SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
per
“Fornitura gas metano per riscaldamento per la stagione 2018 – 2019”
FRA
GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA – GTT SpA con sede in Xxxxxx - X.xx X. Xxxxxx, 00/0 – Codice Fiscale 08555280018 e Partita I.V.A. 08559940013, in persona di ,
nato a …………………………, in qualità di , munito dei necessari poteri e domiciliato
per la carica in X.xx X. Xxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx,
E
La Società ……………….., con sede legale in …………………. Via……………….., Codice Fiscale
………………. e Partita IVA ……………, in persona di …………………….. nato a il
…………………, in qualità di , munito dei necessari poteri che agisce quale Impresa
singola
PREMESSO
A. che è stata bandita una gara di appalto per l’affidamento del contratto di fornitura in oggetto;
B. che con la stessa deliberazione è stato deciso di procedere all’aggiudicazione dell’appalto a mezzo di procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso;
C. che, in esito alla relativa procedura concorsuale, l’appalto è stato aggiudicato alla Società
………………….., con sede in ;
D. che è stata richiesta la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia;
E. che è stata acquisita l’ulteriore documentazione prevista dalle norme vigenti ai fini della stipulazione del contratto;
tutto ciò premesso fra le parti come sopra evidenziate si conviene quanto segue.
Art. 1. Valore delle premesse – valore delle clausole
Le premesse formano parte del contratto.
Le clausole del presente contratto sono da intendersi integrative rispetto alle clausole contrattuali ed alle condizioni generali di contratto del Fornitore. In caso di contrasto tra le clausole del presente contratto e quelle del Fornitore prevalgono le clausole del presente contratto.
Art. 2. Definizioni:
Ai fini del presente contratto si intende per:
I. D. LGS 50/2016: il Codice degli Appalti pubblici;
II. Ente Appaltante, Committente, Cliente: GTT SPA;
III. Fornitore / Società ;
IV. AEEG: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas istituita con Legge 14 novembre 1995 n. 481;
V. Contratto: l’accordo stipulato dal Committente e dal Fornitore, sulla base di quanto prescritto dal presente documento, dall’offerta presentata e dagli altri documenti di gara, per regolare il rapporto giuridico tra le parti.
1
VI. Rappresentante dell’Appaltatore: soggetto che agisce in nome e per conto del Fornitore e che avrà la responsabilità di assicurare che le prestazioni di contratto siano eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni di legge in vigore.
VII. Responsabile del Procedimento: il soggetto che per conto del Committente cura e coordina le varie fasi per l’affidamento e l’esecuzione del contratto.
VIII. Direttore dell’esecuzione del contratto: colui che nominato dalla stazione appaltante svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto.
IX. Prestazione: l’oggetto del presente contratto.
X. Punto di consegna: il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto dove viene reso disponibile all’impresa distributrice / cliente finale il gasa naturale (v. allegato A al Disciplinare di gara).
XI. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di giorni di calendario.
XII. Giorni lavorativi o feriali: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili.
XIII. Prezzo gas periodo invernale: il prezzo offerto per la fornitura di gas naturale per il periodo dal 1 novembre al 31 marzo.
XIV. Prezzo gas periodo estivo: il prezzo offerto per la fornitura di gas naturale per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre.
XV. Cg – capacità massima giornaliera in Smc/giorno
XVI. Anno contrattuale – periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza specificata al successivo Art.4.
XVII. Anno termico – periodo di 12 mesi con decorrenza stabilita dai provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (alla data di sottoscrizione del presente contratto l’anno termico ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo).
XVIII. Vc – volume effettivamente prelevato nell’anno contrattuale espresso in Smc a 38,1 MJ/mc
XIX. Trasportatore – gestore della rete nazionale dei metanodotti. Attualmente Snam Rete Gas S.p.A.
XXI. Distributore – gestore della rete locale di distribuzione su cui insiste il punto di consegna
XXII. PCS – potere calorifico superiore espresso in MJ/Smc
XXIII. Smc – Metro cubo di gas misurato alla temperatura di 15° C e alla pressione di 1,01325
bar
Il Fornitore e il Cliente qui di seguito denominati congiuntamente “Parti”, o singolarmente “Parte”, convengono che la somministrazione di gas sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate salvo eventuali adeguamenti conseguenti a provvedimenti dell’Autorità.
Art. 3. Oggetto dell’appalto
Il Committente concede a …………………………….. di seguito Società o Fornitore, che accetta, l’appalto in oggetto, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, ai documenti di
gara, che la società dichiara di conoscere ed accettare, nonché all’offerta presentata, salvo eventuali adeguamenti conseguenti a provvedimenti dell’ AEEG; in particolare l’appalto riguarda la somministrazione di gas naturale, necessario al fabbisogno dei propri impianti per tutta la durata del contratto, per uso riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria, bruciatori per cabine di verniciatura, in modo continuativo per i comprensori / uffici /stabilimenti della Committente ed indicati nell’allegato A al presente contratto.
A titolo indicativo e senza che ciò comporti alcun obbligo per GTT né conseguenze giuridiche sul contratto, la fornitura annua di gas metano stimata è indicativamente in 4.068.700 mc suddivisi nei siti di cui all’allegato A al Disciplinare di gara, fermo restando che il quantitativo stimato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione dei quantitativi effettivamente erogati dal Fornitore e consumati da GTT.
GTT si riserva la facoltà di estendere la fornitura a nuovi punti di prelievo, nel corso della vigenza del presente contratto, sia per siti propri sia per siti di società controllate e/o partecipate da GTT ubicati nella Provincia di Torino e nelle Provincie di Alessandria e Cuneo. Analogamente alla possibilità di inserire nuovi punti di contatto GTT si riserva la facoltà di dismettere punti di prelievo esistenti a suo insindacabile giudizio.
Nel caso di nuovi punti di prelievo o di dismissione di punti di prelievo, il contratto potrà subire variazioni nei limiti del 20% in più o in meno rispetto al consumo complessivo stimato al momento della stipula del contratto.
Il Fornitore è tenuto ad accettare l’aumento o la diminuzione del contratto in dipendenza dell’ estensione / dismissione di punti di prelievo e nel primo caso è tenuto ad adempiere nel rispetto delle medesime condizioni di contratto ed in particolare a mantenere gli stessi prezzi e condizioni di offerta, mentre nel secondo caso nulla potrà pretendere ai titolo di indennizzo e/o risarcimento.
Il contratto è unico, non frazionabile e/o suddivisibile.
Considerato che il Committente svolge un servizio pubblico, la fornitura oggetto del presente contratto ha un carattere di non interrompibilità.
I quantitativi indicati si intendono presunti e non impegnativi per GTT potendo gli stessi variare in funzione delle effettive esigenze della Committente, senza che il Fornitore possa richiedere indennizzi, compensi o revisioni di sorta.
Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all’attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.
GTT si impegna a prelevare il fabbisogno di gas naturale esclusivamente dal Fornitore.
Art. 4. Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto ha validità di mesi 12 (dodici) e decorre dal 1 ottobre 2018 (data di attivazione del contratto) al 30 settembre 2019.
Il presente contratto di fornitura non sarà tacitamente rinnovato alla scadenza.
Nello stesso tempo il Fornitore si impegna, alla scadenza del contratto, a garantire la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.
Art. 5. Corrispettivo – Fatturazione – Pagamenti
Tenuto conto di un consumo stimato di Mc 4.068.700 e dei prezzi offerti il corrispettivo stimato presunto del presente contratto per la fornitura di gas naturale è di Euro ……………………..
+IVA, comprendente la materia prima e la quota fissa per spese di trasporto su rete nazionale a cui si aggiunge la somma presunta, sulla base dei consumi stimati, per accise, addizionali regionali, componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione e IVA di Euro
……………..………, per un importo complessivo presunto di Euro………..………..
L’importo definitivo del contratto sarà stabilito sulla base dei consumi effettivi e secondo i prezzi offerti sopra indicati.
I prezzi offerti e cioè il prezzo al metro cubo per il periodo invernale e quello al metro cubo per il periodo estivo, come risultanti dall’offerta presentata in gara che, ancorché non allegata costituisce parte integrante del presente contratto, (comprensivi della quota fissa per trasporto su rete nazionale), sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto; sono ammesse eventuali variazioni secondo le tariffe decise dall’Autorità o da provvedimenti di legge per le componenti del prezzo diverse dalle precedenti e che riguardano le accise nazionali, le addizionali regionali, le spese di trasporto su rete locale e l’IVA.
Il prezzo di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,1MJ su mc; tale prezzo sarà adeguato proporzionalmente al potere calorifico superiore del mese di prelievo.
La fatturazione per consumi mensili laddove prevista dovrà essere effettuata nel mese successivo a quello di effettiva fornitura ed esclusivamente per i quantitativi di gas naturale effettivamente forniti, salvo che, per fatto non imputabile al Fornitore, non sia possibile acquisire i dati relativi al consumo effettivo; in questo caso è ammessa la fatturazione per consumi presunti prendendo come riferimento il consumo medio del precedente bimestre, salvo conguaglio.
Si intende per fatto non imputabile al Fornitore l’omesso invio dei dati di consumo che GTT nella persona del RUP / Direttore dell’esecuzione del contratto, si impegna ad inviare, tramite posta elettronica su formato excel da concordare, al Rappresentante del Fornitore entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.
La fatturazione dovrà essere effettuata separatamente per ciascun punto di consegna, nel rispetto delle condizioni imposte dall’ Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il pagamento sarà effettuato da GTT a 60 giorni dalla data di emissione della fattura in quanto GTT è impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D. Lgs 1/11/2003 n. 333 e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché dei positivi riscontri effettuati da direttore dell’esecuzione del contratto di GTT.
Qualora il RUP o il Direttore dell’esecuzione del contratto di GTT, nel controllo delle fatture, rilevassero errori e/o imprecisioni, tali irregolarità saranno contestate al Fornitore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di sette giorni. Qualora le predette controdeduzioni non pervenissero a GTT nella persona del RUP / Direttore esecuzione del contratto nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano giudicate dagli stessi idonee, le eventuali somme pagate in più dovranno essere conguagliate sulla prima successiva fattura.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la corretta e completa esecuzione del contratto. Sono da intendersi comprese nella prestazione e remunerate con il corrispettivo di appalto, quindi senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, ad esempio: spese di trasporto, di viaggio e di missione del personale del Fornitore, attività informative e di consulenza tecnica, commerciale, fiscale, per la gestione del contratto e per la risoluzione delle problematiche che dovessero emergere nei rapporti con altri Enti, con le Autorità competenti e con il Distributore a cui è allacciato il sito e comunque nei confronti di qualunque altro soggetto coinvolto nella fornitura.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati da GTT SPA mediante bonifico bancario o postale (fatta salva la possibilità di utilizzare nel prosieguo del contratto altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni), sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall’Appaltatore (ovvero dai singoli componenti del raggruppamento) presso la Banca ovvero presso la Società Poste Italiane SpA ed avente i seguenti dati identificativi: C/C ……………………… IBAN…………………………
…………………………..
La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è il sig. ………………….. nato a ……………….
il ………………. Codice fiscale ………………….
La Società si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei
dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.
La società ………………………………. in persona di ………………………………….. nella qualità di appaltatore singolo, in nome e per conto proprio, con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 6 Rappresentante dell’Appaltatore
Il Fornitore deve nominare un Rappresentante al quale conferire mandato con rappresentanza per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione della prestazione. Il Rappresentante ha tutti i poteri decisionali rispetto alle attività da compiere; in particolare il Rappresentante dovrà trattare con il Committente qualsiasi tematica inerente il contratto compreso, per esempio, apertura di nuove utenze, comunicazione periodica dell’elenco e stato delle utenze, ricezione delle comunicazioni di ogni tipo provenienti dalle figure professionali della Committente, ecc.
Il Rappresentante in particolare deve assumere le relative decisioni e comunque sarà responsabile in nome e per conto del Fornitore:
Dell’esecuzione della prestazione con la massima diligenza ed a regola d’arte;
della conduzione dell’appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente di qualsivoglia natura e fonte, da parte del Fornitore e da chiunque sia impegnato nell’esecuzione della prestazione.
Il Fornitore rimane responsabile dell’operato del suo Rappresentante nei confronti del Committente. Il mandato deve essere conferito per iscritto e consegnato al Committente alla sottoscrizione del contratto.
Il Rappresentante deve garantire la sua presenza secondo necessità e deve essere dotato di numero di telefono cellulare, di fax ed indirizzo mail.
Il Committente, previa motivata comunicazione al Fornitore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.
La direzione delle attività inerenti l’appalto, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell’Appaltatore.
Art. 7 Condizioni particolari
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 in caso di eccezione di inadempimento, le parti convengono espressamente che GTT non rilascerà, né durante la procedura di gara né durante l’esecuzione del contratto, alcun tipo di fideiussione bancaria o assicurativa né altro tipo di garanzia reale o personale a favore del Fornitore, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in particolare in ordine all’esatto e puntuale pagamento delle fatture emesse. Nello stesso tempo GTT non rilascerà nessuna garanzia a favore del Fornitore conseguente ad eventuale verifica di affidabilità / solvibilità della stessa GTT.
Le parti convengono che GTT non rimborserà oneri finanziari sostenuti dal Fornitore sia per la partecipazione alla gara sia per l’esecuzione del contratto né riconoscerà costi di attivazione o altre spese non espressamente previste nel presente contratto o nei documenti di gara; in particolare nessun risarcimento, indennizzo, penale o onere finanziario sarà riconosciuto da GTT nel caso di recesso anticipato dal contratto di cui al successivo art. 9.
Il Fornitore si impegna a predisporre senza oneri aggiuntivi tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti, con la sola eccezione delle disdette che, laddove previste, rimangono di competenza del Committente.
In deroga all’art. 1565 C.C. tenuto conto che i punti di riconsegna sono collegati ad utenze di servizio pubblico, il Fornitore non potrà, per nessun motivo, sospendere o interrompere la fornitura, anche in caso di eventuali ritardi nel pagamento del corrispettivo dovuto, per tutto il periodo di durata del vigente contratto. Solo nel caso in cui l’ammontare delle fatture non pagate dovesse essere pari o superiore ad un quarto dell’ammontare netto (esclusa IVA) del corrispettivo complessivo presunto di cui all’art. 5, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, ai sensi dell’art. 1460 CC, previa comunicazione inviata a GTT, a mezzo di raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 15 giorni. GTT potrà richiedere di proseguire nella fornitura previo rilascio di idonea garanzia per il pagamento dei corrispettivi maturati ed in tal caso il Fornitore non potrà sospendere la Fornitura; nel caso in cui la fornitura, per il decorso il termine sospensivo di cui sopra, sia stata già sospesa sarà obbligo del Fornitore riattivarla immediatamente e senza oneri per GTT, alla consegna della fideiussione.
Parimenti è obbligo del Fornitore riattivare immediatamente la fornitura sospesa a seguito del pagamento, anche parziale delle mensilità scadute.
In caso di sospensione o interruzione anche parziale della fornitura, non giustificata per l’eccezione di inadempimento di cui sopra, ovvero nel caso di mancata riattivazione della stessa nel caso di sospensione legittima, il contratto potrà essere risolto di diritto, per fatto e colpa del Fornitore, mediante comunicazione scritta da parte di GTT ed inviata al Fornitore per raccomandata a/r presso il domicilio indicato nel contratto.
E’ ammessa inoltre l’interruzione o la sospensione della fornitura, e quindi tali fattispecie non costituiscono inadempimento del contratto e non danno luogo a risoluzione del contratto e/o obblighi risarcitori a carico del Fornitore, se conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento, svolte dal Distributore o dal Trasportatore, sulla rete di gasdotti.
Il Fornitore si attiverà per contenere i disagi in accordo con GTT e gli altri enti interessati.
Nel caso di interruzioni programmate il Fornitore darà al cliente lo stesso preavviso che riceve dal Distributore o dal Trasportatore.
Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi, gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore agli enti competenti nella misura e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa. GTT è esonerata da qualsiasi inadempienza del Fornitore per gli obblighi di cui sopra.
Il Fornitore con cadenza mensile renderà disponibile a GTT attraverso posta elettronica in formato excel i dati mensili relativi alla fornitura strutturati secondo il format che sarà reso disponibile da GTT.
Tale report sarà utilizzato anche al fine del caricamento delle fatture su SAP aziendale e sarà pertanto vincolante ai fini della liquidazione delle fatture stesse; di conseguenza tale report dovrà essere trasmesso al più tardi tre settimane prima della scadenza delle fatture; eventuali ritardi non potranno comportare alcun addebito per GTT.
Il Fornitore metterà mensilmente a disposizione di GTT le fatture su area WEB riservata, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo la possibilità di scaricare le medesime in formato PDF.
Art. 8 Penali – Capacità giornaliera
Per ogni giorno solare di ritardo, per cause imputabili al Fornitore, rispetto alla data di attivazione del contratto di fornitura (1 ottobre 2018) sarà applicata una penale di Euro 5.000,00/giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora la mancata attivazione riguardasse solo alcuni impianti, la penale di cui sopra sarà quantificata nella misura di Euro 500,00 per ogni giorno solare di ritardo e per ogni singolo impianto; la penale sarà applicata anche per il mancato riscaldamento di un solo edificio dei comprensori aziendali o parte di esso.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C, costituisce clausola risolutiva espressa la mancata attivazione del contratto di fornitura per tutti gli impianti ovvero per tutti o alcuni degli impianti più significativi (grandi enti), dopo il decorso di 7 giorni solari dalla data prevista dal primo comma per la suddetta attivazione. Tale inadempimento comporterà la risoluzione di diritto del contratto che si attiverà a mezzo di specifica comunicazione inviata da GTT al Fornitore, con applicazione a carico del Fornitore inadempiente della penale per il ritardo di cui al primo comma e di una ulteriore penale pari al 10% dell’importo del contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
In caso di mancata esecuzione delle attività di consulenza ed in generale degli obblighi di collaborazione previsti dall’art. 5 sarà applicata una penale di Euro 1000,00 per ogni mancata prestazione.
In caso di mancata riattivazione della fornitura sospesa per fatto di terzo, sarà applicata una penale di Euro 300,00 per ogni giorno solare di ritardo e per ogni singolo impianto.
Le penali saranno contestate alla Società con comunicazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano a GTT nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano giudicate dal RUP idonee a giustificare l’inadempienza, saranno confermate le penali già contestate.
Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute allo stesso Fornitore.
Si definisce prelievo giornaliero "Pg" il quantitativo di gas prelevato dal Cliente dalle ore sei di ogni giorno fino alle ore sei del giorno successivo.
La capacità giornaliera “Cg” sarà misurata e comunicata dal Distributore Locale secondo quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas numero 138/04 e s.m.i.
Qualora si registrino prelievi giornalieri “Pg” superiori alla capacità giornaliera “Cg”, il Cliente corrisponderà a titolo di penale i seguenti importi espressi in c€/Smc/gg:
da a Penale unitaria (eurocent/m3/g)
m3 m3
Cg+0% Cg+10%
Cg+10% Cg+15% Cg+15% ---
Art. 9 Recesso dal contratto
Non è ammesso il recesso anticipato da parte di GTT. Il Fornitore potrà recedere anticipatamente dal contratto solo nel caso in cui l’impianto di regolazione e misura del gas o la sua gestione e manutenzione non risultino conformi alla normativa vigente o alle disposizione delle Autorità competenti o al Codice di Rete. La comunicazione di recesso dovrà essere formalizzata con raccomandata a.r. con un preavviso di 60 giorni. A seguito dell’avvenuto recesso saranno riconosciuti da GTT solo i corrispettivi derivanti dalla fornitura del gas sulla base delle letture dei contatori.
ART. 9 - Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore versa la cauzione definitiva di Euro ………………….
Art. 10 Risoluzione del contratto
GTT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l’ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
In tal caso, il Committente formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle proprie deduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia dedotto, il Committente risolve il contratto.
GTT si riserva la facoltà risolvere il contratto in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della Centrale di Committenza Regionale S.C.R. che prevedano condizioni di migliore vantaggio economico per GTT, fatta salva la possibilità per il fornitore di adeguamento del proprio prezzo ai predetti corrispettivi più favorevoli per GTT.
Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che consente al Committente la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice comunicazione scritta (art. 1456 C.C.), senza la necessità di assegnazione preventiva di un termine per l’adempimento, le seguenti fattispecie:
frode nell'esecuzione della Prestazione;
manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle Prestazione;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione, interruzione anche parziale della fornitura, salvo il caso dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 7;
risoluzione unilaterale del contratto, salvo quanto in avanti precisato.
cessione anche parziale del contratto;
perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della Prestazione, quali a titolo esemplificativo il venir meno di alcuno dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, ivi compresa le disposizioni antimafia, che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.
In deroga all’art. 1564 C.C. il Fornitore non potrà risolvere il contratto nel caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto di qualunque importo.
Il Fornitore potrà chiedere la risoluzione del contratto per fatto e colpa di GTT solo ed esclusivamente nel caso che dovesse riscontrarsi una delle seguenti fattispecie:
responsabilità di GTT nella manomissione delle apparecchiature di misura del gas o alterazione della misura del gas o sottrazione di gas non misurato:
violazione degli obblighi di corretta informativa o documentazione ai fini fiscali.
Nei casi di cui sopra il Fornitore trasmetterà a GTT a mezzo raccomandata a.r una diffida ad adempiere con dichiarazione che trascorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla ricezione della stessa, senza che GTT abbia eliminato le anomalie riscontrate, il contratto si intende risolto di diritto.
penale.
Saranno comunque a carico di GTT le eventuali sanzioni di carattere amministrativo o
Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nel caso venissero revocati al Distributore
e/o al Trasportatore i permessi, le concessioni o le servitù necessari per la posa delle tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto del gas, ovvero se il metanodotto dovesse essere rimosso dal luogo originario, in tutto o in parte, sia esso su terreno pubblico o privato.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Cliente la notizia pervenuta dal Distributore e/o dal Trasportatore che si verifichi tale evenienza.
La risoluzione del contratto avverrà in coerenza con i fatti cogenti di cui sopra.
Art. 11 Diritti e tributi
Tutti gli importi dovuti in relazione al presente contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presente e futuro che il Fornitore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare.
Il Cliente riconosce il diritto al Fornitore di rivalersi per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché di eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall’Amministrazione Finanziaria al Fornitore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Cliente che determinino una mancata o minore tassazione del gas.
Il Cliente - poiché il Fornitore quale soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas metano deve assoggettare il consumo di cui al presente contratto alle aliquote di imposta stabilite dalle norme fiscali in vigore – si obbliga a fornire allo stesso nei tempi prescritti tutti i necessari elementi assumendosi la responsabilità dell’esattezza dei medesimi e dei relativi eventuali futuri aggiornamenti.
Alla data del presente contratto il Cliente dichiara che il gas sarà utilizzato direttamente nei propri impianti per uso industriale / civile secondo le specifiche indicazioni contenute nella tabella D allegata al presente contratto.
Art. 12 Giurisdizione e foro competente
Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.
Il Foro competente in via esclusiva è quello di Torino.
Art. 13 Cessione Contratto e cessione dei crediti
Non è ammessa la cessione del contratto. Per la cessione dei crediti si applica l’art. 106 comma 13 D. Lgs 50/2016 non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente contratto.
Art. 14 Obbligo di riservatezza – Accesso locali aziendali
Il Fornitore dovrà garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi al Committente di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza dell’Appalto, sia nel corso dell’esecuzione del contratto, sia dopo. La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà del Committente di risolvere il contratto determinerà il diritto del Committente di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Fornitore con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall’applicazione delle penali contrattuali. Il Committente avrà, in ogni caso, diritto di essere tenuto
indenne dal Fornitore da ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.
L’accesso fisico ai locali aziendali sarà consentito al personale autorizzato del Fornitore nel periodo di svolgimento del contratto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni derivanti dal presente contratto.
Art. 15 Trattamento fiscale
Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente. L’Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l’appalto per l’esecuzione della
Prestazione di cui al presente Atto, viene effettuato nell’esercizio d’impresa, giusta l’art. 4 del
D.P.R. citato, e lo stesso soggetto passivo per quanto concerne l’IVA. Torino lì
Per …………………………
Per GTT SpA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., il Fornitore dichiara di aver attentamente letto e di espressamente approvare i seguenti articoli: Art. 1. Valore delle premesse – valore delle clausole; Art. 3. Oggetto dell’appalto - Art. 4. Decorrenza e durata del contratto - Art. 5. Corrispettivo – Fatturazione – Pagamenti - Art. 7 Condizioni particolari - Art. 8 Penali - Capacità giornaliera - Art. 9 Recesso dal contratto - Art. 10 Risoluzione del contratto - Art. 11 Diritti e tributi – Art. 12 Giurisdizione e foro competente Art. 13 Cessione Contratto e cessione dei crediti.
Torino lì
Per …………………………