Schema di contratto
Schema di contratto
Gara per la fornitura di n. 90 apparecchiature raggi X per il controllo pacchi per le esigenze degli istituti penitenziari, con opzione, da esercitarsi entro i 24 mesi successivi alla stipula del contratto, alle stesse condizioni, fino ad ulteriori 80 apparecchiature raggi X
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CIG 702949177A
Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 90 apparecchiature raggi X per il controllo pacchi per le esigenze degli istituti penitenziari, con opzione, da esercitarsi entro i 24 mesi successivi alla stipula del contratto, alle stesse condizioni, fino ad ulteriori 80 apparecchiature raggi X.
L’anno duemila , il giorno ( ) del mese di , nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, Xxxx, avanti a me dott. , Ufficiale Xxxxxxx, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti: il , nato a il , dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria, domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell’Amministrazione predetta;
e
il , in rappresentanza dell’Impresa , con sede in , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle imprese di , codice fiscale e partita IVA come risulta dal in data , documento che rimane depositato presso l’Ufficio appaltante;
OPPURE
il , in rappresentanza dell’Impresa , con sede in , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle imprese di , codice fiscale e partita IVA
, nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:
- , con sede in , via capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
(di seguito “Ditta”)
OPPURE
il , in rappresentanza del consorzio , con sede in , via , iscritto al Registro delle imprese di , al n. , codice fiscale e partita IVA ,per conto delle seguenti imprese consorziate:
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante
(di seguito “Ditta”)
Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell’Impresa , a ciò debitamente autorizzato, in quanto della stessa, come risulta dal certificato della
che si allega al presente contratto per farne parte integrante.
E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l’Impresa.
Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e
premesso che:
con delibera del Direttore generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento del 15 marzo 2017 n. 001988, è stato disposto di avviare la procedura di affidamento del contratto di fornitura di n. 90 apparecchiature raggi X per il controllo pacchi per le esigenze degli istituti penitenziari, con opzione, da esercitarsi entro i 24 mesi successivi alla stipula del contratto, di acquisto ed installazione, alle stesse condizioni, fino ad ulteriori 80
apparecchiature raggi X, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - nuovo codice dei contratti (di seguito denominato codice) e s.m.i.;
la ditta con sede legale in ( ), è risultata aggiudicataria del presente appalto, avendo conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, come da provvedimento di aggiudicazione n. del dell’Amministrazione contraente;
la ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
l’Amministrazione contraente dà atto di aver avanzato richiesta per il rilascio dell’“informazione antimafia” di cui all’art. 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mediante accesso alla banca dati nazionale unica di cui all’art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del citato decreto, si procede a stipula, fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92, comma 3;
ovvero,
essendo intervenuto riscontro negativo come si rileva dall’informazione antimafia liberatoria prot. n. emessa utilizzando il collegamento alla predetta banca dati nazionale unica, (art. 92, comma 1);
dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi - codice fiscale 80184430587, Xxxxx Xxxxx Xxxx, 0, PEC xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx in appresso denominato più brevemente “Amministrazione”;
Ditta con sede legale in ( ) – codice fiscale – Via – CAP – PEC: , in appresso denominata più brevemente “Ditta”;
tutto ciò premesso
i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Oggetto del Contratto
Il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 90 apparecchiature a raggi-X, di ridotte dimensioni esterne e tunnel d'esame di grande capacità, a tecnologia avanzata, per l'indagine di valigie, bagagli, pacchi e colli in genere e relativa installazione presso gli Istituti Penitenziari di tutto il territorio nazionale indicati in allegato (Elenco siti), con opzione, da esercitarsi entro i 24 mesi
successivi alla stipula del presente contratto, di acquisto ed installazione, alle stesse condizioni, fino ad ulteriori 80 apparecchiature raggi X.
Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite alle condizioni, norme, prescrizioni e patti, contenuti nel presente contratto, nel capitolato tecnico (che consta di
n. pagine), nell’offerta tecnica (che consta di n. pagine) presentata in sede di gara di appalto, nell’Elenco siti (che consta di n. pagine), nel cronoprogramma (che consta di n.
pagine), nel Piano formativo (che consta di n. pagine) e nel rispetto del DUVRI (che consta di n. pagine) che sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante, oltre che nelle norme di legge vigenti.
Articolo 2 Importo del contratto
Per le prestazioni di cui al presente contratto verrà corrisposto l’importo di euro più euro per IVA al 22% per complessivi euro ( ). Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino dei materiali necessari alla produzione.
Articolo 3 Regime IVA
Il presente contratto è soggetto a IVA, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, per cui sarà disposta la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente.
Articolo 4
Tempi di consegna e verifica di conformità
Il termine massimo per l’esecuzione della fornitura e installazione delle apparecchiature è di 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC, con la quale il RUP/DEC dispone l’avvio dell’esecuzione contrattuale in relazione alle singole fasi individuate nel cronoprogramma.
Di regola l’esecuzione viene disposta successivamente all’avvenuta apposizione del visto di controllo del contratto da parte degli organi competenti – che rende efficace il contratto -, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto pur prima dell’ammissione a registrazione dello stesso da parte dei predetti organi di controllo.
Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto.
Il Responsabile Unico del Procedimento, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx - Direzione generale del personale e delle risorse controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione (DEC), dott. .
Entro il termine previsto dal cronoprogramma, tutte le apparecchiature dovranno risultare disponibili, al fine di consentire la verifica di conformità da parte dell’apposita Commissione, presso un magazzino individuato dal fornitore sul territorio italiano, la cui ubicazione sarà dalla ditta comunicata al Responsabile del Procedimento.
Della data a partire dalla quale tutte le apparecchiature risulteranno depositate presso il magazzino di stoccaggio il Fornitore dovrà dare congruo preavviso al DEC e al RUP per le successive attività di rispettiva competenza.
Nei giorni immediatamente successivi alla predetta comunicazione, il DEC e la Commissione di Verifica della conformità di cui all’art. 102 del Codice dei contratti, coordinati dal RUP, si recheranno presso la sede del magazzino per procedere, il DEC a verificare l’ingressamento di tutto il materiale e ad effettuare la conta dei pezzi e, la Commissione, ad avviare le attività di verifica di quanto consegnato con tutto quanto richiesto dall’Amministrazione nel contratto e nelle specifiche tecniche allo stesso allegate e con le migliorie offerte in gara dalla Ditta aggiudicataria. La Commissione opererà un accertamento di tipo visivo su tutti i pezzi, prendendo nota dei numeri di matricola, e procederà con un accertamento documentale e sperimentale a campione per verificare il funzionamento delle macchine e la corrispondenza delle stesse alle caratteristiche tecniche offerte emettendo il certificato di conformità della fornitura provvisorio. Tale attività costituisce il presupposto per il successivo smistamento delle macchine, a carico della Ditta, nelle sedi degli istituti secondo il piano temporale e territoriale indicato nel cronoprogramma. Alla verifica della conformità, finalizzata ad accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 1, dovrà presenziare uno dei legali rappresentanti della ditta o altra persona munita di apposita delega, che dovrà sottoscrivere per presa visione e avvenuta notifica l’esito della verifica risultante dal verbale redatto dalla suddetta commissione/organo. L’organo per la verifica di conformità potrà accettare le prestazioni alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarle o, ancora, dichiararle rivedibili.
Il deliberato di rivedibilità potrà essere emesso esclusivamente per quelle prestazioni che risultino avere imperfezioni di lieve entità sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare, con adeguata riduzione di prezzo, le prestazioni non corrispondenti solo in parte alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché la fornitura sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. In caso di esito non pienamente positivo della verifica di conformità, la Ditta aggiudicataria potrà essere autorizzata a ripresentare del nuovo materiale entro un termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, meglio definito nella lettera con cui il Fornitore viene ammesso alla predetta rivedibilità della merce. In tal caso, costituendo tale termine aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verrà applicata, per ogni giorno, la penale nella misura prevista dello 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale.
In caso di mancata ripresentazione del materiale risultato non conforme nel termine di cui sopra, l’Amministrazione avrà facoltà, indipendentemente dall’applicazione della penale sopraindicata, di dichiarare decaduta la Ditta aggiudicataria dal diritto di proseguire il contratto e di incamerare l’intera cauzione. L’Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale
procedimento, dopo aver assegnato alla Ditta aggiudicataria un termine perentorio della durata che sarà dall’Amministrazione medesima insindacabilmente stabilito, potrà dichiarare, permanendo l’inadempimento, con semplice atto amministrativo, risoluto senz’altro il contratto incamerando l’intera cauzione.
Successivamente alla positiva verifica di conformità di cui sopra, il fornitore provvederà alla consegna e installazione delle apparecchiature, per macroaree geografiche, presso i siti indicati nell’Allegato Elenco siti e secondo i tempi specificati nel cronoprogramma.
Le attività di consegna ed installazione delle apparecchiature nelle singole sedi penitenziarie verranno seguite, sotto il coordinamento del RUP, dal DEC che potrà avvalersi dell’ausilio tecnico dei referenti regionali del Servizio Telecomunicazioni dell’Amministrazione Penitenziaria delle regioni interessate dal contratto in qualità di Direttori operativi.
Al termine di ogni singola installazione, il DEC, anche eventualmente basandosi sul verbale di avvenuta installazione e corretto funzionamento della macchina ad opera dei predetti Direttori operativi, attesterà l’avvenuta esecuzione della prestazione in loco nel rispetto delle condizioni e termini stabiliti e trasmetterà gli atti e i verbali al RUP, insieme all’eventuale documentazione tecnica a corredo. Tale attestazione, in aggiunta al certificato provvisorio di conformità della merce emesso dalla Commissione di verifica, consentirà l’emissione dei certificati di pagamento sulla base degli step di cui all’art. 10.
La verifica di conformità non esonera la ditta dagli obblighi di garanzia.
Art. 5 Formazione
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare la formazione “on site” degli operatori addetti all’utilizzo di tali apparecchiature, secondo il Piano formativo presentato in sede di gara.
Articolo 6 Garanzia e assistenza
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire le apparecchiature ed assicurare idonea assistenza da parte di tecnici propri o professionisti autorizzati per un periodo di due (2) anni dalla verifica di corretta installazione e funzionamento degli apparati presso le singole sedi.
La Ditta dovrà effettuare annualmente, come da offerta tecnica presentata in sede di gara, n.
interventi di manutenzione periodica ordinaria per assicurare la perfetta efficienza delle apparecchiature e dei sistemi.
L’assistenza deve garantire la verifica del corretto funzionamento dei componenti e la sostituzione delle parti guaste. L’esito degli interventi effettuati su ogni singola macchina dovrà essere formalmente certificato dal tecnico mediante compilazione di un modulo da sottoporre per approvazione all’Amministrazione Penitenziaria.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire un formale riferimento dei propri centri di assistenza o di altri centri autorizzati per le eventuali riparazioni delle apparecchiature guaste fornendo un numero dedicato per lo smistamento delle richieste di intervento tecnico.
A seguito della chiamata e dell’apertura del guasto, il Fornitore dovrà garantire l’intervento “on site” nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione. Dovrà, allo stesso modo, garantire il ripristino della macchina in tempi brevi, attese le esigenze di sicurezza degli Istituti penitenziari.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la produzione e la reperibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature offerte per un periodo di 10 anni.
Per garantirsi in modo efficace, l’Amministrazione potrà sospendere il pagamento alla ditta che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messa in regola con i suoi obblighi contrattuali.
Articolo 7 Penali
In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel cronoprogramma riguardo la data di disponibilità presso il magazzino di stoccaggio delle apparecchiature e la consegna e installazione presso le varie sedi, la Ditta aggiudicataria sarà assoggettata al pagamento di una penale nella misura dello 0,3 per mille dell’importo complessivo contrattuale netto, per ogni giornata di ritardo, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni per ciascun termine. Dal 31esimo giorno in poi, sarà applicata una penale nella misura dell’1 per mille dell’importo complessivo contrattuale netto, per ogni giornata di ritardo, fino a concorrenza del 10% del valore contrattuale netto.
In caso di ammissibilità alla rivedibilità di cui all’articolo 4, per il tempo impiegato in concreto dall’impresa aggiudicataria per l’eliminazione delle anomalie riscontrate, e fino ad un massimo di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal giorno di ammissione alla rivedibilità, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità nella misura dell’0,3‰ (3 per mille) del valore complessivo netto contrattuale, potendo costituire tale termine aggiuntivo ritardo nei confronti dell’Amministrazione.
In caso di mancata ripresentazione alla verifica del materiale risultato non conforme nel termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione penitenziaria avrà facoltà, indipendentemente dall’applicazione della penale sopraindicata, di dichiarare decaduta l’impresa aggiudicataria dal diritto di proseguire il contratto e di incamerare l’intera cauzione. L’Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato all’impresa aggiudicataria un termine perentorio della durata che sarà dall’Amministrazione medesima insindacabilmente stabilito, potrà dichiarare, permanendo l’inadempimento, con semplice atto amministrativo, risolto senz’altro il contratto incamerando l’intera cauzione.
In caso di segnalazione di malfunzionamento delle apparecchiature, il mancato intervento in loco entro il termine previsto dall’art. 6, potrà comportare l’applicazione di una penale pari ad
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Qualora risulti che non tutte le apparecchiature fornite siano state oggetto dei n. interventi annuali di manutenzione periodica ordinaria per i due anni di garanzia, cosi come previsto
all’art. 6, saranno applicate penali pari a 0,5 per mille del valore complessivo netto del contratto per ogni apparecchiatura che non sia stata oggetto di manutenzione fino a 10 apparecchiature. Per ogni apparecchiatura successiva alla decima, la penale è aumentata all’1 per mille fino a concorrenza del 10% del valore contrattuale netto. Rilevata l’inadempienza, l’Amministrazione darà al Fornitore un termine perentorio per l’adempimento tardivo (comunque non esimente l’applicazione della penale) decorso il quale procederà in danno del Fornitore affidando tale adempimento ad altro operatore del settore.
Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
Qualora vengano comminate all’impresa aggiudicataria penalità pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il rapporto negoziale incamerando l’intera cauzione.
Articolo 8 Esclusioni penalità
Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi a giudizio dell’Amministrazione.
Articolo 9
Smaltimento apparecchiature obsolete
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro ed allo smaltimento delle apparecchiature radiogene obsolete, che dovranno essere dismesse e sostituite da quelle di nuova acquisizione.
Articolo 10 Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato direttamente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica che la Ditta farà pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - largo Xxxxx Xxxx n. 2, dopo che la ditta avrà provveduto alla consegna e installazione delle macchine in base ai termini e alle aree geografiche indicati nel cronoprogramma, secondo i seguenti step:
1 step: 28 macchine area nord Italia – nella misura del 30%,
2 step: 25 macchine area centro (Sardegna compresa) – nella misura del 30%, 3 step: 37 area sud – nella misura del 40% (a saldo).
Il saldo verrà corrisposto previa costituzione di idonea cauzione o fideiussione come previsto dall’art. 103, comma 6 del Codice dei contratti e meglio specificato all’art. 19.
In caso di pagamento da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano alla ditta gli interessi di mora secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002.
Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. La ditta esenta l’amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, qualora la ditta non ne abbia dato tempestiva notizia all’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico).
Articolo 11 Subappalto e sub-contratti
Si dà atto che la ditta ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall’art. 105 del codice dei contratti.
L’affidamento in subappalto non può in ogni caso superare la quota del 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale di cui precedente art. 2.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui la ditta avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l’Amministrazione contraente.
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo a lui spettante, la ditta produrrà all’Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (ditta e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.
(ovvero nel caso non sia stata presentata l’istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):
Si dà atto che la ditta non ha manifestato l’intendimento di avvalersi del subappalto.
Articolo 12 Notifiche alla Ditta
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante. La Ditta s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Articolo 13 Osservanza di leggi e norme
Le prestazioni dovranno essere effettuate nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato dal capitolato tecnico e dal contratto, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dalla Ditta aggiudicataria:
- codice civile;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice contratti pubblici);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni e normativa di settore.
Articolo 14
Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva DURC
La ditta deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione Appaltante agirà secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 5 del Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della ditta, il Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.
Articolo 15
Interferenze illecite – Patti di integrità
INTERFERENZE ILLECITE - La Ditta si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
La Ditta si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.
Dei fatti sopra richiamati la Ditta darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in xxx xxxxxxxxx - x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).
PATTI DI INTEGRITA’ – La Ditta, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni
qualvolta richiesta dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali. La Ditta, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.
Articolo 16
Obblighi di riservatezza e segretezza
La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso della Ditta nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Amministrazione, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla Xxxxx, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
La Ditta potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta stessa a gare e appalti.
Articolo 17
Sicurezza e salute nel posto di lavoro
La Ditta s’impegna:
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Articolo 18
Cauzione definitiva a garanzia del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del codice a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali la ditta ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro
= ( /00) mediante polizza fideiussoria n. emessa in
data
da con sede in
Via
autenticata nella firma e nei poteri dal Dr.
, notaio in , in data
Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.
La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dall’approvazione della verifica di conformità da parte della stazione appaltante. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Ditta nei suoi confronti (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 15), l’Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nell'articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa vigente.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata dall’art. 105, comma 5 del codice dei contratti, il Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Articolo 19 Garanzia a fine esecuzione
Ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice dei contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo.
Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, la predetta cauzione sarà svincolata nella misura del 90%.
L’ammontare residuo del 10% rimarrà a garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per complessivi 10 anni.
Articolo 20
Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente
Il corrispettivo delle prestazioni sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dalla Ditta
presso la Banca
.
– agenzia di
- IBAN
La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. , nato a ( ) il – Codice Fiscale: .
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).
La Ditta s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.
La Ditta dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 21
Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, la Ditta si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l’automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento.
La Ditta si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/10, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’Amministrazione e l’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti la Ditta si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 22 Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 206 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del contratto, la ditta sarà comunque tenuta a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del contratto; restando inteso che, qualora la ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 23 Risoluzione
Nel caso in cui la ditta si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle prestazioni, quest’ultima può assegnare alla ditta, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di PEC, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’Amministrazione contraente ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il contratto.
In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni:
- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- perdita, da parte della ditta dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nel caso in cui sia emerso che la ditta non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;
- penalità superiori al 10% dell’importo del contratto;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 11;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c.
In ogni caso si applica quanto previsto nell’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 24
Ulteriori clausole risolutive espresse
L’irrogazione nei confronti della Ditta di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei confronti della ditta che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).
Articolo 25 Esecuzione in danno
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, qualora la ditta ometta di eseguire la prestazione oggetto del contratto, entro i termini e con le modalità indicati nello stesso, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 26, l’Amministrazione contraente, avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione della prestazione ad altri fornitori in danno della ditta e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla fattura successivamente emessa dalla ditta.
Articolo 26
Sospensione, totale e parziale e cessazione parziale delle prestazioni
Il responsabile del procedimento potrà ordinare alla ditta la sospensione della prestazione in ragione di quanto previsto dall’art. 107 del codice dei contratti.
Articolo 27 Recesso
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 109 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi alla ditta mediante raccomandata A/R. In tale ipotesi l’Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere alla ditta quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l’importo contrattuale di cui precedente art. 2.
Articolo 28
Cessione del contratto – cessione dei crediti
E’ fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati della ditta nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla ditta cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta stessa.
In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 23 e 24 del contratto.
Articolo 29 Anticorruzione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Ditta dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Articolo 30
Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dalla Ditta per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.
L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Articolo 31 Efficacia del contratto
Il presente contratto, vincolante per la Ditta fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, eventualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 32 Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia al capitolato tecnico, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. pagine e n. righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni e l’approvazione espressa di xxxxxxxx, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
Il rappresentante dell’Amministrazione La Ditta L’ufficiale rogante
Approvazione espressa di clausole
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:
- art. 4, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione della verifica di conformità;
- art. 6, con riferimento alla facoltà, per l’Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, della ditta rispetto agli obblighi contrattuali;
- art. 10, con particolare riferimento all’impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. 15, con particolare riferimento ai patti di integrità;
- art. 23, con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto;
- art. 25, con particolare riferimento alla facoltà dell’Amministrazione, qualora la ditta ometta di eseguire la prestazione oggetto del contratto, entro i termini e con le modalità indicati nello stesso, di far eseguire in danno della ditta, a terzi, le prestazioni non eseguite;
- art. 31, che subordina l’efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta.
La Ditta