CONTRATTO
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 37.000 (TRENTASETTEMILA) CONTENITORI STAZIONARI IN METALLO, COMPRENSIVA DI POSIZIONAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE E RELATIVA MANUTENZIONE, NONCHÉ DELLA RIMOZIONE DI CIRCA 30.000 (TRENTAMILA) CONTENITORI DI PROPRIETÀ AMA E DELLA FORNITURA DI N.
4.000 (QUATTROMILA) CONTENITORI CARRELLATI IN POLIETILENE OCCORRENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIA
CIG LOTTO I 831388856A
Ama S.P.A. - PG - 30/07/2021.0059877.E - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXX; XXXXX XXXXXXX; Mir
INDICE
Articolo 1 7
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 7
Articolo 2 10
Oggetto 10
Articolo 3 11
Durata 11
Articolo 4 12
Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore 12
Articolo 5 14
Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione 14
Articolo 6 16
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 16
Articolo 7 18
Verifiche e controlli 18
Articolo 8 18
Corrispettivi 18
Articolo 9 19
Fatturazione e pagamenti 19
Articolo 10 25
Penali 25
Articolo 11 29
Garanzia 29
Articolo 12 31
Riservatezza 31
Articolo 13 32
Risoluzione 32
Articolo 14 33
Recesso 33
Articolo 15 35
Sicurezza e danni 35
Articolo 16 37
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 37
Articolo 17 38
Rischi da interferenze 38
Articolo 18 38
Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito 38
Articolo 19 38
Subappalto 38
Articolo 20 40
Accordo Bonario 40
Articolo 21 40
Foro competente 40
Articolo 22 40
Trattamento dei dati, consenso al trattamento 40
Articolo 23 41
Oneri fiscali e spese contrattuali 41
Articolo 24 41
Trasparenza 41
Articolo 25 43
Tracciabilità dei flussi finanziari 43
Articolo 26 44
Condizioni risolutive espresse 44
Articolo 27 45
Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 45
Articolo 28 46
Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 46
Articolo 29 46
Protocollo Anticontagio COVID-19 46
Articolo 30 47
Clausola finale 47
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 37.000 (TRENTASETTEMILA) CONTENITORI STAZIONARI IN METALLO, COMPRENSIVA DI POSIZIONAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE E RELATIVA MANUTENZIONE, NONCHÉ DELLA RIMOZIONE DI CIRCA 30.000 (TRENTAMILA) CONTENITORI DI PROPRIETÀ AMA E DELLA FORNITURA DI N.
4.000 (QUATTROMILA) CONTENITORI CARRELLATI IN POLIETILENE OCCORRENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIATA - LOTTO I
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca, 87 - 00142, C.F. e P.I. 05445891004, in persona del Direttore Tecnico, xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, giusto mandato allo stesso conferito dall'Amministratore Unico con Determinazione di Indizione n. 28 del 125/05/2020 (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
GRECO ECOLOGY S.R.L., con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), Xxx X.X. 00 xx 000, capitale sociale € 50.000,00 (cinquantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Cosenza, P.I. e C.F. 03754660789, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale suindicata, in persona dell'Amministratore Unico, Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante SOCRAM ECOLOGIA S.R.L., con sede legale in Xxxx (XX), Xxx xx Xxxxxx x. 000, capitale sociale € 50.000,00 (cinquantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. 14629841009, domiciliata ai fini del presente atto ove sopra, e la mandante OMB TECHNOLOGY S.p.A., con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxx x. 0, capitale sociale
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brescia, C.F. e P.I. 03609770981, domiciliata ai fini del presente atto ove sopra, autenticato dal notaio in Roma, Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, repertorio n. 13837, raccolta n. 9271, del 28/06/2021 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, con Determinazione n. 28/2020, ha ravvisato la necessità di procedere
all'individuazione del Fornitore cui affidare la “Fornitura, suddivisa in 6 (sei) Xxxxx, xx x.
00.000 (xxxxxxxxxxxxxxx) contenitori stazionari in metallo, comprensiva di posizionamento sul territorio del Comune di Roma Capitale e relativa manutenzione, nonché della rimozione di circa 30.000 (trentamila) contenitori di proprietà AMA e la fornitura di n. 4.000 (quattromila) contenitori carrellati in polietilene occorrenti per la raccolta differenziata ed indifferenziata” (di seguito “Fornitura”), attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. GU/S S102 245599-2020-IT del 27/05/2020, rettificata con GUUE n. GU/S S126 308259-2020-IT del 2/07/2020, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 61 del 29/05/2020, rettificata con GURI n. 79 del 10/07/2020 (nel seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto I della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel
presente atto e nel Capitolato Tecnico;
d) in data 18 maggio 2021, con atto a rogito del notaio Xxxxxx Xxxxx di Roma, rep. n. 13.541, racc. n. 9.046, registrato a Roma 2, il 1° giugno 2021 al n. 18121 il signor Xxxxxxx Xxxxx ha trasformato l'impresa individuale di cui era titolare, in una S.r.l., conferendo la piena proprietà dell'intera azienda facente capo all'impresa medesima in una S.r.l. di nuova costituzione denominata “GRECO ECOLOGY S.R.L.”, pertanto tutti gli impegni, diritti ed obblighi già in capo all'impresa individuale “XXXXX Xxxxxxx” in relazione alla gara d'appalto di cui ai precedenti punti e quelli che nasceranno dal presente raggruppamento temporaneo di imprese, saranno assunti dalla neocostituita società “GRECO ECOLOGY S.R.L.”;
e) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva per un importo di € 92.646,00 (novantaduemilaseicentoquarantasei/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa RCT/RCO, stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
g) il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore,
salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l'Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l'Allegato “B” (Offerta Economica) l'Allegato “C” (Patto di Integrità), l'Allegato “D” (DUVRI), l'Allegato “E” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010), l'Allegato “F” (Protocollo Anticontagio COVID-19), l'Allegato “G” (Atto costitutivo di R.T.I.) l'Allegato “H” (Contratti di avvalimento) e l'Allegato “I” (Verbale di consegna dell'esecuzione);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritti nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato “A”;
c) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
d) Fornitore: il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
e) Fornitura: la fornitura di n. 2.500 (duemilacinquecento) cassonetti stazionari in metallo da 1.700 - 1.800 lt comprensiva del posizionamento sul territorio di Roma Capitale e relativa manutenzione, nonché della rimozione dei contenitori di proprietà AMA S.p.A.;
f) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato “B”;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del 27/02/2015, integrato con Delibera di Giunta Capitolina n. 10 del 31/01/2017 e novellato con Delibera di Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018, di cui all'Allegato “C”;
i) DUVRI: il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Allegato “D”;
j) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010, di cui all'Allegato “E”;
k) Protocollo Anticontagio COVID-19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID-19, di cui all'Allegato “F”;
l) Atto costitutivo R.T.I.: l'atto di costituzione autenticato dal notaio in Roma, Notaio Dott. Xxxxxx Xxxxx, repertorio n. 13837, raccolta n. 9271, del 28/06/2021 di cui all'Allegato “G”;
m) Contratti di avvalimento: i contratti attraverso cui i componenti del R.T.I. si avvalgono dei requisiti tecnico-professionali di imprese ausiliarie, di cui all'Allegato “H”;
n) Xxxxxxx di consegna dell’esecuzione: il documento attestante l'avvio dell'esecuzione
del contratto e la data di inizio della fornitura di cui all'Allegato “I”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione della Fornitura di n. 2.500 (duemilacinquecento) cassonetti stazionari in metallo da 1.700 - 1.800 lt comprensiva di posizionamento sul territorio di Roma Capitale e relativa manutenzione, nonché della rimozione dei contenitori di proprietà AMA S.p.A., come meglio specificato e descritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad espletare la Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa pari ad € 2.316.136,84 (duemilionitrecentosedicimilacentotrentasei/84) IVA esclusa, di cui € 1.998,00 (millenovecentonovantotto/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito ripartito:
- € 1.744.920,00 (unmilionesettecentoquarantaquattromilanovecentoventi/00) IVA esclusa per la Fornitura;
- € 426.337,55 (quattrocentoventiseimilatrecentotrentasette/55) IVA esclusa per il posizionamento e la manutenzione ordinaria;
- € 144.879,29 (centoquarantaquattromilaottocentosettantanove/29) IVA esclusa per la manutenzione extra canone,
come da Ordine n. 200076062 del 22/06/2021.
3. La Fornitura deve essere eseguita secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. La Fornitura non è affidata al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare la stessa Fornitura anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
a) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) la facoltà di richiedere forniture complementari, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi per la Fornitura a decorrere dalla data di inizio delle attività come indicata nel Verbale di consegna dell'esecuzione allegato al presente contratto (Allegato “I”) e 36 (trentasei) mesi per le attività di manutenzione a partire dalla data di posizionamento del contenitore sul territorio.
2. Nel caso in cui allo scadere dei termini di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza dell'importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a).
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore
1. L'esecuzione della Fornitura e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre e all'Allegato “B” (Offerta Economica), tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione di quanto oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all'Allegato “B” (Offerta Economica) del presente Contratto e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute e i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile del Contratto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso
nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più
onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza
che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
12. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad eseguire la Fornitura in tutti i luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e fermo restando che la Fornitura dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di AMA.
13. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali le officine e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
Articolo 5
Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il Sig. Xxxxx Xxxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione del Contratto. Al
Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. Il Responsabile del Contratto darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione della Fornitura e controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto alla qualità del servizio, al rispetto dei tempi ed a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico, adottando ogni provvedimento e azione necessari.
• telefono cellulare 000 0000000;
• telefono fisso 00 000000000;
• e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
• PEC xxx.xxxxx.xxx.xxxxxx@xxx.xx.
3. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti:
4. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, via e-mail e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
• telefono cellulare 348/0000000;
• telefono fisso 06/00000000;
5. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto, il Sig. Xxxxxxx Xx Xxxxx, i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
• e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o
receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività di fornitura svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi
all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate da AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature da lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
8. Considerato l'avvenuto ricorso all'avvalimento da parte di due componenti del R.T.I. (Allegato “H”), AMA ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, effettuerà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte delle imprese ausiliarie, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali delle imprese ausiliarie che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari,
nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
10. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti
- sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 7 Verifiche e controlli
1. La Fornitura oggetto del Contratto e tutte le attività ad essa connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l'esecuzione della Fornitura nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore per la Fornitura dei contenitori, per le attività di posizionamento e manutenzione ordinaria a canone, oltre che per le attività di manutenzione straordinaria, sono determinati moltiplicando il numero di contenitori carrellati interessati per
i rispettivi prezzi unitari ottenuti applicando agli importi posti a base di gara per la Fornitura e/o servizi, le percentuali di sconto indicate nell'Offerta Economica (Allegato “B”), che deve
intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento della Fornitura oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alla Fornitura e alle attività di posizionamento e di manutenzione prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
6. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l'iscrizione delle riserve, entro il limite massimo del 15% (quindici per cento) dell'importo del Contratto, sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore
del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità
previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. I Certificati di Avvenuta Prestazione, rilasciati dal Direttore dell'esecuzione ed approvati dal RUP, saranno emessi, di norma, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo all'esecuzione della Fornitura e/o del servizio di manutenzione, sulla base dei report riepilogativi delle consegne effettuate, dei contenitori rimossi e delle manutenzioni eseguiti nei termini e modalità prescritti nel capitolato tecnico. Non appena ricevuto il Certificato di Avvenuta Prestazione, il Fornitore dovrà controfirmarlo per integrale conferma ed accettazione ed inviarlo ad AMA. Ove la restituzione del Certificato di Avvenuta Prestazione controfirmato dall'esecutore non abbia luogo entro i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dello stesso, esso si intenderà tacitamente approvato da parte di questi senza eccezione alcuna; sui valori delle prestazioni così contabilizzate, potrà quindi operare, successivamente, il solo recupero, da parte di AMA, di eventuali contabilizzazioni di prestazioni erroneamente calcolate in eccesso, ovvero l'effetto di eventuali penali e/o esecuzioni in danno. Ad avvenuta acquisizione del predetto certificato controfirmato, ovvero ad esaurimento del termine stabilito, sarà comunicato al Fornitore il codice di acquisizione della prestazione resa, valido per l'emissione della fattura. Gli uffici amministrativi di AMA restituiscono al mittente le fatture pervenute prive del codice di acquisizione dell'avvenuta prestazione.
3. Il Fornitore, pertanto, ad avvenuta ricezione del codice di acquisizione della prestazione resa, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese di riferimento.
4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017,
convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo
dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.
5. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
6. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci - E.M.” e/o “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci”
e/o “Acquisizione Prestazioni”.
7. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
8. La documentazione inoltrata dal Fornitore, richiamata ai precedenti commi, dovrà essere
prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei
menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
9. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “E”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
10. AMA opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero/50 per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
11. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui
l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
12. AMA, in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”.
13. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi dei precedenti commi e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Considerato che è risultato aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.
16. Il pagamento da parte di AMA sarà effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
17. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
18. Ove richiesto dal Fornitore, AMA corrisponderà al medesimo l'anticipazione del prezzo in conformità a quanto stabilito dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali di seguito riportate:
- in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la consegna del materiale rispetto al piano di posizionamento fornito dal Direttore di Esecuzione del Contratto - il cui quantitativo minimo giornaliero di contenitori è indicato all'art. 9 del Capitolato Tecnico
- AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore;
- in caso di ritardo nella sostituzione dei contenitori non risultati corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, tali da pregiudicarne l'utilizzo rispetto al termine fissato nel piano di posizionamento, AMA potrà applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore;
- in caso di lieve difformità rispetto alle specifiche tecniche, tale da non pregiudicare l'utilizzo del materiale fornito, AMA potrà applicare una penale variabile del 7% (sette per cento) in base al valore economico del contenitore riscontrato non conforme in sede di collaudo;
- in caso di mancato rispetto dei termini fissati e concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto per la sostituzione dei materiali soggetti a garanzia, AMA potrà applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di difformità nelle modalità di esecuzione del servizio di posizionamento dei contenitori, AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni
contenitore;
- in caso di disservizio, danneggiamento o minore durata dovuta a ricambi non conformi, AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni intervento non conforme per ogni contenitore;
- in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi, AMA potrà applicare una penale pari a
€ 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore;
- in caso di non corretta esecuzione degli interventi sia programmati che “urgenti”, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore;
- in caso di utilizzo di ricambi “non idonei” che comporti minor qualità estetica dell'intervento e/o del contenitore ripristinato, problemi di utilizzo di qualsiasi genere, danni, minore resistenza e/o durata rispetto ai ricambi originali e difformità dal punto di vista visivo (colore non conforme), AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni intervento contestato, con obbligo di sostituzione del ricambio non idoneo e ripristino dell'estetica e della funzionalità del contenitore entro 2 (due) giorni dalla contestazione; in caso di mancato ripristino oltre i tempi indicati, AMA potrà applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore;
- in caso di mancata effettuazione di un intervento comunicato come “eseguito” che da successivo controllo non risulti invece essere stato eseguito, AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni comunicazione non corrispondente alla realtà;
- in caso di numero di interventi di manutenzione programmata mensile dei contenitori inferiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al previsto, AMA potrà applicare una
penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni cassonetto non manutenuto oltre il 15% (quindici per cento) di franchigia.
I recuperi del mese precedente non sono conteggiabili all'interno del 15% (quindici per cento) di competenza del mese successivo;
- in caso di riposizionamento non corretto del contenitore, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ciascun riposizionamento di contenitore non corretto;
- in caso di accertata inottemperanza alle norme di sicurezza, alle norme previste dal presente Capitolato e al Codice della Strada, AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni accertamento;
- in caso di ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alle prestazioni eseguite, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente durante l'esecuzione del servizio di posizionamento e rimozione contenitori, AMA potrà applicare una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione;
- in caso di ritardo della rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all'art. 11 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di impiego di personale regolarmente assunto ma non presente nell'elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, AMA potrà applicare una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni addetto/giorno;
- in caso di impiego di mezzi non indicati nell'elenco fornito ovvero per mancata
comunicazione di sostituzione/integrazione dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, AMA potrà applicare una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni mezzo/giorno;
- in caso di mancata disponibilità del sistema di rilevamento del trasponder (lettore e software gestionale) e/o non conforme a quanto richiesto all'art. 9 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
- in caso di ritardo della disponibilità del sistema di rilevamento del trasponder (lettore e software gestionale), AMA potrà applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancato rispetto di qualsiasi ulteriore prescrizione descritta nel Capitolato Tecnico (al di fuori di quelle già elencate), AMA potrà applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna inadempienza riscontrata.
2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame.
3. AMA, successivamente a 3 (tre) contestazioni ufficiali debitamente motivate, potrà risolvere il Contratto con il Fornitore in danno dello stesso.
4. Le inadempienze contrattuali di cui sopra, comporteranno l'applicazione delle relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, pena l'impossibilità di accettazione delle stesse.
5. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a suo insindacabile giudizio, ovvero
non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l'inadempienza contestata.
6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui alle premesse o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del Contratto.
9. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Garanzia
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la
stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per
un importo di € 92.646,00 (novantaduemilaseicentoquarantasei/00), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni
previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per
un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale
risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da parte di AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a
mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1456 c.c., nel caso di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Verifiche e Controlli), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Garanzia), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), 29 (Protocollo Anticontagio COVID- 19), nonché nei seguenti casi:
a) nel caso in cui AMA sia costretta a ricorrere, per più di 3 (tre) volte nell'arco dell'anno
contrattuale, a terzi per l'effettuazione della Fornitura;
b) nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione della Fornitura si protragga per oltre 3 (tre) giorni consecutivi;
c) nel caso in cui si riscontrassero anche a posteriori, discordanze nei documenti trasmessi in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la garanzia per l'intero ammontare o di applicare una penale di equivalente importo, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore a mezzo PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle prestazioni effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1671 x.x. x xxxx'xxxxxxxx 000 xxx X.Xxx. x. 00/0000.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore a mezzo PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 15 Sicurezza e danni
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante l'eventuale permanenza nei locali di AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Fornitore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa con compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere
comunque rispettate le prescrizioni indicate al precedente comma 3.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 17 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto, in fase di contrattualizzazione e preliminarmente all'avvio della Fornitura, alla redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), riferendo ai rischi da interferenza nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Contratto.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Articolo 19 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore ai limiti di legge, l'esecuzione delle attività di posizionamento, manutenzione e rimozione dei contenitori. A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L'affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto
e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi
dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 21 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale e il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx,
nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto AMA consideri che l'esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto negoziale da formalizzarsi anche successivamente al Contratto.
6. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 633/72.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la garanzia prestata e di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il
Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto,
direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e del Contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.
231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Articolo 27
Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “C”).
2. Il Fornitore si obbliga al rispetto del Patto di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Patto di Integrità il Contratto sarà risolto e l'aggiudicazione revocata.
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pubblicati sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29
Protocollo Anticontagio COVID-19
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID-19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione
del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti.
2. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare l'insieme delle regole e delle procedure riportate nel Protocollo Anticontagio COVID-19, nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.P.A. IL FORNITORE
Il Direttore Tecnico L’Amministratore Unico
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
firma digitale firma digitale
Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxx, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo
13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Accordo Bonario); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza); Articolo 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19); Articolo 30 (Clausola finale).
IL FORNITORE
L’Amministratore Unico
Xxxxxxx Xxxxx
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” - Offerta Economica; ALLEGATO “C” - Patto di Integrità; ALLEGATO “D” - DUVRI;
ALLEGATO “E” - Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010;
ALLEGATO “F” - Protocollo Anticontagio COVID-19; ALLEGATO “G” - Atto costitutivo R.T.I.;
ALLEGATO “H” - Contratti di avvalimento;
ALLEGATO “I” - Verbale di consegna dell'esecuzione.
firma digitale