ACCORDO TRANSATTIVO
ACCORDO TRANSATTIVO
TRA
la WIDE PILOT S.R.L., C.F. 11217371001, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (C.F.: SPN DNC 68C14 E038H), con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 (xx seguito, anche “WP”);
E
L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE, C.F.
95255720633 (già Autorità Portuale di Salerno, C.F. 95074750654 – Xxx Xxxx x. 00 Xxxxxxx), in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Xxxxxx Xxxxxxx, con sede in Napoli, Piazzale Xxxxxxxx (di seguito, anche “AdSP”);
congiuntamente denominate anche le “Parti”.
PREMESSO CHE
- in data 06.12.2012 l’Autorità di Portuale di Salerno e WP stipulavano una convenzione per un Servizio di Ricerca e sviluppo di cui all’All. II A del D.lgs. 163/06 s..mm.ii., avente ad oggetto l’attività di definizione e implementazione del prototipo denominato “MOS4MOS”(“Monitoring And Operation Services For Motorways Of The Sea”), consistente in un sistema di tracciabilità (RFID) dei trailers in imbarco – sbarco da navi Ro-Ro (ovvero navi traghetto a caricazione orizzontale o rotabile) finalizzato a garantire la tracciabilità geografica dei “trailers” (rimorchi) nelle aree del Terminal SAT (Salerno Auto Terminale) e nel Porto di Salerno tramite l’adozione della tecnologia RFID suindicata (di seguito, anche la “Convenzione”)
- in merito alla III fase dell’esecuzione della Convenzione nasceva un contenzioso tra le Parti che sfociava da ultimo nell’introduzione da parte della Wide Pilot S.r.l. della causa RGN 5867/2017 pendente innanzi al Tribunale di Salerno, volta alla condanna dell’APS al pagamento in favore della WP della somma di € 46.000,00, quale saldo del corrispettivo previsto dalla Convenzione, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex X.Xxx. n. 231/2002 (di seguito, il “Giudizio”);
- si costituiva quindi in Giudizio l’APS, la quale domandava l’integrale rigetto della domanda della WP e domandava in via riconvenzionale che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento della Convenzione, con contestuale condanna della WP al risarcimento del relativo danno quantificato in € 13.700,00;
- in data 28.07.2016 è stato approvato il decreto di riorganizzazione dei Porti;
- Con il D.P.C.M. 11.01.2017 (G.U. Serie Generale n. 75 del 30.03.2017) è stato disposto il mantenimento dell'autonomia finanziaria ed amministrativa dell'Autorità Portuale di Salerno fino al 31.12.2017, ma a decorrere dal 01/01/2018 l’Ente è confluito nell’Autorità di Sistema
del Mar Tirreno Centrale, che ai sensi dell’art. 22 c. 5 d.lgs. 169/2016 subentra all’Autorità Portuale di Salerno in tutti i rapporti giuridici in corso;
- all’udienza di comparizione e trattazione del 21.03.2018 le Parti informavano il Tribunale dell’esistenza di trattative in corso finalizzate al bonario componimento della lite ed ottenevano per tale ragione il rinvio della causa, con salvezza dei termini, all’udienza del 10.10.2018;
- le Parti hanno dunque interesse a definire la controversia insorta (con estinzione del relativo Giudizio) alle condizioni di cui appresso;
- l’AdSP-MTC ha approvato il presente atto in schema con delibera presidenziale n. 140 del 16.05.2018 per le motivazioni ivi indicate;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse formano parte essenziale e integrante del presente Accordo.
Le espressioni indicate in neretto e con l’inziale maiuscola all’interno dell’Accordo, comprese le premesse, avranno il significato di volta in volta attribuito.
Articolo 2 – Obblighi delle parti
Salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del presente articolo, le parti in via transattiva -e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell’una per la pretesa dell’altra- rinunciano l’una nei confronti dell’altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate nel giudizio civile di cui in premessa, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, a qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa al rapporto tra loro intercorso di cui alla Convenzione del 06/12/2012 ed al Giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Salerno. L’AdSP- MTC s’impegna a corrispondere in favore della WP l’importo complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00), comprensivo di ogni onere, costo e spesa, con compensazione delle spese di lite.
Tale somma viene considerata a titolo di acconto sull’eventuale maggiore avere, il cui quantum
dovrà essere determinato con una ulteriore sollecita istruttoria da concludersi entro il 30 maggio 2018 sulla scorta, ovviamente, di idonea documentazione e, comunque, fino alla concorrenza del tetto massimo di € 40.000,00 omnia rispetto alla fattura contestata n. 06/2012.
Tutto ciò attraverso una verifica funzionale e documentale per le prestazioni di cui al servizio in argomento – fino alla concorrenza della somma massima riconoscibile € 40.000,00 omnia rispetto alla fattura contestata n. 06/2012– nella misura in cui tali ulteriori somme siano idoneamente comprovate da apposita documentazione. In tal caso sarà ovviamente sottoscritto atto integrativo, soggetto a registrazione e spese di bolli.
La suindicata verifica e successivo riconoscimento di ulteriori somme sono rimessi alla motivata valutazione dell’AdSP-MTC, senza che la WP s.r.l. possa eccepire o avanzare pretese in caso di mancato riconoscimento.
La WP s.r.l. rinuncia sin d’ora ad ulteriori contenziosi in ordine alla fattura n. 06/2012, oltre agli interessi e rivalutazione ed alle spese legali, solo nell’ipotesi che gli venga riconosciuta la complessiva somma di Euro 40.000,00.
In caso non siano accertate ed attestate ulteriori somme liquidabili alla WP s.r.l., la somma di € 30.000,00, di cui al presente atto, non sarà considerata dalle parti pienamente ed integralmente satisfattiva delle pretese di WP s.r.l. in merito al servizio in argomento e il giudizio proseguirà per tale restante importo differenziale.
Articolo 3 – Modalità di pagamento
L’AdSP si impegna a corrispondere la somma di € 30.000,00 entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Wide Pilot S.r.l., accesso presso la Filiale Unicredit di xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx - IBAN XX00X0000000000000000000000.
Le eventuali ulteriori somme da liquidare a seguito della verifica di cui all’art. 2, saranno versate entro 30 giorni dalla sottoscrizione di atto integrativo.
Articolo 4 - Rinunce
In ragione del presente Accordo le Parti rinunciano a tutte le domande oggetto del Giudizio e si obbligano ad abbandonare lo stesso, promuovendone l’estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 309 c.p.c..
In ogni caso, le Parti rinunciano espressamente agli effetti della sentenza che dovesse essere comunque pronunciata, per qualunque motivo, in detto Xxxxxxxx.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il pagamento, secondo le modalità individuate all’Articolo 3, estingue ogni partita di dare/avere ipotizzabile a qualsiasi titolo tra le stesse in ragione dei fatti dedotti nel menzionato Xxxxxxxx, e dichiarano espressamente che, a seguito dell’integrale pagamento, non avranno null’altro a pretendere reciprocamente l’una dall’altra, per qualsiasi ragione o causa attinente al Giudizio in corso, essendo state pienamente soddisfatte in ogni loro diritto e interesse, di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Per effetto del presente Accordo e delle rinunce di cui sopra l’AdSP rinuncia, altresì, all’escussione della polizza fideiussoria di valore pari a 13.700,00 euro, con conseguente liberazione di WP dall’obbligo di rinnovo della stessa.
Articolo 5 – Clausola risolutiva espressa
In caso di mancato pagamento (integrale o parziale) e/o di ritardato pagamento, WP avrà la facoltà di dichiarare risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente Accordo e di proseguire il Giudizio.
Articolo 6 – Foro competente
Ogni eventuale controversia avente ad oggetto l’interpretazione, l’efficacia e l’esecuzione del presente Accorso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Salerno con rinuncia ad ogni altro Foro.
Articolo 7 - Negoziazione
Le parti danno atto che ciascuna clausola della presente scrittura privata è stata oggetto di attenta negoziazione e costituisce espressa volontà delle stesse.
Articolo 8 – Rinuncia alla solidarietà
Il presente accordo viene, altresì, sottoscritto dai difensori e procuratori delle Parti, Avv.ti Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, per la WP, e Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx, per l’AdPS, per la rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 13 della Legge Professionale Forense.
Articolo 9- Registrazione
Il presente contratto redatto in modalità telematica viene sottoscritto dalle parti a mezzo firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.
Le spese di registrazione del presente atto pari ad € 900,00 (3% ex art. 29 DPR 131/1986 Circ. MEF
n. 37/1986) sono divise in parti uguali tra i contraenti.
Alla registrazione provvede la WP presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli.
Ai fini della registrazione occorreranno bolli per n. 2 copie analogiche conformi del contratto elettronico (totale n. 4 bolli), che saranno portate alla registrazione all’Agenzia delle Entrate in uno all’atto firmato digitalmente su supporto di memorizzazione.
Le spese di bollo sono divise in parti uguali tra i contraenti. Napoli, 16 maggio 2018
Per Autorità Portuale di Sistema
Per Wide Pilot S.r.l. del Mar Tirreno Centrale