Gara a Procedura aperta sopra soglia
ALLEGATO “D”
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Gara a Procedura aperta sopra soglia
per la fornitura di una Macchina a fusione laser selettiva di polveri metalliche (Selective Laser Beam Melting), per la realizzazione di componenti metallici.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA C.I.G. 62064257ED CODICE UNICO DI PROGETTO C.U.P. B16D11000090009
Sommario
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Art. 1 - Premessa, Oggetto e quadro normativo 3
Art. 2 - Caratteristiche tecniche 3
2.2 Caratteristiche tecniche opzionali della fornitura 5
Art. 3 - Marcatura “CE” 6
Art. 4 - Luogo e termine di consegna ed installazione 6
Art. 5 - Modalità di resa - Proprietà 6
Art. 6 - Importo a base d’asta – Validità del prezzo 7
Art. 7 - Oneri per la sicurezza 8
Art. 8 - Verifica di conformità della fornitura 8
Art. 10 - Obblighi dell’Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 11 - Fatturazione e pagamento 11
Art. 12 - Garanzia 12
Art. 13 - Penali 13
Art. 14 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 14
Art. 15 – Responsabilità per infortuni e danni 15
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto, del credito e di subappalto 15
Art.17 – Risoluzione 16
Art. 18 – Norme regolatrici 17
Art. 19 - Trattamento dei dati personali 17
Art. 20 – Foro competente 18
Art. 1 - Premessa, Oggetto e quadro normativo
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Il presente Capitolato speciale disciplina, per gli aspetti tecnici e amministrativi, la gara per l’aggiudicazione della fornitura di una macchina a fusione laser selettiva di polveri metalliche (Selective Laser Beam Melting – nel seguito per brevità denominato anche “Sistema SLBM”) per la realizzazione di componenti metallici, in un unico lotto con relativa consegna ed installazione presso l’Unità Organizzativa di Supporto di Lecco dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito per brevità denominato anche “Stazione appaltante”) le cui caratteristiche tecniche sono specificate all’articolo 2 del presente Capitolato.
Il presente appalto è bandito ai sensi degli artt. 54 e 55 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 103 e successive modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2008/18/CE”, nel seguito denominato per brevità “Codice dei contratti pubblici”.
Art. 2 - Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche di seguito indicate al successivo paragrafo 2.1 “Caratteristiche tecniche minime obbligatorie” identificano i requisiti tecnici minimi che il sistema SLBM deve possedere a pena di esclusione. Il mancato “possesso” o il mancato raggiungimento anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla gara.
Tutta la strumentazione ed i materiali della presente fornitura dovranno essere delle migliori qualità nelle loro rispettive specie, senza difetti, originali e nuovi di fabbrica di qualità e pregi uguali a quanto contrattualmente prescritto, completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento e al soddisfacimento delle specifiche tecniche indicate.
E’ facoltà del concorrente, al fine di meglio descrivere la strumentazione offerta, indicare all’interno dell’offerta tecnica la disponibilità di documentazione integrativa e/o accessoria reperibile su Internet presso il produttore.
2.1 Caratteristiche tecniche minime obbligatorie
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- Potenza del laser: non inferiore a 400 W;
- Velocità di scansione: maggiore di 1 m/s;
- Velocità di lavorazione: maggiore di 1 cm3/h;
- Focalizzazione fascio laser (diametro minimo garantito): inferiore o uguale a 150 µm;
- Volume di lavoro (x, y, z):
a. Area di lavoro (x, y) superiore a 240 mm x 240 mm;
b. Altezza (z) maggiore di 270 mm;
- Piattaforma di costruzione riscaldata a temperatura maggiore di 150ºC, operante con la configurazione del volume di lavoro precedentemente indicata;
- Configurazione per polveri reattive;
- Set completo per l’installazione e l’avviamento macchina e dotazione completa per il funzionamento composti di almeno:
a. Polveri in acciaio inox, in quantità non inferiore a 100 kg;
b. Piattaforme per polveri di acciaio inox, in numero non inferiore a 3;
c. Contenitori per polveri, in numero non inferiore a 2;
d. Modulo setacciatore;
e. Modulo per movimentazione (materiale, piattaforma);
- Set completo di attrezzature/materiali consumabili necessario per la sostituzione della tipologia di materiale. (Ad esempio: Maglie di setacciatura, Moduli per il riempimento, Filtri macchina e aspiratore, Raccordi);
- Sistema hardware e software, inclusivo delle relative licenze, per la gestione da parte dell’operatore dei parametri di processo (controllo numerico del sistema): potenza laser, velocità di scansione, spessore del layer, sovrapposizione, direzione di scansione, etc.;
- Dotazione hardware e software, inclusiva delle relative licenze: almeno 2 licenze per sistema CAD/CAM, inclusive degli aggiornamenti per un periodo non inferiore a 3 anni. Il sistema deve permettere la progettazione di lavorazioni con parametri variabili all’interno del medesimo job;
- Corso base di formazione per la piena operatività del sistema – manutenzione ordinaria inclusa
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– e la gestione dei parametri lavorazione (presso la Stazione appaltante e per almeno 4 persone);
- Corso base per l’utilizzo del software CAD/CAM per la realizzazione di prodotti 3D compatibili con il sistema SLBM (presso la Stazione appaltante e per almeno 4 persone);
2.2 Caratteristiche tecniche opzionali della fornitura
Dispositivo di riduzione dell’area di lavoro nel piano (x, y); tale dispositivo dovrà ridurre l’area di lavoro alla dimensione inferiore o uguale a 100 mm x 100 mm. L’offerta tecnica dovrà dettagliare:
a. Le condizioni per il montaggio e lo smontaggio del dispositivo medesimo (necessità o meno di personale tecnico specializzato, in altre parole grado di autonomia della stazione appaltante nell’ effettuare in proprio tali operazioni);
b. Le eventuali limitazioni operative al funzionamento del sistema, conseguenti dall’installazione del dispositivo medesimo;
Sistema per il recupero della polvere non reagita che garantisca l’assenza di contaminazione e ne consenta il riutilizzo e sistema per le operazioni di pulizia della camera e la rimozione del pezzo che minimizzi l’esposizione dell’operatore alle polveri;
Kit di Polvere di lega in TiAl6V4 (mesh indicata nei parametri di processo) e relative attrezzature, composto da almeno:
a. Polveri, in quantità non inferiore a 10 kg;
b. Piattaforme, in numero non inferiore a 3;
c. Racle, in numero non inferiore a 2;
Estensione del periodo di garanzia su tutto il sistema oltre i termini di legge (=12 mesi)
Librerie di parametri di processo per la realizzazione di componenti di alta qualità (densità > 99%) con geometria elementare in materiale commerciale: almeno acciaio inox, lega di Ti, lega di Ni;
Sistema in grado di generare il vuoto prima dell’immissione del gas inerte nella camera di lavorazione;
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Aggiornamento del software, emesso dal produttore, relativo al controllo numerico del sistema per un periodo non inferiore ai 5 anni successivi all’emissione del certificato di verifica di conformità;
Configurazione del sistema che consenta la ricarica della polvere durante il funzionamento del sistema medesimo senza interruzione delle lavorazioni;
Consumo a regime del gas di processo inerte: inferiore a 100 l/h.
Art. 3 - Marcatura “CE”
La fornitura dovrà essere munita - per le componenti che lo richiedono - della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta “Nuova direttiva macchine”) recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010,
n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 41) e s.m.i.
Art. 4 - Luogo e termine di consegna ed installazione
4.1 – Luogo di consegna ed installazione:
Unità Organizzativa di Supporto di Lecco dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, xxx Xxxxxxxx x. 0/x, 00000 Xxxxx.
4.2 – Termine di consegna ed installazione: la fornitura dovrà essere consegnata nel luogo indicato al precedente comma 4.1, entro 150 (centocinquanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto. L’installazione dovrà avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni solari dalla consegna.
Art. 5 - Modalità di resa - Proprietà
Per operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia: la resa è “franco destino” e l’operatore economico è obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto: i) all’imballaggio; ii) al carico; iii)
al trasporto; iv) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto fino alla consegna;
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v) allo scarico; vi) all’installazione della fornitura.
La proprietà della fornitura passerà alla Stazione appaltante solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
Per operatori economici stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione europea: si applica la regola Incoterms 2010 - DAP (Delivered At Place) presso l’Unità Organizzativa di Supporto di Lecco dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, via Previati n. 1/c, 23900 Lecco.
L’operatore economico è altresì obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto: i) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità; ii) allo scarico della merce; iii) all’installazione della fornitura.
La proprietà della fornitura passerà alla Stazione appaltante solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
Per operatori economici stranieri non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea: si applica la regola Incoterms 2010 - DDP (Delivered Duty Paid) presso l’Unità Organizzativa di Supporto di Lecco dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche via Previati n. 1/c, 23900 Lecco.
L’operatore economico è altresì obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto: i) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità; ii) allo scarico della merce; iii) all’installazione della fornitura.
La proprietà della fornitura passerà alla Stazione appaltante solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
Art. 6 - Importo a base d’asta – Validità del prezzo
L’importo a base d’asta è pari a € 420.000,00 (quattrocentoventimila /00 Euro) al netto dell’IVA. Saranno escluse le offerte economiche con un importo superiore a quello sopra indicato.
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Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dei concorrenti/aggiudicatario dal presente Capitolato e da ogni altro documento contrattuale. Esso è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e i concorrenti/aggiudicatario non hanno in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.
Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 7 - Oneri per la sicurezza
Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l’aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’aggiudicatario e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs.
n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.
Art. 8 - Verifica di conformità della fornitura
La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
Le attività di verifica di conformità, che saranno effettuate entro 20 (venti) giorni dalla installazione della fornitura, sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
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All’atto della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà comunicare le condizioni minime ambientali del luogo di consegna ed installazione indicato all’articolo 4 del presente Capitolato richieste per la verifica di conformità della fornitura.
Lo stesso aggiudicatario dovrà altresì comunicare le necessità di energia elettrica, gas puri di laboratorio ed altro materiale necessario alle operazioni di verifica. Tale comunicazione dovrà essere fatta alla Stazione appaltante per iscritto.
Per la verifica di conformità sono a carico della Stazione appaltante i materiali facenti parte della normale dotazione del laboratorio. Sono esclusi attrezzature specifiche, reagenti specifici, materiali di test standard certificati che rimangono a carico dell’Aggiudicatario.
La Stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione dell’Aggiudicatario quanto definito sopra in modo che la verifica di conformità possa avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i venti giorni dall’installazione della fornitura.
La garanzia di cui all’art. 12 del presente capitolato, decorrerà dal giorno dell’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
Durante le operazioni di verifica di conformità, la Stazione appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.
Le operazioni di verifica di conformità della fornitura anche se eseguite alla presenza di potenziali utilizzatori della Stazione appaltante, non potranno essere considerate come facenti parte direttamente o indirettamente della formazione del personale così come definito all’art. 9 del presente capitolato.
Xxxx rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal presente capitolato e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara.
Con l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, l’aggiudicatario non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell’art. 1490 del codice civile per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’emissione di detto certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l’aggiudicatario sarà invitato dalla Stazione appaltante ad assistere in
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proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.
Art. 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Aggiudicatario
Sono a carico dell’operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. L’operatore economico si obbliga altresì a provvedere:
- Alla consegna dei certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano secondo le indicazioni della “Direttiva Macchine”;
- Alla consegna delle schede tecniche e dépliant illustrativi delle singole apparecchiature installate;
- Alla consegna dei manuali di istruzione delle singole apparecchiature installate, sia in versione “CD”, oppure “DVD”, sia cartacea;
- Alla consegna delle schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.;
- Alla pulizia dei luoghi e delle suppellettili ove dovrà essere installata la fornitura nonché delle vie di transito e di accesso ai locali degli spazi eventualmente interessati al transito o deposito di materiale;
- Allo spostamento ed il successivo ripristino in sito dei mobili, suppellettili e quant’altro possa risultare di intralcio alla esecuzione della fornitura, l’adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili e ai manufatti;
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- Allo sgombero dei locali, al completamento dell’installazione della fornitura, da materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d’opera ed eventuali impianti di proprietà dell’operatore economico;
Art. 10 - Obblighi dell’Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’operatore economico Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.
Art. 11 - Fatturazione e pagamento
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’aggiudicatario potrà emettere fattura, solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, con le seguenti modalità: (Per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia), elettronica ai sensi e per gli effetti del DMef (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze) N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare alla Stazione appaltante destinataria identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “D1FOG4”, il documento ricevuto;
(Per gli aggiudicatari stranieri), in forma cartacea.
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
La fattura dovrà contenere:
Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); Il CIG;
Il CUU (Codice Univoco Ufficio): D1FOG4;
C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
L’oggetto della fornitura;
L’aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
Il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).
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Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
La fattura dovrà essere intestata alla Stazione appaltante.
L’importo della predetta fattura verrà bonificato dalla Stazione appaltante, previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato.
In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.
Art. 12 - Garanzia
Il sistema SLBM, compresi dispositivi, accessori aggiuntivi, sorgente laser comprensiva del relativo cammino ottico e del sistema di controllo e di gestione del fascio laser, dovrà essere garantito (ivi
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incluse spese di manodopera e parti di ricambio) per un minimo di 12 (dodici) mesi “on-site” dalla data dell’emissione del certificato di verifica di conformità.
I concorrenti potranno offrire un’estensione del periodo della garanzia (oltre i 12 mesi) che verrà valutata in conformità all’art. 5.1 del Disciplinare.
Nel periodo di garanzia l’aggiudicatario si impegna a sostituire tutte le parti ed i complessi che con l’uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali. Entro 10 gg. solari dalla data della lettera della Stazione appaltante con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l’aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l’aggiudicatario deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.
Art. 13 - Penali
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto si applica una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) calcolata sull’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherò una penale pari allo 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno.
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’aggiudicatario per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 14 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
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Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’aggiudicatario, negativi per due volte consecutive, il Responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Art. 15 – Responsabilità per infortuni e danni
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del contratto, tanto dell’aggiudicatario stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi.
A tale scopo, a copertura dei rischi sopra richiamati, l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCT), valida per l’intera durata contrattuale.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto, del credito e di subappalto
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D. Lgs. 163/2006, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del citato D. Lgs. L’aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del
D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
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creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
Per la natura propria della fornitura non è consentito, altresì, il subappalto, a pena di nullità del contratto.
Art.17 – Risoluzione
La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario. In tal caso la Stazione appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- Nei casi in cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 14 sopra indicato); responsabilità per infortuni e danni (art. 15 sopra indicato); divieto di cessione del contratto e subappalto (art. 16 sopra indicato); cauzione (art. 11.1 del Disciplinare di gara).
Costituisce causa di risoluzione contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della legge 13/08/2010,
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n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D. Lgs. 163/2006 la Stazione appaltante risolverà, altresì, dal contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
Art. 18 – Norme regolatrici
L’esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel contratto medesimo e nei suoi allegati:
Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, “Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 000 x xxx X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000;
Dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per L’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’operatore economico aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’operatore economico aggiudicatario ed accettate dalla Stazione appaltante.
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Stazione appaltante provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione
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e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del Stazione appaltante, ivi incluso la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante.
Art. 20 – Foro competente
Qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, ivi comprese quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento della fornitura. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.
Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.
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