
f) con rottura dei vetri delle vetrine, purché avvenuta durante l’orario di lavoro e in presenza di addetti all’interno dei locali dell’azienda;
g) con rottura di vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell’azienda. Furto commesso da dipendenti dell’assicurato, durante l’orario di chiusura dei locali dell’azienda, purché tali dipendenti non siano incaricati della custodia delle chiavi stesse o della custodia o della sorveglianza dei locali dell’azienda.
h) da dipendenti dell’assicurato, durante l’orario di chiusura dei locali dell’azienda, purché tali dipendenti non siano incaricati della custodia delle chiavi stesse o della custodia o della sorveglianza dei locali dell’azienda.
i) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all’Autorità competente;
l) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura, con l’utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi;
La società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
m) rapina o estorsione, avvenuta all’interno dei locali dell’azienda, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
n) guasti causati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi, compreso il furto degli stessi, ai mezzi di custodia, alle recinzioni ed ai cancelli. Atti vandalici, causati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. Questa garanzia opera in aggiunta alla garanzia “Furto di fissi ed infissi” della Sezione Incendio ed altri eventi”, se acquistata.
Sono compresi anche il furto e la rapina:
- di merci e attrezzature presso terzi cui siano stati affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita.
- commessi contestualmente a eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) o ad eventi atmosferici. Sono parificati ai danni da furto, da rapina e da estorsione, i guasti causati alle cose assicurate, nel tentativo di commetterli.
Art. 3.1.2 - XXXXX XXXXXXXXX
In caso di sinistro l’indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza.
Resta fermo quanto stabilito dall’art. 1.6 - Limite massimo di indennizzo - delle Norme di carattere generale.
Art. 3.1.3 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE E PER LA DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI
La società rimborsa le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’azienda. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro le 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all’autorità.
La società rimborsa inoltre le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, registri e documenti relativi all’attività, sottratti all’assicurato o suoi addetti in caso di furto/rapina/scippo indennizzabili a termini di polizza.
Art. 3.1.4 - RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE COSE ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
La garanzia rimarrà in vigore, per il solo contenuto, che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti.
Questa copertura resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno dell’accadimento del sinistro. Il contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in mancanza, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore
24 del giorno della comunicazione.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art.3.4).
Art. 3.2.1 - FURTO DEL CONTENUTO IN AUMENTO TEMPORANEO
La somma assicurata per la garanzia” Furto del Contenuto” (art 3.1.1) si intende aumentata come riportato sulla scheda di polizza alla specifica partita “Furto del contenuto in aumento temporaneo” e per il periodo lì indicato, ferme le condizioni previste per la garanzia stessa.
Art. 3.2.2 - FURTO DI ENTI ALL’APERTO
L’assicurazione vale anche per enti all’aperto assicurati in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all’attività dichiarata. Condizione essenziale per la validità della garanzia, è l’esistenza di recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave. Nel caso in cui gli enti assicurati all’aperto siano autoveicoli, la garanzia vale anche a parziale deroga dell’art 3.1.1 lettera b), a condizione che le chiavi degli autoveicoli si trovino all’interno del fabbricato custoditi in appositi armadietti di sicurezza.
Art. 3.2.3 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE
Relativamente a merci ed attrezzature trasportate assicurate, la garanzia è estesa al furto delle stesse durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall’assicurato o dagli addetti all’attività assicurata, tra le ore cinque del mattino e le ore ventuno della sera.
La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
La società non indennizza i danni:
- da mancata riconsegna;
- ai veicoli.
Art. 3.2.4 - GUASTI E ATTI VANDALICI (in aumento alla garanzia base Furto del contenuto – art 3.1.1 lettera n)
L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 3.1.1 n) – Guasti e atti vandalici.
Art.3.2.5 - FIERE
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all’interno dell’area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.
In caso di esistenza di altra assicurazione con la stessa copertura, questa estensione di garanzia è valida in secondo rischio.
Art. 3.2.6 - VALORI IN CASSAFORTE
L’assicurazione è prestata per il furto, la rapina, l’estorsione di valori custoditi in cassaforte, purché chiusa o aperta con uso fraudolento di chiavi.
Per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
Art. 3.2.7 - VALORI IN CASSETTI, MOBILI, REGISTRATORI DI CASSA
L’assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori, ovunque posti o custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa.
Art. 3.2.8. - TRASPORTO VALORI
La società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite “Valori” conseguenti a:
- furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
- furto con destrezza, a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i
valori stessi;
- scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona;
- rapina ed estorsione.
Sono assicurati con questa garanzia l’assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso e gli altri addetti all’azienda, tutti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni, mentre, fuori dall’azienda stessa o dal luogo ove esercitano l’attività ambulante, trasportano i valori al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa, nella fascia di orario compresa tra due ore prima dell’apertura e due ore dopo la chiusura dell’attività.
Sono comprese le spese mediche documentate, esclusi i medicinali, sostenute dall’assicurato o dagli altri addetti incaricati al trasporto valori per infortunio a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, che abbiano determinato un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.
Art. 3.2.9 ATTIVITÀ AMBULANTE
Qualora il contraente eserciti l’attività di commercio ambulante come attività accessoria dell’azienda assicurata, la garanzia è estesa alla rapina di quanto assicurato alla partita Contenuto (esclusi apparecchiature elettroniche, valori e preziosi), anche se posto all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all’interno dell’automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all’assicurato con il quale effettua l’attività ambulante, purché chiuso.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 3.3. – ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE FURTO
Sono esclusi i danni:
a) che si sono verificati in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) commessi o agevolati con xxxx o colpa grave dal contraente o dall’assicurato e, se questi sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con quelle indicate alla precedente lett. c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali il contraente e l’assicurato devono rispondere, salvo quanto previsto dalla lett. H) dell’art.3.1.1 – Furto del contenuto;
• da incaricati della sorveglianza delle alle cose assicurate e ai locali che le contengono;
• da persone legate a quelle indicate dalla precedente lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro per la parte di danno che supera quanto previsto all’art. 3.1.1 lett. n);
f) avvenuti a partire dalle 24 del quarantacinquesimo giorno consecutivo in cui i locali siano rimasti incustoditi.
g) a macchinario ed attrezzature acquistati in leasing e ad apparecchiature elettroniche se già coperti dalla sezione Elettronica o da altra apposita assicurazione, salvo esplicita diversa pattuizione.
LIMTI DI COPERTURA
Art.3.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di polizza, in base alla scelta effettuata del contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. | Titolo | % scoperto per ogni sinistro | Franchigia in euro per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
Glossario – | |||||
Contenuto: | |||||
quadri, tappeti, dipinti, | |||||
affreschi, mosaici, | |||||
xxxxxx, statue, raccolte | euro 10.000 per | ||||
scientifiche, di antichità | singola opera | ||||
o numismatiche, | |||||
collezioni in genere e | |||||
cose aventi valore | |||||
artistico | |||||
3.1.1. | Furto del contenuto Per furto e rapina di merci e attrezzature presso terzi | fino al 10% della somma assicurata per il contenuto | |||
Furto con uso fraudolento di chiavi | 10% | ||||
i) | Furto da vetrinette esterne | 10% somma assicurata con massimo 1.000 | per sinistro | ||
g) | 3.000 | per sinistro | |||
Guasti e atti vandalici | |||||
n) | |||||
3.1.3 | Spese per la sostituzione delle serrature e la duplicazione di documenti | 750 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
3.2.2 | Enti all’aperto | 20% | 1.500 (1.000 – 5.000) | ||
3.2.3 | Merci ed attrezzature trasportate | 10% (20%) | 250 (500) | 5.000 (10.000) | |
3.2.5 | Fiere | 250 | |||
3.2.7 | Valori in cassetti, mobili, registratori di cassa | 250 | |||
3.2.8 | Trasporto valori: Spese mediche conseguenti a trasporto valori | 20% | 1.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
3.2.9 | Attività ambulante | 500 | 3.000 | per sinistro | |
8.9 - sezione. “cosa fare in caso di sinistro | Onorario periti | 1.500 | per sinistro e periodo di assicurazione |
Art. | Titolo | % scoperto per ogni sinistro | Franchigia in euro per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
Tariffa | Mezzi di protezione e di chiusura non conformi alle dichiarazioni | 20% | |||
Tariffa | Merci di categoria A | 10% | |||
Tariffa | Furto o rapina commessi o agevolati tramite utilizzo di veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso all’assicurato che si trovano nei locali dell’azienda o nell’area in uso all’assicurato o al contraente | 20% |
In caso di sinistro, se in applicazione delle Condizioni di assicurazione devono detrarsi dall’indennizzo due o più scoperti, non potrà detrarsi dall’indennizzo una somma superiore al 30% dello stesso.
(*) In presenza sia di franchigia che di scoperto, la franchigia vale come minimo dello scoperto
SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., le seguenti dichiarazioni vengono rese dal contraente o dall’assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alla dichiarazione deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.
a) Le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato, legno lamellare.
b) Ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Il contraente o l’assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l’efficacia del contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l’assicurazione non copre i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.
COSA È ASSICURATO
Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (Art 4.3)
GARANZIE BASE
Art. 4.1.1 DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (nella forma a Primo rischio assoluto)
La società indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi o in consegna e custodia, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, nelle ubicazioni indicate in polizza.
Sono compresi:
- le spese per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo,
- i maggiori costi, necessariamente sostenuti e documentati, per l’utilizzo temporaneo di apparecchiature sostitutive (muletto) in attesa della riparazione o della sostituzione dell’apparecchiatura danneggiata.
Sono esclusi i danni:
a) ad impianti, macchine e apparecchiature elettroniche adibite o asservite alla produzione;
b) a cose ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
c) a macchine per ufficio, sistemi elettronici per elaborazione dati non esclusivi dei macchinari industriali, apparecchi di interconnessione rete per le quali siano trascorsi più di 7 anni dalla fattura di acquisto o, in mancanza, dall’anno di costruzione;
d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
f) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al contraente o all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la società ne fosse a conoscenza;
g) ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti; ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
h) avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata;
i) a cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del contraente o dell’assicurato
Sono esclusi anche i danni causati da:
j) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
k) esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) dolo o colpa grave del contraente o dell’assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
m) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni e allagamenti;
n) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ossidazione e corrosione;
o) montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
p) qualsiasi tipo di virus informatico, trojans, worms e similari; Sono inoltre esclusi i danni dovuti:
q) ad ammanchi o smarrimenti constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
r) all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
s) a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientrino nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal contraente o dall’assicurato.
Art. 4.1.2 – AMBITO DI OPERATIVITÀ
1. Relativamente ai supporti di dati ed ai programmi in licenza d’uso e fino alla concorrenza dei limiti stabiliti in polizza la società rimborsa:
i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;
i costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso colpiti da sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro.
La società non indennizza:
i costi derivanti da perdita od alterazione di dati e programmi senza danni materiali a supporti (ovvero i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura);
i danni da virus informatici di qualsiasi tipo.
Relativamente alla ricostruzione dei dati è condizione essenziale ai fini della copertura che venga effettuato backup settimanale; pertanto l’indennizzo riconosciuto avrà come riferimento temporale un periodo non superiore a sette giorni antecedenti il sinistro.
2. Relativamente ai conduttori esterni non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
3. I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:
- l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge alla data di installazione o a quella più recente di rifacimento dell’impianto
- tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate,
tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra;
- le apparecchiature elettroniche assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.
Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati, a parziale deroga di quanto indicato alla tabella “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”, mediante applicazione dello scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia prevista.
Art. 4.1.3. - GUASTI ALLE MACCHINE (nella forma a Primo rischio assoluto)
La società indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso al macchinario adibito alla produzione industriale, anche se di proprietà di terzi, in consegna e custodia, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato.
La società non indennizza i danni:
a) derivanti dagli eventi previsti dalla Sezione incendio, salvo i danni di fenomeno elettrico e/o elettronico.
b) causati dall’opera di spegnimento o demolizione a seguito di incendio,
c) da furto;
d) causati con dolo o colpa grave del contraente o dell’assicurato;
e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
g) a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
h) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
i) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
l) conseguenti a montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
m) accaduti in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
n) c o n s e g u e n t i a inondazione, allagamento, impantanamento dovuti a qualsiasi causa, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d’aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;
o) che si sono verificati in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare sciopero, serrata, sabotaggio e atti vandalici o terroristici, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;
p) che si sono verificati in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
q) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
r) al macchinario che si trovi presso terzi;
s) alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli;
t) alle tele ed ai vagli delle macchine per produzione di carta e cartone;
u) agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate nel qual caso, così come in caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto e in caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell’art. 8.6
- Valore delle cose assicurate - e 8.7 – Come si determina il danno, l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro;
v) provocati ai forni dalle fuoriuscite di masse in fusione;
Relativamente agli impianti a controllo numerico ed alle apparecchiature elettroniche, sono esclusi i danni conseguenti a:
- controlli di funzionalità;
- eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera), verificatisi durante
l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
- l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge alla data di installazione o a quella più recente di rifacimento dell’impianto.
- i macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa
costruttrice.
Relativamente alle componenti elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni di origine interna e comunque tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art 4.3):
Art. 4.2.1 – APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
La garanzia di cui all’art 4.1.1. viene estesa a personal computer portatili e tablet, compreso il loro trasporto con qualsiasi mezzo, anche quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:
- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ai fini dell’espletamento dell’attività dichiarata.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di graffiatura o rottura di schermi.
Limitatamente alla fase di trasporto le cose assicurate devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotate. Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
La garanzia furto, sarà operante a condizione che nella fase di trasporto sui veicoli:
- il veicolo sia provvisto di tetto rigido, chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati;
- le cose assicurate vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all’espletamento dell’attività per cui sono destinate e siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
LIMITI DI COPERTURA
4.3 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di polizza, in base alla scelta effettuata del contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. | Titolo | % scoperto per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
4.1.1 | Danni alle apparecchiature elettroniche | 15% | 250 (500) | ||
4.1.3 | Guasti alle macchine | 15% | 500 (1.000 -1.500 -2.500) | ||
4.2.1 | Apparecchiature a impiego mobile | 15% | 250 (500) | ||
Tariffa | Mezzi di protezione e di chiusura non conformi alle dichiarazioni | 20% |
(*) In presenza sia di franchigia che di scoperto, la franchigia vale come minimo dello scoperto
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal contraente o dall’assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.
a) Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.
b) Il numero degli addetti operativi, amministrativi in azienda è quello indicato sulla scheda di polizza ed il superamento di tale limite costituisce aggravamento di rischio, salvo quanto previsto per le attività stagionali.
Il contraente si impegna a comunicare alla società ad ogni scadenza annua ogni variazione in aumento di tali parametri.
Qualora al momento del sinistro il numero complessivo degli addetti dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, salvo che il numero degli addetti risulti superiore di una unità, se il numero di addetti inizialmente dichiarato era pari o inferiore a quattro; di due unità se il numero di addetti inizialmente dichiarato era oltre quattro.
Tuttavia, per i sinistri che dovessero verificarsi dal momento della variazione del parametro alla prima scadenza annua del contratto successiva, non si farà luogo ad alcuna diminuzione dell’indennizzo.
COSA È ASSICURATO
Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art 5.4).
GARANZIE BASE
Art. 5.1.1 – RISCHIO ASSICURATO
A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile come previsto dalla legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto che si è verificato in relazione all’esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato, in relazione all’attività assicurata da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa in vigore.
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS come previsto dall’art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.
B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
L’assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile del contraente/assicurato per morte o lesioni degli addetti, da infortunio sul lavoro verificatosi mentre svolgono la loro attività per conto del contraente, escluse le malattie professionali.
La validità dell’assicurazione R.C.O. è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge e con le altre normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro occorso:
a) agli addetti soggetti all’obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;
b) agli addetti non soggetti all’obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;
c) a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all’attività oggetto dell’assicurazione;
d) lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, come previsto dal D.lgs. 276 del 10.10.2003 ,purché utilizzati nel pieno rispetto delle norme
il limite di risarcimento della garanzia R.C.O. si applica sia per le richieste di risarcimento della persona infortunata che per quelle degli aventi diritto, nonché per le rivalse degli enti previdenziali ed assistenziali e ciò anche nel caso in cui i predetti soggetti dovessero essere considerati terzi.
Ai fini della presente garanzia, i titolari ed i soci del contraente, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati ai dipendenti, anche se predette persone non siano in regola con le assicurazioni di legge, così come i soggetti con rapporti di lavoro previsti dal D.lgs. 276 del 10.10.2003 – Legge Biagi.
Art. 5.1.2 - RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell’assicurato (compresi dirigenti e quadri), per danni involontariamente causati a terzi, escluso l’assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, purché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice penale.
Art. 5.1.3 - PROPRIETA’ E CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’AZIENDA
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali dove si svolge l’attività assicurata e di aree ad essi pertinenti, anche poste all’esterno dell’azienda compresi relativi impianti fissi, purché costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell’attività stessa ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell’ubicazione indicata in polizza od in altre ubicazioni, purché situate nello stesso immobile od in aree od in immobili adiacenti. È altresì compresa la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla conduzione di spazi esterni di pertinenza dell’azienda tenuti a parcheggio, a parco o giardino (anche con alberi di alto fusto) e delle strade private di accesso all’azienda stessa.
I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell’azienda o a rottura/guasto di impianti o apparecchi non fissi (quali ad esempio lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi). La garanzia non comprende i danni derivanti da:
- umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali;
- occlusione e rigurgito della rete fognaria pubblica.
Se il fabbricato è in condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
Art. 5.1.4 - PERSONE CONSIDERATE TERZI
Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, escluse le malattie professionali e purché dall’evento derivino la morte o lesioni personali:
1) i titolari ed i dipendenti di aziende diverse dall’assicurato quali aziende di trasporti, fornitori e clienti che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari od accessorie a quella dell’assicurato formante oggetto dell’assicurazione;
2) le persone, non dipendenti dell’assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
3) i titolari ed i dipendenti di imprese coappaltatrici, quando, in occasione di lavori presso terzi, l’assicurato ed i suoi dipendenti operino nello stesso ambiente, purché la natura dei lavori svolti dall’assicurato sia diversa da quella dei lavori svolti dalle Imprese coappaltatrici;
4) i liberi professionisti che abbiano rapporti anche occasionali con l’assicurato e frequentino l’azienda per ragione del loro incarico;
5) i dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione come previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. ed R.C.P.:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto indicato all’art. 5.1.3.
Art.5.1.5 - LAVORI PRESSO TERZI
Nel caso in cui l’assicurato dichiari in polizza che la sua attività è esercitata anche con lavoro presso terzi, l’assicurazione è estesa ai danni:
a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo;
b) alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi e che per volume e peso non possano essere rimosse o protette.
Art. 5.1.6 - COMMITTENZA AUTO
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato, come previsto dall’art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché questi non siano di proprietà od in usufrutto dell’assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali causate alle persone trasportate.
Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dell’Europa ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
Art. 5.1.7. - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza.
Art.5.1.8 - DANNI DA PRODOTTI VENDUTI O SOMMINISTRATI
La garanzia comprende i danni causati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Limitatamente ai prodotti alimentari, la garanzia è estesa ai danni corporali provocati da difetto originario di tali prodotti, di produzione e preparazione artigianale dell’assicurato stesso, venduti o somministrati direttamente al consumatore finale.
Art. 5.1.9 - RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche od integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”), e per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dall’assicurato come previsto dal predetto decreto legislativo, sia esso dipendente dell’azienda o meno, per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’assicurato stesso.
Art.5.1.10 - PLURALITA’ DI ASSICURATI
Se la garanzia viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Art 5.1.11 - COMMITTENZA LAVORI
La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l’attività esercitata.
Art.5.1.12 - MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA
L’assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti od attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell’assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
Art.5.1.13 - INESATTE O ERRONEE INTERPRETAZIONI DI NORME INAIL ED INPS
L’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale anche per le inesatte o erronee interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS o da involontaria omissione della stipulazione preventiva di nuove posizioni INAIL, che possono indurre l’assicurato in posizione irregolare.
Art. 5.1.14 - IMPIEGO DI MACCHINARI DA PARTE DI PERSONE NON ABILITATE
La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
Art.5.1.15 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell’attività assicurata.
Per “danni da inquinamento” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura
emesse, scaricate disperse o fuoriuscite dagli impianti, macchinari, condutture ed attrezzature in uso all’assicurato o di sua proprietà.
Art. 5.1.16 - LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
L’assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l’attività dichiarata in polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l’intesa che se tali lavori sono affidati in appalto a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile derivante all’assicurato, nella sua qualità di committente.
L’assicurazione vale, per i lavori suddetti, anche quando l’assicurato sia committente di lavori edili che rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.
Tale estensione di garanzia opera purché:
- l’assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal D.lgs. 81/2008, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice penale.
Art.5.1.17 - DANNI DA ACQUA PIOVANA
La garanzia comprende i danni a terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di lavori edili o complementari all’edilizia.
La garanzia è valida a condizione che le eventuali aperture dei fabbricati siano state adeguatamente protette e dette protezioni siano state danneggiate o spostate dagli eventi atmosferici.
Art.5.1.18 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI
Relativamente ai lavori edili l’assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, ma non all’interno dei locali nei quali si eseguono gli stessi.
Art. 5.1.19 - CAUSALE INCENDIO
La garanzia comprende, i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell’assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, con esclusione dei lavori presso terzi.
In presenza di, polizza incendio con copertura “Ricorso terzi” stipulata in nome e per conto dell’assicurato, questa estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.
Art. 5.1.20 - RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. 155/1997 e successive modifiche “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari” (normativa HACCP).
Art. 5.1.21 – ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI
Sono compresi inoltre i danni:
a) provocati da persone non alle dipendenze dell’assicurato, ma della cui opera questi si avvale in forma saltuaria ed occasionale che possa essere comprovata ed in quanto l’assicurato debba risponderne come previsto dall’art. 2049 del Codice civile;
b) a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l’attività dell’assicurato ed in quelle immediatamente adiacenti, purché il danno sia conseguenza dell’attività dell’assicurato stesso. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi ed i danni causati dai veicoli per i quali sussista l’obbligo di assicurazione come previsto dal D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche;
c) a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
d) derivanti dalla proprietà e dall’uso di velocipedi, ciclofurgoni senza motore, natanti non soggetti all’obbligo di assicurazione e mezzi di trasporto a mano;
e) derivanti dall’organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell’azienda, e dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti;
f) derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, a prestatori di lavoro e terzi che si trovano nell’azienda, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, se l’assicurato deve risponderne, direttamente
o in via di solidarietà, o se il terzo responsabile non risarcisce, in tutto o in parte, il danno causato;
g) in conseguenza dell’esercizio di attività connesse alla difesa dell’azienda da atti dolosi di terzi, anche con l’utilizzo di personale non alle dipendenze dell’assicurato, purché mediante mezzi o animali e con modalità non vietate dalla legge, purché l’assicurato debba risponderne come previsto dalla legge;
h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate ad attività ricreative per bambini (esclusi tappeti elastici e giochi gonfiabili), queste ultime riservate a clienti e visitatori;
i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se non collocati nelle adiacenze dei locali dell’azienda, purché entro il territorio nazionale, con l’esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati;
j) se la manutenzione delle suddette insegne e cartelli è affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell’assicurato quale committente dei lavori suddetti;
k) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
l) corporali, subiti da corsisti o stagisti, compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
m) da impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
n) derivanti dall’impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro per tale scopo;
o) derivante da proprietà, uso e manutenzione di tende da sole, ombrelloni, vetrinette espositive fisse, installati nell’ambito dell’ubicazione del rischio assicurato, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati od installati. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell’assicurato nella sua qualità di committente;
p) per i danni causati alle cose di proprietà dei dipendenti, portate o in deposito nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza, purché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto;
q) derivanti dalla conduzione di magazzini, uffici e depositi inerenti all’attività dichiarata in una ulteriore ubicazione in Italia oltre a quella/e indicata/e sulla scheda di polizza;
r) derivanti dall’accompagnamento dei clienti, studenti e/o persone in genere per visite guidate all’interno dell’azienda, nonché presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione, anche presso terzi.
Art 5.1.22 - ATTIVITA’ STAGIONALE
Se l’assicurato dichiara nella scheda di polizza che l'attività ha carattere stagionale, per i soli addetti stagionali non si applicheranno le tolleranze previste per il numero degli addetti.
Gli addetti stagionali potranno essere presenti nell’esercizio in numero pari a quelli effettivi e dichiarati, senza che si faccia luogo ad alcuna riduzione proporzionale dell’indennizzo.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art 5.4):
Art. 5.2.1 - RESPONSABILITA’ CIVILE POSTUMA IMPIANTISTI
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato come previsto dalla legge, nella sua qualità di installatore, nonché di manutentore o di riparatore di impianti anche dallo stesso non installati, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti stessi, dopo l’ultimazione dei lavori.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art 5.3 lettera k) – Esclusioni comuni- ed è prestata soltanto per le attività rientranti nell’art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche e a condizione che l’assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dagli artt. 3 e 4 del Decreto stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- agli impianti installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione od alla riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.
L’assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla società entro lo stesso periodo e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.
Art. 5.2.2 - RESPONSABILITA’ CIVILE POSTUMA PER ATTIVITA’ NON SOGGETTE AL DM N. 37/2008
(ex legge n. 49/1990)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, come previsto dalla legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di attrezzature e cose vendute, per i danni causati a terzi dopo l’ultimazione dei lavori. La garanzia opera a parziale deroga dell’art.5.3 lettera k) –Esclusioni comuni- e a condizione che l’assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l’esercizio dell’attività.
L’assicurazione non comprende i danni:
1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli impianti;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all’uso per il quale gli stessi sono destinati;
4. da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
5. da interruzione o sospensione di attività.
L’assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla società entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi, che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.
Art.5.2.3 - GARANZIE PER OFFICINE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI VEICOLI E NATANTI, GOMMISTI, AUTORIMESSE, STAZIONI DI SERVIZIO E SIMILI
a) DANNI AI VEICOLI E/O NATANTI
La garanzia comprende i danni subiti da veicoli e/o natanti e loro parti, in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, lavaggio, ricostruzione, allestimento e raddobbo, comprese le operazioni di sollevamento dei veicoli/natanti stessi strettamente connesse alla manutenzione o alla riparazione o derivanti dalla caduta degli stessi in buca da officina o da ponti sollevatori. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.3 punto i) – Esclusioni comuni.
Sono esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione, quelli dovuti da incendio e/o furto e quelli che si sono verificati al di fuori dei locali dell’azienda e delle aree pertinenti.
b) RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA AUTOFFICINE E GOMMISTI
La garanzia comprende i danni subiti e quelli causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l’assicurato stesso sia responsabile, come previsto dalla legge, e a condizione che il fatto o l’omissione siano occorsi durante il periodo di validità dell’assicurazione e che il danno si manifesti entro 120 giorni dalla data di riconsegna del veicolo al cliente, periodo rilevabile da documenti certi.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.3 punto k – Esclusioni comuni – e sono esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.
c) PROVA E COLLAUDO
La garanzia di Responsabilità Civile Postuma si intende estesa ai danni subiti dai veicoli, durante le operazioni di prova e collaudo, purché condotti da personale dipendente dell’assicurato e munito di idonea e regolare patente di guida, ferma restando l’esclusione per la Responsabilità Civile Auto obbligatoria ai sensi di legge.
Condizione essenziale è che sia stata richiamata e resa operante la garanzia RC postuma.
Art. 5.2.4 - CIRCOLAZIONE CARRELLI
La garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, così come definiti dal Codice della Strada, nelle aree private in cui si svolge l’attività dell’assicurato. Sono compresi in garanzia anche i danni a terzi per circolazione dei carrelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria (X.X.Xxxx) su strade di uso pubblico ed aree a queste equiparate, purché il carrello vi circoli nel rispetto della normativa vigente.
Art.5.2.5 – CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO
Nel caso in cui l’assicurato subappalti parte dei lavori in misura non superiore alla percentuale del fatturato indicata nella scheda di polizza, l’assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’assicurato anche per i danni cagionati a terzi da subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’assicurato.
ART.5.2.6 - INFORTUNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI E DAI LORO DIPENDENTI
Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione delle malattie
professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.1.4 nr.3) - Persone considerate terzi-.
Art.5.2.7 - DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI
L’assicurazione comprende i danni alle cose oggetto dell’attività dell’assicurato, esclusi i danni dovuti agli eventi previsti da altre Sezioni di questa polizza.
La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.3 punto g) - Esclusioni comuni–.
Art.5.2.8 - DANNI A COSE IN COSEGNA E CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’assicurato. Sono esclusi i danni alle cose costituenti strumenti od oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza ed i danni causati da eventi previsti da altre Sezioni di questa polizza. La garanzia opera a parziale deroga dell’art.
5.3 lettera i) – Esclusioni comuni.
Art 5.2.9 – COSE SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi sollevate, caricate e scaricate. Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumenti od oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza ed i danni causati da eventi previsti da altre Sezioni di questa polizza. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.3 lettera i) – Esclusioni comuni.
Art 5.2.10 - GARANZIE PER IMPRESE EDILI ED ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
a) DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE E PONTEGGI
L’ assicurazione vale per la responsabilità civile dell’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.3 lettera h) – Esclusioni comuni.
b) SCAVI E REINTERRI
Per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 45 giorni dall’avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia opera a parziale deroga dell’art 5.3 lettera d) – Esclusioni comuni.
c) R.C. POSTUMA
La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, per i danni verificatisi a terzi dopo l’ultimazione dei lavori rientranti nell’attività descritta in polizza, purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi. La garanzia opera a parziale deroga dell’art 5.3 lettera k) – Esclusioni comuni.
L'assicurazione non comprende i danni:
- resi necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all'uso per il quale gli stessi sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.
- lavori di impermeabilizzazione.
L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di assicurazione purché denunciati alla società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.
Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività;
d) CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO
A parziale deroga dell’art 5.3 lettera d) sono compresi i danni a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature od altre tecniche sostitutive.
Art 5.2.11 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
A parziale deroga dell’art. 5.3 lettera d) - Esclusioni comuni- l’assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
Art.-5.2.12 - MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all’art. 5.1.1 lett. b) - Rischio assicurato
– è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL (e/o dalla Magistratura). L’estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e che si sono verificati per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La massima esposizione della società, indicata in tabella all’articolo 5.4 - Limiti, scoperti e franchigie, vale indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta.
La garanzia non opera:
- per la silicosi;
- per i casi di contagio da virus HIV;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
Questa esclusione non opera per i danni che si sono verificati successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La società può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’assicurato e l’assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie ed i documenti necessari.
L’assicurato deve denunciare senza ritardo alla società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 5.2.13– RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI E SPESE PER RITIRO PRODOTTI
a) RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
A parziale deroga dell’art. 5.3 lettera k) – Esclusioni comuni - la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dell’azienda dopo la loro consegna a terzi:
- per morte, per lesioni personali;
- per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso.
La copertura comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente punto.
b) SPESE PER RITIRO PRODOTTI
L’assicurazione copre le spese necessarie per il ritiro dei prodotti dell’assicurato, che siano al momento del ritiro già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro venga effettuato:
– quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini della precedente lettera a);
– per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini della precedente lettera a);
– su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.
Art. 5.2.14 – DANNO BIOLOGICO – ABROGAZIONE FRANCHIGIA
La franchigia prevista dal punto – B). dell’art. 5.1.1, si intende abrogata.
Art 5.2.15 - DANNI A COSE DEI CLIENTI
La garanzia è estesa ai danni subiti dai clienti dell’assicurato a seguito di sottrazione, distruzione, o deterioramento delle cose portate (compreso servizio di guardaroba custodito) nell’esercizio per la responsabilità derivante all’assicurato stesso come previsto dall’art. 1786 del Codice civile.
L’assicurazione opera a parziale deroga dell’art. 5.3 punti i) e o) e non vale per oggetti preziosi, denaro, altri valori e per gli eventi previsti dalla Sezione “Incendio e altri eventi”.
Questa estensione è valida se è riconosciuta la responsabilità in capo all’assicurato per il danneggiamento o la sottrazione delle cose portate o indossate dai clienti all’interno dell’esercizio.
Art 5.2.16 - TRATTAMENTI ESTETICI
La garanzia è estesa alla proprietà delle strutture ed all’esercizio di beauty farm per trattamenti estetici che non richiedano controllo medico. I danni a terzi derivanti dall’utilizzo di tinture, decoloranti, creme ed altri prodotti in uso per lo svolgimento dell’attività sono compresi a condizione che si manifestino non oltre il trentesimo giorno da quello del trattamento, sempreché questo sia stato effettuato durante il periodo di validità dell’assicurazione. Sono comunque esclusi i danni da mancata rispondenza del trattamento.
L’efficacia dell’assicurazione è comunque subordinata al possesso da parte dell’assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
Art. 5.2.17- ATTIVITA’ AMBULANTE
La garanzia è prestata anche per i danni causati dall’assicurato nell’esercizio dell’attività ambulante, compresa la proprietà e la conduzione (montaggio e smontaggio compresi) di quanto costituisce l’attrezzatura mobile per la vendita di merce all’aperto (veicoli appositi, banchi, banconi, teloni, ombrelloni e simili).
COSA NON È ASSICURATO
Art. 5.3 - ESCLUSIONI COMUNI
L’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.), salvo quanto esplicitamente previsto dalle garanzie base e opzionali di questa sezione di polizza- non comprende i danni:
a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
c) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
d) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
g) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
h) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell’assicurato o da lui detenute;
i) alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
j) alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
k) causati da opere od installazioni dopo la fine dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori. Sono esclusi anche i danni causati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
n) derivanti da obbligazioni di cui l’assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
o) di cui l’assicurato deve rispondere come previsto dall’’art 1786 del Codice civile.
L’assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l’assicurazione di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:
p) da detenzione od impiego di esplosivi;
q) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici, dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
r) di qualunque natura:
• direttamente od indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
• direttamente od indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
• direttamente od indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
s) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed
– Xxxxx (VCJD);
t) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
u) derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.
L’assicurazione Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti di cui all’art 5.2.13 non comprende:
relativamente alla lettera A):
v) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore;
w) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
x) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato che non costituiscano un obbligo di legge, dovuti a colpa grave o dolo dell’assicurato.
relativamente alla lettera B):
y) l’assicurazione del controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;
z) azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge, dovuta a colpa grave o dolo dell’assicurato.
LIMITI DI COPERTURA
Art 5.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Laddove siano previste più opzioni negli importi delle franchigie o dei limiti, vale quanto indicato sulla scheda di polizza, in base alla scelta effettuata del contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Se richiamata la relativa clausola nella scheda di polizza, per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato la franchigia scelta (tra 500 – 1.000 – 1.500 – 2.500 – 5.000), salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie, indicati nella tabella seguente.
5.1.1. a) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) di cui all’art 5.1.1.b).
Art. | Titolo | % scoperto per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
5.1.1- b) | Rischio assicurato Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | 2.500 | |||
5.1.3 | Proprietà e conduzione dei locali dell’azienda – danni da acqua | 250 | 250.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
5.1.5 | Lavori presso terzi | 250 | lett. a) (danni da incendio) 300.000 lett. b) (danni a cose nell’ambito esecuzione lavori) 100.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
5.1.6 | Committenza auto | 250 | |||
5.1.7 | Danni da interruzione o sospensione di attività | 10% | 1.000 | 200.000 | per sinistro e periodo di assicurazione |
5.1.15 | Inquinamento accidentale | 10% | 2.500 | 150.000 | per sinistro e periodo di assicurazione |
5.1.17 | Danni da acqua piovana | 10% | 250 | 30.000 | per sinistro e periodo di assicurazione |
5.1.18 | Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. Per le cose che si trovano in altri locali dello stesso fabbricato | 500 | 50.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | |
5.1.19 | Causale Incendio | 250.000 | per sinistro e periodo di assicurazione | ||
5.1.21 b) | Danni a veicoli di terzi | 250 | |||
5.1.21 c) | Operazioni di carico e scarico | 250 | |||
5.2.1 | Responsabilità civile postuma impiantisti | 10% | 250 (500– 1.000) | 150.000 (200.000 – 300.000) |
Art. | Titolo | % scoperto per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
5.2.2 | Responsabilità civile postuma per attività non soggette al DM n. 37/2008 (es L. 49/90) | 10% | 250 (500– 1.000) | 150.000 (200.000 – 300.000) | |
5.2.3. a) b) c) | Garanzie per officine di manutenzione e riparazione di veicoli e natanti, gommisti, autorimesse, stazioni di servizio e simili. | ||||
Danni ai veicoli e/o natanti | 10% | 250 (500) | 15.000 per sinistro 30.000 per anno (25.000 per sinistro 50.000 per anno) | ||
Responsabilità civile postuma autofficine e gommisti | 10% | 250 (500) | 20.000 per sinistro 40.000 per anno (40.000 per sinistro 80.000 per anno) | ||
Prova e collaudo | 10% | 250 (500 - 1.000) | 10.000 (20.000) | Per sinistro e per periodo di assicurazione | |
5.2.4 | Circolazione carrelli | 250 (500) | |||
5.2.5 | Cessione lavori in subappalto | 500 | |||
5.2.7 | Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori | 500 (1.000 – 1.500) | 10.000 (5.000 – 20.000 – 30.000 – 50.000) | ||
5.2.8 | Danni alle cose in consegna o custodia | 10% | 500 (1.000 – 1.500) | 10.000 (5.000 – 20.000 – 30.000 – 50.000) | |
5.2.9 | Danni a cose sollevate, caricate e scaricate | 10% | 500 (1.000 – 1.500) | 10.000 (5.000 – 20.000 – 50.000 – 100.000) | |
5.2.10 a) b) | Garanzie per imprese edili e attività complementari Danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi Scavi e reinterri | 10% 10% | 500 500 | 20.000 (50.000) 25.000 (50.000) | Per sinistro e periodo di assicurazione Per sinistro e per periodo di assicurazione |
c) d) | Rc postuma Cedimento e franamento del terreno | 10% 10% | 2.500 2.500 | 50.000 (100.000) 100.000 | Per sinistro e periodo di assicurazione Per sinistro e per periodo di assicurazione |
5.2.11 | Danni a condutture ed impianti sotterranei | 250 (500) | 50.000 (100.000 – 250.000) | Per sinistro e per periodo di assicurazione | |
5.2.12 | Malattie professionali | Per danni a persone: 3.000 | Per danni a persone: 50% del massimale con il limite di 1.000.000 (500.000 – 1.500.000) | per sinistro e periodo di assicurazione | |
5.2.13 | Responsabilità civile prodotti e spese rituro prodotti | 10% | 500 | 500.000 | per uno o più sinistri o per sinistri in serie e per periodo di assicurazione |
a) | Responsabilità civile prodotti Interruzione attività | 10% | 500 | 100.0000 | Per sinistro e periodo di assicurazione |
b) | spese ritiro prodotti | 1.000 | 15.000 | Per sinistro e periodo di assicurazione |
Art. | Titolo | % scoperto per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro (*) | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
5.2.15 | Danni a cose dei clienti | 150 | 1.000 10.000 | per cliente danneggiato per periodo di assicurazione | |
5.2.16 | Trattamenti estetici | 250 | 50.000 | Per sinistro e per periodo di assicurazione |
(*) In presenza sia di franchigia che di scoperto, la franchigia vale come minimo dello scoperto.
Lo scoperto si intende sempre applicato con un massimo di euro 10.000,00 per sinistro.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il contraente in relazione alle garanzie prestate dichiara che il numero degli addetti è quello indicato sulla scheda di polizza ed il superamento di tale limite costituisce aggravamento di rischio.
Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.
Il contraente si impegna a comunicare alla società ad ogni scadenza annua ogni variazione in aumento di tale numero.
Qualora al momento del sinistro il numero complessivo degli addetti dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, salvo che il numero degli addetti risulti superiore di una unità, se il numero di addetti inizialmente dichiarato era pari o inferiore a quattro; di due unità se il numero di addetti inizialmente dichiarato era oltre quattro.
Tuttavia, per i sinistri che dovessero verificarsi dal momento della variazione del parametro alla prima scadenza annua del contratto successiva, non si farà luogo ad alcuna diminuzione dell’indennizzo.
COSA È ASSICURATO
La società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell’art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005.
Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di
polizza, e con le limitazioni previste nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 6.4).
GARANZIE BASE
Art. 6.1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell’ambito dell’attività di impresa dichiarata in polizza.
Vi rientrano le spese:
a) per l'intervento di un solo legale incaricato alla gestione del sinistro; anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
b) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
c) relative al legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato o di transazione specificamente autorizzata dalla società;
d) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
e) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
f) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
g) per l’indennità posta ad esclusivo carico dell’assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante ad Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità, spettanti agli Organismi pubblici;
h) di domiciliazione necessarie esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta;
i) di giustizia per la registrazione degli atti giudiziari, le spese processuali nel processo penale;
j) per il contributo unificato delle spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
La società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato, nell’ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza, esclusivamente qualora:
A) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
B) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano assolte con decisione passata in giudicato ovvero il procedimento venga archiviato per infondatezza della notizia di reato. In tali ipotesi, la società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. “patteggiamento”), di messa alla prova e in generale di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'Articolo 6.3 lettera d) - Esclusioni Comuni -, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Xxxxx restando l’obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio
l’azione penale o l’assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la società provvederà all’anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di Euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;
C) debba presentare Opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di nome in materia fiscale/tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad Euro 1.000.
Si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l’inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:
• D.lgs. 81/2008 e s.m.i.: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• D.lgs. 758/94 e s.m.i.: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;
• D.lgs. 494/96 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
• D.lgs. 22/97 e s.m.i.: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
• D.lgs. 193/2007: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
• D.lgs. 196/03 e s.m.i.: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• D.lgs. 231/01 e s.m.i.: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
• D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.
D) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi, sempreché il valore in lite richiesto sia superiore ad euro 500,00; rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del Titolare o dei dipendenti assicurati;
E) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti, sempreché il valore in lite sia superiore ad € 500,00. Sono escluse le controversie con i Clienti attinenti all’attività svolta, compreso il recupero crediti.
In deroga all’art. 8.3 – Insorgenza del caso assicurativo, la garanzia per i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni si intende operante retroattivamente per fatti posti in essere 1 anno antecedente alla data di effetto del contratto, purché l’assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza. La presente condizione non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle persone assicurate un’altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest’ultima preveda la prestazione di garanzia.
GARANZIE OPZIONALI
Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 6.4)
Art 6.2.1 – GARANZIA TUTELA LEGALE FORMA ESTESA
Con riferimento all’Articolo 6.1.1 – Oggetto dell’assicurazione - la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato qualora, nell’ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:
a) debba sostenere controversie individuali di lavoro con i dipendenti, purché regolarmente iscritti nel libro Unico del Lavoro o con gli agenti e rappresentanti, con i quali sia stato stipulato regolare contratto di mandato;
b) debba sostenere controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il contraente esercita l’attività indicata in polizza. Sono comprese anche le vertenze relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all’affitto di azienda;
c) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 C.C.
Si intendono escluse ogni altra spesa di difesa o di contenzioso verso ITAS MUTUA;
d) debba sostenere controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
Art. 6.2.2 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI CON I CLIENTI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO –
acquistabile solo in abbinamento alla “garanzia tutela legale forma estesa”
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali di diritto civile relative a presunti inadempimenti propri o di controparte per forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx o in un Paese dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a mezzo di piattaforme web.
La società accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, provvederà alla gestione del sinistro, a mezzo di legale di fiducia dell’assicurato, purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito o fondate ragioni per resistere alla pretesa di Controparte.
Vengono riconosciute le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie.
Non viene in nessun caso garantita l’assistenza per presentare domanda d’insinuazione al passivo di Controparte né la garanzia per tutte le ulteriori iniziative giuridiche previste dall’ordinamento nell’ambito di procedure concorsuali.
Art. 6.2.3 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI CON I CLIENTI CON AZIONE IN GIUDIZIO -
acquistabile solo in abbinamento alla “garanzia tutela legale forma estesa”
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali di diritto civile relative a presunti inadempimenti propri o di controparte per forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx o in un Paese dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a mezzo di piattaforme web.
La società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, provvederà alla gestione del sinistro, a mezzo di legale di fiducia dell’assicurato, purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito o fondate ragioni per resistere alla pretesa di Controparte.
Vengono riconosciute le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie.
Non viene in nessun caso garantita l’assistenza per presentare domanda d’insinuazione al passivo di Controparte né la garanzia per tutte le ulteriori iniziative giuridiche previste dall’ordinamento nell’ambito di procedure concorsuali.
Sono, altresì, riconosciute le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase.
6.2.4 – SEDI DECONDARIE
Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l’immobile indicato nel frontespizio di polizza anche per gli altri immobili identificati come sedi secondarie, nei quali viene svolta l’attività d’impresa e per i quali sia stato corrisposto il relativo sovra premio.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 6.3 – ESCLUSIONI COMUNI
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo o per terremoto;
b) fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
d) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni richiamate in polizza;
e) controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza e/o relativi ad immobili non individuati e assicurati in polizza;
f) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili; fatta eccezione per i mezzi aziendali non targati, utilizzati per il trasporto e lo spostamento delle merci all’interno del perimetro aziendale;
g) vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'assicurato effettui
nell’esercizio della sua attività; salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva “vertenze contrattuali con i clienti” espressamente richiamata in polizza;
h) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale, patti di non concorrenza, diritti d’autore e proprietà intellettuale;
i) controversie e procedimenti penali riferibili a soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro;
j) fatti dolosi dell’assicurato, salvo quanto previsto all’art.6.1.1 punto B);
k) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione o partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda o dei relativi immobili;
l) controversie relative a contratti d’appalto fornitura e posa in opera di materiali;
m) controversie relative alla compravendita e/o permuta di immobili, alle operazioni di costruzione trasformazione ristrutturazione immobiliare dei locali ove viene svolta l’attività;
n) controversie derivanti dall’esercizio della professione medica;
o) vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
p) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
q) le consulenze legali;
r) le spese per la proposizione di atti di querela;
s) le controversie con la società Itas Mutua;
t) le controversie e i procedimenti quando il contraente sia un’azienda edile;
u) le controversie tra assicurati diversi dal contraente.
LIMITI DI COPERTURA
Art. 6.4- LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Art. | Titolo | % scoperto per ogni sinistro | Franchigia in euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo | |
6.2.2 | Controversie contrattuali con i clienti senza azione in giudizio | 3 casi entro il massimale indicato | Per periodo di assicurazione | ||
6.2.3 | Controversie contrattuali con i clienti con azione in giudizio | 3 casi senza azione in giudizio 2 casi con azione in giudizio entro il massimale indicato | Per periodo di assicurazione |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI:
INCENDIO E ALTRI EVENTI - FURTO - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE
Art. 8.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato devono:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
3. darne avviso scritto all’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
4. farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all’Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occorso il sinistro se quest’ultimo riguarda la Sezione Furto o in caso di sinistro presumibilmente doloso;
5. inviare alla società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;
6. mettere a disposizione della società, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino.
L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1,2,3,4 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di furto l’assicurato deve inoltre:
7. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
8. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
Inoltre, relativamente alla Sezione Elettronica e guasti macchine:
9. la società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
10. la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l’avviso di cui al punto 3; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto 3, per motivi indipendenti dal contraente o dall’assicurato, questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti 9. e 10. sono a carico della società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
Art. 8.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Perde il diritto all’indennizzo, il contraente o l’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo.
Art. 8.3 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società.
Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 8.4 – DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla società ed uno dal contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 8.5 – COSA DEVONO FARE I PERITI
I periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 8.1
- Obblighi in caso di sinistro;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 8.8 seguente;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.
I risultati delle operazioni peritali, concertati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’ indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 8.6 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L’attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Relativamente alla Sezione Incendio:
Fabbricati:
si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Xxxxxxxxxxx, attrezzatura, arredamento:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Merci:
si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Relativamente alle Sezioni Elettronica e Guasti macchine:
si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’assicurato. Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
Art. 8.7 – COME SI DETERMINA IL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita/cosa assicurata della polizza, l’ammontare del danno si determina come di seguito indicato.
Relativamente alla Sezione Incendio:
Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
2) agli effetti dell’art. 8.8 – Assicurazione parziale - per ogni partita:
a) se la somma assicurata è superiore od eguale al rispettivo “valore a nuovo”, il supplemento di indennità è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) se la somma assicurata è inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) se la somma assicurata è eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento di indennità diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, relativamente a ciascuna macchina od impianto, importo superiore al quadruplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli artt. 8.6 - Valore delle cose assicurate- e 8.7 – Come si determina il danno (se dalla scheda di polizza risulta che la garanzia Incendio del Contenuto è prestata nella forma “a primo rischio”, questo importo è ridotto al doppio).
5) il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6) l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari od impianti di reparti in stato di attività;
7) per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.
Relativamente alla Sezione Furto:
1) per macchinario, attrezzature ed arredamento di età documentata non superiore a tre anni:
come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro con altre nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che delle cose stesse, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. In nessun caso la società pagherà per ciascuna cosa assicurata somma superiore al doppio del relativo valore allo stato d’uso al momento del sinistro.
2) in tutti gli altri casi:
l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei prodotti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Relativamente alla Sezione Elettronica e Guasti macchine:
A) per la garanzia Elettronica:
1. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2).
2. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2). Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
b) non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto delle cose assicurate;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) e nessuna delle condizioni di cui alla lett. c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui;
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 3), diminuito dell’importo stimato come al punto 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.
B) Per la garanzia Guasti macchine:
1. nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite; l’ammontare del danno sarà pari all’importo stimato come al punto 1), dedotto dell’importo stimato come al punto 2);
2. nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro;
L’ammontare del danno sarà pari all’importo stimato come al punto 1), dedotto dell’importo come al punto 2).
Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come a 1) meno a 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come al punto b 1.
Relativamente alle Sezioni Elettronica, alla garanzia di cui all’art. 2.2.17- Xxxxx xxxxxxxxx ed elettronici della Sezione Incendio Guasti macchine:
sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
La società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 8.8 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le modalità di cui agli artt. 8.6 - Valore delle cose assicurate e 8.7 - Come si determina il danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.
Limitatamente alla Sezione Incendio ed altri eventi, resta comunque convenuto tra le parti che la riduzione proporzionale dell’indennizzo non si applicherà nel caso in cui l’ammontare del danno risulti inferiore o uguale a euro 10.000.
Questa condizione non si applica alle garanzie prestate nella forma a Primo rischio.
Art 8.9 – ONORARIO PERITI
in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall’art. 8.4 -Da chi viene valutato il danno, nonché la quota delle spese e onorari a carico dell’assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo perito, con i limiti, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo,
riportati nelle tabelle “Limiti, scoperti, franchigie” delle Sezioni Incendio ed eventi naturali e Furto.
Art. 8.10 – ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
L’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’ indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 euro se il sinistro è riferito alla Sezione Incendio ed altri eventi e in almeno 15.000 euro se riferito alla Sezione Furto.
L’obbligazione della società:
- è condizionata dalla prova, fornita alla società dall’assicurato, che lo stesso ha predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- relativamente alla Sezione Incendio e altri eventi, verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- relativamente alla Sezione Furto, verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e a condizione che l’assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui ai punti 4) e 5) dell’art.8.1–Obblighi in caso di sinistro.
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento che gli spetta, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 8.11 – TERMINI DI INDENNIZZO
Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall’adempimento degli obblighi per il contraente e l’assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la società si impegna a comunicare all’assicurato l’importo dell’indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.
Il termine di 90 giorni s’intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.
Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di accordo diretto tra le parti, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse assicurato.
Art. 8.12 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto alla società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in mancanza di tale avviso, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
NORME VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI
Art 8.13 – COMPENSAZIONE FRA PARTITE
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o meno dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione;
Art. 8.14 – CONSERVAZIONE TRACCE DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro -, fermo restando l’obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, è accordata all’assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del perito della società entro il ventesimo giorno dal momento in cui la società ha ricevuto la denuncia.
Art. 8.15 – INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
In caso di sinistro, e a specifica richiesta dell’assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’art. 8.11
– Termini di indennizzo - a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 8.11, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla società a titolo di indennità per il sinistro.
Art 8.16 – ONORARI PROGETTISTI
La società rimborserà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro indennizzabile in base alla presente polizza, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Fermo quanto indicato all’art. 2.4 – Limiti, scoperti e franchigie.
NORME VALIDE PER LA SEZIONE FURTO
Art 8.17 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro, le somme assicurate alle singole partite ed eventuali limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.
Tale importo sarà automaticamente e provvisoriamente reintegrato, per un periodo di 90 giorni dalla data di accadimento del primo sinistro denunciato, a condizione che siano stati ripristinati i mezzi di protezione e chiusura dichiarati nel contratto. La somma provvisoriamente reintegrata non potrà essere superiore al 50% di quella assicurata in polizza, con il limite massimo della somma assicurata stessa.
Qualora, entro il termine dei 90 giorni, si verificasse un altro sinistro, il reintegro provvisorio si intenderà valido per il periodo intercorrente tra le date di accadimento dei due sinistri, periodo relativamente al quale il contraente sarà obbligato a corrispondere il rateo di premio relativo alla somma provvisoriamente reintegrata.
Rimane fermo il diritto del contraente di richiedere il reintegro totale delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo nei valori originari che potrà avvenire solo con previo esplicito consenso della società. In tal caso il contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1.7- Facoltà di recesso delle Norme di carattere generale.
Art. 8.18 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’assicurato deve darne avviso alla società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’assicurato rimborsi alla società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la società ha indennizzato il danno solo in parte, l’assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
NORME VALIDE PER LA SEZIONE ELETTRONICA e GUASTI MACCHINE
Art. 8.19 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, comprese le coperture per effetto di altre Sezioni della presente polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 8.20 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art 8.21 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designa, se occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.
La società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Tuttavia nel caso di rinuncia da parte della società per il venir meno del proprio interesse ad una vertenza in sede civile, relativamente alla quale l’assicurato intende portare aventi le proprie istanze, saranno riconosciute le spese di resistenza per il legale designato dall’assicurato stesso fino ad un massimo di 1.500 euro per sinistro ed anno assicurativo.
Art. 8.22 – DELIMITAZIONE TEMPORALE - RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI E SPESE PER RITIRO PRODOTTI
a) Responsabilità civile prodotti:
l’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa. In caso di “sinistro in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purché non oltre un anno dalla cessazione dell’assicurazione.
b) Spese per ritiro prodotti:
la garanzia non opera per danni provocati da prodotti distribuiti prima dell’entrata in vigore della presente copertura.
NORME VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. 8.23 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L'assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Il ritardo di oltre due anni comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma del codice civile.
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'assicurato può indicare alla società un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario
competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di xxxxxxx definizione non abbia esito positivo. Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, la società lo invita a scegliere il proprio legale e nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l’assicurato deve conferire il mandato.
Il foro competente è esclusivamente il luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente/assicurato.
Art. 8.24 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa:
• riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
• riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto per le controversie di natura contrattuale, salvo la sostituzione di contratto già in corso con la stessa società;
• si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto;
• non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
• riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto, se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni;
• opera anche prima della notifica all’assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato / parasubordinato, per l’eventuale individuazione degli assicurati, nonché la verifica della decorrenza o cessazione del rapporto di lavoro, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della società;
Il caso assicurativo:
• è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento/fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.
In caso di vertenza tra più assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del contraente.
Art. 8.25 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la società si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 8.22.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la società; agli stessi l'assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi.
L’assicurato, senza preventiva autorizzazione della società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La società non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.
Art. 8.26 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e la società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata AR, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del
Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla società stessa, in linea di fatto o di diritto.
Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio previsto dal D. Lgs. nr. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche, come condizione di procedibilità della stessa.
Art. 8.27 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta alla società quanto liquidato a favore anche dello stesso assicurato giudizialmente o estragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Estratto dello Statuto
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA
ESTRATTO DELLO STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita la società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione “ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni” o anche “ITAS Mutua”, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è “ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G.” o anche “ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit” ovvero “ITAS V.V.a.G.”. L’ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all’estero.
Art. 5 - CONTRIBUZIONI
Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.
Art. 11 - VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO
Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l’ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell’assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell’inadempimento.
Art. 26 – RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all’Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell’ambito dell’area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti. La rappresentanza legale si esprime con l’apposizione, sotto la denominazione della società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.
La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma). Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.
Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell’Agenzia.