COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) TENELLA SILLANI
Seduta del 08/06/2021
FATTO
La ricorrente rappresenta quanto segue. Nel luglio 2018 veniva contattata dalla società E
I. la quale le proponeva un pacchetto “all inclusive” al costo di € 11.000 che comprendeva due climatizzatori con pompa di calore nonché una fornitura di energia elettrica denominata “Convenzione Energia Senza Pensieri” per 25000 KW, compresi oneri contatore, tasse, accise trasporto e canone rai, la quale avrebbe garantito una bolletta dell’energia elettrica a € 0 per 10 anni; veniva inoltre prospettata dalla predetta società la possibilità che l’importo da corrispondersi venisse versato a rate, ma solo in seguito si rendeva conto che l’operazione prevedeva in realtà un finanziamento concesso dall’Intermediario a totale copertura del prezzo del pacchetto “all inclusive” e, dunque, un piano rateale di rientro nei confronti dell’istituto finanziatore composto da rate mensili di € 138,60 per un importo totale di € 16.632,00. Nei mesi successivi riceveva in effetti delle bollette per l’energia elettrica di importo pari a zero, ma a partire da agosto 2019 il fornitore interrompeva improvvisamente la fornitura, rendendosi del tutto irreperibile, oltre che inadempiente; nel concreto quindi cessava la fornitura di energia a costo zero; del tutto inutili si rivelavano i plurimi invii di lettere di diffida e messa in mora da parte della ricorrente nei confronti del fornitore e dell’Intermediario volte ad ottenere la ripetizione di quanto sino ad oggi versato all’Intermediario in ragione dell’intervenuta risoluzione del
contratto di fornitura di energia Italia per effetto dell’inadempimento di quest’ultima; in particolare E I. non forniva alcuna risposta, con ciò riconoscendo le censure mosse, mentre l’intermediario si limitava a sottolineare come i propri rapporti con la società fossero ormai interrotti dal mese di aprile 2019, rigettando il collegamento negoziale tra il finanziamento e il contratto con E. I. Tutto ciò premesso, afferma che il contratto di finanziamento è nullo per assenza di forma ex art. 117 del TUB, in quanto mai stipulato; che, in ogni caso, è stata coinvolta in una operazione caratterizzata dalla stipula di un contratto di fornitura e di installazione di un climatizzatore/pompa di calore con contestuale stipula della “Convenzione Energia Senza Pensieri” con una impresa fornitrice, con connessa accensione, seppure non adeguatamente informata da parte degli agenti del fornitore, di un contratto di finanziamento che avrebbe dovuto anticipare i costi per il pacchetto impianto/convenzione proposto da E.I. Rileva che per effetto dell’art. 125- quinquies TUB il finanziatore - in caso di contratti di credito collegati - è tenuto, a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore e dopo la sua messa in mora da parte del soggetto finanziato, a rimborsare a quest’ultimo le rate del finanziamento già pagate ed ogni altro onere eventualmente corrisposto, spettando poi al finanziatore chiedere al fornitore la ripetizione di quanto già versato. Sottolinea che nella specie, per effetto del collegamento negoziale che sussiste tra il contratto di fornitura ed il contratto di finanziamento, tale complessa operazione negoziale posta in essere dalle parti deve essere intesa quale rapporto contrattuale unitario dotato di una causa concreta unica; che il finanziamento risulta certamente ricollegato al contratto stipulato con E.I. non solo sulla base della contestualità delle due operazioni ma anche alla luce del fatto che la pratica per il finanziamento risulta essere stata consigliata, proposta e predisposta proprio a mezzo del fornitore nella sua qualità di intermediario. Evidenzia, correlativamente, che il venir meno dello sconto in bolletta costituisce grave inadempimento del fornitore. In considerazione di quanto sopra evidenziato, chiede, in via principale di voler accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta e in ogni caso perché mai consegnato e nemmeno esibito in originale, con conseguente condanna dell’intermediario alla ripetizione di quanto sino ad oggi versato pari a € 4.153,8 oltre a tutte le successive rate che verranno addebitate sul conto, oltre interessi e spese legali; in subordine, in ragione del rilevato inadempimento di non scarsa importanza del fornitore e della relativa risoluzione contrattuale, di voler accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 125- quinquies TUB la risoluzione del collegato contratto di finanziamento con la contestuale condanna dell’intermediario alla restituzione/ripetizione delle rate del finanziamento sino ad oggi versate pari a € 4.153,8 oltre a tutte le successive rate che verranno addebitate sul conto, oltre interessi e spese legali.
L’Intermediario, nelle controdeduzioni, premesso che il 18.9.2018 la ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un climatizzatore con pompa di calore dalla società E. & S. S.r.l. (sottoposta al controllo di E. I. S.r.l.), afferma di avere correttamente adempiuto il contratto di finanziamento, erogando la somma pattuita. Circa la domanda principale, sostiene che il contratto di finanziamento è stato regolarmente sottoscritto dalla Cliente, la quale infatti per 2 anni circa ha regolarmente pagato le rate, senza mai avanzare contestazioni; quanto alla domanda subordinata, preliminarmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le contestazioni si fondano su presunte inadempienze del fornitore, rispetto alle quali la banca è del tutto estranea. Nel merito, evidenzia che il contratto di prestito finalizzato sottoscritto dalla Cliente ha ad oggetto esclusivamente la fornitura ed installazione del climatizzatore, come risulta dal contratto stesso e dalla fattura, e non ha riguardato la fornitura di energia elettrica (cosa peraltro incompatibile con il credito al consumo); che non risultano accordi diversi ed ulteriori fra la Cliente ed il fornitore. Sottolinea che il contratto di finanziamento ed il
contratto di fornitura sono stati regolarmente adempiuti e che il prezzo del bene indicato nel finanziamento (€ 11.000) corrisponde a quanto indicato nella fattura consegnata alla Cliente. Sostiene, conseguentemente, che il contratto di finanziamento non può considerarsi risolto, in quanto difettano il requisito dell’inadempimento di non scarsa importanza. Contesta, infine, la debenza delle spese di assistenza legale. Alla luce di quanto sopra esposto, chiede di rigettare la domanda formulata in via principale perché infondata; di dichiarare irricevibile la richiesta formulata in via subordinata e comunque rigettarla in quanto infondata.
La ricorrente, in sede di repliche, ribadisce che il contratto di finanziamento prodotto dalla banca non le è mai stato consegnato e, comunque, ne disconosce la firma; conferma gli argomenti a sostegno del collegamento negoziale fra il finanziamento e la fornitura contestuale del climatizzatore e del servizio di erogazione di energia; richiama nuovamente la documentazione ove espressamente E.I. propone il climatizzatore, specificando che nel “pacchetto” sono inclusi costi, oneri e tassi con relativa offerta commerciale riguardante la fornitura di energia elettrica, specificando persino le condizioni extra ed in particolare l’adesione alla Convenzione che avrebbe permesso le bollette a zero euro.
L’Intermediario controreplica ribadendo che il contratto di finanziamento è stato regolarmente sottoscritto (e mai disconosciuto) dalla Cliente e che copia dello stesso è stata trasmessa alla stessa nel gennaio e marzo 2020 (come da documentazione allegata). Per il resto richiama quanto già dedotto nelle controdeduzioni.
DIRITTO
La questione oggetto di controversia riguarda le conseguenze derivanti dall’assunto inadempimento di un contratto di fornitura sul contratto di credito al consumo ad esso collegato.
In via principale, la ricorrente chiede l’accertamento della nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 117 del TUB, per mancanza della sua sottoscrizione. In proposito si rileva che, diversamente da quanto sostenuto, al contratto (allegato agli atti dall’intermediario) è apposta la firma della Cliente, la quale, del resto, ne ha dato esecuzione pagando le relative rate per circa due anni. Quanto al disconoscimento della propria firma, si deve evidenziare che tale eccezione non solo è formulata dalla Ricorrente solo in sede di repliche, ma che in ogni caso esula dalla cognizione di questo Arbitro, il quale non dispone dei necessari mezzi istruttori per accertare siffatta falsità, salvi i casi di alterazione grossolana e immediatamente rilevabile icu oculi, circostanza non ravvisabile nella specie (confrontando la sottoscrizione apposta al contratto e la firma della Cliente sul documento di identità allegato al ricorso). Accertata l’assenza di vizi di forma del contratto di finanziamento; evidenziato che nessun rilievo può assumere, ai fini della validità del contratto, la contestata mancata consegna del testo negoziale, oltretutto contraddetta dalle prove offerte dalla controparte, il Collegio è tenuto a verificare la sussistenza, nella specie, dei requisiti per l’operatività dell’art. 125 quinquies TUB, avendo la ricorrente denunciato l’inadempimento del fornitore e, quindi, chiesto, in via subordinata, la risoluzione del contratto di credito. L’Intermediario contesta, con riferimento a tale domanda, la sua stessa legittimazione passiva, in quanto la pretesa della ricorrente si baserebbe sul collegamento fra il contratto di finanziamento, da un lato, e l’inadempimento di un rapporto di fornitura di energia, dall’altro, al quale lo stesso è del tutto estraneo. L’eccezione non
trova fondamento in quanto la questione attiene all’applicabilità o meno al caso di specie dell’art. 125-quinquies TUB, il quale, in presenza di un credito al consumo caratterizzato dal collegamento negoziale, pone a carico del soggetto finanziatore il rischio dell’inadempimento di non scarsa importanza da parte del fornitore, consentendo al consumatore di liberarsi da ogni vincolo restitutorio nei confronti dello stesso. Venendo, quindi, al merito, si deve rilevare che se è vero, come da descrizione offerta dalla Ricorrente, che il fornitore le aveva proposto un “pacchetto unico”, composto sia dall’acquisto di due climatizzatori che dalla fornitura di energia e gas, è altrettanto vero che ciò non emerge dal contratto di finanziamento di € 11.000 in cui sono indicati come beni ai quali il prestito è finalizzato soltanto i climatizzatori e la pompa di calore, senza alcun riferimento all’erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e gas; anche la fattura rilasciata alla Cliente dalla società fornitrice per l’importo di € 11.000 segnala la sola fornitura e installazione del “climatizzatore”. I riferimenti alla fornitura di energia compaiono solo in altri documenti allegati dalla ricorrente, oltretutto dal carattere generico (uno reca le tariffe di una ipotetica fornitura di energia; l’altro è una lettera del 6.11.2018 con cui la E. & S. dà alla Cliente il benvenuto nella nuova fornitura di energia elettrica). Dai testi negoziali emerge, in definitiva, che oggetto della fornitura erano i soli climatizzatori e che, di conseguenza, il finanziamento era collegato soltanto al loro acquisto. In tale prospettiva è, quindi, evidente che nella specie non possano ravvisarsi gli estremi dell’inadempimento del fornitore, poiché la fornitura di energia elettrica e gas, cessata da aprile 2019, non rientrava nell’oggetto negoziale e non era quindi ricompresa nel finanziamento dell’intermediario. Dal momento che il fornitore sembra avere regolarmente adempiuto alla (unica) prestazione cui risultava contrattualmente tenuto, posto che la ricorrente nulla eccepisce con riguardo alla consegna dei climatizzatori o alla esistenza di eventuali difetti, non ravvisandosi gli estremi per poter applicare l’art. 125 quinquies TUB, il ricorso non può essere accolto (nello stesso senso, Collegio di Milano, decisioni n. 5899/21 e n. 939/219).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1