PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RICCIONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI RICCIONE
PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RICCIONE
ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 (CIG 7764869C98)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021.
CAPITOLATO DI GARA
Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1.1. In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14.11.2018, e alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. …….. del …………………, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Riccione (di seguito denominato “Ente”) affida a (di
seguito denominato “Tesoriere”) che accetta, il servizio di tesoreria comunale.
Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
2.1. Il servizio della tesoreria comunale viene affidato per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2021.
2.2. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Tesoriere. Il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a depositare presso l’archivio dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso.
Art. 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
3.1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente in materia.
3.2. Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, della legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi e di ogni altra modifica o integrazione normativa successiva nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’appendice “Protocollo ordinativo informatico” (allegato), nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara e nel Regolamento Comunale di contabilità.
3.3. L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del "non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni.
3.4. Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni di specificazione/definizione di dettaglio di contenuti/obbligazioni comunque presenti nel presente capitolato e non peggiorative per l’Ente, mediante semplice scambio di lettere.
3.5. Il contesto nel quale si inserisce la presente convenzione è quello previsto dall’articolo 35 comma 8 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha previsto che il regime di tesoreria unica disciplinato dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso e che nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. In caso di ritorno al sistema previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 279/1997, il Tesoriere è tenuto, su richiesta dell’Ente, a rinegoziare le condizioni della presente convenzione. In caso di mancato accordo fra le parti, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato; l’Istituto di credito non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
4.1 Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato ed un referente al quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio nonché per prospettare soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio e facilitare le operazioni di pagamento e di integrazione informatica.
4.2 Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l’Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. A tal fine il tesoriere si impegna a fornire il servizio di home-banking con la possibilità di inquiry on-line per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di tesoreria e per il colloquio tra comune e tesoreria.
4.3 Compete al tesoriere attivare tutte le procedure necessarie per la predisposizione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico con validità legale e regole tecnico-applicative riportate in appendice.
4.4 Il tesoriere si impegna altresì a gestire il servizio con le seguenti modalità e nel rispetto dei tempi, delle
procedure e dei termini indicati in sede di gara e senza oneri a carico dell’ente.
4.5 Il Tesoriere si impegna altresì a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di incasso e di pagamento anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, ai sensi dell’articolo 213 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’articolo 1, comma 80, della legge 30/12/2004, n. 311 ed adeguando il proprio software di tesoreria a quello tempo per tempo utilizzato dal Comune.
4.6 Ogni spesa derivante da quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti, sarà senza oneri per l’Ente.
Art. 5 - ESTENSIONE CONTRATTO DI TESORERIA
5.1. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle Istituzioni eventualmente costituite dall’Ente. Può altresì estendersi, a richiesta, a enti costituiti dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o tesoreria. Le condizioni di remunerazione del servizio, nonché i tassi attivi e passivi e le valute previsti dalla presente convenzione si estendono alle Istituzioni e agli Enti di cui al presente articolo.
Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
6.1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
6.2 E’ fatta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell’esercizio da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo.
Art. 7 - RISCOSSIONI
7.1. Le entrate saranno riscosse sulla base di ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’Ente con numerazione progressiva su appositi moduli a firma del Responsabile del Servizio Finanziario o di altro dipendente autorizzato così come individuato dal Regolamento di contabilità o, nel caso di assenza o impedimento, da altri dipendenti dell’Ente appositamente delegati o abilitati a sostituirlo.
7.2 L’ordinativo di incasso deve contenere:
⇒ la denominazione dell’Ente;
⇒ l’indicazione del debitore;
⇒ l’ammontare della somma da riscuotere, in cifre e in lettere;
⇒ la causale di versamento;
⇒ le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
⇒ gli eventuali vincoli di destinazione delle somme e dell’imputazione alla contabilità speciale fruttifera
o infruttifera a cui le entrate incassate debbono o dovranno affluire ai sensi dell’art. 1, comma 1,
della Legge n. 720/1984;
⇒ l’indicazione delle risorse o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza;
⇒ la codifica di bilancio;
⇒ il codice SIOPE;
⇒ il numero progressivo;
⇒ l’esercizio finanziario e la data di emissione.
7.3. Il Tesoriere provvede a incassare tutte le somme di spettanza dell’Ente e rilascia quietanza numerata progressivamente in ordine cronologico per esercizio finanziario e indicante la causale del versamento, compilata con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull’ordinativo di incasso. Qualora il Tesoriere si sia impegnato, in sede di offerta, ad effettuare il servizio in circolarità, tutte le filiali dell’Istituto devono essere attivate per la registrazione degli incassi di tesoreria con rilascio contemporaneo di quietanza e con versamento immediato sul conto di tesoreria. Copia della quietanza è trasmessa all’Ente giornalmente ed unitamente al giornale di cassa e costituisce prova dell’avvenuta riscossione.
7.4. Il Tesoriere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso ed anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Ente". Tali incassi saranno segnalati all’Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l’emissione delle relative reversali.
7.5. Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere provvede, in base alla causale di versamento, ad attribuire alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera, secondo la loro rispettiva natura.
7.6. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, sarà effettuato dal tesoriere con cadenza mensile (salvo diversa richiesta dell’Ente da effettuarsi mediante semplice comunicazione scritta) in concomitanza con la ricezione di specifica reversale. L’accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
7.7 Per le entrate che affluiscono direttamente nella contabilità speciale il Tesoriere provvede a richiedere alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato apposito tabulato, sulla base del quale registrerà i versamenti pervenuti rilasciando apposita quietanza. In relazione a ciò l’Ente emette i corrispondenti ordinativi a copertura.
7.8. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall’Ente stesso, dal suo Economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di Tesoreria secondo le modalità tecniche più favorevoli per l’Ente previste per gli incassi della specie senza addebito di commissioni.
7.9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postale, nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere medesimo.
7.10 Le entrate patrimoniali ed assimilate, canoni, utenze per servizi, rette casa di riposo, ecc., dovranno essere riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure informatiche con le seguenti modalità:
⇒ presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio con quietanzamento;
⇒ mediante l’addebito sul c/c dell’utente aperto presso qualsiasi Istituto alle scadenze prefissate e
contestuale accredito sul conto del Comune;
⇒ mediante il portale “PagoPA”;
⇒ con possibilità di pagamento “on-line”, oppure tramite installazione di P.O.S. presso gli uffici
comunali;
⇒ mediante c/c postali intestati al Comune e gestiti dal Tesoriere.
Il Tesoriere rilascerà agli utenti regolare quietanza sull’avviso di pagamento predisposto dall’Ente o emesso dal
Tesoriere, oppure tramite il rilascio di apposita modulistica prevista per i servizi della specie.
7.11. Le entrate tributarie che, per effetto dell’esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune dovesse decidere di riscuotere direttamente tramite servizio di tesoreria, verranno riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure informatiche e presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio nazionale senza addebito di commissioni a carico del versante. Il Tesoriere rilascerà ai contribuenti regolare quietanza sul modulo di pagamento predisposto dall’Ente o emesso dal Tesoriere in relazione alle specifiche entrate.
7.12 Per la riscossione delle entrate previste dal presente articolo non spetterà al tesoriere alcun tipo di compenso.
7.13. A comprova dell’avvenuta riscossione il tesoriere provvederà ad annotare sulle relative reversali il timbro
"riscosso" e la propria firma.
Art. 8 - PAGAMENTI
8.1. I pagamenti verranno disposti dall’Ente ed effettuati dal Tesoriere in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente autorizzato, così come individuato nel Regolamento di Contabilità, ed in caso di sua assenza o impedimento da altri dipendenti dell’Ente appositamente delegati o abilitati a sostituirlo.
8.2 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da:
a) delegazioni di pagamento;
b) obblighi tributari e somme iscritte a ruolo;
c) ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs.n. 267/2000;
d) ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge;
e) spese fisse o ricorrenti, canoni di utenza o rate assicurative, dietro specifica richiesta presentata a firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati.
Le relative quietanze costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione ”a copertura del sospeso
n. ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
8.3. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi
mandati al Tesoriere.
8.4. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, nei limiti del bilancio di previsione approvato ed eventuali successive variazioni, approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
8.5. I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
a. la denominazione dell’Ente;
b. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
c. la data di emissione;
d. l’intervento e/o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa
disponibilità distintamente per competenza o residui;
e. il codice SIOPE;
f. il codice CIG ed il codice CUP, ove necessari;
g. la codifica e l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare
quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita Iva;
h. l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata col creditore;
i. la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa;
j. le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
k. il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
8.6. L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione apposita annotazione che equivale a ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale.
8.7. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui al precedente punto 8.5., non sottoscritti da persona autorizzata o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore ovvero discordanza tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
8.8. Durante l’esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, comma 1, del d. Lgs.
n. 267/2000. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del d. Lgs. n. 267/2000 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte.
Art. 9 – MODALITA’ DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO, TERMINI E CONDIZIONI
ECONOMICHE
9.1. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento vengano estinti con una delle seguenti modalità:
a. rimessa diretta;
b. accreditamento su conto corrente bancario intestato al creditore;
c. versamento su conto corrente postale intestato al creditore;
d. commutazione in assegno circolare o assegno-quietanza non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del beneficiario.
9.2. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune. I mandati sono pagati di norma presso lo sportello di tesoreria e, qualora l’Istituto aggiudicatario si sia impegnato in sede di offerta ad effettuare il servizio in circolarità, presso tutte le proprie filiali, contro il ritiro di regolare quietanza e senza addebito di spese e commissioni a carico del beneficiario.
9.3. In assenza di una specifica disposizione, il Tesoriere è autorizzato ad effettuare il pagamento per rimessa diretta presso il proprio sportello o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
9.4. I mandati saranno messi in pagamento allo sportello della Tesoreria, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere. Entro la stessa data dovrà essere data la disposizione di pagamento per i mandati da estinguere secondo modalità diverse dalla rimessa diretta. In casi di urgenza evidenziati dall’Ente e, comunque, ogni qual volta la situazione lo consenta, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna.
9.5. Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l’Ente farà pervenire al Tesoriere i titoli di spesa, di norma, cinque giorni lavorativi precedenti la scadenza, salvo casi di comprovata urgenza e necessità. I titoli di spesa dovranno recare in evidenza la dicitura “pagamento da eseguirsi entro e non oltre il
......................................................”.
9.6. Qualora l’Ente debba effettuare il pagamento, ai sensi della legge n. 526/1982 e successive modifiche, mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, i mandati devono essere trasmessi al Tesoriere entro cinque giorni lavorativi precedenti il giorno di scadenza. L’addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento.
9.7. Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il proprio timbro "PAGATO", la data di quietanza e la propria firma. A comprova dei pagamenti effettuati farà fede la quietanza del creditore; in caso di pagamento con modalità diversa da quella allo sportello e in sostituzione della quietanza del creditore il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro pagato e la propria firma. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
9.8. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli enti stessi sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere, salvo che il pagamento non sia avvenuto per girofondi. Nel caso che l’ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento sul c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida come quietanza la relativa ricevuta postale.
9.10. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna, a richiesta dell’Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi. In ogni caso si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento dell’avviso di ritorno spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente.
9.11. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.
9.12. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati i mandati di pagamento individuali o collettivi di importo superiore a Euro 5 che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti il 31 dicembre.
9.13. Il Tesoriere applicherà una commissione, esclusivamente a carico dell’Ente così come previsto dalla circolare MEF n. 22 del 15/06/2018, sui mandati da pagarsi per mezzo di bonifici bancari. Le spese di bonifico vengono stabilite nelle misure di seguito indicate risultanti dall’offerta espressa in sede di gara:
a) commissioni per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere:
• commissioni € 0,00
b) commissioni per bonifici su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal Tesoriere:
• commissioni € …… offerte in sede di gara
Qualora l’ordine di pagamento sia effettuato con le modalità informatizzate, la procedura informatica o l’intervento degli operatori devono garantire che l’applicazione delle commissioni avvenga nel rispetto della presente convenzione.
Il Tesoriere si impegna a mantenere inalterate le commissioni pattuite per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
9.14. Nell’ipotesi di più mandati a favore di uno stesso creditore all’interno di una stessa distinta o di più dettagli a favore di uno stesso creditore all’interno dello stesso mandato il Tesoriere provvederà, al solo fine della determinazione della spesa per il bonifico, all’accorpamento delle transazioni.
9.15. Nessuna commissione verrà applicata all’Ente per bonifici effettuati a favore di:
1) amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2006;
2) istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dal Comune;
3) dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell’Ente medesimo.
9.16. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente convenzione o da specifiche disposizioni di
legge, tutte le spese inerenti l’esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno a carico dell’Ente.
9.17. Il Tesoriere addebiterà le spese applicate a cadenza periodica in concomitanza con le spese di tenuta conto trimestrali.
9.18. I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo si
considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.
9.19. Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo.
9.20. I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere l’indicazione della
persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse.
9.21. Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l’Ente impartirà, mediante apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento degli ordinativi all’Iva e sull’imposta di bollo.
9.22. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito
all’applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso Xxxxxxxxx di provvedere ai pagamenti
nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.
9.23. L’Ente si impegna a consegnare il minor numero possibile di mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre vale a dire dopo l’emissione dei mandati di pagamento per le retribuzioni al personale del mese di dicembre e delle tredicesime mensilità. Tuttavia, considerato che:
a) possono esserci pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data;
b) le entrate affluiscono nelle casse degli enti fino al 31.12;
c) il servizio può esser svolto mediante l’utilizzo di strumenti telematici che permettono l’invio di ordinativi
firmati digitalmente che riducono il lavoro manuale anche per il Tesoriere;
d) l’attenzione rivolta dal Legislatore al tema della tempestività dei pagamenti e delle Amministrazioni Pubbliche;
per consentire di gestire in modo ottimale la liquidità e riuscire a pagare quanti più creditori sia possibile alla luce dei flussi di entrata e nel rispetto degli obiettivi assegnati, il Tesoriere è tenuto ad accettare mandati di pagamento entro il termine del 23 dicembre compreso.
Art. 10 - TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI.
10.1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una, vistata dal Tesoriere, fungerà da ricevuta per l’Ente. L’Ente si riserva di inviare le distinte con procedure elettroniche o analoghi sistemi regolati da apposite transazioni informatiche.
10.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà trasmettere, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti:
1) giornale di cassa;
2) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli;
3) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli;
4) elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo;
5) elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato;
6) elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate;
7) elenco mensile dei mandati con causale vincolata;
8) rendicontazione mensile per la rilevazione dei dati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
9) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite;
10) documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale.
10.3 L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, anche attraverso modalità telematiche:
• all’atto dell’assunzione del servizio e in occasione delle successive modifiche:
a) lo Statuto, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per il servizio di economato;
• all’inizio dell’esercizio:
a) la delibera di approvazione del bilancio di previsione, esecutiva ai sensi di legge;
b) l’elenco dei residui attivi e passivi aggregato per risorsa ed intervento;
• nel corso dell’esercizio:
a) le delibere/determine, esecutive ai sensi di legge, relative a variazioni di bilancio, storni di fondi, prelevamenti dal fondo di riserva.
b) le variazioni apportate in sede di riaccertamento ai residui attivi e passivi.
Art. 11 - PARTICOLARI OPERAZIONI DI INCASSO O PAGAMENTO
11.1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c accesi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere ovvero presso altri istituti bancari, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c entro il 27 di ogni mese con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente o dell’Ente. I c/c della specie accesi presso l’Istituto Tesoriere potranno fruire di speciali condizioni eventualmente concordate.
11.2. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’articolo 22 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29/10/1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.
11.3. Il tesoriere effettua gratuitamente la riscossione delle entrate relative ai servizi comunali, quali i proventi del servizio di refezione scolastica, trasporto scolastico, rette asilo nido, ecc., senza alcun onere a carico dell’utenza. Le modalità organizzative del servizio saranno concordate tra le parti.
Art. 12 - FIRME AUTORIZZATE
12.1. L’Ente dovrà trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie autentiche delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
12.2. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che
l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
Art. 13 - UTILIZZO DI SOMME FUORI DEL CIRCUITO DELLA TESORERIA PROVINCIALE
13.1. Le somme non soggette, ai sensi di legge, all’obbligo di riversamento sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale sono versate su un apposito c/c aperto presso il Tesoriere denominato “conto di tesoreria”. Il tasso di interesse attivo da riconoscere a favore dell’Ente per le giacenze sui c/c presso il Tesoriere, nei casi in cui ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica, è corrispondente all’Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata), maggiorato o diminuito dello spread offerto in sede di gara. La liquidazione degli interessi verrà effettuata con periodicità trimestrale.
13.2. Le operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine sono, di norma, effettuate con il Tesoriere che si impegna a garantire un tasso pari all’Euribor di durata corrispondente a quella dell’operazione (base 360) media mese precedente l’inizio dell’operazione (desunto dalla stampa specializzata), maggiorato o diminuito dello spread offerto in sede di gara.
13.3. L’Ente si riserva comunque la facoltà di effettuare operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità sia a breve che a medio termine anche con intermediari finanziari diversi dal Tesoriere con l’iscrizione o il deposito dell’attività finanziaria acquistata presso il “dossier titoli” acceso presso il Tesoriere, al fine di assicurare il rispetto degli artt. 209 e 211 del D.Lgs. 267/2000.
13.4. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni di reimpiego della liquidità giacenti nei conti. Il Tesoriere assicura inoltre assistenza e consulenza finanziaria per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo al fine di garantire il capitale investito.
13.5. Fatto salvo quanto diversamente indicato nella presente convenzione, le operazioni non soggette al riversamento sulla contabilità speciale saranno così regolamentate:
⇒ accrediti:
o per contanti: valuta stesso giorno dell’effettivo versamento;
o con modalità bonifico: valuta indicata sul bonifico.
⇒ addebiti:
o mandati mediante bonifico: valuta stesso giorno dell’effettiva esecuzione dell’operazione di
pagamento;
o mandati mediante bonifico con valuta beneficiario indicata sul mandato: valuta dell’addebito con
uno scarto di tre giorni lavorativi;
o mandati con modalità di pagamento per cassa: stesso giorno dell’effettiva esecuzione dell’operazione;
⇒ giroconto: valuta stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione.
Sono fatte salve disposizioni di legge di maggior favore previste in materia di giorni di valuta per operazioni regolate con bonifici bancari, assegni o altri strumenti offerti dal sistema bancario.
Art. 14 - CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
14.1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
14.2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’effettuazione dei pagamenti ha luogo
mediante il seguente ordine di priorità:
⇒ mediante utilizzo delle somme libere giacenti presso il conto di tesoreria, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3);
⇒ in assenza totale o parziale delle suddette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente.
⇒ in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo criteri e con le modalità di cui al successivo art. 16;
⇒ in ultima istanza il pagamento delle somme viene effettuato mediante ricorso all’anticipazione di
tesoreria.
14.3. L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti
finanziari.
Art. 15 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
15.1. A norma dell’art. 222 del d. Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata da apposita
deliberazione del competente organo comunale, potrà accordare anticipazioni di tesoreria.
15.2. L’anticipazione di tesoreria viene gestita attraverso un apposito c/c bancario (in seguito denominato “c/anticipazioni”) sul quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’Ente l’ammontare globale dell’anticipazione concordata a norma di legge.
15.3. Sul predetto c/anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro,
vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno in cui è stata effettuata l’operazione.
15.4. Il Tesoriere in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali - e fatta salva l’eventuale determinazione dell’Ente circa l’utilizzo a tale scopo, anche delle somme con vincolo di destinazione, come previsto dall’articolo 16 - è autorizzato per il pagamento di mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di Tesoreria richiesta e attivata.
15.5. L’eventuale utilizzo giornaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto di tesoreria mediante trasferimento dell’importo corrispondente dal conto anticipazioni.
15.6. L’Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine mese ad emettere la reversale a copertura
dell’importo complessivo dell’utilizzo dell’anticipazione eseguito nel periodo precedente.
15.7. Il Tesoriere, non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/anticipazioni.
15.8. L’Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine del mese successivo a quello della reversale, a emettere il mandato a copertura per l’importo complessivo dei rientri dell’anticipazione eseguite nel periodo precedente.
15.9. Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente previa trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto applicando il relativo tasso passivo pari all’Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara, senza altre spese ed oneri a carico dell’Ente.
15.10. L’Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione".
15.11. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate comunali fino alla totale compensazione delle somme anticipate.
15.12. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
ART. 16 - UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
16.1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi a inizio esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 15, comma 1, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata ed accordata ai sensi dell’art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 nonché libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di
destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengono in contabilità speciale. In quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostruzione dei vincoli di cui al citato comma 4.
16.2 L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1
fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
16.3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
16.4. Resta ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all’art. 47, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di attivare l’utilizzo di somme a specifica destinazione – giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l’Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell’indicazione dell’importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito delle somme da parte dello Stato.
16.5 L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tale fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un’unica “scheda di evidenza”, comprensiva dell’intero “monte vincoli”.
Art. 17 - PAGAMENTO DI RATE DI MUTUI E ALTRI IMPEGNI OBBLIGATORI PER LEGGE
17.1. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, nonché di altri impegni obbligatori per legge.
17.2. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con osservanza del precedente art. 15, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti di cui sopra alle previste scadenze anche dalla eventuale anticipazione di Tesoreria.
17.3. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fosse addebitata al Comune. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine all’indennità di mora eventualmente prevista dal contratto di mutuo.
17.4. Il Tesoriere avrà diritto a discaricarsi immediatamente delle somme per le causali suindicate, addebitandone l’importo all’Ente in conto corrente e considerando le relative quietanze come "carte contabili" che l’Ente dovrà regolarizzare con l’emissione di mandati di pagamento nel corso dell’esercizio.
17.5. Il Tesoriere si impegna ad applicare alle operazioni di finanziamento richieste dal Comune, qualora quest’ultimo lo ritenga normativamente possibile, nel rispetto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica ed in ossequio alle necessità che pro tempore dovessero insorgere, le condizioni offerte in sede di gara.
Art. 18 – GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
18.1. Ai sensi dell’articolo 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
18.2. Per gli effetti di cui all’articolo di Xxxxx sopra citato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al tesoriere.
18.3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità o, se non è prevista fattura, dagli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
18.4. Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico del Comune presso il Tesoriere, questi è tenuto a trasmettere immediatamente al Servizio Ragioneria tutti gli atti esecutivi di pignoramento, in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 19 – GARANZIA FIDEJUSSORIA
19.1 Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’ attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente articolo 15.
Art. 20 - INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE
20.1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire:
⇒ il giornale di cassa, riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento.
Copia di detto giornale con l’indicazione delle risultanze di cassa verrà inviata quotidianamente
all’Ente con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi della contabilità speciali fruttifera e infruttifera;
⇒ i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi;
⇒ le reversali di incasso e i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti
all’Ente al termine dell’esercizio;
⇒ lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" e in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa;
⇒ i verbali di verifica di cassa;
⇒ eventuali altre evidenze previste dalla legge.
20.2. Il Tesoriere dovrà inoltre:
⇒ registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi;
⇒ provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti e ai mandati di pagamento
preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni e agli Enti di Previdenza;
⇒ intervenire alla stipulazione di contratti e in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza;
⇒ ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati e in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro;
⇒ custodire i valori e i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale.
Art. 21 - VERIFICHE ED ISPEZIONI
21.1. L’Ente e l’organo di revisione economico-finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 e ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
21.2. Gli incaricati delle funzioni di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente o altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato.
21.3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente.
Art. 22 - QUADRO DI RACCORDO
22.1. L’Ente consente che il Tesoriere proceda, previ accordi da definirsi con il servizio finanziario, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell’Ente stesso. L’Ente deve dare il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del quadro di raccordo; trascorso tale termine il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.
Art. 23 - RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE
23.1. Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa all’Ente redatto anche con procedura meccanografica, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati e alla classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento.
23.2. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto esecutiva ai sensi di legge ed eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto.
Art. 24 – MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI
24.1. Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra ed in concorso con l’Ente, alla trasmissione dei flussi informativi periodici previsti ai fini del monitoraggio dei conti pubblici dall’articolo 14 della legge n. 196/2009 e dai relativi decreti attuativi.
Art. 25 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
25.1. Il Tesoriere assumerà in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell’Ente a "titolo gratuito" nel rispetto delle norme vigenti in materia e del regolamento di contabilità dell’ente.
25.2. Alle condizioni suddette saranno altresì custoditi e amministrati i titoli e i valori depositati da terzi a favore dell’Ente, con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
25.3. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e d’asta e cauzioni sono incassate dal Tesoriere su disposizione del Responsabile del Servizio competente contro rilascio di ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto corrente infruttifero. I prelievi e le restituzioni sui predetti depositi sono disposti dal responsabile del servizio con ordinativi sottoscritti dal medesimo responsabile ed emessi sul Tesoriere che lo eseguirà previa acquisizione di quietanza e prelevando le somme da apposito conto corrente infruttifero.
Art. 26 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
26.1. Il servizio di tesoreria viene effettuato senza particolari oneri di gestione a carico dell’Ente.
26.2 Le spese vive (postali, di bollo, telegrafiche, ecc.) per la gestione del servizio di tesoreria e per la gestione dei CCP intestati al Comune concedente sono a carico dell’Ente nella misura dell’offerta di gara. In ogni caso il Tesoriere è tenuto alla presentazione di apposito rendiconto mensile delle spese sostenute, da presentare all’Ente per l’eventuale rimborso.
26.3 Le condizioni per operazioni e per i servizi accessori non previsti espressamente dalla presente convenzione saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.
Art. 26 BIS – EROGAZIONI GRATUITE A FAVORE DELL’ENTE
26.1 bis Il Tesoriere, per i tre anni di validità del contratto, si impegna a erogare a titolo di liberalità all’ente un
contributo una tantum di € , offerto in sede di gara, oltre a IVA di legge.
26.2 bis Il contributo sarà versato all’Ente entro il 30 giugno, senza necessità di una specifica richiesta dell’ente
e dietro presentazione di regolare fattura.
Art. 27 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI
27.1. Il Tesoriere, oltre al servizio propriamente definito di “Tesoreria” espleterà, su richiesta dell’Ente, anche i
seguenti servizi aggiuntivi offerti in sede di gara:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 28 - RESPONSABILITA’
28.1. Il Tesoriere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna
per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria dell’Ente stesso.
28.2. Per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con
il proprio patrimonio.
Art. 29 – PENALE
29.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi ed ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale nella misura di € 500,00 a violazione oltre all’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’ente.
Art. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA DEL TESORIERE
30.1 In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni
stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.
30.2 Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate, nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del Tesoriere e nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in via amministrativa, con incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
30.3 Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del servizio il Tesoriere informerà con la massima tempestività l’Ente che, in ogni caso, ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni responsabilità del Tesoriere.
30.4 In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.
30.5 In ogni caso al servizio di tesoreria si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.
Art. 31 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
31.1 E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
31.2 E’ fatto divieto di sub-affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione.
Art. 32 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
32.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. il tesoriere dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione e dall’attuazione della presente convenzione (CODICE CIG 76079040FE).
Art. 33 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
33.1 Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
Art. 34 - IMPOSTA DI BOLLO
34.1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.
Art. 35 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
35.1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
35.2 Il presente contratto verrà registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Art. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI
36.1 Le parti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione.
36.2 A tale scopo le parti dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal "Codice in materia di protezione dei dati personali"
approvato con X.Xxx. n. 196/2003. Per tutta la durata dei servizi della presente Convenzione, nonché anche successivamente alla scadenza di quest'ultima, le parti si impegnano, altresì, a far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio in relazione ai dati sottoposti a trattamento.
36.3 A tal riguardo le parti si impegnano, altresì, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, in conformità a quanto previsto delle suddette norme.
36.4 Le parti dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla Legge n. 86 del 26/04/1990 che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 37 - CONTROVERSIE
37.1 Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà competente esclusivamente il Foro di Rimini.
Art. 38 - RINVIO
38.1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia, con particolare riferimento:
⇒ al D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
⇒ alla normativa sul sistema di tesoreria unica di cui alla Legge 29/10/1984, n. 720 ed al D.Lgs.
07/08/1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒ al regolamento comunale di contabilità;
⇒ al D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 recante: “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28/09/1998, n. 337”, in quanto applicabile.
Art. 39 - DOMICILIO DELLE PARTI
39.1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il
Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
- il Comune di Riccione (codice fiscale 00324360403) presso la propria Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 0;
- il Tesoriere (codice fiscale ............................................) presso la sede di ......................................................
APPENDICE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2019-31/12/2021.
“PROTOCOLLO ORDINATIVO INFORMATICO”
Articolo 1 – Oggetto e durata
1. La presente appendice alla convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019-31/12/2021 regola i rapporti tra ente e tesoriere riguardanti l’utilizzo dell’ordinativo informatico.
Articolo 2 – Firma digitale
1. La firma digitale consente di attribuire totale integrità e riservatezza ai documenti elettronici prodotti con strumenti informatici. Viene definita come l’equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su un documento cartaceo. La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento. I principali riferimenti normativi sono:
a) D.P.R. n. 445/2000: art. 1;
b) D.Lgs. n. 267/2000: art. 213;
c) D.Lgs. n. 10/2002: art. 2;
d) D.Lgs. n. 10/2002: art. 6;
e) Protocollo Abi Banca d’Italia 23/12/2003 “Standard comportamentali per l’interoperabilità tra
pubblica amministrazione e sistema bancario tesoriere”.
2. La firma digitale viene applicata al documento informatico per mezzo dell’utilizzo di appositi dispositivi rilasciati dagli enti certificatori di seguito denominati “dispositivo di firma digitale”.
3. L’Ente per avvalersi del prodotto “Ordinativo Informatico” deve dotarsi del dispositivo di firma digitale da installare presso la propria sede.
4. L’ente deve comunicare alla banca tesoriere i nominativi, il ruolo e il numero dispositivo di firma digitale delle persone autorizzate alla firma dei mandati e reversali. In caso di variazione di tali nominativi l’Ente deve darne tempestiva comunicazione;
5. Si precisa che il dispositivo di firma digitale è un dispositivo personale provvisto di codice di identificazione. La responsabilità per uso fraudolento o improprio di tale strumento è a totale carico del titolare dei certificati digitali in esso contenuti.
Articolo 3 – Classificazione operazioni e modalità di invio al tesoriere.
1. MANDATI DI PAGAMENTO: sono mandati mono e multibeneficiario con generazione di pagamento. Si riferiscono a: pagamenti in contanti e pagamenti in conto corrente bancario. I dati presenti sul mandato sono completi e il pagamento può avvenire applicando la firma digitale. Non sono necessari invii di allegati cartacei. La modalità di firma è: FIRMA DIGITALE CON MODALITA’ PIENA. L’incrocio tra mandato e relativo pagamento avviene automaticamente al momento dell’esecuzione.
2. MANDATI DI PAGAMENTO CON ALLEGATI: sono mandati mono e multibeneficiario con generazione di pagamento con modalità speciali e/o con allegati cartacei. Consistono in: coperture stipendi, X00/X00, xxxxxxxxx Xxxxxx, XXXX, CCPP, RAV/MAV/RIBA, contributi CPDEL/INADEL/F.CREDITO, utenze telefoniche, elettriche, gas, abbonamenti con bollettini cartacei. I dati presenti sul mandato sono completi ma la modalità particolare prevede che il pagamento avvenga utilizzando i modelli cartacei allegati. L’allegato cartaceo deve essere inviato tempestivamente al tesoriere. La modalità di firma è: FIRMA DIGITALE CON MODALITA’ A COPERTURA. L’incrocio tra mandato e pagamento avviene successivamente all’arrivo dell’allegato al tesoriere.
3. MANDATI A COPERTURA: sono mandati mono e multibeneficiario senza generazione di pagamento in quanto il pagamento relativo è stato o sarà eseguito d’iniziativa dal Tesoriere. Consistono in: copertura mutui, copertura RID passivi, copertura interessi passivi. Per questi particolari mandati il pagamento è
già stato eseguito dal tesoriere o posto in scadenza, quindi il mandato deve obbligatoriamente essere immesso con modalità a copertura per evitare un doppio impiego. Il tipo di firma da applicare è: FIRMA DIGITALE CON MODALITA’ A COPERTURA. L’incrocio tra mandato e pagamento viene eseguito manualmente dal tesoriere.
4. REVERSALI DI INCASSO: sono ordini di incasso mono e multidebitore con o senza generazione di incasso. Si riferiscono a: incassi in contanti e/o tramite bonifico bancario, assegno circolare, bancario e postale. I dati presenti sulla reversale sono completi e l’incasso può avvenire applicando la firma digitale. Non sono necessari invii di allegati cartacei. La modalità di firma è: FIRMA DIGITALE CON MODALITA’ PIENA O A COPERTURA. L’incrocio tra reversale e relativo incasso avviene automaticamente al momento dell’esecuzione o disgiuntamente.
Articolo 4 – Mandato Informatico
1. Il mandato informatico è il documento che sostituisce i titoli di spesa cartacei e ne contiene gli stessi elementi essenziali. Il mandato informatico, trasmesso al tesoriere e pagato tramite apposizione della firma digitale, non dovrà essere prodotto in forma cartacea per il tesoriere salvo accordi diversi tra le parti.
2. Gli elementi del mandato informatico ovvero gli elementi di base che devono pervenire tramite flusso e che ne determinano la correttezza formale sono: esercizio, numero progressivo, data emissione, importo totale, codifica di bilancio, gestione residuo/competenza, voce economica, codice gestionale, data esecuzione, assoggettamento bollo.
All’interno del mandato e per ogni beneficiario presente sullo stesso, i dati obbligatori sono: progressivo beneficiario, importo lordo, modalità di pagamento (contanti, bonifico, postale, assegno circolare, giro interno, girofondi, rid, F23/24), importo ritenute, importo netto, anagrafica beneficiario, indirizzo beneficiario, CAP, località, codice fiscale beneficiario, eventuale delegato al quietanzamento, coordinate bancarie, conto corrente postale, causale descrittiva, annotazione provvisorio d’uscita o d’entrata in caso di documenti a copertura, assoggettamento a bollo, data esecuzione pagamento, codice gestionale.
3. L’ente provvede al pagamento delle spese mediante l’utilizzo del mandato informatico ad esclusione dei
pagamenti anticipati delle rate mutuo meditante delegazione di pagamento o carte contabili.
4. Il mandato informatico è sottoscritto con la firma digitale dal personale competente. L’individuazione del personale preposto è in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità vigente e formalmente comunicato al tesoriere.
5. Con l’apposizione di un’unica firma digitale può essere sottoscritto un singolo mandato oppure un gruppo di mandati opportunamente selezionati. In ogni caso il sistema informatico adottato dovrà rappresentare senza ambiguità gli elementi di ciascun mandato cui la firma si riferisce.
6. A seguito della sottoscrizione con firma digitale, i mandati informatici sono immediatamente e automaticamente trasmessi e messi a disposizione del tesoriere. Da tale momento decorrono i termini convenzionali di pagamento.
7. Il sistema offerto rispetta i principi fondamentali di “business continuity” di sicurezza e protezione dei dati sensibili. Nel caso in cui la presenza di problemi tecnici che dovessero impedire l’interscambio per via telematica dei dati relativi ai mandati informatici ente e tesoriere, di comune accordo, potranno temporaneamente ripristinare la trasmissione cartacea degli ordinativi.
Articolo 5 – Mandati informatici relativi alla corresponsione di emolumenti al personale- File mandati e File Stipendi.
1. I mandati informatici che riguardano la corresponsione degli emolumenti al personale in servizio e in quiescenza, sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa e nell’ambito dello stesso, contengono pagamenti di tipo omogeneo. I mandati riportano a livello complessivo gli importi lordi, le ritenute applicate e gli importi netti. Tali mandati vengono trasmessi e firmati digitalmente in modalità “a copertura” (file mandati).
2. Al fine di consentire il pagamento dei predetti emolumenti, al tesoriere viene trasmesso e
successivamente firmato digitalmente il file contenente i beneficiari, gli importi netti e le modalità di pagamento (file stipendi).
3. Il tesoriere sulla base dei dati raccolti procederà ad un controllo di corrispondenza tra totale netto indicato sul file mandati e totale netto indicati sul file stipendi e procederà all’immissione in rete interbancaria dei bonifici e/o alla predisposizione dei pagamenti per contanti / assegno.
Articolo 6 – Mandati informatici inestinti
1. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, i mandati informatici per i quali il tesoriere non ha potuto provvedere in tutto o in parte al pagamento, sono quietanzati e trattati ai sensi del regolamento di contabilità dell’ente.
2. Il tesoriere trasmette all’Ente l’evidenza dei mandati inestinti per le successive verifiche ai fini dell’eventuale riemissione degli stessi.
Articolo 7 – Condizione di elaborabilità dei flussi.
1. I mandati successivamente alla loro emissione e trasmissione da parte dell’ente vengono sottoposti ad un sistema diagnostico che scarta eventuali documenti privi dei requisiti di elaborabilità ovvero degli elementi base definiti nella presente convenzione.
2. Gli eventuali errori e la relativa descrizione e gravità sono evidenziati dal sistema in un apposito elenco.
3. I mandati scartati dovranno essere corretti dall’ente e rinviati al tesoriere.
4. La trasmissione telematica esclude la trasmissione cartacea.
Articolo 8 – Annullamento Ordinativi Informatici.
1. L’ordinativo informatico emesso e trasmesso al Tesoriere è annullabile autonomamente dall’Ente in
caso di assenza di sottoscrizione digitale.
2. L’ordinativo informatico già sottoscritto con firma digitale potrà essere annullato solo se il tesoriere non abbia già provveduto al relativo pagamento e/o incasso.
Articolo 9 – Rettifica dell’ordinativo informatico.
1. L’ordinativo informatico è rettificabile.
2. L’ordinativo informatico firmato può essere rettificato.
3. La rettifica dell’ordinativo può avvenire entro l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio
finanziario nel quale il medesimo ordinativo è stato emesso.
Articolo 10 – Imposta di bollo
1. In considerazione del fatto che l’adozione dell’ordinativo informatico affida ad un sistema informatico di trasferimento dati il controllo automatico della presenza, assenza e correttezza formale dei dati stessi, l’eventuale assenza di indicazioni nei flussi trasmessi circa l’esenzione dell’imposta di bollo comporterà l’applicazione della stessa.
2. Resta ferma la responsabilità solidale tra le parti in materia di imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642 del 26° ottobre 1972.
Articolo 11 – Conservazione della documentazione.
1. Gli obblighi di conservazione e riproduzione degli ordinativi informatici si intendono soddisfatti con il ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle regole tecniche dettate dal Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), in base a quanto disposto dall’articolo 6 e dall’articolo 8 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ai successivi aggiornamenti tecnici emanati con deliberazione CNIPA 11/2004.
2. Il documento informatico non dà luogo a un originale e a copie dello stesso in considerazione del fatto
che tutte le successive riproduzioni sono da intendersi “originali”.
3. La documentazione informatica e quella eventualmente cartacea devono essere conservati per il periodo previsto dalle leggi vigenti.
4. Il tesoriere rende il conto della propria gestione annuale di cassa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il tesoriere conserva per dieci anni i dati relativi all’esercizio finanziario chiuso e ne fornisce all’ente una copia firmata digitalmente su idoneo supporto informatico.
Articolo 12 – Modalità di interscambio dati tra Ente e Tesoriere
1. Il tesoriere fornisce idonea documentazione del protocollo per le modalità operative di svolgimento del servizio. In particolare viene fornita una guida tecnica riguardante gli aspetti operativi del servizio.
2. La trasmissione dei dati al tesoriere può avvenire unicamente tramite rete Internet collegandosi al server sicuro messo a disposizione dal tesoriere stesso.
3. Si da atto che il formato di trasmissione dei dati (direttamente dipendente dal software di contabilità dell’Ente e rispondente allo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)) sarà stabilito e testato dalle parti nella fase di ATTIVAZIONE del servizio “Ordinativo Informatico”. Qualora, in corso d’opera, i programmi di contabilità dell’Ente venissero dallo stesso sostituiti, sarà cura dell’Ente informarne il tesoriere e accertarsi presso la propria software house della piena compatibilità del nuovo software con il formato adottato e regolato della presente convenzione.
Articolo 13 – Orari disponibilità servizio, termini di pagamento e pagamenti urgenti.
1. Il servizio messo a disposizione è reso disponibile all’utenza dalle ore ………………………………………
2. I flussi inviati e firmati dall’ente entro le ore verranno elaborati e pagati dal tesoriere entro le ore
…………………….
3. I flussi inviati e firmati dall’ente dopo le ore verranno elaborati e pagati dal tesoriere entro le ore
………………..
4. In deroga agli orari stabiliti il tesoriere provvederà al pagamento anticipato di eventuali disposizioni
urgenti segnalate dall’Ente.
Articolo 14 – Gestione pagamenti in scadenza
1. E’ data facoltà all’ente di applicare ai flussi inviati e firmati una scadenza del pagamento. Il tesoriere
eseguirà il pagamento rispettando tali termini.
Articolo 15 – Fasi della Transizione
1. L’attivazione della gestione informatizzata del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dal presente protocollo dovrà essere garantita dal tesoriere tempestivamente secondo modalità e tempistiche preventivamente concordate con l’ente al fine di garantire la regolare gestione del servizio senza soluzione di continuità.
Articolo 16 – Oneri
1. Sono a carico del Tesoriere gli oneri connessi all’attuazione del presente protocollo:
• adeguamento delle procedure software necessarie all’attuazione dell’ordinativo informatico;
• creazione interfaccia per lo scambio del flusso informatico tra Tesoriere ed Ente;
• ………………………………………………………………………………………………………….
Articolo 17 – Norme finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente appendice integrativa si applicano le disposizioni del regolamento di contabilità vigente e le regole contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Eventuali aspetti migliorativi e/o integrativi inerenti la gestione informatizza del servizio di tesoreria potranno essere concordati tra Ente e Tesoriere mediante semplice scambio di lettere.