STATUTO
STATUTO
del Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti del Gruppo ENEL (FISDE) Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede
1. In attuazione dell’accordo 4 marzo 1997 sottoscritto tra l’Enel S.p.A. e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici stipulanti il C.c.l. valevole per i dipendenti Enel, è costituita l’Associazione denominata “Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti dell’Enel S.p.A. (FISDE)”, successivamente denominata “Fondo integrativo sanitario per i dipendenti del Gruppo Enel (FISDE)”.
2. Il FISDE ha sede in Roma.
Articolo 2 Scopo
1. Il FISDE – che non persegue fini di lucro – ha lo scopo di fornire prestazioni sanitarie, nonché di realizzare iniziative in materia di medicina preventiva ed interventi finalizzati all’assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. “nuove emergenze sociali” (quali, ad esempio, tossicodipendenza, alcolismo, disadattamento).
2. Il FISDE può altresì svolgere ogni attività strumentale sussidiaria e complementare rispetto a quelle indicate.
3. L’attività del FISDE è regolata dalle norme del presente Statuto, definito dalle fonti istitutive dell’Associazione (Enel S.p.A. e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici) e dei Regolamenti delle prestazioni, definiti dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 3 Fondo comune
1. Il Fondo comune del FISDE è costituito dalle seguenti voci:
A) “Patrimonio indisponibile” pari ad euro 60 milioni, utilizzabile, previo benestare delle fonti istitutive dell’Associazione, esclusivamente per fronteggiare esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali.
B) “Patrimoni indisponibili” delle gestioni separate costituiti - in attuazione delle convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lett. q), del presente Statuto, per le quali è prevista una gestione separata anche agli effetti della responsabilità di cui all’art. 38 del codice civile – dalle Società interessate e dai loro dipendenti.
Detti patrimoni – la cui entità è definita nell’ambito delle predette convenzioni - sono utilizzabili, previo benestare delle parti stipulanti le convenzioni stesse, esclusivamente per fronteggiare esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali.
C) “Patrimonio disponibile” incrementabile ai sensi dell’art. 4, comma 10, ed utilizzabile con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso di utilizzo del patrimonio di cui alla lettera A) del precedente comma 1, lo stesso è ricostituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate dalle fonti istitutive. Nel caso di utilizzo del patrimonio di cui alla lettera B) del precedente comma 1, le modalità di ricostituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Non vi è obbligo di ricostituzione nei casi previsti dall’art. 13 dello Statuto.
3. FISDE può acquisire in proprietà, anche a titolo oneroso, oltre quello da adibire a sede sociale, anche altri immobili con l’autorizzazione delle fonti istitutive dell’Associazione. FISDE può cedere immobili, esclusivamente a titolo oneroso, previa autorizzazione delle fonti istitutive.
4. Il Fondo comune non può essere destinato a fini diversi da quelli previsti dall’art. 2 e dal presente art. 3, punto 3.
Articolo 4 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il finanziamento di FISDE è concordato per ogni periodo di validità del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici, tra l’Enel
S.p.A. e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il predetto Contratto. Tale finanziamento è posto a carico delle seguenti Società:
- Enel S.p.A. e Società da essa controllate, direttamente ed indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile;
- Società di cui al successivo art. 5, punto 5.1, commi 2, 3 e 4.
3. In relazione alle esigenze di gestione, tale finanziamento sarà messo a disposizione del FISDE in rate trimestrali di pari importo (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) a cura delle Società da cui dipendono i lavoratori, che sono soci ordinari dell’Associazione.
Il ritardo nel versamento delle quote di finanziamento determinerà l’immediata sospensione della erogazione delle prestazioni del Fondo nei confronti dei dipendenti della Società interessata, fino al pagamento delle quote stesse.
4. La quota di iscrizione dei soci straordinari è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 5.2, comma 8.
5. Il finanziamento annuale delle singole gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5 lett. q), è costituito dal finanziamento delle società stipulanti dette convenzioni e dagli eventuali contributi dei loro dipendenti. Dette erogazioni – finanziamento e contributi - non eccedono i costi, anche di natura gestionale, di diretta imputazione delle singole gestioni e gli eventuali avanzi di esercizio rimangono di competenza delle gestioni stesse, ai sensi del successivo comma 10.
6. Il bilancio preventivo viene approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza e nei 10 giorni successivi deve essere inviato alle fonti istitutive.
7. Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza e nei 10 giorni successivi deve essere inviato alle fonti istitutive.
8. Il bilancio è unico per tutte le attività di FISDE; esso è peraltro articolato in distinte voci di spesa riguardanti le attività di cui all’art. 2. Ai fini contabili interni a FISDE, vengono redatti specifici bilanci annuali, preventivi e consuntivi, delle singole gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5 lett. q), che confluiscono nel suddetto unico bilancio di FISDE.
9. La gestione FISDE nonché le gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lett. q) devono osservare l’equilibrio tra le risorse annualmente a disposizione e i costi per prestazioni e per spese di gestione.
10. Gli eventuali residui attivi di un esercizio della gestione FISDE e delle gestioni separate sono riportati a nuovo in quello successivo, con allocazione a “Patrimonio disponibile” di cui all’art. 3, comma 1, lett. C), nell’ambito delle rispettive gestioni.
11.Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 5 Soci
1. I soci si suddividono in:
• soci ordinari;
• soci straordinari;
• soci aggregati.
5.1 Soci ordinari
1. Sono iscritti di diritto al FISDE, in qualità di soci ordinari, i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori assunti con contratto di inserimento, e – a decorrere dal 1° giugno 2008 – i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, con esclusione dei dipendenti in prova e di quelli assunti con contratto a termine) dell’Enel S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore elettrico. La qualità di socio ordinario è sospesa per i lavoratori dipendenti di Enel Spa e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile, individuati dall’Azienda come “manager” che siano associati al “Fondo Integrativo Sanitario dei Manager del Gruppo Enel” (FISME).
2. Inoltre possono iscriversi a FISDE, in qualità di soci ordinari, i dipendenti WIND il cui rapporto di lavoro, in conformità dell’accordo sindacale nazionale 16 marzo 1999, è stato trasferito dall’Enel a WIND per effetto del conferimento a quest’ultima del ramo d’azienda Enel Struttura di servizio tecnico-gestionale Servizi di Telecomunicazioni – STC.
3. Secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 30 settembre 1999 (punto 1), stipulato tra il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, l’Enel e le Confederazioni CGIL, CISL e UIL e le Federazioni di categoria FNLE, FLAEI e UILCEM, sono soci ordinari i dipendenti delle società di cui al primo comma per le quali siano venuti meno i requisiti ivi stabiliti.
4. Sono, altresì, soci ordinari i lavoratori dipendenti da Società non ricadenti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 che chiedano il mantenimento e/o l’acquisizione del rapporto associativo dei propri dipendenti, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore elettrico, con FISDE mediante preventiva e formale acquisizione del parere favorevole delle fonti istitutive dell’Associazione e la successiva sottoscrizione dell’apposita convenzione con FISDE, redatta in conformità a detto parere. L’acquisizione per i propri dipendenti del rapporto associativo con FISDE, comporterà – fermo restando il versamento della quota annuale di finanziamento di cui all’art. 4, comma 2 - anche il versamento di un importo “una tantum” per la partecipazione ai “Patrimoni” di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere A) e C).
Detto importo sarà pari al rapporto tra l’ammontare dei detti “Patrimoni” e il numero dei soci ordinari, entrambi alla data del 1° gennaio antecedente alla sottoscrizione della convenzione, moltiplicato per il numero dei dipendenti della Società computato alla data della sottoscrizione ovvero a quella successiva in cui si verifichi un ampliamento del perimetro societario. In nessun caso – né a seguito di riduzione degli organici né a seguito del venir meno per qualsiasi motivo del rapporto convenzionale con FISDE – la Società potrà ottenere la restituzione di quanto versato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 del codice civile.
5. A richiesta della Società interessata e previa sottoscrizione di convenzione con FISDE, i lavoratori collocati in mobilità mantengono ad ogni effetto – ivi incluso quello del finanziamento di cui all’art. 4, comma 2 - la qualifica di soci ordinari per il periodo previsto dalla convenzione stessa.
5.2 Soci straordinari
1. Hanno facoltà di iscriversi al FISDE, in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di esplicita richiesta in tal senso:
a) gli ex dipendenti del Gruppo Enel, che erano soci ordinari al momento della cessazione del rapporto e che divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione diretta a carico:
• dell’evidenza contabile separata costituita nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici” – FPE”);
• dell’INPDAP;
• di AGO/Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), che abbiano maturato una anzianità di iscrizione come socio ordinario FISDE pari ad almeno 20 anni ovvero, in via transitoria, che possano vantare comunque una anzianità di servizio effettiva nell’ambito delle società del Gruppo ENEL pari ad almeno 20 anni.
b) i lavoratori che, pur non essendo ex dipendenti del Gruppo Enel, al momento della cessazione del rapporto di lavoro siano soci ordinari da almeno 20 anni continuativi e divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione diretta a carico:
• dell’evidenza contabile separata costituita nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici – FPE”);
• dell’INPDAP;
• di AGO/Fondo Pensione Lavoratori dipendenti (FPLD).
c) il coniuge superstite, gli orfani od equiparati del socio ordinario/socio straordinario aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta a carico dell’evidenza contabile separata costituita nell’ambito del Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici – FPE”) dell’INPDAP ovvero a carico dell’AGO/Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), tenendo conto di quanto stabilito dal successivo comma 4.
Qualora i lavoratori di cui alle precedenti lettere a) e b) possano far valere un'anzianità inferiore a 20 anni, ma pari ad almeno 15 anni, fermo restando gli altri requisiti di cui alle sopra citate lettere a) e b), potranno iscriversi come soci straordinari con pagamento di una quota associativa maggiorata.
Fermo restando ogni altro requisito, ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), sono equiparati ai soci ordinari i lavoratori – già soci ordinari - dipendenti da Società il cui rapporto di convenzionamento con FISDE sia cessato da meno di due anni .
2. La richiesta di iscrizione – accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione – deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, con garanzia della continuità delle prestazioni.
La quota è versata in dodicesimi, computando i mesi mancanti alla conclusione dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre) a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
Il ritardo rispetto al termine indicato comporterà il pagamento delle quote associative pregresse maggiorate ciascuna nella misura del 100%, nonché di quella dell’anno corrente nell’importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.
Gli aventi titolo decadono definitivamente dalla facoltà di iscrizione come soci straordinari in caso di mancata presentazione della relativa richiesta entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Gli ex dipendenti deI Gruppo Enel, titolari di pensione avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998 ed i soggetti di cui alla lettera c) del precedente punto 1, possono presentare richiesta di iscrizione – accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione – in qualsiasi momento, con decorrenza delle prestazioni dal terzo mese successivo a quello della presentazione della richiesta.
4. Il requisito di anzianità previsto dal precedente comma 1 del presente paragrafo:
- non è richiesto ai lavoratori che cessino dal servizio con diritto alla pensione di inabilità, alla vedova e agli orfani di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro od a seguito di malattia contratta a causa di servizio;
- è ridotto a 10 anni per la vedova e per gli orfani dei lavoratori che decedano in costanza di rapporto di lavoro non per causa di servizio.
5. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma successivo, il Consiglio di Amministrazione di FISDE potrà eccezionalmente valutare l’iscrizione del coniuge superstite del socio ordinario con figli minori o portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 che, al momento del decesso, era a carico di quest’ultimo ai fini delle detrazioni IRPEF unitamente ai figli minori o portatori di handicap e che non avrebbe titolo all’iscrizione per carenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 (lettera c) e 4 del presente paragrafo.
6. In ogni caso, nessuna prestazione viene erogata, da parte di FISDE, qualora il reddito del superstite (escludendo la pensione di reversibilità o indiretta) – con riferimento all’anno precedente all’iscrizione/rinnovo a FISDE – sia superiore a
3 volte il trattamento minimo di pensione INPS con riferimento al coniuge superstite, gli orfani ed equiparati del socio.
7. Non possono essere ammessi gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto a causa di licenziamento per provvedimento disciplinare.
8. I soci straordinari sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 .
9. Il versamento della quota associativa ai fini del rinnovo annuale di iscrizione (1° gennaio – 31 dicembre) deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, con garanzia della continuità delle prestazioni. Il ritardo oltre il predetto termine comporta il pagamento della quota annuale con una maggiorazione pari al 50% nel caso di versamento effettuato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con diritto alle prestazioni dal momento del versamento della quota e della maggiorazione.
Il ritardo oltre il termine del 31 dicembre comporta il pagamento di tutte le quote associative pregresse maggiorate ciascuna nella misura del 100% e di quella dell’anno corrente nell’importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.
Perdono definitivamente la qualifica di soci straordinari coloro che non abbiano provveduto al rinnovo annuale dell’iscrizione entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento.
5.3 Soci aggregati
1. Sono soci aggregati i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici delle Società che hanno stipulato con FISDE le convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lettera q), alle condizioni e secondo le modalità stabilite da dette convenzioni, da redigere in conformità dell’apposito schema, concordato tra le fonti istitutive dell’Associazione.
Sono altresì soci aggregati i dipendenti delle suddette Società il cui rapporto di lavoro non è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici purchè alla prevalenza dei dipendenti di tali Società si applichi il CCNL elettrici.
2. Possono inoltre acquisire la qualità di soci aggregati, in base ad analoghe convenzioni a gestione separata, i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE e FOPEN, previa sottoscrizione di apposito accordo sindacale tra le fonti istitutive dell’Associazione.
3. I beneficiari delle convenzioni stipulate ai sensi dei precedenti commi decadono dalla fruizione delle prestazioni che ne sono oggetto nei casi previsti dalle convenzioni medesime.
4. Il ritardo nel versamento del finanziamento e dei contributi previsti dalle convenzioni di cui ai commi precedenti determinerà l’immediata sospensione della erogazione delle prestazioni del Fondo nei confronti dei soci aggregati, dipendenti della Società/Associazioni interessate, fino al relativo pagamento.
5.4 Norma transitoria
1. Ad integrazione di quanto previsto dal precedente punto 5.2 (“Soci straordinari”), viene riconosciuta agli ex dipendenti del Gruppo Enel, ai sensi di quanto previsto dal punto 7.7 del Verbale di Accordo 9 maggio 2013 e dal punto 6.7 del Verbale di accordo 27 novembre 2015, la possibilità di iscriversi senza oneri al FISDE durante il periodo in cui viene percepito il trattamento di art. 4 della legge n. 92/2012.
Articolo 6 Beneficiari
1. Sono ammessi a fruire delle prestazioni del FISDE, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità fissati dai Regolamenti delle prestazioni, i soci ordinari, straordinari e - sulla base delle convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lettera q) – i soci aggregati di cui, rispettivamente, ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3, nonché i familiari a carico dei soci ordinari e dei soci aggregati, intendendosi per tali quelli per i quali il socio ordinario/aggregato ha titolo ed usufruisce delle detrazioni IRPEF.
Ai fini della valutazione del carico fiscale, non si tiene conto, limitatamente ai figli minori, della pensione di reversibilità/indiretta dagli stessi percepita a seguito del decesso dell’altro genitore.
Ai medesimi fini, sono ininfluenti gli importi che l’assistito disabile abbia percepito dal FISDE a titolo di interventi di sostegno, e finalizzati alla integrazione lavorativa o socio-terapeutica; sono parimenti ininfluenti le altre erogazioni aventi carattere sostanzialmente assistenziale effettuate da terzi ma complementari ad interventi promossi dal FISDE nell’ambito dei regolamenti associativi.
Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo i figli del socio ordinario/aggregato che abbia rinunciato – ad esclusivo vantaggio del coniuge (compreso il caso di separazione legale) – all’esercizio del diritto alla detrazione IRPEF.
Possono parimenti beneficiare delle prestazioni del Fondo i figli del socio ordinario/aggregato che, in relazione al superamento dei limiti di reddito complessivo ai fini della percezione delle detrazioni per familiari a carico, non sia in condizione di fruire delle stesse.
2. Sono altresì ammessi a fruire delle prestazioni di cui al precedente comma i pensionati della società CESI alla data del 25 settembre 2001 (fruitori delle prestazioni CAI alla stessa data) ed eventualmente un familiare a carico che, sempre alla suddetta data, fruiva già delle prestazioni CAI , nonché ai familiari di dipendenti deceduti che, sempre alla suddetta data, fruivano già delle suddette prestazioni. Tali beneficiari sono tenuti a corrispondere al FISDE una quota annua non inferiore a quella versata al CAI per l’anno 2000.
3. Limitatamente agli interventi finalizzati all’assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. “nuove emergenze sociali”, hanno diritto ad usufruirne anche i familiari a carico dei soci straordinari, intendendosi per tali quelli per i quali i soci stessi hanno titolo alle detrazioni IRPEF.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere interventi a favore dei familiari a carico dei soci straordinari, affetti da stati morbosi di notevole gravità e persistenza per i quali occorre il ricorso a strutture specializzate di alta qualifica per interventi o terapie straordinarie.
Articolo 7 Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a fruire delle prestazioni di FISDE nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dai Regolamenti delle prestazioni nonché – limitatamente ai soci aggregati – dalle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lettera q).
2. I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme del vigente ”Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del FISDE” (Regolamento elettorale), definito da Enel Spa e dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici.
3. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione di FISDE. I soci aggregati sono altresì tenuti all’osservanza delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lettera q).
Articolo 8 Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde per uno dei seguenti motivi:
1) per i soci ordinari, con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, con il venire meno dei requisiti di cui all’art. 5.1, o per recesso, da notificare per iscritto; ovvero
2) per i soci straordinari, con le dimissioni, da notificare per iscritto, ovvero quando viene meno uno dei requisiti necessari all’acquisizione della qualifica di socio; nonché a seguito del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione nei termini stabiliti dal presente Statuto;
3) per i soci ordinari e straordinari quando:
a) non osservino le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
b) arrechino – anche mediante falsa e/o mendace dichiarazione - danno materiale e/o morale a FISDE;
c) dichiarino notizie non rispondenti al vero per quanto attiene alla spettanza delle detrazioni ai fini delle imposte sul reddito per i propri familiari.
4) per i soci aggregati operano le previsioni contenute nelle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lettera q).
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, punto 3), lettere a), b) e c) e punto 4), la perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Chi perde, per qualsiasi ragione, la qualifica di socio non ha alcun diritto nei confronti del fondo comune.
Articolo 9 Prestazioni
1. FISDE non può costituire proprie strutture assistenziali.
2. Le prestazioni sanitarie sono fornite in:
a) forma diretta: mediante convenzioni stipulate con esercenti le professioni sanitarie e con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale o comunque autorizzate all’esercizio di attività sanitarie;
b) forma indiretta: mediante rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’assistito.
3. Le prestazioni sanitarie, le iniziative in materia di medicina preventiva e gli interventi finalizzati all’assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. “nuove emergenze sociali” (quali, ad esempio, tossicodipendenza, alcoolismo, disadattamento) devono essere adeguati ai mezzi finanziari disponibili. Nel rispetto di tale principio, i limiti, le condizioni e le modalità di erogazione sono stabiliti dai Regolamenti delle prestazioni definiti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nella regolamentazione delle prestazioni e delle risorse alle stesse destinate, viene assicurata, anche con riferimento alle gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lett. q), la coerenza con le normative vigenti in materia di sanità integrativa e finalizzate alla fruizione dei benefici fiscali.
Articolo 10 Organi del FISDE
Gli organi del FISDE sono:
• l’Assemblea
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente e i Vice Presidenti
• il Collegio Sindacale
10.1 Assemblea
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
2. A tale Organo è attribuita l’unica funzione di eleggere i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
10.2 Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto pariteticamente da cinque rappresentanti aziendali, designati da Enel S.p.A, e da cinque rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
2. I rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione vengono sostituiti secondo le norme dell’anzidetto Regolamento elettorale.
3. I rappresentanti aziendali vengono sostituiti con nuove designazioni.
4. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del tempo necessario a completare il mandato del titolare originario.
5. Al Consiglio di Amministrazione, fermo restando i poteri attribuiti dalla legge e dal presente Statuto al Presidente, sono affidati i seguenti poteri di gestione inerenti alle attività di cui al precedente art. 2 (Scopo):
a) determinare le linee programmatiche e i criteri generali di promozione e sviluppo dell’attività per il raggiungimento dello scopo sociale;
b) definire i Regolamenti delle prestazioni, secondo principi tali da garantire che le spese per dette prestazioni e i connessi oneri di gestione non eccedano le risorse finanziarie annualmente a disposizione del Fondo stesso;
c) definire i Regolamenti necessari per il funzionamento di FISDE e deliberare su ogni altra questione inerente il loro funzionamento;
d) autorizzare la stipula delle convenzioni con strutture sanitarie e dei contratti di consulenza di rilevante valore;
e) definire gli orientamenti applicativi del programma di attività;
f) definire il piano di ripartizione annuale dei fondi disponibili;
g) approvare il bilancio preventivo annuale con l’indicazione dei costi presunti entro i limiti dei fondi disponibili per le diverse attività;
h) approvare il bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione;
i) deliberare in corso d’anno le modifiche dei programmi che comportano rilevanti variazioni di bilancio;
l) recepire le modifiche statutarie concordate dalle fonti istitutive;
m) decidere sui ricorsi dei soci;
n) stabilire la misura della quota annuale a carico dei soci straordinari;
o) deliberare sui casi di esclusione dei soci ai sensi del precedente art. 8, comma 1, punto 3, lettere a) b) e c) e punto 4, nonché su ogni altro provvedimento nei confronti dei soci stessi;
p) indire le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori negli Organi sociali, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale;
q) previo benestare delle fonti istitutive del Fondo, autorizzare la stipula di specifiche convenzioni con Società, non ricadenti nelle ipotesi di cui all’art. 5.1, comma 4, del presente Statuto, aventi ad oggetto l’erogazione delle prestazioni di FISDE o di parte di esse; dette convenzioni - ferma restando la propria specifica operatività nei confronti dei rispettivi beneficiari - non comportano per ogni altro aspetto modifiche alla validità delle norme statutarie e regolamentari concernenti l’Associazione;
r) autorizzare la stipula delle convenzioni di cui all’art. 5.3, comma 2;
s) deliberare in merito alla utilizzazione e alla ricostituzione del “Patrimonio indisponibile” e del “Patrimonio disponibile”;
t) deliberare – ferma restando l’autorizzazione delle fonti istitutive ai sensi dell’art. 3, comma 3 - la cessione o l’acquisto di immobili.
6. II Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti con indicazione dell’argomento da trattare.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi di cui alle lettere f), g), h), i), e n) del precedente comma 5, per i quali il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti.
8. Il voto del Presidente è prevalente in caso di parità nelle deliberazioni.
9. E’ ammessa la possibilità che le riunioni consiliari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:
⎯ sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
⎯ sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
⎯ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.
10.3 Presidente e Vice Presidenti
1. Il Presidente è designato dall’Enel S.p.A. tra i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente:
⎯ assume la rappresentanza legale di FISDE nei rapporti con i terzi e in giudizio;
⎯ convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione definendo l’ordine del giorno;
⎯ sovraintende alla gestione del Fondo ed esegue ogni atto necessario al funzionamento della sede, alla gestione del Fondo, ivi inclusi i
relativi affidamenti di incarichi di consulenza esclusi quelli di cui all’art. 10.2, comma 5, lettera d);
⎯ esegue gli atti che costituiscono attuazione di delibere consiliari e gli atti dovuti in forza di legge e di contratto;
⎯ definisce la struttura organizzativa del Fondo, con ratifica del Consiglio di Amministrazione;
⎯ gestisce il personale, procedendo - previa acquisizione del parere vincolante delle Fonti istitutive - alle relative assunzioni;
⎯ compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente opera con firma singola per la corrispondenza ordinaria.
4. Il Presidente può conferire deleghe ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione per specifiche competenze, anche su proposta del Consiglio stesso.
5. Il Presidente può conferire specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti ai dipendenti del Fondo e a terzi.
6. I Vice Presidenti vicari del Presidente sono individuati a rotazione tra i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati, a rotazione, dai due Vice Presidenti.
10.4 Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale è composto da due rappresentanti aziendali, designati da Enel S.p.A., e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale. Almeno un componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
2. La Presidenza del Collegio Sindacale è attribuita, a rotazione, ad uno dei tre rappresentanti dei lavoratori designato dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici (o dal primo firmatario, nel caso di gruppi di lavoratori) ai quali sono stati attribuiti i posti nello stesso Collegio, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
3. I rappresentanti dei lavoratori nel Collegio Sindacale vengono sostituiti secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
4. I rappresentanti aziendali vengono sostituiti con nuove designazioni.
5. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del tempo necessario a completare il mandato del titolare originario.
6. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dal Fondo, nonché sul suo concreto funzionamento, ai sensi dell’art. 2403, comma 1, del codice civile. Il Collegio Sindacale indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori negli Organi sociali nel caso in
cui a ciò non abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione nel termine previsto dalle norme del Regolamento elettorale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare esclusivamente il Presidente ed altro rappresentante aziendale nel Collegio stesso.
7. I componenti del Collegio Sindacale potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sull’attività operativa di FISDE.
8. Nello svolgimento dei compiti affidati, il Collegio Sindacale formula le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
10.5 Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti del FISDE è esercitata da una Società di revisione legale iscritta nell’apposito Registro.
Articolo 11 Cariche sociali
1. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.
2. La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantochè non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli Organi sociali e non siano stati ricostituiti gli Organi sociali.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
4. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale sono tra loro incompatibili.
5. L’astensione dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo determina la decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e la sua sostituzione a norma del vigente Regolamento elettorale. La decadenza dalla carica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Per i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, il controvalore delle assenze retribuite viene addebitato a FISDE, conguagliandolo con la quota di stanziamento annualmente messa a disposizione del Fondo medesimo.
7. FISDE manleva i componenti degli Organi sociali per le responsabilità civili, penali, amministrative e tributarie in cui siano incorsi nell’esercizio delle loro funzioni, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave ovvero di violazioni commesse palesemente in danno del Fondo. II Consiglio di Amministrazione definisce la relativa regolamentazione.
Articolo 12 Elezioni
1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale si svolgono in unica sessione, ogni tre anni, nell’intero territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento elettorale.
Articolo 13 Scioglimento del FISDE
1. Il FISDE si scioglie:
⎯ per concorde volontà delle fonti istitutive;
⎯ per impossibilità del conseguimento dello scopo sociale.
2. In caso di scioglimento, il fondo comune verrà devoluto a finalità di utilità generale, sulla base di accordi tra le fonti istitutive sentito preventivamente l’organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14 Modifiche dello Statuto
1. Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate dalle fonti istitutive con le medesime modalità adottate per la sua formazione.
2. Le modifiche devono essere recepite da parte del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15 Norma finale
1. Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.
NORME TRANSITORIE
1. Quanto previsto all’art. 5.1 (“Soci ordinari”), comma 4, secondo periodo, trova applicazione con riferimento alle Società che formalizzino la richiesta di acquisizione per i propri dipendenti del rapporto associativo con FISDE in data successiva alla sottoscrizione dell’accordo sindacale nazionale 10 novembre 2011 relativo all’approvazione del presente Statuto. Le Società già convenzionate con FISDE per l’acquisizione del rapporto associativo per i propri dipendenti saranno peraltro tenute al pagamento dell’importo “una tantum” di cui alla citata norma in caso di ampliamento del perimetro societario intervenuto successivamente alla sottoscrizione del predetto accordo sindacale nazionale.
2. Le disposizioni di cui all’art. 5.2 (“Soci straordinari”), commi 2 e 9, in materia, rispettivamente, di prima iscrizione e rinnovo di iscrizione in qualità di socio straordinario, trovano applicazione per le cessazioni dal servizio che si verificheranno a decorrere dal 1.1.2012.
3. Resta fermo quanto definito con il verbale sindacale nazionale 14 febbraio 2008, il cui contenuto viene recepito ed allegato, fino al termine della sua validità, al presente Statuto. Ai fini dell’iscrizione come socio straordinario, le condizioni e i requisiti previsti da detto accordo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui all’art. 5.1, comma 5, del presente Statuto che, a conclusione del periodo di mobilità, non abbiano maturato il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico nel sistema obbligatorio, fermo restando che il periodo quinquennale di cui al citato verbale decorre dalla data del licenziamento.
4. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6 (“Beneficiari”), commi 3 e 4, per gli anni 2012 e 2013, in via sperimentale, sono ammessi a fruire delle prestazioni del FISDE i coniugi a carico dei soci straordinari in regola con l’iscrizione. In tal caso l’importo, a titolo di quota associativa, per il coniuge del socio straordinario è pari alla differenza tra il valore “pro-capite” della quota relativa ai soci ordinari e quello della quota annuale per i soci straordinari. Al termine della sperimentazione, i relativi esiti formeranno oggetto di verifica tra le fonti istitutive per le conseguenti valutazioni, con cessazione della fruizione delle prestazioni per i coniugi a carico dei soci straordinari.
5. Le convenzioni in essere, stipulate ai sensi dell’art. 10.2, comma 6, lett. s) dello Statuto vigente in data anteriore alla sottoscrizione dell’accordo sindacale nazionale 10 novembre 2011, mantengono la loro operatività, fermi restando gli eventuali adeguamenti derivanti dal nuovo Statuto del FISDE. I soggetti già fruitori delle prestazioni del FISDE in qualità di “beneficiari esterni” in base a dette convenzioni assumono, a far data dalla sottoscrizione del predetto accordo sindacale nazionale, la nuova qualifica di “soci aggregati”.
6. Le previsioni di cui all’art. 11, comma 7 (manleva) hanno efficacia dalla costituzione degli attuali Organi sociali.
7. La norma relativa alla composizione del Collegio Sindacale (art. 10.4, comma 1) entra in vigore dalla costituzione del nuovo Collegio Sindacale a seguito delle elezioni per il rinnovo degli attuali Organi sociali.