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Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto:“Eura Tutela Privato” - Mod. 18247
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi alla persona.
Che cosa è assicurato?
✓ Vita Privata- Circolazione BASE/COMPLETA
In caso di un sinistro avvenuto nella tua vita privata, Europ Assistance, fino ad un massimo - per Vita privata di Euro 100.000,00 - per circolazione di Euro 50.000,00 illimitato per anno ti rimborsa:
− le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo. Europ Assistance ti rimborsa in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
− le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite. Europ Assistance ti rimborsa le spese in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
− le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d’Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche,
− le spese per Investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti;
− le eventuali spese dell’Avvocato dell’avversario, nel caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance;
− le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio;
− le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance;
− le spese di giustizia;
− le spese dell’arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche.
− il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002
n° 28), se non possono essere recuperate
dall’avversario che ha perso la causa.
− le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00.
• X.x.xx 81/2008 committente vita privata (opzionale)
• Attività Lavoro Subordinato (opzionale)
• Circolazione Patente Privato TL (opzionale)
• Circolazione Patente Privato PP (opzionale)
• Circolazione Patenti Familiare TL (opzionale)
• Circolazione Patenti Familiare PP (opzionale)
• Proprietario Immobiliare (opzionale)
• X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare (opzionale)
• Amministratori e Sindaci – tutela Legale (opzionale)
• Amministratori e Sindaci – Tutela Legale circolazione)
• Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale)
• Dirigenti e Quadri (opzionale)
• Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
🗶 La Garanzia Tutela Vita Privata BASE/COMPLETA non è prestata per:
− controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
− controversie relative alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione;
− controversie relative alla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
− controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
− controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro
autonomo, di lavoro subordinato;
− controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
− controversie contrattuali con Europ Assistance
− vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali
🗶 La Garanzia Tutela legale Circolazione BASE/COMPLETA non è prestata per:
− controversie in materia di diritto tributario, fiscale;
− ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via
amministrativa
− controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
− controversie contrattuali con Europ Assistance;
− controversie derivanti da recupero crediti;
Ci sono limiti di copertura?
! Non sono coperte:
! multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
− spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
− Spese di trasferta.
! È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione
delle pene detentive ed alla custodia di cose.
! Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
! Le garanzie non sono prestate nei seguenti casi:
! Tutela Vita Privata BASE/COMPLETA
− controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
− controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
− controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
− controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
− controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
− controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
− controversie relative o comunque connesse ad immobili non
occupati dall’Assicurato o non identificati in polizza;
− controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
− controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; − controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; − controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; − controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori; − controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata; − fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; − controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”; − controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; − controversie di valore inferiore a Euro 250,00; − controversie contrattuali con Europ Assistance; ! Circolazione BASE/COMPLETA | ||
Dove vale la copertura? ✓ Le garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. ✓ Per decreti legislativi 81/2008 – “committente vita privata” - estensione “opposizione alle sanzioni amministrative da circolazione” - “proprietario immobiliare” - “decreti legislativi 81/2008 – committente proprietario immobiliare” - Le garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx. | ||
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. Il sinistro deve essere denunciato dopo l’acquisto della Polizza ed entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? La data del sinistro è il momento in cui accade il primo fatto ingiusto oppure è il momento in cui tu, o un altro soggetto non avete rispettato un comportamento previsto della legge o da un contratto. Se c’è stato più di un comportamento in violazione di ciò che era previsto dalla legge o dal contratto, la data del sinistro è quella del primo comportamento. Quando questa polizza ne sostituisce un’altra che aveva le stesse garanzie, purché la nuova polizza abbia la stessa data di effetto del giorno di scadenza di quella sostituita, il sinistro può essere avvenuto anche durante la validità della polizza sostituita e comunque mai prima dei due anni precedenti il giorno di acquisto di questa polizza. | ||
Come posso disdire la polizza? Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale. |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Eura Tutela Privato”- Mod. 18247
Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX) - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Tutela Legale vita Privata Base /completa (obbligatoria) | Vita privata BASE/COMPETA BASE: ✓ Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia sono: − per chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve nascere da un fatto illecito di un altro soggetto. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la controparte; − quando ti devi difendere in sede civile per ottenere il risarcimento del danno che deriva da un sinistro stradale, − quando ti devi difendere in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La garanzia ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato; − quando ti devi difendere ( anche davanti al TAR )in controversie di lavoro subordinato con il datore di lavoro; − per le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti; − per le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali; − per sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, tue o di controparte − quando ci sono disaccordi o liti su contratti di locazione (affitto) o sulla proprietà della tua abitazione e relative pertinenze in cui abiti; − Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dall’Avvocato a cui hai affidato la gestione del sinistro mediante regolare fattura, fino a Euro 5.000,00 per sinistro.). COMPLETA Oltre a quanto previsto per la garanzia BASE ✓ Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia sono: − sostenere controversie nascenti da vertenze contrattuali relative all’acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce e alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l’utilizzo del web. − sostenere controversie relative a diritti reali; − la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: − in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.; − nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché’ espressamente esclusa o perché’ il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio; − proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. − il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili, e la conseguente azione per l’ottenimento del divorzio. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza. |
Per l’ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti. − Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto. − Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto. − il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di Tuo inadempimento relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. Sono garantite inoltre: − l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la tua libertà provvisoria in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. Tu rimborserai la cauzione versata dalla Società entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione; − le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato. Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti: Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Tutela Legale Circolazione Stradale Base/Completa (obbligatoria) | Circolazione BASE/COMPLETA BASE: ✓ Le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia sono: − per chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve nascere da un fatto illecito di un altro soggetto. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la controparte; − quando ti devi difendere in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La garanzia ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato; − quando ti devi difendere in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. Che derivano da incidente stradale L 41/2016 La garanzia ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato; − quando devi proporre ricorso contro la sanzione amministrativa accessoria del ritiro/sospensione/revoca della Patente di guida / Patente nautica o interdizione alla guida; − quando devi proporre ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo /natante a seguito di incidente stradale/nautico. COMPLETA Oltre a quanto previsto per la versione BASE ✓ le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia sono: − quando ti devi difendere in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. La garanzia opera solo in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo, proscioglimento, assoluzione con decisione passata in giudicato o l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione dell’ estinzione per remissione di querela. − Per le controversie contrattuali inerenti il veicolo/natante; − il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente; − proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione a seguito di incidente stradale/nautico. − Sei garantito inoltre (ad esclusione dei natanti): − l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. − le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, − il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico. − Viene assicurata l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie in oggetto. Circolazione Perdite Pecuniarie BASE/COMPLETA • Europ Assistance si obbliga a pagarti: − Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla tua patente, per la tua partecipazione ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla tua patente o vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che avevi al momento della sottoscrizione della garanzia. − Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora tu in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. |
Europ Assistance, su tua richiesta riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dall’Avvocato a cui hai affidato la gestione del sinistro mediante regolare fattura, fino a Euro 5.000,00 per sinistro.). | |
X.x.xx 81/2008 committente vita privata (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni • le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia valgono: − in relazione alla Tua abitazione di residenza, direttamente e dai componenti del tuo nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico in materia di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 sia in ambito civile che penale, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità abitative immobiliari stesse. La garanzia viene fornita agli Assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a Euro 250,00. |
•Attività Lavoro Subordinato (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni • Le garanzie valgono nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato per le seguenti garanzie: − le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: − in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.; − nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché’ espressamente esclusa o perché’ il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio; − il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte Tua relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti: Euro 5.000,00 per sinistro; |
Circolazione Patente Privato TL (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • Le garanzie che puoi richiedere operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti nell’ambito della circolazione/navigazione per : − le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; − l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; − la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx; − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione” a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su tua richiesta, alla redazione e presentazione del ricorso purché tu faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti): |
− l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la tua libertà provvisoria in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. − le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero nei limiti del massimale; − il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico.. | |
Circolazione Patente Privato PP (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia valgono: per: − Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla tua patente, per la tua partecipazione ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che avevi al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada - Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario o per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra. − Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del Tuo documento di guida, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora in costanza di polizza tu commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio - Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che tu abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. E’ onere tuo fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione. Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro; |
Circolazione Patenti Familiare TL (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia valgono per: − le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; − l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx; − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing a lungo termine del nucleo familiare; − il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico; − proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all’ Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su tua richiesta alla redazione e presentazione del ricorso purché tu faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti): − l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la tua libertà provvisoria in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. Tu rimborserai la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione. − le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; − il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. Tu sei tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente. |
Circolazione Patenti Familiare PP (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • le garanzie per cui puoi utilizzare la garanzia valgono: per: − Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla tua patente , per la tua partecipazione ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità |
assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla tua patente vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza - Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte tua della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. − Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del tua documento di guida fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora tu in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio - Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che tu abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. E’ onere tuo fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione. Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro; Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto. Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo nell’evento che ha dato origine alla controversia. | |
Proprietario Immobiliare (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • La garanzia vale per fatti relativi alle unità abitative immobiliari per i seguenti casi: − le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di ivi compreso l’inquilino dell’unità immobiliare assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; − la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx; − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo tuo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale Garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico Sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza; − le vertenze con l’Amministratore condominiale; sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell’unità immobiliare assicurata; − i ricorsi all’autorità giudiziaria per l’impugnazione di delibere assembleari condominiali. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. − l’esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso. Tale Garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento; − le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell’unità abitativa immobiliare assicurata; − l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l’unità abitativa immobiliare assicurata. Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • La garanzia vale per le unità abitative immobiliari indicate in materia di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità abitative immobiliari stesse. La garanzia viene fornita agli Assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a Euro 250,00. |
Amministratori e Sindaci – tutela Legale (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • La garanzia vale per violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti l’attività indicata per i seguenti casi: − le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; − le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per Fatto Illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza; |
− la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società); 2393 x.x. (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx); 0000 x.x. (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i creditori sociali); 2395 (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci) − la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx; − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo tuo di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli Assicurati; − la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale Garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell’azienda assicurata; Sei tenuto comunque a denunziare il Sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del Dlgs231/01; − il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di tuo inadempimento relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il Massimale di Euro 3.000,00 per Sinistro; − le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute da te, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00; − gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate da te. − La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: o in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C. o nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio. Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Amministratori e Sindaci – Tutela Legale Circolazione (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) | D.Lgs 196/2003, • Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 196/2003. Gli oneri indennizzabili previsti operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli da te affidati con espressa nomina scritta, nell’ambito dell’attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie: − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo tuo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile; |
− il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte tua relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. D.Lgs 152/2006, • la garanzia opera con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell’ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006: − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; − la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo tuo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. D.Lgs 193/2007 • la garanzia opera nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 in materia di igiene alimentare, nell’ambito dell’attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie: − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; − la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo tuo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. − Europ Assistance, provvederà su tua richiesta, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora tu faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. D.Lgs 81/2008 – Committente, • la garanzia opera, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora tu rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell’ambito dell’attività professionale, per: − le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; − il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte tua relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro; − la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; − la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo tuo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; |
− proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. − Europ Assistance, provvederà su tua richiesta, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora tu faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. Per tutte le garanzie D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente - Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro; | |
Dirigenti e Quadri (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • la garanzia opera con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali per i seguenti casi: − le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; − la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx; − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo tuo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: o in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C. o nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio. − il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di tuo inadempimento da parte relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il Massimale di Euro 3.000,00 per Sinistro. Europ Assistance, su tua richiesta riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro; |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) | Per gli oneri indennizzabili non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. • la garanzia opera con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali per i seguenti casi: − la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx; − la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo tuo di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; − la difesa nei procedimenti amministrativi. Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro; |
Che cosa NON è assicurato? | |
Tutela Legale vita Privata Base /completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Tutela Legale Circolazione Stradale Base/Completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
X.x.xx 81/2008 committente vita privata (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
•Attività Lavoro Subordinato (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Circolazione Patente Privato TL (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni, • la garanzia non è prestata: − se per il veicolo a motore/natante da te condotto non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; − quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; − quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; − quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; − quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). |
Circolazione Patente Privato PP (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni si veda la garanzia Opzionale Circolazione Patente Privato TL |
Circolazione Patenti Familiare TL (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni si veda la garanzia Opzionale Circolazione Patente Privato TL |
Circolazione Patenti Familiare PP (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni si veda la garanzia Opzionale Circolazione Patente Privato TL |
Proprietario Immobiliare (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIPdanni, • la garanzia non è prestata per: − azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”; − contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.); |
X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Amministratori e Sindaci – tutela Legale (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni, • la garanzia non è prestata per: − richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall’assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società contraente; − controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone (morte o lesioni personali), anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” − controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art, 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi; − controversie relative a contratti di leasing immobiliare; − contratti di compravendita di immobili; − controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative |
Amministratori e Sindaci – Tutela Legale circolazione (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Dirigenti e Quadri (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni, • la garanzia non è prestata per: − controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali; |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni, • la garanzia non è prestata: − controversie relative a cariche sociali da te rivestite, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; |
Ci sono limiti di copertura? | |
Tutela Legale vita Privata Base /completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Tutela Legale Circolazione Stradale Base/Completa (obbligatoria) | • Non sono coperte: − controversie derivanti da tuo comportamento doloso; − controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; − controversie in materia di diritto tributario e fiscale; − ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”; − controversie di valore inferiore a Euro 250,00. − controversie contrattuali con Europ Assistance; − controversie derivanti da recupero crediti; − controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”. − Le garanzie non valgono inoltre: − se per il veicolo a motore/natante descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; − quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; − quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; − quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; − quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). − Con riferimento ai rischi assicurati Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente che: − dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; − dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); − dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; − sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); − consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance. |
X.x.xx 81/2008 committente vita privata (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
•Attività Lavoro Subordinato (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Circolazione Patente Privato TL (opzionale) | • Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente che: − dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; − dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); − dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; − sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); − consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Circolazione Patente Privato PP (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni si veda la garanzia Opzionale Circolazione Patente Privato TL |
Circolazione Patenti Familiare TL (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni si veda la garanzia Opzionale Circolazione Patente Privato TL |
Circolazione Patenti Familiare PP (opzionale) | Oltre a quanto già indicato nel DIP danni si veda la garanzia Opzionale Circolazione Patente Privato TL. |
Proprietario Immobiliare (opzionale) | • Non sono coperti: − contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare |
assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.). | |
X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Amministratori e Sindaci – tutela Legale (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Amministratori e Sindaci – Tutela Legale circolazione (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Dirigenti e Quadri (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Dove vale la copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: | Tutela Legale vita Privata Base /completa (obbligatoria) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Tutela Legale Circolazione Stradale Base/Completa (obbligatoria) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. |
Attività Lavoro Subordinato (opzionale) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione Patente Privato TL (opzionale) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione Patente Privato PP (opzionale) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. |
Circolazione Patenti Familiare PP
(opzionale)
devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente.
Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta
ai sensi di polizza.
Proprietario Immobiliare
(opzionale)
devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente.
Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.
X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare
(opzionale)
devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente.
Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta
ai sensi di polizza.
Amministratori e Sindaci – Tutela Legale (opzionale) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Amministratori e Sindaci – Tutela Legale circolazione (opzionale) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Dirigenti e Quadri (opzionale) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione svolta da chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | Tutela Legale vita Privata Base /completa (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Tutela Legale Circolazione Stradale Base/Completa (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance X.x.xx 81/2008 committente vita privata (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Attività Lavoro Subordinato (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Circolazione Patente Privato TL (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Circolazione Patente Privato PP (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Circolazione Patenti Familiare TL (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Circolazione Patenti Familiare PP (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Proprietario Immobiliare (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Amministratori e Sindaci – tutela Legale (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Amministratori e Sindaci – Tutela Legale circolazione (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Dirigenti e Quadri (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance | ||
Gestione da parte di altre imprese: | Tutela Legale vita Privata Base /completa (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Tutela Legale Circolazione Stradale Base/Completa (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese X.x.xx 81/2008 committente vita privata (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Attività Lavoro Subordinato (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Patente Privato TL (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Patente Privato PP (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Patenti Familiare TL (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Patenti Familiare PP (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Proprietario Immobiliare (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Amministratori e Sindaci – tutela Legale (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Amministratori e Sindaci – Tutela Legale circolazione (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Dirigenti e Quadri (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese | |
Prescrizione: | Tutela Legale vita Privata Base /completa (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Tutela Legale Circolazione Stradale Base/Completa (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta X.x.xx 81/2008 committente vita privata (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Attività Lavoro Subordinato (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta |
Circolazione Patente Privato TL (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione Patente Privato PP (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione Patenti Familiare TL (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione Patenti Familiare PP (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Proprietario Immobiliare (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Amministratori e Sindaci – tutela Legale (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Amministratori e Sindaci – Tutela Legale circolazione (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Dirigenti e Xxxxxx (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Obblighi dell’impresa | Tutela Legale vita Privata Base /completa (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Tutela Legale Circolazione Stradale Base/Completa (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima X.x.xx 81/2008 committente vita privata (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Attività Lavoro Subordinato (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Circolazione Patente Privato TL (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Circolazione Patente Privato PP (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Circolazione Patenti Familiare TL (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Circolazione Patenti Familiare PP (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Proprietario Immobiliare (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima X.x.xx 81/2008 committente Proprietario Immobiliare (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Amministratori e Sindaci – tutela Legale (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Amministratori e Sindaci – Tutela Legale circolazione (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Dirigenti e Quadri (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: - assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza), - accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario,bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza). |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro: Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro: Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
Il prodotto è dedicato ai privati che vogliono tutelare i lproprio patrimonio in caso di controversie legali relative alla proprietà, al lavoro subordinato, alla circolazione e alla vita privata
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 29,80%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX); - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
Quando e come devo pagare?
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX).
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Xxxxx e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo. Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX). Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
INDICE
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 5
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “VITA PRIVATA” 7
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE” 18
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “ PROPRIETARIO IMMOBILIARE” 36
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA’” 40
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DIRIGENTI E QUADRI’” 48
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI /DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI” 50
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contraente: la persona fisica indicata nel Modulo di Polizza, di cittadinanza italiana o anche straniera, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione, assumendosene i relativi oneri, in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ivi residente e beneficiaria dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.
Contravvenzione: Reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La Contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell’Assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto colposo: colposo o contro l'intenzione, il Reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice e cioè, Europ Assistance Italia X.x.X - Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi
- Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Garanzia: la Garanzia assicurativa per la quale, in caso di Sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo
e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del Reato contestato.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il
Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Xxxxx sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "Delitto colposo" e "Delitto doloso").
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la Garanzia assicurativa.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.
Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo
stesso; l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Art. 4. - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 X.X.
Xxx. 0. - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del Rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7. - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance, l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.
Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 13. - MASSIMALE
Il Massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per Sinistro e senza limite annuo, con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.
Art. 14. - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
Art. 15. - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso in cui l’assicurato abbia una copertura assicurativa D. & O. ovvero in caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
Art. 16. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 17. - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente Xxxxxxx, per insorgenza del Sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La Garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive Garanzie, che siano insorti:
• durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza se la suddetta polizza proviene da una Compagnia diversa da Europ Assistance o posti in essere dalla data di decorrenza della prima polizza se la stessa proviene da Europ Assistance e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente. La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per Reato continuato.
In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 18. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante la mansione svolta dall’Assicurato che ha subito il ritiro/sospensione della patente.
4. il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art. 19. - PRESCRIZIONE
I diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, che precede.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art. 20. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 21. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del Sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’Assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso del lo stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche
le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
• in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
• in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 22. - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “VITA PRIVATA”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia A - “Vita Privata Base”
Art. 1 A SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Contraente;
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
• I collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato;
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 A OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3A DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 A PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata per le seguenti garanzie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network.
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
6. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell’ambito dell’attività di lavoro
subordinato;
7. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 30.000,00;
8. sostenere controversie nascenti da vertenze contrattuali relative:
- all’acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano
stipulati mediante l’utilizzo del web.
9. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati esclusivamente dall’Assicurato (massimo 3 unità, estendibili fino a un massimo di 6 purché sia stato pagato il premio relativo alle eventuali unità aggiuntive). La presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, relativamente alle unità abitative immobiliari ubicate nei suddetti paesi.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Estensione altri soggetti conviventi (massimo 3)
Possono essere assicurati altresì altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, non presenti sullo stato di famiglia anagrafico purché indicati sul Modulo di Polizza e per i quali sia stato pagato il relativo premio e limitatamente alle prestazioni previste all’Art.4A ai punti 1, 2, 3, 7 e 8. Le prestazioni indicate opereranno con le stesse modalità, limiti e massimali previsti dalla garanzia “Vita Privata Base”.
Estensione Locazione temporanea immobili ad uso esclusivo dell’Assicurato
Possono essere assicurate altresì le unità abitative ad uso esclusivo dell’Assicurato (indicate sul Modulo di Polizza garanzia “Vita Privata Base”) qualora le stesse fossero locate a terzi, con comprovata documentazione, per periodi di tempo inferiori a tre mesi nell’arco di un anno, purché la presente estensione sia richiamata sul Modulo di Polizza e ne sia stato pagato il relativo premio. Le prestazioni indicate opereranno con le stesse modalità, limiti e massimali previsti dalla garanzia “Vita Privata Base”. Tale estensione avrà una carenza contrattuale di 90 gg. eccezion fatta per le prestazioni di difesa penale.
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nella presente estensione, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
b. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione.
Art. 5 A ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 A ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art.
“PRESTAZIONI GARANTITE”;
c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
d. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo
quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
f. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
x. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati in
polizza;
h. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
i. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
j. controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
x. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o
privati;
l. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;
m. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
n. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
o. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per
quest’ultimo caso quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
p. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
q. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
r. controversie contrattuali con Europ Assistance;
s. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia B “Vita Privata Completa”
La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia “Vita Privata Base”
Art. 1 B SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Contraente
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico
• I collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato;
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 B OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 B DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 B PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata
per le seguenti garanzie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network.
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
5. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal
caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza;
6. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
7. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
8. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell’ambito dell’attività di lavoro
subordinato;
9. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 100.000,00;
10. sostenere controversie nascenti da vertenze contrattuali relative:
- all’acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano
stipulati mediante l’utilizzo del web.
11. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati esclusivamente dall’Assicurato (massimo 3 unità, estendibili fino a un massimo di 6 purché sia stato pagato il premio relativo alle eventuali unità aggiuntive). La presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, relativamente alle unità abitative immobiliari ubicate nei suddetti paesi;
12. sostenere controversie relative a diritti reali;
13. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
- in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio
ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.;
- nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché’ espressamente esclusa o perché’ il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio;
14. proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’ordinanza/ingiunzione di pagamento di
una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/ impugnazione.
L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
15. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili, e la conseguente azione per
l’ottenimento del divorzio.
a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi.
La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.
b. Per l’ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.
16. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto.
17. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
18. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.
Garanzie complementari
La Società garantisce inoltre:
1. l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
2. le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Estensione altri soggetti conviventi (massimo 3)
Possono essere assicurati altresì altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, non presenti sullo stato di famiglia anagrafico purché indicati sul Modulo di Polizza e per i quali sia stato pagato il relativo premio e limitatamente alle prestazioni previste all’Art.4B ai punti 1, 2, 3, 9 e 10. Le prestazioni indicate opereranno con le stesse modalità, limiti e massimali previsti dalla garanzia “Vita Privata Completa”.
Estensione Locazione temporanea immobili ad uso esclusivo dell’Assicurato
Possono essere assicurate altresì le unità abitative ad uso esclusivo dell’Assicurato (indicate sul Modulo di Polizza garanzia “Vita Privata Completa”) qualora le stesse fossero locate a terzi, con comprovata documentazione, per periodi di tempo inferiori a tre mesi nell’arco di un anno, purché la presente estensione sia richiamata sul Modulo di Polizza e ne sia stato pagato il relativo premio. Le prestazioni indicate opereranno con le stesse modalità, limiti e massimali previsti dalla garanzia “Vita Privata Completa”.
Tale estensione avrà una carenza contrattuale di 90 gg. eccezion fatta per le prestazioni di difesa penale.
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nella presente estensione, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
b. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione.
Art. 5 B ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 B ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art.
“PRESTAZIONI GARANTITE”;
c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
d. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’ Articolo “Prestazioni garantite”
in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo
quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
f. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
x. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati in
polizza;
h. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
i. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
j. controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
x. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o
privati;
l. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;
m. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
n. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
o. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
p. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
q. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
r. controversie contrattuali con Europ Assistance;
s. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia C - “Decreti Legislativi 81/2008 – Committente Vita Privata”
Acquistabile in abbinamento alla garanzia “Vita Privata Base”, “Vita Privata Completa”
Art. 1C SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Contraente;
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2C OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3C DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4C PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, valgono in relazione all’ unità abitativa immobiliare, abitazione di residenza, direttamente utilizzata dal Contraente e dai componenti del suo nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico in materia di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 sia in ambito civile che penale, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre
disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità abitative immobiliari stesse. La garanzia viene fornita agli Assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a Euro 250,00.
Art. 5C ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6C ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non é prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art. 7C INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Garanzia D – “Estensione Lavoro Subordinato”
La seguente garanzie è valida se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio
e se acquistata contemporaneamente alla Garanzia “Vita Privata Completa”
Art. 1 D SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Contraente;
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico selezionati e purché sia stato pagato il relativo premio.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 D OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 D DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 D PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito dell’attività di
lavoro subordinato per le seguenti garanzie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
- in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio
ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.;
- nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella
fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché’
espressamente esclusa o perché’ il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza
di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio;
5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 D ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 D ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da comportamento doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
d. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa salvo
quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
f. controversie derivanti dalla proprietà o l’uso di veicoli a motore o natanti soggetti all’obbligo di assicurazione
ai sensi di legge;
g. controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
h. controversie derivanti da cariche sociali rivestite dall’Assicurato presso Enti pubblici o privati;
i. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
x. xxxxxxx e/o l’opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
k. controversie contrattuali con Europ Assistance;
l. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia E - “Circolazione Base”
Art. 1 E SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Contraente
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
• Il conducente autorizzato
• I trasportati
Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
• il veicolo a motore o natante, indicato nel Modulo di Polizza purché di proprietà del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare, o soggetto a un contratto di leasing o noleggio a lungo termine intestato al Contraente o ai componenti del suo nucleo familiare;
• Le roulotte o i carrelli trainati dal veicolo a motore indicato nel Modulo di Polizza, compreso anche il relativo rischio statico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 E DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 E PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell’ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida in un Paese di cui all’ Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
5. il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente
stradale/nautico.
Perdite Pecuniarie,
Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia “Circolazione Base”
Europ Assistance si obbliga a corrispondere all’Assicurato:
6. Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. “NORME CHE REGOLANO I SINISTRI”.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
7. Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. E’ onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 E ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 E ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti da 1 a 5, l'assicurazione non è
prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
x. xxxxxxx e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie derivanti da recupero crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L’assicurazione non vale inoltre:
i. se per il veicolo a motore/natante descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti 6 e 7, Europ Assistance non è
tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:
n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art.
187 del codice della strada);
p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Garanzia F - “Circolazione Completa”
La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia “Circolazione Base”
Art. 1 F SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Contraente
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico,
• Il conducente autorizzato
• I trasportati
Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
• il veicolo a motore o natante, indicato nel Modulo di Polizza purché di proprietà del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare, o soggetto a un contratto di leasing o noleggio a lungo termine intestato al Contraente o ai componenti del suo nucleo familiare;
• Le roulottes o i carrelli trainati dal veicolo a motore indicato nel Modulo di Polizza, compreso anche il relativo rischio statico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 F OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999 n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 F DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 F PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell’ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. le controversie contrattuali inerenti il veicolo/natante indicato in polizza;
7. il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente
stradale/nautico;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all’art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora
l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti):
- l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Perdite Pecuniarie,
Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia “Circolazione Completa”
Europ Assistance si obbliga a corrispondere all’Assicurato:
9. Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. “NORME CHE REGOLANO I SINISTRI”.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
10. Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. E’ onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 F ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 F ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti da 1 a 8, l'assicurazione non è
prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
x. xxxxxxx e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie derivanti da recupero crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”
L’assicurazione non vale inoltre:
i. se per il veicolo a motore/natante descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti 9 e 10, Europ Assistance non
è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:
n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art.
187 del codice della strada);
p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Garanzia G - “Circolazione su Patente Privato”
Art. 1 G SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurate le patenti indicate nel Modulo di Polizza (massimo 3 patenti) purché intestate a
• Il Contraente.
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 G OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 G DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 G PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti indicate in Polizza nell’ambito della circolazione/navigazione in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all’art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Per il punto 6 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora
l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti):
- l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione/navigazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale/nautico. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Perdite Pecuniarie
Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia “Circolazione su Patente Privato”
Europ Assistance si obbliga a corrispondere all’Assicurato:
7. Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. “NORME CHE REGOLANO I SINISTRI”.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
8. Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. E’ onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 G ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 G ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti da 1 a 8, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
x. xxxxxxx e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie derivanti da recupero crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”
L’assicurazione non vale inoltre:
i. se per il veicolo a motore/natante condotto dall’Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai
sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti 9 e 10, Europ Assistance non
è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:
n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art.
187 del codice della strada);
p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Garanzia H - “Parco Veicoli Famiglia”
La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia “Circolazione Base” o “Circolazione Completa”
Art. 1 H SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Contraente
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico
• Il conducente autorizzato
• I trasportati
Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
• i veicoli a motore o natanti di proprietà del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare, o soggetti a un contratto di leasing o noleggio a lungo termine intestato al Contraente o ai componenti del suo nucleo familiare;
• le roulottes o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 H OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le
spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 H DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 H PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi al veicolo/natante così come specificato all’art. SOGGETTI ASSICURATI nell’ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del nucleo familiare;
7. il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente
stradale/nautico;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all’ Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora
l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti):
- l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Perdite Pecuniarie
Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia “Parco Veicoli famiglia”
Europ Assistance si obbliga a corrispondere all’Assicurato:
9. Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. “NORME CHE REGOLANO I SINISTRI”.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
10. Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. E’ onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Estensione “OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CIRCOLAZIONE”
Le seguenti garanzie sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Parco veicoli famiglia” o “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Parco veicoli famiglia” o “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare” e delle relative condizioni contrattuali.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della circolazione
per le seguenti garanzie:
- l’opposizione avverso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie.
Tali spese verranno rimborsate solo a seguito di esito positivo dell’opposizione alla sanzione amministrativa comminata
all’Assicurato.
La presente condizione viene prestata per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La prestazione opera in deroga all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” ed in deroga alla esclusione specifica prevista
all’Art. “ESCLUSIONI”.
Art. 5 H ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 H ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti da 1 a 8 l'assicurazione non è
prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
x. xxxxxxx e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie derivanti da recupero di crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L’assicurazione non vale inoltre:
i. se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti 9 e 10, Europ Assistance non
è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:
n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art.
187 del codice della strada);
p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
Garanzia I - “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare”
La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia “Parco Veicoli Famiglia”
Art. 1 I SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurate le patenti intestate a:
• Il Contraente.
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 I DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 I PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti così come specificate all’art. “SOGGETTI ASSICURATI” nell’ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing a lungo termine del nucleo familiare;
7. il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente
stradale/nautico;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all’ Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti):
- l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto
della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni
e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di
lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Perdite Pecuniarie,
Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare”
Europ Assistance si obbliga a corrispondere all’Assicurato:
9. Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. “NORME CHE REGOLANO I SINISTRI”.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
10. Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. E’ onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Estensione “OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CIRCOLAZIONE”
Le seguenti garanzie sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Parco veicoli famiglia” o “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Parco veicoli famiglia” o “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare”.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della circolazione
per le seguenti garanzie:
- l’opposizione avverso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie.
Tali spese verranno rimborsate solo a seguito di esito positivo dell’opposizione alla sanzione amministrativa comminata all’Assicurato.
La presente condizione viene prestata per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La prestazione opera in deroga all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” ed in deroga alla esclusione specifica all’Art. “ESCLUSIONI”.
Art. 5 I ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 I ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti da 1 a 8 l'assicurazione non è
prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
x. xxxxxxx e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie derivanti da recupero di crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L’assicurazione non vale inoltre:
i. se per il veicolo a motore/natante condotto dall’Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:
n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);
p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “ PROPRIETARIO IMMOBILIARE”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia L - “Proprietario Immobiliare”
Art. 1 L SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Proprietario immobiliare (persona fisica).
Art. 2 L OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell’Assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei Sinistri e sull’evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 L DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 L PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari riportate sul Modulo di Polizza, per i seguenti casi:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di ivi compreso l’inquilino dell’unità immobiliare assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale Garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico Sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza;
5. le vertenze con l’Amministratore condominiale; sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell’unità immobiliare assicurata;
6. i ricorsi all’autorità giudiziaria per l’impugnazione di delibere assembleari condominiali. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.
7. l’esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso. Tale Garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento;
8. le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell’unità abitativa immobiliare assicurata;
9. l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l’unità abitativa immobiliare assicurata.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro-
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 L ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Xxxxxxx gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 L ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati all’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'Assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
d. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
f. controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di Veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
g. controversie contrattuali, salvo quanto previsto nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
x. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;
i. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
j. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
k. contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
l. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
m. controversie contrattuali con Europ Assistance;
n. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia M - “Decreti Legislativi 81/2008 – Committente Proprietario immobiliare” Acquistabile in abbinamento alla garanzia “Proprietario immobiliare”
Art. 1M SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Contraente;
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2M OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3M DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4M PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, valgono in relazione alle unità abitative immobiliari indicate sul Modulo di Polizza nella sezione “Proprietario Immobiliare” in materia di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle unità abitative immobiliari stesse. La garanzia viene fornita agli Assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a Euro 250,00.
Art. 5M ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6M ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non é prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art. 7M INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA’”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia N - “Amministratori e Sindaci di Società”
Art. 1 N SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati in qualità di:
• Presidenti, Amministratori Delegati, Amministratori Unici, Legali Rappresentanti, Titolari;
• Consiglieri, Direttori Generali, Sindaci, Revisori;
• Sindaci Supplenti.
i soggetti indicati sul Modulo di Polizza.
Art. 2 N OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o su ccessive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell’Assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei Sinistri e sull’evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 N DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 N PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, operano con riferimento a violazioni di legge o a
lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti l’attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per Fatto Illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza;
3. la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società); 2393 x.x. (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx); 0000 x.x. (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i creditori sociali); 2395 (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci)
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
6. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
7. i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli Assicurati;
8. la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale Garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell’azienda assicurata; l’Assicurato è tenuto comunque a denunziare il Sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del Dlgs231/01;
9. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il Massimale di Euro 3.000,00 per Sinistro;
10. le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente – Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00;
11. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
12. La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
• in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C.
• nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 N ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Xxxxxxx gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 N ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'Assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
d. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f. se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
g. nei casi di violazione degli Artt. n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
h. controversie derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
i. richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi
o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall’assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione
o dal comitato esecutivo della società contraente;
j. controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone (morte o lesioni personali), anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
k. controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
l. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
m. controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art, 28 dello
Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
n. controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
o. contratti di compravendita di immobili;
p. controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all’eventuale Contraente;
q. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
r. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
s. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
t. controversie per il recupero crediti;
u. controversie contrattuali con Europ Assistance;
v. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia O – Pacchetto Sicurezza Amministratori e Sindaci
(Acquistabile in abbinamento alla garanzia “Amministratori e Sindaci di Società”)
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 O OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l’applicazione delle disposizioni contenute nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in qualità di Committente.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 2 O DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 3 O ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 4 O INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Garanzia - “Decreto Legislativo 196/2003”
Art. 5 O SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Contraente il titolare del trattamento dei dati personali;
• i responsabili del trattamento dei dati personali;
• gli incaricati del trattamento dei dati personali.
In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 6 O PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali).
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell’ambito dell’attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del
D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile;
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 7 O ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;
e. controversie contrattuali con Europ Assistance;
f. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia - “Decreto Legislativo 152/2006”
Art. 8 O SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Contraente
• il responsabile specificamente delegato all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell’ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.
In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 9 O PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell’ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell’ambito dell’attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro-
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 10 O ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia - “Decreto Legislativo 193/2007”
Art. 11 O SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Contraente
• il dipendente specificamente delegato all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 12 O PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell’ambito dell’attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
5. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 13 O ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
e. controversie contrattuali con Europ Assistance;
f. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia - “Decreti Legislativi 81/2008 - Committente”
Art. 14 O SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Contraente
• il Responsabile dei lavori
• il Coordinatore per la Progettazione
• il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
• il Medico competente
• i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
• i dipendenti/addetti del Contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008.
In caso di controversie fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 15 O PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell’ambito dell’attività professionale, per:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di
costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 16 O ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DIRIGENTI E QUADRI’”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia P - “Dirigenti e Quadri”
Art. 1 P SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• i dirigenti di Società;
• i quadri di Società.
Art. 2 P OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle
con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell’Assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei Sinistri e sull’evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 P DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 P PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti l’attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
- in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C.
- nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.
5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del Premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del Sinistro o ancora se la Polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il Massimale di Euro 3.000,00 per Sinistro.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 P ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Xxxxxxx gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 P ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'Assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
d. controversie in relazione alla proprietà ed all’uso di Natanti e di imbarcazioni e di Veicoli a motore soggetti
all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
e. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f. controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali;
g. controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti.
x. xxxxxxx e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa
i. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
j. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
k. controversie contrattuali con Europ Assistance;
l. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI /DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E
DIDATTICI”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia Q - “Insegnanti, Presidi e Direttori/Dirigenti Amministrativi e Didattici”
Art. 1 Q SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Insegnanti;
• Presidi;
• Dirigenti Amministrativi;
• Direttori/Dirigenti Didattici.
Art. 2 P OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell’Assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei Sinistri e sull’evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 Q DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 Q PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, operano con riferimento a violazioni di legge o a
lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti l’attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti amministrativi.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 Q ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Xxxxxxx gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 Q ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'Assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
f. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
g. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
h. controversie contrattuali con Europ Assistance;
i. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800013529 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato
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- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Xxxx Xxxx, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Inoltre Xxx, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti finalità commerciali:
1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare3;
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA4 che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite processi decisionali automatizzati.
Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l’autorizzazione per le finalità commerciali.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa
4 Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,5 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.
Per le finalità assicurative e commerciali Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa6.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima
registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto
dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.
Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
5 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
6 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
può scrivere a
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX) - Tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
- Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi
– Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A
PREVENTIVO N.
INTESTATRIO DI POLIZZA
PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Cod Prod
PdV / AdV
Denominazione
Cod Convenzione
GARANZIE PRESTATE
Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI - EURA TUTELA PRIVATO
Cognome e Nome: | |||
Indirizzo: | Città: | Cap: | Prov.: |
Data nascita: | Comune di nascita: | Prov.: | Codice fiscale: |
DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza ore 24 del:
Scadenza ore 24 del:
Durata mesi:
Frazionamento Tacito rinnovo Rata successiva
Pol. sostituita n°
anni:
gg:
Garanzie | Nr.Assicurati Prestazioni | Massimale (€) | Premio Imponibile (€) | Imposte (€) | Premio Lordo (€) |
LOCAZIONE TEMPORANEA IMMOBILI VITA PRIVATA si □ no □ | OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CIRCOLAZIONE si □ no □ | ESTENSIONE ALTRI SOGGETTI CONVIVENTI si □ no □ |
PREMIO (Euro) |
L’Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa Mod. 18247, e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi. Firma Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati. Inoltre, per le finalità commerciali: ☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente ☐ do il consenso ☐ non do il consenso alla comunicazione dei miei Dati a Europ Assistance Vai e al trattamento da parte di Europ Assistance Vai dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente ☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione Firma (le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance o collegandoti alla tua area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) AVVERTENZA Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia. |
Europ Assistance Italia S.p.A. Data emissione preventivo: Validità preventivo: |
Premio imponibile | Imposte | Premio lordo | |
Premio alla firma | |||
Rate Successive |
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019
SEZ. VITA PRIVATA BASE/COMPLETA - ESTENSIONE ALTRI SOGGETTI CONVIVENTI
SEZ. VITA PRIVATA BASE/COMPLETA - UNITA’ IMMOBILIARI
Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI - EURA TUTELA PRIVATO – Allegato
Nr. | NOME E COGNOME |
Nr. | Indirizzo (città, xxx/xxxxxx, xxxxxx, xxx) | xxxxx x xxxxx |
Xx. | PROFESSIONE | |||
Ingegneri/Architetti/Geometri/Progettisti/Direttori dei lavori/Tecnici e Addetti area edile/Giornalisti | ||||
Farmacisti/ Veterinari | Senza Intramoenia | |||
Con Intramoenia | ||||
Insegnanti/Presidi/Direttori Didattici/Direttore Amministrativo (ambito scolastico Pubblico e Privato) | ||||
Forze dell'ordine/ Agenti/ Militari di carriera. | ||||
Forze dell'Ordine - Sottoufficiali/ Ufficiali | ||||
Infermieri/ Paramedici | ||||
Xx.Xx.Xx/ Xx.Xx.xxx/ lavoratori a progetto (escluso ambito medico e edile) | ||||
Operai/ Impiegati/ Commessi. | ||||
Quadri/ Responsabili/ Funzionari/ Dirigenti (Area Pubblica e Privata). | ||||
Dirigenti Generali/ Direttori Generali (settore Pubblico e Privato). | ||||
Agricoltori/ Addetti al settore agricolo. | ||||
Altro |
SEZ. VITA PRIVATA BASE/COMPLETA - ESTENSIONE LAVORO SUBORDINATO
Europ Assistance Italia S.p.A.
SEZ. CIRCOLAZIONE BASE/COMPLETA
CIRCOLAZIONE SU PATENTE PRIVATO
SEZ. PROPRIETARIO IMMOBILIARE - UNITA’ IMMOBILIARI
Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI - EURA TUTELA PRIVATO – Allegato
TIPOLOGIA | TARGA / MODELLO |
Nr. PATENTE | NOME E COGNOME | DATA SCADENZA |
Nr. | Indirizzo (città, via/piazza, civico, cap) | scala e piano | Nr. | Indirizzo (città, via/piazza, civico, cap) | scala e piano |
TIPOLOGIA CARICA PRINCIPALE | |||
Nr. SOCIETÀ | SOCIETÀ ONLUS / ENTE NO PROFIT | SI [ ] NO[ ] |
PROFESSIONE | |
Presidente, Amm. Delegato, Amm. Unico, Legale Rappresentante, Titolare | |
Consigliere, Direttore Generale, Sindaco | |
Sindaco Supplente |
SEZ. AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA’
Europ Assistance Italia S.p.A.
SEZ. DIRIGENTI E QUADRI
Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI - EURA TUTELA PRIVATO – Allegato
PROFESSIONE | ANAGRAFICA / ESATTA PROFESSIONE SVOLTA |
Dirigenti | |
Quadri |
SEZ. INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI/DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI
ANAGRAFICA / ESATTA PROFESSIONE SVOLTA
Europ Assistance Italia S.p.A.
Milano, 1 Gennaio 2020
Oggetto: Comunicazione relativa alla tua polizza
Gentile Cliente,
ti segnaliamo che Europ Assistance Italia S.p.A. non potrà garantirti la copertura assicurativa e non potrà fornirti assistenza se per fare questo è esposta a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzione delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell’Unione Europea o degli USA.
Per questo motivo alle tue Condizioni di Assicurazione viene aggiunto il seguente articolo:
Art. – SANZIONI INTERNAZIONALI
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia
S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Condizioni di Assicurazione.
Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni:
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx-xx-xxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
La Polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Crimea e Bielorussia. Attenzione
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba EuropAssistance Italia S.p.A. non può erogare fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
Ti segnaliamo che qualora i paesi o i territori sopra indicati siano contenuti nell’Art/Definizione “Estensione Territoriale”, essi sono da intendersi esclusi dalle Condizioni di Assicurazione.
Tutto quanto sopra prevarrà su qualsiasi articolo contrario eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.
Cordiali Saluti,
Europ Assistance Italia S.p.A.
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