ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI
Marca da bollo da Euro 16,00=
Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI
Il/la sottoscritto/a dott. …………………………… …………………………………………………….………………..
nato/a a …………………………………………………..……..…………... il …………………..…. e residente in
…...…………………………………………………..….., via ………………..………………………...…….. n. ,
codice fiscale ……………………………….…….…..; e-mail ;
PEC (eventuale) ……………………………………………………… cellulare ;
pubblicazione sul sito della foto del badge ☐ SI ☐ NO (barrare la voce che interessa); premesso di essersi laureato/a in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di ………………………………..……….. in data
…………..…………..…. e di frequentare lo studio dell’Avv.
………………………………………………………………………………………………………….………..;
CHIEDE
di essere iscritto/a in codesto Registro dei Praticanti Avvocati.
A tal fine il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………………...
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) attestazione dell’Avvocato presso il cui studio svolge la pratica (vedi modello su modulistica);
2) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
3) fotocopia di un documento di identità personale;
4) n.1 foto formato tessera;
5) la somma di Euro 8,00= per il badge da versare a mezzo bonifico;
6) la somma di Euro 110,00= da versare a mezzo bonifico per tassa di iscrizione;
7) eventuale integrazione al contributo annuale già versato (per l’importo rivolgersi alla segreteria).
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
- di essere nato/a a …………………………………………………………………………. il ;
- di essere residente in …………………………………..……, via ……………………..…..……………... n. ;
- di avere il proprio domicilio professionale,ai sensi dell'art. 7 L. 31/12/2012 n. 247 (L.P.), nel Circondario del Tribunale di Pordenone e precisamente in ………………………………………………………….. , via
………………………………………..……… n. …….….., presso l’Avv ;
- di essere cittadino/a ………………………………………………..… (indicare Stato italiano o altro Stato membro della Comunità Europea) ;
- di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- di avere conseguito la Laurea in Giurisprudenza nell'Università degli Studi di …………….…………………….
in data ………………………con punti ;
- di aver sostenuto i seguenti esami universitari con la relativa votazione:
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▪ ………………………………………………………………………………………..… (votazione )
▪ ………………………………………………………………………………………..… (votazione )
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- dichiara di essere consapevole dell’obbligo di frequenza della Scuola Forense previsto dalla Legge Professionale ed a tal proposito si impegna a comunicare alla Segreteria dell’Ordine la data di iscrizione ed inizio della frequenza al fine di consentire l’aggiornamento dell’anagrafica;
DICHIARA
Barrare la voce che interessa:
🞎 di non aver subito condanne penali definitive;
Oppure
🞎 di aver subito condanne penali definitive, e precisamente:
….…………………………………………………………………………………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………………………………………….
🞎 di non avere, a quanto consta al/alla sottoscritto/a, carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di ……………………………………………… (Tribunale di residenza) e nelle altre Procure della Repubblica presso i Tribunali d’Italia.
Oppure
🞎 di avere carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
………………………………………………… e precisamente: …………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- di non essere sottoposto/a ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- di non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale.
- di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento della pratica forense comunica quanto segue:
- di frequentare lo studio dell’Avv. ………………………………..……. dal …………….….. al …………….…….
(indicare i giorni di frequenza) dalle ore ……..….. alle ore ……..….. e dalle ore ………… alle ore ;
- di svolgere/non svolgere attività lavorativa al di fuori della pratica forense (eventualmente precisare il tipo di attività, gli orari di svolgimento della stessa
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….);
- di svolgere/non svolgere la pratica per l’iscrizione ad altri ordini professionali (eventualmente precisare il tipo di pratica e gli orari di svolgimento della stessa
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………);
- di svolgere/non svolgere corsi di preparazione o specializzazione post-universitari (eventualmente precisare il tipo di corso frequentato, gli orari delle lezioni e l’Ente o l’Associazione che ne cura l’organizzazione e la gestione…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..);
- di svolgere tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 (indicare l’Ufficio Giudiziario e il periodo)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Pordenone, addì …………………
FIRMA
…………………….……………………
L’Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) circa le modalità di trattamento è fornita quale allegato 1 alla presente domanda di iscrizione.
PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
La presente richiesta è pervenuta alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data odierna presentata personalmente dal/la richiedente, identificato/a mediante
🞎 carta d'identità
🞎 patente di guida
🞎 passaporto
che si allega in copia.
Pordenone, addì ………………..
FIRMA E QUALIFICA DEL CERTIFICANTE
L’impiegato addetto
………………………………………………
ISTRUZIONI PRATICHE ALLEGATE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
1. Si precisa che tutte le lettere circolari verranno comunicate soltanto via e-mail. Se non dovesse, pertanto, risultare indicato l'indirizzo di posta elettronica, l'interessato potrà ritirare copia delle comunicazioni presso l'Ordine.
2. Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella presente istanza va tempestivamente comunicata alla Segreteria dell’Ordine attraverso la propria area personale sul sito dell’Ordine.
3. l’Ente ha la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.
4. Il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un’unica soluzione con le seguenti modalità:
Beneficiario: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 – Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
Causale: nome e cognome del professionista “tassa iscrizione Ordine, contributo annuale e badge”
Copia della contabile andrà depositata unitamente alla presente domanda
ALLEGATO 1 ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI E AL REGISTRO DEI PRATICANTI DELL’ORDINE DI PORDENONE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Premessa
I dati personali dell’iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati e al Registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. General Data Protection Regulation “GDPR” o “Regolamento”, nonché al
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice per la protezione dei dati personali“, come di volta in volta modificato o sostituito (congiuntamente, la “Normativa Privacy“), alla Legge professionale del 31 dicembre 2012 n. 247, al R.D.L. del 27 novembre 1933 n.1578 e successive norme integrative e di attuazione, al Decreto Ministeriale n. 178/2016 e al Codice Deontologico Forense in vigore.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Pordenone, in persona del Presidente in carica pro tempore, con sede legale in Piazzale Giustiniano n. 7 - 33170 Pordenone, Tel. 0000 00000 - Fax 0000 0000000, e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx con Studio in Trieste Via del Coroneo n. 33 – tel. 040/366419 – Email: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico e l’adempimento degli obblighi di legge relativi allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione dei compiti e alla gestione degli adempimenti previsti sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore e dalla normativa legislativa e regolamentare attuativa ed integrativa di detta legge, nonché da quella in materia di esercizio della professione di avvocato, di riconoscimento dei titoli di studio per l’accesso alle professioni di avvocato, di iscrizione all’Albo o Elenco degli avvocati (anche relativamente alle diverse sezioni speciali richiamate dall’art. 15 della Legge n. 247/2012) o al Registro dei praticanti o all’Elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio o all’Elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato e di ogni connessa modifica e aggiornamento, di formazione dei professionisti iscritti all’Albo (con riferimento al Regolamento del C.N.F. n.6/2014 sulla “formazione professionale continua”), di gestione dei rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, di contratti pubblici, di documentazione amministrativa (ivi inclusa quella sul relativo accesso), di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio, di assistenza e previdenza, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di adempimento delle finalità di natura fiscale inerenti alla tenuta della contabilità, di amministrazione digitale, di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici, di elezioni e nomine in e da parte di organi dell’Ordine e di questi ultimi (anche ai fini del loro commissariamento a seguito di scioglimento), di processi e connessi procedimenti amministrativi, civili, contabili, disciplinari, penali e tributari, di gestione dei pagamenti delle quote di iscrizione all’Albo/Registro, di sicurezza negli Uffici Giudiziari (D.M. 28 ottobre 1993, in tema di sicurezza e vigilanza degli edifici sede di Xxxxxx Xxxxxxxxxx), di rilascio certificati, di autorizzazione alle notifiche in proprio (Legge 53/1994), di istituzione e gestione delle Scuole Forensi, di gestione delle procedure di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
I dati saranno trattati anche per trasmettere agli iscritti le comunicazioni relative all’attività istituzionale dell’Ente (invio di pubblicazioni informative, organizzazione di convegni, informazioni su bandi, novità legislative, ecc.), anche attraverso l’invio di posta elettronica, sulla base di un interesse legittimo dell’Ente a garantire ai propri iscritti le informazioni migliori per l’esercizio della professione.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale o il suo aggiornamento, e quindi di adempiere a tutti gli obblighi di legge conseguenti e correlati. L’interessato può sempre modificare i propri dati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx tramite la sezione “Area personale” con login e password personali. Con le stesse modalità può decidere di rendere pubblici anche dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge, ad esempio pubblicando il numero di utenza mobile, e decidere successivamente di cancellarli. La richiesta di pubblicazione dei dati ulteriori, previa valutazione del Consiglio circa la pertinenza dei dati stessi, costituisce consenso al loro trattamento e pubblicazione da parte dell’Ordine. Il consenso alla pubblicazione dei dati ulteriori può sempre essere revocato con le stesse modalità con cui è stato prestato.
Categorie particolari di dati
I dati che rivelano l’origine razziale o etnica (con riferimento al certificato di cittadinanza), i dati relativi alla salute (con riferimento ad eventuali esoneri ed esenzione riguardo all’obbligo di formazione professionale continua, nei limiti previsti dall’art. 15 del Regolamento del C.N.F. del 16 luglio 2014 n. 6, revisionato con delibera del 30 luglio 2015), i dati inerenti la vita sessuale o l’orientamento sessuale della persona (con riferimento ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso), le convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere equiparabile (in caso per elezioni o nomina in organi e organismi), qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, nonché le informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel certificato dei carichi pendenti e nel certificato di godimento dei diritti politici saranno trattati esclusivamente nell’esercizio dei compiti e delle funzioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa e per le finalità di cui al precedente paragrafo “Base giuridica e finalità del trattamento”.
Modalità di trattamento e conservazione
L’Ordine assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali trattati. Il trattamento dei dati, anche attraverso la consultazione di documenti o registri pubblici, avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. Il personale dell’Ordine è stato opportunamente autorizzato al trattamento e vincolato a regole operative e di segretezza ulteriori rispetto agli obblighi di legge (DPR 62/2013 e DPR 3/1957). Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione. Nelle attività di trattamento possono essere coinvolti soggetti esterni che erogano servizi tecnici strumentali rispetto alle attività dell’Ordine, ad es. società fornitrici di software e consulenti, ai quali l’Ordine trasmette i dati indispensabili sulla base di un proprio legittimo interesse. Tali soggetti, se del caso, sono nominati Responsabili del trattamento. Presso la Segreteria è disponibile l’elenco completo dei Responsabili.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati degli Iscritti saranno conservati per tutta la durata di permanenza di iscrizione presso l’Ordine, e anche dopo la cessazione o cancellazione dall’Albo, per l’estinzione delle obbligazioni che incombono sull’Ordine e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esse derivanti anche riguardo alla gestione degli archivi pubblici nel rispetto dell’Allegato 3 del D.lgs. n. 196/2003.
Comunicazione e diffusione
I dati raccolti – limitatamente a quelli identificativi e inerenti la qualità professionale – saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense, in conformità e nei limiti previsti dall’art. art. 15 della Legge Professionale n. 247/2012 e del D.M. n. 178/2016. I dati da inserire nell’Albo potranno inoltre essere diffusi, anche mediante reti di comunicazione elettronica, ed ivi può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione (ad es. la sospensione).
I dati raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici o soggetti privati esclusivamente nell’esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali volti all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa e per le finalità di cui al precedente paragrafo “Base giuridica e finalità del trattamento”. In particolare potranno essere comunicati al Ministero della Giustizia, ai Presidenti di tutte le Corti di Appello, ai Presidenti dei Tribunali del Distretto, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali e ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, al C.N.F., agli altri Consigli degli Ordini forensi del distretto, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai Consigli Distrettuali di Disciplina, UIF ai meri fini antiriciclaggio e Amministrazioni Giudiziarie in genere (e/o altri soggetti terzi a cui i dati devono essere comunicati: Conservatoria Registri Immobiliari, IVG, ecc.) od, ancora, comunicati a consulenti o collaboratori interni ed esterni, ad altri professionisti, a ordini o collegi professionali, ad istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di credito, all’amministrazione finanziaria dello Stato e agli enti eventualmente autorizzati, alle forze di polizia, a ufficiali giudiziari, a enti locali, a enti pubblici economici e non economici, sempre nei limiti delle previsioni legislative e regolamentari.
I dati personali potranno essere altresì comunicati al Consiglio di Disciplina ai sensi della Legge 247/2012 qualora necessario per l’esercizio della potestà disciplinare riservata al predetto Organo che agisce in qualità di Responsabile del trattamento.
I dati personali potranno essere altresì comunicati su richiesta dell’iscritto ad enti gestori per il servizio di Posta Elettronica Certificata in convenzione con l’Ordine.
Trasferimento
I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali, salvo non lo richieda l’iscritto per ragioni professionali.
Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento nei confronti del Titolare del trattamento o del Responsabile della protezione dei dati, in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, per conoscerne l’origine, per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali) e di proporre ricorso giurisdizionale.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del procedimento disciplinare di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina le istanze dell’interessato verranno inoltrate a predetto Organo.
Pordenone, Data
Firma per presa visione
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL D.M. N. 70/2016 SUL TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE
CAPO I
Iscrizione al Registro dei Praticanti
1 Il laureato che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l’iscrizione nell’apposito Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, compilando il modulo pubblicato sul sito.
2 Gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all’Albo ed in regola con l’adempimento del dovere di formazione professionale continua sono tenuti a comunicare al Consiglio la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio laureati aspiranti allo svolgimento del tirocinio.
Di norma non è consentito ad un Avvocato ospitare presso il suo studio più di tre praticanti avvocati, salvo espressa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine.
CAPO II
Modalità e svolgimento del tirocinio
1 PRINCIPI GENERALI
Il tirocinio professionale deve esser svolto con assiduità, diligenza, e riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 70/2016 e dal presente Regolamento attuativo.
Il tirocinio forense si articola in tre distinte attività: la frequenza di uno studio professionale; la partecipazione alle udienze; la frequenza con profitto del corso organizzato dalla Scuola Forense.
Il praticante, al momento dell’iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell’Ordine se svolge attività subordinata, in quali giorni, in quali orari ed alle dipendenze di quale datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all’iscrizione, dovrà provvedere alle comunicazioni innanzi prescritte entro dieci giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Il praticante dovrà altresì indicare se svolge il tirocinio per l’iscrizione ad altri Ordini Professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari; se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo.
Nell’attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile nell’attività del professionista presso cui svolge il proprio tirocinio. E’ opportuno che al praticante che dia allo Studio un apporto professionale sia riconosciuto un compenso proporzionato allo stesso.
Il dominus dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del praticante, consentendogli di partecipare ad attività formative anche fuori dallo studio.
Le pratiche affidate dal dominus al praticante devono esser seguite con scrupolo e diligenza.
Il Consiglio dell’Ordine valuterà con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei ed opportuni la veridicità delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e, soprattutto, dai Colleghi presso i quali il tirocinio viene svolto, nonché l’effettività dello svolgimento del tirocinio stesso.
A completamento di ogni semestre di tirocinio, il praticante è tenuto, a richiesta del Consiglio dell’Ordine, ad un colloquio con la Commissione Tirocinio Professionale Forense delegata a detto compito, vertente intorno a valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto.
2 IL LIBRETTO DI PRATICA PROFESSIONALE FORENSE
Al momento dell’iscrizione, verrà rilasciato al praticante il libretto relativo alla Pratica Professionale Forense. In esso il praticante deve annotare l’attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi decorrenti dall’iscrizione al Registro Speciale dei praticanti Avvocati.
Il libretto dovrà esser compilato con tre tipi di annotazioni:
a) le udienze cui il praticante ha assistito;
b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato. Al Consiglio dell’Ordine è discrezionalmente riservata la facoltà di richiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti da questi indicati nel libretto.
c) Le questioni giuridiche – nel numero minimo di due per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.
Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dall’Avvocato presso il quale è svolta la pratica .
Per le sole udienze penali, l’effettiva frequenza dovrà essere accompagnata da una breve relazione del praticante sullo svolgimento dell’udienza stessa.
Il praticante è tenuto ad eseguire con tempestività le varie annotazioni.
Il libretto della pratica, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio per la convalida semestrale entro 15 giorni dal compimento del semestre. In caso di ritardata presentazione, il Consiglio valuterà le motivazioni addotte, ed ove ritenute le stesse ingiustificate avrà facoltà di ritenere compiuto il semestre solo alla data di effettiva presentazione del libretto. In caso di mancata presentazione del libretto, come pure in caso di mancata convalida del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuto tirocinio.
L’indicazione da parte del praticante sul libretto di pratica od in altre relazioni di circostanze non corrispondenti al vero comporta il diniego della convalida e sarà oggetto di valutazione disciplinare. Il dominus è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute sul libretto di tirocinio, che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre di tirocinio. L’attestazione da parte del dominus sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare sia per il dominus che per il praticante in quanto infrazione al dovere di lealtà e correttezza.
3 IL TIROCINIO PRESSO LO STUDIO PROFESSIONALE
Il tirocinio, che avrà la durata di diciotto (18) mesi, si svolge principalmente presso uno studio legale e sotto il controllo di un avvocato, e comporta il compimento delle attività proprie della professione.
Il professionista presso il quale viene svolto il tirocinio è impegnato sul proprio onore, anche in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica, ed a istruirlo consentendogli di esaminare gli incartamenti di studio della cause più rilevanti, di assistere alle udienze e, quando sia opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il cliente. La mancata osservanza di quanto innanzi può costituire motivo di responsabilità disciplinare.
Il praticante avvocato ha domicilio nello studio dell’Avvocato principale presso cui svolge il tirocinio, ed ivi riceverà, in via esclusiva, tutte le notificazioni e comunicazioni relative al tirocinio forense.
Delle comunicazioni e dei provvedimenti del Consiglio dell’Ordine riguardanti il praticante avvocato sarà notiziato anche il dominus.
Il praticante è tenuto ad un’assidua frequentazione dello studio per almeno venti ore settimanali, con le modalità che indicherà all’atto della presentazione della domanda di iscrizione. In caso di variazione dei modi e tempi di frequenza il praticante avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio.
Qualora il praticante si trasferisca presso altro Avvocato, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine, allegando attestazione di frequenza sino a quel momento da parte del professionista dal quale il praticante si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo Avvocato che accoglie il praticante. L’eventuale tirocinio effettuato nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso cui il tirocinio è svolto è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine.
Il praticante avvocato è vincolato al segreto relativamente ad ogni informazione, dato o notizia di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento del tirocinio.
Nel caso in cui la mole di lavoro del dominus principale non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa o la sua attività sia svolta prevalentemente in un settore, il praticante dovrà integrare il tirocinio seguendo anche l’attività di altro Avvocato del medesimo studio del dominus principale o di altro Studio, previa richiesta del praticante ed autorizzazione del Consiglio dell’Ordine.
Il “secondo” dominus, anch’esso con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo ed in regola con l’obbligo formativo, deve dichiarare preventivamente all’Ordine la propria disponibilità a seguire il praticante e dovrà attestarne l’effettiva frequenza anche con riferimento all’assistenza alle udienze civili e penali.
4 LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE
Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno 20 udienze nel corso di ciascun semestre di tirocinio. Le Udienze dovranno essere così suddivise:
- Non meno di n. 5 Udienze Civili avanti il Tribunale e/o la Corte d'Appello. Tali Udienze dovranno essere tenute con il proprio dominus (o da altro associato del dominus) ovvero da quello individuato ex art. 41, comma 8, legge professionale (c.d. secondo dominus)
- Non meno di n. 5 Udienze Penali avanti il Tribunale e/o la Corte d'Appello. Di queste Udienze almeno 3 dovranno essere tenute dal proprio dominus (o da altro associato del dominus) ovvero da quello individuato ex art 41, comma 8, legge professionale (secondo dominus)
- Le restanti udienze avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria ovvero avanti Collegi Arbitrali e/o Organismi di Mediazione
Sarà considerata valida l’assistenza a non più di due udienze al giorno salvo che si tratti di udienze civili ovvero di udienze penali ove risulti difensore il dominus del praticante
Non potrà essere ritenuta valida ai fini del tirocinio l’assistenza ad udienze di mero rinvio ovvero di altre udienze nelle quali non venga svolta effettiva e significativa attività difensiva.
Con particolare riferimento alle udienze penali:
- Le c.d. “udienze filtro” saranno considerate valide fino ad un massimo di 2 esclusivamente nel corso del primo semestre di pratica
- L’assistenza a procedimenti definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta saranno considerati validi fino ad un massimo di 2 esclusivamente nel xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx purché il praticante indichi nella relazione allegata al libretto l’intera istanza formulata formalmente.
Per i semestri successivi al primo potranno essere considerate valide le c.d. “udienze filtro” che affrontino eccezioni, questioni preliminari e/o altre questioni giuridiche relative all’ammissione delle prove di particolare interesse e/o complessità. Le medesime dovranno essere compiutamente e chiaramente riportate nella relazione allegata al libretto.
Saranno altresì considerate valide in tutti i semestri le “udienze filtro” ed i procedimenti definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta che vedano come difensore il proprio dominus ovvero quello individuato ex art. 41, comma 8, legge professionale purché l’avvocato attesti espressamente in calce al verbale allegato al libretto che il praticante abbia compiutamente esaminato la pratica in studio svolgendo attività nelle ricerche giuridiche, nella redazione di eventuali atti e sia stato opportunamente coinvolto nelle valutazioni inerenti le scelte processuali.
La presenza del praticante alle udienze dovrà esser comprovata dalla firma nel libretto del tirocinio da parte dell’Avvocato secondo le modalità sopra descritte.
Il praticante avvocato impegnato in attività estranee al tirocinio forense che indichi nel libretto l’assistenza ad un’udienza tenutasi in coincidenza temporale con l’attività di lavoro o con altro impegno denunciato, dovrà dare documentazione scritta del titolo (permesso del datore di lavoro, ferie, congedo o quant’altro) in base al quale ha potuto assentarsi dall’impegno extra tirocinio per assistere all’udienza.
La partecipazione alle udienze nel numero e con le modalità sopra specificate rappresenta condizione necessaria per il riconoscimento del semestre di tirocinio. Il Consiglio dell’Ordine potrà, in casi particolari evidenziati da motivata istanza del praticante e/o nel caso di non gravi scostamenti dalle previsioni del presente articolo, disporre che il praticante integri il semestre con l’assistenza ad udienze nei trenta giorni successivi alla correzione ed alla riconsegna del libretto.
5 LA FREQUENZA ALLA SCUOLA FORENSE
Il praticante è tenuto a frequentare con profitto per diciotto mesi il corso di formazione di cui all’art 43 della
L. 247/2012 tenuto dalla Scuola Forense, istituita dal Consiglio dell’Ordine secondo le modalità previste dalla legge..
6 LA FREQUENZA AI CORSI POST UNIVERSITARI
Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all’art. 16 D.L. 17.11.97 n°398 e successive modificazioni è valutato, ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato per il periodo di un anno.
7 LA PRATICA ALL’ESTERO
Il tirocinio professionale può essere parzialmente svolto, per 6 mesi anche in altro paese dell’Unione Europea presso professionisti legali
Il praticante che intende svolgere un periodo di tirocinio all’estero dovrà:
a) darne comunicazione all’Ordine indicando il nominativo ed i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest’ ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente
b) la richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del Collega presso il cui studio il praticante sarà accolto, nonché da quella dell’avvocato italiano presso cui il praticante è iscritto.
Al termine del semestre svolto all’estero il praticante dovrà produrre la documentazione di cui al c. 2 art. 6 del D.M- 70/2016 e il Consiglio dell’Ordine procederà alla convalida del semestre.
8 ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
Nel periodo di svolgimento del Tirocinio il praticante avvocato, decorsi 6 mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e degli altri requisiti richiesti dalla normativa, può esercitare (previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine) attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.
L’attività sostitutiva come sopra indicata può essere svolta in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e i quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.
Dopo sei mesi dall’inizio del tirocinio il praticante può presentare la domanda di abilitazione all’esercizio del Patrocinio sostitutivo compilando l’apposito modulo pubblicato nel sito.
L’abilitazione decorre dalla data della delibera di accoglimento dell’istanza e l’esercizio effettivo del patrocinio è subordinato alla pronuncia dell’impegno solenne da prestarsi avanti al Consiglio dell’Ordine entro sessanta giorni.
L’abilitazione all’esercizio del patrocinio sostitutivo ha vigenza massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da sanzione disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.
Il praticante decadrà automaticamente dall’esercizio del Patrocinio sostitutivo professionale al compimento del quinto anno dalla data di abilitazione.
9 CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO
Al termine dei diciotto mesi il praticante potrà richiedere il certificato di compiuto tirocinio al Consiglio dell’Ordine compilando l’apposito modulo.
In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell’Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di stato nella sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell’ipotesi di svolgimento del tirocinio per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell’Ordine aventi sede in distretti di Corte di Appello diversi, la sede dell’esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
10 VERIFICHE SULL’ESERCIZIO DEL TIROCINIO
Al fine di accertare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato verrà convocato dal Consiglio dell’Ordine per sostenere colloqui e verifiche da svolgersi secondo le direttive della delibera del Consiglio dell’Ordine del 20 marzo 2006 per quanto compatibile con la legge n. 247/2012.
Un primo colloquio informativo con il praticante dovrà tenersi all’inizio della pratica, mentre colloqui di verifica, nel numero di tre, si svolgeranno: il primo entro il sesto mese, il secondo entro il dodicesimo mese ed il terzo entro il diciassettesimo mese dall’inizio del tirocinio.
Qualora la Commissione in una delle verifiche dovesse riscontrare carenze nella preparazione del praticante, soprattutto in materia di norme deontologiche, dovrà segnalarlo al Consiglio dell’Ordine che.
11 TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI
Il Praticante, dopo lo svolgimento del primo semestre di pratica presso l’avvocato, potrà espletare il tirocinio, per il periodo massimo di 12 mesi, prestando la propria attività presso gli uffici giudiziari come stabilito dal
D.M. 17.3.2016 n. 58 e previa approvazione congiunta del COA e dell’Ufficio Giudiziario interessato, del progetto formativo di cui all’art. 3 del predetto decreto.
12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 05 settembre 2016, entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “regolamenti” ed avrà efficacia per i praticanti avvocati iscritti dal 03 giugno 2016.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
X.xx Avv. Xxxxxxx Xxxxxx X.xx Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
CODICE DI DEONTOLOGIA
(Approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997, con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 14dicembre 2006 e il 27 giugno 2008)
Si riportano in neretto le parti degli articoli modificati dal Consiglio nazionale forense il 27 giugno 2008: artt. 17bis, 18, 24, 45
PREAMBOLO
L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2 – Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
ART. 3 – Volontarietà dell’azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART. 4 – Attività all’estero e attività in Italia dello straniero.
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5 – Doveri di probità, dignità e decoro.
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II. L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
III. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6 – Doveri di lealtà e correttezza.
L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7 – Dovere di fedeltà.
È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.
II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8 – Dovere di diligenza.
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 9 – Dovere di segretezza e riservatezza.
È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10 – Dovere di indipendenza.
Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
ART. 11– Dovere di difesa.
L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
ART. 12 – Dovere di competenza.
L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
ART. 13 – Dovere di aggiornamento professionale.
E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
ART. 14 – Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
ART. 16 – Dovere di evitare incompatibilità.
E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine.
I. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17 – Informazioni sull’attività professionale.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi
ART. 17 bis – Modalità dell’informazione.
L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell'Ordine presso il quale e iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui e espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
ART. 18 – Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19 – Divieto di accaparramento di clientela.
E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o
qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV.E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
ART. 20 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.
ART. 21 – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
III. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
IV. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
TITOLO II RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22 – Rapporto di colleganza.
L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
V. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART. 23 – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III. Il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.
IV. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
X. Xxx casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 24 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.
L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi, l’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
ART. 25 – Rapporti con i collaboratori dello studio.
L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
ART. 26 – Rapporti con i praticanti.
L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione.
I. L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
II. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27 – Obbligo di corrispondere con il collega.
L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ART. 29 – Notizie riguardanti il collega.
L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
ART. 30 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.
ART. 31 – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
I. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
III. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
ART. 32 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33 – Sostituzione del collega nell’attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34 – Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO III
RAPPORTI CON LAPARTE ASSISTITA
ART. 35 – Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II. L’avvocato deve xxxxxxxsi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di
natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art. 45.
ART. 36 – Autonomia del rapporto.
L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.
I. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
II. II. L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37 – Conflitto di interessi.
L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
ART. 38 – Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I. Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
ART. 39 – Astensione dalle udienze.
L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
ART. 40 – Obbligo di informazione.
L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E’ obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.
ART. 41 – Gestione di denaro altrui.
L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42 – Restituzione di documenti.
L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
ART. 43 – Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.
I. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta.
III. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
ART. 44. - Compensazione.
L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento
dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.
E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del Codice civile.
ART. 46 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47 – Rinuncia al mandato.
L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV
RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48 – Minaccia di azioni alla controparte.
L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II. L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
ART. 49 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50 – Richiesta di compenso professionale alla controparte.
È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I. In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del propriocliente.
ART. 51 – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.
L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
I. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
ART. 52 – Rapporti con i testimoni.
L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori,
con facoltà di intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
ART. 53 – Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
ART. 54 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55 – Arbitrato.
L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I. L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
II. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
III. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti.
Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
IV. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
ART. 56 – Rapporti con i terzi.
L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
I. Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
ART. 57 – Elezioni forensi.
L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I. E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.
ART. 58 – La testimonianza dell’avvocato.
Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59 – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60 – Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.