sara assicurazioni
xxxx assicurazioni
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Contratto di assicurazione
mobilità
Mi Muovo
Set Informativo modello 290SI ed.2/2022
Il presente Set Informativo, contenente:
a) Documento Informativo precontrattuale - DIP
b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo
c) Condizioni di Assicurazione Mi Muovo modello 290/CA ed. 2/2022 comprensivo di glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Modello. 60
Polizza Mobilità
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Mi Muovo ed. 02/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici
Per la copertura responsabilità mezzi non targati non sono considerati terzi e non sono coperti da assicurazione:
x il contraente della polizza, il coniuge, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
x quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente punto .
.
Rimborso spese per il rifacimento dei documenti di
Carta d’Identità, Passaporto o Patente del Contraente.
✓
Rimborso spese per la riprotezione alla mobilità del
Contraente;
✓
persone, non targati e non soggetti
all’assicurazione RC obbligatoria per legge;
. Responsabilità civile dei danni involontariamente
. cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in area pubblica o a questa equiparata a seguito dell’uso di veicoli di trasporto
✓
.
. Riduzione della penalità risarcitoria in caso di utilizzo del Contraente di mezzi in sharing;
✓
Che cosa è assicurato?
✓ . Infortunio del Contraente in caso di utilizzo di mezzi in sharing o trasporto pubblico locale;
.
✓ Assistenza legale al Contraente in caso di utilizzo di mezzi in sharing o trasporto pubblico locale;
Ci sono limiti di copertura?
! La compagnia risarcisce per le singole coperture sulla base del massimale e delle somme stabilite in polizza.
Questa polizza assicura il Contraente della polizza in situazioni di mobilità
Dove vale la copertura?
L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Campagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa medinate tecnica di comunicazione a distanza.
Il premio di polizza è annuale e comprensivo delle imposte di assicurazioni come previsto dalla legge.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.
Qualora il contratto sia venduto online, puoi pagare il premio solo tramite sistemi di pagamento elettronici sul sito web xxx.xxxx.xx e all'interno dell'Area Personale utilizzando le credenziali di accesso in possesso.
Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.
La durata del contratto è annuale.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio l ’ assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.
Come posso disdire la polizza?
Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Il contratto prevede il rinnovo tacito, pertanto in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.
In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, c.c..
Assicurazione Mobilità
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: Mi Muovo
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 02/2022, ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (XXX Xxxxx), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Xxx Xx xx 00, 00000 XXXX, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925 . Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX x00 00 0000000 - Sito Internet: xxx.xxxx.xx - Indirizzo e-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021
• Patrimonio netto: euro 733.875.720,10
• Capitale sociale : euro 54.675.000
• Totale delle riserve patrimoniali: euro 679.200.720,10
Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx)
• Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 287.213.350,24
• Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 129.246.007,61
• Fondi Propri Ammissibili: euro 908.023.036,23
• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,16% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |||
Mi Muovo | Infortunio - La garanzia copre l'infortunio del Contraente verificatosi alla guida di un mezzo a noleggio tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine o in viaggio in qualità di trasportato su mezzi del trasporto pubblico locale, riconoscendo un capitale in caso di invalidità permanente o in caso di morte. Tutela legale - La garanzia copre il Contraente, sino al massimale di € 5.000, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale con riferimento alla guida di un mezzo noleggiato tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine nonché al viaggio in qualità di trasportato su mezzi del trasporto pubblico locale. Penalità risarcitoria – La garanzia riconosce il rimborso delle spese sostenute dal Contraente come franchigia a suo carico in caso di attivazione dell'assicurazione RCA, fino alla concorrenza del massimale di € 500, ove questi fosse alla guida di un mezzo noleggiato tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine, sempreché il Contraente abbia rispettato tutti gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del noleggio. Responsabilità mezzi non targati – La garanzia copre la responsabilità civile dei danni involontariamente cagionati a terzi, a titolo di risarcimento, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi a seguito dell’uso di mezzi, non targati e non soggetti ad obbligo di legge, in area pubbliche o a queste equiparate. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000. Riprotezione mobilità – La garanzia rimborsa le spese sostenute, fino alla concorrenza del massimale di € 100 per periodo assicurativo, per l’acquisto di biglietteria in sostituzione di quella non utilizzabile a causa di ritardo all’arrivo del Contraente al porto o alla stazione ferroviaria di partenza in conseguenza di circostanze, imprevedibili ed oggettivamente documentabili, dovute a incidente da circolazione dell’autoveicolo o blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità. Perdita documenti - La garanzia rimborsa le spese per il rifacimento della carta d’identità, del passaporto, e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica del Contraente, fino alla concorrenza del massimale di € 100 per periodo assicurativo. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Associazione Aci | Prevede un'agevolazione in caso il Contraente sia socio Aci. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Che cosa NON è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Mi Muovo | INFORTUNI ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi per la garanzia infortuni quelli causati: - dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo. TUTELA LEGALE ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi per la garanzia tutela legale: -la controversia derivante da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dal Contraente in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti; - il procedimento che si riferisca a sanzione amministrativa o a contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve; - la controversia o la violazione penale derivante dalla partecipazione a gare o competizioni, alle fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara; - da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate; - il trasporto di cose e persone che non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere; - le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; - le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso del Contraente. RESPONSABILITA’ MEZZI NON TARGATI ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi per la garanzia responsabilità mezzi non targati i danni: - derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; - derivanti da furto, incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga; - derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico; - derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura; - derivanti dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere; - derivanti dalla proprietà, possesso e utilizzo di animali; - derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; - derivanti dall’esercizio di attività professionale; - derivanti da dolo dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare; - derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive, di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; - conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; - derivanti da interruzioni o sospensioni, anche parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della garanzia. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Mi Muovo | RIPROTEZIONE DELLA MOBILITA’ ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi per la garanzia riprotezione della mobilità i danni: - verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l’autoveicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. PERDITA DOCUMENTI ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi per la garanzia perdita documenti i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; - danni conseguenti a furto perpetrato all’interno di un autoveicolo; - verificatisi durante il soggiorno in campeggio; - conseguenti a smarrimento e/o dimenticanza del bagaglio personale, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone e, comunque, ogni evento causato da negligenza dell’Assicurato; - xxxxx conseguenti a furto del bagaglio personale mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia od affidato a xxxxx o ad un vettore od albergatore. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: l'assicurato deve comunicare l'avvenuto sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia. Qualora il contratto sia stato acquistato online sul sito xxxx.xx, in caso di sinistro l'Assicurato potrà darne avviso alla Società tramite raccomandata A/R - Xxx xx 00, Xxxx - oppure tramite email all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Ferme le modalità e le tempistiche previste dai singoli articoli riportati nelle condizioni di polizza. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. La denuncia deve contenete le informazioni di data, ora e luogo dell'evento, modalità di accadimento, descrizione del danno, circostanze che hanno originato il sinistro, polizza e garanzia interessata, generalità del contraente, dei testimoni e autorità intervenute. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | |
Obblighi dell'impresa | Dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | ||
Rimborso | Se il contratto è stato acquistato online sul sito xxxx.xx, ed il Contraente esercita il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto, la Società procederà, tramite riaccredito sul mezzo elettronico utilizzato dal cliente per il pagamento, alla restituzione della parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Sospensione | Non è prevista la sospensione della copertura.. |
Come posso disdire la polizza? | |||
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto prevede il tacito rinnovo. | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto. Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx; La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. Qualora il contratto sia stato acquistato online sul sito xxxx.xx, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni successivi alla conclusione del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 54 Codice del consumo. In particolare, il Contraente per esercitare il tale diritto dovrà inviare una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx dalla stessa casella di posta elettronica utilizzata per la conclusione del contratto indicando nome, cognome e codice cliente; in tal caso la Società procederà, tramite riaccredito sul mezzo elettronico utilizzato dal cliente per il pagamento, alla restituzione del premio pagato al netto delle imposte. Qualora il Contraente non abbia più la disponibilità della casella di posta elettronica utilizzata in fase di conclusione del contratto, potrà inviare una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx allegando copia della polizza sottoscritta e un documento valido di identità. In alternativa ad entrambe le modalità di invio del diritto di ripensamento il Contraente potrà inoltre inviare lettera raccomandata a Sara Assicurazioni SpA - Assistenza Clienti Xxx Xx, 00 00000 Xxxx oppure PEC all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx Il diritto di ripensamento di cui al presente articolo non è applicabile nel caso in cui le prestazioni siano già state eseguite su richiesta del Contraente prima dell’esercizio del diritto stesso. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA. | ||
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Clienti che vogliono tutelare la propria persona in situazioni di mobilità.
• Costi di intermediazione previsti solo in caso di emissione in agenzia:
La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento al prodotto è pari a € 15,81.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo |
All'IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 - xxxxx@xxx.xxxxx.xx; (sul sito xxx.xxxxx.xx è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (legge 9/8/2013, n.98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione
mobilità
Mi Muovo
Condizioni di Assicurazione
Modello 290/CA edizione 02/2022
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx “Contratti semplici e chiari” del 06/02/2018
INDICE
1. GLOSSARIO pag 3 di 12
2. NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag 4 di 12
3. GARANZIA MI MUOVO pag 6 di 12
● Che cosa posso assicurare
● Contro quali danni posso assicurarmi
● Come e con quali condizioni operative mi assicuro
4. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag 11 di 12
5. CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI ACI pag 12 di 12
GLOSSARIO
Nel testo di polizza si intendono per:
• Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo dl premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l’adeguamento del premio o recedere il contratto.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte dell’Assicurato.
• Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
• Codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.
• Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti. .
• Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
• Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
• Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all’Assicurato, rimane a carico dell’Assicurato stesso.
• Furto: è il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, occorso al Veicolo (come di seguito definito) eseguito con le modalità (consumato, tentato, parziale, incluso il ritrovamento a seguito di furto) risultanti dalla relativa denuncia presentata alle competenti Autorità.
• Gessatura: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, non rimovibile dall’assicurato senza intervento medico.
• Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.
• Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.
• Indennizzo: la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale, ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all’Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
• Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente, una degenza in istituto di cura. Ai fini della sola Garanzia Assistenza, l’Infortunio deve verificarsi durante il Viaggio.
• Intervento chirurgico: intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l’uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.
• Invalidità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta.
• Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all’erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici.
• Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.
• Massimale: il limite economico massimo, stabilito in polizza, entro il quale L’impresa si impegna a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• Noleggio a Breve Termine: servizio di noleggio di autovetture senza conducente a clienti privati per brevi periodi di tempo, nella misura massima di 5 giorni di calendario consecutivi a partire dalla data di attivazione.
• Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l’impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA.
• Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
• RCA: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
• Residenza: luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all’estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza.
• Ricovero: la degenza, comportante pernottamento in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
• Risarcimento: la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito colposo.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
• Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell’Impresa di richiedere all’assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
• XXXX: XXXX Xxxxxxxxxxxxx spa.
• Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
• Servizio di Sharing: servizio di prenotazione e noleggio a breve termine, dove autovetture (Carsharing) o ciclomotori (Scootersharing) o biciclette (Bikesharing) sono messi a disposizione dei clienti da un’azienda (privata o pubblica) e distribuite nei centri urbani o in altre aree dall’azienda identificate.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
• Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
• Terzi: persone fisiche o Giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
• Trasporto Pubblico Locale: l'insieme dei mezzi di trasporto che permettono ai cittadini di esercitare il proprio diritto alla mobilità su base locale. Ai fini delle presenti Condizioni di Assicurazione ci si riferisce esclusivamente a: autobus, filobus, treno locale, tram, funicolare e metropolitana.
• Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.
• Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
• Veicolo: il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa.
• Viaggio: qualunque trasferimento dell’Assicurato effettuato per mezzo del Veicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)
NG.0 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell’ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:
- è informato di accedere all’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all’indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx oppure accedendo all’area personale del sito xxx.xxxx.xx. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell’indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all’indirizzo e mail sopra indicato.
Il contratto e si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest’ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l’acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.
In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l’esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l’indirizzo dell’agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell’oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA , è onere del Contraente condividere con l’intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l’informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo. Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando al società, anche per il tramite dell’Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (XXX@xxxx.xx).
NG.1 PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione vale per la persona nominalmente indicata in polizza (mod. 290/S) come Contraente.
NG.2 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/S) relativi al Contraente. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all’atto della stipula. Nel caso di modifica dei dati personali il Contraente deve farne richiesta mediante comunicazione in Agenzia o tramite compilazione dell’apposito modulo presente all'interno dell'Area personale disponibile sul sito web xxx.xxxx.xx.
Per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l’art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio, conferiscono all’Assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l’annullamento dell’Assicurazione oppure la riduzione dell’indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato.
NG.3 PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod.290/S) se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia XXXX cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione, oppure, o nel caso di acquisto online il pagamento è eseguito sul sito di SARA.
Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
L’art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’assicuratore al pagamento dei premi scaduti.
NG.4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il contratto prevede il rinnovo tacito, pertanto in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.
In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, c.c..
NG.5 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, XXXX ha diritto di rifiutare o ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.
La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.
Qualora il contratta sia stato acquistato online, l'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX (art. 1913 C. C.). La comunicazione di denuncia di sinistro deve avvenire da parte dell’Assicurato mediante avviso alla Società tramite raccomandata X/X -Xxx xx 00, Xxxx - oppure tramite email all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, ferme le tempistiche previste dai singoli articoli riportati nelle condizioni di polizza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, XXXX ha diritto di rifiutare o ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.). L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
É opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione, indipendentemente dal canale di acquisto, ed evitare che XXXX debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:
• data, luogo e ora del sinistro;
• garanzia interessata;
• numero di polizza;
• generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
• modalità del sinistro e causa dell’evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
• descrizione del danno;
• indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
• Autorità interessate o intervenute;
• generalità degli eventuali responsabili;
• generalità di eventuali testimoni.
La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l’Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Xxxx le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.
NG.6 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
NG.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
NG.8 RICORSO ALLA MEDIAZIONE
Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto Mi Muovo potrà, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:
1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (xxx.xxxxxx.xxx.xx);
2. ADR Center (xxx.xxxxxxxxx.xxx).
3. IFOAP (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell’Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo Internet dell’Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Xxxx, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l’altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.
Xxxx potrà integrare l’elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet xxx.xxxx.xx.
NG.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
NG.10 - RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE – Diritto di recesso anticipato.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.
Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:
(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure
(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx.
La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), il Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo ). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.
GARANZIA MI MUOVO
Che cosa posso assicurare
MM.1 Oggetto dell'assicurazione
XXXX con la garanzia Mi Muovo assicura, il Contraente indicato in polizza per:
• Infortunio in caso di utilizzo di mezzi in sharing o trasporto pubblico locale;
• Tutela Legale in caso di utilizzo di mezzi in sharing o trasporto pubblico locale;
• Riduzione della penalità risarcitoria in caso di utilizzo di mezzi in sharing.
• Responsabilità civile dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in area pubblica o a questa equiparata a seguito dell’uso di veicoli di trasporto persone, non targati e non soggetti all’assicurazione RC obbligatoria per legge;
• Spese di riprotezione della sua mobilità;
• Spese sostenute per il rifacimento dei documenti di Carta d’Identità, Passaporto o Patente.
COPERTURA INFORTUNI
Contro quali danni posso assicurarmi
MM.2 Rischi assicurati Infortuni
Qualora il Contraente indicato in polizza subisca un infortunio alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing nonché tramite Noleggio a Breve Termine, la Società riconosce un capitale in caso di invalidità permanente o in caso di morte. In caso il Sinistro avvenga durante un noleggio Bikesharing la garanzia è limitata ad incidenti occorsi con veicolo individuato soggetto alla RC obbligatoria per legge, comprovati da verbale delle Autorità intervenute.
La garanzia è operante anche quando il Contraente si trova in viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale. In questo caso la garanzia è limitata agli infortuni comprovati da intervento e verbale dell’Autorità pubblica ed avvenuti entro un raggio di 50 Km dalla residenza del Contraente.
La somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Morte è di € 30.000, per la garanzia Invalidità permanente è di € 50.000, con applicazione di una franchigia relativa pari al 3% della totale. Invece in caso di infortunio alla guida di ciclomotore o bicicletta la somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Morte è di € 20.000, per la garanzia Invalidità permanente di € 30.000 con applicazione di una franchigia relativa pari al 3% della totale.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
MM.3 Casi Assicurati MM.3.1 Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.
Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, XXXX corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.
Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, XXXX corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%. La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.
MM.3.2 Invalidità permanente
a) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
b) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | destro | sinistro |
un arto superiore | 70% | 60% |
una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
un pollice | 18% | 16% |
un indice | 14% | 12% |
un medio | 8% | 6% |
un anulare | 8% | 6% |
un mignolo | 12% | 10% |
una falange del pollice | 9% | 8% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 valore dito | |
Anchilosi | ||
di una falange | 1/3 del valore del dito | |
dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% | 20% |
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% | 15% |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% | 8% |
Perdita completa: | ||
del nervo radiale | 35% | 30% |
del nervo ulnare | 20% | 17% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | ||
al di sopra della metà della coscia | 70% | |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Perdita anatomica o funzionale di: | ||
un piede | 40% | |
ambedue i piedi | 100% | |
un alluce | 5% | |
un dito del piede diverso dall’alluce | 1% | |
falange ungueale dell’alluce | 2,5% | |
Anchilosi | ||
dell’anca in posizione favorevole | 35% | |
del ginocchio in estensione | 25% | |
della tibio - tarsica ad angolo retto | 10% | |
della tibio - tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% | |
Paralisi completa del nervo: | ||
sciatico popliteo esterno | 15% | |
Esiti di frattura di una costa | 1% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | ||
una vertebra cervicale | 12% | |
una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
una vertebra lombare | 10% | |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% | |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% | |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | ||
un occhio | 25% | |
ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di: | ||
un orecchio | 10% | |
ambedue gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta: | ||
monolaterale | 4% | |
bilaterale | 10% | |
Perdita anatomica di: | ||
un rene | 15% | |
la milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% | |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. |
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Qualora l'infortunio comporti un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.
MM.4 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. MM.2, nonché quelli causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
d) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
e) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
Sono inoltre esclusi l’apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.
MM.5 Persone non assicurate
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.
La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l’eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.
MM.6 Franchigia su invalidità permanente Opzione con franchigia iniziale:
a) sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
b) qualora l’invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all’applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).
MM.7 Rinuncia al diritto di rivalsa
XXXX rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.
GARANZIA TUTELA LEGALE
Contro quali danni posso assicurarmi
MM.8 Rischi assicurati Tutela Legale
XXXX xxxxxxxxxx, fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 5.000,00 la Tutela Legale del Contraente per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale qualora, in riferimento alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine nonché al viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale:
• sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso ad incidente stradale;
• debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni alla persona subiti per fatti illeciti di terzi in caso d’incidente stradale. Sono escluse le spese per l'eventuale assistenza peritale;
• sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, con il fornitore del Servizio di sharing o di Noleggio a Breve Termine o di Trasporto Pubblico Locale sempreché il valore in lite sia superiore a € 250.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
MM.9 Insorgenza del caso assicurativo
Per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse
già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
MM.10 Esclusioni
Sono escluse dalle prestazioni di cui all’art. MM.8:
a) la controversia derivante da rapporti contrattuali (eccetto le fattispecie espressamente incluse nel precedente articolo), fatti dolosi e fatti commessi dal Contraente in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o per effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti;
b) il procedimento che si riferisca ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve;
c) la controversia o la violazione penale derivante dalla partecipazione a gare o competizioni nonché alle relative fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate;
d) il trasporto di cose e persone che non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
f) gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere;
g) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
h) le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso del Contraente.
MM.11 Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
GARANZIA PENALITÀ RISARCITORIA
Contro quali danni posso assicurarmi
MM.12 Rischi assicurati Penalità risarcitoria
XXXX xxxxxxxx il Contraente delle spese, documentate con fatture, sostenute a titolo di franchigia a suo carico in caso di attivazione dell’assicurazione RCA fino alla concorrenza del massimale di € 500 per ogni annualità assicurativa, ove questi fosse alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing nonché tramite Noleggio a Breve Termine, a patto che il Contraente abbia rispettato tutti gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del noleggio.
La garanzia in caso di guida di Xxxxxxxxxxx è limitata ad incidenti occorsi con veicolo individuato soggetto alla RC obbligatoria per legge, comprovati da verbale delle Autorità intervenute.
Fatto salvo quanto sopra previsto, la garanzia non opera ove il Contraente sia ritenuto responsabile per qualsiasi altro danno o perdita causato al mezzo, agli accessori o a parti dello stesso (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di perizia, rimorchio, la rottura/perdita delle chiavi, contaminazione del carburante, danni causati da negligenza del guidatore e qualsiasi danno o perdita occorso a seguito di attività criminali).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
MM.13 Determinazione dell'oggetto assicurato
È condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia:
• in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing: che il noleggio sia stato attivato a nome del Contraente e lo stesso sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro;
• in caso di noleggio tramite Noleggio a Breve Termine: che il noleggio sia stato effettuato a nome del Contraente e lo stesso sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro;
• in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine: che il Contraente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sia munito della prescritta patente, ed ottemperi agli obblighi dalla stessa indicati;
• in caso di viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale: che il Contraente risulti intestatario di un abbonamento annuale.
GARANZIA RESPONSABILITA’ MEZZI NON TARGATI
Contro quali danni posso assicurarmi
MM.14 Responsabilità mezzi non targati
XXXX si obbliga a tenere indenne il Contraente di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danni a cose durante lo svolgimento della vita privata:
• dalla circolazione di veicoli non targati, anche a motore, ma non soggetti all’assicurazione RC obbligatoria per legge, quali: velocipedi, monopattino, skateboard, biciclette, segways, veicoli per invalidi;
• dalla circolazione di natanti non soggetti all’assicurazione RC obbligatoria per legge e non trainati, entro il limite di 5 metri di lunghezza, quali pattini, gommoni, barche a remi e a vela senza motore ausiliario, surf.
La garanzia opera per i danni verificatesi limitatamente nelle aree pubbliche e a queste ad esse equiparate.
La garanzia è prestata sino alla somma assicurata €500.000 per annualità assicurativa e con una franchigia di €250 per sinistro.
Non sono considerati terzi:
a) il contraente della polizza, il coniuge, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
MM.15 Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
b) derivanti da furto, incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
c) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico;
d) derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura;
e) derivanti dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
f) derivanti dalla proprietà, possesso e utilizzo di animali;
g) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
h) derivanti dall’esercizio di attività professionale;
i) derivanti da dolo dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare;
j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
k) derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
l) conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
m) derivanti da interruzioni o sospensioni, anche parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.
GARANZIA RIPROTEZIONE MOBILITA’
Contro quali danni posso assicurarmi
MM.16 Riprotezione mobilità
XXXX rimborsa al Contraente le maggiori spese sostenute, fino alla concorrenza del massimale di € 100 per ogni annualità assicurativa, per l’acquisto di biglietti ferroviaria o navali in sostituzione di quelli non utilizzati a causa di suo ritardo all’arrivo al porto o alla stazione ferroviaria di partenza in seguito alle circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili di seguito riportate:
a) incidente da circolazione dell’autoveicolo durante il tragitto verso il porto o la stazione ferroviaria di partenza;
b) blocco della circolazione, anche per avverse condizioni metereologiche, disposto dalle competenti autorità.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
MM.17 Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l’autoveicolo;
d) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.
GARANZIA PERDITA DOCUMENTI
Contro quali danni posso assicurarmi
MM.18 Perdita documenti
XXXX rimborsa al Contraente le spese sostenute e documentate per il rifacimento della documentazione a lui riferita relativa a Carta d’Identità, Passaporto e Patente di guida, di autoveicoli e/o patente nautica, in caso di furto o incendio della stessa, fino alla concorrenza del massimale di € 100 per ogni annualità assicurativa.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
MM.19 Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
d) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) occorsi durante la circolazione fuori strada;
h) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;
i) danni conseguenti a furto perpetrato all’interno di un autoveicolo;
j) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
k) conseguenti a smarrimento e/o dimenticanza del bagaglio personale, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone e, comunque, ogni evento causato da negligenza dell’Assicurato;
l) xxxxx conseguenti a furto del bagaglio personale mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia od affidato a terzi o ad un vettore od albergatore.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
SEZIONE MI MUOVO INFORTUNI
MM. 20 Criteri di indennizzabilità
XXXX corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. MM.3.2 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
MM. 21 Controversie – Arbitrato irrituale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. MM.20 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
SEZIONE MI MUOVO TUTELA LEGALE
MM.22 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare a XXXX qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di XXXX notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.
Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, XXXX fornisce a quest’ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all’art. MM.8 Rischi assicurati Tutela Legale. In fase giudiziale, l’Assicurato comunica a XXXX il nominativo del legale prescelto. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, XXXX può nominare direttamente il legale. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a XXXX di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con XXXX.
MM.23 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente XXXX in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.
MM.24 Gestione in caso di sinistro
Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell’art. MM.8 Rischi assicurati Tutela Legale.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'art. MM.22 denuncia del caso assicurativo per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.
E’ necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:
• la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
• la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e XXXX, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad
un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. XXXX avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
SEZIONE MI MUOVO PENALITA RISARCITORIA
MM.25 Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a XXXX da parte del Contraente dei seguenti documenti: copia della documentazione comprovante l’attivazione del noleggio e il pagamento della franchigia; copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incidente (nel solo caso del Bikesharing).
SEZIONE MI MUOVO RESPONSABILITA’ MEZZI NON TARGATI
MM.26 Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a XXXX da parte dell'Assicurato della seguente documentazione:
• copia della documentazione medica, in caso di danni alla persona, comprovante le lesioni e il decorso;
• richiesta scritta della controparte del danno subito;
• fatture e/o ricevute fiscali comprovanti il danno arrecato.
MM.27 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente XXXX in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e cause che lo hanno determinato, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.
L'Assicurato dovrà consentire a XXXX le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari e dovrà fornire le informazioni richieste.
SEZIONE MI MUOVO PERDITA DOCUMENTI
MM.28 Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a XXXX da parte del Contraente della seguente documentazione:
• copia della denuncia alle Autorità attestante il furto o l’incendio che ha portato la perdita dei documenti di Carta d’Identità, Passaporto o Patente di guida;
• documentazione comprovante le spese sostenute per il rifacimento di Carta d’Identità, Passaporto o Patente di guida.
MM.29 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Se il Contraente richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente XXXX in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e causa del sinistro, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.
SEZIONE MI MUOVO RIPROTEZIONE MOBILITA’
MM.29 Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a XXXX da parte del Contraente della seguente documentazione:
• copia del biglietto, di treno o nave, che attesta la prenotazione del viaggio non effettuato, con indicazione dell’orario e luogo di partenza previsto;
• documentazione oggettivamente provante la causa della perdita del treno o della nave, che attesti le circostanze imprevedibili rientranti in copertura;
• copia del nuovo titolo di viaggio acquistato per raggiungere il luogo di destinazione finale.
MM.30 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Se il Contraente richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente XXXX in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e causa del sinistro, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.
CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI ACI
Sulla base degli accordi stipulati tra Automobile Club d’Italia e XXXX assicurazioni spa, ai Soci ACI sono riservate le condizioni particolari appresso descritte, fondate sui seguenti presupposti:
• che il Contraente della polizza sia Socio ACI;
• che la tipologia di tessera sia tra quelle che, in base a tali accordi, dà diritto all’accesso alle agevolazioni (o ad una parte delle agevolazioni) sulla polizza Mi Muovo di SARA;
• che il numero della tessera associativa all'Automobile Club d'Italia esibita all'atto della stipula sia memorizzato sul sistema informatico di SARA, che potrà effettuare verifiche presso ACI circa l’esistenza e la durata dell’associazione.
• che il Contraente si impegni a mantenere vigente l’associazione per l'intera durata contrattuale.
Sono fatti salvi eventuali criteri di accesso meno restrittivi, temporaneamente pattuiti tra ACI e SARA nell’ambito di iniziative per l’incremento dell’associazionismo.
Maggiorazione Indennizzi - Sulla copertura Infortuni in caso di sinistro sarà riconosciuta al Contraente una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il rapporto di associazione è iniziato non più tardi della prima scadenza annuale della presente polizza e che è stato successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.
Secondo capitale Tutela Legale - Preso atto del fatto che il Contraente Socio gode, tra le prestazioni derivanti dall’associazione, di una copertura per Tutela Legale, il capitale assicurato opererà per le garanzie non previste tra le prestazioni della Tessera ACI e, per quelle presenti, in aggiunta al capitale previsto dalla Tessera ACI in caso di esaurimento di quest’ultimo.