ACCORDO
ACCORDO
SULLE PROCEDURE SELETTIVE
PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE RISERVATO AL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO E PRINCIPI GENERALI ART. 2 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ART. 4 - BANDI
ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
ART. 6 - PROCEDURE SELETTIVE PER TITOLI ED ESAMI ART. 7 - PROVE D’ESAME
ART. 8 - TITOLI VALUTABILI
ART. 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DEGLI ATTI
ART. 10 - INQUADRAMENTO NELL’AREA SUPERIORE ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 12 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA PROCEDURA E ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE
(Oggetto dell’Accordo e principi generali)
1. Il presente Accordo disciplina le procedure selettive per le progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ai sensi dell’articolo 13 del CCNL 2006/2009 del 14 settembre 2007, e in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (art. 22 comma 15).
2. Le procedure selettive di cui al presente Accordo mirano a valorizzare le professionalità interne al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e sono volte a promuovere la crescita professionale dei lavoratori, coniugando le esperienze, le competenze acquisite e le capacità di svolgere le attività del profilo superiore con le esigenze di più ampia professionalità dei servizi.
3. Le procedure selettive si svolgono con modalità che garantiscono l’osservanza dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché dei principi previsti dall’art. 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Articolo 2 (Attivazione delle procedure)
1. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tenuto conto dell’esigenza di garantire la piena funzionalità dei servizi, nonché delle necessità di valorizzare competenze e conoscenze innovative funzionali all’organizzazione dell’Amministrazione, può attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. L’attivazione delle procedure selettive è autorizzata dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile con proprio provvedimento.
3. Le procedure selettive sono disposte nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e delle disponibilità finanziarie, e sono attivate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
4. Il numero di posti destinati alle procedure selettive non può superare il 20% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per il relativo profilo professionale, così come previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ( art. 22 comma 15).
Articolo 3 (Requisiti di ammissione)
1. Le procedure selettive di cui al presente Accordo sono riservate ai lavoratori che, alla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande di ammissione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) appartengono ai ruoli del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) sono inquadrati, da almeno cinque anni, nell’area professionale immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto della selezione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) sono in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ai sensi del successivo comma 2;
d) hanno conseguito, nel triennio antecedente la selezione, valutazioni individuali positive;
e) non hanno riportato, nel biennio antecedente la selezione, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.
2. Ai sensi del precedente comma 1 lett. c) è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti dall’Ordinamento professionale di cui al CCNI 29 luglio 2010.
3. Compatibilmente con i contenuti professionali del profilo interessato e in ragione delle caratteristiche del posto da ricoprire, i singoli bandi possono prevedere il possesso di particolari tipologie di titoli di studio, abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l’iscrizione a ordini o albi professionali, ovvero il possesso di ulteriori specifici requisiti di ammissione.
4. La mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione comporta l’esclusione dei candidati dalla procedura.
Articolo 4 (Bandi)
1. Le selezioni di cui al presente Accordo sono indette con determinazione del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
2. I bandi relativi alle selezioni saranno trasmessi ai Centri per la Giustizia Minorile e agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Eterna e pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx.
3. I bandi di selezione dovranno indicare:
a) l’area, il profilo professionale, la fascia retributiva e il numero dei posti disponibili;
b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l’ammissione;
c) i termini, le modalità di presentazione e i contenuti delle domande di ammissione;
d) le modalità di comunicazione con i candidati e le informazioni relative al calendario delle prove d’esame;
e) la tipologia, le materie e il contenuto delle prove d’esame, nonché la votazione minima, richiesta per il superamento delle stesse;
f) l’indicazione delle categorie dei titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile;
g) ogni altra informazione ritenuta utile, ovvero necessaria anche ai sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 5
(Nomina della Commissione)
1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei bandi sul sito giustizia l’Amministrazione, con provvedimento del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, provvede a nominare una Commissione composta da un dirigente dell’Amministrazione minorile e di comunità, che la presiede, da due componenti e da un segretario.
Articolo 6
(Procedure selettive per titoli ed esami)
1. Le procedure selettive disciplinate dal presente Accordo prevedono il superamento delle prove d’esame, di cui all’ articolo 7, nonché la valutazione dei titoli indicati dall’articolo 8.
Articolo 7 (Prove d’esame)
Passaggi interni tra le Aree - dall’area I alla fascia retributiva F1 dell’area II
- dall’area II alla fascia retributiva F1 dell’area III
Il passaggio da un’area alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore, per il massimo del 20% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni di personale, avviene mediante procedure selettive per titoli ed esami alle quali saranno ammessi i dipendenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità, anche in posizione di distacco, comando presso altre Amministrazioni o fuori ruolo, che fanno richiesta, in possesso dei requisiti culturali di seguito indicati:
1. Passaggio dall’area I alla fascia retributiva F1 dell’area II:
Sono ammessi a domanda i dipendenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità appartenenti all’Area I che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno nel profilo professionale di interesse, come stabilito nell’allegato E) del CCNI del 29 luglio 2010 Ordinamento professionale del personale non dirigenziale del Dipartimento per la Giustizia Minorile.
2. Passaggio dall’area II alla fascia retributiva F1 dell’area III:
Sono ammessi a domanda i dipendenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità appartenenti all’Area II che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno nel profilo professionale di interesse, come stabilito nell’allegato E) del CCNI del 29 luglio 2010 Ordinamento professionale del personale non dirigenziale del Dipartimento per la Giustizia Minorile.
3. Prove di esame e valutazione dei titoli
1. Le procedure selettive in argomento si svolgeranno mediante esami e valutazioni dei titoli. Gli esami consisteranno in una relazione scritta e in un colloquio.
▪ Prova scritta
La relazione scritta sarà volta ad accertare la capacità del candidato di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, attinenti il profilo di interesse.
Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata dai candidati che riporteranno una votazione di almeno 21/30.
▪ Colloquio
Il colloquio verterà sull’analisi dettagliata della relazione scritta prodotta e sulle materie attinenti il profilo di interesse che saranno individuate nello specifico bando di avvio delle procedure.
Al colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata dai candidati che riporteranno una votazione di almeno 21/30.
▪ Titoli
La valutazione dei titoli sarà effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato la prova scritta e prima dello svolgimento del colloquio.
Concorreranno all’attribuzione dei punteggi i titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del presente Accordo.
Il voto complessivo delle prove d’esame è dato dalla votazione conseguita nella prova scritta sommata alla votazione conseguita nel colloquio.
Articolo 8 (Titoli valutabili)
1. Ai fini della selezione di cui al presente Accordo, la valutazione dei titoli sarà effettuata prima dello svolgimento del colloquio nei confronti dei candidati che avranno superato le prove scritte.
2. Ai titoli sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti.
3. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) Valutazione conseguita dal dipendente nell’ultimo triennio antecedente l’anno di emanazione della procedura, fino ad un massimo di punti 6,00:
▪ Livello di performance (punteggio da 81 a 100) 2 punti per ogni anno;
▪ Livello di performance (punteggio da 41 a 80) 1 punto per ogni anno;
▪ Livello di performance (punteggio da 20 a 40 – non valutato) 0,50 punti per ogni anno;
b) Anzianità di servizio nei profili professionali del Ministero della Giustizia, I e II area, fino ad un massimo di punti 12,00:
▪ Anzianità di servizio nel Comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri i – Profili professionali del Ministero della Giustizia Punti 1,00 per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a mesi sei;
▪ Anzianità di servizio in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto 0,25 punti
per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a mesi sei;
c) Superamento di precedenti procedure selettive, fino ad un massimo di punti 4,00:
▪ Superamento di un concorso pubblico espletato presso il Ministero della Giustizia, punti 2,00 per ogni procedura concorsuale;
▪ Superamento di un concorso pubblico espletato presso altre Pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per ogni procedura concorsuale;
Per il superamento di un concorso si intende qualsiasi procedura soggetta a selezione, ad esclusione di procedure per soli titoli, ove l’interessato è risultato regolarmente collocato nella graduatoria finale.
d) Ulteriori titoli di studio e titoli post lauream, fino ad un massimo di punti 8,00:
⮚ Passaggi interni dall’area I all’area II:
▪ Prima laurea (specialistica, magistrale o vecchio ordinamento): punti 4,00;
▪ Prima laurea triennale: punti 3,00.
⮚ Passaggi interni dall’area I all’area II e dall’area II all’area III;
▪ Seconda laurea (specialistica, magistrale o vecchio ordinamento): punti 4,00;
▪ Seconda laurea (triennale) punti 3,00;
▪ Corso di specializzazione di durata almeno biennale , con esame finale: punti 6;
▪ Dottorato di ricerca: punti 6,00;
▪ Master di primo livello: punti 1,00;
▪ Master di secondo livello: punti 2,00;
▪ Abilitazioni all’esercizio professionale e iscrizione ad albi professionali controllati o vigilati dal Ministero della Giustizia: punti 1,00 ciascuno.
Articolo 9
(Formazione della graduatoria e approvazione degli atti)
1. La votazione finale ottenuta da ciascun candidato è determinata dal voto conseguito mediante la valutazione dei titoli sommato al voto riportato nelle prove d’esame.
2. Al termine delle attività di valutazione, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente della votazione finale riportata da ciascun candidato.
3. In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nel profilo professionale di appartenenza. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. Il punteggio complessivo maturato sarà decurtato nel caso di condanne definitive pronunciate da organi della Magistratura ordinaria e/o contabile, con le sottoindicate modalità:
- Decurtazione di punti 5,00 per ogni pronuncia adottata nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione. Si tiene conto, quanto alle pronunce della Magistratura Ordinaria, delle sole condanne per delitti non colposi.
I vincitori sono individuati in relazione al numero dei posti disponibili e la graduatoria è utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
5. La graduatoria è approvata con determinazione del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e, successivamente pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, con valore di notifica agli interessati.
Articolo 10 (Inquadramento nell’area superiore)
1. I dipendenti dichiarati vincitori saranno inquadrati – salvo esito negativo dell’accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati – nella fascia retributiva F1 dell’area immediatamente superiore, con l’attribuzione del corrispondente trattamento economico ai sensi della vigente normativa e svolgeranno le mansioni del profilo professionale di inquadramento. Ogni effetto giuridico ed economico conseguente alla presente procedura decorrerà dalla effettiva data della presa di possesso nel nuovo profilo professionale.
2. I suddetti vincitori non sono soggetti al periodo di prova e saranno ammessi a partecipare ad un corso di formazione specifico, a cura della Direzione generale della formazione.
Articolo 11 (Trattamento dati personali)
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata;
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dalla procedura.
3. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale del personale e delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile – Ufficio III sezione IV “Assunzioni, concorsi, mobilità personale non dirigente” - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 - Xxxx, titolare del trattamento.
4. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Xxxxxxx XXX della Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione del giudice minorile.
Articolo 12
(Obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti della procedura e accesso agli atti della procedura)
1. Con la pubblicazione sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx si ottempera agli obblighi di pubblicità legale connessi alla presente procedura, ai sensi della normativa vigente.
2. L’accesso alla documentazione relativa alla procedura, previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive integrazioni e modificazioni è differito fino all’approvazione della graduatoria finale di cui all’art. 9 punto 5.
Articolo 13 (Norme di salvaguardia)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Articolo 14 (Entrata in vigore)
4. Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx.
LE PARTI
La parte pubblica Le OO. SS.
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