CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRA
ATO-MB E BRIANZACQUE SRL
Aggiornamento approvato dalla Conferenza d’Ambito del 04 ottobre 2022
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Sommario
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio 10
Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate 11
Articolo 5 - Durata della convenzione 12
Articolo 6 - Divieto di subconcessione 13
Articolo 7 - Risoluzione della convenzione 13
Articolo 8 - Clausole di tutela per Enti Finanziatori 14
Articolo 9 - Responsabilità del Gestore 14
Articolo 10 - Convenzioni pregresse - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale e gli ex gestori non conformi 15
Articolo 12 - Stato di consistenza dei beni di proprietà ed affidati in concessione 16
Articolo 13 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni 16
Articolo 14 - Gestioni esistenti dovute a collegamenti infrastrutturali di collettamento con altri territori 17
Articolo 15 - Contenuto del Piano d’Ambito 17
Articolo 16 - Aggiornamento del Piano d’Ambito e finanziamento 18
Articolo 17 - Approvazione dei progetti da parte dell’EGA e Autorità Espropriante 19
Articolo 18 - Interventi non previsti dal Piano degli interventi 20
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO 20
Articolo 19 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 20
Articolo 20 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario 20
Articolo 21 - Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 21
Articolo 22 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 21
Articolo 23 - Determinazione tariffaria 22
Articolo 24 - Tariffe da applicare all’utenza 22
Articolo 25 - Controllo da parte dell’Ente di governo dell’ambito 23
Articolo 26 - Comunicazione dati servizio e modalità rendicontazione delle attività del Gestore 24
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO 24
Articolo 27 - Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore residuo al Gestore uscente 24
Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 25
Articolo 28 - Ulteriori obblighi dell’EGA 25
Articolo 29 - Ulteriori obblighi del Gestore 26
Articolo 30 - Bilancio sociale 26
Articolo 31 - Carta dei servizi 27
Articolo 32 - Regolamento del servizio 27
Articolo 33 – Disciplinare Tecnico 28
Articolo 34 - Livelli di servizio 28
Articolo 35 - Controllo di qualità da parte del Gestore 28
Articolo 36 - Intervento dell’EGA 28
Articolo 37 - Water Safety Plan 29
Articolo 38 - Sistemi gestionali del Servizio Idrico Integrato 29
Articolo 39 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, canone unico patrimoniale 30
Articolo 40 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore 31
Titolo VI PENALI E SANZIONI 31
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI 32
Articolo 43 - Elezione del domicilio 32
Articolo 45 - Assicurazioni 32
Articolo 46 - Modalità di aggiornamento della Convenzione 33
Articolo 47 - Tracciabilità dei flussi finanziari 33
Articolo 48 - Spese contrattuali 33
Articolo 49 - Clausola interpretativa 33
Articolo 50 - Risoluzione delle controversie 33
Articolo 51 - Disposizioni transitorie e finali 33
L'anno duemilaventidue (2022), il giorno ventitre (23) del mese di novembre i signori:
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Saronno (VA) il 05/07/1941, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'EGA di Monza, Codice Fiscale 07502350965, costituito quale Azienda speciale della Provincia di Monza, il quale è stato autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 07/11/2022 (All. 1);
2. .Xxxxxx Xxxxxx, nato a Milano (MI) il 21/06/1970, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato di Brianzacque srl , che in seguito sarà indicata più brevemente "Il Gestore", con sede in Monza via X. Xxxxx n.105, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 03988240960,
R.E.A. n. MB-1716796, partita I.V.A. n. 03988240960, estratto verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del 26/10/2022 Odg (All. 2)
Stipulano, in revisione dei precedenti documenti di affidamento, la presente Convenzione e relativi allegati.
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione vigente.
Acquedotto: è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
Adduzione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, delle reti nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l’acqua captata nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
Altre attività idriche: è l’insieme delle seguenti attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione,
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi x xxxxxxx, qualora autorizzati,
c) lo svolgimento di attività di gestione della morosità, quali l’invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura,
d) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture,
e) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari,
f) controllo qualitativo acque potabile/reflue,
g) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto, nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. n. 152/06;
Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale: individuate dal pertinente Ente di governo dell’ambito, tra le quali rientrano le seguenti:
a) l’efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato,
b) la riduzione dell’utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l’installazione di fontanelle,
c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l’alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato,
d) il riuso dell’acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità, Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 152/06, come integrato dall’art.7 del D.L. n.133/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente di Governo dell’Ambito individuato dalla Regione;
Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato: consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l’utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione energetica del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività idriche di depurazione, l’uso di cavidotti idrici per l’alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
Autorità: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nel seguito ARERA; Captazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
Contratto fornitura del SII: ovvero dei singoli servizi che lo compongono, è l’atto stipulato fra il Gestore e il cliente/utente;
Convenzione di gestione: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l’Ente affidante e il Gestore del SII;
Depurazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;
Disciplinare tecnico: è il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore, disciplinando obiettivi, scadenze e penali del rapporto contrattuale tra ATO e Gestore;
Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfettaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di
acqua potabile; include inoltre l’attività di fatturazione e l’assistenza agli utenti e gestione dei reclami; Ente di Governo dell’Ambito (EGA): è il soggetto le cui competenze sono definite dall’art.48 c. 2 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi Locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, dal D. Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, nonché da ulteriori normative e disposizioni regolamentari emanate da ARERA in materia di Servizio Idrico Integrato.
In particolare, è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell’articolo 154 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06, come modificato dall’articolo 7 lettera e) del Decreto Legge 133/14, come convertito dalla Legge 164/14. Ai fini della presente convenzione l’EGA viene identificato con l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza – ATO MB;
Enti Locali: sono gli enti locali che partecipano obbligatoriamente all'Ente di Governo dell’Ambito (EGA);
Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Fognatura: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
Forza maggiore: è ogni atto o fatto imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse,
• fenomeni naturali avversi, compresi: fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni e contaminazioni,
• scioperi generali, black out servizio elettrico,
• carenza o indisponibilità della risorsa idrica, al di fuori dei casi regolamentati dal Water Safety Plan;
Gestione Ordinaria del Servizio: indica la gestione del servizio effettuata dal Gestore nei casi di scadenza naturale o anticipata della Convenzione senza l’obbligo di realizzare alcun intervento se non gli interventi di emergenza e quelli strettamente necessari a garantire i Livelli di Servizio dell'anno in cui è avvenuta la casistica sopracitata, percependo la stessa tariffa applicata nel periodo relativo alla scadenza naturale o anticipata fermo restando che eventuali maggiori ricavi percepiti dal Gestore saranno portati a conguaglio dell'Indennità dovuta dal Gestore Subentrante. Il valore dell’investimento complessivo non potrà essere comunque superiore a quello dell’anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione;
Gestore del servizio idrico integrato o Gestore del SII: è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio. In riferimento alla presente Convenzione, con Gestore del SII si identifica la società Brianzacque Srl;
Gestore subentrante: è il Gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel SII; Gestore grossista: è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all’ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il Gestore del SII che delega ad altro Gestore del SII la fatturazione del servizio;
Livelli di servizio attuali: sono gli standard qualitativi del servizio fornito all’utenza espressi tramite valori effettivi, alla data dell’ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di
esercizio del SII;
Livelli di servizio obiettivo: sono gli standard di servizio necessari per soddisfare l’utenza e per poter offrire un servizio efficiente, efficace, ed economico, espressi da valori target dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
Macro-indicatori di qualità tecnica: sono ricompresi tra gli standard generali di qualità tecnica introdotti con deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la regolazione della qualità tecnica - RQTI) e
- affiancandosi ai prerequisiti e agli standard specifici di qualità tecnica - consentono la definizione di un percorso articolato in target evolutivi. A ciascun macro-indicatore sono associati obiettivi distinti in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza di ciascun operatore;
Macro-indicatori di qualità contrattuale: introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR (recante l’integrazione alla regolazione della qualità contrattuale - RQSII), sono individuati componendo gli indicatori semplici di qualità contrattuale e consentono la definizione di un percorso articolato in target evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascuna gestione;
Misura: è l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione per cinque anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
Mutui dei proprietari (MTp): sono il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal Gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall’EGA in data antecedente all’emanazione della deliberazione 27 dicembre 2019 580/2019/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio MT3”, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del Gestore del SII;
Piano d’ambito: è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006;
Piano economico finanziario (PEF): a norma dell’art. 149, c. 4, del D. Lgs. n. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente d’Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai sensi del comma 4, dell’art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006 e della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, il PEF si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e del piano tariffario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati; Piano tariffario: è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore, ai sensi del Metodo Tariffario Xxxxxx vigente, secondo le disposizioni emanate dall’ARERA;
Potabilizzazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
Prerequisiti: sono le condizioni minime, definite dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti. I prerequisiti sono i seguenti: i) la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali; ii) l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d. Lgs. n. 31/01; iii) l’assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato
adeguamento alla direttiva 91/271/CEE; iv) la disponibilità e l’affidabilità dei dati necessari; Programma degli interventi (PdI): a norma dell’art. 149, c. 3, del D. Lgs. n. 152/06, è il documento, approvato dall’EGA, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
Proprietario: è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell’ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
Punto di immissione: è il punto in cui l’acqua rispondente ai requisiti di qualità per il consumo umano, proveniente da fonti superficiali, sotterranee o sorgenti, a valle di eventuali trattamenti di potabilizzazione, ivi inclusi i punti di interconnessione con altri acquedotti e serbatoi, è immessa nella rete di distribuzione;
Regolamento del SII/ Regolamento d’utenza: è il documento in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, le indicazioni tecniche e commerciali a cui gli utenti contrattualizzati e non, devono attenersi, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso;
Schema regolatorio specifico: è definito dall’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione;
Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali include anche:
a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione,
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del documento ARERA di riferimento dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”,
c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche,
d) trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, in caso di situazioni emergenziali;
Soggetti Finanziatori: è ciascuno degli istituti di credito e/o investitori istituzionali e/o altri finanziatori che eventualmente sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento a medio/lungo termine relativi al SII e che dovranno essere di volta in volta comunicati per iscritto dal Gestore all'EGA;
Standard di qualità contrattuale del servizio: sono gli standard generali e specifici che devono essere garantiti dal Gestore ai sensi della deliberazione dell’AEEGSI 655/2015/R/IDR, come aggiornata dalla 547/2019/R/IDR;
Standard generali di qualità tecnica del servizio: sono gli standard individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
Standard migliorativi: sono gli standard definiti dall’EGA ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione 655/2015/R/IDR, come aggiornata dalla 547/2019/R/IDR;
Standard specifici di qualità tecnica del servizio sono gli standard individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, già definiti dalla normativa vigente e riferiti a profili di continuità del servizio di acquedotto, cui associare indennizzi automatici alle utenze in caso di mancato rispetto dei livelli minimi previsti;
TIMSII è l’Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr e s.m.i., avente ad oggetto il “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
Utente: è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato o intenda stipulare un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
Utente finale disalimentabile: è l’Utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura; Utente finale non disalimentabile: è l’Utente finale beneficiario del bonus sociale idrico nonché le utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile”, per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;
Utente indiretto: è il destinatario finale del servizio erogato all’utenza condominiale e coincide con l’unità immobiliare sottesa al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
Valore residuo: è l'ammontare indicato all'art. 29 dell’Allegato A) alla deliberazione n. 580/2019 (MTI3) /R/IDR relativa al Metodo tariffario Idrico;
Vendita all’ingrosso: è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
Per specifiche non contenute nel presente glossario si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni ARERA in materia.
Articolo 2 - Oggetto
2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico- Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione;
d) svolgere funzioni di garante per la corretta applicazione degli adempimenti della presente convenzione da parte dei soggetti coinvolti
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio
3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento in house providing. Nello specifico:
- l'EGA di Monza e Brianza è stato costituito come Azienda speciale con delibera del Consiglio Provinciale n.9 del 12 maggio 2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 della legge regionale
n. 26 del 2003 e s.m.i;
- con contratto di servizio in data 14 giugno 2012, ATO MB ha affidato a Brianzacque srl la gestione delle reti e l’erogazione del SII nel territorio di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per la durata di venti anni fino al 31/12/2031;
- il Gestore ha accettato di gestire i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al SII dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e di fornire agli utenti il Servizio, conformemente al contratto di servizio sottoscritto di cui al precedente comma, che si intende superato dal presente atto;
- con atto n. 4 del 27 /12/ 2012 ATO MB su parere vincolante della conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza n. 4 di pari data, ha confermato l’affidamento del SII a Brianzacque srl e di prorogare fino al 30/6/2013 la scadenza ultima per il perfezionamento dell’affidamento alla stessa, depositata agli atti dell’EGA;
- con delibera n 10 del 18/6/2013 l’ATO MB ha deliberato di proporre alla Conferenza d’Ambito la conferma dell’affidamento a Brianzacque srl;
- la Conferenza dei Comuni, con delibera n. 1 del 26/6/2013 nel prendere atto del raggiunto assetto del modello in house di Brianzacque srl ha confermato l’affidamento del SII in capo alla stessa, depositata agli atti dell’EGA;
- le parti hanno provveduto a riformulare il contratto di servizio sottoscritto in data 14 giugno 2012 al fine di regolamentare in modo unitario la gestione del servizio, anche sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia e da ARERA, verso i comuni all’interno del perimetro amministrativo della Provincia di Monza e Brianza;
- con deliberazione n. 5 del 23/06/2016, la Conferenza dei Comuni ha espresso parere favorevole e vincolante all’approvazione della Convenzione di affidamento del SII e relativi allegati tra ATO MB e il Gestore Brianzacque srl, successivamente revisionata con deliberazione n. 1 del 19/10/2016, depositate agli atti dell’EGA;
- in data 11/11/2016 è stata sottoscritta la Convenzione per la Gestione del SII tra ATO MB e Brianzacque srl, depositata agli atti dell’EGA;
- con deliberazione n. 3 del 22/11/2018, la Conferenza dei Comuni ha espresso parere favorevole e vincolante alla proposta di estensione della durata dell’affidamento per ulteriori 10 anni e pertanto fino al 31.12.2041, depositata agli atti dell’EGA;
- il Consiglio d’Amministrazione ATO MB con deliberazione n. 38 del 3 dicembre 2018 ha approvato l’estensione della durata dell’affidamento a Brianzacque srl, quale Gestore fino al 31.12.2041, depositata agli atti dell’EGA;
- che in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’accordo modificativo della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATO MB e Brianzacque srl, sottoscritta in data 11 novembre 2016
- che in data 10 febbraio 2021 è stato sottoscritto il nuovo testo della Convenzione, a seguito dell’aggiornamento approvato dalla Conferenza d’Ambito del 22 dicembre 2020;
- che in data 23 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo testo della Convenzione, a seguito dell’aggiornamento approvato dalla Conferenza d’Ambito del 04 ottobre 2022.
3.2 L'EGA, al termine del percorso di riorganizzazione e razionalizzazione delle concessioni esistenti sul territorio provinciale, al fine del superamento della frammentazione esistente delle gestioni non conformi ed alla costituzione di un soggetto industriale unitario operante nell'Ambito Territoriale Ottimale, ha deliberato di confermare l’affidamento del SII (di seguito detto anche, più brevemente, "Servizio") al Gestore alle condizioni di cui alla convenzione del 11/11/2016 e successivo accordo modificativo del 19/12/2018, che sostituiscono ogni precedente pattuizione.
3.3 L'EGA ai sensi dell'art.34 comma 20 della Legge Regionale n.221/2012, con Relazione approvata con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.28 del 27 dicembre 2013, depositata agli atti dell’EGA. ha illustrato il percorso che ha portato all’affidamento del SII da parte dell’EGA al Gestore, secondo il modello cd in house.
3.4 L'EGA ha altresì verificato, relativamente al Gestore:
• la partecipazione pubblica totalitaria all’interno del capitale sociale;
• l'adozione di uno Statuto e di atti regolamentari che configurano un rapporto secondo il modello "in house providing" tra il soggetto Gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il SII;
• lo svolgimento del Servizio prevalentemente a favore dei Comuni dell’Ambito.
Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate
4.1 L’EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 4.9.
4.2 Mediante il contratto di servizio di cui al precedente art. 3.1, come novato dalla Convenzione dell’11/11/2016 e successivo atto modificativo del 19/12/2018 aggiornato nel dicembre 2020 e con la presente revisione, l’EGA ha affidato al Gestore, che ha accettato, la gestione del SII, nonché lo svolgimento di ulteriori attività idriche, che incidono sulla tariffa, previo parere dell’EGA medesimo.
4.3 L'EGA conserva il controllo del Servizio affidato e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificato negli articoli seguenti.
4.4 Per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo, fatto salvo quanto previsto all’art. 4.9 della presente Convenzione, di erogare il Servizio e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni dell’Ambito (All. 3) nonché degli ulteriori Comuni, o loro porzioni, estranei all'Ambito, ma il cui Servizio è tutto o in parte, garantito da infrastrutture dedicate anche concesse in gestione a fronte di Convenzioni/Accordi di interambito di cui all'art.47 della legge regionale 26/2003 e/o comunque per disposizioni di Autorità.
4.5 L’EGA e gli Enti Locali allo stesso partecipanti si obbligano a non rilasciare a soggetti diversi dal Soggetto unico affidatario del SII, senza preventivo parere motivato del Gestore affidatario nell’ATO di riferimento e per i servizi da essi gestiti permessi, autorizzazioni, assensi o nulla osta per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico.
4.6 Il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del
programma degli interventi allegato al Piano di Ambito.
4.7 Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'EGA, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi gli enti costituenti l’EGA.
4.8 In caso di modifiche alla delimitazione del territorio e pertanto di revisione del perimetro dell'affidamento, le Parti provvederanno a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente, come meglio evidenziato agli articoli successivi, fermo restando i contenuti della presente Convenzione.
4.9 L’EGA ed il Gestore prendono atto che, alla data della presente Convenzione, all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti Gestori conformi:
• Brianzacque Srl - Gestore Unico,
• Cap Holding Spa - Gestore Grossista.
4.10 Il Gestore può procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni, previo parere vincolante e periodica rendicontazione all’EGA, per regolare i rapporti con i Gestori interessati dalle aree di interambito, nonché convenzioni di coordinamento con eventuali enti pubblici e/o soggetti privati. Si intendono fatte salve le convenzioni precedentemente in essere con enti locali, atte a regolamentare alcuni segmenti del servizio in limitate zone extra-ambito.
4.11 Ai sensi dell'articolo 156 del D. Lgs. n. 152/2006, la tariffa è riscossa dal soggetto che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartirla fra i diversi gestori interessati, in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4.12 In caso di svolgimento di ulteriori attività idriche, che incidano sulla tariffa, il Gestore è tenuto ad ottenere preventivo parere dell’EGA, e si impegna a fornire periodica rendicontazione sulle attività poste in essere, sulla base di quanto richiesto dall’EGA.
4.13 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione o dei relativi allegati.
Articolo 5 - Durata della convenzione
5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, protempore vigente, la durata della concessione coincide con quella dell'affidamento ed è fissata in anni 30 decorrenti dal 1/01/2012 e fino al 31/12/2041.
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento in scadenza può essere estesa, comunque non oltre il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011,
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione ARERA.
5.3 Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, dandone comunicazione ad ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Articolo 6 - Divieto di subconcessione
6.1 E' fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere parzialmente o totalmente il Servizio oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.
6.2. Non è da considerarsi subconcessione l'utilizzo da parte del Gestore di imprese controllate o collegate ai sensi del codice civile e dell'art.7 del codice dei contratti per parti del Servizio, previo parere dell’EGA.
Articolo 7 - Risoluzione della convenzione
7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).
7.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì, in caso di:
a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio,
b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto,
c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”).
7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA.
7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di:
a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 44 (“Garanzie”),
b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 45 (“Assicurazioni”),
potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate.
7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente/o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione.
7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione.
7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore.
7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art.44 della presente Convenzione.
7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1.
Articolo 8 - Clausole di tutela per Enti Finanziatori
L'EGA valuterà l'inserimento, sotto forma di atto integrativo, di eventuali clausole o altre modifiche della Convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di legge e regolamentari e comunque dando priorità alla qualità e continuità del Servizio.
Articolo 9 - Responsabilità del Gestore
9.1 Dalla data di attivazione dell’affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti e/o in base a disposizioni dall’Autorità.
9.2 Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate da ARERA.
9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
9.4 Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando, altresì, l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.
9.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non conoscenzadella rete, per cause non imputabili al Gestore stesso e/o da situazioni di criticità non comunicate al Gestore e da quest’ultimo non rilevabili, la responsabilità si intenderà solidalmente assunta anche dai soggetti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, il proprietario rimane responsabile.
9.8 Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre leggi di riferimento in materia.
9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto ad ottenere il preventivo parere favorevole dell’EGA.
Articolo 10 - Convenzioni pregresse - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale e gli ex gestori non conformi
10.1 Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore mantiene l'obbligo di provvedere al rimborso, ai Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, delle rate residue dovute per i mutui da essi accesi per il finanziamento di reti, impianti ed infrastrutture di loro proprietà e strumentali al Servizio, al netto dei relativi contributi erariali e secondo i termini e le condizioni incluse nelle Convenzioni già sottoscritte dal Gestore (o suoi danti causa) con i Comuni stessi, per la presa in carico dei suddetti beni. Ogni e qualsiasi modifica a detti accordi relativi al rimborso dei ratei deve essere pattuita tra Gestore e comune e comunicata all’EGA. Tale obbligo si riferisce alle sole rate che maturano nel periodo di durata dell'affidamento del Servizio. L'onere è assunto sulla base dell'aspettativa che in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del SII, secondo le indicazioni del Metodo Tariffario Xxxxxx pro tempore vigente.
10.2 Con la sottoscrizione del presente atto vengono meno le convenzioni per la presa in carico dei beni precedentemente sottoscritte dal Gestore affidatario, fermo restando:
A. la decorrenza, la durata e il dettaglio dei rimborsi dei mutui accesi dai Comuni afferenti al segmento del SII gestito da Brianzacque, allegati alle medesime;
B. per le Società patrimoniali, proprietarie di infrastrutture del SII in uso a Brianzacque, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 152/06, il riconoscimento dei costi per il rimborso degli investimenti realizzati al netto dei contributi pubblici, degli oneri finanziari dei mutui in essere e degli ulteriori costi inerenti al SII, ove esistenti, come da elenco allegati alle Convenzioni precedentemente in essere;
C. il contratto di debito-credito sottoscritto con l’EGA, ed il versamento delle relative quote di competenza secondo quanto previsto nei piani di versamento ivi contenuti.
10.3 L’EGA si obbliga a far subentrare in tali accordi, in ogni caso di cessazione dell’affidamento, il nuovo Gestore.
Articolo 11 – Personale
In caso di nuove acquisizioni il soggetto Gestore si impegna ad assumere i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente addetti al servizio acquisito da almeno 1 anno ai sensi di quanto
disposto dalla normativa di settore. In caso di acquisizione di rami di azienda, l’impegno riguarderà unicamente il personale facente parte da almeno un anno del segmento di attività ceduto dal Gestore uscente.
Articolo 12 - Stato di consistenza dei beni di proprietà ed affidati in concessione
12.1 Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del Servizio possono essere:
a) in proprietà:
Sono beni in proprietà del Gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà. Tra i beni di cui sopra le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio;
b) affidati in concessione al Gestore:
I beni affidati in concessione sono le infrastrutture di proprietà degli Enti Locali, o di precedenti gestori, strumentali alla corretta gestione del Servizio.
12.2 I beni di cui ai punti a) e b) sono quelli già gestiti dal Gestore e quelli che verranno realizzati e/o consegnati posteriormente (o indicati nel Piano d’Ambito).
12.3 Si dà atto che il Gestore ha redatto lo stato di consistenza, per categoria e per Comune appartenente all’Ambito, dei beni di cui alle precedenti lettere a) e b), all’interno di un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri stabiliti con D.G.R. del 21 novembre 2007, n.8/5900 "Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche (art. 37, lett. d, l. r. n. 26/2003 e art. 4 l. r. n. 29/1979)". Il sistema dovrà rimanereallineato secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema X.X.Xx Acque di Regione Lombardia e sue implementazioni e/o modifiche. L’EGA ha facoltà di accesso al suddetto sistema informativo mediante credenziali allo stesso riservate.
Tale stato di consistenza precisa lo stato di funzionamento dei beni di cui al punto precedente sulla base della seguente metodologia:
• impianti: identificazione univoca di ciascun manufatto che permetta di reperire negli archivi aziendali documentazione riportante la consistenza fisica ed impiantistica per sezioni;
• reti: diametro, lunghezza, materiali.
Il Gestore si impegna ad inserire nel sistema gli identificativi catastali degli impianti realizzati, entro 1 mese dalla data di collaudo.
12.4 Ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a mantenere aggiornato lo stato di consistenza nel sistema informativo in base alla progressiva e sempre maggiore conoscenza dei manufatti gestiti, entro 1 mese dalla data di collaudo per le nuove realizzazioni.
12.5 Qualora taluni beni od attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per l’erogazione dei servizi, il Gestore provvederà, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione “in buono stato di conservazione secondo le vigenti normative. Per le condotte ed i manufatti ad esse inerenti, il Gestore trasmetterà annualmente ad EGA e all’ente proprietario un consuntivo delle dismissioni.
Articolo 13 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni
13.1 Il Gestore accetta la gestione dei beni di cui all'art. 12.1 lett. b) che assume valore di consistenza per tutti gli effetti di legge, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al
momento della consegna.
13.2 L'EGA e per tramite di esso gli Enti Locali, consegneranno altresì al Gestore tutti i progetti e i documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati o oggetto di eventuale futura consegna.
13.3 Le opere attinenti al SII, eventualmente realizzate nel corso della vigenza della presente Convenzione, direttamente dal Gestore e/o da soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nonché le opere eseguite direttamente da Enti Locali o Enti Pubblici, verranno concesse a titolo gratuito dall’Ente Locale, dai suddetti Enti Locali o Enti Pubblici al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il SII. Il certificato di collaudo con esito positivo costituisce accettazione delle opere. La presa in consegna delle opere da parte del Gestore (avvio della gestione), resta subordinata oltre che al superamento del collaudo tecnico- funzionale con esito positivo, anche al completamento dei lavori di sistemazione finale delle aree pubbliche ed alla loro presa in carico da parte dell'Ente Locale o Ente Pubblico proprietario dell'area. Dalla data di presa in consegna, le opere così concesse verranno aggiunte all’elenco dei beni in concessione mediante aggiornamento dello stato di consistenza di cui al precedente art. 12.3.
13.4 Per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei piani di lottizzazione per la rete acquedottistica e fognaria a cura del Gestore si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel Regolamento SII, allegato alla presente.
13.5 Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, considerandosi gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni del Piano.
13.6 L’EGA si impegna per tutta la durata della presente Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, di impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali oggetto della presente Convenzione, senza l’obbligatorio parere preventivo e motivato del Gestore che procede a valutazione del progetto al fine di assicurare uniformità della gestione.
Articolo 14 - Gestioni esistenti dovute a collegamenti infrastrutturali di collettamento con altri territori
Stante la conformazione del bacino idrografico e relativa rete di collettamento esistente, anche a seguito di quanto previsto dal precedente art. 4.9, per la gestione integrata del Servizio idrico della Provincia di Monza e Brianza, l’EGA, in accordo con il Gestore Unico, potrà stipulare accordi interambito, per i singoli segmenti del servizio di approvvigionamento idrico, collettamento e depurazione riferiti a Comuni intra o extra Ambito.
Articolo 15 - Contenuto del Piano d’Ambito
15.1 Il Piano d’Ambito, pro tempore vigente, Allegato 4 alla presente Convenzione (consultabile sul sito dell’Ufficio d’Ambito e/o su supporto cartaceo presso gli stessi Uffici), è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d. Lgs. n. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento,
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione,
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi,
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), redatto dall’EGA, che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite da ARERA- prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato da ARERA Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
15.2 L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
15.3 L'EGA assicura che, per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario, secondo criteri di efficienza
Articolo 16 - Aggiornamento del Piano d’Ambito e finanziamento
16.1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta da ARERA, l'EGA
- all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti da ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato da ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza,
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’ARERA- l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente,
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’ARERA.
16.2 L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
16.3 L'EGA assicura che, l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
16.4 L’EGA procede alla revisione periodica del Piano d’ambito con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e nei casi particolari previsti dalla presente Convenzione.
16.5 Il Piano d’Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla sua successiva revisione, finalizzata ad assicurare l’efficacia e l’efficienza del Servizio, nonché il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione. Fatta salva la possibilità per l’EGA di realizzare revisioni straordinarie al Piano d’Ambito dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili al momento della revisione periodica, anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, il Piano d’Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito:
a) dell’approvazione di revisioni tariffarie,
b) della revisione del perimetro del Servizio,
c) dell’adozione di misure destinate a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) dell’assunzione da parte del Gestore della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi,
e) di interventi regolatori da parte ARERA o modifiche di disposizioni legislative o regolamentari comunitarie, nazionali o regionali che alterino l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
16.6 Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito saranno reperite attraverso:
• la tariffa determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 23 e 24,
• l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti Locali, della Regione, dello Stato o dell’Unione Europea,
• qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall’Ufficio d’Ambito,
• qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dal Gestore, nel rispetto dello statuto della società in house, nonché delle vigenti normative in tema di attività riservate agli intermediari finanziari e vietate al Gestore.
Articolo 17 - Approvazione dei progetti da parte dell’EGA e Autorità Espropriante
17.1 Ai sensi dell’art. 158-bis D. Lgs. n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall’EGA, che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e ss. della L. n. 241/1990.
17.2 L'approvazione di cui al punto precedente comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l’approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
17.3 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente convenzione, l'EGA attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.158 – bis del D. Lgs. n. 152/2006, le funzioni ed i poteri di "Autorità espropriante", quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti.
Articolo 18 - Interventi non previsti dal Piano degli interventi
18.1 Ogni intervento che si intende realizzare in variazione al PdI approvato che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo PdI deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell’EGA che, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione dell’EGA dovrà darne informazione alla Conferenza dei Comuni nella prima seduta utile e trasmettere il verbale, per conoscenza, alla Provincia di Monza e Brianza.
18.2 Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l’importo annuale previsto nel PdI per gli interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i quali il Gestore è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione all’EGA e ad inviare la documentazione tecnica giustificativa entro e non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo all’inizio lavori. Nella suddetta documentazione il Gestore dà conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l’intervento e ne fornisce i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione. Il Gestore mette a disposizione dell’Ega la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione dell’intervento (as built), e garantisce l’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale, messo a disposizione in modalità di visualizzazione all’EGA, entro tre mesi dalla conclusione dell’intervento (intesa dalla sottoscrizione dei certificati di collaudo).
18.3 In caso di realizzazione di opere non autorizzate, ad eccezione del precedente punto, l’EGA si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell’indennizzo da corrispondere al termine dell’affidamento per subentro di altro Gestore.
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO
Articolo 19 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario
Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.
Articolo 20 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario
20.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
20.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
20.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 21 - Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
21.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a. revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
• trattamento dei costi di morosità,
• allocazione temporale dei conguagli,
• rideterminazione del deposito cauzionale,
• revisione dell’articolazione tariffaria,
• rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;
b. revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c. modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d. richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e. eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
21.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
21.3 Nei casi in cui, nell’ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 21.1, l’adozione delle predette misure avviene contestualmente all’elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.
Articolo 22 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
22.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
22.2 ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, ARERA può disporre misure cautelari.
22.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
22.4. Qualora il Gestore ritenesse che siano venute meno le condizioni di equilibrio economico- finanziario della gestione previste nel Piano d'Ambito, ne dovrà tempestivamente dare comunicazione
all'EGA, fornendo altresì l'indicazione dei presupposti e delle motivazioni che sono alla base della presunta alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; in tale sede, il Gestore dovrà proporre l'adozione di una o più misure atte a riportare in equilibrio la gestione del Servizio. Tale proposta potrà concernere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica di uno o più degli elementi e/o dei fattori contemplati nel Piano degli Investimenti (durata, investimenti previsti, standard previsti, riduzioni di costi, allungamento dei tempi per il rimborso dei ratei dei mutui accesi dagli Enti Locali). L'EGA valuterà la proposta ed adotterà i provvedimenti ritenuti idonei al superamento delle difficoltà con possibilità di avvio di istruttoria volta all'analisi dell'andamento gestionale complessivo dell'Affidatario.
Articolo 23 - Determinazione tariffaria
23.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
23.2 L’EGA predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l’approvazione all’ARERA, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’ARERA stessa.
23.3 Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari costituiscono il corrispettivo totale del SII oggetto della presente Convenzione e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere riconosciuto per il medesimo servizio, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni ARERA.
23.4 La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto da ARERA, aggiornati all’ultimo esercizio utile o all’ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall’EGA.
23.5 Nel caso in cui l’EGA non provveda alla determinazione tariffaria secondo le scadenze poste dall’ARERA, il Gestore ha la facoltà di trasmettere all’EGA istanza di aggiornamento tariffario, redatta conformemente ai criteri deliberati da ARERA, dandone comunicazione alla stessa.
Articolo 24 - Tariffe da applicare all’utenza
24.1 La tariffa annua è applicata dal Gestore a partire dalla data di approvazione da parte dell’EGA oppure a seguito di determinazione da parte del Gestore, qualora ricorrano le condizioni di inadempimento da parte dell’EGA e secondo la disciplina di cui all’art. 23 (“Determinazione tariffaria”).
24.2 Prima della determinazione di cui al comma 24.1, il Gestore continua ad applicare l’ultimo Piano Tariffario approvato.
24.3 A seguito di approvazione della tariffa da parte di ARERA, il Gestore applica la tariffa così approvata.
24.4 L’eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall’EGA o dal Gestore, nei casi sopra indicati, e la tariffa approvata da ARERA, sarà oggetto di conguaglio da parte del Gestore per l’anno di
competenza.
24.5 L’articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall’EGA, sulla base dei criteri definiti da ARERA.
24.6 Il costo di funzionamento dell’EGA è a carico della tariffa del SII e definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario, con apposito atto, dello stesso EGA. Sarà corrisposto dal Gestore all’EGA, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo EGA, in conformità alle previsioni del Piano d’Ambito e delle spese effettivamente sostenute, e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’ARERA.
Articolo 25 - Controllo da parte dell’Ente di governo dell’ambito
25.1 L’EGA esercita una attività di controllo sul corretto esercizio del SII al fine di verificare ed assicurare:
a. la corretta applicazione della Tariffa e delle disposizioni ARERA; aventi ad oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII,
b. il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del servizio previsti nel Piano d’ambito,
c. l’andamento economico-finanziario della gestione affidata, nonché il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso,
d. la corretta e puntuale attuazione del Piano d’Ambito e del PdI,
e. la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento del SII/Regolamento d’Utenza e nella Carta del Servizio a tutela dell’utenza.
25.2 Per il soddisfacimento delle finalità di cui al comma precedente, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia di “unbundling” ed organizza la propria contabilità analitica per centri di costo.
25.3 Il Gestore ha l’obbligo di sottostare al controllo, da parte dell’EGA, del corretto esercizio del SII. A tal fine l’EGA, tramite il proprio personale dipendente, ovvero tramite tecnici all’uopo incaricati e previamente comunicati al Gestore, può accedere in qualunque momento presso le sedi amministrative ed operative del Gestore nonché agli impianti a lui concessi, con un preavviso scritto di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
25.4 Il Gestore ha, inoltre, l’obbligo di fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, economico ed amministrativo che verranno richieste. L’EGA può procedere inoltre ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità contrattuale e tecnici (RQSII-RQTI), anche a mezzo di sistemi informativi.
25.5 Dei risultati delle ispezioni deve essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l’assunzione di copie documentali, secondo la legislazione vigente.
25.6 Per ciascun intervento eseguito, il Gestore dovrà tenere a disposizione la relativa documentazione tecnica, economica ed amministrativa che dovrà essere fornita all’Ega su sua richiesta.
Articolo 26 - Comunicazione dati servizio e modalità rendicontazione delle attività del Gestore
26.1 Il Gestore è obbligato a fornire all’EGA le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del SII, al fine di permettere le attività di controllo di cui al precedente art.25 (“Controllo da parte dell’Ente di governo dell’ambito”).
26.2 Ad eccezione di quanto previsto al comma successivo, il Gestore è tenuto a fornire i dati richiesti dall’EGA entro 30 giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
26.3 In particolare, il Gestore deve trasmettere:
- il bilancio certificato dell’ultimo esercizio entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione,
- i prospetti predisposti secondo la normativa vigente e le disposizioni ARERA in materia di unbundling e di rendicontazione tariffaria entro 15 gg dall’invio all’ARERA,
- la proposta di revisione della Carta dei Servizi come disposto dall’art. 31 comma 5 della presente Convenzione.
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 27 - Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore residuo al Gestore uscente
27.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
27.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
27.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
27.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione di ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore residuo in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
27.5 Con riferimento al valore residuo di cui al precedente comma, si stabilisce quanto segue:
• tutte le opere, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali affidate inizialmente al Gestore o quello eventualmente successivamente realizzate dagli Enti Locali e/o dai privati, a scomputo oneri, parimenti affidato in gestione quale patrimonio di terzi, sono restituite all’EGA oppure direttamente al nuovo Gestore del servizio, su indicazione dell’EGA medesimo, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione. Nel caso in cui il Gestore, nel corso del periodo di affidamento abbia realizzato e contabilizzato quali interventi su beni di terzi, incrementi patrimoniali su beni ricevuti in concessione, esso dovrà essere
indennizzato come per il punto seguente,
• le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore strumentali al servizio e ad altre attività regolate dalla presente Convenzione, siano esse state acquisite prima o dopo la decorrenza di quest’ultima, siano esse state poste in esercizio o siano ancora in corso di realizzazione, saranno consegnate, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, e contestualmente cedute in proprietà al nuovo Gestore individuato dall’EGA.
27.6 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore residuo effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni ad ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
27.7 A seguito del pagamento del valore residuo di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore residuo, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
27.8 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
27.9 In caso di mancato pagamento del valore residuo, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore, attraverso la proroga della convenzione comunque non oltre il termine del periodo regolatorio vigente; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo. Durante il periodo di proroga il Gestore uscente si limita allo svolgimento delle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA, unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.
Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 28 - Ulteriori obblighi dell’EGA
L'EGA è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione ARERA;
c)garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate
dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione ARERA.
Articolo 29 - Ulteriori obblighi del Gestore
Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione ARERA e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) aggiornare periodicamente la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165, D. Lgs. n. 152/2006 da aggiornare annualmente;
f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione ARERA;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere significative criticità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità;
i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente, o di volta in volta richieste dall’EGA;
m) curare l'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA e dalla presente Convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione ARERA e dalla presente convenzione.
Articolo 30 - Bilancio sociale
Il Gestore deve dare un'informazione annuale all’EGA e alla cittadinanza dei risultati della propria azione attraverso la pubblicazione sul sito della Società del bilancio sociale di cui alla Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica G.U. n.53 del 16 marzo 2006, con la descrizione dei:
• principali impatti ambientali connessi allo svolgimento dell'attività aziendale, con particolare riferimento ai consumi energetici, alla qualità degli scarichi, alle emissioni di gas a effetto serra e ai rifiuti prodotti;
• principali risultati della gestione economico-finanziaria;
• dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di gestione;
• dati relativi agli investimenti e ai tempi di realizzazione;
• relazioni esistenti tra il Gestore e i diversi stakeholder relativi all'ambito sociale, con particolare riferimento a utenti, dipendenti, collettività e territorio.
Articolo 31 - Carta dei servizi
31.1 Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, per quanto non regolato con la presente Convenzione, il Gestore è tenuto ad applicare le misure metodologiche di cui alla Carta dei Servizi, consultabile sui siti istituzionali del Gestore/EGA (All. 5).
31.2 La Carta dei Servizi è predisposta conformemente a quanto stabilito dall’art. 2, comma 461, lettera a) della L. n. 244/2007, dalla successiva normativa vigente e dalle disposizioni ARERA, nelle quali sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione o riconosciuti dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
31.3 La precitata Carta indica, peraltro, le modalità per adire le vie conciliative al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni; nonché in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere anche nei confronti dei gestori medesimi.
31.4 Il Gestore, ai sensi della dell’art. 2, comma 9, lettera h), della Legge Regionale 26/2003, per alcuni indicatori predefiniti nella Carta ovvero identificati dall’EGA anche con successivi provvedimenti, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso secondo le modalità indicate nella Carta stessa.
31.5 La Carta dei Servizi è soggetta a revisione periodica al fine di aggiornare i contenuti e per adeguarla all’evoluzione della qualità richiesta dagli Utenti. La revisione è proposta dal Gestore, sottoposta a partecipazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori ed approvata dall’EGA.
31.6 La Carta contiene anche riferimenti alle modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.
Articolo 32 - Regolamento del servizio
32.1 Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento del Servizio approvato dall’EGA ed allegato alla presente Convenzione (All.6) nel quale sono descritte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso, le indicazioni tecniche e commerciali a cui gli utenti contrattualizzati e non, devono attenersi, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso.
32.2 Il Regolamento e relativi allegati sono periodicamente verificati e se necessario aggiornati, in accordo tra le Parti.
32.3 Il Regolamento include disposizioni volte a garantire la uniformità di trattamento a carico degli utenti e nei confronti del Gestore da parte delle Amministrazioni Comunali in cui si svolge il servizio. A fronte di quanto sopra il Regolamento verrà inviato affinché venga adottato nei modi di legge.
32.4 Il Regolamento è reso disponibile all’utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore e dell’ATO MB.
32.5 L’EGA approva il prezziario all’utenza e successive modificazioni, predisposto dal Gestore con cadenza almeno biennale, dandone pubblicità sul proprio sito e su quello del Gestore.
Articolo 33 – Disciplinare Tecnico
Il Disciplinare tecnico (All. 7) concorre, con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente, a regolare il rapporto tra l’EGA ed il Gestore e costituisce parte integrante della presente Convenzione di affidamento del SII.
Il Disciplinare potrà essere oggetto di revisione periodica qualora intervenissero modifiche sostanziali, o qualora una delle due Parti lo ritenesse necessario.
Articolo 34 - Livelli di servizio
34.1 Gli obiettivi ed i livelli di servizio sono precisati nel Piano d’Ambito, nel Disciplinare Tecnico e nella Carta dei Servizi.
34.2 Il Gestore si impegna a:
a. mantenere i livelli di servizio forniti nel caso in cui questi siano superiori a quelli minimi,
b. raggiungere i livelli minimi di servizio, qualora questi siano superiori a quelli effettivamente forniti.
34.3 In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio, secondo le tempistiche definite dall’EGA, al Gestore saranno applicate le penalità come regolamentate dal successivo art.41, comma 3.
34.4 Al fine di garantire i livelli di servizio, il Gestore è tenuto a predisporre e ad adottare i documenti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni ARERA.
Articolo 35 - Controllo di qualità da parte del Gestore
35.1 Il Gestore, al fine della verifica del corretto esercizio del SII nei confronti dell’utenza e della tutela dell’ambiente, garantisce un’adeguata attività di controllo di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, nonché delle acque reflue recapitate in pubblica fognatura secondo quanto previsto dalle vigenti normative e come dettagliato nel Disciplinare tecnico, ovvero stipulando apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.
35.2 Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque degli scarichi degli impianti di depurazione stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
Articolo 36 - Intervento dell’EGA
36.1 Fermo restando quanto stabilito dal vigente art. 152 del D. Lgs. n. 152/2006 in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità ed inadempienze agli obblighi previsti dalla legge
e dalla presente Convenzione ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il SII, l’EGA adotterà tutti i provvedimenti ritenuti opportuni onde assicurare all’utenza l’erogazione del Servizio.
Verificandosi l’evenienza di cui al precedente paragrafo, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione dell’EGA gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall’EGA medesima.
36.2 L’adozione delle misure di cui al comma 1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’EGA contesta al Gestore l’inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.
36.3 Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore. L’EGA avrà facoltà di attingere alla cauzione di cui all’art. 44 della presente Convenzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti conseguenti alle suddette evenienze.
Articolo 37 - Water Safety Plan
Il Gestore, in ottemperanza alla direttiva 2015/1787 (così detta Water Safety Plan), ha concordato con l'EGA un piano pluriennale per la redazione e l’adozione dei piani di sicurezza, a partire dal 31/12/2020, e conclusione per l’intero territorio gestito entro il 31/12/2024.
Articolo 38 - Sistemi gestionali del Servizio Idrico Integrato
38.1. Il Gestore garantisce di aver attivato idonei sistemi gestionali interni e/o conformi alle normative italiane e/o comunitarie in materia di Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia e di provvedere costantemente al loro aggiornamento.
Tali sistemi includono, in particolare, la gestione degli aspetti inerenti la conduzione, l’esercizio, la manutenzione, la progettazione, l’esecuzione di impianti, reti ed altre dotazioni afferenti i servizi idrici integrati.
38.2 Il Gestore si impegna ad aggiornare costantemente gli appositi applicativi aziendali idonei alla raccolta ed archiviazione di dati e documenti inerenti alla consistenza di impianti e reti gestite, le operazioni svolte, i controlli, le analisi nonché tutte le informazioni rilevanti di interesse dei servizi affidati.
L’EGA potrà accedere a tali banche dati per espletare la propria attività di controllo; il Gestore dovrà anche dimostrare il rispetto degli impegni tecnici assunti mediante il mantenimento delle certificazioni (già in essere) rilasciate da Enti Terzi accreditati, comunicandone all’EGA conseguimenti e/o rinnovi:
• UNI EN ISO 9001, relativa alla gestione della Qualità;
• UNI EN ISO 14001, relativa alla gestione Ambientale;
• XX XXXXX 00000 (fino a validità) / UNI EN ISO 45001, relativa alla gestione della Sicurezza;
• XXXXXXXX XXX 00000, relativa alla gestione energetica;
• UNI XXX XX XXX/XXX00000, relativa alla competenza dei laboratori di prova e taratura.
38.3 Il Gestore, in accordo con l’EGA, persegue un piano di riduzione delle perdite idriche di acquedotto che prevede obbiettivi annuali in relazione alle seguenti attività continuative:
• ricerca e riparazione perdite occulte;
• programma sostituzione reti ammalorate;
• sostituzione massiva contatori;
• eliminazione prese antincendio senza contatore;
• riqualificazione impianti di protezione catodica;
• sperimentazione software finalizzati all’analisi delle perdite;
e per le perdite fognarie:
• ricerca videoispettiva sulle reti fognarie e riparazione perdite occulte;
• programma sostituzione reti ammalorate;
• riqualificazione di impianti sollevamento vetusti.
38.4 Il Gestore si impegna a fornire annualmente all’EGA adeguata reportistica sugli interventi effettuati e la programmazione per le attività previste.
Articolo 39 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, canone unico patrimoniale
39.1 I Comuni appartenenti all’Ambito Ottimale della Provincia di Monza autorizzano per tutta la durata della presente convenzione ad eseguire tutti i lavori e gli interventi necessari alla realizzazione e/o corretta gestione del servizio e delle opere, degli impianti e delle attrezzature e allacciamenti del SII anche utilizzando il suolo ed il sottosuolo di strade, terreni ed aree pubbliche di proprietà degli stessi, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato disciplinare tecnico.
39.2 L’autorizzazione è generale per tutti i lavori relativi al SII, uguale per tutti i Comuni e riferite a tipologie standard di lavoro evidenziati con specifici particolari costruttivi descritti nel Disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione. Ai sensi dell’art. 47, comma 2 lett. b) nonché dell’art. 49, comma 1 lett. e) del D. Lgs n. 507/1993, i Comuni riconoscono l’esenzione ivi prevista, trattandosi di occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi nonché di interventi su beni di proprietà del Comune stesso, ovvero di beni di proprietà di società interamente pubblica.
Nello specifico l’art. 47, comma 2 lett. b), e l’art. 49, comma 1 lett. e) del D. Lgs n. 507/1993,
Art. 47 comma 2 lett. b). Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica. I comuni e le provincie possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse.
Art. 49: Sono esenti dalla tassa:
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima.
Resta confermata l’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria del 2020, che ha fatto confluire COSAP e TOSAP nella nuova denominazione.
39.4 I Comuni soci sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio di parere tecnico preventivo e del deposito cauzionale per il collaudo tecnico-funzionale delle opere nonché delle spese relative all’esecuzione degli allacci fognari/idrici, in tutti i casi in cui il Comune realizzi un'opera pubblica direttamente e/o riguardi edifici Comunali. Parimenti il Gestore è esonerato dal pagamento delle spese d’istruttoria al Comune qualora realizzi interventi a favore dei Comuni e degli utenti dei Comuni dell’ATO MB.
39.5 L'EGA, allo scopo di ottimizzare i tempi necessari al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla
realizzazione degli investimenti ed in generale necessari alla gestione del Servizio, supporta le attività istruttorie e agevola i rapporti tra il Gestore e gli Enti Locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
Articolo 40 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore
40.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
40.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
40.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA competente per il Gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGA competente procede.
Articolo 41- Penali
41.1 L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
41.2 L’EGA comunica ad ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
41.3 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, al Gestore saranno applicate le penali nei seguenti casi:
a) mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali previsti nel Piano d’Ambito,
b) mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di qualità dei servizi,
c) mancato raggiungimento o mantenimenti dei livelli di qualità tecnica,
d) mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dall’art. 26 della presente Convenzione,
e) mancata effettuazioni delle analisi di laboratorio di cui all’art 35 della presente Convenzione.
41.4 Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti del Servizio e quindi riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo
41.5 Per quanto riguarda le modalità, l’entità ed i termini di applicazione delle penali, si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, allegato alla presente Convenzione.
Articolo 42 - Sanzioni
42.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l’EGA applica tutti i poteri sanzionatori al medesimo attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.
42.2 L’EGA è tenuto a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43 - Elezione del domicilio
Il Gestore elegge il proprio domicilio in via E. Fermi 105 – 20900 Monza (MB). L’EGA elegge il proprio domicilio in xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxx (XX).
Articolo 44 - Garanzie
44.1 In materia di garanzie, si applica la normativa vigente pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
44.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore ha rilasciato idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, in base alle disposizioni di legge.
44.3 Si dà atto che il Gestore ha prestato la garanzia fidejussoria di cui all’art. 151, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo le modalità e condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, sotto forma di assicurazione bancaria o assicurativa con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell’art. 1944 c.c.
44.4 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all’EGA del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.
44.5 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
44.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
44.7 Il Gestore presta idonee garanzie bancarie/assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati da una non corretta esecuzione dei ripristini eseguiti nell’Ambito Territoriale Ottimale.
44.8 La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro 6 (sei) mesi dalla scadenza dell’affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.
Articolo 45 - Assicurazioni
Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale minimo di €. 20.000.000,00;
b) Protezione degli impianti contro rischi di calamità naturali, con un massimale di €. 30.000.000,00.
Articolo 46 - Modalità di aggiornamento della Convenzione
Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 16 della presente convenzione. Si da atto che la presente Convenzione si intende adeguata “ope legis” in caso di disposizioni normative a livello regionale/nazionale/europeo in contrasto con le disposizioni ivi contenute.
Articolo 47 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Gestore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 ed è tenuto ad avvalersi, per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente all’EGA, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..
Articolo 48 - Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a totale carico del Gestore.
Articolo 49 - Clausola interpretativa
Poiché il SII è servizio pubblico avente quali destinatari gli utenti, ogni parte del presente testo convenzionale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti stessi, nel rispetto del criterio di salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario.
Articolo 50 - Risoluzione delle controversie
50.1 Tutte le contestazioni che dovessero insorgere tra le Parti per causa, in dipendenza o per osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione – anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente al Servizio – saranno risolte mediante tentativo di amichevole composizione, o, in caso di esito negativo dello stesso saranno devolute alla giurisdizione del foro competente a norma dell’art. 20 c.p.c.
50.2 Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l’esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l’obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del SII.
Articolo 51 - Disposizioni transitorie e finali
51.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D. Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici, nonché dalle disposizioni emanate dall’Autorità.
51.2 La presente Convenzione viene redatta in due copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell’EGA e la seconda da consegnare al Gestore.
51.3 Al fine di pervenire all’omogeneità gestionale, si conviene che norme e regolamenti comunali
vigenti sul territorio dell’ATO MB dovranno uniformarsi entro 6 mesi con quanto contenuto nel presente documento e relativi allegati, anche in occasione di future revisioni e verifiche da sottoporre al parere della Conferenza dei Comuni.
Articolo 52 - Allegati
Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:
1. Deliberazione EGA n. 28 del 07.11.2022 (autorizzazione sottoscrizione convenzione)
2. Verbale CDA Brianzacque srl del 26 Ottobre 2022
3. Cartografia Perimetro attività;
4. Piano d’ambito e relativa deliberazione (consultabile sul sito dell’Ufficio d’Ambito e/o in supporto cartaceo presso gli stessi Uffici);
5. Carta dei Servizi;
6. Regolamento del Servizio Idrico Integrato/Regolamento d’Utenza;
7. Disciplinare Tecnico.
Monza, 23 novembre 2022
Per Brianzacque Srl Per ATO-MB
Il Presidente/Amministratore Delegato Il Presidente Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXX 23.11.2022
14:22:35
GMT+00:00
XXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da:
Firmato il 23/11/2022 11:39
Seriale Certificato: 19963568
Valido dal 14/09/2020 al 14/09/2023
InfoCert Firma Qualificata 2