DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED837’ del 27/09/2022
ATTENZIONE: Prima di elaborare il mese di SETTEMBRE 2022, occorre effettuare le operazioni descritte al punto 1, per il conguaglio della nuova contribuzione CIGS / FIS relativa al periodo gennaio – giugno 2022.
In particolare, segnaliamo che occorre eseguire il programma ‘CARRFOND’, descritto al punto 1.1.
Ricordiamo che la contribuzione CIGS / FIS produce un effetto economico sulle BUSTE PAGA.
1) CONGUAGLIO CONTRIBUZIONI CIGS / FIS
Con il presente aggiornamento viene rilasciato il conguaglio della contribuzione CIGS / FIS arretrata, relativa al periodo gennaio – giugno 2022, da effettuare obbligatoriamente sulla competenza di settembre 2022.
Ricordiamo che la contribuzione CIGS / FIS viene applicata, secondo le nuove disposizioni, a partire a partire dal mese di luglio 2022 (come disposto dall’Inps) ed è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022.
Le disposizioni operative per gestire sia la contribuzione corrente che il conguaglio di quella arretrata, sono state fornite dall’Inps con la circolare n. 76 del 30/06/2022 e con il messaggio n. 2637 del 1/07/2022.
Come precisato nell’aggiornamento Acred830, la nuova contribuzione decorre dalla competenza di gennaio 2022, sebbene sia stato possibile applicarla soltanto dalla competenza di luglio (come era stato anticipato anche nel messaggio n. 637 del 9/02/2022). E’ quindi necessario effettuare un conguaglio della contribuzione relativa ai mesi da gennaio a giugno 2022: tale conguaglio deve essere effettuato obbligatoriamente con le denunce Uniemens relative al mese di settembre 2022.
Il conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS ha effetto sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente (i contributi arretrati hanno quindi effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta).
Prima di elaborare le buste paga di settembre, perciò, devono essere effettuate le operazioni di seguito descritte.
NOTA: Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, sopra citato.
1.1) CALCOLO CONTRIBUZIONE CIGS / FIS ARRETRATA
E’ possibile effettuare automaticamente il calcolo della contribuzione arretrata CIGS / FIS relativa al periodo da gennaio a giugno 2022. A tale scopo, è stato predisposto il programma ‘CARRFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie.
Il programma ‘CARRFOND’ deve essere eseguito PRIMA di elaborare le buste paga del mese di
settembre 2022.
Il programma ‘CARRFOND’ si trova sulla procedura Stampe Accessorie, nell’elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 ‘Stampe di Controllo’; prima di selezionarlo, occorre verificare ed eventualmente modificare le opzioni previste.
E’ possibile eseguire il programma in modalità ‘Provvisoria’, per generare soltanto la stampa delle differenze contributive e delle eventuali segnalazioni, oppure in modalità ‘Definitiva’, per riportare in archivio le stesse differenze contributive.
Consigliamo di eseguire il programma una prima volta in modalità ‘Provvisoria’, impostando la corrispondente opzione nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo sarà possibile controllare le differenze contributive riportate sulla stampa prodotta, oltre a verificare le eventuali segnalazioni, senza che vengano riportate nell’archivio Paghe.
Una volta verificate le stampe prodotte, occorre eseguire nuovamente il programma selezionando l’opzione ‘Definitiva’ nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo, le differenze contributive vengono riportate nell’archivio Paghe, dove possono essere gestite tramite il nuovo servizio ‘Arretrati Inps’ descritto al successivo punto 1.3. Naturalmente, anche in modalità ‘Definitiva’ vengono generate le stampe previste (differenze contributive ed eventuali segnalazioni).
Di seguito sono descritte le altre opzioni disponibili sul programma:
• E’ possibile selezionare una singola zona e/o un singolo utente (quest’ultimo, solo se viene utilizzato l’aggancio tra ditte e utenti). Gli Utenti che effettuano le operazioni di elaborazione / aggiornamento degli archivi per zona o per utente, possono utilizzare le suddette opzioni secondo le stesse modalità previste su altre procedure.
• Nella tendina ‘Contribuzione da controllare’, è possibile scegliere un solo tipo di contribuzione, selezionandolo in luogo dell’opzione ‘Tutti (CIGS / FIS / Fondi)’ (impostata in automatico). Tale possibilità può essere utilizzata se si ha necessità di controllare le aziende interessate da una specifica contribuzione.
• Barrando la casella ‘Controlla opzioni su posizioni Inps’, viene effettuato un controllo sulle condizioni relative alla contribuzione CIGS / FIS impostate sulle posizioni Inps dal mese di luglio 2022 (aggiornamento Acred830), segnalando eventuali discordanze tra la condizione presente in archivio e quella determinata sulla base del CSC, Codice Autorizzazione e, in alcuni casi, codice Ateco. Si tratta dello stesso controllo effettuato dal programma ‘CONTFOND’, rilasciato e documentato con l’aggiornamento Acred830. Precisiamo che non è indispensabile effettuare questo controllo – si tratta di una funzionalità opzionale che può risultare utile nel caso in cui si preferisca effettuare nuovamente tale controllo.
Sulla procedura Stampe Accessorie, dopo aver selezionato il programma, occorre indicare il mese del conguaglio, ossia settembre 2022: indicare Data Iniziale ‘01/09/2022’ e Data Finale ‘30/09/2022’.
La stampa prodotta, in formato PDF, viene denominato ‘arretrati-Inps.pdf’ (rimane disponibile anche in formato testo).
Eventuali segnalazioni, anche relative ai parametri di lancio, sono riportate sulla stampa ‘segnal- controllo.Inps.pdf’. Tra i casi segnalati, sono indicate le ditte che risultano cessate nel periodo gennaio – agosto 2022, per le quali non vengono riportate le differenze contributive sull’Archivio Paghe, nemmeno in modalità ‘Definitiva’: al momento non ci sono indicazioni, da parte dell’Istituto, su come si debba procedere per le posizioni Inps cessate prima del mese del conguaglio.
Sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ sono riportate le sole ditte interessate dal conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS.
Per ogni ditta vengono elencate le posizioni Inps e, in corrispondenza di ciascuna posizione, sono indicate le condizioni relative alle contribuzioni CIGS / FIS (ossia i nuovi campi rilasciati con l’aggiornamento Acred830). Tali informazioni, utilizzate per il calcolo delle contribuzioni dovute nel periodo gennaio – giugno 2022, vengono rilevate dalla versione valida alla data del 30/09/2022 (nelle versioni precedenti al mese di luglio, i nuovi campi non risulterebbero avvalorati).
In corrispondenza di ciascuna posizione Inps, viene indicata la media della forza aziendale relativa al semestre precedente rispetto a ciascun mese del periodo gennaio – giugno 2022: da tale media dipende l’aliquota delle contribuzioni CIGS / FIS dovute. I criteri adottati per calcolare la media sono gli stessi descritti nell’aggiornamento Acred830.
Per ogni posizione Inps viene riportato l’elenco dei dipendenti interessati dal conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS, indicando, per ciascun soggetto, le differenze contributive c/dipendente e quelle complessive (ditta + dipendente).
Le differenze contributive vengono determinate, per ogni cedolino relativo al periodo gennaio – giugno 2022, confrontando le contribuzioni CIGS / FIS applicate (o non applicate) con quelle dovute (o non dovute) secondo i nuovi criteri.
Le contribuzioni applicate sono determinate, su ogni cedolino, secondo i seguenti criteri:
• per la contribuzione CIGS, verificando la presenza della maggiorazione 0,30% nel campo Quantità della voce 527 (contributi Inps c/dipendente); le possibili aliquote in caso di applicazione della CIGS sono 9,49% (9,19 + 0,30) per la generalità dei casi, oppure 9,14% (8,84 + 0,30, teoricamente relativa all’agricoltura);
• per la contribuzione FIS, verificando la presenza della voce 51C e rilevando l’aliquota applicata (campo Quantità).
Le contribuzioni dovute sono determinate, come già detto, in base alle condizioni presenti sulla posizione Inps ed alla media della forza aziendale relativa al semestre precedente di ciascun mese del periodo gennaio – giugno 2022.
Come già detto, le differenze contributive corrispondono alla differenza tra le contribuzioni dovute e quelle applicate.
Per ogni mese, le differenze contributive vengono riportate, sulla stampa prodotta, nella stessa forma in cui devono essere indicate sulla denuncia Uniemens. Ogni possibile differenza tra le contribuzioni CIGS / FIS dovute e quelle applicate è individuata da uno specifico codice causale, a cui corrisponde una determinata aliquota a debito o a credito.
Per ogni differenza contributiva viene inoltre indicato il mese di competenza a cui si riferisce, l’imponibile Inps dello stesso mese, la differenza contributiva a carico del dipendente e quella complessiva (ditta + dipendente).
Sulla denuncia Uniemens, le differenze in questione sono riportate nella sezione ‘Info Causali’, secondo le modalità previste dalle disposizioni Inps (circolare n. 76 del 30/06/2022 e messaggio n. 2637 del 1/07/2022). Precisiamo, in particolare, che l’imponibile Inps deve essere riportato sulla colonna ‘Identificativo’, mentre non va indicato l’importo c/dipendente.
Occorre precisare che le differenze contributive vengono determinate esclusivamente in relazione alle situazioni previste dall’Inps nella circolare n. 76 del 30/06/2022 e nel messaggio n. 2637 del 1/07/2022. Eventuali differenze derivanti da altri motivi, non possono essere conguagliate utilizzando le causali previste nelle suddette disposizioni.
Le causali previste per il conguaglio della contribuzione CIGS sono:
o L027 – recupero della riduzione CIGS (a credito), aliquota 0,63%, nel caso in cui occorra recuperare la riduzione, avendo applicato l’aliquota piena dello 0,90%. Si tratta delle aziende che versavano già la contribuzione CIGS e adesso devono recuperare la differenza corrispondente alla riduzione prevista per l’anno 2022 (in particolare, le aziende del terziario oltre un certo numero di dipendenti, già soggette alla CIGS).
o L028 – recupero della contribuzione CIGS (a credito), aliquota 0,90%, nel caso in cui occorra recuperare l’intera contribuzione CIGS, in quanto applicata secondo le precedenti regole, ma non dovuta secondo i nuovi criteri.
o M027 – versamento della contribuzione CIGS con riduzione 2022, aliquota 0,27%, nel caso in cui sia dovuta la contribuzione ridotta secondo i nuovi criteri, mentre non veniva applicata secondo le precedenti regole. Riguarda le aziende del terziario oltre 15 dipendenti, che diventano soggette alla CIGS secondo i nuovi criteri.
o M032 – versamento della contribuzione CIGS senza riduzione 2022, aliquota 0,90%, riguarda la stessa situazione della causale M027, nei casi in cui non spetta la riduzione per l’anno 2022, ossia le aziende soggette alla CIGS sebbene non superino i 15 dipendenti (settore aeroportuale e partiti politici).
Le causali previste per il conguaglio della contribuzione FIS sono:
o M029 – versamento della contribuzione FIS, fascia fino a 5 dipendenti, aliquota 0,15%. Si tratta di uno dei casi più frequenti, in quanto riguarda sia le aziende rientranti nell’ambito del FIS che non hanno versato la contribuzione a causa della media semestrale inferiore al limite previsto secondo le vecchie regole (5 dipendenti), sia le aziende rientranti nell’ambito dei Fondi Bilaterali (Fondo Attività Professionali, Fondo Servizi Ambientali) con una media semestrale inferiore al limite previsto da ciascun fondo (3 dipendenti per FAP, 5 dipendenti per FSA).
o M030 – versamento della differenza contributiva FIS, fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti, aliquota 0,10%, corrispondente alla differenza tra l’aliquota dovuta 0,55% e quella applicata 0,45%. Sono le aziende che hanno versato regolarmente la contribuzione FIS secondo le precedenti regole e adesso devono versare la differenza.
o M031 – versamento della differenza contributiva FIS, fascia oltre 15 dipendenti, aliquota 0,04%, corrispondente alla differenza tra l’aliquota dovuta 0,69% e quella applicata 0,65%. Sono le aziende che hanno versato regolarmente la contribuzione FIS secondo le precedenti regole e adesso devono versare la differenza.
o M033 – versamento della contribuzione FIS, fascia oltre 50 dipendenti, aliquota 0,24%. Si tratta delle aziende che hanno una media semestrale superiore a 50 dipendenti e rientrano nei settori commercio, logistica e agenzie di viaggi, per le quali è prevista l’aliquota FIS ridotta, ma che in precedenza non erano soggette al FIS.
o M034 – versamento della contribuzione FIS, fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti, aliquota 0,55%. Aziende (o categorie) precedentemente escluse dal FIS, che rientrano nell’ambito del FIS in base alla nuove regole.
o M037 – versamento della contribuzione FIS, fascia oltre 15 dipendenti, aliquota 0,69%. Aziende (o categorie) precedentemente escluse dal FIS, che rientrano nell’ambito del FIS in base alla nuove regole.
Precisiamo che due codici causale previsti nelle disposizioni Inps sopra citate, non sono stati riportati nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 4.16.2 del 29/07/2022). Si tratta delle causali ‘L029’ e ‘L030’, relative al recupero “totale” dei contributi FIS, rispettivamente nella misura dello 0,45% e 0,65%.
In merito a tale discordanza, segnalata all’Inps sul forum di Assosoftware, l’Inps ha risposto che il recupero totale dei contributi FIS era previsto esclusivamente per il settore pesca, il quale sarebbe dovuto passare dal FIS alla CISOA (come indicato nella circolare n. 76/2022), tuttavia, “a seguito di chiarimenti ministeriali”, tale settore rimane nell’ambito del FIS. E’ quindi confermato (almeno sul forum di Assosoftware) che le causali ‘L029’ e ‘L030’ non devono essere utilizzate.
Facciamo presente che il programma ‘CARRFOND’ considera anche i dipendenti cessati nei mesi precedenti a quello del conguaglio (ossia cessati nel periodo gennaio – agosto 2022): per tali soggetti, sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ sono riportate le causali relative al conguaglio contributivo, segnalando la data di cessazione.
Inoltre, per i dipendenti in forza nel mese di settembre, viene segnalata l’eventuale condizione di elaborazione del cedolino ‘Abilitata tramite conferma delle presenze’, se impostata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Anagrafico.
In corrispondenza di ogni mese arretrato, viene segnalata la presenza di alcune agevolazioni contributive o incentivi Inps: nei casi in questione, l’aliquota (sia dovuta che applicata) risulterà ridotta o anche annullata.
Le agevolazioni e gli incentivi considerati nel calcolo degli arretrati sono i seguenti:
• Tipo contribuzione ‘19’ (soci svantaggiati di cooperative sociali) o ‘78’ (assunzione di detenuti o internati), oppure incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza (aggiornamento novembre 2019 Acred736), i quali comportano l’annullamento delle contribuzioni sia c/ditta che c/dipendente. Nei casi in questione si ha la sola segnalazione sulla stampa, senza che venga riportato alcun dato sull’archivio Paghe o sull’Uniemens.
• Riduzione contributiva per assunzione di “donne svantaggiate” (aggiornamento di novembre 2021 Acred807) o di giovani “under 36” (aggiornamento di ottobre 2021 Acred805), incentivo per contratto di rioccupazione (stesso aggiornamento di ottobre 2021 Acred805), incentivo ‘GALT’ (aggiornamento di giugno 2020 Acred766), i quali comportano l’annullamento della parte c/ditta, mentre resta immutata la parte c/dipendente. Nei casi in questione, il contributo complessivo corrisponderà alla sola parte a carico del dipendente (1/3 del totale).
• Tipo contribuzione ‘55’ (assunzione donne e/o ultracinquantenni) o ‘82’ (assunzione per sostituzione di maternità), oppure incentivo ‘GECO’ (aggiornamento di giugno 2020 Acred766), per i quali è prevista la riduzione del 50% della parte c/ditta, mentre resta immutata la parte c/dipendente. In tali casi, il contributo complessivo corrisponderà alla parte a carico del dipendente (1/3 del totale) sommata al 50% della parte a carico della ditta.
• Decontribuzione SUD (aggiornamento di gennaio 2022 Acred813), che prevede la riduzione del 30% della parte c/ditta, mentre resta immutata la parte c/dipendente. Nei casi interessati, il contributo complessivo corrisponderà alla parte a carico del dipendente (1/3 del totale) sommata al 70% della parte a carico della ditta.
Nei casi di riduzione parziale o totale della parte c/ditta, non ci sono indicazioni da parte dell’Inps in merito alla modalità di compilazione delle causali sulla denuncia Uniemens. Non è possibile neppure fare riferimento a precedenti conguagli, dal momento che, in questo caso, è interessata solo una parte dei contributi (appunto le aliquote CIGS / FIS) tra quelli che sono oggetto di sgravio in presenza delle agevolazioni e incentivi sopra elencati.
In assenza di indicazioni da parte dell’Inps, l’effetto dell’agevolazione o dell’incentivo viene applicato sull’importo delle causali utilizzate per il conguaglio (ossia le causali elencate nei paragrafi precedenti). Facciamo presente che tale modo di procedere potrebbe non essere accettato dall’Inps, dopo la ricezione delle denunce Uniemens.
D’altra parte, quella sopra descritta rimane l’unica scelta possibile, dal momento che non sarebbe corretto effettuare i conguagli senza tenere conto delle agevolazioni o incentivi. Altri modi di procedere, come ad esempio indicare su altre causali la parte relativa alle agevolazioni (come è avvenuto in precedenti conguagli), potrebbero risultare ancora più “rischiosi”, in quanto le denunce Uniemens verrebbero probabilmente bloccate già in fase di invio.
Precisiamo che non viene considerato, per i suddetti conguagli, l’esonero contributivo a favore del dipendente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge 234/2021, in quanto l’effetto di tale esonero sulle contribuzioni CIGS / FIS è irrilevante (risulta sempre inferiore allo 0,01%). A titolo di esempio, per l’aliquota dello 0,90% (la più alta tra quelle oggetto di conguaglio), la parte c/dipendente è lo 0,30% e la quota derivante dall’applicazione dell’esonero corrisponderebbe allo 0,0024%, che rimarrebbe inferiore allo 0,01% anche dopo l’arrotondamento alla 2° cifra decimale.
Come già detto, dopo aver verificato le stampe prodotte nella modalità ‘Provvisoria’, occorre eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND’ nella modalità ‘Definitiva’ (campo ‘Modalità di lancio’).
Così facendo, le causali con le differenze contributive vengono riportate in archivio, dove possono essere visualizzate o modificate tramite il nuovo servizio ‘Arretrati Inps’, descritto al punto 1.3.
Precisiamo che, se l’importo di una causale risulta annullato per effetto di un’agevolazione totale che interessa anche la parte c/dipendente, la causale non viene riportata sul servizio, sebbene sia indicata sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’.
Segnaliamo inoltre che, per le ditte cessate nel periodo gennaio – agosto 2022, le differenze contributive vengono indicate sulla stampa, ma non sono mai riportate sul servizio (neppure sul lancio in modalità ‘Definitiva’).
1.2) LAVORATORI A DOMICILIO E APPRENDISTI 1° / 3° LIVELLO
Il programma ‘CARRFOND’, descritto al precedente punto 1.1, calcola automaticamente anche le specifiche differenze contributive previste per i lavoratori a domicilio e per gli apprendisti di primo e terzo livello.
Per le suddette categorie, oltre alle differenze contributive CIGS / FIS previste per tutti gli altri dipendenti, occorre calcolare anche la contribuzione arretrata relativa alla CIGO ed ai Fondi di Solidarietà bilaterali (ovviamente, soltanto se la relativa posizione Inps è soggetta a tali contribuzioni), in quanto in precedenza i soggetti in questione restavano esclusi.
Sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’, per i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di primo e terzo livello, vengono riportate anche le seguenti causali (in aggiunta a quelle relative alle contribuzioni CIGS / FIS, laddove previste):
o M026 – versamento della contribuzione CIGO, applicando l’aliquota risultante dalla tabella contributiva Inps (viene individuata la tabella agganciata a livello di dipendente / ditta / contratto).
o M036 – versamento della contribuzione relativa ai Fondi di Solidarietà bilaterali (FAP / FSA), determinando l’aliquota in base forza aziendale media del semestre precedente. Da tenere presente che, se la media risulta inferiore al limite previsto dal fondo, viene applicata la contribuzione FIS, con le causali indicate al punto 1.1.
Naturalmente, anche le causali M026 / M036 vengono riportate sul nuovo servizio descritto al punto 1.3, nel momento in cui il programma ‘CARRFOND’ viene eseguito in modalità ‘Definitiva’.
Per quanto riguarda gli ex-apprendisti L. 56/87 di primo e terzo livello, al punto 1.1 della circolare n. 76/2022 è specificato che per tali soggetti non deve essere effettuata alcuna regolarizzazione in merito ai periodi precedenti al mese di giugno, ossia al mese dal quale doveva essere adeguato il calcolo delle nuove contribuzioni; il mese in questione è stato posticipato a luglio dal messaggio n. 2637/2022. Di conseguenza, per tali soggetti non viene effettuato alcun conguaglio contributivo.
Ricordiamo che gli ex-apprendisti di primo e terzo livello sono identificati dalla presenza dei codici ‘56’ o ‘59’ nel campo Situazione Contributiva e del codice ‘156’ nel campo Ulteriori Specifiche (aggiornamento di gennaio 2016 Acred594).
1.3) NUOVO SERVIZIO ‘ARRETRATI INPS’
Come già detto al precedente punto 1.1, è stato predisposto un nuovo servizio che consente gestire le causali relative alle contribuzioni arretrate calcolate automaticamente dal programma ‘CARRFOND’.
Il nuovo servizio ‘Arretrati Inps’ si trova sul ramo Cedolini del menù Amministrazione del Personale.
Sul servizio possono essere visualizzate, ed eventualmente modificate / cancellate / inserite, le causali relative al conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS (elencate al punto 1.1) e CIGO / Fondi Bilaterali (punto 1.2).
Eseguendo il programma ‘CARRFOND’ in modalità ‘Definitiva’, le causali indicate sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ (ad eccezione di quelle con importo uguale a zero) vengono riportate sul servizio ‘Arretrati Inps’, in corrispondenza del mese in cui viene effettuato il conguaglio (settembre 2022).
Dal servizio, le singole causali possono essere modificate o cancellate (annullando tutti i campi), ed è possibile inserirne di nuove. Tramite il pulsante ‘Elimina tutto’ vengono cancellate tutte le causali presenti.
Nel caso in cui venga eseguito nuovamente il programma ‘CARRFOND’ in modalità ‘Definitiva’, tutte le causali presenti sul servizio vengono sovrascritte con quelle calcolate dal programma.
Sul servizio è possibile visualizzare l’elenco completo delle causali presenti, tramite la finestra ‘Visualizza riepilogo’.
Sulla finestra è possibile visualizzare l’elenco ordinato per codice causale o per periodo di competenza, oppure ottenere gli importi complessivi per codice causale (a tale scopo, cliccare sugli appositi pulsanti).
Le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’ vengono considerate al momento dell’elaborazione dei cedolini relativi al mese del conguaglio (settembre 2022), riportandole su apposite voci nel Dettaglio del cedolino. Tale procedimento viene eseguito sia elaborando le singole buste paga dal servizio Xxxxxxxx – Elaborazione, sia elaborando (o rielaborando) tutte le buste paga di una o più aziende tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, qualsiasi modifica si intenda fare sul servizio ‘Arretrati Inps’, occorre farla prima di elaborare le buste paga interessate. Nel caso in cui le buste paga interessate siano già state
elaborate, è sufficiente (ma anche indispensabile) rielaborarle, per “acquisire” le modifiche effettuate sul servizio ‘Arretrati Inps’.
Per evitare “disallineamenti” tra le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’ e le buste paga dello stesso mese, le causali in questione non possono essere modificate (né dal servizio, né tramite il programma ‘CARRFOND’) se la ditta risulta già elaborata nel mese del conguaglio (settembre 2022). Per modificare le causali, quindi, occorre prima annullare la condizione di ‘Elaborato’ e poi, dopo aver effettuato le modifiche, è necessario rielaborare la ditta.
IMPORTANTE: La presenza delle causali sul servizio ‘Arretrati Inps’, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, ha l’effetto di abilitare l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio contributivo.
Per la precisione, il cedolino relativo al mese del conguaglio, in presenza del servizio ‘Arretrati Inps’, viene elaborato per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, anche se non risultano abilitati all’elaborazione dopo la cessazione.
Altra segnalazione importante: per i dipendenti che vengono abilitati all’elaborazione tramite conferma delle presenze, in presenza del servizio ‘Arretrati Inps’ viene elaborato il cedolino relativo al mese del conguaglio, anche se le presenze dello stesso mese non sono state ancora confermate (o non vengono mai confermate).
Ricordiamo che le condizioni di elaborazione ‘Abilitata dopo la cessazione’ e ‘Abilitata tramite conferma delle presenze’, possono essere impostate sul servizio Dipendente – Anagrafico, nel campo ‘Elaborazione cedolino’, il quale, generalmente, è impostato ad ‘Abilitata automaticamente’. In presenza del servizio ‘Arretrati Inps’, le suddette opzioni non vengono considerate ed il cedolino del mese del conguaglio contributivo viene sempre elaborato.
A riguardo, precisiamo che l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio contributivo è indispensabile per poter generare automaticamente le denunce Uniemens individuali, sulle quali viene riportato lo stesso conguaglio. Inoltre, il cedolino è necessario per elaborare i dati contabili relativi al conguaglio contributivo.
Come già detto, le contribuzioni CIGS / FIS sono per 1/3 a carico del dipendente. Di conseguenza, le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’ producono un effetto economico sulle buste paga relative al mese del conguaglio.
Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, l’effetto economico sulla busta paga del mese del conguaglio è “disabilitato” e può essere eventualmente abilitato tramite l’opzione descritta al punto 1.5.
1.4) ELABORAZIONE CEDOLINO / DENUNCIA UNIEMENS
Al momento dell’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio, vengono rilevate le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’, in corrispondenza dello stesso mese (periodo indicato nella parte alta del servizio).
Il valore complessivo di ciascuna causale (ossia la somma della causale tra i diversi periodi di competenza) viene riportato su apposite voci del cedolino, ciascuna corrispondente ad una diversa causale. Naturalmente, le voci e le relative causali possono essere utilizzate soltanto sui mesi di conguaglio previsti dalle disposizioni Inps (per adesso, settembre 2022).
Di seguito sono elencate le voci relative al conguaglio contributivo CIGS / FIS, effettuato nel mese di
settembre 2022:
• voce 8F1 – causale L027 – recupero riduzione CIGS, aliquota 0,63% (a credito)
• voce 8F2 – causale L028 – recupero contribuzione CIGS, aliquota 0,90% (a credito)
• voce 8F6 – causale M027 – versamento contribuzione CIGS ridotta, aliquota 0,27%
• voce 8FA – causale M032 – versamento contribuzione CIGS intera, aliquota 0,90%
• voce 8F7 – causale M029 – versamento contribuzione FIS fino a 5 dipendenti, aliquota 0,15%
• voce 8F8 – causale M030 – versamento differenza contribuzione FIS 5 - 15 dipendenti, aliquota 0,10%
• voce 8F9 – causale M031 – versamento differenza contribuzione FIS oltre 15 dipendenti, aliquota 0,04%
• voce 8FB – causale M033 – versamento contribuzione FIS commercio oltre 50 dipendenti, aliquota 0,24%
• voce 8FC – causale M034 – versamento contribuzione FIS 5 - 15 dipendenti, aliquota 0,55%
• voce 8FE – causale M037 – versamento contribuzione FIS oltre 15 dipendenti, aliquota 0,69%
• voce 8F5 – causale M026 – versamento contribuzione CIGO, lavoratori domicilio e apprendisti 1°-3° livello
• voce 8FD – causale M036 – versamento fondi solid. bilaterale, lavoratori domicilio e apprendisti 1°-3° livello
Per tutte le voci sopra elencate, nel campo Importo Totale è riportato il contributo complessivo (ditta
+ dipendente), mentre nel campo Importo Unitario è riportato il contributo c/dipendente (la voce 8F5, relativa alla CIGO, è interamente c/ditta).
Sulla busta paga, i contributi a carico del dipendente sono indicati soltanto come valore complessivo a debito o a credito, distinguendo tra le contribuzioni CIGS e FIS (o fondi bilaterali). Naturalmente, i suddetti contributi vanno ad aumentare (se a credito) oppure a diminuire (se a debito) l’imponibile Irpef del mese ed il netto in busta.
Sulla nota contabile, le somme derivanti dal conguaglio sono riportate sui seguenti movimenti contabili (preesistenti):
• somme a debito: contributi Inps c/dipendente (codice 2002001) e contributi Inps c/ditta (codice 2020001);
• somme a credito: recupero contributi Inps c/dipendente (2002002) e recupero contributi Inps c/ditta (2020002).
Precisiamo che nei suddetti movimenti vengono riportate anche le somme a debito non trattenute e le somme a credito non restituite, per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti (vedere punto 1.5).
Sulla denuncia Uniemens, le causali relative al conguaglio contributivo vengono riportate nella sezione ‘Info Causali’, rilevandole dal servizio ‘Arretrati Inps’. Le causali in questione hanno valenza contributiva e vengono sommate al totale a debito (versamenti) o al totale a credito (recuperi) della denuncia.
Come già detto, le causali con importo a zero non vengono trasferite sulla denuncia Uniemens. Precisiamo inoltre che, nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia, non è prevista l’indicazione separata dei contributi c/dipendente (viene riportato solo l’importo complessivo ditta + dipendente) e il valore imponibile di ogni mese va riportato nel campo Identificativo.
NOTA: Al momento, non è chiaro come debba essere effettuato il conguaglio contributivo relativo ai giornalisti, passati alla gestione Inps dal mese di luglio 2022. Per i giornalisti soggetti alla CIG, è possibile indicare le causali e gli importi da conguagliare direttamente sul servizio ‘Arretrati Inps’, in modo che vengano considerati sulla busta paga di luglio.
1.5) DIPENDENTI CESSATI MESI PRECEDENTI
Il calcolo delle contribuzioni arretrate viene effettuato, in automatico, anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti rispetto al mese del conguaglio (ossia cessati nel periodo gennaio – agosto 2022).
I soggetti in questione sono considerati, dal programma ‘CARRFOND’, alla stessa stregua dei dipendenti ancora in forza: vengono riportati sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ con le causali relative alle differenze contributive arretrate; sul lancio in modalità ‘Definitiva’, le suddette causali vengono riportate in archivio sul nuovo servizio ‘Arretrati Inps’.
Come precisato al punto 1.3, in presenza del servizio ‘Arretrati Inps’ viene automaticamente elaborato il cedolino relativo al mese del conguaglio (ossia il mese indicato nella parte del servizio ‘Arretrati Inps’), anche se il dipendente non risulta abilitato all’elaborazione nei mesi successivi a quello di cessazione.
Anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, quindi, il conguaglio contributivo avviene completamente in automatico, senza che sia necessario abilitarli all’elaborazione dopo la cessazione e/o confermare le presenze del mese del conguaglio.
Tuttavia, occorre decidere se si intende produrre un effetto economico sulle buste paga del mese del conguaglio.
Precisiamo che, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente, sulle buste paga dei dipendenti cessati nei mesi precedenti NON viene prodotto alcun effetto economico dalle voci del conguaglio contributivo: i contributi a carico del dipendente, che risultino a debito o a credito, vengono elaborati e riportati sulla stampa del cedolino, ma non generano alcun effetto sull’imponibile fiscale o sul netto in busta. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 8FF, che calcola il risultato del conguaglio contributivo a carico del dipendente ed annulla l’effetto sulla busta paga. Sulla stampa del cedolino, viene riportato un ulteriore rigo, con l’indicazione del risultato del conguaglio a carico del dipendente (voce 8FF) e la descrizione “Contributi CIGS / FIS non trattenuti” (se a debito) o “Contributi CIGS / FIS non restituiti” (se a credito).
Nella suddetta condizione (contributi arretrati c/dipendente non trattenuti o non restituiti), sulla nota contabile vengono generati due nuovi movimenti contabili (in aggiunta a quelli preesistenti, descritti al punto 1.4), di seguito descritti:
• conguaglio contributivo a debito: descrizione ‘Contributi non trattenuti’, dare ‘Spese e perdite varie’, avere ‘Dipendenti c/retribuzioni’, codice movimento 2002101;
• conguaglio contributivo a credito: descrizione “Contributi non restituiti”, dare “Dipendenti c/retribuzioni", avere "Sopravvenienze attive (E)”, codice movimento 2002102.
Nel caso in cui si intenda produrre un effetto economico anche sulle buste paga dei dipendenti cessati nei mesi precedenti, occorre impostare la voce 8FF sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. In tal caso, la voce 8FF può essere impostata a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale).
Impostando la voce 8FF come sopra indicato, la differenza contributiva a carico del dipendente, che sia a debito o a credito, produce il suo effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta. In tale situazione, quindi, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti sarebbe necessario riattivare il conguaglio fiscale (voce 605 con ‘1’ in Quantità).
Sulla denuncia Uniemens, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti viene riportato il codice lavoratore statistico ‘NFOR’, oltre ovviamente alle causali relative al conguaglio contributivo, descritte al punto 1.4.
2) VARIAZIONI CONTRATTUALI – SETTEMBRE 2022
2.1) Ccnl AGENZIE MARITTIME (006)
Dal mese di settembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 30/07/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1006 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803.
2.2) Ccnl FARMACIE PRIVATE (021)
A partire dal mese di settembre 2022, è stato modificato il calcolo automatico delle quote dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa, sulla base delle indicazioni di Federfarma.
Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute al fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (barrare ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 578 calcola l’importo semestrale di E. 78,00, dovuto, dal datore di lavoro, per ogni dipendente a tempo indeterminato in forza all’inizio di ogni semestre (ossia al 31/05 e al 31/12). Le quote sono calcolate sui cedolini di maggio e dicembre di ogni anno, in relazione al semestre successivo.
Per i soggetti assunti nel corso del semestre, la quota fino al termine del semestre viene calcolata nel mese di assunzione, considerando anche tale mese (se l’assunzione è avvenuta entro il 15) oppure escludendolo (se è avvenuta dal 16 in poi). In caso di cessazione nel corso del semestre, la quota viene comunque calcolata per intero (fino al termine del semestre).
Il versamento delle quote dovute al fondo deve avvenire tramite bonifico (quindi non sono riportate sull’Uniemens).
Precisiamo che la voce 578 viene automaticamente assoggettata al contributo solidarietà 10% (riportato su Uniemens).
Ricordiamo che, nel caso in cui l’azienda decida di non aderire al fondo assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo mensile in forma di E.D.R., corrispondente ad E. 25,00 mensili per quattordici mensilità. Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
Segnaliamo che, a decorrere dal mese di settembre 2022, non è più utilizzabile l’opzione prevista nell’aggiornamento di novembre 2021 Acred807, corrispondente al valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 12B, attraverso la quale veniva erogata ai dipendenti la quota di assistenza sanitaria (E. 13,00 mensili).
Con il presente aggiornamento, se le quote erogate ai dipendenti sono anche state versate all’assistenza sanitaria, è possibile recuperarle sulle buste paga. Per attivare il suddetto recupero è sufficiente inserire, sulle variazioni mensili di settembre, la voce 044 senza alcun importo. L’importo da recuperare viene determinato verificando la presenza della voce 12B (con il valore ‘1’ nel campo Quantità) nel periodo da novembre 2021 ad agosto 2022. La somma risultante è riportata sulla voce 044 che, in questo caso, va a diminuire la base di calcolo del Tfr.
2.3) Ccnl RADIO PRIVATE (022)
Con la busta paga del mese di settembre 2022 viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 26/05/2022.
Ricordiamo che l’importo corrisponde a E. 250,00 non “riparametrati” e la somma in questione viene erogata tramite la voce 050. Dal momento che manca qualsiasi indicazione in merito al criterio di calcolo, l’importo viene erogato sempre per intero, alla generalità dei dipendenti, anche in caso di part-time e indipendentemente dalla durata del rapporto.
Rimane possibile bloccare la voce 050, oppure indicare, nel campo Importo Totale, una diversa somma da erogare.
2.4) Ccnl PANIFICATORI PRIVATE (025)
Dal mese di settembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 31/05/2022.
Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1025 (Confesercenti), 1425 – 1525 (Federpanificatori) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828.
2.5) Ccnl CHIMICI ARTIGIANATO (027)
Sulla base dell’accordo del 7/09/2022, relativo ai settori Tessili – Moda / Chimica / Ceramica, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1027, con decorrenza ottobre 2022 / dicembre 2022.
2.6) Ccnl TESSILE ARTIGIANATO (032)
Sulla base dell’accordo del 7/09/2022, relativo ai settori Tessili – Moda / Chimica / Ceramica, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (aziende gruppo ‘A’), 1355 (aziende gruppo ‘B’), 1356 (aziende gruppo ‘C’), con decorrenza ottobre 2022 / dicembre 2022.
2.7) Ccnl LAVANDERIE ARTIGIANATO (033)
Sulla base dell’accordo del 7/09/2022, relativo ai settori Tessili – Moda / Chimica / Ceramica, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1033, con decorrenza ottobre 2022 / dicembre 2022.
2.8) Ccnl LEGNO ARTIGIANATO (035)
Dal mese di settembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 3/05/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1035 e 1435 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826.
2.9) Ccnl CALZATURE INDUSTRIA (054)
Dal mese di settembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 21/06/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1054 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.
2.10) Ccnl CERAMICA ARTIGIANATO (063)
Sulla base dell’accordo del 7/09/2022, relativo ai settori Tessili – Moda / Chimica / Ceramica, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1063, con decorrenza ottobre 2022 / dicembre 2022.
2.11) Ccnl LAPIDEI ARTIGIANATO (064)
Dal mese di settembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 3/05/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1064 e 1364 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826.
2.12) Ccnl SCUOLE PRIVATE ANINSEI (077)
Dal mese di settembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 06/09/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1077 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803.
Ricordiamo inoltre che, con effetto dal mese di settembre 2022, risulta aumentato il “salario di anzianità”: tale variazione è stata predisposta con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803. L’importo dello scatto calcolato secondo il nuovo criterio, viene sommato automaticamente al valore degli scatti (voce 003) presente sulla busta paga del mese precedente.
2.13) Ccnl SCUOLE PRIVATE AGIDAE (081)
Dal mese di settembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 27/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1081 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred813.
2.14) Ccnl CINEMATOGRAFI – MONOSALA (110)
A seguito di una segnalazione, è stata riscontrata una differenza sulle tabelle retributive 1110 e 6110, rispetto a quanto indicato nel testo del CCNL. Di conseguenza, dal mese di settembre 2022 sono state aggiornate le tabelle 1110 e 6110, riportando i valori indicati nel CCNL. Sono state inoltre predisposte le tabelle 1710 e 6710, con i valori presenti fino al mese di agosto 2022, che possono essere eventualmente agganciate in sostituzione delle tabelle 1110 e 6110.
2.15) Ccnl OCCHIALI ARTIGIANATO (134)
Sulla base dell’accordo del 7/09/2022, relativo ai settori Tessili – Moda / Chimica / Ceramica, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1134, con decorrenza ottobre 2022 / dicembre 2022.
2.16) Ccnl AGRICOLTURA CONTOTERZISMO (153)
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente il premio di continuità; la modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di luglio 2022 Acred830.
2.17) SETTORE EDILE (contratti 036 / 050 / 131)
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2012 Acred476, è stata rilasciata la gestione dell’Elemento Variabile della retribuzione (E.V.R.), tramite le voci 08F e 08M, unitamente alla voce 214 per l’indicazione dei parametri.
Con effetto dal mese di settembre 2022, è possibile utilizzare la nuova voce 02F, sulla quale si può indicare un limite massimo di ore per il calcolo dell’E.V.R. Nel caso in cui le ore retribuite dei singoli mesi (ore lavorate + ore festività) superino il suddetto limite, l’EVR viene erogato sul limite. La nuova voce si trova nell’elenco delle voci contrattuali del settore edilizia: dall’elenco delle Voci Fisse, selezionare il punto 6 ‘Indice Voci Variabili’ e poi 2.1 ‘Voci Contrattuali’.
Inoltre, sul servizio ‘Amministratore – Tabelle Personalizzate’ (menù Amministratore Paghe), è stato predisposto un nuovo tipo di tabella, tramite la quale è possibile inserire la base di calcolo dell’EVR, se questa differisce dalla retribuzione presente sulle tabelle 9036 / 9050 / 9131 (rispettivamente per i contratti 036 / 050 / 131). Sulla tabella personalizzata è possibile indicare, nella prima colonna, l’importo base su cui calcolare l’EVR (ricordiamo che la percentuale deve essere indicata nel campo Quantità della voce 214). In alternativa, nella seconda colonna della tabella personalizzata è possibile indicare il direttamente valore mensile dell’EVR.
3) ALTRE VARIAZIONI
3.1) CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – CASAGIT
Con effetto dal mese di settembre 2022, è stata modificata la gestione del fondo Casagit (assistenza sanitaria).
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2022 Acred832, era stato precisato che la gestione di tale fondo continuava ad essere effettuata, per il momento, tramite le voci 566 / 569 / 570.
Dal mese di settembre 2022, per gestire i contributi dovuti al fondo Casagit occorre utilizzare le seguenti voci, che devono essere impostate sulle Voci Fisse a livello di dipendente (in luogo delle precedenti voci 566 / 569 / 570):
• voce 578 con l’indicazione dell’aliquota Casagit a carico della ditta nel campo Quantità;
• voce 57G con l’indicazione dell’aliquota Casagit a carico del dipendente nel campo Quantità.
In tal modo, oltre ai contributi Casagit, viene elaborato automaticamente anche il relativo contributo di solidarietà 10%, riportato sulla denuncia Uniemens con il codice causale ‘M910’, come previsto dalla circolare Inps n. 82 del 14/07/2022.
Naturalmente, la suddetta gestione interessa esclusivamente i giornalisti iscritti al fondo Casagit.
3.2) GESTIONE PRESTITI – COLLABORATORI
Con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred671, sono state rilasciate alcune voci (78M / 78N / 78K
/ 78L) da utilizzare per ottenere diversi automatismi nella gestione dei prestiti, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.
A partire dal mese di settembre 2022, le stesse voci possono essere utilizzate per gestire i prestiti anche sui collaboratori.
Relativamente ai collaboratori, le voci in questione sono riportate sul nuovo movimento contabile ‘Altre ritenute sul netto’ (codice 2068601), con l’indicazione del conto ‘Collaboratori’ in dare e del conto ‘Ritenute collaboratori’ in avere.
3.3) PROSSIMI AGGIORNAMENTI – GESTIONI INPS
Con l’aggiornamento relativo al mese di ottobre 2022, saranno rilasciate le seguenti gestioni di competenza dell’Inps:
⮚ Aumento 2% esonero contributivo dipendenti: secondo quanto indicato nel messaggio Inps
n. 3499 del 26/09/2022, l’aumento, dallo 0,8% al 2%, dell’esonero contributivo a favore del dipendente può essere indicato sulle denunce Uniemens a partire dalla competenza di ottobre 2022, recuperando gli arretrati spettanti dal mese di luglio. Di conseguenza, il suddetto aumento sarà applicato a partire dalle buste paga relative al mese di ottobre 2022.
⮚ Esonero a favore delle lavoratrici madri: le istruzioni per l’applicazione dell’esonero sono state fornite dall’Inps con la circolare n. 102 del 19/09/2022. In particolare, al punto 8 della circolare è indicato quanto segue: “I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, ecc.”. Dal momento che la circolare è stata pubblicata il 19 settembre, l’esonero può essere applicato e riportato sulla denuncia Uniemens a partire dalla competenza di ottobre 2022.