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Contratto quadro n. 2/2014
per l'affidamento del Servizio di Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale Interbancaria, nell’ambito del Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale – SIPA e per l’erogazione dei servizi di pagamento attraverso il Nodo dei pagamenti - SPC
TRA
l’Agenzia per l’Italia Digitale, istituita ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, nel seguito indicata come “Agenzia”, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Xxxxx 21, c.a.p. 00144, codice fiscale n. 97735020584, nella persona del Direttore Generale in qualità di Commissario Straordinario, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
E
la SIA s.p.a., nel seguito indicata come la “SIA” o il “Prestatore”, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx 00, c.a.p. 20147, codice fiscale e partita IVA n. 10596540152, nella persona del legale rappresentante in qualità dell’Amministratore delegato p.t., xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx,
PREMESSO CHE
1. il comma 192 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha attribuito al CNIPA (oggi l’Agenzia per l’Italia Digitale) il compito di stipulare dei “contratti quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli
oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”;
2. in applicazione del comma 192 appena citato, il DPCM 31 maggio 2005 all’art. 2 ha specificato che rientrano tra le applicazioni informatiche ed i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni, tra gli altri:
- la realizzazione di nuove applicazioni informatiche idonee a soddisfare le esigenze di più amministrazioni;
- l'utilizzo di servizi applicativi distribuiti in modalità ASP (Application Service Provider) da rendere disponibili a più amministrazioni;
- i servizi di gestione e conduzione tecnica e operativa dei sistemi informatici e delle reti, servizi di help desk, servizi di messaggistica, servizi di hosting e servizi redazionali dei siti web;
3. il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 trasforma il CNIPA in DigitPA, trasferendone le funzioni;
4. il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge n. 134/2012, all’articolo 20, comma 2, istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale, conferendole le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate in precedenza a DigitPA, come specificate all'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;
5. anche a tal fine, l’Agenzia per l’Italia Digitale:
a) contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l’accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione
(NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione europea;
c) assicura l’omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell’amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all’uso delle tecnologie;
6. il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge n. 134/2012, all’articolo 20, comma 1, assegna all'Agenzia per l’Italia Digitale la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e con l’Agenda
digitale europea;
7. l’Agenzia per l’Italia Digitale (già AIPA), unitamente alla Ragioneria Generale dello Stato, alla Banca d’Italia e alla Corte dei Conti sottoscrivevano il 9 gennaio 2001 il “Protocollo d’intesa per lo sviluppo del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione – SIPA” per l’attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 367/1994 in materia di pagamenti eseguiti dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali;
8. per dare concreta attuazione al Protocollo appena richiamato, veniva costituito il Comitato SIPA quale organo deliberativo in merito che, con l’obbiettivo di ridurre quanto più possibile i tempi di realizzazione del SIPA senza ridurne altresì l’efficienza e la sicurezza, decideva di mutuare dalla società SIA s.p.a. (già SIA SSB s.p.a.) le componenti tecnologiche (hardware, software e TLC) strumentali alla realizzazione del Sistema SIPA;
9. pertanto, a decorrere dal 2001, l’infrastruttura SIPA veniva affidata alla società SIA s.p.a., in quanto, come già detto, titolare dei diritti industriali delle componenti tecnologiche di realizzazione del Sistema SIPA, nonché in virtù delle caratteristiche proprie della società, risultando essere:
- il gestore unico della rete interbancaria e come tale fornitore del servizio di trasporto a valore aggiunto SIAnet.DOM disponibile per il sistema bancario e riutilizzato per la realizzazione del sistema SIPA;
- partecipata dalle principali banche italiane e sottoposta al controllo
della Banca d’Italia, che ne esprime il Presidente;
- l’artefice dell’inserimento del servizio di “interscambio tra la rete SPC e la RNI (Rete nazionale interbancaria)” fra le prestazioni regolamentate dalle convenzioni per gli aderenti bancari;
- l’unica società in grado di garantire i servizi di gestione ed evoluzione della infrastruttura esistente in aggiunta a quelli a suo tempo previsti nei citati rapporti contrattuali in essere con il CNIPA, il DigitPA e l’Agenzia per l’Italia Digitale. Infatti, per la natura peculiare del servizio offerto, la componente SIPA, come già ricordato, si basa sulla stessa tecnologia proprietaria utilizzata per la RNI, che ne garantisce funzionalità, sicurezza ed economicità;
10. in data 31 gennaio 2011 è stato stipulato il Contratto quadro n. 2/2011 tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) e SIA s.p.a. (già SIA SSB s.p.a.) per l’affidamento del servizio di “Interconnessione tra il Sistema Pubblico di Connettività e la Rete Nazionale Interbancaria nell’ambito del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della PA centrale - SIPA”, avente scadenza il 31 gennaio 2014;
11. coerentemente con la natura di contratto quadro, i servizi oggetto dello stesso venivano prestati dalla SIA s.p.a. (già SIA SSB s.p.a.) a favore delle Pubbliche Amministrazioni Centrali che avessero sottoscritto con la medesima società singoli contratti (c.d. Lettere d’ordine) nell’ambito del Contratto quadro per sostenere, ciascuna per la propria parte di competenza, i costi di utilizzo dell’infrastruttura;
12. inoltre, in pendenza dell’efficacia del Contratto quadro n. 2/2011, sono intervenute delle nuove disposizioni legislative, atte alla diffusione di
pagamenti elettronici, sia per le pubbliche amministrazioni centrali, sia per quelle locali, e precisamente:
- l’articolo 5, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- l’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge n. 221/2012, il quale dispone che “Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
- l’articolo 81, comma 2-bis del citato Codice il quale prevede che “DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”;
13. per dare immediata attuazione alle diposizioni normative appena richiamate, in data 2 agosto 2011 veniva stipulato l’Atto aggiuntivo al Contratto Quadro n. 2/2011 per addivenire alla realizzazione di un prototipo sperimentale dell’infrastruttura tecnologica di cui all’articolo 81, comma 2bis, del citato Xxxxxx, quale progetto di evoluzione del SIPA (c.d. Nodo dei Pagamenti-SPC);
14. al pari delle altre Amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), in pendenza dell’efficacia del Contratto quadro n. 2/2011, sottoscriveva con la SIA s.p.a. (già SIA SSB s.p.a.) le opportune lettere d’ordine di cui rispettivamente al Prot. DigitPA n. 5416 del 3 agosto 2011 e al Prot. AgID n. 6330 del 3 ottobre 2012 per la sperimentazione delle funzioni del Nodo dei Pagamenti-SPC e comprensive della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all’articolo 81, comma 2-bis del citato Xxxxxx;
CONSIDERATO CHE
a) il Nodo dei Pagamenti–SPC è stato realizzato in via sperimentale attraverso un’infrastruttura prototipale, messa da subito al servizio del Ministero della Giustizia, in attuazione di specifici decreti ministeriali, emessi per l’esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento all’interno del processo civile telematico, in via anticipata rispetto alla definizione delle linee guida di cui all’articolo 5, comma 4, del citato Codice (di seguito, le “Linee guida”), ossia delle regole e delle specifiche tecniche per l’effettuazione dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
b) in adempimento del Contratto quadro n. 2/2011 e del relativo Atto aggiuntivo, la SIA s.p.a. ha partecipato alla definizione delle specifiche tecniche di cui alle Linee guida del Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché alla realizzazione del relativo software applicativo;
c) l’uso sperimentale dell’infrastruttura da parte del Ministero di Giustizia ha evidenziato ingenti benefici in termini di efficientamento e risparmio da parte della stessa Pubblica Amministrazione beneficiaria dei flussi finanziari;
d) la fase sperimentale del Nodo dei Pagamenti-SPC, che ha visto coinvolte le Amministrazioni facenti parte del Gruppo di lavoro “Fatturazione e pagamenti elettronici” costituito in ambito SPC, si è chiusa solo di recente, in esito alla consultazione pubblica del documento delle Linee guida e in seguito all’acquisizione dei rispettivi pareri da parte della Banca d’Italia;
e) infatti, in data 24 gennaio 2014, in esito alla determinazione commissariale n. 8/2014 DIG del 22 gennaio 2014 avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, il provvedimento delle Linee guida è stato pubblicato nella sua versione definitiva sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
f) le Linee guida sono state pubblicate solo recentemente nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 31 del 7 febbraio 2014;
g) allo stato, l’infrastruttura tecnologica del sistema SIPA, nonché quella del Nodo dei Pagamenti-SPC, sono ospitate entrambe presso i data center della SIA s.p.a. e i prestatori di servizi di pagamento abilitati a
operare sul Nodo dei Pagamenti-SPC sono anch’essi attestati presso gli stessi data center;
h) al fine di ampliare i benefici economici provenienti dal sistema SIPA, anche nella sua componente evolutiva del Nodo dei Pagamenti-SPC, già nel mese di luglio 2013 è stata intrapresa tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Banca d’Italia, un’attività di studio sulla fattibilità della riallocazione logistica del sistema SIPA e della sua componente del Nodo dei Pagamenti-SPC, presso il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx di Banca d’Italia, per valutare l’opportunità di mantenere nel settore pubblico le relative attività e addivenire ai connessi risparmi di spesa;
i) con la lettera prot. AgID n. 6836 del 1 ottobre 2013 veniva formalizzata la predetta attività di studio con la Banca d’Italia nel comune intento di chiudere tale attività entro il mese di dicembre 2013;
j) anche in conseguenza delle molteplici osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica delle Linee guida, e dunque, in forza della relativa attività di elaborazione e riscontro da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, di concerto con la Banca d’Italia, l’attività di studio per la riallocazione logistica presso il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx, ad oggi, non risulta ancora terminata;
k) allo stato, dunque, non è ancora possibile prevedere quale sarà l’esito dello studio di fattibilità già intrapreso con la Banca d’Italia che ancora si compone di tre distinte ipotesi di soluzioni tecnico-economiche;
l) anche in considerazione dell’importanza strategica ed economica dello studio di fattibilità già indicato, appare opportuno, anche solo in via transitoria, continuare ad operare con il medesimo prestatore del servizio
di interconnessione, potendo risultare un diverso avvicendamento non vantaggioso e/o diseconomico ai fini della chiusura della fase di sperimentazione del Nodo dei Pagamenti-SPC e della conclusione del relativo studio di fattibilità;
m) nelle more di trasferire l’infrastruttura dai data center della SIA s.p.a. alla Banca d’Italia e vista la necessità di dare continuità, sia al servizio SIPA, sia ai servizi di pagamento attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto quadro con la SIA s.p.a. per il periodo di tempo necessario alla definizione dello scenario sistemico verso cui convogliare le attuali componenti e, dunque, con una durata sino al 31 luglio 2015 o, comunque, del minore lasso di tempo necessario al migrazione de quo;
n) la sopravvenienza di molteplici mutamenti del quadro normativo di riferimento e, in particolare, del quadro istituzionale e organizzativo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha visto solo recentemente l’approvazione del suo Statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo in data 14 febbraio 2014, non ha ancora consentito di definire con la CONSIP gli accordi per l’attuazione dell’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito con la legge n. 135/2012;
o) sono state comunque avviate le attività di collaborazione tra la CONSIP e l’Agenzia stessa finalizzate ad attuare la razionalizzazione delle rispettive competenze;
p) tenuta ferma la necessità di assicurare i servizi correlati al sistema dei pagamenti elettronici alle Amministrazioni già aderenti e tenuto conto
del ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 57 del d.lgs. n. 163/2006, si è convenuto di procedere, da parte dell’Agenzia, ad affidare l’erogazione delle prestazioni connesse al servizio SIPA e ai servizi di pagamento attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC mediante una procedura negoziata;
q) la società SIA s.p.a., in data 31 gennaio 2014 ha presentato un’offerta acquisita agli atti dell’Agenzia con prot. 1406 del 03 febbraio 2014 (allegata al presente Contratto Quadro e costituente parte integrante dello stesso);
Tutto quanto premesso e considerato, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Definizioni)
1. Nell’ambito del presente Contratto quadro si intende per:
a) Agenzia: l’Agenzia per l’Italia Digitale, che svolge anche le attività di stipula, supervisione, gestione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto quadro;
b) Amministrazione/i Contraente/i: le Amministrazioni, ivi inclusa l’Agenzia, che aderiscono al presente Contratto quadro nel periodo della sua validità attraverso l’emissione di Lettere d’ordine, previa sottoscrizione da parte della singola Amministrazione del Protocollo di adesione al Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione - (SIPA);
c) Amministrazioni Pubbliche: le Amministrazioni definite all’articolo
1, comma 1, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
d) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato A che stabilisce i requisiti minimi, i vincoli, le specifiche e le modalità di realizzazione dei servizi oggetto del presente Contratto quadro;
f) Contratto quadro: il presente accordo che regola l’erogazione dei servizi di interconnessione per le Amministrazioni Contraenti, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
g) Direttore dell’esecuzione: la persona nominata dall’Agenzia quale Direttore dell’esecuzione del presente Contratto quadro e quella nominata dall’Amministrazione Contraente per la Lettera d’ordine;
h) Lettera d’ordine: l’atto esecutivo, predisposto secondo il modello di cui all’Allegato C al presente Contratto quadro, con il quale ogni Amministrazione Contraente, ivi inclusa l’Agenzia, richiede, a proprie spese, l’erogazione dei servizi oggetto del Contratto quadro;
i) Linee Guida: il provvedimento “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” unitamente ai relativi allegati emanato dall’Agenzia e inerente le regole e le specifiche attuative per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
j) Nodo dei Pagamenti–SPC: la piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di servizi di pagamento messa a disposizione dell’Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dell’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 5 dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
k) Offerta tecnico-economica: offerta tecnico-economica del Prestatore di cui all’Allegato B;
l) PEC: posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
m) Prestatore di servizi di pagamento: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall’articolo 114-sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
n) Requisiti di qualità e livelli di servizio: termini di paragone per la corretta prestazione delle attività contrattuali, come meglio specificati nell’Allegato D;
o) Responsabile dei servizi: la persona nominata dal Prestatore quale referente e responsabile del Contratto quadro nei confronti dell’Agenzia e delle singole Lettere d’ordine nei confronti delle Amministrazioni Contraenti;
p) Responsabile del procedimento: la persona nominata dall’Agenzia quale Responsabile del Procedimento del presente Contratto quadro e quella nominata dall’Amministrazione Contraente quale Responsabile del Procedimento per la Lettera d’ordine;
q) SIPA: Sistema Informatizzato dei Pagamenti della PA Centrale.
2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole del Contratto quadro dispongano diversamente.
Art. 2
(Premesse, Considerato e Allegati)
1. Le premesse, il considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto quadro, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
Allegato A: Capitolato tecnico
Allegato B: Offerta tecnico-economica del Prestatore Allegato C: Modello di Lettera d’ordine
Allegato D: Requisiti di qualità e livelli di servizio
Allegato E: Corrispettivi e canoni unitari per le Amministrazioni Contraenti
Allegato F: Elenco amministrazioni aderenti al Contratto quadro 2/2011
Art. 3
(Oggetto del Contratto quadro)
1. Il presente Contratto quadro ha ad oggetto l’erogazione da parte del Prestatore del servizio di Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale Interbancaria, nell’ambito del SIPA, a favore delle Amministrazioni Contraenti, oltre alle prestazioni strumentali e/o collegate all’esecuzione delle attività ricorrenti come indicate nell’Allegato
A e meglio specificate nell’Allegato B, ivi inclusa la fornitura delle componenti infrastrutturali in termini di hardware e software, nonché i servizi di logistica destinati alle infrastrutture centrali per la messa a disposizione di quanto segue:
• Interconnessione tra SPC/RNI;
• Infrastrutture centrali e periferiche utilizzate per il SIPA;
• Infrastruttura centrale per l'interconnessione tra SPCoop e SIAnet.DOM.
2. Il presente Contratto quadro, altresì, ha ad oggetto l’erogazione da parte del Prestatore del servizio di Interconnessione per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e/o ai gestori di pubblici servizi di ricevere pagamenti attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, messo a disposizione dall’Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, oltre alle prestazioni strumentali e/o collegate all’esecuzione delle attività ricorrenti come indicate nell’Allegato A e meglio specificate nell’Allegato B, ivi inclusa la fornitura delle componenti infrastrutturali in termini di hardware e software, nonché i servizi di logistica destinati alle infrastrutture centrali per la messa a disposizione di quanto segue:
• Interconnessione SPCoop/PSP per il Nodo dei Pagamenti-SPC;
• Infrastrutture centrali per l'interconnessione del Nodo dei Pagamenti- SPC;
• Servizi centralizzati per il supporto degli aderenti al Nodo dei Pagamenti- SPC
3. I servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2, oggetto del presente Contratto quadro, sono meglio specificati nell’Allegato A e nell’Allegato B.
4. Il presente Contratto quadro definisce inoltre la disciplina normativa e
contrattuale, comprese le modalità di esecuzione delle Lettere d'ordine da rendersi secondo quanto indicato nel presente Contratto quadro.
5. In particolare, il Prestatore si impegna ad erogare alle Amministrazioni Contraenti i servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 secondo le condizioni, modalità e termini fissati nell’Allegato B (ancorché non contrastanti con quanto espresso nel presente atto e nel capitolato tecnico di cui all’Allegato A), sulla base dei corrispettivi indicati all’art. 11 del presente Contratto quadro e nel rispetto dei livelli di servizio indicati all’Allegato D.
6. Il Prestatore si impegna, altresì, all’erogazione dei servizi accessori e, se del caso, all’erogazione anche dei servizi accessori opzionali – entrambi come meglio specificati nell’Allegato A - con le modalità e i termini fissati nell’Allegato B, fermo restando in capo al Prestatore il solo diritto morale d’autore dei software che costituiscono il sistema applicativo denominato Nodo dei Pagamenti-SPC, anche nelle sue versioni evolutive realizzate in adempimento del presente Contratto quadro.
Art. 4
(Adesione al Contratto Quadro)
1. Può aderire al presente Contratto quadro ogni Amministrazione Pubblica di cui all’articolo 1, comma 1, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 che voglia usufruire dei benefici di efficientamento e razionalizzazione connessi all’adesione al Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione – SIPA.
2. Il Prestatore è obbligato ad eseguire le prestazioni richieste nelle singole Lettere d’ordine, nell’ambito di quanto previsto all’art. 3. Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del presente Contratto quadro, nulla potrà
essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Prestatore nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti; ciò in quanto in nessun caso il Contratto quadro medesimo garantisce al Prestatore la prestazione di quantità minime dei servizi di cui all’art. 3 del presente Contratto quadro.
Art. 5 (Decorrenza e durata)
1. Il presente Contratto quadro ha durata sino al 31 luglio 2015, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di recedere dal presente Contratto quadro con le modalità disciplinate dall’art. 19 del presente Contratto quadro.
Art. 6
(Contenuti della Lettera d’ordine)
1. La Lettera d’ordine dovrà essere debitamente redatta secondo lo schema contenuto nell’Allegato C e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite nel presente Contratto quadro, sottoscritta dall’Amministrazione Contraente e inviata tramite PEC al Prestatore e all’Agenzia per opportuna conoscenza.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento da parte del Prestatore, quest’ultimo dovrà controfirmare per accettazione ciascuna Lettera d’ordine e restituirla, tramite PEC, all’Agenzia e all’Amministrazione Contraente.
3. In alternativa, sempre entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento da parte del Prestatore, quest’ultimo dovrà comunicare tramite PEC all’Agenzia e all’Amministrazione Contraente la mancata accettazione e le relative motivazioni.
Art. 7 (Obblighi del Prestatore)
1. Il Prestatore si impegna ad eseguire le attività e i servizi derivanti dal
presente Contratto quadro e dai suoi allegati, nonché dalle singole Lettere d’ordine stipulate in conseguenza di esso, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute.
2. Il Prestatore si impegna a comunicare all’Agenzia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto quadro l’indirizzo email al quale le Amministrazioni Contraenti invieranno eventuali comunicazioni di disservizi.
3. Il Prestatore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Agenzia, nonché alle singole Amministrazioni Contraenti, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto quadro.
4. Sono a carico del Prestatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 11 del presente Contratto quadro, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto quadro.
5. Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le attività a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme vigenti e, comunque, ad assicurare per l’intero periodo di durata del Contratto quadro ovvero delle singole Lettere d’ordine il mantenimento dei livelli di servizio pari o superiori a quelli indicati nell’Allegato D.
6. Il Prestatore, sin da ora, riconosce alle Amministrazioni Contraenti, ivi inclusa l’Agenzia, la facoltà di richiedere la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, compreso il Responsabile dei Servizi, che fossero ritenute dall’Agenzia e/o dalle Amministrazioni Contraenti non adeguate alla perfetta esecuzione dei servizi oggetto del
presente Contratto quadro. L’esercizio da parte dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti di tale facoltà, ancorché comportante la sostituzione di una o più unità di personale, non comporterà alcun onere per l’Agenzia o per le Amministrazioni Contraenti. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, il Prestatore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta da parte dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti.
7. Resta inteso che in nessun caso il Prestatore potrà procedere alla sostituzione della figura del Responsabile dei Servizi, così come individuata nel successivo comma 2 dell’art. 10 del presente Contratto quadro senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia.
8. Il Prestatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, dove non sia necessario l’accesso alle sedi del Prestatore oppure con preavviso di almeno quindici (15) giorni negli altri casi, alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto quadro e/o della singola Lettera d’ordine, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, con l’obbligo da parte delle Amministrazioni Contraenti di rispettare le procedure di sicurezza e operative vigenti presso il Prestatore.
9. Il Prestatore si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dall’Agenzia.
10. Il Prestatore fornisce alle Amministrazioni Contraenti, ivi inclusa l’Agenzia, le apparecchiature e le componenti hardware indicate nell’Allegato B al presente Contratto quadro, che rimangono nella proprietà del Prestatore.
11. Il Prestatore fornirà altresì i prodotti software di base e applicativi indicati nell’Allegato B, unitamente al software di trasporto di proprietà del Prestatore, in quanto tutti necessari alla realizzazione e alla gestione dei servizi oggetto del presente Contratto quadro, secondo quanto meglio descritto nell’Allegato B.
12. L’uso da parte dell’Agenzia e/o da parte delle Amministrazioni Contraenti delle apparecchiature, delle componenti hardware e dei software, ivi inclusi quelli di proprietà del Prestatore, è riservato esclusivamente all’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto quadro.
13. Il Prestatore garantisce la manutenzione degli apparati installati, facendosene anche carico economico. Inoltre, è a carico del Prestatore anche l’assicurazione degli apparati installati per danni agli stessi e per responsabilità verso terzi.
14. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Prestatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente dal Contratto quadro e dalle singole Lettere d’ordine le norme regolamentari di cui al d.lgs.
n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
15. Il Prestatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualunque titolo collaboreranno alla realizzazione delle attività previste dal presente Contratto quadro, i rispettivi C.C.N.L. di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando esplicitamente l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi quale conseguenza immediata e diretta delle attività espletate in relazione al presente Contratto quadro.
16. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti e, nei casi più gravi, alla risoluzione del presente Contratto quadro, nonché delle singole Lettere d’ordine, ai sensi dell’art. 19 del presente Contratto quadro.
Art. 8 (Supporto alla migrazione)
1. Alla scadenza del presente Contratto quadro o nell’eventualità di esercizio della clausola di recesso di cui all’art. 19 del presente Contratto quadro in via cumulativa da parte dell’Agenzia e/o da parte della singola Amministrazione Contraente, il Prestatore sarà tenuto a fornire la massima collaborazione, anche tecnica, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, fornendo alle Amministrazioni Contraenti ogni supporto nelle attività necessarie alla migrazione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche che a tal fine saranno definiti dall’Agenzia e/o dalle Amministrazioni Contraenti e comunicati tramite PEC al Prestatore.
2. In merito, il Prestatore si impegna, sin da ora, ad assistere ogni
Amministrazione Contraente per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Contratto quadro ovvero dalla data di esercizio della clausola di recesso di cui all’art. 19 del presente Contratto quadro, per provvedere al trasferimento ad altro soggetto indicato dall’Amministrazione Contraente dei dati di traffico e di configurazione registrati fino al termine del servizio erogato dal Prestatore all’Amministrazione Contraente.
3. Per il buon esito dell’operazione di trasferimento dei dati, il Prestatore dovrà accertarsi che i dati di traffico e di configurazione trasferiti risultino idonei a garantire all’Amministrazione Contraente la continuità del servizio di interconnessione.
Art. 9
(Condizioni della prestazione dei servizi)
1. Essendo stati considerati nel corrispettivo contrattuale di cui all’art. 11 del presente Contratto quadro, sono a carico del Prestatore tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto del Contratto quadro, nonché ogni altra attività e fornitura che a tal fine si rendesse necessaria e/o opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto quadro, ivi inclusa ogni attività preliminare all’invio della Lettera d’ordine da parte della singola Amministrazione Contraente.
2. Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto quadro, dovranno essere eseguite a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, presenti nel Sistema Pubblico di Connettività, nella Rete Nazionale Interbancaria e nelle Linee Guida, oltre che nel pieno
rispetto di quanto specificato negli allegati del presente Contratto quadro.
3. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Nell’esecuzione delle attività dovrà essere impiegato personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
5. Le Amministrazioni Contraenti, ivi inclusa l’Agenzia, si impegnano con la sottoscrizione delle Lettere d’ordine, a rispettare gli impegni previsti dal Protocollo di adesione al SIPA.
Art. 10
(Responsabili del Contratto quadro e delle Lettere d’ordine)
1. Le attività di supervisione, gestione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto quadro sono svolte dall’Agenzia. La stessa vigila sul rispetto delle garanzie che il Prestatore assicura a tutte le Amministrazioni Contraenti, in particolare per quanto attiene al rispetto dei requisiti di sicurezza e di qualità.
2. Il Prestatore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto quadro e dalla data di sottoscrizione delle singole Lettere d’ordine, comunica rispettivamente all’Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti il nominativo del proprio Responsabile dei servizi, che avrà il compito di rappresentare il Prestatore nei rapporti con l’Agenzia e con le Amministrazioni Contraenti e di assicurare, oltre al proprio contributo professionale, che le attività richieste vengano svolte nei tempi e con le modalità concordate.
3. L’Agenzia, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto quadro e dalla data di sottoscrizione delle singole Lettere d’ordine, comunica rispettivamente al Prestatore e alle Amministrazioni Contraenti il nominativo del Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione per le attività oggetto del presente Contratto quadro.
4. L’Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Lettera d’ordine, comunica al Prestatore e all’Agenzia il nominativo del Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione per i servizi oggetto della Lettera d’ordine.
Art. 11 (Corrispettivi)
1. Le prestazioni dovute dal Prestatore saranno richieste dalle Amministrazioni Contraenti, ivi inclusa l’Agenzia, con singole Lettere d’ordine fino alla concorrenza dell’importo globale massimo di Euro 1.748.500,00 (unmilionesettecentoquarantottomilacinquecento/00), IVA esclusa, ferma restando la mancanza di minimi garantititi al Prestatore.
2. Le modalità di calcolo dei corrispettivi ed i relativi importi dovuti al Prestatore dalle singole Amministrazioni Contraenti, ivi inclusa l’Agenzia, sono riportati nell’Allegato E al presente Contratto quadro.
3. Ai fini del calcolo dell’importo dei corrispettivi, per le sole Amministrazioni Contraenti di cui all’Allegato F, in quanto già aderenti al Xxxxxxxxx xxxxxx x. 0/0000, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx sono considerate come trimestre intero, tenuto fermo che il primo trimestre decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del Contratto quadro n. 2/2011, ossia dal 1°
febbraio 2014.
4. Ai fini del calcolo dell’importo dei corrispettivi, per le Amministrazioni Contraenti non indicate nell’Allegato G, le frazioni di trimestre sono considerate come trimestre intero, tenuto fermo che il primo trimestre decorre dal primo giorno del mese di sottoscrizione della rispettiva Lettera d’ordine, ad eccezione dell’ultimo trimestre di efficacia del presente Contratto quadro, per il quale i corrispettivi verranno calcolati per importi unitari mensili, al fine di evitare che a servizi erogati in un periodo pari o inferiore a due mesi possa corrispondere un corrispettivo pari a quello di un trimestre.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall’esecuzione del Contratto quadro e /o dalle singole Lettere d’ordine, ivi comprese le attività connesse alla reportistica e all’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore imputabili a spese di viaggio e trasferta del personale del Prestatore coinvolto nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto quadro sono a carico del Prestatore stesso e comprese nei corrispettivi di erogazione del servizio. Le sedi interessate all’erogazione del servizio sono:
• la sede del Prestatore;
• la sede dell’Agenzia;
• le sedi delle Amministrazioni Contraenti dislocate sul territorio nazionale;
• le sedi delle Amministrazioni aderenti all’SPC dislocate sul territorio
nazionale.
7. Il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo è stato determinato a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, indagini e stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di ogni relativo rischio e/o alea, sempre che le attività da prestarsi siano conformi a quanto definito negli Allegati.
8. Il Prestatore non potrà vantare diritto ad altri compensi se non quanto pattuito nelle singole Lettere d’Ordine e comunque nei limiti del massimale contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Nel momento in cui una Lettera d’ordine determini il superamento dell’importo massimo contrattuale previsto, il Prestatore ne darà immediata comunicazione all’Agenzia, non potendo il Prestatore stesso dare esecuzione alla Lettera d’ordine che ha causato il superamento dell’importo massimo contrattuale previsto, fino a quando non riceva opportuna comunicazione da parte dell’Agenzia, pena il mancato versamento dei corrispettivi di cui alla Lettera d’ordine che ha causato il superamento dell’importo massimo contrattuale previsto.
Art. 12
(Verifica di conformità in corso di esecuzione)
1. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto quadro, appositamente nominato dall’Agenzia, è preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto quadro e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Direttore dell’esecuzione di ogni Lettera d’ordine, appositamente
nominato dalla singola Amministrazione Contraente, procede, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2, e 313, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando, ai sensi degli artt. 317 e 322 del predetto D.P.R. n. 207/2010, apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. La verifica di conformità è avviata entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento e il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione è rilasciato entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della rendicontazione trimestrale di cui al successivo art. 13 del presente Contratto quadro.
4. La verifica di conformità è intesa a verificare che i servizi richiesti siano conformi alle prestazioni descritte nel presente Contratto quadro e nei suoi allegati, nonché nelle rispettive Lettere d’ordine.
Art. 13 (Rendicontazioni)
1. Il Prestatore dovrà predisporre e trasmettere via PEC all’Agenzia e alle
Amministrazioni Contraenti, entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione trimestrale dei servizi prestati, che dovrà contenere per ciascun trimestre i livelli di servizio conseguiti nel trimestre stesso.
Art. 14 (Fatturazione e pagamenti)
1. Con riferimento alle singole Lettere d’ordine, il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 11 del presente Contratto quadro sarà effettuato
dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Prestatore, sulla base di fatture trimestrali posticipate, emesse da quest’ultimo in base alla “classe” di appartenenza indicata dall’Amministrazione Contraente nella rispettiva Lettera d’ordine e/o in coerenza di quanto indicato nell’Allegato E, e adeguatamente corredate della documentazione giustificativa dei corrispettivi fatturati, anche in considerazione, se del caso, di quanto stabilito all’art. 11, commi 3 e 4, del presente Contratto quadro.
2. Il Prestatore emetterà le singole fatture intestate e spedite alla relativa Amministrazione Contraente nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, secondo la normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di fatturazione elettronica, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 12 del presente Contratto quadro.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto quadro, alla singola Lettera d’ordine cui si riferisce, al CIG n. 559794632D del Contratto quadro e al CIG “derivato” della Lettera d’ordine.
4. All’atto della sottoscrizione della Lettera d’ordine, l’Amministrazione Contraente ed il Prestatore non dovranno procedere al pagamento del contributo alla AVCP, essendo tale contributo già stato versato dall’Agenzia e dal Prestatore in sede di stipula del presente Contratto quadro.
5. In applicazione del D.M. n. 55 del 6 aprile 2013, a decorrere dai termini ivi previsti, ciascuna fattura dovrà indicare, oltre agli elementi di cui al precedente comma 3, anche il codice dell’ufficio destinatario di fatturazione elettronica e dovrà essere intestata e spedita alla relativa Amministrazione con le modalità previste nel citato D.M..
6. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
7. Sotto la propria esclusiva responsabilità, il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti tramite PEC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito. In difetto della relativa comunicazione, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, essendo le prestazioni di cui all’art. 3 del presente Contratto quadro erogate per l’espletamento di un pubblico servizio, il Prestatore potrà sospendere i servizi oggetto del presente Contratto quadro e, comunque, le attività previste nel Contratto quadro e nelle singole Lettere d’ordine, fermo restando che l’Agenzia, informata dei fatti, si attiverà per rimuovere le eventuali criticità. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, rispettivamente, il Contratto quadro e le Lettere d’ordine mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni diretti e indiretti.
9. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti dal Prestatore alle singole Amministrazioni Contraenti a titolo di penale.
Art. 15
(Livelli di servizio e penali)
1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto quadro dovranno essere effettuate nel rispetto dei livelli di servizio indicati nell’Allegato D al presente Contratto quadro.
3. Il Prestatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della stessa penale.
5. Resta inteso che, ove l’ammontare complessivo delle penali applicate al Prestatore raggiunga il limite del 10% dell’importo della Lettera d’ordine di ciascuna Amministrazione Contraente (limite all’applicazione delle penali), la singola Amministrazione contraente stessa avrà la facoltà di risolvere la Lettera d’ordine in danno e per colpa del Prestatore.
6. L’applicazione e l’entità delle penali saranno contestate al Prestatore con comunicazione inviata tramite PEC. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente, il Prestatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, inviandole tramite PEC all’Amministrazione
7. Le Amministrazioni Contraenti interessate potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore ai sensi del presente Contratto quadro, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia fideiussoria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Art. 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Con riferimento al presente Contratto quadro ed alle singole Lettere
d’ordine, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
2. Il Prestatore deve comunicare alle Amministrazioni Contraenti gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione ovvero, se già accesi, entro 7 (sette) giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente
autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC alle Amministrazioni Contraenti. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alle Amministrazioni Contraenti per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 17
(Cauzioni - Garanzie fideiussorie)
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalle singole Lettere d’Ordine, il Prestatore entro 15 (quindici) giorni dalla data di sua ricezione della singola Lettera d’ordine, presenterà alle Amministrazioni Contraenti una fideiussione pari al dieci (10)% del corrispettivo complessivo di ciascuna Lettera d’ordine, a norma dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. Tali cauzioni saranno svincolate a seguito della piena ed esatta esecuzione di ciascuna Lettera d’ordine.
2. La garanzia di cui al precedente comma 1 potrà essere prestata attraverso:
• fideiussione bancaria costituita presso un Istituto di credito di cui al d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
• polizza fidejussoria, debitamente quietanzata, rilasciata ai sensi della legge n. 348/1982, successivamente modificata dal d.lgs. n. 175/1995 da Compagnia di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico della legge sull’esercizio di assicurazioni private di cui al D.M. 12/10/1990;
• fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisio- ne contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previ- sto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. La cauzione di cui al precedente comma 1, potrà essere ridotta del cinquanta per cento qualora al Prestatore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.
4. La cauzione di cui al precedente comma 1, rilasciata a favore delle singole Amministrazioni Contraenti, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Contraente interessata. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto quadro e dalle singole Lettere d’ordine.
5. In particolare, le cauzioni rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, fatto salvo il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalle Amministrazioni Contraenti, ed in ogni caso sarà liberato alla cessazione del Contratto quadro.
Art. 18
(Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento)
1. Il Prestatore si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto quadro e delle singole Lettere d’ordine, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto quadro venga a conoscenza in forza del presente impegno. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al vincolo di riservatezza delle informazioni anche successivamente alla scadenza del presente Contratto quadro.
2. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
3. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto quadro medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto quadro. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto quadro sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel
rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto quadro il Prestatore dichiara di:
- accettare, ora per allora, l’eventuale designazione del medesimo, da parte dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti, quale Responsabile del trattamento dei dati personali;
- svolgere tale eventuale incarico gratuitamente e nel rispetto delle istruzioni che saranno fornite da ciascun Titolare del trattamento.
Art. 19 (Risoluzione e Recesso)
1. In caso di inadempimento del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto quadro e con le singole Lettere d’ordine, ed in particolare in tutti i casi previsti negli articoli 7 (Obblighi del Prestatore),
14 (Fatturazione e pagamenti), 15 (Livelli di servizio e penali), 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 18 (Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento), 20 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), 22 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di chiedere la risoluzione, rispettivamente del presente Contratto quadro e delle singole Lettere d’ordine, nei termini di cui al successivo comma 2.
2. L’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, accertato l’inadempimento,
lo contesteranno al Prestatore mediante apposita lettera inviata tramite PEC nella quale fisseranno al Prestatore medesimo un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza di detto termine, l’inadempimento persista, l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno facoltà di considerare risolto il presente Contratto quadro e le singole Lettere d’ordine e/o di applicare una penale equivalente e/o di avvalersi della garanzia fideiussoria, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno.
3. Il presente Contratto quadro è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Prestatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; in tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il presente Contratto quadro si intende risolto e fatto altresì salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. La risoluzione del presente Contratto quadro comporterà la conseguente risoluzione di diritto di tutte le Lettere d’ordine stipulate per effetto dello stesso.
5. L’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, di recedere unilateralmente dal presente Contratto quadro e/o dalle conseguenti Lettere d’ordine in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Prestatore tramite PEC.
6. In caso di recesso il Prestatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate, purché effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto quadro e nelle conseguenti Lettere d’ordine, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile.
7. In caso di recesso di una o più Amministrazioni Contraenti, è fatto obbligo alle stesse di darne comunicazione tramite PEC all’Agenzia e al Prestatore entro 10 (dieci) giorni.
8. L’Agenzia e/o le singole Amministrazioni Contraenti, nel caso in cui sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore, hanno diritto di recedere dal Contratto quadro e dalle singole Lettere d’ordine in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, senza preavviso.
9. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia, l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno il diritto di recedere, rispettivamente, dal presente Contratto quadro e dalle singole Lettere d’ordine in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 20
(Divieto di cessione del contratto e di subappalto)
1. In base a quanto disposto dall’art. 118, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Prestatore non può cedere a terzi in nessun caso il Contratto Quadro e le singole Lettere d’ordine, pena la risoluzione del Contratto Quadro e delle singole Lettere d’ordine per causa ed in danno del Prestatore, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente per quanto di competenza, il Contratto quadro e le singole Lettere d’ordine.
3. Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le prestazioni di cui all’art. 3 del presente Contratto quadro.
4. In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma 3, resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti la responsabilità del Prestatore per tutto quanto
concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 21
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Agenzia e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare all’Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
Art. 22
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
1. Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto quadro e delle singole Lettere d’ordine, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
2. A tal fine si dà atto che l’Agenzia ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del Contratto quadro e delle singole Lettere d’ordine.
Art. 23 (Clausole finali)
1 Il presente Contratto quadro ed i relativi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Resta inteso che qualunque modifica al presente Contratto quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto quadro e/o delle singole Lettere d’ordine non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto quadro, o delle singole Lettere d’ordine (o di parte di esse) da parte dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Con il presente Contratto quadro, ivi inclusi gli allegati, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza detti termini generali non verranno sostituiti o superati dai contenuti delle singole
Lettere d’ordine o di eventuali analoghi accordi operativi attuativi del presente Contratto quadro che continuerà, pertanto, unitamente ai citati accordi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà delle parti manifestata per iscritto.
5. Il foro competente per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto quadro e alle singole Lettere d’ordine è quello di Roma.
Art. 24 (Responsabilità civile)
1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Il Prestatore non assume alcun obbligo e responsabilità qualora la violazione delle leggi nazionali ed internazionali di cui al precedente comma
1 sia dovuta a modifiche, manomissioni ed interventi, compiuti arbitrariamente dall’Agenzia e/o dalle Amministrazioni Contraenti sul Prodotto da esso fornito.
Art. 25
(Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti riconoscono i diritti morali di proprietà intellettuale del Prestatore come richiamati all’art. 3 del presente Contratto quadro in merito ai software realizzati in adempimento del Contratto quadro n. 2/2011, nonché in adempimento del presente Contratto
quadro.
2. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa di terzi.
3. Qualora venga promossa nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, a condizione che sia rispettato il tempestivo obbligo di informazione di cui al successivo comma 4.
4. L’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Prestatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti riconoscono al Prestatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Agenzia e/o dalle Amministrazioni Contraenti.
5. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, le stesse, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare rispettivamente la risoluzione di diritto del Contratto quadro e/o delle singole Lettere d’ordine, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Art. 26 (Contribuzione AVCP)
1. Ai sensi della deliberazione Autorità vigilanza contratti pubblici del 21 dicembre 2011 (Soggetti tenuti al versamento del contributo a favore dell’Autorità e relative modalità, in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2012), il Prestatore deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto quadro, all’Ufficio Programmazione e sviluppo gare, l’attestazione dell’avvenuta contribuzione di euro 140,00 (come stabilito, in relazione alla fascia di importo del presente appalto, dall’art. 2 della citata Deliberazione – CIG n. 559794632D) in una delle seguenti modalità secondo le istruzioni in vigore dal 1 gennaio 2011:
• on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express, collegandosi al “Servizio riscossione” seguendo le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, il Prestatore deve allegare la copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal servizio di riscossione;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell’avvenuto pagamento, il Prestatore deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
Roma, lì marzo 2014
per l’Agenzia per il Prestatore
il Direttore Generale il Legale Rappresentante
(in qualità di Commissario Straordinario)
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: 5 (Decorrenza e Durata), 7 (Obblighi del Prestatore), 13 (Rendicontazioni), 14 (Fatturazione e pagamenti), 15 (Livelli di servizio e penali), 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 17 (Cauzioni - Garanzie fideiussorie), 18 (Riservatezza - Trattamento dei dati – Consenso al trattamento), 19 (Risoluzione e recesso), 20 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), 22 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 23 (Clausole finali), 24 (Responsabilità civile), 25 (Brevetti industriali e diritti d’autore).
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Roma, lì marzo 2014
per l’Agenzia per il Prestatore
il Direttore Generale il Legale Rappresentante
(in qualità di Commissario Straordinario)