PROPOSTA DI RINNOVO ACCORDO QUADRO
Repertorio 3283
Protocollo 170599 del 14/12/2015
PROPOSTA DI XXXXXXX ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ED ASSISTENZIALE TRA
FONDAZIONE STELLA MARIS IRCCS
l’IRCCS Fondazione Stella Maris, nel seguito denominato ‘SM’, x. Xxx 0000000000 con sede in Calambrone (PI), nella persona del Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx in qualità di suo legale rappresentante, per la sua carica domiciliato in Xxxxx xxx Xxxxxxx 000/x,x,x
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, nel seguito denominata ‘AOUM’, p.iva 002175680483, con sede in Firenze, nella persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di suo legale rappresentante, per la sua carica domiciliato in Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00
XXXXXXXXXX’ XX XXXXXXX
l’Università di Firenze nel seguito denominata ‘UNIFI’, codice fiscale IT1279680480, con sede in Firenze, nella persona del Rettore xxxx. Xxxxxxx Xxxx in qualità di suo legale rappresentante , per la sua carica domiciliato in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, Xxxxxxx
- Premesso che la Fondazione Xxxxxx Xxxxx IRCCS, di seguito IRCCS SM, E’ un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, cioè un Ospedale di Ricerca strettamente collegato all'Università di Pisa, all'Azienda Universitario-Ospedaliera Pisana e a tutta la Regione Toscana ed opera da decenni nell’area della ricerca e dell’assistenza nel delicato e difficile settore dei disturbi neurologici e psichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza
- Premesso altresì che L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, di seguito AOUM, rappresenta un punto di riferimento non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale, con una reputazione di centro di eccellenza riconosciuto all’estero che vede caratterizzata la sua missione dal connubio tra la pratica clinica e la ricerca scientifica
- Considerato che l’Università degli Studi di Firenze informa la propria attività al rispetto della libertà di ricerca e assicura l’apporto delle proprie strutture che operano nel campo della ricerca biomedica alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall’articolo 32 della Costituzione, perseguendo azioni coordinate ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio Sanitario Regionale.
- Ritenuto che le competenze scientifiche delle parti possono essere virtuosamente utilizzate nell’elaborazione di progetti scientifici comuni, con indubbio vantaggio circa l’efficacia della ricerca scientifica nel settore della neurologia e psichiatria dell’età evolutiva
- Considerato che AOUM e IRCCS SM sono impegnate reciprocamente a sviluppare la collaborazione su attività di ricerca che implichino lo sviluppo di innovazioni diagnostiche, tecnologiche e terapeutiche nei propri settori specialistici con particolare rilevanza alla collaborazione nel campo delle innovazioni tecnologiche a servizio della ricerca biomedica.
- Premesso che IRCCS SM è ente fondatore della Fondazione IMAGO 7 che a sua volta gestisce il primo tomografo RM 7T italiano, il cui impiego nella ricerca in generale in età pediatrica appare senz’altro prioritaria
- Poiché nell’ambito di tali progetti di ricerca appare particolarmente rilevante la collaborazione, fra gli altri possibili e senz’altro attuabili, nel settore della neurogenetica, della neuroncologia pediatrica, delle malattie rare di tipo neurodegenerativo, malformativo e dell’autismo.
- Valutato la collaborazione tra le parti, in particolare nel settore della neuro genetica, può comportare il reciproco utilizzo di apparecchiature la cui efficienza d’uso è direttamente proporzionale al grado di utilizzo, con notevoli vantaggi e razionalità economica per il sistema
- Considerato che in generale la messa in comune delle singole casistiche nei diversi settori di malattia ha l’effetto di moltiplicare la valenza delle specifiche ricerche così come la possibilità di impegnare reciprocamente personale di ricerca in progetti scientifici effettuati singolarmente da SM e AOUM o in progetti comuni
- Ritenuto che il Xxxx. Xxxxxxxx, che negli ultimi anni ha svolto una parte significativa della propria attività di ricercatore presso l’IRCCS Stella Maris nel settore della neurogenetica e dell’epilettologia, possa svolgere un ruolo fondamentale come referente scientifico di una collaborazione tra UNIFI, AOUM e IRCCS SM.
- Considerati i notevoli sviluppi in ambito clinico e di ricerca avvenuti grazie alla attuazione del precedente accordo quadro fra le parti
- Premesso che per quanto sopra i tre Enti intendono instaurare uno stabile rapporto di collaborazione scientifica, reciprocamente vantaggioso, avente ad oggetto le attività di comune interesse
Quanto sopra premesso, le Parti convergono e stipulano quanto segue: Art. 1- Oggetto della convenzione
La presente convenzione subentra a quella scaduta in data 31/12/2015 e successivamente prorogata fino al 31 /10/2015 ed ha per oggetto:
1. la collaborazione nella definizione e nello sviluppo di progetti scientifici nel settore delle malattie pediatriche in generale con particolare riferimento alle malattie neurologiche e psichiatriche in età evolutiva nonché allo sviluppo di innovazioni diagnostiche, tecnologiche e terapeutiche nei settori di ricerca dell’età pediatrica con particolare riferimento alla neurologia e psichiatria dell’età evolutiva;
2. la collaborazione nella definizione dei percorsi assistenziali di specifiche patologie.
Art. 2
Collaborazione organica a progetti di ricerca e alla definizione di percorsi per specifiche patologie
Ciascuna parte si impegna ad includere le altre due come partners nelle richieste di finanziamenti su bandi di ricerca emessi sia da enti pubblici che privati. Infine, AOUM e IRCCS SM, entrambi ospedali di ricerca e formazione, convengono sulla stretta integrazione delle attività di ricerca con i rispettivi percorsi assistenziali e di cura, e, dunque, sulla necessità che l’attività di ricerca assuma tipicamente il carattere di traslazionalità, ovvero con ricaduta pressoché immediata sul paziente.
Le parti si impegnano a predisporre progetti scientifici nell’ambito dell’attività corrente istituzionale di ricerca, anche mediante la costituzione di linee di ricerca comuni, con il reciproco apporto di personale strutturato e con la messa a disposizione di dati elaborabili da propri percorsi assistenziali, nel rispetto assolute delle norme sulla privacy. Le parti si impegnano inoltre ad attivare entro il Giugno 2016 un ‘Centro Interaziendale di Neuroscienze Integrative dello Sviluppo’ (Interinstitutional Centre for Integrative Developmental Neuroscience), le cui finalità, pienamente identificabili nello spirito del presente accordo quadro, possono essere ulteriormente riassunte nei seguenti punti:
1) definire percorsi organizzativi ed assistenziali sinergici tra le due aziende col fine di creare un sistema integrato di ricerca, didattica ed assistenza di eccellenza sia a livello regionale
che nazionale, consolidando e amplificando il potere di attrazione di casistica clinica e di finanziamenti per la ricerca di entrambe le istituzioni e la loro presenza nel network internazionale di cura e ricerca nell’ambito di interesse.
2) creare una rete esperienziale e formativa che consenta la reciproca partecipazione dei professionisti delle aziende e di quelli universitari in afferenza assistenziale ai percorsi clinici che vedono al centro il bambino affetto da patologie neuropsichiche
3) Condividere risorse umane e strumentali utili al conseguimento degli obiettivi che il Centro si prefigge di raggiungere
4) sviluppare formazione didattica integrata di eccellenza
5) governare la complessità dell’attività assistenziale nella neuropsichiatria dell’età evolutiva, condividendo le problematiche di carattere tecnico e relazionale legate al tipo di paziente trattato ed alla multidisciplinarità dell’approccio con il bambino e la famiglia
6) creare una struttura di percorso tecnologico-organizzativo e di sperimentazione gestionale innovativa sia attraverso l’attivazione di idonei collegamenti (c.d. “reti”) con altre strutture di innovazione e di assistenza interne ed esterne alle parti sia attraverso l’interazione continua con le strutture esterne, ospedaliere e territoriali.
7) sviluppare protocolli, linee guida e standard operativi nel settore di interesse e garantire la protezione della proprietà intellettuale e delle scoperte tecnologico-scientifiche del centro
8) affermare corrette pratiche cliniche e implementare gli aspetti legati alla sicurezza dei pazienti ed alla qualità delle prestazioni
Art. 3 – Istituzione Centro Interaziendale
L’atto istitutivo del ‘Centro Interaziendale’ e il suo regolamento, definiti ulteriormente mediante specifico accordo scritto fra le parti, costituiranno parte integrante del presente accordo quadro.
Art. 4 - Coordinamento delle attività
Le modalità di esecuzione delle attività di ricerca relative ai progetti di cui al punto precedente vengono individuate nei singoli protocolli, l’ attuazione dei quali sarà verificata da un Comitato ristretto paritetico formato da:
1. Direttore scientifico dell’IRCCS SM o suo delegato;
2. Il Direttore Sanitario dell’IRCCS Stella Maris o suo delegato
3. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Ordinario di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Firenze, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e della struttura Complessa Dipartimentale di Neurologia Pediatrica di AOUM o suo delegato
4. Il Direttore Sanitario della AOUM o suo delegato
La valutazione dei progetti sarà effettuata in itinere ed ex post, e riguarderà oltre al regolare svolgimento dell’attività ogni altro indice ritenuto opportuno
Art. 5 -
Collaborazione specifica nel reciproco impiego di personale di ricerca
Ciascuna parte potrà disporre l’impiego di propri ricercatori nelle strutture di ricerca delle altre. Tale collaborazione potrà espletarsi in particolare relativamente ad attività di ricerca corrente attuata con risorse strutturali e, nell’ambito di questa, con particolare riferimento all’attività di neurogenetica. In questa direzione, le parti convengono di collaborare in modo specifico in questo settore, sia mettendo a disposizione la rispettiva casistica con i dati connessi, sia il rispettivo pool di ricercatori, con particolare riferimento al laboratorio di ricerca genetica dell’IRCCS SM diretto dal dott. X.X.Xxxxxxxxxx e ai laboratori di Neurogenetica, di Neurobiologia e di Genetica Molecolare delle Malattie Metaboliche afferenti alla SODc di Neurologia Pediatrica diretta dal Xxxx. Xxxxxxxx.
Art. 6 - Attività assistenziale
Le parti concordano, anche in funzione di un’ottimizzazione ed un uso appropriato delle risorse del SSN, di promuovere percorsi assistenziali di diagnostico-terapeutico-riabilitativi comuni. A riguardo, particolare rilevanza assumono le seguenti collaborazioni:
• Emergenza psichiatrica medica in preadolescenza ed adolescenza. In tale settore è già operativa una convenzione specifica in base a quanto previsto dalla DGR. 339/2005 (‘Protocollo d’Intesa Regione Toscana/IRCCS Stella Maris’). Le parti convengono di prevedere un percorso di accesso specificatamente organizzato al relativo Servizio presso l’IRCCS SM a Calambrone per pazienti di provenienza da AOUM. Infatti per tale tipologia di pazienti, le famiglie, le istituzioni e l’autorità giudiziaria si rivolgono per le situazioni di emergenza al pronto soccorso dell’XXX Xxxxx; la struttura ospedaliera Meyer può loro garantire accoglienza immediata attraverso la consulenza del personale medico della SODC Neurologia Pediatrica e la SODs di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Neuroriabilitazione ed il ricovero per le terapie d’urgenza delle prime 24-48 ore. Per la prosecuzione dell’intervento terapeutico, l’IRCCS SM garantirà, ove opportuno anche per ragioni di residenza del paziente, la recettività del ricoverato entro le 24-48 ore per tutti i casi, al primo posto libero di uno dei letti di emergenza in dotazione della Fondazione. In ragione della casistica crescente in questo settore. Le parti sono in fase di rivalutazione, all’interno di una apposita commissione costituita dalla Regione, della possibilità di incrementare i posto letto in dotazione alle due istituzioni, incrementando la dotazione medesima oltre quanto già previsto dalla DGR.339/2005 ‘Protocollo d’Intesa Regione Toscana/IRCCS Stella Maris che prevedeva 5 posti complessivi di dotazione. In questo caso, l’IRCCS è impegnato a rendere ancora più efficiente e rapido sul piano della tempistica il ricovero in emergenza dei pazienti eventualmente provenienti dal Meyer.
• Epilettologia che costituisce un campo tradizionale di collaborazione tra i due Enti, sia in campo assistenziale sia in quello della ricerca;
• Neuro-oncologia pediatrica. In questo settore vengono promossi specifici progetti, in particolare nella diagnostica avanzata di neuroimaging;
• Trattamento in alta specialità riabilitativa in età evolutiva nel settore dei traumi cranici, del trattamento post-chirurgico dell’epilessia, e in generale del trattamento riabilitativo intensivo post-neurochirurgico. Le parti convengono di prevedere un percorso di accesso specificatamente organizzato al relativo Servizio di UGDEE presso l’IRCCS a Calambrone per pazienti di provenienza da AOUM, da attuarsi in particolare in vista del trasferimento dell’IRCCS nell’area di Cisanello e di intensificare la consulenza neuroriabilitativa a cura di medici dell’UDGEE già in atto presso l’AOUM.
• Trattamento della spasticità. Questo importante disturbo del sistema neuromotorio richiede un approccio integrato ortopedico, farmacologico, chirurgico e riabilitativo. L’IRCCS SM è da molti anni attivo in questo settore e l’AOUM ha attivato un programma specialistico specifico: le due istituzioni agiranno di concerto in un programma integrato di attività.
• Autismo. In questo ambito clinico vi è una crescente richiesta di prestazioni diagnostiche mirate a definire eziologie specifiche e i profili funzionali dei singoli pazienti, con finalità di trattamento sia in ambito familiare che extrafamiliare. Al momento sia la AOU Meyer che l’IRCCS Stella Maris sono dotate di competenze di alta specializzazione nell’approccio a questa patologia, che sono state nel tempo, per esplicita volontà delle parti, articolate in modo complementare. Ciò ha consentito lo sviluppo di una più ampia sfera di competenze, evitando duplicazioni. Appare tuttavia necessario articolare in modo più efficace la transizione dei pazienti e delle famiglie fra le due istituzioni, ove necessario, al fine di garantire una maggiore continuità assistenziale fra le fasi di diagnosi neurobiologica e funzionale e di definizione dei piani di trattamento. Appare altresì opportuno potenziare la competitività delle due istituzioni nell’ambito della ricerca sulle cause genetiche di questa patologia, intendimento ora realizzabile soltanto mediante la istituzione di ampie reti collaborative internazionali. A tal fine AOU Xxxxx e IRCCS SM concordano l’attivazione
di un ‘progetto autismo’, con istituzione di un database comune, con incontri periodici di professionisti e attivazione di un ambulatorio di transizione interistituzionale, le cui articolazioni funzionali saranno esplicitata nel regolamento del ‘Centro Interaziendale di Neuroscienze Integrative dello Sviluppo’ di cui al punto 2.
• Attentional Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). L’IRCCS è uno dei centri nazionali più importanti per la terapia di questo importante aspetto dei disturbi del comportamento ed approfondirà il suo apporto di natura assistenziale e formativa verso gli operatori dell’AOUM.
• I disturbi neurovisivi in età evolutiva. Essi costituiscono una complicanza frequente e rilevante nei bambini con disabilità neuroevolutiva. La loro diagnosi e terapia costituiscono un terreno ideale di collaborazione ed integrazione tra le competenze mediche di oftalmologia pediatrica dell’AOUM e quelle valutative e riabilitative dei laboratori di ricerca sulla visione dell’IRCCS. Dovranno essere approfonditi, anche attraverso nuove iniziative assistenziali congiunte, gli attuali rapporti e scambi di consulenze tra gli operatori.
Art.7 -
Utilizzo delle apparecchiature biomediche
Compatibilmente con le rispettive esigenze istituzionali le parti convengono di utilizzare le proprie dotazioni di attrezzatura biomedica per i progetti di ricerca comuni. Particolare rilevanza assume tale collaborazione nell’utilizzo reciproco delle apparecchiature di genetica ‘next generation’, e ciò anche in funzione di una maggiore ottimizzazione delle risorse di sistema. Tale utilizzo, comunque, deve essere effettuato nell’ambito di definiti protocolli di accesso nell’ambito dei singoli progetti di ricerca.
Art.8 -
Sviluppo di innovazioni diagnostiche, tecnologiche e terapeutiche
AOUM e IRCCS SM sono impegnate reciprocamente a sviluppare la collaborazione su attività di ricerca che implichino lo sviluppo di innovazioni diagnostiche, tecnologiche e terapeutiche nei propri settori specialistici. Particolare rilevanza assume la collaborazione nel campo delle innovazioni tecnologiche a servizio della ricerca biomedica, segnatamente in questo settore la collaborazione scientifica nell’ambito delle attività della Fondazione IMAGO 7, di cui IRCCS SM è Ente fondatore. La Fondazione IMAGO 7 gestisce il primo tomografo RM 7T italiano, il cui impiego nella ricerca in generale in età pediatrica appare senz’altro prioritario. In questo senso l’AOUM ha, in virtù della stipula del precedente accordo quadro, acquisito lo status di Ente associato alla Fondazione, in seguito alla attuazione dell’ intendimento dell’IRCCS Stella Maris di rendere una delle proprie due quote associative, previste dall’Atto costitutivo della Fondazione IMAGO 7, in favore di AOUM a partire dal 2012, scontando dall’importo complessivo da versare per la partecipazione la quota annuale già versata dall’IRCCS Stella Maris a partire dal 2008, pari a 532.500,00 euro, rimanendo da versare ad AOUM, in caso di adesione, una quota annuale di 147.500,00 dal 2012 al 2017, invece che per 10 anni come gli altri Enti fondatori.
Art. 9 - Finanziamenti per l’attività
I finanziamenti per le attività di ricerca sono costituiti dalle risorse economiche che l’attività di progettazione comune potrà attrarre, in virtù delle rilevanza scientifica dell’attività svolta.
La quantificazione e le modalità di erogazione di eventuali compensi o rimborsi spese a favore dei singoli collaboratori verranno regolati da appositi accordi approvati dal Dipartimento NEUROFARBA e dalle Direzioni Generali della AOU Xxxxx e delI’RCCS SM.
Art. 10 - Uso dei risultati di studi e ricerche
Le parti concordano che la documentazione, le informazioni e le notizie di cui vengano a conoscenza per ragioni inerenti l’attività di collaborazione scientifica in argomento debbano
rimanere riservate, salvo se diversa determinazione risultante da esplicito accordo fra le Parti. Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati, di volta in volta, fra le parti così come i risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate nell’ambito del presente accordo. Tale diposizione potrà essere modificata in collegamento con il costituendo Centro interaziendale di cui all’art.2.
Le pubblicazioni scientifiche scaturite dall’attività di ricerca dovranno prevedere la affiliazione di tutti i soggetti firmatari il presente accordo.
I risultati eventualmente ottenuti dalle attività di sperimentazione sono di proprietà comune di AOUM, IRCCS SM e Università.
Eventuali brevetti o marchi saranno oggetto di accordi specifici separati.
Art. 11 - Modifiche
Le modifiche al presente Accordo potranno essere apportate solo tramite accordo scritto fra le Parti.
Art.12 - Durata e validità della convenzione
La presente convenzione decorre dal 1° Novembre 2015 e termina il 31 Dicembre 2020.
Alla scadenza indicata l’accordo si intenderà automaticamente risolto, escludendosi espressamente, per esplicita volontà delle parti, la possibilità di prosecuzione tacita. L’eventuale proroga o rinnovo potrà avvenire soltanto per espressa volontà delle parti mediante atto scritto.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196 e successive modificazioni.
Xxxxx, confermato e sottoscritto, in triplice copia, con oneri di registrazione a carico della parte che vi avesse interesse.
…………….lì……………..
Fondazione Xxxxxx Xxxxx IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx Il Presidente Il Direttore Generale
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Università degli Studi di Firenze Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx