CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI MARCHIO1
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI MARCHIO
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI MARCHIO1
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra
XY , società di diritto italiano, con sede in via n° iscritta al Registro delle Imprese di
n° Partita Iva , in persona del legale rappresentante Sig. di seguito denominata "la Cedente"2;
e
XY , società di diritto italiano, con sede in via n° iscritta al Registro delle Imprese di
n° Partita Iva , in persona del legale rappresentante Sig. di seguito denominata "la Cessionaria"3
e congiuntamente le “Parti”
Premesso che4
x. Xx Xxxxxxx è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti su marchi di impresa:5
.
b. La Cessionaria desidera acquistare tutti i diritti relativi a detti marchi.6
si conviene e si stipula quanto segue
1 Nell’ordinamento giuridico italiano il contratto di cessione di marchio non richiede una forma particolare. L'atto può essere verbale ovvero redatto sotto forma di scrittura privata semplice, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai sensi dell'art. 138 c.p.i. la forma richiesta per la trascrizione è la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico. Ai sensi dell'art. 196 c.p.i. è però possibile produrre ai fini della trascrizione una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione sotto forma di scrittura privata semplice.
2 Ovvero, se persona fisica: « XY(nome e cognome) , di nazionalità
, nato a il residente in avente Codice Fiscale
, di seguito denominata "la Cedente” ».
3 Stesse disposizioni previste per la comparizione in atto della Cedente.
4 In caso di particolare complessità dei termini “tecnici” utilizzati si consiglia di inserire uno specifico punto con le “definizioni”.
5 Indicare i marchi allo stato di domanda o marchi concessi.
Valutare possibili clausole di garanzie per l’acquirente nel caso di mancata concessione del titolo.
È necessario specificare: n. del marchio o della domanda, data di registrazione, paese di registrazione. Nel caso in cui si tratti di numerosi marchi o di marchi tutelati in più paesi è consigliabile inserirli in un allegato. Fare particolare attenzione a questi dati , è necessario che non vi sia alcuna incertezza sul titolo trasferito.
Qualora le Parti lo ritengano opportuno è possibile allegare al contratto i documenti di concessione o deposito.
6 È possibile anche una cessione parziale del marchio, in tal caso specificare quali prodotti/servizi costituiscono l'oggetto di trasferimento. È altresì possibile cedere una quota percentuale del marchio, in tal caso si verificherà una comunione del bene immateriale per la quale è consigliabile redigere un regolamento di comunione.
1. Premesse
Le premesse son parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Oggetto
2.1. La Cedente cede e trasferisce alla Cessionaria, che accetta e acquista, la proprietà piena ed esclusiva dei marchi in premessa descritti con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono.
2.2. Le parti garantiscono che dal trasferimento non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi ceduti.
3. Prezzo
Il prezzo della presente cessione è convenuto dalle parti in euro 7 che la Cedente riconosce di aver già ricevuto dalla Cessionaria alla quale con il presente atto rilascia quietanza e saldo.8
4. Garanzie
La Cedente dichiara che i titoli oggetto del presente atto sono di sua piena ed esclusiva proprietà e non sono gravati da vincolo alcuno reale o personale a favore di terzi.9
5. Oneri e spese
5.1. Le spese del presente contratto sono a carico della Cessionaria, al cui carico sono pure tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.10
5.2. La Cedente si obbliga sin d'ora a prestare alla Cessionaria la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione11.
6. Legge applicabile
6.1. Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.
6.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano12.
7. Risoluzione delle controversie
7 Inserire la valuta.
8 È possibile che vengano definite diverse modalità di pagamento.
9 La garanzia sulla validità del titolo ceduto è normalmente esclusa per gli oneri che essa comporta. Eventualmente inserire una frase di questo tipo «per quanto di conoscenza della Cedente i titoli ceduti non violano diritti esclusivi di terzi e non sussistono altre cause di nullità».
10 La trascrizione almeno in Italia ha la funzione di pubblicità di dichiarativa.
11 Le Parti possono accordarsi per l’inserimento di una clausola che possa favorire (specificandoli) particolari obblighi di correttezza, con riguardo, ad esempio: registrazione e uso di marchi identici o simili in altri territori.
12 Nell'ipotesi in cui le clausole contrattuali siano state predisposte da uno dei contraenti è necessaria la specifica approvazione. In tal caso la clausola va sostituita con la clausola ad hoc, specificamente sottoscritta (v. clausola in corsivo in calce).
7.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di [ ] e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
Opzione 1
7.2. Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di [ ].
7.3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio.
7.4. Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo xxxxxxx00 nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile14.
Oppure
Opzione 2
8. Foro competente
Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di 15.
lì,
LA CEDENTE LA CESSIONARIA
***
Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alla condizione di cui al punto:
- 7 (risoluzione delle controversie),
sopra riportata, la cui clausola – oggetto di specifica trattativa – si intende accettata a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.16.
LA CEDENTE LA CESSIONARIA
13 In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».
14 L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.
15 Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.
16 Specifica approvazione delle clausole vessatorie nel caso di predisposizione delle clausole da parte di uno solo dei contraenti. Non è ammissibile un'approvazione generica, è necessario che le clausole vengano specificate.