AREA CIMITERI CITTADINI
AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI
Oggetto: “servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, per 9 mesi”.
CIG:866896610E
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio relativo ai trasporti funebri, a carico del Comune di Napoli, in favore di soggetti deceduti sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, come individuati in base ad apposite segnalazioni e relazioni dai competenti uffici dell’Ente.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le precise direttive dell'Area Cimiteri Cittadini, Servizio Gestione Cimiteri Cittadini ed è costituito dalle seguenti prestazioni:
1) raccolta di salme, o di loro parti, a seguito di incidenti sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del D.P.R. N° 285/1990) disposte dall'Autorità Giudiziaria in ore diurne e notturne, con reperibilità continua nelle 24 ore e trasporto all'obitorio giudiziario comunale presso l'A.O.U. “Xxxxxxxx XX” di xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx 00 o presso l'obitorio dell'Ospedale San Giugliano di Giugliano (Na), per i casi sospetti COVID-19, comprensivo di tutte le forniture necessarie (es. sacco recupero salme in tessuto poliolefinico nero);
2) trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia xxxxxxxxx (art. 19/1 del
D.P.R. N° 285/1990) o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, dal luogo del decesso o rinvenimento, al cimitero comunale in cui verrà disposta l'inumazione; nonché trasporto presso la sala deposito del Cimitero di Poggioreale per il successivo trasporto al cimitero, remunerato sempre allo stesso prezzo unitario della prestazione eseguita mediante il testé citato trasporto diretto al cimitero, comprensivi di tutte le forniture necessarie (es. feretro);
Il servizio si svolgerà secondo le norme del D.P.R. 285/90 e successive modifiche, del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2006, della presente lettera di invito/foglio di patti e condizioni, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, della L.R. Campania n. 7/2013 e s.m.i e delle norme che dovessero in seguito essere applicate.
2. AMBITO DEL SERVIZIO
L’appalto comprende l’esecuzione del servizio di trasporto funebre di carattere istituzionale, da effettuarsi esclusivamente nell’ambito del territorio comunale, nonché la fornitura dei relativi cofani mortuari, dei veicoli, del personale e degli accessori.
3. DURATA DEL SERVIZIO
Il periodo contrattuale è ordinariamente fissato in 9 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del
contratto, ovvero, dalla data del primo intervento effettuato, qualora, nelle more tra l'affidamento e la suddetta stipulazione, dovesse verificarsi la necessità di interventi urgenti ed improcrastinabili.
Si intende, altresì, che il contratto possa avere automatica risoluzione anticipata rispetto alla prevista scadenza naturale per esaurimento delle risorse finanziarie impegnate con il provvedimento dirigenziale di affidamento sulla base dell'importo della spesa prevedibile per l'intera durata del rapporto.
L’impresa è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto nei limiti previsti dalle disposizioni di legge.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, è consentita una proroga del contratto per un periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, MEZZI DI SERVIZIO E LORO MANUTENZIONE
I trasporti funebri saranno svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed in base ai requisiti di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con la deliberazione di C.C. n. 11/2006. Di ogni auto funebre l’impresa dovrà fornire, prima dell’inizio della decorrenza del contratto, copia del libretto di immatricolazione e del libretto di idoneità rilasciato dall’A.S.L. competente.
Tutti i mezzi devono essere sempre in piena efficienza; nel caso in cui il mezzo ordinariamente utilizzato non dovesse essere disponibile, sarà cura della ditta appaltatrice provvedere all’esecuzione del servizio con l’utilizzo di altro idoneo mezzo il quale dovrà essere conforme alle disposizioni normative sopra citate. La ditta provvederà, prima dell’utilizzo del mezzo sostitutivo, a trasmettere all’Ufficio di Polizia mortuaria, copia relativa al libretto di circolazione e del libretto sanitario. I costi per la sostituzione del mezzo sono a totale carico della ditta appaltatrice, la quale dovrà provvedere alla manutenzione sanitaria del mezzo prevista dalla normativa vigente.
La Ditta appaltatrice, su disposizione impartita dall'Xxx.xx Comunale proveniente dall’Autorità Giudiziaria o delle forze dell’ordine, dovrà provvedere a tutte le operazioni necessarie per la rimozione del cadavere rinvenuto, o sue parti, ed al suo trasferimento presso l'Obitorio Giudiziario di Via Xxxxxxx (Na) o, solo per i casi sospetti Covid19, presso l'Obitorio Giudiziario dell'ospedale San Giugliano in Giugliano (Na).
Il servizio, in quanto obbligatorio ed avente carattere di servizio pubblico locale indispensabile, deve essere assicurato dalla ditta mediante reperibilità continuativa 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, garantendo l'intervento tempestivo sul posto entro 45 minuti dalla ricezione della chiamata dell'ufficio comunale preposto, sia durante i giorni feriali che festivi, ore notturne comprese.
La ditta appaltatrice è tenuta a provvedere all’esecuzione del servizio richiesto dall’Ufficio di Polizia Mortuaria o dalla competente Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, ASL), anche a mezzo telefono, e-mail o fax.
La ditta appaltatrice, all’atto della presa in carico dell’appalto, dovrà comunicare i propri recapiti; pertanto dovrà essere sempre reperibile un soggetto individuato dall’affidataria, idoneamente qualificato allo svolgimento del servizio di cui trattasi il quale sia in grado di dare disposizioni in merito all’organizzazione ed esecuzione di tale servizio.
La ditta aggiudicataria dovrà organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero verificarsi.
5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA (cofani funebri e sacco recupero salme)
Il trasporto di cadaveri, di cui la Pubblica Autorità abbia disposto la rimozione, può avvenire a mezzo di contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile (circolare
Ministero della Sanità n. 24 comma 5.3 del 24.06.1993).
Il trasporto di cadaveri di indigenti, destinati all'inumazione deve avvenire in casse di legno con le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90 comma 4-5-6-7-8-9-10-11.
Le casse in legno dolce, tinteggiate di scuro, devono avere le caratteristiche descritte nel D.P.R. 285/90 all'articolo 75 comma 4 -5 – 6 -7 - 8 - 9 – 10 - 11:
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.
Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza e deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Sacca di recupero salme in tessuto Poliolefinico da gr. 230, impermeabile, dotata di cerniera ad apertura laterale e n. 6 maniglie di sollevamento ad elevata portata.
6. PERSONALE. REQUISITI, COMPORTAMENTO E NORME DI SICUREZZA
L’impresa appaltatrice deve fornire, prima dell’inizio della decorrenza del contratto e ad ogni variazione, l’elenco nominativo del personale; tale personale deve essere formato ed aver frequentato i corsi per la qualifica specifica previsti nella normativa regionale.
E’ fatto esplicito divieto di utilizzare, per il servizio, personale non incluso nell’elenco nominativo depositato presso l’Ufficio comunale dei servizi cimiteriali o comunque non segnalato prima dell’inizio della prestazione del servizio.
Il personale deve essere dotato di apposita divisa, uguale per tutti, differenziata secondo la stagione, da mantenersi sempre in stato di decoro e da rinnovarsi ad esclusivo giudizio dell’Amministrazione comunale.
Sono a carico della ditta appaltatrice la fornitura della divisa, diversificata, a secondo dei servizi da prestarsi e di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti per ogni specifico servizio o intervento.
7. LOCALI
L’impresa appaltatrice, prima dell’inizio della decorrenza del contratto e per tutta la durata dello stesso, dovrà disporre di adeguati locali conformi alle esigenze tecniche ed igieniche prescritte dalla norme vigenti in materia, per il ricovero dei veicoli, dei cofani e degli accessori di servizio, necessari all’esecuzione dell’appalto che consenta l'intervento, secondo le tempistiche previste nella presente lettera di invito. Tutti i locali devono essere accessibili, a semplice richiesta, al personale comunale incaricato dell’esecuzione delle occorrenti verifiche.
8. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
8.1 Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dall'affidamento, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dall'affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012, ma rientra nel soccorso istruttorio.
8.2. Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I requisiti per l’ammissione alla procedura di affidamento del servizio di cui alla presente lettera di invito (cfr. par. 8.3 e par. 8.4), devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti saranno richiesti dal RUP tramite pec.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presenta lettera di invito.
I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII del Codice.
8.3 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con i servizi oggetto della presente procedura di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83, c. 3 del Codice;
b) possesso dell'autorizzazione di PS di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931,n.773;
c) possesso della licenza di agenzia d'affari per onoranze funebri;
d) possesso del parere di Idoneità Igienico-Sanitaria, dell'autorimessa per usi funebri, rilasciato dall'ASL di competenza.
8.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria:
e) Fatturato specifico complessivo nel settore oggetto dell'appalto (attività di onoranze funebri) presso Enti pubblici e/o privati negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020), pari a € 200.000,00 (duecentomila euro).
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
8.5 Esecuzione
Le Imprese funebri ai fini dell’affidamento del presente servizio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
f) possesso del libretto di circolazione degli automezzi utilizzati per il trasporto funebre compreso il certificato dell'ASL di competenza che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285190;
g) possesso delle polizze di assicurazione della responsabilità civile di ogni autoveicolo;
h) possesso dei contratti di fitto o degli atti di proprietà dei locali destinati ad autorimessa;
i) disponibilità di una sede operativa aperta nel territorio del Comune di Napoli;
f) disponibilità continua di almeno due carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, conformi alle previsioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 285/90, perfettamente funzionanti ed in regola con le autorizzazioni e le disposizioni di legge, in grado di caricare contemporaneamente due feretri.
Il titolare dell'impresa deve comunicare il nominativo del responsabile dell'andamento dell'attività, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa e almeno 3 persone idonee a garantire l'esecuzione delle attività funebri, ivi compreso il trasporto dei defunti, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative ed in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio prestatore d'opera che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa che, a seconda delle necessità aziendali, può intervenire nei ruoli di responsabile dell'andamento dell'attività, necroforo o necroforo-autista, rilevando nel computo delle quattro persone di cui sopra.
9. MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento sarà effettuato mediante procedura negoziata sotto soglia senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, ed aggiudicato, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
10. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI
I1 corrispettivo complessivo del servizio, stimato per il periodo di 9 mesi in € 132.957,00, esente IVA (ai sensi dell'art. l0 comma 13 legge n. 633 de|26.10.1972), sulla base dei dati inerenti al prelievo e trasporto delle salme effettuato dal Servizio Gestione Cimiteri Cittadini riferiti al trascorso esercizio secondo la successiva tabella, verrà pagato all'Impresa a presentazione della relativa fattura in formato elettronico. Le fatture saranno liquidate a 60 giorni.
mese | Prelievi e trasporti Comune di Napoli | |||
GIUSTIZIA | INDIGENTI | TOT | ||
gen 2020 | 25 | 7 | 32 | |
feb 2020 | 21 | 0 | 21 | |
mar 201 | 19 | 7 | 26 | |
apr 2020 | 19 | 6 | 25 | |
mag 2020 | 32 | 4 | 36 | |
giu 2020 | 30 | 4 | 34 | |
lug 2020 | 35 | 3 | 38 | |
ago 2020 | 24 | 1 | 25 | |
set 2020 | 29 | 1 | 30 | |
ott 2020 | 43 | 7 | 50 | |
nov 2020 | 39 | 2 | 41 | |
dic 2020 | 36 | 4 | 40 | |
Tot. Annuo interventi | 352 | 46 | 398 | |
P.U. intervento compreso forniture | € 373,00 | € 616,00 | ||
Importo annuo | € 131.296,00 | € 28.336,00 | ||
Tot. interventi presunto Marzo-Dicembre 2021 | 297 | 36 | ||
Importo complessivo Marzo-Dicembre 2021 | € 110.781,00 | € 22.176,00 | € 132.957,00 | TOT |
Inc. Man. Giustizia | 21,28% | € 23.574,20 | < 50% Importo totale | |
Inc. Man. Indigenti | 12,89% | € 2.858,49 | ||
Inc. Man. Totale | 19,88% | € 26.432,68 |
Detto importo è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi dell’importo massimo stimato ai fini del valore dell’appalto sulla base dei dati inerenti il prelievo e trasporto delle salme effettuato dal Servizio Gestione Cimiteri Cittadini nell’esercizio precedente.
Il costo della manodopera è stato stimato in € 26.432,68.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
Il Comune si riserva la facoltà di non utilizzare completamente detto importo; in tal caso, è esclusa per l’affidatario ogni forma di indennizzo o compenso.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta appaltatrice i compensi maturati, nel periodo di riferimento, calcolati mediante l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara al totale dell'importo derivante dall'applicazione dei relativi prezzi unitari alle singole prestazioni eseguite.
Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi sua spettanza connessa o conseguente al servizio medesimo, così come definito all'art. 1 del presente CSA, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.
I prezzi sono da considerarsi comprensivi di ogni qualsiasi spesa principale ed accessoria necessaria a provvedere all’esecuzione del servizio appaltato, quindi anche delle eventuali maggiorazioni per prestazioni in orario straordinario da parte del personale incaricato dei trasporti.
Il corrispettivo sarà liquidato su presentazione di regolare fattura con cadenza trimestrale posticipata con l’indicazione dei servizi effettuati durante il periodo di riferimento.
Il corrispettivo dovuto per il servizio sarà erogato in esito al seguente iter:
• entro i 5 gg. lavorativi successivi alla fine del trimestre di riferimento, l’Impresa Affidataria dovrà trasmettere a mezzo PEC al Direttore dell’Esecuzione del contratto un report analitico delle operazioni inerenti ai servizi effettivamente svolti nel periodo di riferimento;
• entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto Report, il DEC, a seguito degli opportuni controlli e verifiche di competenza dirette ad accertare la regolare esecuzione del servizio reso nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, emetterà l’attestato di regolarità del servizio reso per il periodo di riferimento;
• il RUP sulla base della predetta attestazione di regolarità provvederà ad emettere il certificato di pagamento riferito al periodo di riferimento, applicando all’importo netto da erogare la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 30, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• l’Impresa Affidataria provvederà ad emettere la fattura successivamente alla richiesta inoltrata dal Servizio, mezzo PEC, sulla base del certificato di pagamento di cui al punto precedente.
Le somme trattenute in applicazione della ritenuta dello 0,5%, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito dell’emissione del Certificato di conformità e del certificato di pagamento finale.
Il pagamento delle fatture avverrà da parte dei competenti uffici finanziari comunali, mediante rimessa diretta a mezzo mandato sul Tesoriere, salvo, contestazioni in merito ai servizi resi e fatturati.
A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare il Codice Univoco Ufficio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo del codice per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.
A richiesta dell’Amministrazione Comunale e secondo la normativa previdenziale vigente, dovrà essere esibita copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari nonché dei versamenti contributivi. I corrispettivi contrattuali, determinati dall’Aggiudicatario in base alle proprie stime, sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, dovendosi l’affidatario far carico di ogni relativo rischio e alea. L’Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero, ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati.
Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Affidatario; il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, avverrà mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi trimestrali.
11. CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art.1 comma 4 della L. 120/2020 per la presente procedura la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
12. CONTRIBUTO ANAC
Ai sensi della Deliberazione dell'X.X.XX. del 19/12/2018, in ragione dell'importo dell'appalto, non è dovuto alcun contributo da parte degli Operatori Economici.
13. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte comprese quelle dipendenti da penali per inadempimento o ritardo, l'impresa assuntrice presta, a sue spese, reale e valida cauzione costituita da garanzia pari al 10% dell'importo totale del servizio mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria "autonoma a prima richiesta" a favore del Comune di Napoli.
La mancata costituzione della polizza determinerà la revoca dell'affidamento.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione della certificazione della regolarità dei servizi prestati. In ogni caso la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, 2c. del c.c. e la sua operatività entro l5 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 del c.c..
La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, previa verifica ed attestazione liberatoria di regolare esecuzione, da parte del responsabile del procedimento.
Nell'assicurazione fidejussoria dovrà essere prevista l'esclusione di qualsiasi riserva e/o eccezione che consentano l'inopponibilità da parte dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione, nonché l'obbligo del garante per l'immediato pagamento, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, delle somme richieste per iscritto all'Amministrazione. L'impresa è obbligata a ricostituire la somma di garanzia fidejussoria nel termine di 10 giorni a partire dalla data in cui il responsabile del servizio disporrà il pagamento richiesto dall'Amministrazione.
14. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'impresa assuntrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e riconoscendo il diritto dell'Amministrazione di richiedere copia della documentazione attestante la regolare posizione dell'impresa.
L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili, alla data del presente atto, alla categoria.
L'impresa assuntrice riconosce il diritto della stazione appaltante di richiedere copia della documentazione attestante la regolare corresponsione dei salari.
I suddetti contratti vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La stazione appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% dell'importo del corrispettivo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa si è posta in regola, né questa potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.
Il personale addetto allo svolgimento del servizio in affidamento deve mantenere, per tutto il tempo di ciascun intervento, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini ricevuti.
La ditta affidataria deve fornire i nominativi del personale adibito al servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e deve indossare una divisa consona al servizio ed esporre un apposito tesserino recante la denominazione dell'impresa; deve inoltre portare sempre con se un ulteriore tesserino con foto, dati anagrafici e qualifica ricoperta in azienda. Nei confronti del personale devono essere applicate le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.
La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare i contratti di lavoro di categoria, i minimi salariali ed adempiere a tutti gli obblighi retributivi, fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che saranno adibiti a qualsiasi titolo nel servizio, garantendo il rispetto dei minimi contrattuali e quant'altro previsto per legge o dal contratto collettivo di categoria.
Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (DPD di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.Lgs 81/2008.
Non sono previsti costi aggiuntivi per la prevenzione o protezione dai rischi da interferenze.
Per quanto riguarda l'espletamento del servizio e l'uso dei materiali ed apparecchiature l'impresa è tenuta all'osservanza delle leggi e nonne sulla prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché alle prescrizioni del D. Lgs 81/2018 e ss.mm.ii..
A tale riguardo l'impresa provvede, a sua cura e spese, alle attrezzature e simili in maniera rispondente alle norme indicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.
L'impresa assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni inerenti al contratto o per qualsiasi altra causa da esse derivante, tenendo perciò sollevata la Stazione appaltante da ogni pretesa o molestia che al riguardo venga da essi mossa e riconoscendo, essa impresa, che ogni eventuale onere risulta già compreso e compensato nel corrispettivo stabilito contrattualmente.
La ditta affidataria, pena la decadenza dal contratto, deve provvedere a stipulare, prima di iniziare il servizio, apposita polizza con primari istituti per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di importo non inferiore ad Euro 500.000,00.
15. SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può essere sospeso qualora ricorrano le circostanze speciali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione affidataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di considerare il contratto risolto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti casi:
a)in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere dell’aggiudicatario. In tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall’inizio di dette procedure;
b)mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
c)sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 24 esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti dall’Ente;
d)revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di trasporto;
e)abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell’Ente, il servizio stesso;
f)comprovata inosservanza di uno degli articoli del D.P.R.285/90 o del Regolamento di
Polizia Comunale tempo per tempo vigente;
g)quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza;
h)in caso di inosservanza per i propri lavoratori delle leggi sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori;
i)qualora gli strumenti e le attrezzature utilizzate non siano conformi a quelle indicate in sede di offerta;
j)quando l’importo complessivo delle penali applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo dell’affidamento;
k)nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate attraverso pec da parte del Comune “ripetute inosservanze” degli obblighi contrattualmente assunti, (quattro inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso pec nel corso dello stesso anno costituiscono “ripetute inosservanze”);
l)il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dall’aggiudicatario per approvvigionamenti od altro relativi all’appalto;
m)subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione.
La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, la facoltà di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all’Amministrazione per applicazione di penali. La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare indette dall’Amministrazione Comunale. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.
In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire i servizi fino al subentro del nuovo aggiudicatario.
Nel caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso all’aggiudicatario nulla sarà dovuto per il periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale, fatta eccezione per i servizi eseguiti fino al subentro del nuovo aggiudicatario.
17. RECESSO
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità stabilite dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
18. INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi unitari, al netto del ribasso, in base ai quali saranno pagati i servizi di trasporto funebri, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
19. PENALI PER INADEMPIENZE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L'inosservanza delle norme della presente lettera di invito e qualunque infrazione agli ordini
ricevuti determinano l'applicazione delle seguenti sanzione:
a) mancata esecuzione di un servizio di recupero salme: 1.000 Euro;
b) ritardo nell'esecuzione di un recupero salme: 500 Euro;
c) impossibilità di eseguire il servizio di recupero per mancanza di personale: 1.000 Euro;
d) fornitura incompleta o di materiali non conformi: 700 Euro;
e) automezzi in carenti condizioni meccaniche, manutentive e di pulizia: 300 Euro;
f) abbigliamento non conforme o atteggiamento non consono al rito: 400 Euro; Le penali sono aumentate del 25% per ogni recidiva, con un massimo del 100%.
La penalità è inflitta tramite PEC alla ditta affidataria con l'invito a produrre le controdeduzioni entro 5 giorni. L'ammontare della penalità è detratto dal corrispettivo pattuito, senza ricorrere ad atto od intervento giudiziario; è dovuto in ogni caso il risarcimento dei danni.
Tre recidive nell'arco di tre mesi inerenti alle inosservanze di cui alle lettere dalla a) alla f) del presente paragrafo, comporteranno la risoluzione del contratto d'appalto.
20. CONTROVERSIE
La decisione di tutte le controversie nascenti e conseguenti al rapporto di servizio è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, del foro di Napoli, restando escluso il deferimento ad arbitri.
Durante la controversia l'esecuzione del servizio non dovrà essere sospesa.
21. DISCIPLINA
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento a quanto contenuto:
a) nel contratto di affidamento del servizio.
b) nei regolamenti, usi e consuetudini dell'Amministrazione giudiziaria per quanto attiene ai servizi di sicurezza.
c) nelle leggi, nei regolamenti, nelle disposizioni e circolari governative, prefettizie, delle Autorità delle Forze dell'ordine e di ogni altra autorità riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con i servizi di cui al presente appalto, siano esse in vigore all'atto di offerta o emanate durante la durata contrattuale del servizio.
d) alle disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di Igiene e di attenersi a tutte quelle prescrizioni che il Comune riterrà opportune di impartire nell’interesse e per il migliore funzionamento del servizio si rinvia alle disposizioni normative vigenti, che regolano la materia in quanto applicabile.
22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
22.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si
conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare
il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
22.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della
Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
22.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.
22.4 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Indice generale
1. OGGETTO DELL’APPALTO 1
2. AMBITO DEL SERVIZIO 1
3. DURATA DEL SERVIZIO 1
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, MEZZI DI SERVIZIO E LORO MANUTENZIONE 2
5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA (cofani funebri e sacco recupero salme) 2
6. PERSONALE. REQUISITI, COMPORTAMENTO E NORME DI SICUREZZA 3
7. LOCALI 3
8. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 3
8.1 Requisiti generali 3
8.2. Requisiti speciali e mezzi di prova 4
8.3 Requisiti di idoneità 4
8.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria 4
8.5 Esecuzione 4
9. MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 5
10. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI 5
11. CAUZIONE PROVVISORIA 7
12. CONTRIBUTO ANAC 7
13. CAUZIONE DEFINITIVA 7
14. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 7
15. SUBAPPALTO 8
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
17. RECESSO 9
18. INVARIABILITÀ DEI PREZZI 9
19. PENALI PER INADEMPIENZE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 9
20. CONTROVERSIE 10
21. DISCIPLINA 10
22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 10
22.1 Protocollo di Legalità 10
22.2 Tracciabilità dei flussi finanziari 13
22.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli 13
22.4 Patto di Integrità 14
sottoscritto digitalmente da Il Dirigente
dr. Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informati- ci del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.