CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Consiglio Nazionale Forense
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
(CIG: 9559677F02)
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. (CIG: 9559677F02)
ART. 1 - Oggetto dell’appalto, caratteristiche del servizio e valore stimato
Il Consiglio Nazionale Forense (nel seguito anche CNF), Ente pubblico non economico, in attuazione all’obbligo assicurativo previsto dalla Legge 4 settembre 2011, n. 148, intende affidare a un Broker iscritto al Registro Unico di cui al D.Lgs. n. 209/2005 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativamente alle polizze convenzionate, a libera adesione dai beneficiari, stipulate e da stipularsi, compresa la gestione dei sinistri:
• dal CNF a favore proprio;
• dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e loro organismi, quali:
o Camere Arbitrali;
o Organismi di Conciliazione;
o Organismi per la Composizione del Credito;
o Altri organismi riconducibili all’Avvocatura;
• dagli avvocati iscritti agli Albi ed Elenchi.
La prestazione del Broker individuato dalla predetta selezione sarà remunerata, solo ed esclusivamente, dalle provvigioni corrisposte dalla Compagnie di assicurazioni, nella misura della percentuale indicata nell’offerta economica del concorrente aggiudicatario.
In maniera esemplificativa e non esaustiva sono richieste le seguenti prestazioni:
A) Servizio di Consulenza:
1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
2. elaborazione di Piani di Lavoro in previsione della Procedura Europea a evidenza pubblica che dovrà essere indetta per l'aggiudicazione della Polizza a Contraenza CNF che copre la responsabilità civile professionale di tutti gli Enti, organismi ed Organi dell’avvocatura italiana:
a. sia nella forma di Polizza a contraenza del CNF o degli altri organismi;
b. sia nella forma di Convenzione ad adesione individuale;
3. costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione inerenti gli obblighi assicurativi delle libere professioni.
B) Servizio di brokeraggio:
1. gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione della documentazione contrattuale, controllo sulle scadenze e su ogni attività amministrativa-contabile;
2. gestione dei sinistri attivi e passivi, in stretta relazione con gli Assicuratori e i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.) ed informandone il CNF anche attraverso la produzione e messa a disposizione di report periodici;
3. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi i principali elementi del Programma Assicurativo, che riassuma gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine. Con riguardo ai sinistri, redazione di rapporti periodici (con cadenza trimestrale) che riportino gli andamenti statistici basandosi sui dati forniti dagli Assicuratori.
Si precisa fin da ora che dal punto di vista strettamente economico l’erogazione dei premessi servizi non incida su CNF; ciò in quanto la remunerazione dell’aggiudicatario della presente procedura per l’erogazione dei premessi servizi:
• resta un onere a carico delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati i
contratti per l’erogazione dei servizi assicurativi in convenzione con il Consiglio Nazionale Forense
• avverrà esclusivamente sulla base delle polizze attivate in regime di convenzione con il Consiglio Nazionale Forense sulla base degli effettivi premi associati alle premesse polizze.
In tal senso, la provvigione per l’erogazione dei premessi servizi è da considerare parte integrante dei premi assicurativi associati alle polizze che saranno stipulate nel corso del periodo di vigenza contrattuale e, pertanto, non potrà costituire un onere aggiuntivo per CNF.
E’ di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale Forense la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker.
ART. 2 - Durata e decorrenza dell'incarico
Il servizio avrà durata triennale. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e per il periodo massimo di un anno. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente capitolato o eventualmente più favorevoli.
Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l’ente si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di assegnare all’affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, per un ulteriore periodo massimo di tre anni, la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara.
In ogni caso, il broker dovrà garantire entro quindici giorni successivi alla scadenza o eventuale cessazione contrattuale il corretto passaggio di consegne verso il nuovo gestore del servizio di brokeraggio assicurativo e verso il CNF stesso mediante la consegna di tutta la documentazione cartacea e/o elettronica al fine di consentire il subentro nella gestione delle polizze in essere, dei sinistri eventualmente pendenti o che si dovessero verificare successivamente e di tutte le attività correlate.
ART. 3 - Corrispettivo del servizio
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile Professionale a contraenza CNF verrà remunerato mediante applicazione della aliquota provvigionale fissa determinata sulla base dell’offerta economica dall’aggiudicatario della presente procedura di gara. Detta provvigione resterà invariabile per tutta la durata del contratto ed è comunque soggetta ad una limitazione di € 500.000,00 annui, ossia in relazione a queste tipologie di polizze gli Assicuratori non potranno riconoscere al Broker aggiudicatario un importo provvigionale superiore a € 500.000,00 l’anno.
Quanto invece al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel caso di Convenzione ad adesione volontaria e per il servizio di intermediazione assicurativa il Consiglio Nazionale Forense non sosterrà alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro. Compensi, rimborsi o quant'altro devono intendersi rientranti nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti. Il servizio
prestato dall’aggiudicatario della presente procedura sarà remunerato direttamente dagli Assicuratori con i quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Le aliquote provvigionali da porsi a carico degli Assicuratori saranno solo ed esclusivamente quelle determinate sulla base dell'offerta economica della presente procedura di affidamento.
Il valore stimato dell’appalto è presuntivamente quantificato in € 8.400.000 (IVA esclusa) da intendersi a copertura:
• del periodo contrattuale di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto;
• di un periodo massimo di ulteriori tre anni laddove alla scadenza naturale del contratto, ed ove ricorrano le condizioni di legge, l’ente voglia avvalersi della facoltà, in analogia a quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di assegnare all’affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto originario, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara.
In relazione al periodo contrattuale di tre anni il valore dell’appalto pari a € 4.200.000 è stato ipotizzato tenendo conto dei seguenti elementi:
• premi complessivamente versati per polizze stipulate nel corso delle annualità 2019 (€
3.390.277), 2020 (€ 3.988.424) e 2021 (€ 4.876.022);
• tassi di crescita effettivo rispetto all’anno precedente dei premi nel corso delle annualità 2019 (29%), 2020 (17,6%) e 2021 (22,3%);
• tassi di crescita rispetto all’anno precedente dei premi ipotizzati in corrispondenza dell’annualità 2022 (25%) e del quadriennio 2023 (20%), 2024 (18%), 2025 (16%) e 2026 (15%) entro cui insisterà in triennio di vigenza del contratto;
• percentuale della commissione sui premi nella misura del valore massimo pari al 15%.
La premessa stima è stata effettuata anche ai fini degli adempimenti di legge (versamento dovuto all’ANAC, determinazione della cauzione provvisoria ecc.) e non impegna in alcun modo il CNF che resta libero di stipulare o meno, rinnovare o meno, implementare, mantenere, eliminare o recedere dalle polizze indicate nel presente capitolato.
ART. 4- Svolgimento dell'incarico
Il CNF autorizza il broker a intrattenere rapporti direttamente con gli Assicuratori ferma restando l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente (entro i limiti imposti dalla Legge), la sottoscrizione dei contratti di Assicurazione e di ogni altro documento inerente la gestione del programma assicurativo. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti del CNF né è in grado di impegnare lo stesso a nessun titolo salvo esplicita e specifica autorizzazione.
ART. 5 - Pagamento dei premi assicurativi
Il CNF e/o gli Assicurati individuali provvederanno al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione al Broker verrà considerata a tutti gli effetti pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 c.c.
Il Broker si impegna a rilasciare al CNF e/o agli Assicurati individuali tutti i documenti comprovanti pagamenti di premio debitamente quietanzati.
Il Broker sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento
e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa nel caso in cui non provveda al versamento dei premi, pagati dal CNF e/o dagli Assicurati individuali, agli Assicuratori entro il termine indicato in polizza.
ART. 6 - Obblighi delle parti contraenti
Il Broker si impegna a:
• eseguire l'incarico secondo il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, con la diligenza dovuta e nell'esclusivo interesse del CNF;
• garantire la trasparenza nei rapporti con gli Assicuratori aggiudicatari dei contratti;
• porre a disposizione del CNF ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Il CNF si impegna a:
• non stipulare o modificare alcuna polizza senza aver preventivamente consultato il Broker;
• rendere noto in ogni procedura concorsuale per la stipula di polizze assicurative che la gestione dei contratti è affidata al Broker;
• indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto la percentuale di provvigione che gli Assicuratori corrisponderanno al Broker;
• porre a disposizione del Broker la documentazione, gli atti e le informazioni necessarie al completo e puntuale adempimento di ogni formalità e obbligo inerente l'incarico.
ART. 7 - Penali
Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste direttamente riconducibili al Broker, e fatta salva la possibilità di richiesta dei maggiori danni, è esclusiva facoltà di CNF l’applicazione delle seguenti penali:
• RDOC: Ritardo nella trasmissione dei documenti funzionali all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi assicurativi (es. bozze e contributi richiesti da CFN o con essa concordati per Bando di gara, Capitolato, Disciplinare di gara, Lettera di invito, Schema di Contratto, Modulistica, etc.): € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dal termine di 120 (centoventi) giorni precedenti della scadenza del contratto assicurativo;
• RRIS: Ritardo nei tempi di risposta alle richieste di CNF o di soggetti terzi da esso delegati aventi termini definiti e preliminarmente concordati: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine formalmente stabilito da CNF (es. a mezzo e-mail, PEC o desumibile da verbale di riunione congiunto ecc.).
• RREP: Ritardo nella messa a disposizione del CNF della Reportistica di sintesi periodica concordata: € 100,00 (cento./00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto .
ART. 8 Risoluzione del contratto
Il CNF avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 1456 x.x. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (X/X) o PEC, laddove si sia verificata
una delle seguenti casistiche:
a) frode o grave negligenza dell’aggiudicatario;
b) contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
c) cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento;
d) affidamento di attività contrattuali in subappalto;
e) eventuali mutamenti societari/aziendali che risultino interessare il soggetto aggiudicatario (per effetto di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda) in assenza di preventiva formale comunicazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
D.P.R. n. 445/2000 nel quale si attesti inequivocabilmente il permanere delle condizioni utili all’erogazione delle prestazioni contrattuali
In tutti i casi di risoluzione del contratto, il CNF procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell’aggiudicatario inadempiente.
In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l’obbligo di trasferire agli uffici di riferimento della Stazione Appaltante i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.
ART. 9 - Subappalto – divieto
Poiché non è consentito il subappalto per le attività espletabili da soggetti iscritti al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 comma2 lettera b del D. Lgs 7 settembre 2005 n.209 o analoga norma precedente, ne consegue il divieto di subappalto.
L'impresa aggiudicataria è pertanto tenuta a eseguire in proprio le prestazioni contrattuali.
ART. 10 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa di RC professionale
Preliminarmente alla stipula del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà:
• prestare cauzione definitiva secondo le forme e le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La riduzione dell’importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Tale cauzione dovrà essere prestata entro 30 (trenta) giorni dal termine di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento del presente servizio.
La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la clausola di operatività entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante;
• presentare una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a euro
5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e/o
collaboratori, anche occasionali, mantenendone successivamente la vigenza di detta polizza, per tutta la durata dell’incarico.
ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l’utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l’incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c. c.
Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell’incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 2016/679/UE).
ART. 12 -Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e DLgs 101/2018
Il Consiglio Nazionale Forense, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso.
I dati personali in possesso di CNF sono raccolti direttamente dai concorrenti alla presente procedura di gara e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara, nonché all’adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.
Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di gara di cui l’interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.
I dati personali comunicati dai concorrenti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso alla documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.
L’interessato può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da
15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679.
L’esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx .
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 (tel. x00 00000000), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 13 - Controversie
Per la definizione di eventuali controversie, inerenti l’osservanza, l’esecuzione o l’interpretazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti di gara, qualora non sia possibile comporle in via bonaria e transattiva, si indica quale foro competente in via esclusiva, il Foro di Roma.
Per la definizione di eventuali controversie, inerenti gli atti delle procedure di affidamento è ammesso eventuale ricorso, previo esperimento di tentativo di composizione bonaria e transattiva, entro i termini di cui all’art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo (D-Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
ART. 14 - Norma di rinvio
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d’opera.
Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato, nel regolamento di esecuzione della legge stessa, nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, nel D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., relativo al Codice delle Assicurazioni private, nel Codice civile nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili.