Pacchetto 4“COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI SCOUTING” STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Pacchetto 4 “COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI SCOUTING” |
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 |
INTRODUZIONE
Con il presente documento la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”), con sede in Firenze, via Xxxxxx xx Xxxxxxxx n. 19 (di seguito Lega Pro), intende offrire in via non esclusiva ai soggetti interessati, per la stagione sportiva 2021/2022, i “Diritti Scouting”, come descritti in dettaglio nell’Allegato 1.
I Diritti Scouting consentono al Licenziatario la diffusione di immagini di archivio (ricavate dal database della Lega Pro nel corso della stagione sportiva) sul proprio sito specializzato nella ricerca di calciatori esclusivamente da parte di soggetti professionisti (procuratori sportivi, direttori sportivi, etc.), secondo modalità a circuito chiuso, come meglio infra definito.
Al fine di ottenere l’assegnazione dei Diritti Scouting, il soggetto interessato, in possesso dei requisiti richiesti, è tenuto ad inviare alla Lega Pro l’Accordo di Licenza (di cui all’Allegato 1) sottoscritto ad accettazione delle condizioni normative ed economiche previste nello stesso e nei suoi allegati. L’assegnazione dei Diritti Scouting si perfeziona al momento del successivo riscontro da parte della Lega Pro.
ALLEGATO 1
ACCORDO DI LICENZA – DIRITTI SCOUTING
Tra
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (P.I. 03974420485), con sede in xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx x. 00, 00000 – Xxxxxxx, in persona del Presidente xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, dove chiede di ricevere tutte le comunicazioni comunque relative al presente accordo (“Lega Pro”)
E
(C.F. e P.IVA ), con
sede in , , in persona del
, pec , dove chiede di ricevere tutte le comunicazioni comunque relative al presente accordo (“Licenziatario”)
PREMESSO CHE
− la Lega Pro intende commercializzare i Diritti Scouting relativi alle gare delle competizioni organizzate dalla stessa nella Stagione Sportiva 2021/2022;
− il Licenziatario, dichiarando di essere in possesso dei requisiti prescritti, intende acquisire i Diritti Scouting sottoscrivendo il presente accordo di licenza (“Accordo di Licenza”) alle condizioni e nei termini infra previsti.
Viste le premesse, che formano parte integrante del presente Accordo, tra le Parti si conviene quanto segue.
1. DEFINIZIONI
Nella presente Offerta, comprensiva anche dei relativi Allegati, i seguenti termini ed espressioni sono da intendersi con il seguente significato (sia nella forma singolare che in quella plurale):
A Pagamento (o Pay): è la modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi esclusivamente in forma codificata attraverso un sistema ad accesso condizionato dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione di una singola Gara da parte dell’Utente.
Archivio Corrente: è l’insieme delle immagini degli Eventi della Stagione Sportiva di cui alla presente
Offerta come messe a disposizione dalla Lega Pro.
Archivio Storico: è l’insieme delle immagini che costituiscono le library della Lega Pro e delle Società
Sportive relative alle Stagioni Sportive antecedenti la Stagione Sportiva di cui
all’Offerta.
Accordo di Licenza: è il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, concessa al Licenziatario, per
l’esercizio di diritti che si perfeziona nei termini previsti al successivo art. 5, in conformità ed alle condizioni ivi contenute.
Circuito Chiuso: è la modalità di diffusione delle Immagini di Archivio Corrente in un sistema chiuso
di trasmissione e ricezione in forma codificata e riservata ai soli Utenti autorizzati a tale ricezione, di proprietà del Licenziatario.
Competizioni: ai fini della presente Offerta, sono le competizioni organizzate annualmente dalla
Lega Pro del Campionato di Serie C (composto dalle fasi di Regular Season, Play Off e Play Out), della Coppa Italia e della Supercoppa, come dettagliatamente descritte all’interno delle Linee Guida.
Corrispettivo: è il corrispettivo pagato dal Licenziatario alla Lega Pro in forza del presente
Accordo di Licenza.
Diritti Scouting: sono i diritti per la realizzazione e diffusione, a Circuito Chiuso sulla Piattaforma, dei prodotti realizzati sulla base delle Immagini di Archivio Corrente, concessi in licenza dalla Lega Pro al Licenziatario per la Stagione Sportiva in virtù della conclusione dell’Accordo di Licenza, come ivi specificamente descritti.
Durata: è la durata dell’Accordo di Licenza, decorrente dal perfezionamento dell’Accordo
di Licenza ai sensi dell’art. 5 e con termine fissato al 30 giugno 2022.
Evento: è la singola partita valida ai fini di una delle Competizioni, di cui non fanno parte anche le fasi del pre-Gara, del post-Gara e degli intervalli. AI fini del presente Accordo è irrilevante il numero di Eventi che vengono disputati nel corso della Stagione Sportiva.
FIGC: è la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Gara: è la parte dell’Evento che decorre dal fischio iniziale e termina con il fischio finale.
Giornata: è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto a propria discrezionalità, vincolante ed insindacabile, dalla Lega Pro.
Immagini di Archivio Corrente: sono le immagini che il Licenziatario mette a disposizione degli Utenti,
confezionate dallo stesso Xxxxxxxxxxxxx, a proprie cura e spese, secondo le esigenze degli Utenti (intera partita, highlights focalizzati su un giocatore, clip, etc.).
Impianti: sono gli stadi o gli impianti sportivi dove saranno disputati gli Eventi.
Licenziatario: è il soggetto con cui si è perfezionato l’Accordo di Licenza in conformità al primo
paragrafo dell’art. 5.
Offerente: è il soggetto che presenta una Offerta.
Offerta: è la proposta contrattuale contenuta nell’offerta al mercato per i Diritti Scouting non esclusivi pubblicata dalla Lega Pro, debitamente compilata e sottoscritta dall’Offerente e trasmessa alla Lega Pro con le modalità prescritte.
Piattaforma: è il sistema a Circuito Chiuso del Licenziatario cui possono accedere, via Internet,
anche in mobilità, gli Utenti.
Segnale: è il segnale audiovisivo contenente le immagini delle riprese della Gara, comprensivo di grafica e di audio della Gara, catturato dalle telecamere che riprendono la Gara e dai microfoni eventualmente posizionati, anche in alternativa all’audio delle telecamere, dalla Lega Pro.
Società Sportiva: è la società sportiva associata alla Lega Pro.
Stagione Sportiva: è la stagione sportiva 2021/2022 come individuata sulla base dei regolamenti della
FIGC.
Utenti: sono i professionisti (procuratori sportivi, direttori sportivi, società sportive, etc.) che usufruiscono dei servizi offerti A Pagamento dal Licenziatario attraverso la Piattaforma di quest’ultimo.
2. LE COMPETIZIONI
Nella Stagione Sportiva della Durata, la Lega Pro organizza:
- il Campionato di Serie C;
- la Coppa Italia di Serie C;
- la Supercoppa di Serie C.
Tali Competizioni sono dettagliatamente descritte sul sito istituzionale della Lega Pro.
I relativi eventi (di seguito anche “Eventi” o “Gare”) si svolgono all’interno delle finestre di seguito descritte.
i. Regole generali sul format del Campionato e sugli orari di disputa delle Gare delle Competizioni
La Lega Pro ha facoltà di modificare il format delle Competizioni, i calendari, i giorni, le Giornate e le finestre di svolgimento delle Gare in presenza di esigenze di carattere sportivo, di ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo, dandone tempestiva comunicazione al Licenziatario. Ogni modifica, sospensione o interruzione di Eventi e Competizioni, anche nel corso della Stagione Sportiva, anche dovuta a causa di forza maggiore, è di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante della FIGC, della Lega Pro, nonché di Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale o altre autorità competenti.
Il Licenziatario, pertanto, prende atto e accetta che le Competizioni potranno subire variazioni, sospensioni o interruzioni per i motivi sopra indicati nel presente paragrafo con conseguente modifica (anche in via definitiva), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, del numero totale di Eventi, della disputa delle Gare, del calendario così come specificati oggi nel presente Accordo di Licenza, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario, tenuto conto delle modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo di Licenza, ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la Lega Pro, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, modifiche dei Diritti o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo.
Le determinazioni della Lega Pro circa le date e gli orari delle Gare nonché, ai sensi dei regolamenti rilevanti, quelle assunte dalla FIGC circa il formato delle Competizioni, non possono in alcun modo costituire titolo per richieste risarcitorie o di riduzione del Corrispettivo o di revisione del contenuto dei Diritti da parte del Licenziatario. Il soggetto che sottoscrive l’Accordo di Licenza prende atto del carattere variabile e non definitivo del numero delle Gare e rinuncia fin d’ora a qualsiasi eccezione o pretesa.
ii. Annullamento delle Competizioni in via definitiva
Fermo restando quanto previsto nel precedete paragrafo i., nel caso in cui, prima dell’inizio o durante la Stagione Sportiva, le Competizioni non si potessero più disputare per provvedimenti assunti da Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva,
nazionale o internazionale, altre autorità o organismi competenti, e le Gare di tali Competizioni non fossero recuperate nell’arco della Stagione Sportiva, l’Accordo di Licenza si intenderà risolto di diritto, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la Lega Pro, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, indennizzi, rimborsi, di qualunque sorta.
3. LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA
La Produzione Audiovisiva degli Eventi è effettuata direttamente dalla Lega Pro, a propri oneri e costi, secondo lo standard di mercato.
La Lega Pro metterà a disposizione del Licenziatario il Segnale delle Gare oggetto dei Diritti e nei termini di seguito specificati. Tutte le attività di post produzione e di confezionamento di prodotti ad hoc sono a cura e spese del Licenziatario, fermo restando, come meglio in seguito specificato, che anche tali prodotti dovranno essere cancellati dal Licenziatario dal proprio database alla scadenza del presente Accordo di Licenza.
4. PAGAMENTO E GARANZIE FINANZIARIE
Il corrispettivo dovuto per l’acquisto del presente pacchetto scouting relativo alla stagione 2021/2022 ammonta a € 35.000,00 oltre IVA; Il Corrispettivo dovrà essere versato dal Licenziatario alla Lega Pro in due rate di pari importo: la prima, maggiorata dell’IVA, dovrà essere corrisposta contestualmente all’inoltro dell’Accordo di Licenza, a pena di inefficacia dell’Accordo stesso; la seconda, maggiorata dell’IVA, con scadenza al 31 gennaio 2022.
I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati mediante bonifico, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a “Lega Italiana Calcio Professionistico”, IBAN: IT 80 B 01005 02800 000000007012 o su diverso conto corrente eventualmente comunicato per iscritto dalla Lega Pro.
Nel caso in cui la consistenza patrimoniale dell’Offerente sia di entità inferiore al Corrispettivo dallo stesso offerto per la licenza su base annua, IVA inclusa, l’esatto adempimento del pagamento del Corrispettivo, così come delle eventuali penali o sanzioni derivanti da inadempienze nei termini e con le modalità di cui al presente Xxxxxx, dovrà essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito.
Il ritardo nel pagamento del Corrispettivo comporterà la maturazione a favore della Lega Pro degli interessi legali di mora, senza necessità di comunicazione e/o costituzione in mora, ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
5. CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA
L’Accordo di Licenza è perfezionato al momento dell’invio della comunicazione scritta con cui la Lega Pro comunica all’Offerente l’accettazione dell’Offerta relativa all’Accordo di Licenza. Dal momento del perfezionamento dell’Accordo di Licenza, le parti sono tenute ad eseguire le rispettive prestazioni ed obbligazioni di cui al presente Accordo di Licenza e al rispetto di tutti i provvedimenti delle Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale.
I Diritti Scouting consentono al Licenziatario il diritto di diffondere e mettere a disposizione degli Utenti esclusivamente a Circuito Chiuso, sulla Piattaforma e in forma A Pagamento, la Differita integrale di tutte le Gare oggetto dell’Archivio Corrente, nonché di mettere a disposizione degli Utenti esclusivamente a Circuito Chiuso, sulla Piattaforma e in forma A Pagamento, con relativa catalogazione, video di durata variabile appositamente realizzati mediante il taglio e il montaggio di estratti delle Gare oggetto dell’Archivio Corrente con specifica finalità di approfondimento e analisi tecnica e tattica delle squadre e degli atleti partecipanti alle Competizioni (di seguito “Diritti Scouting”).
Ogni ulteriore diritto è di conseguenza escluso.
Il Licenziatario si obbliga al puntuale rispetto di tutte le seguenti condizioni contrattuali:
a) Il Licenziatario dichiara di esercitare i Diritti:
i. senza che chiunque possa accedere alle Immagini di Archivio Corrente al di fuori della Piattaforma a Circuito Chiuso e a Pagamento, selezionando comunque prioritariamente gli Utenti, che devono essere tutti professionisti del settore in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione delle Immagini di Archivio Corrente.
ii. senza porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operativo, nonché dei diritti che permangono in capo alla Lega Pro;
iii. senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Pro, delle Società Sportive e dei loro tesserati, e dello sport e del calcio in generale;
iv. nel rispetto delle presenti Condizioni Generali di Licenza, che sono state oggetto di attenta analisi e specifica sottoscrizione.
b) Il Licenziatario dichiara di conoscere le norme emanate in materia dalla Lega Pro, contenute nel “Regolamento relativo alle produzioni audiovisive, agli accessi negli stadi e alle interviste” (di seguito: “Regolamento Operativo Media”) e si impegna ad attenersi e a esercitare i Diritti Scouting in conformità ad esse, nonché a tutte le disposizioni vigenti presenti all’interno del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici (D. Lgs. 177/2005 e ss. modifiche), alle norme regolamentari stabilite dall’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, nonché a tutte le norme di autorità e organismi statali, locali, amministrativi e sportivi, che possano incidere sulla disputa degli Eventi ovvero delle trasmissioni audiovisive. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare, a discrezione della Lega Pro, a seguito di intimazione scritta da parte di Lega Pro a cessare la predetta condotta, cui il Licenziatario non dia seguito entro il termine di 5 giorni, la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza, con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Il Licenziatario si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni legislative e regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente anche le variazioni che la Lega Pro potrà legittimamente apportare nell’esercizio dei propri poteri.
c) Fermo quanto precede, Il Licenziatario è tenuto ad esercitare i Diritti Scouting anche nei limiti e con le modalità di seguito indicati, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica:
i. le diffusioni e le messe a disposizioni delle Immagini di Archivio Corrente non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo diverse da quelle oggetto dell’Accordo di Licenza, né il Licenziatario potrà, in qualunque forma e modo, ritrasmettere il Segnale;
ii. ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza dell’Accordo di Licenza;
iii. è fatto divieto al Licenziatario di esercitare qualsiasi attività, mediante qualsivoglia tecnologia, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, anche al momento del confezionamento di prodotti ad hoc.
d) Fermo restando quanto previsto all’art. 2, lett. iii del presente Accordo di Licenza, la Lega Pro si riserva di disporre il differimento o l’anticipo degli Eventi per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che il Licenziatario nulla possa pretendere. Salvo quanto previsto all’art. 2, lett. iv, del presente Accordo di Licenza, nessuna responsabilità risarcitoria potrà essere inoltre ascritta alla Lega Pro nell’ipotesi in cui, per motivi ad essa non imputabili, gli Eventi oggetto dell’Archivio Corrente non vengano disputati, in tutto o in parte, ovvero i diritti non possano essere esercitati, in tutto o in parte: il Licenziatario pertanto esonera espressamente la Lega Pro e le Società, tenuto conto delle modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo e a qualsivoglia riduzione del Corrispettivo maturato.
e) Nell’ambito dell’Accordo di Licenza, la Lega Pro è tenuta a garantire al Licenziatario la piena, effettiva e incontrastata disponibilità dei Diritti Scouting, ferma restando la non esclusività dei Diritti medesimi. La Lega Pro è a tal fine tenuta a mettere a disposizione del Licenziatario il Segnale, eventualmente graficato (anche con il marchio del distributore del Canale Serie C TV) nelle forme e nei termini e alle condizioni previsti dal presente Accordo di Licenza e dai regolamenti applicabili.
f) Il Licenziatario prende atto che la proprietà delle riprese spetta alle Società Sportive, fermo restando il diritto di quest’ultime di farne uso per tutti i fini di cui al Decreto, e si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega Pro, qualora questa ne facesse richiesta, una registrazione della registrazione della trasmissione, ovvero il prodotto montato o confezionato dallo stesso Licenziatario, di ciascuna Gara oggetto dell’Archivio Corrente in formato informatico, su supporto DVD, CD o chiave USB, con video e audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega Pro a mezzo mail. In caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale sino ad Euro 100,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà, inoltre, comportare la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario, anche a titolo di penale o di agire per il recupero degli importi dovuti a titolo di penale fino alla data di comunicazione della risoluzione dell’Accordo di Licenza.
g) Il Licenziatario non può, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o concedere in licenza ad altri soggetti anche in possesso del Nulla Osta di cui al Regolamento Operativo Media, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio, qualsiasi Immagine di Archivio Corrente, immagini che sono di proprietà delle Società Sportive e protette dal diritto d’autore. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto dell’Accordo di Licenza senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna
del Segnale, i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Licenziatario si obbliga, altresì, a propri costi, oneri e responsabilità, a tenere inviolata la propria Piattaforma da tutti coloro che illecitamente volessero captare le Immagini di Archivio Corrente diffuse e messe a disposizioni degli Utenti. In caso di violazione, si applicheranno gli stessi rimedi di cui alla presente norma, fermo restando l’obbligo di cui ai successivi paragrafi, anche in termini di penale.
h) Il Licenziatario si impegna a fornire piena assistenza, senza costi a carico della Lega Pro, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine, avrà l'onere di documentare alla Lega Pro ogni presunta infrazione, con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video e/o audio che la Lega Pro dovesse ritenere necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega Pro nel determinare le modalità con cui agire nei confronti di tali terzi. È esclusa qualsiasi responsabilità della Lega Pro e delle Società Sportive per i danni derivanti dalle infrazioni di altri operatori.
i) In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti a), b), c) e g) del presente art. 5, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale del valore da determinare fino ad € 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione, anche parziale, non esaustiva del maggior danno. Il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dell’accordo, con conseguente obbligo per il Licenziatario di immediata interruzione dell’esercizio dei Diritti Scouting. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
j) Nel caso in cui il Licenziatario:
i. sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
ii. ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione di servizi media audiovisivi attraverso Internet;
iii. risulti insolvente;
la Lega Pro avrà diritto, dandone previa comunicazione scritta al Licenziatario a mezzo posta elettronica certificata (all’indirizzo attivo indicato dal Licenziatario in epigrafe dell’Accordo di Licenza), telegramma o lettera raccomandata:
1) di sospendere, a sua insindacabile decisione, la consegna del Xxxxxxx;
2) di risolvere l’Accordo di Licenza con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale, quanto pagato fino a quel momento, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In tale ultimo caso il Licenziatario sarà, comunque, tenuto a versare l'intero Corrispettivo dovuto.
k) L’Accordo di Licenza avrà durata per il corso della Stagione Sportiva 2021/2022. L’Accordo di Licenza si perfeziona nei termini di cui al primo paragrafo dell’art. 5, comportando la presentazione del presente Accordo di Licenza sottoscritto accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni Generali di Licenza. Gli effetti dell’Accordo di Licenza termineranno alle ore 24.00 del 30 giugno 2022 (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva) e al Licenziatario sarà pertanto impedito ogni ulteriore sfruttamento dei Diritti Scouting, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo o estensione.
l) L’Accordo di Licenza potrà essere risolto dalla Lega Pro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa
comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento da parte di quest’ultimo, anche per una sola volta, di uno degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, lett. a), b), c), d), f), g), i), del presente Accordo. In caso di risoluzione dell’Accordo di Licenza per una delle ipotesi di cui sopra, al Licenziatario sarà immediatamente impedito ogni sfruttamento dei Diritti Scouting, sotto qualsiasi forma.
m) L’eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell’altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Accordo di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
n) In caso di eventuale nullità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, di una o più clausole contenute nel presente Accordo di Licenza, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l’obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, laddove consentiti.
o) Il Licenziatario prende atto ed accetta che il presente Accordo di Licenza è regolato dalla legge italiana e che la competenza a decidere per tutte le controversie che dovessero sorgere in applicazione dell’Accordo di Licenza spetta in esclusiva al Foro di Firenze.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in data
Lega Italiana Calcio Professionistico Il Licenziatario
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’offerente dichiara di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli dell’Accordo di Licenza: 2 (iii), 2 (iv), 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).
Il Licenziatario