Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di
regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni
Concluso il 4 marzo 1999 Entrato in vigore il 1° aprile 1999
(Stato 8 aprile 2003)
0.784.195.141
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
considerando la cooperazione esistente fin dal 1921 tra Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein nei settori delle poste e delle telecomunicazioni, in particolare la Convenzione del 9 gennaio 19782 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell’Azienda sviz- zera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, qui di seguito «Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni»,
tenuto conto che in entrambi gli Stati, conformemente alle disposizioni legali di ciascuno, il settore delle telecomunicazioni è coinvolto in un processo di liberalizza- zione dei mercati finalizzato a una efficace concorrenza,
tenuto conto della situazione particolare del Liechtenstein prima e dopo l’abroga- zione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni,
animati dal desiderio di proseguire l’attuale cooperazione in materia di telecomuni- cazioni nonostante i sostanziali mutamenti avvenuti in questo settore,
hanno convenuto di concludere a questo scopo un accordo e hanno designato i loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, trovati in buona e debita forma i loro pieni poteri,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
RU 2003 687
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 [RU 1979 25, 1995 3843, 1998 2533]
Art. 1 Scopo
Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti il presente accordo regola, in seguito all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, la coopera- zione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni e il processo di transizione verso il libero mercato finalizzato a una efficace concorrenza.
Art. 2 Autorità di esecuzione
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente accordo sono:
a) per la Confederazione svizzera: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM);
b) per il Principato del Liechtenstein: Ufficio delle comunicazioni (Amt für Kommunikation).
Art. 3 Effetti giuridici
Su riserva dell’articolo 7, capoverso 5, il presente accordo stabilisce unicamente i diritti e i doveri tra le parti contraenti. I diritti e i doveri di imprese o di singoli individui derivanti dalle disposizioni di diritto interno, in particolare dalle conces- sioni, non sono presi in considerazione.
Art. 4 Ambiti e contenuto della cooperazione
1. La cooperazione tiene conto delle relazioni internazionali delle due parti in materia di telecomunicazioni e si estende ai seguenti ambiti:
a) numerazione;
b) gestione delle frequenze;
c) gestione di determinate concessioni di radiocomunicazione;
d) messa in servizio, installazione e esercizio di impianti di telecomunicazione;
e) sorveglianza del mercato;
f) altre questioni di regolamentazione.
2. I singoli dettagli sono regolati nei protocolli. I protocolli sono parte integrante del presente accordo.
Art. 5 Forma ed estensione della cooperazione
1. Le autorità di esecuzione si informano e si consultano reciprocamente relativa- mente agli ambiti indicati nell’articolo 4. Tali informazioni e consultazioni non sono legate ad alcuna particolare forma di scambio.
2. Oltre allo scambio d’informazioni e alla consultazione previsti al capoverso 1, le autorità di esecuzione si incontrano due volte l’anno. Tali incontri sono mirati a verificare
a) la cooperazione nel quadro del presente accordo e
b) la necessità di modificare il presente accordo nonché di modificare, abrogare o aggiungere protocolli.
3. Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti, la cooperazione comprende in particolare le attività di:
a) elaborazione di misure di regolamentazione;
b) scambio d’informazioni sugli sviluppi in campo tecnico e regolativo sul piano nazionale e internazionale;
c) sorveglianza del mercato;
d) scambio d’informazioni sugli sviluppi del mercato;
e) scambio d’informazioni sulle relazioni internazionali delle due parti nel settore delle telecomunicazioni, comprese le rispettive posizioni in seno a forum e organizzazioni internazionali.
Art. 6 Cooperazione internazionale
1. La Confederazione svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a forum e organizzazioni designati da quest’ultimo e relativi in particolare al settore delle telecomunicazioni. Le autorità di esecuzione regolano i dettagli di tale rappre- sentanza caso per caso.
2. Rimangono riservati i casi in cui insorge un conflitto d’interessi tra le due parti e le manifestazioni in cui la Confederazione svizzera non è rappresentata.
3. Nel quadro dell’attività di rappresentanza conformemente al capoverso 1, l’UFCOM informa e consulta a tempo debito le autorità competenti del Liechten- xxxxx mediante forma scritta o orale e sottopone loro un rapporto relativo a tale attività, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente.
Art. 7 Protezione dei dati
1. I dati trasmessi dalle autorità di esecuzione e necessari all’applicazione del pre- sente accordo vengono trattati e protetti in base alle disposizioni vigenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in materia di protezione dei dati. Al riguardo,
a) l’autorità di esecuzione richiedente può utilizzare i dati esclusivamente ai fini del presente accordo;
b) su richiesta, un’autorità di esecuzione informa l’altra circa l’utilizzo dei dati trasmessi;
c) i dati trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità di esecuzione.
2. I dati trasmessi vengono conservati soltanto finché non è stato raggiunto l’obiet- tivo per il quale sono stati richiesti.
3. Le autorità di esecuzione si impegnano a registrare la trasmissione, il ricevimento e l’inoltro di dati e a proteggere da eventuali utilizzi abusivi i dati trasmessi adottan- do provvedimenti di natura tecnica e organizzativa.
4. Le autorità della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di protezione dei dati supervisionano il trattamento dei dati trasmessi.
5. Su richiesta della persona interessata, devono essere fornite informazioni circa i dati che la riguardano e il previsto loro utilizzo. Tale obbligo non si pone se l’inte- resse pubblico a non fornire tali informazioni prevale sull’interesse della persona interessata a ottenerle.
Art. 8 Spese
1. Le spese sostenute dalla Confederazione svizzera per il presente accordo sono rimborsate dal Principato del Liechtenstein. La base di calcolo è rappresentata dalle spese determinate dall’UFCOM in base al principio della contabilità analitica.
2. I dettagli sono regolati dalle autorità di esecuzione nell’ambito di un accordo amministrativo.
Art. 9 Aggiunta, modifica e abrogazione di protocolli
1. Le autorità di esecuzione possono modificare o abrogare un protocollo in ogni momento mediante accordo scritto. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Governo del Principato del Liech- tenstein possono aggiungere in ogni momento nuovi protocolli mediante accordo scritto.
2. La conferma di aggiunta, modifica o abrogazione di protocolli avviene mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 10 Risoluzione delle controversie
1. Le controversie di natura interpretativa riguardanti il presente accordo che non possono essere regolate in occasione dell’incontro semestrale delle autorità di esecuzione o per via diplomatica sono sottoposte all’esame di un tribunale arbitrale.
2. Il tribunale arbitrale viene istituito ad hoc su richiesta dell’una o dell’altra parte. Due membri, ciascuno nominato da una parte, scelgono di comune accordo come presidente il rappresentante di uno Stato terzo. I membri e il presidente devono esse- re designati rispettivamente entro due e tre mesi dall’annuncio di una delle due parti della volontà di ricorrere al tribunale arbitrale.
3. Se i termini indicati nel capoverso 2 non vengono rispettati, ognuna delle parti può, salvo disposizioni contrarie, chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle designazioni necessarie. Se il presidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsiasi altra ragione, l’incarico della designazione passa al vicepresidente. Se anche il vicepresidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qual- siasi altra ragione, l’incarico della designazione passa al membro successivo nella gerarchia della Corte internazionale che non abbia la cittadinanza svizzera o del Liechtenstein.
4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti sulla base degli accordi conclusi tra le parti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ognuna delle parti sostiene le spese derivanti dall’attività dell’arbitro che ha scelto; le spese relative al presidente e tutti gli altri costi vengono ripartiti ex equo tra le due parti. Per il resto il tribunale arbitrale fissa in maniera autonoma la sua procedura.
Art. 11 Durata e denuncia
Il presente accordo è valido per una durata di tre anni. Una volta scaduto questo periodo, esso viene rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti per la fine dell’anno che precede la scadenza.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 1999.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente accordo. Fatto a Berna, in duplice copia in lingua tedesca, il 4 marzo 1999.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il Governo
del Principato del Liechtenstein:
Xxxx Xxxxxx Principe Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx
Protocollo I
concernente la cooperazione nell’ambito della numerazione
1 Obiettivo della cooperazione
Obiettivo della cooperazione ai sensi del presente protocollo è assicurare in maniera ottimale la transizione al piano di numerazione del Liechtenstein e proseguire tale collaborazione sotto forma di consulenza e sostegno in campo amministrativo e procedurale da parte dell’UFCOM alle autorità competenti del Liechtenstein.
2 Forma e contenuto della cooperazione
2.1 Elementi di numerazione rientranti nel campo
di applicazione dei piani di numerazione ai sensi della raccomandazione E.164 dell’UIT-T
Ai sensi della raccomandazione E. 164 dell’Unione Internazionale delle Telecomu- nicazioni (UIT-T), la cooperazione nel campo di applicazione dei piani di numera- zione si estende all’elaborazione e alla gestione, da parte delle autorità competenti del Liechtenstein, del piano di numerazione del Principato e al sostegno nell’esame delle domande di attribuzione degli elementi di numerazione previsti da tale piano. La cooperazione riguarda anche il sostegno in materia di attribuzione degli elementi di numerazione in virtù del piano svizzero, fintanto che non entrerà in vigore il piano del Liechtenstein.
2.1.1 Elaborazione e gestione di un piano di numerazione per il Liechtenstein
Conformemente alla raccomandazione E. 164 dell’UIT-T, il 5 aprile 1999 il Princi- pato del Liechtenstein adotterà il prefisso internazionale 423. Da questa data il Liechtenstein abbandonerà l’area di numerazione svizzera relativamente a tutti i servizi rientranti nel campo di applicazione della raccomandazione E.164. Il Princi- pato assumerà pertanto in prima persona la responsabilità della propria area di numerazione in base a un piano nazionale di numerazione che sarà elaborato e gestito nell’ambito della legislazione e della politica del Liechtenstein in materia di telecomunicazioni. Dopo un adeguato periodo di transizione, l’area di numerazione svizzera utilizzata fino a tale data ritornerà sotto la sfera di competenza dell’UFCOM, a meno che le parti contraenti del presente accordo non decidano diversamente.
L’elaborazione del piano nazionale di numerazione del Liechtenstein spetta all’autorità di regolamentazione di questo Paese, che è anche responsabile della sua gestione. Tale attività, demandata al gestore della numerazione del Liechtenstein, prevede in particolare la registrazione, l’esame e l’ammissione o il rigetto delle domande di attribuzione degli elementi di numerazione in base al piano di numera- zione del Liechtenstein. Per quanto riguarda l’applicazione del presente protocollo,
per «piano di numerazione del Liechtenstein» si intendono anche le convenzioni di numerazione facenti capo ad esso.
In virtù del presente protocollo, l’UFCOM fornirà sostegno e consulenza alle autorità competenti del Liechtenstein nell’elaborazione e nella gestione del piano di numerazione del Principato. La procedura e le altre modalità in base alle quali verranno svolte tali attività saranno stabilite nel piano di gestione conformemente all’articolo 2.3.
2.1.2 Sostegno prima dell’entrata in vigore del piano di numerazione del Liechtenstein in base alla raccomandazione E.164 dell’UIT-T
Il Liechtenstein farà parte dell’area di numerazione svizzera fino al 5 aprile 1999. Fino a tale data e fino a che non entrerà in vigore il piano di numerazione del Liechtenstein, il richiedente o il titolare di una concessione nel Principato che intende ottenere i diritti di utilizzo degli elementi di numerazione dell’area di numerazione di questo Paese, può presentare una domanda presso il gestore della numerazione del Liechtenstein. Sono applicabili per analogia la procedura e le competenze ai sensi dell’articolo 2.1.1 del presente protocollo.
I richiedenti o i titolari di una concessione nel Liechtenstein che intendano ottenere i diritti di utilizzo degli elementi di numerazione dell’area di numerazione svizzera, possono presentare una domanda presso il gestore della numerazione del Liechten- xxxxx. Quest’ultimo ha il compito di registrare la domanda, di contattare l’UFCOM per assicurarsi che gli elementi richiesti vengano attribuiti al richiedente in base alla disponibilità e al soddisfacimento delle relative condizioni e di rilasciare la decisio- ne all’attenzione del richiedente. Il gestore della numerazione del Liechtenstein prende nella dovuta considerazione la natura della richiesta, l’introduzione prevista del piano di numerazione e le modifiche previste nel piano di numerazione svizzero. Dal canto suo, l’UFCOM riserverà alle domande provenienti dal Principato lo stesso trattamento di quelle presentate in Svizzera. Motiverà inoltre il rigetto totale o parziale delle domande depositate nel Liechtenstein secondo le stesse modalità delle richieste presentate in Svizzera.
Le tasse per l’attribuzione degli elementi di numerazione dell’area di numerazione svizzera da parte del gestore della numerazione del Liechtenstein sono determinate in base alle disposizioni vigenti nel Principato. Le spese derivanti dall’attività di sostegno e di consulenza dell’UFCOM vengono rimborsate dal Liechtenstein ai sensi dell’articolo 8 del presente accordo.
2.2 Elementi di numerazione e d’indirizzo al di fuori delle aree di numerazione ai sensi della raccomandazione
E.164 dell’UIT-T
In virtù dell’articolo 41 della legge sulle telecomunicazioni del 20 giugno 1996 (LGB1. 1996 n° 132), i servizi di telecomunicazione relativi a elementi di numera- zione o d’indirizzo che esulano dal campo di applicazione della raccomandazione
E.164 dell’UIT-T sono inclusi nell’area di numerazione del Liechtenstein o esclusi dal suo campo di applicazione. In caso di una loro esclusione dal campo di applica- zione del piano di numerazione del Liechtenstein, essi rimangono parte del piano svizzero finché non verranno inclusi nel piano del Principato. Nel momento in cui un’area di numerazione svizzera viene sostituita da un’area di numerazione del Liechtenstein tale area ritorna, dopo un adeguato periodo di transizione, sotto la sfera di competenza dell’UFCOM, a meno che le parti contraenti del presente accor- do non decidano diversamente.
Gli elementi di numerazione o d’indirizzo di questo tipo facenti parte dell’area di numerazione svizzera vengono definiti come elementi del Liechtenstein se attribuiti a un richiedente del Principato. Nel piano di numerazione svizzero, tale attribuzione viene eseguita in base alla procedura e alle modalità del piano di gestione definite nell’articolo 2.3 del presente protocollo. Il Liechtenstein ha la possibilità di riservare determinati elementi di numerazione o d’indirizzo dell’area svizzera a suo esclusivo utilizzo. Sono riservati gli elementi attribuiti al Principato da parte di organizzazioni internazionali e gestiti dall’UFCOM a nome e su incarico del Liechtenstein. L’UFCOM rimane responsabile della pianificazione, dell’evoluzione e della gestio- ne interna di tutte le categorie di elementi di numerazione e d’indirizzo summenzio- nati.
Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, verrà allegata al piano di gestione una lista dei servizi esclusi dal piano di numerazione del Liechtenstein. In virtù dell’articolo 2.3 del presente protocollo, tale allegato fa parte integrante del piano di gestione. Il gestore della numerazione del Liechtenstein è tenuto a comuni- care all’UFCOM tutti gli aggiornamenti della lista al più tardi sei mesi prima della loro ufficializzazione. In simili casi, l’UFCOM e il gestore della numerazione del Liechtenstein si consultano reciprocamente sulle misure da adottare per facilitare le modifiche e procedono ai necessari adeguamenti del piano di gestione descritto nell’articolo 2.3.
In caso di inclusione degli elementi di numerazione o d’indirizzo nel piano di nume- razione del Liechtenstein ai sensi del paragrafo precedente, per l’attribuzione di detti elementi viene utilizzata per analogia la procedura descritta nell’articolo 2.1 del presente protocollo.
In caso di esclusione di questi elementi dal campo di applicazione del piano di numerazione del Liechtenstein, e segnatamente in caso di servizi telex o di trasferi- mento di dati, i richiedenti o i titolari di una concessione nel Liechtenstein che intendono ottenere l’attribuzione di tali elementi, hanno la possibilità di presentare una domanda presso il gestore della numerazione del Liechtenstein. Al riguardo, le due parti contraenti del presente accordo prendono atto che la gestione del piano svizzero di numerazione telex è stata assegnata dall’UFCOM a Swisscom SA in
virtù dell’articolo 28, capoverso 2 della legge sulle telecomunicazioni (LTC) del 30 aprile 19973 e degli articoli 13, 14 e 15 dell’ordinanza del 6 ottobre 19974 con- cernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).
Il gestore della numerazione del Liechtenstein ha il compito di registrare la doman- da, di contattare l’UFCOM per assicurarsi che gli elementi richiesti vengano attribuiti al richiedente in base alla disponibilità e al soddisfacimento delle relative condizioni e di rilasciare la decisione all’attenzione di quest’ultimo. All’occorrenza, il gestore della numerazione del Liechtenstein tiene conto della possibilità di integrare il servizio in questione nel piano di numerazione del Liechtenstein e delle modifiche previste nel piano svizzero di numerazione. Dal canto suo, l’UFCOM riserverà alle domande provenienti dal Principato lo stesso trattamento di quelle presentate in Svizzera. Motiverà inoltre il rigetto totale o parziale delle domande depositate nel Liechtenstein secondo le stesse modalità delle richieste presentate in Svizzera.
Le tasse per l’attribuzione degli elementi di numerazione e di indirizzo da parte del gestore della numerazione del Liechtenstein, che a seguito della loro esclusione dal piano del Principato sono rimasti parti integranti dell’area di numerazione svizzera, sono determinate in base alle disposizioni in vigore nel Principato. Le spese derivanti dall’attività di sostegno e di consulenza dell’UFCOM vengono rimborsate dal Liechtenstein ai sensi dell’articolo 8 del presente accordo.
Nel caso in cui la presa in considerazione di domande provenienti dai titolari di concessioni nel Liechtenstein porti a una consistente diminuzione degli elementi di numerazione a disposizione degli utenti svizzeri, l’UFCOM provvederà a consultarsi con il gestore della numerazione del Liechtenstein sui provvedimenti da adottare. Tali provvedimenti possono risolversi in un’istanza delle autorità competenti del Liechtenstein di attribuzione di nuovi elementi di numerazione da parte di un’organizzazione internazionale, per quanto tali elementi possano essere attribuiti mediante questo procedimento. I nuovi elementi sono gestiti dall’UFCOM in base alle disposizioni del presente articolo e ad altre procedure convenute a tal fine e accolte nel piano di gestione.
2.3 Organizzazione della cooperazione
Gli affari relativi al campo di applicazione del presente protocollo sono trattati dai responsabili UFCOM del settore della numerazione e dal gestore della numerazione del Principato del Liechtenstein. Sono riservate eventuali disposizioni derogatorie al piano di gestione stabilito di comune accordo.
L’UFCOM e il gestore della numerazione del Liechtenstein stabiliscono di comune accordo un piano di gestione per la regolamentazione della procedura e di altre modalità di cui è necessario tenere conto al momento dell’applicazione del presente protocollo. La prima versione del piano di gestione contiene in dettaglio le
3 RS 784.10
4 RS 784.104
disposizioni relative alla regolamentazione del trasferimento delle responsabilità dall’UFCOM al gestore della numerazione del Liechtenstein, inclusa la messa a di- sposizione dei dati riguardanti il Liechtenstein provenienti dalla banca dati dell’UFCOM relativa agli elementi di indirizzo, dati che costituiscono il nucleo centrale della banca dati di numerazione del Liechtenstein.
Le procedure regolate nel piano di gestione forniscono in particolare informazioni sulle fasi procedurali della cooperazione da parte di ognuna delle parti, di entrambe le parti, congiunta o parallela, al momento della valutazione delle domande. Tali informazioni riguardano l’utilizzo degli elementi di numerazione e d’indirizzo nel Liechtenstein, il trattamento, l’aggiornamento e l’accesso a dati e registrazioni relativi al piano di numerazione del Principato nonché, conformemente alle disposi- zioni dell’UFCOM sulla protezione dei dati e sulla sicurezza, la messa a disposizio- ne di dati provenienti dalla banca dati degli elementi d’indirizzo dell’UFCOM in applicazione dell’articolo 2.2 del presente protocollo. Le procedure devono essere accompagnate dall’indicazione dei termini relativi alla conclusione delle varie fasi procedurali.
Conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati e sulla sicurezza, l’UFCOM e le autorità competenti del Liechtenstein si assicurano l’accesso e il trattamento reciproco dei dati indispensabili all’applicazione del presente protocollo.
2.4 Sostegno in caso di controversie
L’UFCOM fornisce alle autorità competenti del Liechtenstein sostegno e consulenza in caso di rigetto totale o parziale di una domanda di attribuzione di elementi di numerazione presentata da un richiedente o da un titolare di concessione in Liech- tenstein. Tale sostegno comprende in particolare:
– l’esame di informazioni supplementari fornite dal richiedente;
– l’esame di domande relative alla trasmissione di informazioni supplementari;
– il ricorso contro una decisione o una disposizione delle autorità competenti del Liechtenstein;
– la procedura di conciliazione ai sensi della legge sulle telecomunicazioni del 20 giugno 1996, LGB1. 1996 n° 132.
3 Coordinamento dei piani di numerazione
L’UFCOM e le autorità competenti del Liechtenstein ricercano, secondo scienza e coscienza e tenendo conto delle rispettive competenze, ogni possibilità di facilitare il traffico transfrontaliero tra i due Stati e in entrambe le direzioni.
Le due parti assicurano la reciproca volontà di collaborare congiuntamente per attuare provvedimenti tesi a semplificare le procedure di selezione telefonica per gli utenti di telecomunicazione e a facilitare ai fornitori di servizi di telecomunicazione l’accesso agli elementi di numerazione.
Protocollo II
concernente la cooperazione nell’ambito della gestione delle frequenze
1 Principio di cooperazione
Il Principato del Liechtenstein gestisce autonomamente l’utilizzo dello spettro delle frequenze (compresi radio, televisione e diritti di utilizzo relativi alle posizioni orbitali dei satelliti) conformemente alle leggi e alle ordinanze del Principato e alle convenzioni internazionali. Sulla base del presente protocollo, l’UFCOM offre sostegno tecnico e amministrativo e fornisce consulenza nella concezione e realizza- zione della gestione delle frequenze nel Liechtenstein.
2 Unità organizzativa «Frequenzmanagement Liechten xxxxx» («Gestione delle frequenze Liechtenstein»)
Il Governo del Liechtenstein istituirà un’unità organizzativa denominata «Frequenz- management Liechtenstein» (FML), responsabile dell’applicazione del presente protocollo e della cooperazione tra autorità competenti del Liechtenstein e UFCOM. La FML svolgerà le sue attività in seno all’UFCOM, conformemente alle disposi- zioni del presente protocollo, e sarà integrata nella Divisione Gestione delle frequenze dello stesso.
La FML è sottoposta esclusivamente al potere direttivo delle autorità competenti del Liechtenstein. Essa risponde unicamente davanti al Governo del Principato, il quale a sua volta è unico responsabile della FML davanti all’UFCOM. Quest’ultimo ha il compito di attirare l’attenzione della FML e delle autorità summenzionate sulle conseguenze dell’applicazione di direttive.
Accanto ai compiti principali di gestione delle frequenze, la FML funge da interfac- cia tra le autorità competenti del Liechtenstein e i responsabili UFCOM nell’ambito dei settori di attività descritti nel presente protocollo.
Il Governo del Principato e l’UFCOM si accordano sulla natura e sulle modalità di assunzione di personale della FML; tali modalità includono in particolare la natura e l’estensione del sostegno e delle consulenze offerte dall’UFCOM ai fini dell’assunzione. Dopo essersi consultato con l’UFCOM, il Governo del Liechten- xxxxx regolerà le attività e l’integrazione della FML sulla base di un capitolato d’oneri relativo all’unità organizzativa «Frequenzmanagement Liechtenstein».
3 Gestione delle frequenze
3.1 Piano di attribuzione delle frequenze (Frequency Allocations Plan)
Con il sostegno dell’UFCOM e conformemente alle disposizioni degli articoli 38–40 del TelG Telekommunikationsgesetz (Legge sulle telecomunicazioni) nonché alle condizioni poste dalle autorità competenti del Liechtenstein, la FML istituisce un piano di attribuzione delle frequenze che riflette le indicazioni politiche delle dette autorità e tiene conto delle caratteristiche specifiche del Principato.
3.2 Registro delle frequenze
Con il sostegno dell’UFCOM, la FML istituisce per il Liechtenstein un registro delle frequenze contenente tutte le informazioni specifiche relative all’assegnazione individuale di frequenze e di una o di più bande di frequenza all’interno del Princi- pato.
3.3 Assegnazione individuale di frequenze (Frequency Assignment)
Le frequenze vengono assegnate dalle autorità competenti del Liechtenstein dopo un eventuale esame delle domande da parte della FML, con il sostegno dell’UFCOM e conformemente al piano di attribuzione delle frequenze e alle indicazioni politiche delle autorità summenzionate.
3.4 Procedure di coordinamento delle frequenze e di notifica
La FML rappresenta gli interessi del Liechtenstein in materia di coordinamento delle frequenze.
Nell’ambito delle procedure di coordinamento e di notifica, la FML ha la possibilità di incaricare l’UFCOM di rappresentare gli interessi del Liechtenstein previe istruzioni e accordi (tipo e estensione delle competenze). Al termine delle procedure deve essere redatto un rapporto.
In caso di conflitto d’interessi o in presenza di un consistente investimento in termi- ni di tempo e di denaro, l’UFCOM e le autorità competenti del Liechtenstein si consultano a vicenda al fine di trovare una soluzione di comune accordo.
3.5 Monitoraggio delle frequenze
Su richiesta delle autorità competenti del Liechtenstein, l’UFCOM controlla e supervisiona lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e per la verifica dell’utilizzo delle frequenze in rapporto alle concessioni rilasciate, a disturbi e a impianti difettosi.
Le parti stipulano un accordo per definire in particolare l’ampiezza, il calendario delle verifiche e le modalità di redazione del rapporto.
Protocollo III
concernente la cooperazione nell’ambito di determinate concessioni di radiocomunicazione
1 Principio
Nel quadro delle leggi e ordinanze in vigore nel Liechtenstein, il Principato regola in piena autonomia il rilascio e la gestione delle concessioni di radiocomunicazione menzionate nel punto 2 del presente protocollo. La regolamentazione relativa a tali concessioni tiene tuttavia conto delle leggi e ordinanze in vigore in Svizzera.
2 Campo di applicazione del presente protocollo
La cooperazione verte su determinate concessioni di radiocomunicazione non finalizzate a offrire servizi di telecomunicazione a terzi (concessioni che escludono la fornitura di servizi di telecomunicazione). Al momento della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica in particolare alle concessioni di radiocomunicazio- ne a scopo professionale, alle concessioni per radioamatori, alle concessioni per prove di radiocomunicazione, alle concessioni di radiocomunicazione per dimostra- zioni e alle concessioni per la radiocomunicazione ad uso generale.
3 Forma e contenuto della cooperazione
Per l’applicazione del presente protocollo è stabilito un rapporto di cooperazione tra le autorità competenti del Liechtenstein e l’UFCOM, che prevede in particolare l’utilizzo delle strutture messe a disposizione dall’UFCOM per esaminare le doman- de di rilascio di concessioni.
In virtù delle disposizioni del punto 1, l’UFCOM si incarica di esaminare dal punto di vista tecnico e amministrativo le domande di rilascio di concessioni nell’ambito del presente protocollo provenienti dal Liechtenstein, secondo le stesse modalità di quelle presentate in Svizzera. Eventuali indicazioni da parte delle autorità compe- tenti del Liechtenstein verranno prese in considerazione di comune accordo. L’esame delle domande prevede la partecipazione alla procedura di rilascio delle concessioni sotto forma di preparazione delle disposizioni relative alle concessioni in oggetto su incarico e a nome delle autorità summenzionate.
Il rilascio e la gestione delle concessioni ai sensi del presente protocollo nonché l’imposizione di spese e tasse spetta alle autorità competenti del Liechtenstein conformemente alle leggi e ordinanze in vigore nel Principato.
4 Controllo successivo dello sfruttamento delle concessioni di radiocomunicazione (sorveglianza del mercato)
Le condizioni e la procedura che disciplinano il successivo controllo dello sfrutta- mento delle concessioni di radiocomunicazione menzionati al punto 2 del presente protocollo sono definite nel protocollo V concernente la sorveglianza del mercato.
Protocollo IV
concernente la cooperazione nell’ambito degli impianti di telecomunicazione
1 Principi di cooperazione
Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera sulla messa in servizio, installazione e esercizio di impianti di telecomu- nicazione nel Principato.
La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa contemporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economi- co europeo (SEE) e che il diritto relativo all’accordo doganale5 e il diritto dello SEE si applicano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»).
Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 della convenzione del 2 novembre 19946 sull’accordo doganale. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedi- mento più semplici.
La cooperazione si estende agli impianti di telecomunicazione ai sensi dell’arti- colo 5 capoverso 1 lettera f della Telekommunikationsgesetz TelG (Legge sulle telecomunicazioni) del 20 giugno 1996, LGB1. 1996 n° 132.
2 Ambiti e contenuto della cooperazione
2.1 Messa in servizio di impianti di telecomunicazione
Le parti constatano che, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, il diritto dell’accordo doganale relativo alla messa in servizio di impianti di telecomu- nicazione coincide essenzialmente con il diritto dello SEE, in particolare con la direttiva 98/13/CE.
Conformemente al diritto dello SEE, alla legge sulle telecomunicazioni (TelG) e al diritto dell’accordo doganale, il Governo del Liechtenstein è competente a regola- mentare la messa in funzione di impianti di telecomunicazione nel Principato. Nel quadro di tale ambito di competenza, il Governo del Liechtenstein intende realizzare un sistema amministrativo che valuti la conformità degli impianti di telecomuni- cazione. Per adeguarsi ai diritti e agli obblighi posti dal diritto comunitario, il Liechtenstein applicherà una regolamentazione in base alla quale verranno messi in servizio tutti gli impianti di telecomunicazione autorizzati in un altro Stato dello SEE o in uno Stato terzo conformemente al diritto dello SEE, e segnatamente sulla base di un Mutual Recognition Agreement (MRA). Sono inoltre ammessi nel Liech-
5 RS 0.631.112.514
6 RS 0.631.112.514.6
tenstein tutti gli impianti di telecomunicazione autorizzati in base al diritto dell’ac- cordo doganale.
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, l’UFCOM fornisce sostegno e consulenza alle autorità competenti del Liechtenstein per la realizzazione di un sistema di valutazione di conformità degli impianti di telecomunicazione e per questioni inerenti alla messa in servizio di impianti nel Principato. Tali attività di consulenza e di sostegno includono l’esame di domande di qualsiasi tipo, riguar- danti segnatamente:
a) conformità degli impianti di telecomunicazione;
b) presupposti e procedura relativi alla valutazione e all’attestazione di conformità;
c) utilizzo di marchi di conformità;
d) norme e prescrizioni tecniche;
e) riconoscimento di organismi specializzati stranieri in qualità di organismi designati.
L’UFCOM offre sostegno e consulenza sulla base di normative europee armonizza- te, se esistenti, o sulla base di prescrizioni o norme tecniche svizzere.
2.2 Installazione e esercizio di impianti di telecomunicazione
In virtù del presente protocollo, la cooperazione si estende alle attività di consulenza e di sostegno da parte dell’UFCOM alle autorità competenti del Liechtenstein in materia di installazione e esercizio di impianti di telecomunicazione nel Principato.
2.3 Controllo successivo degli impianti di telecomunicazione (sorveglianza del mercato)
Le condizioni e la procedura che disciplinano il controllo successivo degli impianti messi in servizio, installati e esercitati nel Liechtenstein sono definiti nel protocollo V concernente la sorveglianza del mercato.
Protocollo V
concernente la cooperazione nell’ambito della sorveglianza del mercato
1 Principi di cooperazione
Negli ambiti regolamentati dai protocolli II (gestione delle frequenze), III (determi- nate concessioni di radiocomunicazione) e IV (impianti di telecomunicazione), si rivela necessaria nel Liechtenstein una cooperazione in materia di sorveglianza del mercato. Tale cooperazione è disciplinata dal presente protocollo per gli ambiti coperti dai protocolli III e IV, mentre per i dettagli relativi alla cooperazione in ma- teria di gestione delle frequenze fa testo il protocollo II.
Ai sensi del presente protocollo, per «sorveglianza del mercato» si intendono tutti i provvedimenti statali e non statali finalizzati a determinare se la regolamentazione del Liechtenstein viene rispettata nei settori disciplinati dai protocolli II, III e IV. Le infrazioni vengono perseguite e giudicate dall’autorità competenti del Liechtenstein. Le misure di sorveglianza del mercato nel Principato sono prese in base alle disposi- zioni delle leggi e delle ordinanze del Liechtenstein e, all’occorrenza, alle disposi- zioni di concessioni particolari o generali rilasciate nel Principato.
Nel quadro della cooperazione ai sensi del presente protocollo, le autorità di esecu- zione si informano reciprocamente riguardo infrazioni e altri atti suscettibili di causare ripercussioni nell’ambito della sovranità dell’una o dell’altra parte relativa- mente ai settori disciplinati dai protocolli II, III e IV.
2 Ambiti e contenuto della cooperazione
La cooperazione ai sensi del presente protocollo si basa sulla partecipazione dell’UFCOM ai provvedimenti presi, al di fuori della sovranità statale, dalle autorità competenti del Liechtenstein in materia di sorveglianza del mercato. Tale coopera- zione avviene di comune accordo e su richiesta delle autorità competenti del Liech- tenstein e consiste in un’offerta di sostegno e consulenza alle autorità del Liechten- xxxxx in casi particolari, se necessario in loco.
2.1 Determinate concessioni di radiocomunicazione
Le autorità competenti del Liechtenstein sono responsabili del controllo successivo dello sfruttamento delle concessioni di radiocomunicazione previste nel protocol- lo III. In caso di disturbi o di utilizzo irregolare, esse applicano le necessarie misure di sorveglianza del mercato. Su richiesta, l’UFCOM offre consulenza e appoggio segnatamente nel controllo dei rapporti di prova, dei certificati di conformità e di altri documenti giustificativi nonché nell’effettuazione e nella valutazione dei rilevamenti. Se non convenuto diversamente, l’UFCOM redige un rapporto specifico all’attenzione delle autorità competenti del Liechtenstein.
2.2 Impianti di telecomunicazione
Le autorità competenti del Liechtenstein sono responsabili del controllo successivo degli impianti di telecomunicazione messi in servizio, installati e esercitati nel Principato e applicano le necessarie misure di sorveglianza del mercato. Su richiesta l’UFCOM offre consulenza e appoggio, in particolare nel controllo dei rapporti di prova, dei certificati di conformità e di altri documenti giustificativi nonché nella realizzazione e nella valutazione dei rilevamenti. Se non convenuto diversamente, l’UFCOM redige un rapporto specifico all’attenzione delle autorità competenti del Liechtenstein.