CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
LISTA AG
1. Campo d’applicazione
Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura si applicano ai negozi giuridici effettuati tra un’azienda della Lista AG (di seguito denominata
«venditrice») e un’altra impresa o consumatori finali (di seguito denominati
«acquirente»). Esse si applicano alla fornitura di merci e analogamente alla fornitura di servizi. Le deviazioni dalle condizioni generali di vendita e forni tura hanno effetto solo se confermate per iscritto dalla venditrice. La vendi trice non riconosce altre condizioni generali al di fuori delle proprie. L’acqui rente rinuncia espressamente a far valere le sue condizioni di acquisto o di fornitura.
2. Offerta – documentazione dell’offerta
Le offerte della venditrice non sono vincolanti. Le informazioni contenute nei ca taloghi, nei libri a fogli mobili, nei prospetti, nei listini prezzi e così via non sono vincolanti.
3. Stipula del contratto
3.1 Il contratto è considerato stipulato quando la venditrice ha inviato una conferma d’ordine scritta o eseguito una fornitura dopo aver ricevuto l’ordine dell’acqui rente. Il contenuto del contratto fa esclusivamente riferimento al testo della con ferma d’ordine, al contenuto della fornitura e alle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura.
3.2 Le informazioni contenute nei cataloghi, nei libri a fogli mobili, nei prospetti e si mili, nonché altre dichiarazioni scritte o verbali della venditrice sono rilevanti so lo quando e nella misura in cui vi venga fatto espressamente riferimento nella conferma d’ordine.
3.3 Modifiche e integrazioni successive del contratto necessitano della conferma scritta della venditrice affinché abbiano validità.
4. Prezzi
4.1 I prezzi concordati nel contratto si intendono franco fabbrica ovvero xxxxxx ma gazzino della venditrice. Se in collegamento con la fornitura vengono riscossi di ritti, tasse, diritti di dogana o altre imposte, questi sono a carico dell’acquirente. Allo stesso modo, l’acquirente è tenuto a farsi carico di qualsiasi costo seconda rio, come p. es. per trasporto, piccoli ordini, assicurazione, autorizzazioni di es portazione, transito ed importazione, nonché certificazioni.
4.2 In caso di ordini diversi dall’offerta globale, la venditrice si riserva il diritto di ap portare una relativa modifica del prezzo.
4.3 La venditrice si riserva il diritto di effettuare un adeguamento del prezzo, se il termine di consegna viene posticipato per uno dei motivi elencati ai punti 5.3, 5.4, o 5.5 oppure se il tipo o il volume della fornitura o dei servizi concordati ha subito una modifica, oppure se il materiale o l’esecuzione sono stati cambi ati, perché la documentazione fornita dall’acquirente non corrispondeva alle condizioni reali oppure era incompleta.
5. Fornitura
5.1 Il termine di consegna decorre con una delle seguenti date:
a) data come da conferma d’ordine oppure data della conferma d’ordine;
b) data d’adempimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e di altro tipo, che l’acquirente deve soddisfare;
c) data in cui la venditrice riceve l’anticipo o la garanzia da produrre prima della for nitura della merce.
5.2 La venditrice è autorizzata ad effettuare forniture parziali o anticipate e di fatturar le di conseguenza. Se è stata concordata una fornitura dietro ordine di consegna, la consegna della merce risulta richiesta al più tardi entro 90 giorni dall’ordine.
5.3 Se si verificano condizioni imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle par ti, come ad esempio tutti i casi di forza maggiore, che impediscono il rispetto del termine di consegna concordato, quest’ultima viene prorogata in ogni ca so per la durata di tali condizioni. Queste comprendono in particolare conflitti armati, interventi delle autorità e divieti, ritardi dei trasporti e doganali, danni di trasporto, carenza di energia e materie prime, conflitti di lavoro, nonché as
senza di un subfornitore essenziale e difficilmente sostituibile. Le suddette condizioni autorizzano un posticipo del termine di consegna anche quando es se si verificano presso un fornitore della venditrice.
5.4 Il termine di consegna viene prorogato adeguatamente, se la venditrice non rice ve dall’acquirente le informazioni necessarie per l’ottemperanza del contratto oppure se l’acquirente le modifica successivamente causando un ritardo delle consegne.
5.5 Se la data di consegna viene modificata successivamente per ragioni non im putabili all’acquirente o se la merce non viene ritirata alla data convenuta, la ven ditrice ha il diritto, a partire dal 7° giorno, di fatturare all’acquirente i costi per il deposito e la movimentazione. All’acquirente verranno applicati ogni giorno CHF 3.– per ogni metro lineare o i costi di deposito e movimentazione effettivamen te generatisi e documentati dalla venditrice.
5.6 Se alla stipula del contratto, le parti contraenti hanno concordato una pena le contrattuale (penale convenzionale) per il ritardo di consegna, questa va pagata secondo la seguente disciplina; in caso di differenze di singoli punti rispetto alla sopraccitata disciplina, le disposizioni rimanenti rimangono in vigore: un ritardo avvenuto nell’adempimento, che sia dimostrabilmente so lo colpa della venditrice, autorizza l’acquirente a richiedere per ogni settima na intera di ritardo una penale contrattuale di massimo ½ %, tuttavia global mente di massimo 5 % del valore della parte della fornitura totale in questi one, che non può essere utilizzata a causa della consegna non puntuale di una parte essenziale, nella misura in cui l’acquirente abbia subito un danno di tale entità. Ulteriori pretese derivanti dal ritardo sono determinate esclu sivamente ai sensi del punto 5. delle presenti condizioni generali di vendita e fornitura.
6. Trasferimento dell’utilizzo e del rischio
L’utilizzo e il rischio di un bene vengono trasferiti all’acquirente al momento del la spedizione ovvero del trasporto franco rampa di carico. Il trasporto ovvero la spedizione franco rampa di carico è considerato/a come data di consegna. La venditrice non si assume alcuna responsabilità per danni di trasporto
7. Pagamento
7.1 Le fatture della venditrice sono pagabili entro 30 giorni di calendario netto dal la data della fattura, senza riduzioni. Riduzioni non autorizzate verranno fat turate successivamente. In singoli casi la venditrice si riserva il diritto di richie dere degli anticipi.
7.2 In caso di fatturazioni parziali, i rispettivi pagamenti parziali vanno corrisposti al la ricezione della rispettiva fattura. Ciò vale anche per gli importi fatturati che si riferiscono a forniture successive o altri accordi che vanno oltre la somma stipu lata in origine, indipendentemente dalle condizioni di fornitura concordate per la fornitura principale.
7.3 I pagamenti devono essere effettuati nella valuta concordata e senza alcuna de trazione franco ufficio di pagamento della venditrice.
7.4 L’acquirente non ha il diritto di trattenere dei pagamenti a causa di pretese di ga ranzia o altre contropretese o conguagliarle con i pagamenti da egli dovuti.
7.5 Un pagamento vale come effettuato alla data in cui la venditrice può disporne.
7.6 Se l’acquirente è in ritardo con un pagamento concordato o un altro adempimen to derivante da tali o altri negozi, la venditrice ha i seguenti diritti, senza pregiu dizio dei suoi altri diritti:
a) ritardare i suoi obblighi fino all’esecuzione del pagamento o dell’adempimento ed esigere una proroga adeguata del termine di consegna,
b) mettere in scadenza tutti i crediti aperti relativi a tale negozio o altri negozi e applicare interessi di mora dell’1,25 % al mese per i suddetti importi, a partire dalla rispettiva scadenza, maggiorati dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui la venditrice non documenti anche delle spese aggiuntive. Ad og ni modo, la venditrice ha il diritto di mettere in conto all’acquirente le spese ex tragiudiziali, in particolare le spese di riscossione e le spese legali.
7.7 Sconti o bonus concessi dalla venditrice decadono senz’altro in caso di ritardo di pagamento dell’acquirente.
7.8 Se vengono stipulati negozi giuridici tra la venditrice e l’acquirente per mezzo di organizzazioni d’acquisto (associazioni d’acquisto ecc.), i pagamenti dell’acqui rente all’associazione d’acquisto non hanno alcun effetto liberatorio nei con fronti della venditrice. Il debito risulta estinto soltanto con la ricezione del paga mento da parte della venditrice.
7.9 La venditrice si riserva la proprietà di tutte le merci da lei fornite finché l’acqui rente non avrà rimborsato tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. La venditrice è autorizzata in ogni istante a registrare la riserva di proprietà nel re gistro dei patti di riserva della proprietà nel luogo di residenza dell’acquirente. Nella misura in cui nel luogo di residenza dell’acquirente non sia possibile la ri serva di proprietà, la venditrice ha il diritto di far valere tutti gli altri diritti pos sibili ed assimilabili per le sue fatture. Nel caso in cui la proprietà sia stata tras messa a terzi sulla base di un’ulteriore cessione da parte dell’acquirente, nonos tante la riserva di proprietà, l’acquirente cede alla venditrice, a titolo di garanzia per la rivendicazione del prezzo d’acquisto e fin da subito, il suo credito nei con fronti del terzo derivante da un’ulteriore cessione della merce coperta da riserva di proprietà e si impegna ad inserire una relativa nota nei suoi libri o nelle sue fatture. Su richiesta, l’acquirente deve comunicare alla venditrice il credito cedu to, nonché i nomi dei relativi debitori, e mettere a disposizione tutte le informa zioni e la documentazione necessarie per la riscossione. Allo stesso modo, l’ac quirente deve comunicare la cessione al terzo debitore. In caso di pignoramento o altro tipo di ricorso, l’acquirente è obbligato a rendere noto il diritto di prop rietà della venditrice e avvertire tempestivamente la venditrice stessa.
8. Garanzia, responsabilità
8.1 Difetti
La venditrice si obbliga ad effettuare le forniture e i servizi secondo le specifiche indicate nel contratto di fornitura ovvero nella relativa conferma d’ordine. Una fornitura o un servizio risulta carente, se non è idoneo/a o è solo limitatamente idoneo/a per l’uso previsto secondo le specifiche previamente concordate dalla venditrice e dall’acquirente.
8.2 Obbligo di comunicazione dei difetti
L’acquirente è tenuto a esaminare la merce acquistata al momento della ricezio ne, alla presenza del trasportatore incaricato della consegna, per verificare l’eventuale presenza di difetti visibili dall’esterno. L’acquirente deve annotare immediatamente la presenza di eventuali difetti visibili dall’esterno sulla bolla di consegna, fornendo informazioni dettagliate sulle condizioni della merce e sulla natura dei difetti rilevati. L’acquirente è tenuto a inviare senza indugio copia de lla bolla di consegna al venditore. Parimenti, la presenza di eventuali difetti non visibili dall’esterno deve essere comunicata al venditore per iscritto, utilizzando la bolla di consegna, ed entro 7 giorni di calendario. I reclami per merce difetto sa giunti oltre la scadenza non verranno tenuti in considerazione dal venditore. La presentazione di un reclamo per merce difettosa non esonera l’acquirente dall’obbligo di pagare la merce ricevuta (comma 7).
8.3 Obbligo di garanzia ed estensione dei diritti dell’acquirente
La durata della garanzia per i prodotti della venditrice è di 10 anni dal giorno del la fornitura; esclusi da ciò sono i piani per banchi da lavoro, i parti supplementari e commerciali, i componenti elettronici, il software, i prodotti speciali e le parti di usura, per i quali si applica una garanzia 12 mesi. La garanzia comprende esclusi vamente, ad esclusione dei rimedi legali, la riparazione o la fornitura sostitutiva delle parti contestate a scelta della venditrice. La garanzia è esclusa, se il danneg giamento è stato causato durante il trasporto. Inoltre, la garanzia della venditrice decade se l’acquirente non rispetta i dati di carico dei singoli componenti, i prodot ti non vengono allestiti in conformità alle istruzione di montaggio e installazione della venditrice e sui prodotti della venditrice vengono riscontrati degli errori pro vocati da uso improprio, errato trattamento, incuria o corrosione. Le garanzie decadono altresì in caso di supposti danni causati al semplice invecchiamento, quali p. es. il naturale sbiadimento delle superfici verniciate, la deformazione dei piani in legno e via elencando. La venditrice in genere non risponderà in caso di ri parazioni effettuate dall’acquirente stesso o da terzi.
8.4 Durata della garanzia per parti riparate o sostituite
Per prodotti riparati o sostituiti della venditrice, la garanzia decorre nuovamen te e ha una durata di 12 mesi dalla riparazione ovvero dalla sostituzione. In to tale la durata della garanzia per prodotti riparati o sostituiti della venditrice è di massimo 11 anni ovvero, per piani per banchi da lavoro, parti commerciali, com ponenti elettronici, prodotti speciali e parti di usura di 24 mesi dall’inizio della durata della regolare garanzia.
8.5 Responsabilità
La responsabilità della venditrice è limitata al valore dei prodotti della venditrice forniti dalla stessa. Diritti di risarcimento (incl. responsabilità per danni conse guenti, per mancato profitto o interruzione di produzione) sono esclusi nell’am bito e nel limite di quanto ammesso dalla legge.
9. Recesso dal contratto
9.1 I requisiti per il recesso da parte dell’acquirente sono, nella misura in cui non si ano state concordate discipline specifiche, un ritardo della consegna imputabile a una colpa grave della venditrice, nonché lo scadere di una proroga adeguata che è stata stabilita, senza che la consegna ritardata sia stata effettuata. Il recesso deve essere effettuato tramite lettera raccomandata.
9.2 Indipendentemente dai suoi altri diritti, la venditrice ha il diritto di recedere dal contratto,
a) se l’esecuzione della fornitura ovvero l’inizio o il proseguimento dell’adempi mento per motivi che deve sostenere l’acquirente, viene resa impossibile o, no nostante la concessione di una proroga, viene ulteriormente ritardata,
b) se sorgono dubbi circa la solvibilità dell’acquirente e quest’ultimo, su richiesta della venditrice, non effettua un pagamento anticipato e non presenta una ga ranzia idonea prima della consegna; oppure
c) se la proroga dei tempi di consegna, per le condizioni indicate ai punti 5.3, 5.4 o 5.5ammonta a un totale che supera la metà dei termini di consegna concorda ti in origine, ma è un periodo di almeno 6 mesi.
9.3 Il recesso per i suddetti motivi può essere effettuato anche per una parte anco ra in sospeso della fornitura o del servizio.
9.4 Se viene aperta una procedura di insolvenza a carico del patrimonio di una par te contraente o se la suddetta procedura non può essere effettuata a causa di mancanza di patrimonio, l’altra parte contraente ha il diritto di recedere dal con tratto senza stabilire una proroga.
9.5 Fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni della venditrice, incl. le spese ext ragiudiziali, in caso di recesso, le forniture o le forniture parziali già effettua te devono essere fatturate e pagate come da contratto. Questo vale anche nel la misura in cui la fornitura o il servizio non sia ancora stato/a accettato/a dall’acquirente, nonché per le operazioni preparatorie effettuate dalla vendi trice. In sostituzione, la venditrice anche il diritto di esigere la restituzione de lle merci già consegnate.
9.6 Altre conseguenze del recesso sono escluse.
10. Responsabilità per danno da prodotti
L’acquirente ha l’obbligo di osservare strettamente le istruzioni d’uso fornite dal la venditrice durante l’installazione e l’utilizzo del bene acquistato. La respons abilità della venditrice è esclusa nell’ambito di quanto previsto dalla legge.
11. Modifiche
11.1 Modifiche delle presenti condizioni contrattuali e divergenze rispetto a queste ultime, nonché il loro annullamento richiedono un’autorizzazione espressa scrit ta della venditrice, affinché abbiano un valore giuridico.
11.2 Eventuali condizioni di vendita e di fornitura specifiche di società LISTA hanno precedenza rispetto alle presenti condizioni generali di vendita e di fornitura.
12. Documentazione tecnica e documenti
La venditrice si riserva i diritti di proprietà e d’autore su offerte, preventivi, cal coli, illustrazioni, disegni ed altra documentazione. Qualora tale documentazio ne sia contrassegnata come “riservata”, l’acquirente necessita dell’espresso consenso scritto della venditrice per la trasmissione a terzi.
13. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile
13.1 Il luogo di adempimento per le forniture, i pagamenti e tutti gli altri obblighi è il luogo della società LISTA che ha emesso la fattura.
13.2 Il foro competente è quello della sede di Lista AG ad Erlen/TG, Svizzera. Tutta via, la venditrice può anche appellarsi al tribunale competente della sede dell’ac quirente.
13.3 Tutti i rapporti legali tra la venditrice e l’acquirente sono regolamentati esclusi vamente dal diritto materiale svizzero, con esclusione del diritto federale in ma teria di diritto privato internazionale, nonché dell’accordo delle Nazioni Unite sui contratti riguardanti l’acquisto di merci a livello internazionale dell’11 aprile 1980 (diritto commerciale della Convenzione di Vienna).