allegato 3 – schema accordo AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
allegato 3 – schema accordo AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Prot. n.
Oggetto: Accordo di co-progettazione per la realizzazione di azioni nell’area della promozione della salute mentale, della prevenzione e del contrasto a problematiche correlate a disagio psichico e/o dipendenze (area territoriale isontina).
Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx: 01337320327
Codice Fiscale dell’Ente del Terzo Settore :
Codice Fiscale dell’Ente del Terzo Settore :
PREMESSO CHE:
▪ ai sensi del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali (art. 26) e alle persone con dipendenze patologiche (art. 28), in relazione alle quali si devono essere garantite specifiche attività, anche in collaborazione ed in integrazione tra i diversi servizi aziendali competenti in materia di dipendenze patologiche e salute mentale:
- individuazione precoce e proattiva, nonché prevenzione;
- interventi socio-educativi volti a favorire il recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;
- gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
▪ in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell’ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, “Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con […] gli enti del Terzo settore coinvolti”;
▪ le competenti strutture aziendali in tema di Salute Mentale e Dipendenze hanno congiuntamente definito, in coerenza con il mandato loro attribuito dall’Atto aziendale, un quadro progettuale volto a promuovere la creazione e la realizzazione di programmi di attività rivolti a persone con problemi e/o patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI e finalizzati alla promozione della salute mentale e del benessere comunitario;
▪ con decreto n. 986 dd. 19.11.2021, l’ASUGI ha approvato il “Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può promuovere percorsi di co-progettazione di cui all’art. 55 del d.lgs. 117/2017;
▪ con decreto n. dd. , l’ASUGI ha dato avvio al percorso di co- progettazione per attività rivolte a persone con problemi e/o patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI e finalizzate alla promozione della salute mentale e del benessere comunitario (area isontina), secondo gli allegati ivi approvati;
▪ con decreto n. dd. , l’ASUGI ha stabilito, fra l’altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione di , quali soggetti selezionati per la partecipazione al
percorso di co-progettazione in parola ed in esito al quale sottoscrivere con i medesimi il presente testo di Accordo;
TRA
l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (nel prosieguo ASUGI), , con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2
E
i seguenti Enti del Terzo settore:
-
-
si conviene e si stipula la seguente
ACCORDO
ART. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto del presente Accordo oltre che dell’intero percorso di co-progettazione di cui in premessa è la realizzazione di attività complementari e integrative rispetto al mandato istituzionale dell’Azienda sanitaria nell’area della promozione della salute mentale, della prevenzione e del contrasto a problematiche correlate a disagio psichico e/o dipendenze (area territoriale isontina), in un’ottica di consolidamento della rete territoriale e di un sistema di welfare generativo e di prossimità, nel contesto meglio delineato all’art. 3 – Quadro progettuale ed azioni.
ART. 3 – Quadro progettuale ed azioni
Obiettivo generale del percorso di co-progettazione è la promozione della salute e la prevenzione in particolare nell’area afferente alla salute mentale e al contrasto a problematiche correlate a disagio psichico e/o alle dipendenze (area territoriale isontina), in un’ottica di consolidamento delle reti territoriali a supporto di strategie di welfare generativo e di prossimità.
Obiettivi specifici
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo generale sopra definito, l’ASUGI e gli ETS coinvolti si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a sviluppare specifiche azioni congiunte in grado di supportare le finalità abilitative, riabilitative e di inclusione sociale e di realizzare i seguenti obiettivi specifici:
a) raggiungimento, da parte dell’utente, di una maggiore consapevolezza, conoscenza e cura del proprio corpo e dell’importanza delle attività di prevenzione, screening, monitoraggio programmato con i servizi (benessere psicofisico);
b) sviluppo di capacità e attitudini espressive e relazionali, in grado di favorire la valorizzazione della identità personale e lo sviluppo di percorsi di autonomia ed inclusione (aggregazione, socializzazione, cooperazione, qualità del tempo libero, ripresa di attività quotidiane di base, ecc.);
c) capacità dei familiari e dei caregiver di supportare in maniera adeguata e consapevole la persona portatrice del disagio; capacità degli utenti stessi di confrontarsi con i propri pari in relazione alla propria esperienza (supporto reciproco);
d) riduzione del pregiudizio nei confronti del disagio psichico e della problematica delle dipendenze, diffusione di conoscenze sul tema e di una cultura inclusiva (sensibilizzazione e prevenzione, anche attraverso la promozione di eventi specifici).
Azioni
Le azioni concordate tra l’ASUGI e gli ETS devono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Realizzazione di percorsi di formazione, socializzazione, abilitazione (seminari, laboratori creativi ed espressivi, con attività in sede e/o con uscite sul territorio per favorire la conoscenza del proprio contesto);
- Attività di auto-mutuo-aiuto e di peer education per sviluppare attività di supporto tra pari e recovery;
- Attività di supporto personalizzato, di accompagnamento ad attività, servizi esterni;
- Attività di cura del corpo, di promozione di attività motorie e psicofisiche, modulate sul target di riferimento, di educazione alla salute per promuovere stili di vita salubri;
- Attività di rete tra ETS e con il territorio in generale, eventi di prevenzione e sensibilizzazione.
L’articolazione delle azioni e le modalità di svolgimento sono quelle stabilite in esito ai tavoli di co- progettazione preliminare e come meglio definite nei relativi verbali e contenute negli allegati tecnici al presente Accordo.
La delineazione delle singole azioni potrà essere periodicamente aggiornata su concorde volontà delle parti in esito alle risultanze dei lavori del tavolo di co-progettazione permanente mediante la modifica, revoca e/o integrazione degli allegati tecnici al presente Accordo.
Le attività saranno rivolte a:
ART. 4 - Destinatari delle attività
1. persone con problemi e/o patologie nell’area della salute mentale, delle dipendenze o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell’ASUGI;
2. loro familiari;
3. caregiver;
4. popolazione generale.
ART. 5 – Tavolo di co-progettazione permanente
Il tavolo di co-progettazione permanente è definito come uno strumento operativo permanente volto alla verifica delle attività realizzate e dei risultati raggiunti, all’individuazione di eventuali nuovi bisogni e degli strumenti più idonei al soddisfacimento degli stessi.
Le parti si impegnano a proseguire le attività di co-progettazione preliminare già svolte a seguito della formale adesione all’Avviso di co-progettazione di cui in premessa mediante la partecipazione ai tavoli di cui al presente articolo.
La cadenza degli incontri dovrà essere almeno semestrale, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori incontri che fossero ritenuti necessari.
Il tavolo verrà convocato, con congruo preavviso dal Referente aziendale per le attività, il quale ne fa parte insieme ad eventuali altri dipendenti ASUGI coinvolti nelle attività ed unitamente ai componenti degli ETS impegnati nella progettualità.
Di ciascun incontro sarà redatto un verbale la cui copia, debitamente sottoscritta da parte di tutti gli intervenuti, andrà trasmessa alla Struttura aziendale competente in materia di rapporti con il terzo settore. L’esito dei lavori del tavolo, nonché la realizzazione di quanto deciso in tale sede costituirà elemento di valutazione al fine della prosecuzione e dell’eventuale rinnovo dell’Accordo e dei pedissequi allegati tecnici.
Sono referenti del Progetto:
ART. 6 - Referenti dell’attività
▪ per l’ASUGI:
▪ per l’ETS 1:
▪ per l’ETS 2:
ART. 7 - Sedi e articolazione oraria dell’attività
Esclusivamente ai fini della realizzazione delle azioni concordate a favore dei soggetti target, l’ASUGI metterà a disposizione degli ETS a titolo gratuito, secondo le modalità e nei limiti fissati negli allegati tecnici al presente Accordo gli spazi all’interno del Parco Basaglia in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 000, Xxxxxxx (immobile cd. “Centro Diurno”).
Gli spazi non potranno essere impiegati per attività non preventivamente concordate con l’Azienda ed in ogni caso è esclusa la possibilità che gli ETS adibiscano gli spazi quali sede di uffici e/o per attività di segreteria e gestione generale dell’ETS.
L’ASUGI si riserva di destinare gli spazi in oggetto ad ulteriori attività, anche nel corso di svolgimento del percorso di co-progettazione, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale.
L’ASUGI si impegna a:
ART. 8 - Impegni dell’ASUGI
- concorrere alla visibilità dell’iniziativa attraverso l’opportuna diffusione delle attività;
- assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria durante tutte le fasi del percorso di co-progettazione;
- convocare con congruo preavviso, tramite il proprio Referente aziendale, il tavolo di co-progettazione permanente, svolgere le relative attività e fissare eventuali ulteriori forme di verifica e di controllo nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- stabilire le modalità e consentire l’accesso e l’utilizzo degli spazi e/o attrezzature messi a disposizione dall’Azienda.
Gli ETS si impegnano a:
ART. 9 – Impegni degli ETS
- prendere parte a tutti i momenti del tavolo di co-progettazione permanente;
- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività che saranno stabilite nel corso del tavolo di co-progettazione e nel presente Accordo;
- solo nel caso di progetto che richieda l’accesso di operatori dell’ETS in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare alla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione della diffusione del virus covid-19 e ai relativi adempimenti previsti dalla legge e/o richiesti dall’ASUGI, anche se intervenuti successivamente all’avvio del percorso di co-progettazione;
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con decreto ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto dec. n. 1 dd. 01.01.2020;
- ottemperare al disposto dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento del percorso di co-progettazione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale e con le eventuali disposizioni impartite da ASUGI, segnalando al medesimo Referente qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere in costanza di tutto il percorso di co-progettazione;
- trasmettere al Referente aziendale, prima dell’inizio dell’attività, l’elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell’attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività e comunicare le successive variazioni che dovessero intervenire;
- trasmettere al Referente aziendale i moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività per le verifiche in sede di tavolo di co-progettazione o ulteriori che si rendessero necessarie.
ART. 10 – Durata
L’Accordo avrà durata di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà condizionato alla partecipazione al tavolo di co-progettazione permanente, ad una positiva valutazione in tale sede e alla realizzazione di quanto ivi stabilito e risultante da valido e aggiornato allegato tecnico.
L’Accordo sarà rinnovabile per un ulteriore biennio, sempre fatte salve le condizioni previste dal precedente comma e potrà essere rinnovato anche in presenza di un solo ETS.
ART. 11 – Recesso, rinuncia e risoluzione
Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.
Il presente Accordo, inoltre, si intende risolto nei seguenti casi:
1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell’attività oggetto medesimo, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell’attività oggetto del presente Accordo;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.
Nei casi di recesso/risoluzione, gli ETS non potranno accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l’azione di rivalsa da parte dell’ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all’ASUGI medesima.
ART. 12 – Assicurazioni
L’ETS è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti degli operatori impiegati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.
L’ETS è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dall’Accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.
All’uopo, l’ETS deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’Accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo ETS anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta.
L’ETS stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.
L’ETS si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell’ETS produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.
L’ETS rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI per eventuali danni subiti dal medesimo in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.
Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’ETS, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’ETS.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.
Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’ETS di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’ASUGI, l’ETS dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l’ASUGI. da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall’ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l’Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L’eventuale assegnazione in uso del mezzo
dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile della Struttura aziendale di riferimento per il tramite del Referente aziendale.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell’avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
ART. 13 – Persone impiegate nell’attività oggetto dell’Accordo
L’ETS si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, da destinare alle attività oggetto del presente Accordo, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell’ambito.
L’ETS dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell’ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’ASUGI medesima.
Gli operatori dell’ETS devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.
L’ETS ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti eventualmente stabiliti dalla normativa vigente.
Prima dell’inizio dell’attività, l’ETS ha l’obbligo di trasmettere al Referente dell’ASUGI, l’elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell’attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività medesima, con l’obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.
Nel caso in cui l’ETS assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’ETS è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s’impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.
Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.
L’ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia dell’Accordo all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l’ETS, al momento della sottoscrizione del presente Accordo, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 14 - Tutela dei dati personali
Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.
Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto del presente Accordo, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Il legale rappresentante dell’ETS con apposito successivo atto, previa valutazione di impatto effettuata per il tramite del DPO aziendale, è nominato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.
ART. 15 – Codice di comportamento
L’ETS si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, che dichiara di conoscere e accettare.
ART. 16 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
ART. 17 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell’ETS.
La presente convenzione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell’imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e xx.xx. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.
Trieste,
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
- ……….….……………………………..…………… -
Per l’ETS 1 …….…………………………………
- …………..……………………………………..….. –
Per l’ETS 2 …….…………………………………
- …………..……………………………………..….. -
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 10/03/2022 14:23:19
IMPRONTA: 99E26C790FA386E4D88FC359EF8B4984F9987A07B3010E22AC838D2861A452EF F9987A07B3010E22AC838D2861A452EF2BBCE92528C62327F0C5E6E1D13F699C 2BBCE92528C62327F0C5E6E1D13F699CCB42AD06AD0B8518F30FA131F76AEFDB CB42AD06AD0B8518F30FA131F76AEFDB4871298C12EF30C010D95DEE33EBBF21
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 10/03/2022 15:03:56
IMPRONTA: 24979B69CF4CF85B30C03975A7D4104470BE252E1E8BCEA4DEC3FCEEC4860ECF 70BE252E1E8BCEA4DEC3FCEEC4860ECFE2A18A1CC96DF0BA8DA2A213FC4931B3 E2A18A1CC96DF0BA8DA2A213FC4931B3B2C5CC11CA8212372E9CFE1DDB90978C B2C5CC11CA8212372E9CFE1DDB90978CF7431CB45BDB84A72FB7647A90718A20
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 10/03/2022 15:38:43
IMPRONTA: 8E4C48F3F6C9F7DCF972DE86DFA7680C9D85232644D91019F5DCEC7493EF4B16 9D85232644D91019F5DCEC7493EF4B166921BF2ACFDA1A4E23A0A252042666B2
6921BF2ACFDA1A4E23A0A252042666B2C034427A5BC786E100B849FB2194A893 C034427A5BC786E100B849FB2194A893B7F556973B15B1B3F1FE3287A7E81DCA
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 10/03/2022 16:25:47
IMPRONTA: 370F4CD72C8577877DF8195070279EAC63CDE0F02198F5B2547F540697A110A9 63CDE0F02198F5B2547F540697A110A981D5CA49836A295C9971A7979B010981
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150C89C4CE16F59D1F7D7CC06FA7328AA7D4AED81DF1D6DDD430306B58A159B4
Atto n. 241 del 10/03/2022