CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (on-line o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’Organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
e) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera e), numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
I) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondent l organizzatore il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
e) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
I) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eve tuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista for ce al viaggiato le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte Il, del codice del tur sm .
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le info mazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i pacchetti che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. I contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli
effetti di cui all’art.1385 non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. XXXXXX E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; e) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
1O. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di
pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; e) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3 In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione.
13.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni
14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xXxxxxxxxx/000/.
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 0, xxx. 0, xxxx. x), xxx Xxx. (XX) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1 Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4 All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie diAssicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legg
e tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI AL TERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e
alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1 L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2 I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore,
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viagg
iatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
A tale scopo CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl ha stipulato la polizza assicurativa Fondo di Garanzia SECURE TRAVEL _ Certificato nr 2022-1020-2-0218
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa
5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato CALDANA INTERNATIONATIONAL TOURS Srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta ad CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici
TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale.
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche coprire il prezzo del biglietto che verrà specificato al momento del versamento. In questo caso quindi la percentuale di acconto sarà superiore al 25%.
MINIMO PARTECIPANTI
Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può essere previsto un numero minimo di partecipanti secondo il tipo di pacchetto. L’eventuale non raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato dall’organizzatore secondo le norme di legge:
- per viaggi di durata inferiore ai 2 giorni: almeno 48 ore prima della partenza - per viaggi di durata compresa tra 2 e 6 giorni: almeno 7 giorni prima della partenza - per viaggi di durata superiore ai 6 giorni: almeno 20 giorni prima della data di partenza.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex. art 12 dal turista successivamente alla conferma da parte di CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima della partenza. Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
- Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle regolamentazioni delle singole compagnie aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo
10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica
- Il premio della copertura assicurativa
- Il costo di ottenimento visto
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già emesso
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 30 a 21 giorni prima della partenza 25% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 20 a 11 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 10 a 3 giorni prima della partenza 70% della quota di partecipazione e dei supplementi
- oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione e dei supplementi
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.
Viaggi IN AEREO / FLY & TOUR
Le combinazioni volo + bus prevedono la prenotazione del volo aereo. Nella maggior parte dei casi, per godere di tariffe promozionali, l’emissione dei biglietti è immediata. I biglietti aerei, una volta emessi, non sono mai rimborsabili. Alcune compagnie consentono un recupero parziale delle tasse aeroportuali, altre nemmeno.
Nei casi in cui i biglietti aerei non siano ancora stati emessi, si applicheranno le seguenti penali:
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
- da 30 a 18 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80% della quota di partecipazione e dei supplementi
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti; le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al TURISTA che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi per il rientro sono a carico del viaggiatore.
DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 01/04/2022 al 30/10/2022
• Le quote sono espresse in Euro
• Riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: cambi e costo carburante in vigore al 15 febbraio 2022
• Organizzazione tecnica: CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. – xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 0
– 25088 TOSCOLANO MADERNO – BS –
Licenza decreto Provincia di Brescia n. 2715
Progetto grafico e impaginazione: ALL CREATIVE - BRESCIA Opuscolo diffuso in data 01 marzo 2022
• CALDANA INTERNATION
AL TOURS Srl ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilit à Civile Professionale con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nr. 100075271 per un massimale di € 2.065.828 FONDO GAR ANZIA: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lett. g del Codice Turismo, della direttiva (UE)
2015/2302 e del D. Lgs 21.5.2018, n. 62, CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl ha stipulato una polizza assicurativa con la compagnia Fondo di Garanzia SECURE TRAVEL per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore.
Certificato nr 2022-1020-2-0218.
VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della conferma/ estratto conto incideranno nella misura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituito viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso l’Agenzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod. tur. si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D. lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.
PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – come per esempio: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica pagina sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione
di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico del turista.