CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI A PRIVATI CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI A PRIVATI CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Premesse
A) Biella Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario con sede legale in Biella via Monte Grappa 18, capitale sociale € 20.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00528570021, iscritta nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 TUB (D.Lgs. 385/1993) al n. 19142, appartenen- te al Gruppo Banca Sella, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Sella Holding S.p.A. In particolare Biella Leasing S.p.A. (di seguito denominata anche “Concedente”) svolge prevalentemente atti- vità di locazione finanziaria (leasing).
B) L’Utilizzatore (il cliente), dopo aver scelto il veicolo e l’eventuale alle- stimento (di seguito denominati anche “bene”) descritti nelle Condizioni Particolari, individuato i Fornitori e pattuito direttamente con questi prezzi, tempi, condizioni e modalità di consegna, preso visione delle Condizioni Generali di vendita e del manuale di uso del bene, si è rivolto al Conce- dente per ottenere in locazione finanziaria il bene. L’Utilizzatore dichiara di stipulare il presente contratto in qualità di consumatore ovvero per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
C) Il Concedente, tenuto conto delle condizioni, economiche, patrimoniali e giuridiche dell’Utilizzatore, è disposto ad acquistare e concedere in loca- zione finanziaria per un determinato canone il bene sopra citato.
D) L’Utilizzatore dichiara di ben conoscere le caratteristiche del bene og- getto della locazione finanziaria e riconosce che detto bene è stato da lui scelto e riscontrato conforme alle sue esigenze ed adatto all’uso per cui viene preso in locazione nonché di aver verificato preventivamente le con- dizioni di fatto e di diritto del bene in oggetto; garantisce inoltre, assumen- dosene la responsabilità, la congruità del prezzo fissato con i Fornitori, la rispondenza alle vigenti normative in materia antinquinamento e, qualora previste, direttive CE in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro, nonché l’inesistenza di disposizioni normative e/o diritti di terzi che limitino la proprietà e/o la disponibilità del bene.
E) Le Condizioni Particolari e gli allegati del presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 – Oggetto della locazione
1. Biella Leasing S.p.A. concede in locazione finanziaria all’Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il bene descritto nelle Condizioni Partico- lari. Resta inteso che per una migliore identificazione del bene oggetto della locazione finanziaria si dovrà fare riferimento alla descrizione contenuta nella fattura di acquisto del bene e nei documenti di circola- zione.
2. Sul bene che verrà acquistato dal Concedente e che diverrà quindi di sua esclusiva proprietà, l’Utilizzatore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal presente contratto.
Articolo 3 - Durata
La locazione finanziaria decorrerà dalla data indicata nel documento deno- minato “verbale di presa in consegna e accettazione del bene” sottoscritto dall’Utilizzatore e avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari. Resta esclusa qualsiasi ipotesi di proroga tacita del contratto.
Articolo 4 – Acquisto del bene
1. In seguito alla sottoscrizione del presente contratto e all’adempimento di tutte le obbligazioni correlate, quali ad esempio il pagamento del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad acquistare il veicolo dal Fornitore.
2. L’Utilizzatore dichiara di conoscere e accettare che il Concedente di regola dovrà pagare il prezzo di acquisto al Fornitore prima dell’imma- tricolazione o della consegna del bene.
3. Le condizioni generali di vendita e di uso del bene rilasciate dal Co- struttore e/o dal Fornitore, di cui l’Utilizzatore dichiara di aver preso visione di conoscere e accettare in considerazione di quanto previsto
dalla lettera B) dell’articolo 1 del presente contratto, fanno parte inte- grante e sostanziale del contratto di locazione. Sarà cura dell’Utilizza- tore farsi rilasciare copia del manuale d’uso dal Fornitore all’atto della consegna del bene.
4. L’immatricolazione del veicolo e l’iscrizione nei Pubblici Registri sarà effettuata dal Fornitore a spese e oneri dell’Utilizzatore, sotto la sua diretta responsabilità, in solido con l’Utilizzatore, con l’indicazione del nome dell’Utilizzatore sulla carta di circolazione e sul certificato di pro- prietà ai sensi del Codice della Strada.
Articolo 5 – Corrispettivo e canoni
1. L’Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo della loca- zione finanziaria, determinato in base alla durata della locazione fi- nanziaria e ai costi complessivi sostenuti per l’acquisto del bene (di seguito denominato anche “imponibile contrattuale”). Detto importo verrà corrisposto in via frazionata mediante un canone alla firma del contratto, qualora previsto, ed un numero di canoni periodici, il tut- to come indicato nelle Condizioni Particolari e all’art. 9 del presente contratto. I canoni saranno assoggettati all’I.V.A. secondo l’aliquota vigente e ad ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto.
2. Qualora l’esecuzione del contratto non dovesse avere inizio, il canone alla firma corrisposto dall’Utilizzatore gli sarà restituito al valore nomi- nale, esclusa qualsiasi maggiorazione per interessi od altri accessori, al netto degli importi dovuti al Concedente, anche per danni.
3. L’obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dal termine indi- cato nelle Condizioni Particolari; i canoni dovranno essere pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive scadenze e con la frequenza indicata nelle Condizioni Particolari.
4. Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato con le modalità indi- cate nelle Condizioni Particolari. Di regola tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine di addebito permanente (R.I.D.) che l’Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ed a conferire alla propria Banca contestualmente alla firma del presente contratto. In ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno disponibili per il Concedente in base alle modalità di paga- mento utilizzate.
5. Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta al Concedente, non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo e quindi anche in caso di mancato utilizzo o impossibilità di utilizzo del bene. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sostenuta dall’Utilizzatore o dovesse comunque sorgere, non potrà in alcun modo sospendere il puntuale e integrale pagamento dei canoni di locazione pattuiti. Nel caso in cui all’atto del pagamen- to sussistano più debiti dell’Utilizzatore verso il Concedente, spetterà esclusivamente a quest’ultimo decidere a quale debito imputare il pa- gamento.
Articolo 6 - Termine della locazione finanziaria e Diritto d’opzione
La scadenza del contratto di locazione finanziaria determinerà alternativa- mente quanto segue.
A) Obbligo dell’Utilizzatore di restituire.
Alla scadenza della locazione finanziaria l’Utilizzatore, senza necessità di formale disdetta da parte del Concedente, dovrà restituire, a proprie spe- se, il bene in tutte le sue parti, completo di ogni accessorio, allestimento e varianti che fossero stati effettuati, a qualunque titolo, nel corso della locazione finanziaria. Il bene dovrà essere restituito completo di ogni do- cumento, ivi compresi in originale e, qualora previsti, la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana. Il bene dovrà trovarsi in buono stato di conservazione, manutenzione e funziona- mento salvo il normale deterioramento, derivante dall’uso. La consegna
del bene dovrà essere effettuata nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente.
Se il bene eccede la percorrenza annuale di km 22.000 (ventiduemila) per veicoli alimentati a benzina o km 36.000 (trentaseimila) per veicoli ali- mentati a gasolio, l’Utilizzatore è tenuto a corrispondere al Concedente, a titolo di indennità, un importo pari allo 0,20% del valore del bene per ogni
1.000 km (mille) percorsi oltre i limiti sopra indicati. Il valore del veicolo sarà quello indicato nella rivista EUROTAX BLU (o in mancanza, altra rivista di settore) relativa al mese di riconsegna del veicolo stesso.
L’Utilizzatore si obbliga a firmare all’atto della restituzione un verbale in cui si fa constatare lo stato d’uso del bene ed a pagare al Concedente, contestualmente alla restituzione, i canoni ed ogni altra eventuale somma pregressa dovuta, nonché i danni riscontrati sul bene e/o, in caso di sinistri gravi rilevanti ai fini del valore del bene, l’eventuale deprezzamento dello stesso. Nel caso di disaccordo sull’ammontare dei danni o del deprezza- mento, i medesimi saranno risarciti in base ai valori risultanti da relazione tecnica, effettuata da perito nominato dal Concedente, iscritto all’apposito albo tenuto presso il Tribunale di Biella, i cui costi saranno a carico del- l’Utilizzatore.
L’Utilizzatore prende atto per sé e i suoi aventi causa che, qualora alla scadenza del periodo di locazione finanziaria il bene non venisse restitui- to, la sua detenzione o l’uso saranno da considerarsi abusivi. In caso di mancata o ritardata restituzione del bene, il Concedente potrà richiedere all’Utilizzatore un’indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
In caso di inadempimento dell’obbligo di restituzione, il Concedente avrà la facoltà di asportare il veicolo ovunque si trovi a spese dell’Utilizzatore.
Qualora il veicolo sia dotato di un dispositivo di antifurto e/o telelocalizza- zione satellitare o altro apparato idoneo alla localizzazione del veicolo e al blocco dello stesso, il Concedente avrà la facoltà di richiedere al gestore del servizio di localizzazione l’esatta ubicazione del veicolo e di bloccarne il funzionamento.
B) Diritto di opzione a favore dell’Utilizzatore.
L’Utilizzatore, qualora abbia regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e non sia inadempiente nei confronti del Concedente, avrà il diritto di acquistare il bene oggetto del contratto a scadenza della loca- zione finanziaria. Il bene verrà acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi responsabilità del Concedente, corrispondendo il prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, con la moda- lità stabilita dal Concedente ed i termini di pagamento stabiliti dal presente contratto. Saranno inoltre a carico dell’Utilizzatore tutte le spese, imposte, oneri e rischi connessi alla vendita e/o al trasferimento di proprietà, unita- mente alle spese per l’esercizio del diritto d’opzione riportate nelle Condi- zioni Particolari e nel documento di sintesi.
L’Utilizzatore dovrà comunicare la sua intenzione di esercitare il diritto d’opzione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviarsi al Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della locazione finanziaria.
La facoltà di acquisto del bene potrà essere esercitata soltanto a condi- zione che l’Utilizzatore abbia fornito al Concedente la documentazione necessaria per il perfezionamento del trasferimento di proprietà.
È facoltà del Concedente effettuare direttamente o attraverso un suo de- legato la trascrizione nei pubblici registri, richiedendo all’Utilizzatore, in via anticipata, il pagamento di ogni spesa e/o onere.
L’Utilizzatore inoltre si impegna a sollevare da ogni responsabilità il Conce- dente da qualsiasi pretesa di terzi, compresa la Pubblica Amministrazione, inerente al bene o alla sua circolazione relativamente al periodo antece- dente la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico del passaggio di proprietà in capo all’Utilizzatore.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, l’Utilizzatore dovrà restituire il bene secondo quanto previsto nel precedente punto A) del pre- sente articolo.
Articolo 7 - Obblighi e garanzie dell’Utilizzatore
1. L’Utilizzatore dichiara che i propri dati indicati nelle Condizioni Parti- colari sono esatti e che avvertirà il Concedente a mezzo lettera racco- mandata A/R in caso di mutamento della residenza o domicilio o del numero del Codice Fiscale. In caso di ritardata, mancata o inesatta comunicazione di quanto sopra, l’Utilizzatore sarà obbligato verso il Concedente per tutte le conseguenze che quest’ultimo potrà risentire.
2. L’Utilizzatore si obbliga a tenere indenne e sollevare da ogni respon- sabilità il Concedente, nei confronti sia delle parti sia di terzi, da ogni rischio e responsabilità comunque connessi con l’acquisto e la suc- cessiva concessione in locazione finanziaria del bene.
3. L’Utilizzatore garantisce la solidità finanziaria e la solvibilità dei For- nitori, rimanendo responsabile nei confronti del Concedente per ogni evento che possa incidere sul buon fine della compravendita e/o sulle garanzie dei Fornitori.
4. L’immatricolazione e l’iscrizione del bene nei Pubblici Registri, a favore del Concedente sarà effettuata dal Fornitore a spese e oneri dell’Utiliz- zatore, sotto la responsabilità del Fornitore, in solido con l’Utilizzatore. La Concedente, ai fini dell’immatricolazione ed iscrizione al PRA del bene, conferisce all’Utilizzatore mandato speciale con rappresentan- za, a titolo gratuito, al fine di sottoscrivere, in nome e per conto della Concedente medesima, sia la domanda di immatricolazione sia la di- chiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di immatricolazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dal- la Circolare del Ministero dei trasporti Segreteria Tecnica n. 653/c4 dell’8.03.2001. Questo anche attraverso la sottoscrizione dell’istanza dell’acquirente così come ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 del- la legge n. 80/05 e articolo 91, comma 1 del D.Lgs n. 285/92 (Codice della Strada).
5. L’Utilizzatore si impegna a reperire e consegnare al Concedente nel
più breve tempo possibile il certificato di proprietà del veicolo e co- pia del documento di circolazione, fermo restando che il Concedente potrà sostituirsi all’Utilizzatore, con ogni spesa e onere a carico dello stesso, qualora questi non dovesse provvedere.
6. L’Utilizzatore libera il Concedente da ogni responsabilità per il caso in cui il bene non potesse essere acquistato per qualsivoglia ragione. Qualora, prima della stipula della compravendita da parte del Conce- dente, venissero a mancare od a mutare i presupposti di cui alle lettere
C) e D) delle premesse e di cui al precedente comma 3 del presente articolo, l’Utilizzatore, che rinuncia fin da ora all’esercizio di qualsia- si azione, pretesa o eccezione nei confronti del Concedente, dovrà rimborsare immediatamente a quest’ultimo, tutte le somme da questi pagate o che fosse tenuto a pagare a qualsiasi titolo in relazione ed in previsione dell’acquisto del bene, nonché a tenerlo indenne da ogni onere, danno o pregiudizio sofferto.
7. L’Utilizzatore garantisce il Concedente da qualsiasi conseguenza con- nessa e/o riconducibile, direttamente e/o indirettamente alla revoca- zione della vendita che il Concedente medesimo dovesse subire. In questo caso l’Utilizzatore si obbliga, a corrispondere al Concedente quanto previsto al successivo articolo 16 in caso di risoluzione contrat- tuale.
8. L’Utilizzatore garantisce che all’atto della consegna il bene sarà do- tato delle necessarie certificazioni di legge e che è rispondente alle vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed antinquinamento nonché, qualora previsto, alle disposizioni delle direttive CE emanate in ma- teria di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro. Garantisce altresì il rilascio da parte di ciascun Costruttore e/o Fornitore di ogni certificazione o altro documento previsti dalla legge nazionale o dalle richiamate direttive CE. L’Utilizzatore dovrà farsi rilasciare il manuale di istruzioni redatto in italiano e verificare che sul bene sia stata ap- posta la marchiatura CE del fabbricante. Detta documentazione dovrà essere consegnata in originale dal Fornitore all’Utilizzatore alla conse-
gna del bene e copia autenticata di ciascun documento dovrà essere inviata al Concedente. Se detta documentazione non pervenisse al Concedente, unitamente alla fattura e al verbale di presa in consegna e accettazione del bene, il contratto potrà essere risolto dal Conceden- te ai sensi dell’art. 16. Resta inteso che l’Utilizzatore non dovrà utiliz- zare il bene, fintanto che non avrà a sue mani tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti.
9. Nel caso in cui il bene sia importato dall’estero e con fatturazione espressa in valuta estera, saranno a carico dell’Utilizzatore tutte le spese e i costi sostenuti dal Concedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano quelli bancari e i dazi doganali) oltre le eventuali dif- ferenze di cambio, calcolate quale differenza tra il cambio utilizzato per la determinazione del valore imponibile del bene previsto dal contratto e quello risultante dalla documentazione doganale. Saranno altresì a carico dell’Utilizzatore le differenze di cambio risultanti tra la differenza del cambio doganale e quello che è stato applicato al Concedente all’atto del/dei pagamento/i al Fornitore. A titolo di rimborso spese ver- rà forfetariamente addebitato l’importo indicato a norma di legge nel documento di sintesi.
10. L’Utilizzatore si obbliga a non esportare il veicolo locato, se non tem- poraneamente e subordinatamente all’assenso scritto del Conceden- te. In questa ipotesi, l’Utilizzatore dovrà provvedere a proprie spese e sotto la propria responsabilità alla richiesta dei documenti prescritti anche in ordine alla copertura assicurativa.
Articolo 8 -Corrispettivi di prelocazione
1. Su tutte le somme pagate dal Concedente (imponibile + IVA), prima della sottoscrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene, saranno dovuti dall’Utilizzatore corrispettivi di prelocazione.
2. Detti corrispettivi, il cui calcolo sarà eseguito a cura del Concedente, saranno di valore pari agli interessi calcolati con i seguenti parametri (per un esempio vedere il Foglio Informativo):
- Tasso: EURIBOR tre mesi (/365) del trimestre di pagamento delle somme (comma 1) e rilevato giornalmente, maggiorato del risul- tato derivante, in caso di contratto indicizzato, dalla differenza tra il tasso leasing e il tasso di riferimento indicati nelle Condizioni Particolari; in caso di contratto a tasso fisso la differenza sarà tra il tasso leasing e il tasso IRS di durata pari o più prossima a quella del contratto, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
- Capitale: ogni singola somma erogata in relazione all’acquisto del bene (imponibile + IVA);
- Tempo: giorni effettivamente trascorsi dalla data di ogni singolo pa- gamento alla data di sottoscrizione dell’ultimo verbale di presa in consegna e accettazione del bene, maggiorati di cinque giorni.
Non saranno calcolati corrispettivi di prelocazione fino ad un importo pari al canone alla firma. A tal fine, per la determinazione del tempo sopra indicato, si farà riferimento alle valute di pagamento.
3. I corrispettivi, come sopra determinati, saranno fatturati alla fine di ogni trimestre solare dal Concedente all’Utilizzatore con addebito a mezzo
R.I.D. con scadenza a trenta giorni dall’emissione della fattura. Il gior- no di sottoscrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene, unitamente al conteggio dell’ultimo periodo di prelocazione, il Concedente fatturerà le spese amministrative per la gestione di tale servizio, nella misura prevista nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
Articolo 9 - Adeguamento canoni
1. Le parti si danno reciprocamente atto che il canone del presente con- tratto è stato calcolato utilizzando il parametro e il tasso di riferimen- to, valido per l’intera durata della locazione, indicato nelle Condizioni Particolari (di seguito denominato anche “tasso storico”). In caso di tasso indicizzato, le parti espressamente convengono che il canone di locazione indicato nelle Condizioni Particolari sia soggetto a congua- glio durante il periodo della locazione a seconda della variazione del
tasso storico. Conseguentemente alla fine di ciascun trimestre solare il Concedente conteggerà il conguaglio di indicizzazione, determinando l’imponibile da fatturare o la nota di credito da emettere, con la se- guente formula:
QCR x (TM – TS) x GG
AT (adeguamento tasso) =
36.500
dove: QCR = quota capitale residuo *, TM = tasso medio (calcolato rilevando quotidianamente i tassi pubblicati su “Il Sole 24 Ore”), TS = tasso storico, GG = periodo di indicizzazione.
*ai soli fini del calcolo dell’adeguamento del corrispettivo viene definito “capitale residuo” il capitale residuo, calcolato secondo il cosiddetto “metodo francese”, di un prestito avente la stessa durata del presente contratto, con rimborsi di importi e scadenze identiche ai corrispettivi periodici previsti nel presente contratto (a tal fine l’opzione d’acquisto viene considerata equivalente ad un corrispettivo), ed avente quale capitale erogato la differenza tra il valore del bene oggetto del presen- te contratto ed il corrispettivo alla firma.
Non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico ecce- denti il limite indicato nelle Condizioni Particolari.
2. Non si darà luogo all’emissione di addebiti o accrediti per importi in- feriori a Euro 26,00 + IVA o alla diversa somma che stabilirà il Con- cedente, previa comunicazione all’Utilizzatore con lettera semplice oppure mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Tali importi verranno fatturati solo quando venga superato complessi- vamente il limite di cui sopra, oppure a fine contratto. Gli adeguamenti verranno fatturati alla fine di ogni trimestre solare e addebitati sul conto corrente dell’Utilizzatore a mezzo R.I.D. o con rimessa diretta da parte dello stesso entro trenta giorni dalla data della fattura. Scaduto tale ter- mine, si darà luogo all’applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dall’articolo 15. In caso di conguaglio a credito, il Concedente provvederà all’emissione di nota di credito e, qualora l’Utilizzatore non sia debitore per altri importi, rimetterà entro trenta giorni il conguaglio con bonifico bancario sul conto corrente dell’Utilizzatore o a mezzo assegno bancario.
3. Qualora per un certo periodo non vi fosse la pubblicazione del pa- rametro relativo al tasso storico, lo stesso verrà determinato come comunicato a Biella Leasing S.p.A. da un istituto di credito scelto a insindacabile giudizio dalla stessa.
Articolo 10 – Consegna e accettazione del bene
1. L’Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto del Concedente. Il Fornitore consegnerà direttamente il bene all’Utilizza- tore, che lo accetterà all’atto della consegna. La consegna e l’accetta- zione verranno formalizzate mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna e accettazione del bene pre- disposto dal Concedente e sottoscritto dall’Utilizzatore.
2. All’atto della consegna del bene, l’Utilizzatore dovrà verificare, anche nell’interesse del Concedente, l’esatta corrispondenza del veicolo a quanto indicato nelle Condizioni Particolari, il suo perfetto funzio- namento e l’assenza di vizi, la piena conformità alle sue esigenze, nonché la completa dotazione di accessori. L’Utilizzatore, assumen- dosene la piena responsabilità, dovrà altresì verificare la completa rispondenza del bene alle norme di legge e che lo stesso sia correda- to di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge, come indicato all’articolo 7 comma 7 del presente contratto.
3. L’Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio e rinuncia ad ogni azione, eccezione, rivalsa nei confronti del Conce- dente, ove si verificassero ritardi nella consegna, nel collaudo, o ina- dempienze da parte dei Fornitori, anche relative alle norme “antinfortu- nistiche”, ovvero in caso di vizi palesi od occulti del bene. Permarranno quindi in detti casi, ed in ogni altro analogo, gli obblighi posti a carico dell’Utilizzatore nel presente contratto, nonché i diritti di cui al succes-
sivo articolo 19.
4. Nel caso di mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del veicolo da parte del- l’Utilizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’articolo 16 comma 7.
Articolo 11 – Uso, godimento e vizi del bene
1. Il Concedente garantisce all’Utilizzatore, per la durata della locazione finanziaria e a condizione che l’Utilizzatore rispetti quanto previsto dal presente contratto, l’utilizzo del bene. Le parti convengono che il Con- cedente potrà ispezionare il bene in qualunque momento nel corso delle durata del contratto e comunque finché ne sia proprietario, salvo preavviso e senza alcuna formalità.
2. Dal momento della consegna o, se antecedente, dal momento in cui il Concedente sarà divenuto proprietario del veicolo o comunque dal momento in cui i rischi si trasferiranno dal Fornitore al Concedente, l’Utilizzatore assumerà a suo carico tutti i rischi inerenti all’acquisto, trasporto, uso, custodia e circolazione del veicolo.
3. L’Utilizzatore assume a proprio ed esclusivo carico, per tutta la durata del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene se- condo le prescrizioni tecniche del Costruttore o del Fornitore in modo da assicurarne il buono stato di conservazione ed il perfetto funziona- mento. Ove occorresse, il Concedente potrà far verificare lo stato del bene e degli eventuali allestimenti da un tecnico di sua fiducia, il cui costo sarà a totale carico dell’Utilizzatore.
4. L’Utilizzatore si obbliga, anche in relazione alla sua attività, a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie e ad usare o far usare il bene, previa autorizzazione del Concedente, da persone qualificate e munite di regolare ed idonea patente di guida e delle abilitazioni necessarie.
Si obbliga altresì a utilizzare e custodire il bene nel rispetto delle leggi, regolamenti, convenzioni e disposizioni anche locali di qualsiasi spe- cie e quindi anche quelle riguardanti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, anche se previste a carico del Concedente in quanto proprietario.
5. L’Utilizzatore sarà tenuto ad effettuare tutte le denunce, a sottoporre il veicolo a tutte le revisioni, verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della Pubblica Amministrazione.
6. È fatto divieto di far partecipare il veicolo a competizioni o gare, salvo deroga scritta del Concedente.
7. Conformemente a quanto previsto all’articolo 6 lettera A), i miglio- ramenti e le aggiunte che venissero fatti dall’Utilizzatore, anche re- lativamente agli impianti, resteranno al Concedente alla cessazione del presente contratto, senza che questi debba corrispondere all’Uti- lizzatore alcun compenso o indennità, anche se tali addizioni o miglio- ramenti siano stati autorizzati o consentiti dal Concedente. Rimane in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere la restituzione del bene nello stato originario a spese dell’Utilizzatore, qualora le mo- difiche, innovazioni, trasformazioni e aggiunte apportate non siano state preventivamente approvate per iscritto o altrimenti autorizzate dal Concedente.
8. L’Utilizzatore dovrà inoltre impedire che il bene venga sottoposto a privilegi o vincoli di sorta ed avvertire immediatamente con lettera rac- comandata A/R il Concedente di ogni atto o fatto che possa recare pregiudizio al bene e possa modificare, limitare o comunque pregiudi- care i diritti del Concedente su di esso e così, in via esemplificativa, di ogni atto di sequestro, pignoramento, requisizione, ecc. L’Utilizzatore si impegna comunque a rendere noto a chiunque, quindi anche all’Uf- ficiale Giudiziario, che la proprietà del bene è del Concedente.
9. Qualora, durante il periodo della locazione finanziaria, il bene fosse ritirato dal mercato o ne fosse vietata la commercializzazione ovvero non fosse più conforme alla legislazione vigente, l’Utilizzatore solleva
da ogni responsabilità il Concedente, che potrà richiedere la risoluzio- ne del presente contratto con le modalità di cui all’art. 16.
10. Fermo quanto previsto dall’articolo 10 comma 2, e dal successivo arti- colo 19 l’Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà esse- re imputata al Concedente per vizi palesi od occulti del bene, anche se sopravvenuti durante il corso della locazione; a tal riguardo si obbliga a denunciare ai Fornitori, mediante lettera raccomandata A/R, i vizi riscontrati entro otto giorni dalla scoperta in base a quanto disposto dall’art. 1495 c.c. L’Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Concedente per inadempienze del Fornitore o di terzi.
11. Saranno comunque a completo carico dell’Utilizzatore qualunque dan- neggiamento, deterioramento, anche parziale del bene, per qualsiasi causa avvenuti, da chiunque provocati, anche se non imputabili al- l’Utilizzatore, nonché eventuali irregolarità o mancanza di licenze ed autorizzazioni o legittimazioni da parte di privati e Pubblica Autorità.
12. L’Utilizzatore solleva il Concedente da ogni responsabilità nel caso in cui non potesse disporre tempestivamente del bene e/o nel prosieguo utilizzarlo per qualsiasi motivo, inclusi scioperi, occupazioni, fatti e pre- tese di terzi, provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 12 - Cessione del contratto e Sublocazione del bene
1. L’Utilizzatore non potrà cedere il presente contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente. Salvo i casi di fusione per incorporazione, cartolarizzazione, cessione in blocco di rami d’azienda o di contratti, in mancanza della preventiva auto- rizzazione scritta dell’Utilizzatore, il Concedente, non avrà facoltà di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dal presente contratto, compresa la proprietà del bene; Nei casi di cui sopra la cessione sarà comunicata all’Utilizzatore che dichiara fin d’ora di accettarla senza riserva alcuna.
2. L’Utilizzatore non avrà la facoltà di concedere in sublocazione o in comodato il bene a terzi, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, salvo preventivo consenso scritto del Concedente. Resta inteso che, anche in caso di sublocazione o comodato, l’Utilizzatore continuerà ad essere l’unico responsabile nei confronti del Concedente per le obbli- gazioni assunte con il presente contratto.
Articolo 13 – Assicurazioni
1. Il bene, i suoi accessori ed allestimenti dovranno essere assicurati dal- l’Utilizzatore, con vincolo a favore del Concedente, per tutta la durata del contratto e per il mese successivo la scadenza, presso una prima- ria Impresa Assicuratrice di gradimento del Concedente per i seguenti rischi:
a) Responsabilità Civile per danni a persone, cose ed animali, com- presi i terzi trasportati (Legge 11 dicembre 1969 n. 990), con mas- simale unico minimo di Euro 2.500.000,00 oppure minimo di Euro 26.000.000,00 se si tratta di un autobus.
b) Incendio e furto del veicolo e rischi derivanti da eventi atmosferici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotag- gio, per il valore totale dello stesso.
2. Le polizze potranno essere stipulate direttamente dall’Utilizzatore e, in tal caso, dovranno pervenire al Concedente entro la data di sotto- scrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene. Il Concedente non sarà comunque tenuto ad esaminare dette polizze né ad avvisare l’Utilizzatore qualora le stesse non fossero conformi a quanto sopra previsto. Fermo restando che ogni attività posta in esse- re dal Concedente per sollecitare l’invio di copia delle polizze sarà a spese dell’Utilizzatore, il Concedente avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora l’Utilizzatore non inoltri copia delle polizze assicura- tive, di provvedere direttamente alla copertura, addebitando all’Utiliz- zatore il costo unitamente al rimborso spese nella misura prevista, a norma di legge, nel documento di sintesi. In caso di ritardato o man-
cato pagamento da parte dell’Utilizzatore dei premi dovuti all’Impresa Assicuratrice, potrà provvedere direttamente il Concedente con diritto di essere rimborsato dall’Utilizzatore.
3. In alternativa alla polizza di cui al comma 1 lettera b), l’Utilizzatore avrà la facoltà di richiedere di aderire alla polizza stipulata dal Concedente, come convenuto nelle Condizioni Particolari, contro i rischi e i danni, con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportate sulla polizza, che l’Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzio- ne e di accettare senza riserve autorizzando sin d’ora il Concedente all’addebito del relativo premio unitamente al rimborso spese nella mi- sura prevista nel documento di sintesi.
4. L’Utilizzatore si impegna a sostituirsi, se fosse necessario, all’Impresa Assicuratrice per i rischi assicurati nell’eventualità di mancato risarci- mento totale o parziale, tenendo comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espressamente conve- nuto fra le parti che tutti i danni non coperti da assicurazione saranno ad esclusivo carico dell’Utilizzatore.
5. In caso di sinistro, l’Utilizzatore dovrà darne tempestivamente comu- nicazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. unita- mente a copia della denuncia di sinistro inviata all’Impresa Assicuratri- ce nonché dell’eventuale denuncia presentata all’autorità competente nella quale sia dato atto che la proprietà del bene è del Concedente.
6. In caso di sinistro parziale, l’Utilizzatore, fermo l’obbligo di pagare re- golarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà provvedere a ripristinare il bene danneggiato a sue spese ed a documentare al Concedente l’avvenuta riparazione.
7. Nel caso in cui la locazione finanziaria riguardasse più veicoli, in caso di sinistro il contratto manterrà la sua efficacia relativamente ai veicoli non colpiti dall’evento; fermo restando il diritto all’indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente procederà a ricalcolare i canoni in proporzione al valore iniziale del bene non colpito dall’evento.
8. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipotesi di per- dita del bene, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto alla data in cui si sarà verificato l’evento ai sensi dell’articolo 16 comma 3.
a. In caso di furto o perdita del veicolo, l’Utilizzatore dovrà corrispon- dere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento, l’indennizzo di cui al successivo articolo 14. Il bene si intenderà definitivamente perduto decorsi 30 giorni dalla data del furto. Nel caso di rinvenimento del bene in tale periodo, saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del veicolo. Nel caso di ritrovamento del bene successi- vamente a tale periodo, nell’ipotesi in cui nel frattempo non siano stati corrisposti indennizzi assicurativi, ferma la risoluzione del con- tratto, sarà onere dell’Utilizzatore attivarsi per il recupero del bene, il quale potrà essere acquistato dall’Utilizzatore previo pagamento, in aggiunta all’importo dovuto per la risoluzione del contratto, di eventuali oneri fiscali e spese per il passaggio di proprietà. Saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del veicolo.
b. In caso di distruzione totale, l’Utilizzatore dovrà acquistare il rotta-
me ad un prezzo corrispondente all’indennizzo di cui al successivo articolo 14, fermi restando gli obblighi contrattuali maturati. Tale prezzo sarà dovuto con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento.
Nel caso l’Utilizzatore non ottemperasse a quanto sopra esposto, il Concedente, quando avrà ottenuto la liquidazione del sinistro da par- te dell’Impresa Assicuratrice, sommerà tutto quanto l’Utilizzatore gli deve gli interessi per il ritardato pagamento, calcolati come previsto all’articolo 15, eventuali oneri e spese sostenute, oltre alle spese for-
fetarie previste nel documento di sintesi, e imputerà quanto liquidato dall’Impresa Assicuratrice a decurtazione del debito dell’Utilizzatore. Nel caso in cui l’importo liquidato non coprisse integralmente il debito, la differenza sarà a carico dell’Utilizzatore. Se l’importo liquidato fosse invece superiore al debito, l’eccedenza verrà riconosciuta all’Utilizza- tore.
9. Qualora si verificassero dei sinistri per i quali l’Impresa Assicuratrice esclude ogni copertura, quali, a titolo esemplificativo, danni cagionati volontariamente a terzi oppure danni subiti da terzi trasportati se il tra- sporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle in- dicazioni della carta di circolazione, l’Utilizzatore solleva il Concedente da qualsiasi richiesta di danno o pregiudizio che dovesse derivargli. Il Concedente si riserva fin d’ora di rivalersi nei confronti dell’Utilizzatore per qualsivoglia onere o spesa sostenuta a tal riguardo.
Articolo 14 – Indennizzo
1. In tutti i casi in cui nel presente contratto si faccia riferimento ad un indennizzo dovuto al Concedente, detto indennizzo dovrà essere cal- colato come la somma di:
- canoni a scadere alla data della risoluzione del contratto;
- prezzo per il diritto d’opzione previsto alle Condizioni Particolari; entrambi attualizzati al tasso EURIBOR TRE MESI (/365) in vigore alla data di stipula del contratto diminuito di un punto percentuale in caso di contratti a tasso fisso; per i contratti a tasso indicizzato l’attua- lizzazione verrà effettuata con il tasso storico di riferimento indicato alle Condizioni Particolari diminuito di un punto percentuale; in caso di contratti stipulati in valuta estera, all’indennizzo si dovrà sommare l’eventuale differenza di cambio.
2. L’Utilizzatore autorizza fin d’ora il Concedente ad emettere fattura per l’importo calcolato con i criteri di cui al comma 1 oltre ad IVA vigente ed il pagamento dovrà essere effettuato entro cinque giorni dal ricevimen- to della fattura. In caso di mancato rispetto di tale termine il Conce- dente avrà diritto anche agli interessi di mora a decorrere dal suddetto termine di cui sopra determinati come previsto dal successivo articolo 15.
Articolo 15 - Ritardo nei pagamenti
1. In ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai sensi del pre- sente contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto inoltre al pagamento degli in- teressi di mora che decorrono, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, dalla data di scadenza dei singoli canoni e di ogni altra somma dovuta al Concedente, oltre ai rimborsi spese indicati nel documento di sintesi. Gli interessi verranno computati utilizzando il tasso EURI- BOR TRE MESI (/365) media mese precedente, quale pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, tempo per tempo vigente, con la maggio- razione di sei punti. Nel caso in cui il tasso moratorio così determinato risulti superiore alla misura massima consentita dalla Legge 108/96 e sue successive modificazioni e integrazioni, il tasso di mora non su- xxxxxx il “tasso soglia” stabilito per gli interessi moratori ai sensi della ridetta Legge 108/96 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Il Concedente avrà altresì la facoltà di ottenere dall’Utilizzatore il ri- lascio di tanti pagherò cambiari quanti saranno i corrispettivi ancora dovuti fino al termine del contratto, con scadenza e importo corrispon- denti. La consegna dei titoli cambiari non costituirà in alcun caso no- vazione (modifica, sostituzione) rispetto alle obbligazioni già esistenti.
3. Al fine di ottenere l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da par- te dell’Utilizzatore, il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare agen- zie specializzate. Le spese relative saranno a carico dell’Utilizzatore, come indicato nel documento di sintesi.
Articolo 16 - Risoluzione
1. Nell’ipotesi in cui l’Utilizzatore si renda inadempiente anche parzial- mente agli obblighi indicati nei seguenti articoli:
- art. 5 (Corrispettivo e canoni), co. 1, 3, 5;
- art. 6 (Termine della locazione finanziaria e diritto d’opzione), lettera
A);
- art. 7 (Obblighi e Garanzie dell’Utilizzatore), co. 2, 5, 6, 7, 9;
- art. 8 (Corrispettivi di prelocazione), co. 1;
- art. 10 (Consegna e accettazione del bene), co. 1, 4;
- art. 11 (Uso, godimento e vizi del bene), co. 2, 3, 4, 5, 6, 8;
- art. 12 (Cessione del contratto e sublocazione del bene), co. 2;
- art. 13 (Assicurazioni), co. 1, 5, 6, 8;
- art. 18 (Spese, commissioni, oneri ed imposte), co. 1, 2, 3, 4;
e/o divenga insolvente, venga segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, faccia comunque venir meno i requisiti di affidabilità e le condizioni di cui alla lettera C dell’articolo 1, oppure risulti protestato o sottoposto a procedure concorsuali, provvedimenti cautelativi od esecutivi sia prima che dopo la stipula del contratto, il Concedente avrà facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere anti- cipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2. La diminuzione delle garanzie patrimoniali da parte dell’Utilizzatore darà diritto al Concedente di avvalersi del disposto dell’art. 1461 c.c..
3. La distruzione del bene verificatasi anche per fatti indipendenti dalla responsabilità dell’Utilizzatore, oppure il sequestro del bene stesso per effetto di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o di esproprio per pubblica utilità determineranno la risoluzione di diritto del contratto.
4. La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione del Concedente all’Utilizzatore a mezzo lettera racco- mandata A/R. L’Utilizzatore dovrà restituire immediatamente il bene nei modi, nei luoghi e nei termini indicati dal Concedente e nelle con- dizioni previste dall’articolo 6 lettera A) del presente contratto.
5. Con la risoluzione del contratto, il Concedente avrà facoltà di ottenere dall’Utilizzatore il pagamento dell’indennizzo, quantificato come previ- sto nell’articolo 14 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il canone alla firma, i canoni periodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo dall’Utilizzatore resteranno acquisiti per l’intero ammontare al Concedente. L’Utilizzatore dovrà altresì corrispondere quanto dovuto per canoni scaduti e non ancora pagati, interessi di mora, commissioni, spese e quant’altro maturato alla data di risoluzione.
6. Soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente nessuna esclu- sa e quindi ivi compreso anche l’indennizzo di cui sopra, l’Utilizzatore avrà diritto di ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma a titolo di risarcimento pari al corrispettivo imponibile che que- sti avrà ricavato dalla vendita del bene. Il Concedente avrà facoltà di procedere alla compensazione tra il ricavato della vendita del bene già oggetto del contratto e quanto dovuto dall’Utilizzatore.
7. Verificandosi una delle ipotesi di cui all’articolo 10 comma 4 ciascuna delle parti avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente xxxxxxxxx xxx- done comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata A.R. Qualora una delle due parti eserciti la risoluzione come sopra previsto, il Concedente potrà provvedere alla vendita del bene. Eventuali diffe- renze tra il prezzo ricavato dalla vendita del bene e la somma di tutti i costi sostenuti dal Concedente e di quelli che dovrà sostenere in rela- zione al presente contratto, nonché dei costi derivanti dai corrispettivi di prelocazione, delle eventuali altre spese ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all’1% dell’imponibile contrattuale, saranno a carico dell’Utilizzatore.
8. Il Concedente si riserva comunque la facoltà, in tutti i casi sopra preci- sati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’adempimento del presente contratto, procedendo eventualmente anche all’esecuzio- ne coattiva di esso. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Concedente al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso di tutte le spese che il Concedente avesse anticipato.
9. Resta espressamente inteso fra le parti che al presente contratto non si applica quanto disposto dall’articolo 1467 c.c. e ciò ai sensi dell’arti- colo 1469 c.c.
Articolo 17 - Adempimento anticipato - Recesso
1. L’Utilizzatore ha facoltà di adempiere anticipatamente il presente contratto, acquistando il veicolo previa comunicazione al Conceden- te da inviarsi con lettera raccomandata a.r. con almeno trenta gior- ni di preavviso. Adempiuti tutti gli obblighi contrattuali maturati alla data dell’acquisto del veicolo e fornita la documentazione richiesta dal Concedente, quest’ultimo trasferirà all’Utilizzatore la proprietà del bene entro trenta giorni previo pagamento dell’indennizzo previsto al- l’articolo 14. Saranno a carico dell’Utilizzatore anche le spese indicate nel documento di sintesi.
2. L’Utilizzatore ha altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto restituendo il veicolo. Adempiuti tutti gli obblighi contrat- tuali maturati alla data del recesso, l’Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente l’indennizzo quantificato come previsto all’articolo 14 del presente contratto. Ferma la definitiva acquisizione dei canoni e di qualsiasi altra somma già corrisposti dall’Utilizzatore, il Concedente riconoscerà all’Utilizzatore l’importo netto che ricaverà dalla vendita del veicolo.
Articolo 18 - Spese, commissioni, oneri ed imposte
1. Sono a carico dell’Utilizzatore le spese vive del contratto, quelle relati- ve all’esercizio del diritto di opzione, al recesso di cui all’articolo 17 del presente contratto ed in ogni caso di trasferimento di proprietà a suo favore, nonché un concorso spese forfettario indicato alle Condizioni Particolari, anche nel caso che il contratto stesso non abbia seguito, nonché tutti gli oneri, tributi diretti e indiretti, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l’ammontare o pre- vedere l’esistenza, inerenti e/o conseguenti anche in futuro all’esecu- zione, conclusione e risoluzione del contratto nonché all’acquisto, alla proprietà o all’uso e/o circolazione del bene. Resta inteso che l’importo del corrispettivo della locazione finanziaria dovuto al Concedente deve in ogni caso essere al netto di qualsiasi gravame. Pertanto resta sta- bilito fra le parti che qualunque onere dipendente da spese, tasse, imposte, ed eventuali inasprimenti degli oneri fiscali vigenti, saranno ad esclusivo carico dell’Utilizzatore, il quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevato il Concedente. Saranno inoltre a carico dell’Utilizzatore le imposte e le spese di registrazione del presente contratto determinate in base alle vigenti leggi in materia, anche se anticipate dal Concedente.
2. In particolare, la tassa di proprietà del veicolo sarà a carico dell’Utilizza-
tore per tutta la durata della locazione finanziaria e comunque fin tanto che il veicolo sarà nella disponibilità dell’Utilizzatore. L’Utilizzatore si impegna a conservare le ricevute relative alle tasse pagate esibendole a richiesta del Concedente. Il Concedente si riserva fin d’ora la facoltà di verificare il regolare pagamento della tassa di proprietà, sostituen- dosi all’Utilizzatore qualora questi non vi avesse provveduto secondo le modalità e tempi previsti dalle norme vigenti. In tal caso l’Utilizzatore sarà tenuto a rimborsare tutto quanto anticipato dal Concedente oltre alle spese indicate nella misura massima nel documento di sintesi.
3. L’Utilizzatore dovrà fornire in via anticipata le somme eventualmente richiestegli salva la facoltà di svolgere, a proprie spese, le pratiche e le contestazioni che riterrà fondate anche per conto del Concedente, che lo munirà del necessario mandato, senza pregiudizio per i patti locatizi che dovranno permanere fermi ed operanti. Nel caso in cui il contratto venisse risolto dal Concedente anche prima della consegna del bene, resta inteso fra le parti che, a titolo di rimborso spese, verranno tratte- nute le spese di istruttoria, nonché eventuali spese vive sostenute.
4. L’Utilizzatore risponderà in proprio anche per le eventuali infrazioni a norme di legge, con particolare riferimento a quelle relative al Codice della Strada, accollandosi pertanto tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali relative. L’Utilizzatore sarà obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri relativi fornendo in via anticipata le som- me occorrenti salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo
carico e con il consenso del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero. L’Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Concedente qualora questi ne avesse anticipato il paga- mento.
5. Il Concedente dichiara inoltre, e l’Utilizzatore ne prende atto, che per tutte le commissioni, anche per servizi accessori, spese ed oneri non specificatamente indicate nel presente contratto comunque necessari e/o opportuni per l’attuazione dello stesso, fa fede quanto riportato dal Concedente nel documento di sintesi allegato al presente contratto. Le spese, oneri e commissioni si intendono al netto dei costi vivi sostenuti da Biella Leasing S.p.A., che potranno essere addebitati separata- mente.
6. Tutti gli importi, in caso di eventuale addebito, saranno assoggettati all’aliquota I.V.A. in vigore al momento della fatturazione.
Articolo 19 - Cessione azioni
1. Dalla sottoscrizione del presente contratto da parte dell’Utilizzatore, i reclami e le azioni inerenti il bene vengono trasferite dal Concedente all’Utilizzatore, il quale pertanto acquisisce il diritto di esercitarle nei confronti dei terzi, con obbligo di aggiornare costantemente il Con- cedente; in difetto, il Concedente potrà addebitare all’Utilizzatore le spese eventualmente sostenute per il reperimento delle informazioni, come riportate sul documento di sintesi. È fatta salva la facoltà per il Concedente di intervenire in ogni azione intrapresa dall’Utilizzatore, a spese dello stesso.
2. Le parti concordano che l’azione di risoluzione del contratto di compra- vendita del bene potrà essere esercitata soltanto dal Concedente.
Articolo 20 - Clausola sospensiva
Le parti espressamente convengono che gli effetti del presente contrat- to di locazione finanziaria resteranno sospesi fino a che l’Utilizzatore non avrà rilasciato o fatto rilasciare le garanzie reali o personali richieste dal Concedente.
Articolo 21 – Modifica delle condizioni contrattuali
1. Il Concedente si riserva la facoltà di variare, anche in senso sfavo- revole all’Utilizzatore, le condizioni di contratto (sia economiche che normative), qualora sussista un giustificato motivo.
Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate all’Utilizzatore con i tempi e le modalità previsti dall’art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche. I termini di cui all’art. 118 sono da computarsi come giorni fissi di calendario.
2. Le parti convengono che le modifiche derivanti da variazioni di norme di legge o regolamentari verranno automaticamente recepite nel pre- sente contratto. A tal fine, le clausole contrattuali interessate si inten- deranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decor- renza dalla comunicazione all’Utilizzatore o dell’entrata in vigore della norma, disposizione o indicazione delle competenti Autorità.
3. Il presente contratto costituisce l’unico accordo vigente tra le parti e pertanto annulla e sostituisce ogni precedente accordo di pari oggetto. Eventuali integrazioni o variazioni al presente contratto, concordate tra le parti, dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta.
Articolo 22 – Legge applicabile, elezione di domicilio e Foro compe- tente.
1. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge agli indirizzi indicati nelle Condizioni Particolari del presente contratto. Tutte le comunica- zioni tra le parti dovranno essere effettuate a tale domicilio, con le mo- dalità previste nel presente contratto.
3. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di residen- za o domicilio elettivo dell’Utilizzatore.
Articolo 23 – Reclami
Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo con-
tratto, l’Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all’Ufficio Reclami della società all’indirizzo Biella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, oppure tramite e-mail all’indirizzo reclami@biel- xxxxxxxxx.xx. L’Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure direttamente alla società;
- Conciliatore Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Articolo 24 – Comunicazioni alla clientela
Il cliente ha il diritto di ricevere, almeno una volta all’anno ed alla scadenza del contratto, una comunicazione periodica chiara e completa costituita da: un rendiconto analitico sull’andamento del rapporto e sulle condizioni eco- nomiche applicate e dal Documento di Sintesi datato e progressivamente numerato. Il cliente può scegliere fra le seguenti modalità di invio:
- forma cartacea;
- forma elettronica, attraverso il portale di servizi messo a disposizione della clientela il cui accesso è vincolato ad un percorso autorizzativo cui il cliente deve sottoporsi. Nel caso di indisponibilità momentanea del portale di servizi, la società si impegna, a sue spese, ad inviare tale comunicazio- ne periodica in forma cartacea all’indirizzo del cliente di cui alle Condizioni Particolari.
È facoltà del cliente cambiare la modalità di invio scelta mediante richiesta scritta alla società.
Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta dal cliente, in man- canza di opposizione scritta del cliente entro 60 giorni dal ricevimento, la comunicazione si intende approvata.
Articolo 25 – Clausole particolari in caso di leasing al consumo
1. Qualora l’ammontare del prezzo imponibile del veicolo che il Conce- dente dovrà pagare al Fornitore e quindi del finanziamento di cui al presen- te contratto sia inferiore al limite di cui all’articolo 121 4° comma lettera a) del D.Lgs. 385/93 (di seguito TUB), al presente contratto si applica quanto previsto per il credito al consumo dal Titolo VI capo II (articoli 121, 122, 123, 124, 125, 126) del TUB.
2. Le condizioni di cui al presente contratto sono da intendersi integrate dalle seguenti clausole particolari:
a) Condizioni particolari: viene indicato il TAEG (tasso annuo effettivo globale) ai sensi dell’articolo 122 del TUB;
b) Articolo 17 Adempimento anticipato - Recesso: ai sensi dell’articolo 125 del TUB, in caso di adempimento anticipato l’importo dell’indennizzo previsto dall’articolo 14 si intende maggiorato dell’1%;
c) Articolo 10 Consegna e accettazione del bene: con riferimento all’ar- ticolo 42 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “Codice del Consumo”, in assenza di accordo di esclusiva tra il Concedente e il Fornitore, in caso di inadempimento del Fornitore, l’Utilizzatore non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente, restando obbligato in solido con il Fornitore per tutti i pagamenti effettuati dal Concedente al Fornitore.
d) Ogni qualvolta nel presente contratto siano previste esclusioni o limi- tazioni delle azioni dell’Utilizzatore, tali clausole dovranno intendersi con salvezza di quanto previsto negli art. 33 e 36 del Codice del Consumo.
3. Qualora il contratto venga sottoscritto dall’Utilizzatore fuori dai locali commerciali del Fornitore o del Concedente, dovendosi però comprendere tra questi ultimi le sedi secondarie e le succursali del Concedente incluse quelle dei propri agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nonché le succursali delle Banche del Gruppo Banca Sella, l’Utilizzatore può recede- re dal contratto, ai sensi degli artt. 64 e seguenti del Codice del Consumo senza alcuna penale, con le modalità previste dal precedente articolo 17.
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
Questo documento contiene i principali diritti del Cliente e se ne consiglia una lettura attenta prima di sottoscrivere il contratto di leasing. È relativo alle operazioni di leasing, sia in caso di offerta presso lo sportello della società, sia di offerta fuori sede, ossia fuori dei locali della società o con collaboratori esterni convenzionati.
PRIMA DI SCEGLIERE IL PRODOTTO
▪ Il Cliente ha il diritto di avere a disposizione per la consultazione e potere prendere una copia di tutta la documentazione utile a compren- dere fino in fondo tutte le caratteristiche dei prodotti, quindi in particolare, copia di questo documento, del foglio informativo, del contratto e del documento di sintesi. Ovviamente questo a titolo totalmente gratuito. Nel caso di offerta fuori sede, la stessa documentazione deve essere consegnata al Cliente.
▪ Nel caso di leasing al consumo, il Cliente ha il diritto di conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).
AL MOMENTO DI FIRMARE
▪ Insieme al contratto, il Cliente deve prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche. Stipulato il contratto, il Cliente ne riceve una copia firmata dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.
▪ Al momento della sottoscrizione le condizioni concordate devono essere non peggiorative rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo, che riporta quelle massime applicabili, e uguali a quelle indicate nel documento di sintesi.
▪ Il Cliente può scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni periodiche.
DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE
▪ Il Cliente deve ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto contrattuale almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
▪ In caso di modifica delle condizioni economiche e contrattuali riceve la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario. La proposta deve pervenire al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla decorrenza della variazione e deve indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condi- zioni.
▪ Il Cliente può richiedere ed ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura del rapporto, copia della docu- mentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
▪ I contratti di leasing al consumo prevedono che il Cliente possa estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità restituendo il bene oggetto del contratto, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all1% del capitale residuo se prevista in fase di sottoscrizione.
▪ L’estinzione del contratto deve essere effettuata nei tempi indicati nel foglio informativo.
▪ Il Cliente riceve il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate dalla data di stipula.
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
Il Cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo Biella Leasing S.p.A.
– Ufficio Reclami - Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, oppure tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
▪ Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiede- re presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla società con la quale si è sottoscritto il contratto;
▪ oppure, nel caso scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia), al Conciliatore Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx.
INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/03
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogando la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, ha introdotto il nuovo Codice in materia di pro- tezione dei dati personali, che stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utiliz- zo dei dati che lo riguardano.
A tal fine, Biella Leasing S.p.A., con sede in Biella, Via Montegrappa
n. 18, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati, con la presente informa relativamente a:
a) Fonte dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento da parte della nostra Società sono raccolti direttamente presso la clientela, i suoi garanti e/o coobbli- gati a qualsiasi titolo, ovvero presso i terzi, sia a seguito di acquisizione di dati presso società del gruppo bancario di nostra appartenenza, sia presso società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, sia infine presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e/o commerciali.
In caso di dati personali acquisiti presso terzi, l’informativa all’interes- sato sarà fornita all’atto della loro registrazione ovvero non oltre la loro prima eventuale comunicazione.
In ogni caso, il trattamento dei dati personali da parte della nostra So- cietà avverrà nel totale rispetto del citato “Codice” e delle sue successi- ve modificazioni ed integrazioni.
b) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
Biella Leasing S.p.A. informa che i dati personali in suo possesso sono trattati nell’ambito della normale attività della Società e potranno esse- re trattati anche da società terze nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità:
b1) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rap- porti con la clientela (ad esempio: acquisizione di informazioni preli- minari alla conclusione di un contratto, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi, ecc.); alla gestione dei rapporti con i garanti (ad esempio: informativa ai garanti sull’andamento del rapporto con il debitore princi- pale); alla gestione dei rapporti con terzi (ad esempio: agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari) incaricati di pro- muovere l’attività della società limitatamente alle operazioni proposte (ad esempio: informativa su durata, scadenza ed altri elementi, anche relativi a morosità e/o inadempimento del contratto intermediato) ed alla gestione dei rapporti con i fornitori dei beni oggetto dei contratti e per l’esecuzione dei medesimi (ad esempio: trasmissione ai fornitori di dati della clientela, di dati sulla documentazione richiesta per il paga- mento delle fatture).
b2) adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esem- pio: Centrale dei Rischi Banca d’Italia, Centrale dei Rischi di Importo Contenuto – C.R.I.C. gestita dalla S.I.A. Società Interbancaria per l’Au- tomazione, Archivio Unico Informatico previsto dalla Legge Antiriciclag- gio 197/91 , registrazioni contabili e fiscali, ecc.);
b3) finalità funzionali all’attività della Società, quali:
● conservazione della cronistoria delle attività precontrattuali, che andranno ad alimentare una base dati composta da nominativi di potenziali clienti, accessibile a tutte le società del Gruppo Banca Sella, anche laddove il contratto non si concluda;
● rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità
dei servizi resi e sull’attività svolta, eseguita direttamente o per il tramite di terzi;
● promozione e vendita di prodotti e servizi della Società, del gruppo bancario di appartenenza o di terzi, effettuate mediante lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc;
● elaborazione di studi, indagini di mercato ed elaborazioni sta- tistiche, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
I dati personali trattati sono quelli della clientela propria o potenziale, nonché dei garanti e/o coobbligati a qualsiasi titolo, dei segnalatori del- le operazioni e dei fornitori dei beni oggetto della locazione finanziaria. I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nel contratto di locazione finanziaria, nella fideiussione (o altre garanzie), nell’ordine di acquisto o in altro atto o contratto intercorrente con la nostra Società, e possono essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto, scaturenti da morosità, da inadempimento o altro, o dall’assoggetta- mento ad una procedura concorsuale, liquidatoria o altro.
c) Modalità del trattamento – Requisiti di sicurezza e riservatezza In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene me- diante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logi- che strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, i quali saran- no altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. In particolare i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati in modo tale di limitare allo stretto necessario e nel- l’ambito delle predette finalità i trattamenti dei dati personali, mediante l’utilizzazione di dati identificativi degli incaricati ai trattamenti e secon- do profili di autorizzazione predefiniti. In ogni caso, i dati personali sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
Ai fini di una migliore prestazione dei servizi nei confronti della cliente- la, dei garanti, dei segnalatori delle operazioni (ad esempio, gli agenti in attività finanziaria) e dei fornitori, i dati personali relativi allo stretto ambito dei rapporti con gli stessi intercorrenti o dagli stessi intermediati possono essere messi a loro disposizione in apposite aree riservate e protette del sito internet della Società, sempre nel rispetto delle dispo- sizioni del Codice volte ad assicurare la massima sicurezza e riserva- tezza.
d) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Con riguardo alle finalità individuate nella precedente lettera b) si in- forma che:
● il conferimento dei dati personali non è obbligatorio per i trat- tamenti connessi e strumentali alla gestione ed esecuzione dei rapporti con la clientela di cui allla lettera b1);un eventuale rifiuto al loro conferimento può comportare l’impossibilità per la Società di instaurare il rapporto stesso ovvero potrebbe essere valutato negativamente ai fini del merito del credito; il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato;
● il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti con- nessi all’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria di cui alla lettera b2);un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce l’instaurarsi di ogni rappor-
to; il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interes- sato.
● il conferimento dei dati non è obbligatorio per i trattamenti funzionali all’attività della società di cui alla lettera b3);un even- tuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica il perfeziona- mento del rapporto contrattuale; il relativo trattamento richiede il consenso dell’interessato.
e) Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di re- sponsabili o incaricati
Per l’esercizio della propria attività nonché per l’esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla medesima, i dati personali vengono raccolti in banche dati informatiche di cui è titolare la nostra Società.
A) La Società può comunicare, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato, i dati personali in suo possesso a:
1) quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regola- mento o dalla normativa comunitaria. In particolare essa deve comunicare alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi ovvero garanti:
a. per esposizioni creditizie il cui importo sia superiore al limite mas- simo stabilito per le operazioni di credito al consumo (attualmen- te di Euro 31.246,00) e inferiore al limite minimo di censimento previsto per la Centrale Rischi della Banca d’Italia (attualmente di Euro 75.000,00), alla Centrale Rischi di Importo Contenuto gestita da SIA S.p.A.
- Estremi identificativi del gestore: Società Interbancaria per l’Au- tomazione S.p.A. (S.I.A.) – Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx- Fax 02/00000000 – 2601, tel. 02/60841, e-mail siainforma@sia. it;
- Categorie di partecipanti: banche, società finanziarie apparte- nenti a gruppi creditizi (art. 65 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), intermediari finanziari che svolgono la pro- pria attività nei confronti del pubblico (art. 107 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); sono esonerati gli interme- diari finanziari per i quali il credito al consumo rappresenti oltre il 50% dell’attività di finanziamento;
- Modalità per esercizio diritti previsti: l’interessato ha diritto di ac- cedere in ogni momento ai dati registrati a suo nome inviando una richiesta al soggetto gestore ai recapiti sopra indicati, utiliz- zando il modulo disponibile al seguente indirizzo internet www. xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx CRIC.doc;
- Tempi di conservazione dei dati: le informazioni anagrafiche sono conservate presso SIA S.p.A. per un periodo di dieci anni a decorrere dall’ultima segnalazione di rischio pervenuta a nome del soggetto interessato ovvero dalla data di censimento; le se- gnalazioni relative alle posizioni di rischio sono conservate per dodici mesi.
b. per importi superiori al limite di cui al punto a), alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
I gestori dei suddetti archivi tratteranno i dati al solo fine di rile- vazione del rischio creditizio e, a loro volta, li comunicheranno in forma aggregata agli intermediari partecipanti al sistema che ab- biano effettuato segnalazioni della specie, i quali li tratteranno per le medesime finalità;
2) altri soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all’ese- cuzione del rapporto contrattuale, non comportando un autono- mo trattamento, come, ad esempio, le società di trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela (a titolo esemplificativo per l’invio delle fatture o di altra comunicazione), gli istituti di credito con i quali la nostra società intrattiene rapporti per l’appoggio delle disposizioni di addebito (R.I.D.) e per le disposizioni di bonifico, le società di archivia- zione, eccetera.3) società appartenenti al Gruppo Banca Sel- la, ovvero controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
B) La Società, inoltre, può comunicare, con il consenso del sogget- to interessato, dati relativi ai propri clienti a società, enti o consorzi esterni che svolgono per suo conto trattamenti:
- per le finalità di cui alla lettera b3) della sezione “Finalità di trat- tamento cui sono destinati i dati”;
- per le finalità di revisione contabile, controllo delle frodi e recu- pero del credito.
L’elenco completo e dettagliato di tali soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso ogni locale della Società aperto al pubblico.
C) Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all’elenco richia- mato al successivo punto “Titolare e Responsabile”, ed in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti della Società o presso di essa distaccati;
- lavoratori interinali o temporanei;
- stagisti;
- collaboratori esterni (agenti in attività finanziaria, mediatori credi- tizi, altri collaboratori);
- consulenti;
- dipendenti delle società esterne eventualmente nominate re- sponsabili.
D) Trasferimento dei dati
Per le finalità di cui al punto b1) della sezione “Finalità del trattamento cui sono destinati i dati” la Società potrà trasferire con qualsiasi for- ma, mezzo e senza acquisire il relativo consenso, dati personali an- che verso un paese non appartenente all’Unione Europea comunque a favore di Società facenti parte del Gruppo Banca Sella. Tale trasferi- mento avverrà nel pieno e completo rispetto delle garanzie e dei diritti dell’interessato, diritti che potrà esercitare rivolgendosi direttamente al Titolare.
f) Titolare e Responsabile
Con riguardo ai dati trattati direttamente dalla nostra Società, si informa che:
Titolare del trattamento è la Biella Leasing S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00;
Responsabile del trattamento e per il riscontro all’interessato che eser- citi i diritti di cui all’art. 7 del Codice è il Rag. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Biella, Via Monte Grappa n. 18.
Nei confronti del Responsabile ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, anche se riguardanti dati trattati in via autonoma da terzi titolari, ma comunicati dalla nostra Società; in quest’ultimo caso, il Responsabile di cui sopra inoltrerà la richiesta al Titolare o, se designato, al Responsabile del relativo trattamento au- tonomo, il quale invierà la propria risposta direttamente all’interessato richiedente.
g) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice attribuisce all’interessato specifici diritti:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora re- gistrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausi- lio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rap- presentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di Re- sponsabili o Incaricati.
3. L’interessato ha il diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono sta- te portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenu- to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguar- dano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, l’interessato può conferire, per iscritto, una delega o una procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi e può farsi assistere da una persona di fiducia.
Per ciascuna richiesta di conoscenza dei dati personali come previsto al- l’art. 7, commi 1 e 2 lettere a), b) e c), qualora non risulti confermata l’esi- stenza di dati che lo riguardano, può essere chiesto un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. Il contributo non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale.
INFORMATIVA SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE PRIVATE
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
Per concederLe il finanziamento richiesto e valutare la Sua affidabilità, utilizziamo alcuni dati che La riguardano; si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso, salvo che lo abbia già prestato sulla base di una nostra precedente informativa; qualora invece Lei abbia pagato alcune volte con ritardo o abbia omesso alcuni pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.)
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx inoltrandolo alla ns. so- cietà:
BIELLA LEASING S.p.A. | Via Monte Grappa, 18 – 00000 Xxxxxx (XX) Tel.01525288.1 – Fax 000.0000000 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx |
e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
- Associazione Italiana Leasing per la BDCR Assilea;
- Experian Information Services S.p.A.
Troverà sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del novembre 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposi- zione debitoria residuale; stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione stret-
tamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte e, in particolare, per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: dati anagrafici; numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1) ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx 000 – 00000 XXXX tel. 06/0000000 - fax 00.00000000; www.as- xxxxx.xx e-mail xxxx@xxxxxxx.xx; RESPONSABILE PER IL RISCONTRO DELLE ISTANZE DI CUI ALL’ART. 7 DEL CODICE è ASSILEA SERVIZI Surl, con sede in Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx 000 – 00000 XXXX – tel. 06/0000000 – fax 00.00000000 e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx; la BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo; PARTECIPANTI: sono sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria – leasing; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.
2) Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxxxx x.00, 00000 Xxxx; Recapiti utili: Servizio Tutela Con- sumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via X. Xxxxxxxxxxx n.68, 00173 Roma - Fax: 000.000.000, Tel: 000.000.000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (an- che, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information Services
S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, esercitando i diritti di cui all’Art. 7 del codice deontologico.
Può rivolgersi alla nostra società: Titolare del trattamento è la Biella Leasing S.p.A. con sede in Biella via Monte Grappa 18 - Responsabile
del trattamento è il Rag. Xxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica presso Biella Leasing S.p.A. in Biella xxx Xxxxx Xxxxxx 00, oppure può rivolgersi ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento | 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
morosità di due rate o mesi poi sanate | 12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sanati anche su transazione | 24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati | 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) | 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei re- stanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contrat- to, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. |
Mod. 45 - Ediz. 12/2009 - Xxxxxxxx S.r.l.