POLIZZA di assicurazione del CREDITO tra AXA FRANCE IARD e BNL Finance S.p.A. abbinata a finanziamenti erogati a fronte di Cessione del Quinto e di Delegazione di Pagamento per i Dipendenti Pubblici, Ministeriali o Statali, Parapubblici e Privati
POLIZZA di assicurazione del CREDITO tra AXA FRANCE IARD e BNL Finance S.p.A. abbinata a finanziamenti erogati a fronte di Cessione del Quinto e di Delegazione di Pagamento per i Dipendenti Pubblici, Ministeriali o Statali, Parapubblici e Xxxxxxx
N. 8388
Contraente: BNL Finance S.p.A., società con socio unico appartenente al Gruppo Bancario BNL, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. – Parigi e di BNL S.p.A., con sede legale in Roma, viale Xxxxxxx Xxxxxxxx 30 00157 Roma, capitale sociale pari a Euro 14.950.000i.v., intermediario finanziario autorizzato ed iscritto al n. 59 dell’albo degli intermediari finanziari tenuto da Banca d’Italia di cui all’art. 106 TUB, codice fiscale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 01776500587 - Partita IVA 01014411001 – iscrizione R.E.A. n. 385788, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx munita dei necessari poteri per la firma del presente atto (di seguito “BNL Finance” o “la Contraente”).
Compagnia di assicurazioni: AXA France IARD iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722 057 460, con sede al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, di seguito “la Compagnia”.
La Contraente e la Compagnia di seguito definite anche congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”
Decorrenza: 25 maggio 2017
PREMESSO CHE
a) La Contraente concede, in conto proprio, prestiti personali a Dipendenti Pubblici, Ministeriali o Statali, Parapubblici e Xxxxxxx (in seguito denominati “Cedenti/Deleganti o “Debitori”) rimborsabili mediante cessioni di quote dello stipendio disciplinati dal D.P.R. 180/50 e sue successive modificazioni;
b) la Contraente concede altresì, in conto proprio, prestiti personali concessi a Dipendenti Pubblici, Ministeriali o Statali, Parapubblici e Xxxxxxx rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio disciplinati dagli artt. 1269 e 1723 II comma del Codice Civile;
c) la Contraente ha necessità di tutelarsi, anche in conformità al D.P.R. 180/50, con coperture assicurative per i rischi di credito connessi ai Prestiti indicati nei precedenti punti a) e b) e come anche definiti nelle successive Definizioni;
d) la Contraente intende stipulare un contratto di assicurazione con AXA FRANCE IARD, contro i rischi di credito connessi ai Prestiti indicati nei precedenti punti a) e b) ai sensi del quale per ogni contratto di prestito assunto in garanzia la Compagnia rilascerà un apposito Certificato di Polizza;
e) la Compagnia conferma alla Contraente di volersi obbligare, nei termini ed alle condizioni indicate nella presente Polizza, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto c);
si conviene e si stipula quanto segue.
Tutto ciò premesso, la Contraente e la Compagnia stipulano la presente Polizza Credito: ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO E CAPITALE DECRESCENTE
A GARANZIA DELLA CESSIONE DEL QUINTO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Definizioni
I termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Polizza Credito hanno il significato loro di seguito attribuito:
ASSICURATO: La Contraente
ASSICURAZIONE o CONTRATTI DI
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione stipulato tra la Contraente e la Compagnia
secondo le condizioni della Polizza al fine di coprire le perdite patrimoniali subite dalla Contraente per la mancata estinzione del Prestito erogato al Cedente/Delegante per risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro con il Ceduto/Delegato, avvenuta nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
BENEFICIARIO: il soggetto al quale la Compagnia deve corrispondere l’Indennizzo in
caso di sinistro. Nella specie il beneficiario della polizza è la Contraente o il soggetto da questi successivamente indicato quale destinatario o vincolatario delle somme assicurate.
BROKER: il soggetto che ha intermediato la presente Polizza, nella fattispecie CBP Italia S.A.s., con sede in Viale Lancetti 43 – 00000 Xxxxxx, che opera nell’interesse della Contraente.
CEDENTE/DELEGANTE: la persona fisica lavoratore dipendente di amministrazioni Ministeriali
o Statali e Pubbliche (come ad esempio Ministeri, Province, Regioni, ecc.), o aziende di diritto privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (purché l’ammortamento del finanziamento termini prima della scadenza dello stesso), con la quale la Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante Cessione/Delega di pagamento di quote della retribuzione mensile.
CEDUTO/DELEGATO: il datore di lavoro del Cedente/Xxxxxxxxx, impegnato verso la
Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente/Delegante.
CERTIFICATO DI POLIZZA: il documento che prova l’accettazione, da parte della Compagnia, del
rischio e che pertanto prova l’assunzione in garanzia del Contratto di Prestito, secondo le condizioni della Polizza. Tale documento viene sottoscritto dalla Compagnia.
CESSIONE: prestito a breve e/o medio termine conteggiato sullo stipendio del lavoratore o del pensionato richiedente, regolamentato e disciplinato, anche in via analogica, dal D.P.R. 180.
COMPAGNIA: AXA FRANCE IARD iscritta al registro di commercio delle Imprese di
Nanterre n° 722 057 460, con sede al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex.
CONTRAENTE: BNL Finance S.p.A con sede in xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxx,
C.F./P.IVA 01776500587, quale ente erogatore del prestito.
DELEGA: Prestiti personali rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio ai sensi dell’art. 1269 e seguenti del Codice Civile e D.P.R. 180/1950.
DIPENDENTE MINISTERIALE
O STATALE: Dipendente a tempo indeterminato da almeno 6 mesi che presta servizio presso uno dei seguenti Ministeri ed enti statali:
• MINISTERO AFFARI REGIONALI
• MINISTERO AFFARI ESTERI
• MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
• MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
• MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
• MINISTERO COMUNICAZIONI
• MINISTERO DIFESA
• MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
• MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
• MINISTERO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE
• MINISTERO INTERNO
• MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA
• MINISTERO ITALIANI NEL MONDO
• MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI
• MINISTERO PARI OPPORTUNITÀ
• MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
• MINISTERO POLITICHE COMUNITARIE
• MINISTERO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
• MINISTERO RIFORME ISTITUZIONALI E DEVOLUZIONE
• MINISTERO SALUTE
• MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA
• MINISTERO GIUSTIZIA
• Agenzia delle Entrate
• Agenzia del Territorio
• Agenzia del Demanio
• Agenzia delle Dogane
• Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
• Direzione Territoriale Economia e Finanze DTEF
• Direzione Provinciale Servizi Vari Tesoro DPSV
• Corti d'Appello
• Tribunali
• Giudici di Pace
• Tribunali Amministrativi Regionali
• Avvocatura dello Stato
• Consiglio di Stato
• Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV)
• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
• Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
• ISTAT
• INPS
• INAIL
• Corte dei Conti
• Enac
• ENPALS
• CNR
• ENEA
Sarà possibile verificare l’appartenenza del Cedente/Delegante a un Ministero o a un ente o a un istituto statale attraverso il relativo riferimento nella busta paga del dipendente medesimo.
DIPENDENTE PARAPUBBLICO: la persona fisica in servizio presso azienda di diritto privato a gestione
previdenziale INPS, partecipata, almeno per il 40,00%, dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione o da altra Azienda Parapubblica. La qualifica Parapubblica è rilevabile nello scoring.
DIPENDENTE PRIVATO: il lavoratore dipendente non rientrante in una delle tre categorie
precedenti.
DIPENDENTE PUBBLICO: il lavoratore in servizio presso una delle seguenti pubbliche
amministrazioni
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi ed Associazioni;
- le Camere di Commercio e i loro Consorzi ed Associazioni;
- le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
D.P.R. 180: il D.P.R. del 05/01/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/07/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
FONDO PENSIONE: Fondo Pensione di cui al D. Lgs. del 5.12.2005 n.252, integrato delle
successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
ISTITUTO DI PREVIDENZA: l’ente di previdenza obbligatoria che eroga la pensione al
Cedente/Delegante.
MONTANTE LORDO: l’importo del finanziamento, comprensivo degli interessi e delle spese,
pari alla somma delle rate da versare.
PARTI: la Compagnia e la Contraente.
POLIZZA: Il presente contratto di assicurazione emesso sotto forma di polizza collettiva.
PREMIO: l’importo dovuto dalla Contraente alla Compagnia.
PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini
fissati dall’art. 2952 del Codice Civile. I diritti derivanti dall’assicurazione
si prescrivono nel termine di dieci anni.
PRESTITO/I O CONTRATTO/I DI
PRESTITO: contratto/i di finanziamento personale rimborsabile/i mediante cessione di quote di stipendio o delegazione di pagamento.
SCORING: criterio di valutazione delle aziende di diritto privato basato sull’esperienza della Compagnia, della Contraente e sulle informazioni fornite da una società di business information.
SINISTRO: la mancata estinzione del prestito erogato dalla Contraente al Cedente/Delegante conseguenza della risoluzione definitiva del rapporto di lavoro e quando non sia possibile, malgrado gli adempimenti indicati all’allegato 1 “prescrizioni operative”, la continuazione dell’ammortamento del finanziamento o il recupero del credito residuo.
TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile o altra indennità equipollente quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di quiescenza, indennità di buonuscita o indennità premio di servizio di cui agli artt.43, 52 e 55 del D.P.R. del 5.1.1950 n.180 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 1.1 Prestiti personali ammessi all’Assicurazione. Oggetto della Polizza. Requisiti ed adempimenti del Debitore
1.1.1. Oggetto della Polizza
La presente Xxxxxxx è predisposta a garanzia dei Contratti di Prestito che saranno stipulati dalla Contraente con i Dipendenti Ministeriali o Statali, Pubblici, Parapubblici e Privati come sopra individuati e definiti, al fine di coprire il rischio di insolvenza del Cedente/Delegante in conseguenza della risoluzione definitiva del rapporto di lavoro dello stesso con il Ceduto/Delegato, avvenuta nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, qualunque possa esserne la causa ad esclusione del decesso del Cedente/Delegante.
Art. 1.2 Esclusioni
Sono escluse le coperture assicurative al verificarsi dei seguenti eventi:
- casi di morosità costituiti dal mancato o ritardato versamento delle quote, da parte del Ceduto/Delegato, a beneficio della Contraente per cause diverse da quelle elencate nell’articolo 1.1, nonché per causa di perdita temporanea o riduzione temporanea del diritto allo stipendio da parte del Cedente/Delegante nel caso in cui non faccia seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente/Delegante medesimo;
- l’invalidità, l’inefficacia o l’inesistenza del Contratto di Prestito;
- la mancata erogazione dell’importo del Prestito;
- la falsificazione, nelle cifre e nei contenuti, dei documenti necessari all’attivazione della singola
copertura assicurativa della Polizza, descritti nei limiti assuntivi;
- il mancato rispetto, anche parziale, della procedura di attivazione della singola copertura assicurativa, descritta nei limiti assuntivi della Polizza.
Art. 1.3 Beneficiario
Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente Polizza Credito è la Contraente, che imputerà l’importo incassato a decurtazione dei propri crediti verso il Cedente/Delegante di cui al contratto di Cessione o Delega.
E’ facoltà della Contraente designare, anche dopo la stipulazione della polizza, un beneficiario/vincolatario cui la Compagnia sarà tenuto a versare l’Indennizzo in caso di Sinistro.
In caso di cessione o trasferimento del Contratto di Prestito (Cessione o Delega), infine, il Beneficiario delle coperture assicurative sarà il cessionario, rimanendo ogni altro diritto ed obbligo in capo alla Contraente esclusivamente nei limiti di quanto eventualmente definito nell’accordo di cessione o trasferimento.
Art. 1.4 Anticipata estinzione del finanziamento
Nel caso di estinzione anticipata del Contratto di Prestito, la Compagnia provvederà alla restituzione al Contraente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
⎡ (N − K ) + (N − K )×(N − K +1)⎤
⎢ N N ×(N +1) ⎥
(N − K )
⎢
⎥
R = P × (1− H )× ⎢
⎢
⎢
⎣
⎥ + P × H ×
2 ⎥ N
⎥
⎦
R1 = R - C
Dove :
R Importo da rimborsare
P Premio pagato al netto delle imposte e dei diritti
H % dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi
K Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi
R1 Importo da rimborsare al netto della trattenuta per spese di amministrazione C trattenuta per spese di amministrazione come di seguito specificata
con una trattenuta per spese di amministrazione del 5% del Premio residuale o di un importo minimo di 20 euro se la trattenuta del 5% risultasse inferiore a detto importo.
La richiesta deve essere inoltrata mediante scambio di flussi elettronici oppure per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, al Broker:
AXA France IARD c/o CBP Italia S.A.S. xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
In caso di decesso del Cedente/Delegante prima della scadenza contrattuale del Contratto di Assicurazione la copertura prevista dalla presente Polizza relativa all’operazione di Cessione/Delega decadrà senza rimborso di alcuna somma alla Contraente.
Art. 1.5 Pagamento delle prestazioni assicurate
Verificatosi il Sinistro, la Compagnia provvederà ad effettuare i pagamenti al Beneficiario secondo le tempistiche e le modalità descritti nella Sezione A “Limiti Assuntivi” della Polizza e nella seguente Sezione “Obblighi della Contraente e della Compagnia in caso di sinistro – Pagamento dell’Indennizzo”.
Una volta adempiuto quanto riportato nella seguente Sezione “Obbligazioni della Contraente e della Compagnia in caso di sinistro - Pagamento dell’Indennizzo” se rimane un saldo pendente tra Cedente/Delegante e la Contraente, la Compagnia, una volta decorsi 6 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro provvederà a liquidare al Beneficiario, quale Indennizzo, un importo pari al debito residuo del Cedente/Delegante al momento della risoluzione definitiva del rapporto di lavoro.
L’Indennizzo sarà commisurato al valore attualizzato, al TAN convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute alla data di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro tra Xxxxxxx/Delegante e Ceduto/Delegato oltre gli interessi di mora dalla data del Sinistro fino alla data della liquidazione dell’Indennizzo da parte della Compagnia.
Dal computo dell’Indennizzo vanno detratti, inoltre, gli oneri non maturati, secondo quanto convenuto nel Contratto di Prestito.
Dopo la liquidazione dell’Indennizzo, la Compagnia rimane surrogata nei diritti e nei privilegi della Contraente/Beneficiario verso il Cedente/Delegante, il Ceduto/Delegato, il Fondo Pensione o altro depositario del TFR e l’Ente di Previdenza.
Obbligazioni della Contraente e della Compagnia in caso di Sinistro – Pagamento dell’Indennizzo
La Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia, almeno con cadenza mensile, l’elenco di tutte le pratiche che possano configurarsi come potenziali sinistri. Per potenziali sinistri si intende ogni pratica di cui la Contraente ha ricevuto evidenza probatoria della risoluzione del rapporto di lavoro.
La Contraente utilizza il sistema informatico messo a disposizione dal Broker per la comunicazione e aggiornamento dei sinistri potenziali e per la denuncia dei sinistri definitivi. La Contraente provvede a caricare sul sistema i documenti in formato digitale relativi alla denuncia del sinistro, conservando, in ogni caso, la documentazione originale per eventuali verifiche da parte della Compagnia. La data di comunicazione e/o denuncia del sinistro ai sensi di polizza coincide con la data di caricamento a sistema dello stesso, comprovata dall’email di ritorno automatica generata dal sistema e attestante il caricamento o il cambio di stato del sinistro da potenziale a definitivo.
Prima della richiesta dell’Indennizzo alla Compagnia, tramite il Broker, la Contraente si obbliga ad adempiere agli obblighi seguenti:
- verificare se il Cedente/Xxxxxxxxx dispone di un reddito derivante da un’altra attività che possa permettergli il rimborso del Prestito ed esige un rimborso immediato o negozia un piano di rientro del debito, ferma restando l’obbligazione della Compagnia a corrispondere l’Indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente/Delegante;
- effettuare idonea richiesta stragiudiziale (lettera di messa in mora) nei confronti sia del Ceduto/Delegato che del Cedente/Delegante, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dal D.P.R. 180/1950 e dalle norme di legge in materia;
- richiedere al Ceduto/Delegato, al Fondo Pensione o ad altro depositario del TFR, il versamento del TFR o di altre somme poste dal Cedente/Delegante a garanzia dell’estinzione del finanziamento, diffidando il Ceduto/Delegato, il Fondo Pensione o altro depositario, in caso di inadempimento;
- verificare se il Cedente/Xxxxxxxxx ha trovato un nuovo lavoro ed effettuare rinotifica del Contratto di Prestito al nuovo datore di lavoro, affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino ad estinzione del Prestito, al netto del TFR eventualmente già recuperato dal precedente datore di lavoro del Cedente/Delegante o dal Fondo Pensione (ove conosciuto) o da altro depositario;
- esigere un rimborso immediato o negoziare un piano di rientro del debito, ferma restando l’obbligazione della Compagnia a corrispondere l’Indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente/Delegante;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente/Delegante per pensionamento, effettuare idonea richiesta all’Ente previdenziale di competenza, di estensione della trattenuta sulla pensione, avvalendosi, in tal sede, di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dal
D.P.R. 180/1950, dall’art.11, comma 10 del D.Lgs. del 5.12.2005 n.252, e dalle norme di legge in materia; norma valida solo per Dipendenti Pubblici e Ministeriali o Statali;
- in caso di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa, sottoposizione in Amministrazione Straordinaria o in Concordato Preventivo, del Ceduto/Delegato effettuare idonea domanda di intervento del Fondo di Garanzia del TFR secondo quanto predisposto dalla Circolare INPS n. 89 del 26/06/2012;
- in caso di Fallimento effettuare idonea istanza di insinuazione al passivo/comunicazione del proprio credito privilegiato sul TFR, indipendentemente dal fatto che l’insinuazione sia stata presentata nei termini di legge ovvero tardivamente. La Contraente ha diritto, al momento della richiesta dell’Indennizzo, di imputare al conto estintivo le spese legali rimaste a proprio carico.
La Contraente si impegna ad inviare:
- la richiesta di versamento del TFR al Ceduto/Delegato entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione dell’evento interruzione del rapporto di lavoro (se il datore di lavoro è Privato o Parapubblico);
- la messa in mora Cedente/Delegante entro 60 gg. dal ricevimento del TFR (se il datore di lavoro è Privato o Parapubblico), o entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione dell’evento interruzione del rapporto di lavoro (per il resto dei casi);
- la rinotifica del contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro entro 60 gg. qualora noto o rintracciabile o indicato dalla Compagnia o dal Cedente/ Delegante;
- la proposta di piano di rientro diretto al cedente entro 60 gg. dall’eventuale contatto con il
cliente;
- la richiesta di rinotifica del piano con traslazione della rata sulla pensione entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile. Norma valida solo per Dipendenti Pubblici e Ministeriali o Statali.
Nel caso in cui, una volta espletati gli adempimenti di cui sopra, e non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di cessazione del diritto del Cedente/Delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del rapporto di lavoro col Ceduto/Delegato, la Contraente non sia riuscita a recuperare il debito o a riportarlo sul nuovo datore di lavoro o sull’ente previdenziale, la Contraente caricherà sul sistema informatico del Broker copia dei seguenti documenti:
- copia di tutta la corrispondenza intervenuta, attestante l’adempimento delle obbligazioni di cui
sopra;
- evidenza probatoria dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente/Xxxxxxxxx con spiegazione della causa di tale risoluzione, ove comunicata dal Ceduto/Delegato;
- conto estintivo del finanziamento;
- copia del Contratto di Prestito;
- dati anagrafici del Cedente/Delegante.
La Compagnia:
- riscontrata la regolarità della posizione assicurativa;
- ricevuta la documentazione di cui sopra;
- accertato l’adempimento, da parte della Contraente degli obblighi sopra citati;
provvede, entro 30 giorni dalla completa ricezione della suddetta documentazione, al pagamento dell’Indennizzo.
La Contraente si impegna, dopo la ricezione dell’Indennizzo:
- a trasferire alla Compagnia, tramite il Broker, qualsiasi somma a qualsiasi titolo ricevuta dal Cedente/Delegante o dal Ceduto/Delegato, in conseguenza delle iniziative di salvataggio (art. 1914 c.c.) poste in essere in adempimento di quanto previsto nella presente sezione;
- a rilasciare alla Compagnia la dichiarazione di surroga ai sensi dell’art. 1201 del Codice Civile.
Diritto di surrogazione
La Compagnia che liquida l’Indennizzo al Contraente/Beneficiario, rimane surrogato nei diritti e nei privilegi della Contraente/Beneficiario verso il Cedente/Delegante, il Ceduto/Delegato, il Fondo Pensione o altro depositario del TFR e l’Ente di Previdenza.
La Contraente si impegna a fornire alla Compagnia tutte le informazioni, i documenti e le certificazioni che possano ragionevolmente essere utili per il recupero delle somme indennizzate.