Contract
Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio).
Art. I
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di:
- n°6 apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, per l’Ospedale Belcolle;
- n°2 apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, per l’Ospedale di Civita Castellana;
- per ogni servizio ADI territoriale, sedi di Montefiascone, Tarquinia, Viterbo, Vetralla, Civita Castellana, tutte le apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e dell’addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, che saranno richieste da questa ASL stimando circa 600 giorni di trattamento/anno. I fabbisogni di cui sopra hanno natura meramente indicativa, l’Affidatario non potrà pertanto pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora, nel corso della validità del contratto, gli Ordini dell’Azienda dovessero avere quantitativi inferiori rispetto a quelli sopra riportati.
È altresì richiesta l’erogazione, per tutta la durata del service, dei Servizi Accessori di manutenzione ed assistenza tecnica full risk sulle apparecchiature fornite, comprensivi anche della fornitura di strumentazioni sostitutive in caso di fermo macchina superiore alle 24 ore lavorative.
La fornitura dovrà essere “chiavi in mano” e, quindi, comprensiva di tutti gli eventuali allacciamenti, di ogni componente, accessorio e quant’altro dovesse essere necessario per l’installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento di tutte le apparecchiature.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
In particolare si fa presente che il service di cui al presente appalto, la cui base d’asta è fissata in
€449.070,00 al netto dell’Iva per la durata di anni 3 (tre), potrà essere variato in aumento, nell’arco della durata contrattuale, di una percentuale pari al 30% del valore di aggiudicazione, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per modifiche organizzative e sanitarie di locali/servizi già esistenti ovvero aperture di nuovi locali/servizi, ciò secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 50/2016 e smi. In tal caso l’Aggiudicatario sarà tenuto all’implementazione “chiavi in mano” della dotazione strumentale oggetto del presente appalto.
La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica dell’Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, stimabile in mesi 6 (sei).
Le opzioni di cui sopra saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal circostanze, l’Appaltatore sarà tenuto
all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri.
L’Asl si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora sopravvenissero, da parte delle Autorità Regionali competenti, disposizioni in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.
Art. 2
Descrizione dettagliata delle prestazioni
Le apparecchiature a pressione negativa e dispositivi accessori oggetto di fornitura, nonché il relativo materiale di consumo, dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali minime.
Premessa: la eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietari e utilizzate nelle presenti specifiche tecniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come definizione gergale per meglio individuare la funzione in oggetto o tutte quelle ad essa equivalenti.
• Apparecchiatura a pressione negativa localizzata e controllata per il trattamento delle ferite acute e croniche tipo: traumatiche, subacute e deiscenti, ustioni a spessore parziale, ulcere e ferite diabetiche, lembi e innesti cutanei, ferite addominali, fasciti necrotizzanti, etc. Completa del relativo materiale di consumo
• Presenza sull’apparecchio di comandi e di allarmi acustici e visivi facilmente interpretabili, relativi ai parametri essenziali di impostazioni della terapia ed alla sicurezza del paziente. In particolare devono essere presenti:
o Comandi: comando di impostazione per tipo di ferita, visualizzazione continua dei valori di pressione negativa esercitata e della distribuzione della pressione stessa sulla ferita
o Allarmi: terapia inattiva, check perdita d’aria, controllo pressione (misurata direttamente sulla lesione o comunque con una tecnologia idonea e che tenga conto della pressione effettiva sulla lesione)
• Possibilità di applicazione del trattamento con modalità della pressione negativa intermittente
• Possibilità di monitorare l’andamento della terapia tramite una applicazione che consenta di analizzare lo “storico della terapia”. Possibilità di estrapolare i dati dello “storico terapia”
• Possibilità di monitorare le dimensioni della ferita e la sua evoluzione tramite la memorizzazione e l’elaborazione di immagini
• Possibilità di fornire oltre alla pressione negativa anche l’instillazione della ferita
• Fornitura di antisettico specifico in soluzione acquosa con un valore Ph di 6,0-7,5 Ph destinata all’uso delle apparecchiature ad instillazione
• Presidi privi di lattice per tubi di drenaggio o altre componenti a rischio per il paziente allergico
• Disponibilità di diverse tipologie di medicazioni utilizzabili tipo: poliuretano semplice, poliuretano con argento, poliuretano a diverse densità (per favorire la detersione della ferita, lo sbrigliamento delle zone necrotiche e infette, sia con irrigazione che senza), Polivinilalcool, medicazione in poliuretano con una sola base in argento per il trattamento delle ferite chirurgiche. Le medicazioni dovranno avere, preferibilmente, un colore diverso a seconda della tipologia di ferita trattata per permettere all’operatore di individuare rapidamente e con sicurezza il tipo di trattamento.
• Medicazioni idonee al trattamento di lesioni con sedi ed estensioni diverse, di varie dimensioni e, quindi, compatibili sia con il trattamento delle lesioni piccole, come quelle del piede e della mano, sia vaste, comprese quelle per la medicazione dell’addome aperto. Queste ultime dovranno necessariamente essere composte da diversi strati: strato protettivo viscerale che minimizzi lo spostamento della medicazione nell’addome e ne faciliti la centratura; almeno 2 schiume di poliuretano da posizionare sullo strato protettivo viscerale, pretagliate e preferibilmente di un colore idoneo al riconoscimento del
trattamento effettuato; almeno 5 film di poliuretano semi occlusivo adesivo; set di tubi con interfaccia pad che abbiano la possibilità di essere collegati con l’unità terapeutica che possa fare anche l’instillazione della lesione addominale.
• La medicazione addominale dovrà poter consentire anche di trattare pazienti con fistole enteriche
• Sistema occlusivo sufficientemente traspirante per evitare la macerazione della cute sana
• Autonomia in assenza di alimentazione
• Sterilità dei componenti
• Gestione agevole e chiara della medicazione
• Ingombro ridotto e possibilità di aggancio al letto del paziente
• Contenitore di fluidi la cui gestione sia agevole ed igienicamente sicura per operatore e paziente e di capacità adeguata (indicare le tipologie e le diverse capacità)
• Capacità di erogare la pressione negativa in un range indicativo compreso fra 25 mmHg e 200 mmHg
• Presenza di un sistema atto al trasporto dell’unità motore
• Completa di tutte le parti e gli accessori necessari al suo sicuro, corretto ed immediato funzionamento
• Fornitura dei relativi materiali monouso senza alcuna limitazione di quantità
• Manutenzione ed assistenza tecnica full risk sulle apparecchiature
• Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007 CE che emenda la Direttiva 93/42/CE – Dispositivi medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate
La ditta dovrà fornire copia dei certificati CE di conformità e loro eventuale traduzione in italiano.
Il D.Lgs n. 46/97 relativo all’attuazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE sui dispositivi medici, specifica, tra l’altro, che (art. 5) le indicazioni fornite dal fabbricante all’utilizzatore sono espresse in lingua italiana e che (allegato1 punto 13) ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo sicuro.
Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alla norma EN 6060I – I (CEI 62-5), alle norme particolari secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili.
La ditta dovrà dichiarare espressamente nell’offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d’arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.
E’ possibile presentare offerta per apparecchiature anche non conformi alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico. In tal caso l’offerta dovrà essere corredata, pena esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l’equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.
Le specifiche richieste come “possibilità” sono da intendersi come eventuali, pertanto in caso di mancanza il concorrente NON sarà escluso dalla gara.
La fornitura dovrà essere del tipo “chiavi in mano” e, quindi, comprensiva di tutti gli eventuali allacciamenti, di ogni componente, accessorio e quant’altro dovesse essere necessario per l’installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento di tutte le apparecchiature.
Il Service dovrà essere comprensivo di ogni forma di manutenzione ed assistenza tecnica sulle apparecchiature offerte e dovrà garantire la fornitura di ogni relativo materiale di consumo, in un tempo massimo di ore 12, senza alcuna limitazione di quantità.
Il Fornitore sarà tenuto a garantire gratuitamente l’assistenza tecnica, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata, provvedendo alla riparazione, sostituzione etc. di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per vizio di lavorazione o per imperfezione di montaggio, o per guasto, risultassero difettose o non funzionanti. Restano a carico del fornitore anche gli oneri per la mano d’opera, spese di viaggio, trasferta, etc. L’Aggiudicatario durante il periodo di vigenza del service dovrà, inoltre, provvedere – senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL – oltre che alla normale manutenzione prevista dalle condizioni generali di garanzia, anche allo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione preventiva previste dal costruttore, con la cadenza da esso indicata.
Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la corretta e costante funzionalità delle attrezzature per tutta la durata del contratto. A seguito di segnalazione di inefficienza o malfunzionamenti in genere, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere all’eliminazione integrale di quanto sarà oggetto di contestazione.
È richiesta la sostituzione delle apparecchiature non funzionanti in caso di fermo macchina superiore alle 24 ore lavorative.
E’ rimessa alle imprese concorrenti la facoltà di proporre differenti modelli di apparecchiature in relazione allo specifico uso clinico del reparto ospedaliero destinatario ovvero del territorio.
Sarà svolta una preventiva prova clinico/pratica obbligatoria.
In proposito i concorrenti dovranno prestare, a titolo gratuito, tutte le attività che saranno richieste dall’Azienda per l’espletamento delle prove sulle tecnologie offerte, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche che saranno definite e comunicate dall’Azienda stessa.
Ai fini dell’espletamento della prova di cui al punto precedente, il concorrente dovrà mettere a disposizione, a titolo gratuito, un proprio rappresentante (specialist di prodotto), per la presentazione delle apparecchiature.
Dovranno essere portati in visione sia gli esatti modelli di tutte le tecnologie offerte nelle identiche configurazioni proposte in gara, nonché un esemplare di ogni medicazione offerta.
La mancata esecuzione della prova clinico/pratica determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Art. 3
Importo a base d’asta
L’appalto, Iva 22% esclusa, al lordo del ribasso offerto dall’Aggiudicatario per l’effettuazione delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 che precedono, ammonta ad un importo massimo, posto a base d’asta e dunque non superabile pena esclusione, di €449.070,00 per la durata di anni 3, pari a €149.690,00 oltre Iva/anno.
Sono ammesse esclusivamente, pena esclusione, offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Art. 4
Durata contrattuale
Il service avrà la durata di 3 anni decorrenti dalla data dell’ultimo collaudo riportante esito positivo sulle n°8 macchine destinate ai PP.OO. Belcolle e Civita Castellana.
Art. 5
Garanzie e coperture assicurative per la stipula del Contratto
Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., riferita all’importo di aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.
La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ASL.
Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente paragrafo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. da parte dell’ASL, che aggiudicherà l’Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
All’atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..
Prima della stipula del Contratto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, l’Aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario, a beneficio dell’Azienda e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che potrebbero essere arrecati agli stessi dall’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.
Tale polizza dovrà:
essere stipulata presso primaria Compagnia di assicurazione;
tenere indenne l’Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere arrecato agli stessi dall’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento;
contenere l’espressa rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Azienda;
avere un massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 6
Luogo di consegna
Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate come segue:
P.O. Belcolle di Viterbo: UU.OO. Angiologia n°1; Chirurgia della mano n°1; Medicina d’Urgenza/Rianimazione/Chirurgia Generale/Chirurgia d’Urgenza e Vascolare/Malattie Infettive n°4.
P.O. Civita Castellana: UUOO Chirurgia Generale e Ortopedia n°2.
ADI territoriali sedi di Montefiascone, Tarquinia, Viterbo, Vetralla, Civita Castellana direttamente presso il domicilio/residenza del paziente da sottoporre al trattamento come da comunicazioni di questa ASL Viterbo.
Presso gli stessi siti dovranno essere consegnati, previa richiesta dei Servizi utilizzatori, tutti i materiali di consumo occorrenti al corretto e costante funzionamento delle apparecchiature offerte.
Art. 7
Stipula del contratto
La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine massimo di 10 giorni della richiesta della Stazione Appaltante, a presentare tutti i documenti che saranno necessari per la stipula del contratto.
Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della ASL, previa consegna della cauzione e delle polizze assicurative di cui al precedente.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, ecc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3.
Art. 8
Modalità e termini di consegna
Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate agli Ospedali, il tempo utile per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di quanto richiesto agli artt. 1 e 2 che precedono è di 30 giorni solari dalla ricezione del contratto sottoscritto digitalmente tra le parti ovvero dall’ordine dell’Amministrazione, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista nella Documentazione Tecnica del Disciplinare di gara.
È fatto obbligo all’affidatario di rispettare i tempi di consegna, pena l’applicazione delle penali di seguito dettagliate.
Le operazioni di messa in funzione e collaudo dovranno concludersi entro 7 giorni solari dalla consegna, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista nella Documentazione Tecnica del Disciplinare di gara.
Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte all’art. 9.
Il collaudo dovrà essere effettuato previo accordo ed in contradditorio tra l’aggiudicatario e le UU.OO. aziendali a vario titolo coinvolte dalla fornitura de quo. L’avvenuto accertamento, in contraddittorio, dell’esito favorevole delle prove di collaudo, dovrà risultare da apposito verbale.
Dalla data dell’ultimo collaudo positivo decorreranno i tre anni di service.
Analoga procedura di collaudo dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 7 giorni solari dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l’Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo.
Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate al territorio, il tempo utile per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di quanto richiesto agli artt. 1 e 2 che precedono è di 5 giorni solari dall’ordine dell’Amministrazione, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista nella Documentazione Tecnica del Disciplinare di gara.
È fatto obbligo all’affidatario di rispettare i tempi di consegna, pena l’applicazione delle penali di seguito dettagliate.
Le operazioni di messa in funzione e collaudo dovranno concludersi contestualmente alla consegna.
Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte all’art. 9.
Il collaudo dovrà essere effettuato previo accordo ed in contradditorio tra l’aggiudicatario ed il personale infermieristico dei Servizi ADI territoriali. L’avvenuto accertamento, in contraddittorio, dell’esito favorevole delle prove di collaudo, dovrà risultare da apposito verbale da rilasciarsi a cura dell’aggiudicatario.
Analoga procedura di collaudo dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 2 giorni solari dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui il personale infermieristico dei Servizi ADI territoriali comunica il rifiuto del collaudo.
Art. 9
Collaudo e Formazione
Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate agli Ospedali, entro 7 giorni solari dalla data d’ultimazione, posa in opera ed attivazione della fornitura l’Amministrazione provvederà al collaudo che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal presente capitolato speciale d’oneri e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità delle apparecchiature, la corrispondenza all’offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
Per le apparecchiature destinate al territorio, tutte le predette verifiche, nessuna esclusa, dovranno essere eseguite contestualmente alla consegna alla compresenza del personale infermieristico dei Servizi ADI.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l’applicazione delle penali di seguito dettagliate.
Per l’espletamento delle operazioni di collaudo, sia per le forniture presso gli Ospedali che presso il territorio, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un proprio referente tecnico (specialist di prodotto).
In occasione di ogni fornitura presso il territorio, contestualmente alla consegna ed al collaudo dovrà essere eseguito, da tecnici specializzati dell’Aggiudicatario, apposito gratuito corso formativo sull’utilizzo della macchina da rendersi a favore del personale infermieristico della Asl Viterbo nonché del paziente ovvero altro soggetto in sua vece.
Durante il periodo di installazione ed attivazione delle apparecchiature destinate agli Ospedali, l’Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale sanitario dell’Azienda tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l’uso.
La presenza dei tecnici, sia per le macchine dedicate agli Ospedali sia per le macchine dedicate al territorio, dovrà prolungarsi sino all’acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale dell’Azienda USL, del paziente ovvero altro soggetto in sua vece (per le strumentazioni da destinarsi al territorio).
Per le apparecchiature dedicate agli Ospedali, al termine dell’addestramento dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l’acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.
L’addestramento e la formazione dovranno essere svolte anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008.
Art. 10
Periodo di prova
L’Asl di Xxxxxxx, dopo il collaudo, sottoporrà comunque le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo offerti dall’Aggiudicatario ad un periodo di prova per la durata massima di 3 mesi, trascorsi i quali, se le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo non dovessero funzionare correttamente ovvero se non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze dell’Asl, quest’ultima si riserverà il diritto di risolvere il contratto, senza alcun onere aggiuntivo.
Art. 11
Aggiornamento tecnologico
Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l’Appaltatore dovesse porre in commercio nuove apparecchiature analoghe a quelle oggetto del contratto di service, migliorative per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all’hardware e al software, sarà tenuto ad informare l’Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall’Azienda USL medesima e previa sua autorizzazione) le apparecchiature esistenti e/o il software, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa S.A..
Quanto sopra espresso si applica anche ai materiali di consumo da utilizzarsi a corredo delle macchine.
Art. 12
Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’affidatario
Nel corso del periodo di service, decorrente dalla data dell’esito positivo del collaudo, il Fornitore Aggiudicatario sarà tenuto a garantire gratuitamente la manutenzione e l’assistenza tecnica, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata, provvedendo alla riparazione, sostituzione etc. di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per vizio di lavorazione o per imperfezione di montaggio, o per guasto, risultassero difettose o non funzionanti.
Restano a carico dell’Aggiudicatario anche gli oneri per la mano d’opera, spese di viaggio, trasferta, etc.
L’Aggiudicatario durante il periodo di service dovrà, inoltre, provvedere – senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’ASL – oltre che alla normale manutenzione prevista dalle condizioni generali di garanzia, anche allo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione preventiva previste dal Costruttore, con la cadenza da esso indicata.
L’Aggiudicatario dovrà garantire la buona qualità e la corretta e costante funzionalità delle apparecchiature per tutta la durata del service. A seguito di segnalazione di inefficienza o malfunzionamenti in genere, la Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere all’eliminazione integrale di quanto sarà oggetto di contestazione.
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire la sostituzione delle apparecchiature in caso di fermi macchina ovvero guasti ovvero malfunzionamenti prolungati o comunque frequenti e ripetuti, ciò a seguito di motivata richiesta di questa ASL e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.
Si vede al riguardo quanto prescritto dal precedente art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Xxxxx.
Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l’installazione sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.
Saranno altresì ad integrale carico dell’Affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:
1. l’installazione delle apparecchiature assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;
2. la perfetta efficienza delle apparecchiature per l’intera durata contrattuale che decorrerà dalla data dell’ultimo collaudo positivo;
3. la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
4. l’obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;
5. la responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore;
6. l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.
Con riguardo alla fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti al funzionamento delle attrezzature offerte, l’Appaltatore dovrà assicurare la consegna, a propri oneri e spese, entro e non oltre le 12 ore consecutive successive dalla richiesta che sarà avanzata, telefonicamente ovvero mezzo fax oppure e-mail, da personale autorizzato della Stazione Appaltante.
In merito alla consegna, l’Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Xxxxxxx rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, in ogni caso entro e non oltre le 6 ore consecutive dalla richiesta della Stazione Appaltante, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del Committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.
In caso di mancata o ritardata consegna ovvero di mancata o ritardata sostituzione, l’Azienda USL si riserva di procedere, in relazione alle proprie necessità, all’acquisto, presso altre imprese, del materiale di consumo, con addebito all’Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
I materiali di consumo che saranno forniti dall’Appaltatore in ragione del presente appalto, dovranno avere una validità ed una scadenza non inferiori ai ¾ della durata prevista.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione sopra espresse, pena l’applicazione delle penali di seguito dettagliate.
Art. 13
Revisione dei prezzi
Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.
Art. 14
Cessione del contratto e Cessione dei crediti
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
Ai fini dell'opponibilità all’Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Xxxxxxx cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.
L’Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 15 Subappalto
Il subappalto è regolato dall’art. 105 del Codice, a cui si rimanda integralmente.
Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°, del Codice.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
b) su richiesta del subappaltatore.
L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 16
Modalità e termini di pagamento
L’acquisto è finanziato con fondi aziendali.
La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell’Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l’Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall’Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.
Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d’ordine meccanografico della ASL di Viterbo ed il CIG identificativo della gara.
Con riferimento alle apparecchiature destinate agli Ospedali (Belcolle e Civita Castellana), la liquidazione della prima fattura avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente UOC di Ingegneria Clinica Aziendale. Fa dunque esclusivamente fede la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta. Il service decorrerà dall’ultima data di collaudo positivo e solo dalla medesima data potrà decorrere la relativa fatturazione.
Detta fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata, a canoni fissi, per l’intero parco macchine installato, esclusivamente dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso da questa Amministrazione con eguale cadenza.
Con riferimento alle apparecchiature destinate al Territorio, la liquidazione delle fatture avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso di apposita certificazione rilasciata a cura della UOC Cure Primarie di questa ASL Viterbo che attesti, per ogni singolo trattamento attivato, la data di avvio e la data di conclusione. La fatturazione da parte dell’Aggiudicatario dovrà avvenire per singolo paziente trattato, esclusivamente al termine del trattamento stesso, per i giorni di effettivo utilizzo della macchina i quali dovranno coincidere con la premenzionata attestazione redatta da parte della UOC Cure Primarie.
Art. 17 Penali
Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le seguenti penali:
1. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
2. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo,
rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
3. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di
collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
4. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alla seduta di collaudo
concordata con questa ASL;
5. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
6. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione dei
materiali di consumo che saranno rifiutati da questa Asl per le motivazioni espresse all’art. 12, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
7. €500,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi
formativi per il personale ASL, secondo quanto previsto dall’art. 9 e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante;
8. €500,00 in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata delle Apparecchiature;
9. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell’espletamento della Manutenzione Correttiva delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
10. €150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione con identiche
Apparecchiature in caso di guasto irreparabile o, in ipotesi di guasto con fermo temporaneo, superate le 24 ore lavorative dall’evento (o minor periodo se proposto in gara dall’Aggiudicatario), ove il guasto non sia stato risolto;
11. €500,00 in misura fissa, al verificarsi di ripetuti e frequenti guasti non bloccanti e
malfunzionamenti, complessivamente superiori a n. 15 episodi per anno solare, nel corso del periodo di validità contrattuale, a danno delle Apparecchiature installate.
Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
L’Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 18 Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l’Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all’Appaltatore.
L’Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Il recesso dovrà essere comunicato dall’Azienda all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall’Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.
L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall’Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 19
Risoluzione del contratto
Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata
la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..
Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e
s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Azienda;
j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
k) frode nell’esecuzione del Contratto;
l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
m) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Azienda.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda.
L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l’offerta.
L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.
Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 20
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’affidatario o risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 21
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.
Art. 22
Disposizione finale e di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la vigente legislazione regionale per le Asl.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Criterio | Punteggio massimo |
Punteggio Tecnico (PT) | 70 |
Punteggio Economico (PE) | 30 |
Totale (Ptotale) | 100 |
In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) e il “Punteggio Economico” (PE):
Ptotale= PT + PE
Il “Punteggio Tecnico” sarà attribuito sulla base della seguente formula:
PTi= ΣPij
Dove:
PTi: punteggio tecnico dell’Operatore i-esimo
ΣPij: sommatoria dei punteggi assegnati all’operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo
Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico.
Criterio A: Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema offerto punti max 40 (100%)
A1. innovazioni e migliorie tecnologiche del sistema offerto rispetto alla terapia di base (35%) A2. varietà e caratteristiche tecniche delle medicazioni e dei dispositivi accessori offerti (35%) A3. varietà e caratteristiche tecniche degli allarmi (20%)
A4. documenti scientifici specifici sull’uso della tecnologia e dei prodotti proposti che ne evidenziano il valore clinico (10%)
Criterio B: Prova clinico pratica punti max 15 (100%) B1. Ergonomia, trasportabilità, compattezza (30%)
B2. Caratteristiche funzionali e di efficacia relative alle varie specifiche tecniche richieste (70%)
Criterio C: Assistenza tecnica punti max 12 (100%)
C1. Organizzazione del servizio, Controlli di qualità prestazionale, Verifiche di sicurezza elettrica, Tecnici e specialisti clinici dedicati su Viterbo, Eventuali certificazioni di qualità della Ditta manutentrice 30%
C2. Piano di formazione al personale 30%
C3. Tempi di risposta massima per intervento tecnico e risoluzione del guasto, Tempi massimi di sostituzione apparecchiature in caso di fermo-macchina (da specificare) 40%
Criterio D: Formazione al personale punti max 3 (100%)
Varietà e contenuti del materiale didattico che sarà oggetto del piano formativo destinato al personale addetto.
Il materiale didattico di cui sopra, a discrezione del concorrente, potrà essere prodotto sia attraverso files da caricarsi sulla piattaforma telematica di gara sia in formato cartaceo e/o su supporto informatico da consegnarsi presso la UOC E-Procurement sita in Xxx X. Xxxxx 00 00000 XX, entro e non oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.
Sul plico esterno dovrà essere riportata la seguente dicitura “NON APRIRE – MATERIALE DIDATTICO PIANO FORMATIVO per la Procedura aperta volta all’affidamento della fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” e dovrà altresì essere chiaramente evincibile la denominazione sociale dell’operatore economico concorrente.
Qualora il plico anzidetto pervenga oltre il termine di scadenza che sarà fissato per la presentazione
delle offerte, il materiale ivi contenuto non sarà tenuto in considerazione ai fini delle valutazioni delle offerte.
Il punteggio Qualità sarà attribuito con il seguente procedimento:
1. assegnazione di un “giudizio” (g) da parte della Commissione a ciascuno dei parametri di valutazione di ciascun criterio sopraelencato secondo i seguenti sette livelli
- non valutabile/non conforme 0,00
- scarso 0,25
- insufficiente 0,50
- sufficiente 0,60
- discreto 0,70
- buono 0,85
- ottimo 1,00
2. attribuzione ad ogni parametro del giudizio pesato (Gp) quale risultante dal prodotto del giudizio (g) assegnato a ciascun parametro di valutazione moltiplicato per il peso percentuale del parametro medesimo secondo la formula:
Gp = g x peso % (max due decimali)
3. somma (SGp) dei giudizi pesati Gp di ogni parametro di ciascun criterio A, B, C e D.
4. attribuzione dei punteggi rispettivamente assegnati ai criteri principali ciascuno con la formula:
Xi = SGpi x Pi max
100
Dove:
i = iesimo criterio
Xi = punteggio ottenuto dalla ditta
Pi max = punteggio massimo attribuibile ad ognuno dei criteri A, B, C e D principali come sopra indicato
5. la somma dei punteggi così ottenuti per ogni criterio principale di valutazione costituisce il punteggio qualità SX ottenuto da ogni partecipante che pertanto vale:
SX = somma di tutti gli Xi
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari ad almeno 36 punti su 70 punti complessivi.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Non si prevede, per la parte tecnica, la riparametrazione dei punteggi ottenuti.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la FORMULA RIBASSO MASSIMO NON LINEARE
P = Pmax X (Roff / Rmaxoff )* Dove:
P = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; Pmax = punteggio economico massimo assegnabile;
Roff = valore ribasso offerto dal concorrente; Rmaxoff = valore ribasso dell’offerta più conveniente;
* = coefficiente esponenziale stabilito dall’Amministrazione pari a 0,3
Non si prevede, per la parte economica, la riparametrazione dei punteggi ottenuti.
La Commissione prenderà atto della graduatoria generata automaticamente dal sistema e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica e di quelli attribuiti in base al corrispettivo offerto e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta che avrà conseguito il miglior punteggio nella combinazione qualità – prezzo.
Per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. Si procederà pertanto ad arrotondamento matematico delle cifre alla 2° (seconda) cifra decimale.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.
L’Amministrazione potrà richiedere alle Ditte concorrenti tutta l’ulteriore documentazione relativa all’oggetto della fornitura ritenuta necessaria ai fini delle valutazioni tecniche e dell’aggiudicazione della gara.