COMUNE DI TRIESTE
All. “B”
COMUNE DI TRIESTE
N. Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321 Rep. n°
Area Servizi di Amministrazione Prot. n° Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali
OGGETTO: Affidamento di incarico professionale all’ingegnere/perito industriale laureato/perito industriale (Cod. Fisc. P. IVA_ per l’espletamento delle verifiche previste dall’art. 4 del D.P.R. 392/1994, con le modalità di cui alla L. 46/1990 ed al
D.M. 37/2008 e loro s.m.i., in materia di sicurezza degli impianti tecnologici
– Parte elettrica OPPURE Parte riscaldamento, gas, idrica, antincendio, condizionamento.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno
in una Sala del Comune di Trieste.
del mese di
Premesso che con determinazione dirigenziale n. del , esecutiva
dal , a firma del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia dell’Area Città e Territorio, per le motivazioni ivi adotte, è stata disposta l’attivazione della procedura di selezione pubblica per il conferimento di due incarichi professionali per l’espletamento delle verifiche inerenti la parte elettrica OPPURE parte riscaldamento, gas, idrica, antincendio, condizionamento, previste dall’art. 4 del D.P.R. 392/1994, con le modalità di cui alla L. 46/1990 ed al D.M. 37/2008 e loro s.m.i., in materia di sicurezza degli impianti tecnologici;
che con il medesimo provvedimento è stato altresì approvato lo schema di contratto relativo all’incarico in argomento, nonché la relativa prenotazione di spesa;
che a seguito dell’esito della selezione pubblica in argomento, con determinazione
dirigenziale n. del , esecutiva dal _, a firma del
medesimo Direttore, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto al dott. ing./per. ind. laureato/per.ind. _, assumendo il relativo impegno di spesa;
che nell’avviso di selezione pubblica approvato con la succitata determinazione dirigenziale n. del _ sono state stabilite le condizioni relative all’incarico ed in particolare agli allegati “B1” e “B2”, sono state elencate le pratiche edilizie che individuano gli impianti tecnologici oggetto di verifica;
visto l’art.1 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 e s.m.i.;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra il COMUNE di TRIESTE – rappresentato dal dott. - Direttore , domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale che rappresenta e il dott. ing./per. ind. laureato/per. ind. (Codice Fiscale P.
IVA ) nato a
il
residente a
iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di _al n. / Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia
di al n. , di seguito indicato anche come
“professionista” o “incaricato”;
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1) – OGGETTO
Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida al dott. ing./per. ind.laureato/per.ind. , che accetta, l’incarico professionale per l’espletamento delle verifiche previste dall’art. 4 del D.P.R. 392/1994, con le modalità di cui alla L. 46/1990 ed al D.M. 37/2008 e loro s.m.i., in materia di sicurezza degli impianti tecnologici con particolare riguardo alla verifica degli impianti elettrici OPPURE di riscaldamento, gas, idrico, antincendio, condizionamento.
L’elenco delle pratiche edilizie che individuano gli impianti tecnologici oggetto di verifica viene allegato al presente atto sub “B1” OPPURE sub “B2” quale sua parte integrante e sostanziale.
ART. 2) – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
L’incarico, di cui al precedente art. 1, di natura temporanea ed altamente qualificata, si inquadra come prestazione d’opera con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle verifiche “a campione”, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 392/1994, con le modalità di cui alla L. 46/1990 ed al D.M. 37/2008 e loro s.m.i., degli impianti elettrici OPPURE di riscaldamento, gas, idrico, antincendio, condizionamento relativi alle pratiche edilizie che individuano gli impianti medesimi per le quali è stato rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità riportate nell’allegato sub “B1” OPPURE sub “B2”.
La prestazione professionale consiste nel rendere un supporto di natura tecnica endoprocedimentale all’attività dell’Ufficio che si avvarrà di detto supporto per produrre essa stessa il prodotto “finale” ovvero porre in essere l’iter complesso che consente al Servizio Ambiente ed Energia l’esercizio della propria attività istituzionale (di controllo, sanzionatoria, ecc.), tramite l’acquisizione dei risultati di un’attività professionale resa da persona fisica mediante l’impiego prevalente delle proprie energie senza vincolo di subordinazione.
In relazione alla predette pratiche edilizie l’Ufficio Posizione Organizzativa Energia e Impianti dell’Area Città e Territorio - Servizio Ambiente ed Energia provvederà a:
- inviare ai soggetti interessati dalle verifiche, la comunicazione di avvio del procedimento indicando il nominativo del professionista incaricato, il numero telefonico dello studio tecnico, il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica per poter essere contattato;
- fornire al professionista le indicazioni necessarie per l’effettuazione delle verifiche;
- inviare al professionista la documentazione tecnica necessaria per l’espletamento dell’incarico, concordando con lo stesso le modalità di ricevimento ed i tempi necessari all’espletamento delle verifiche.
Il professionista, nei casi in cui non riceva alcuna comunicazione da parte dei titolari delle pratiche oggetto di verifica, dovrà attivarsi per contattare i proprietari medesimi e/o l’Amministratore dello stabile, al fine di concordare la data e le modalità relative al sopralluogo di verifica.
Il professionista si impegna ad espletare le verifiche richieste entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento alle parti interessate, con possibilità di elevarlo a 90 (novanta) giorni in casi di particolare complessità.
Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, il professionista rilevi carenze minime che possano essere sanate in tempi brevi, al fine della valutazione finale dell’esito di conformità, provvederà ad eseguire un ulteriore accertamento, senza oneri aggiuntivi.
Anche in tale caso il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 90 (novanta) giorni.
Il professionista che nel corso della verifica riscontri impianti tecnologici non presenti nella documentazione della pratica edilizia e pertanto non conteggiati ai fini del presente incarico, dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Ambiente ed Energia – Posizione Organizzativa Energia e Impianti, ai fini della formalizzazione degli atti necessari all’espletamento di tale verifica aggiuntiva.
La stessa potrà essere eseguita solamente ad avvenuta adozione della determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico aggiuntivo e la successiva comunicazione scritta al professionista.
Il professionista dovrà inoltre assicurarsi di poter eseguire i controlli nel rispetto della propria e della altrui sicurezza, senza causare guasti o mal funzionamenti agli impianti, facendo riferimento a documentazioni tecniche, schemi e/o certificati relativi agli impianti stessi ed ai suoi componenti.
Il professionista è ritenuto responsabile di qualunque evento derivante dalla verifica effettuata per cause riconducibili alla stessa, che cagioni danni a cose o terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni determinati e derivati.
A tal fine il professionista dichiara, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito con modificazioni dall’art.1 comma 1 della L. 24.3.2012 n. 27, di essere in possesso della
seguente polizza assicurativa n.
del
rilasciata da
a copertura dei danni e della responsabilità di cui sopra.
Il professionista esonera il Comune di Trieste da ogni responsabilità civile e amministrativa per infortuni o danni subiti dal professionista medesimo in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque sia la natura o la causa degli stessi.
Il professionista è altresì direttamente responsabile dei possibili danni cagionati all’utenza o a terzi determinati da proprie errate rilevazioni o determinazioni, siano le stesse imputabili al professionista medesimo ovvero al cattivo funzionamento delle apparecchiature e/o strumentazioni impiegate.
Le verifiche dovranno essere eseguite in conformità a quanto stabilito dalla guida CEI 64-
14 fasc. 2930 per la parte elettrica OPPURE dalle norme UNI CIG 9860/2006 e
7129/2008 per la parte gas, dalle norme UNI 10412 per la parte riscaldamento, dalle norme UNI 10339 per il condizionamento, nonché da altra normativa di settore pertinente alla tipologia di controlli da effettuarsi.
Dette verifiche consisteranno in:
- controllo della documentazione degli impianti da sottoporre a verifica;
- esame a vista degli impianti ubicati in loco;
- prove strumentali.
A verifiche espletate, il professionista è tenuto a compilare i verbali, allegati al presente atto sub “B5”, completi del giudizio complessivo (positivo/negativo), che evidenzino in caso di esito negativo, gli accorgimenti ed i provvedimenti da adottare.
I verbali devono essere redatti in triplice copia e devono essere debitamente firmati dal professionista e dall’utente; all’utente verrà rilasciata una copia del verbale medesimo, l’altra rimarrà al professionista.
L’ulteriore copia dei verbali dovrà essere inoltrata dal professionista all’Area Città e Territorio - Servizio Ambiente ed Energia – Posizione Organizzativa Energia e Impianti entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di verifica dell’impianto, ai fini dell’adozione da parte del predetto Ufficio, dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
I verbali dovranno contenere tutti gli elementi tecnici necessari alla corretta prosecuzione dell’iter da parte dell’ Ufficio medesimo.
In caso di gravi situazioni rilevate dal professionista incaricato nel corso del sopralluogo, che determinino l’adozione di provvedimenti cautelativi urgenti da parte del Comune, la copia del verbale di cui sopra dovrà essere inoltrata dal professionista al succitato Ufficio entro 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di verifica dell’impianto, fermo restando in capo al professionista incaricato l’obbligo di disporre, in via preventiva, ogni utile azione finalizzata ad eliminare situazioni di rischio e/o pericolo per l’incolumità delle persone e/o cose.
Il professionista è tenuto a fornire l’assistenza tecnica necessaria al predetto Ufficio, anche a contratto concluso, nell’ambito dei procedimenti dispositivi e/o sanzionatori intrapresi dal Comune nei confronti dei soggetti trasgressori, con particolare riferimento a quelli oggetto di contenzioso tra il Comune ed il trasgressore.
ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI, TRATTAMENTO DATI
Nello svolgimento della propria attività, il professionista dovrà osservare la massima
riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.
Il professionista è tenuto alla custodia ed al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, relativi all’incarico, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., evitandone la diffusione e divulgazione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
Il professionista espressamente rinuncia sin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune di Trieste che ne può disporre liberamente.
ART. 4) – DURATA
La durata massima del presente contratto viene fissata in 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di stipula e si concluderà al completamento delle verifiche assegnate.
E’ escluso il rinnovo tacito del contratto.
ART. 5) – PUBBLICA FUNZIONE
Il Comune riconosce al professionista l’esercizio di pubblica funzione in relazione all’attività svolta nell’ambito dei compiti previsti dal presente atto e svolge detta attività assumendo la qualifica di incaricato di pubblica utilità.
ART. 6) – COLLABORAZIONI
Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti tecnicamente qualificati ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.
Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, i cui oneri e spese saranno a totale carico del professionista medesimo, rimanendo il Comune esonerato da ogni tipo di responsabilità in merito e riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra il professionista è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune per l’espressione del relativo gradimento.
ART. 7) – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per lo svolgimento delle verifiche da attuarsi in applicazione del presente atto è stato calcolato sulla base delle formule e delle tabelle riportate negli allegati “B3” e “B4” che individuano le modalità di valutazione dei relativi compensi.
Il corrispettivo complessivo è derivato dalla somma degli importi afferenti le singole verifiche da effettuare, calcolato con le modalità di cui sopra ed è comprensivo della percentuale di ribasso formulata in sede di offerta.
Detto corrispettivo ammonta ad euro _, a cui vanno sommati gli importi, a carico del Comune, relativi ai contributi previdenziali ed all’IVA assolta in misura di legge.
Eventuali ulteriori corrispettivi determinati da verifiche da eseguirsi su impianti tecnologici non indicati nella documentazione presente nella pratica edilizia fornita al professionista, potranno essere riconosciuti, verso richiesta del professionista medesimo, ad avvenuta adozione di determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico aggiuntivo e successiva comunicazione scritta allo stesso.
ART. 8) – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ferma restando l’ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella emessa dal professionista a conclusione delle verifiche effettivamente espletate a tale data e per le quali sia stato ottemperato agli adempimenti di cui all’art. 2. Ai fini della liquidazione delle fatture riscontrate regolari, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario cod. IBAN intestato a presso la Banca , con esclusione di ogni responsabilità per il Comune di Trieste derivante da indicazioni erronee o disguidi ascrivibili all’istituto bancario in questione o al professionista.
In caso di inadempienza contrattuale il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla liquidazione dei corrispettivi sino alla regolarizzazione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
ART. 9) – PENALI
In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in
base ai successivi artt. 10) e 11), il Comune potrà applicare penali da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun inadempimento, in relazione alla gravità dell’inadempimento medesimo, da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
In caso di ritardata esecuzione di una delle prestazioni oggetto del presente atto, per fatti imputabili al professionista, il Comune potrà comminare penali nella misura dello 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.
Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.
Qualora ciò si verificasse, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 10) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 20 (venti) giorni.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 11) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell’art. 1453 o dell’art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di
grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista alcun altro compenso o indennità di sorta, con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 12) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Comune nella comunicazione scritta, che dovrà pervenire al Comune stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso.
ART. 13) – INCOMPATIBILITÀ
Per il professionista incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’Ordine/Collegio professionale di appartenenza.
Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune e deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste, sollevando fin d’ora il Comune stesso da ogni onere al riguardo.
In particolare il xxxx.xxx./per. ind. laureato/per.ind. dichiara:
- di non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o di non aver a proprio carico procedimenti penali pendenti che possano costituire impedimento all’instaurazione del presente rapporto contrattuale;
- di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori o collaudo né a qualsivoglia titolo sugli impianti elettrici OPPURE di riscaldamento, gas, idrico, antincendio, condizionamento da sottoporre a verifica e che quindi non sussistono
incompatibilità con l’incarico;
- di non avere contenziosi non ancora definiti, con l’Amministrazione comunale;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune di Trieste, con riguardo al presente contratto.
Il professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
ART. 14) – DISCIPLINA DEL RAPPORTO
Il rapporto contrattuale tra il Comune di Trieste e il dott. ing. /per.ind. laureato/per.ind. è contenuto totalmente nel presente atto, sicché dallo stesso non possono sorgere altri rapporti.
Il professionista incaricato dichiara di essere titolare della Partita IVA n.
e che pertanto l’attività oggetto del presente atto rientra nell’ambito della propria professione abituale.
ART. 15) – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Nello svolgimento dell’attività di cui al presente atto il professionista incaricato è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.
ART. 16) – CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste, in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, né in via amichevole, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste.
ART. 17) – RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
ART. 18) – DOMICILIO FISCALE
Il xxxx.xxx./ xxx.xxx. laureato/ per.ind. dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a in via _ n. , ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.
ART. 19) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti danno reciprocamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti inerenti e/o conseguenti al presente contratto.
ART. 20) – SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Comune sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.
Si intendono, altresì, a carico del professionista le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.
Il valore del presente atto ammonta ad euro ( / ).
Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e s.m.i..
Fatto in un unico originale con (3) tre allegati, letto, approvato e sottoscritto. Trieste,
Trieste,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: