AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
per la concessione di contributi a cittadini residenti nel Comune di Fidenza, con morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1903 del 15/11/2021; Delibera di Giunta Comunale n. 259 del 02/12/2021; Determinazione dirigenziale n.1071del 09/12/2021)
PREMESSA
Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Fidenza avvia la procedura a “Bando aperto” finalizzata ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per poter accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Xxxxxx-Romagna, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1903 del 15/11/2021 per € 37.967,87 (economie anni precedenti).
Art. 1 - Definizione di morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo, in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta a seguito di uno dei seguenti eventi avvenuti dopo la data di sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile e oggetto di procedura di sfratto:
1) perdita del lavoro per licenziamento;
2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3) cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4) mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o di lavoro atipico;
5) cessazioni di attività libero-professionali o chiusura di imprese registrate alla CCIAA, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente oppure da calo di almeno il 30% del reddito nei due anni precedenti, desunte dalle relative dichiarazioni dei redditi;
6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
7) consistente riduzione del reddito del nucleo familiare a seguito di divorzio, di separazione, di allontanamento comprovato, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di una persona che contribuiva al reddito familiare.
Art. 2 – Requisiti necessari dei richiedenti
Xxxxxxx presentare richiesta di contributo coloro che, al momento della data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residente nel Comune di Fidenza;
2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;
3. essere intestatario di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche se tardivamente, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 situati nel Comune di Fidenza, nel quale risiede da almeno 1 anno;
4. non essere titolari (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione di altro immobile ad uso abitativo fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo nel territorio della provincia di Parma;
5. reddito ISE del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00 oppure un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 26.000,00;
6. essere destinatario di:
- atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- provvedimento esecutivo di rilascio per morosità;
- sfratto eseguito;
- sfratto convalidato/eseguito e che abbia reperito un nuovo alloggio il cui proprietario è disponibile alla sottoscrizione di un contratto di locazione a canone concordato o altre tipologie di canone inferiore al libero mercato;
oppure
7. non essere destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto ma con diminuzione di reddito a causa del Covid-19. In questo caso, il richiedente dovrà presentare una autocertificazione nella quale dichiara di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito, può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
Gli eventi di cui sopra devono essere comprovati con idonea documentazione attestante la situazione avvenuta.
Possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di sfratto in corso, qualora ricorrono le condizioni che definiscono la morosità incolpevole.
Art. 3 – Modalità e condizioni per l’erogazione dei contributi
Con riferimento alla finalizzazione dei contributi di cui all'art. 5 del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si definiscono i seguenti importi massimi erogabili:
CASO A (art. 5 comma 1 lett. a - Decreto Interministeriale 30.03.2016)
Conduttori (inquilini) di contratti di locazione con un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e contestuale rinuncia del proprietario all'esecuzione del provvedimento di xxxxxxxx.
Il contributo erogabile corrisponderà al numero di mensilità di canoni non pagate e comunque sino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune/Ente gestore, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due e con contestuale rinuncia da parte del proprietario dell'immobile all'esecuzione del provvedimento di rilascio;
Il contributo è intestato al beneficiario, che delega irrevocabilmente il proprietario alla riscossione.
CASO B (art. 5 comma 1 lett. b - Decreto Interministeriale 30.03.2016)
1) Conduttori di contratti di locazione (inquilini) con un provvedimento di sfratto convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito - Misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.
oppure
2) Conduttori di contratti di locazione (inquilini) in possesso del requisito di cui all'art. 2 comma 7 del Bando ovvero non essere destinatari di provvedimento esecutivo di sfratto ma con diminuzione di reddito a causa del Covid-19.
Il contributo viene erogato al proprietario, previo accordo sottoscritto dalle parti per il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, una sola volta, ed in misura proporzionale, pari a:
- n. 6 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto registrato, in caso di rinvio per 6 mesi, e comunque nella misura massima di € 3.000,00;
- n. 9 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto registrato, in caso di rinvio per 9 mesi, e comunque nella misura massima di € 4.500,00;
- n. 12 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto registrato, in caso di rinvio per 12 mesi, e comunque nella misura massima di € 6.000,00.
Il contributo è intestato al beneficiario, che delega irrevocabilmente il proprietario alla riscossione.
CASO C (art. 5 comma 1 lettere c, d – Decreto Interministeriale 30.03.2016)
Conduttori di contratti di locazione (inquilini) nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato o eseguito e che abbiano reperito una nuova soluzione abitativa a canone concordato o altre tipologie di canone inferiore al libero mercato.
In questo caso può essere erogato un contributo corrispondente all’intero importo del deposito cauzionale e/o un contributo corrispondente all’importo dei canoni di locazione anticipati necessari alla stipula del nuovo contratto di locazione fino a un massimo di € 8.000,00, a condizione che:
• sia previsto un canone sostenibile rispetto alla capacità economica del conduttore;
• l’importo del deposito cauzionale sia esplicitato nel nuovo contratto di locazione.
I contributi di cui al caso C possono essere corrisposti dal Comune/Ente gestore in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
Casi di esclusione:
- il contributo per la morosità incolpevole non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al D.L.
n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019 e non è concedibile al richiedente che ha ottenuto nel medesimo anno un contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (Fondo Affitto –
L. 431/1998 e L. R. 2472001 e ss.mm.ii.) oppure un contributo per l'emergenza abitativa (derivanti dalle DGR n. 817/2012, n. 1709/2013, n. 2221/2015 e n. 2365/2019.
Art. 4 - Ammontare massimo del contributo
I contributi, di cui al precedente Art. 3, vengono riconosciuti secondo la valutazione che verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice delle domande di contributo, individuata con preciso atto, come indicato al seguente Art. 6, in base ai criteri indicati nel presente Avviso.
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo
La domanda per la concessione di contributi ai cittadini residenti nel Comune di Fidenza, con morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso:
− l’Ufficio Acer di Fidenza in Xxx Xx Xxxxxx, 0 oppure la sede di Acer in Xxxxxx Xxxxxxxxx x.
00/X a Parma;
− il Servizio Sociale del Comune di Fidenza in Xxx Xxxxxxx x. 00/00;
− presso le sedi delle associazioni sindacati degli inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT);
− scaricabile dal sito web dell’Azienda Casa Xxxxxx-Romagna di Parma all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Il modulo di domanda, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilato e firmato dal richiedente e, nei casi previsti, anche dal proprietario dell’alloggio, può essere presentato dal richiedente (o suo delegato), previo appuntamento chiamando al n. tel. 0000 000000 (ufficio Acer di Fidenza) oppure al n. tel. 0000 000000 (Sede Acer di Parma) a partire dal giorno 20 dicembre 2021 e sino al giorno 20 dicembre 2022.
In alternativa, la domanda e i suoi allegati possono essere inviati (entro il 20 dicembre 2022) tramite PEC all'indirizzo xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario (da presentare qualora la firma dell’intestatario non venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica);
2. Documentazione attestante la procedura di sfratto;
3. Documentazione comprovante lo stato di inquilino moroso incolpevole;
4. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
5. Copia attestazione ISEE in corso di validità o suo numero identificativo;
6. Per coloro che rientrano nel caso B-2): Autocertificazione nella quale dichiara di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%.
Si precisa che sarà motivo di esclusione:
• la mancata apposizione della firma del richiedente e, nei casi previsti, anche dal proprietario dell’alloggio, ove indicato nel modulo di domanda;
• l’incompletezza della domanda di partecipazione;
• la mancanza della copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Art. 6 – Commissione di valutazione delle domande di contributo
E’ costituita presso l’Azienda Casa Xxxxxx-Romagna di Parma, una Commissione di valutazione delle domande di contributo di cui al presente avviso pubblico, individuata con determinazione dirigenziale n. del .
La Commissione ha il compito di valutare le domande, in ordine cronologico di arrivo, che soddisfano i requisiti e le condizioni del presente bando, per stabilire l’entità dei contributi da erogare fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
La Commissione, in caso di domande eccedenti le risorse disponibili, considererà quale titolo preferenziale le seguenti caratteristiche del nucleo familiare richiedente:
- presenza di componenti ultrasettantenni
- presenza di minori
- presenza di componenti con invalidità superiore al 74%
- nuclei familiari in carico al servizio sociale pubblico o alla competente azienda sanitaria locale per l'attuazione di un progetto assistenziale;
In caso di parità di caratteristiche, la Commissione seguirà, quale ultimo criterio, l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Art. 7 – Procedura per la valutazione delle domande di contributo. Comunicazioni.
Le domande di contributo, pervenute all’ufficio Acer di Fidenza, saranno istruite dal medesimo al fine di verificarne la completezza, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Avviso.
Il Servizio sociale territorialmente competente, si impegna, ove ritenuto necessario, a svolgere il compito di facilitare, nell’ambito delle procedure di sfratto, un’intesa fra il locatore ed il conduttore al fine di mantenere la disponibilità dell’alloggio occupato, mediante il pagamento delle morosità accumulate, oppure di poter accedere ad una diversa soluzione abitativa, utilizzando i contributi per il pagamento del deposito cauzionale e/o dei canoni di locazione anticipati previsti dal nuovo contratto di locazione.
A seguito delle verifiche effettuate, la Commissione di valutazione delle domande valuterà l’ammissibilità, o meno, del contributo e ne quantificherà l’importo, anche in funzione degli Accordi concordati e sottoscritti con i proprietari degli alloggi.
Acer comunicherà al richiedente e al proprietario dell’alloggio l’esito della valutazione e in caso di esito favorevole provvederà al versamento del contributo.
Nel caso che non si ravvisino le condizioni per l’erogazione del contributo, Acer comunicherà al richiedente e al proprietario dell’alloggio la non ammissione al contributo.
Nei successivi dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il richiedente può presentare le proprie controdeduzioni.
Nei successivi 30 giorni, la Commissione di Valutazione esamina le controdeduzioni pervenute ed assume decisione definitiva in merito.
Il Comune di Fidenza, ai sensi del decreto 14 maggio 2014 “Attuazione dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124 – Morosità Incolpevole” emanato dal Ministero Infrastrutture e dei trasporti - art. 6 “Graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica” - provvederà a trasmettere alla Prefettura l’elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l’accesso al contributo per le
valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Art. 8 - Controlli
Il Comune di Fidenza e l'Acer di Parma si riservano la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le modalità previste dagli artt. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da eventuale specifica regolamentazione comunale sui controlli. L’attività di controllo viene svolta consultando direttamente gli archivi di Amministrazioni (quali ad es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, etc.) che certificano dati inerenti la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare relativamente al quale sono state sottoscritte le dichiarazioni sostitutive.
Nell’ambito dell’attività di controllo sopra descritta ci si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di documenti necessari per verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni sottoscritte (ad es. copia di atti di compravendita immobiliare, contratti di affitto, compravendita di quote societarie).
Qualora dai controlli effettuati emerga la non corrispondenza di quanto dichiarato con quanto viene accertato, il dichiarante, nel rispetto dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, viene fatto decadere dall’agevolazione concessa sulla base delle dichiarazioni rivelatesi non veritiere, fatte salve tutte le norme penali in materia.
Art. 9 - Informativa Privacy
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
Il Comune è il titolare dei dati.
Fidenza, 16/12/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx)
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXXXXX
Firmato il 16/12/2021 09:45
Seriale Certificato: 405297
Valido dal 07/05/2021 al 07/05/2024
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