DISCIPLINARE DI GARA GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA
DIREZIONE GARE, APPALTI, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E STRADE SERVIZIO CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO
VII.12/F2848-22
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA
OGGETTO: Affidamento dei servizi sociali destinati a soggetti adulti fragili e/o in condizione di emarginazione grave
Determina a contrarre n. 3392-22 Reg. Det. del 30/11/2022 Determina di rettifica n. 28-23 del 13/01/2023
Con determinazione a contrarre n. 3392-22 Reg. Det. del 30/11/2022 adottata dal Dirigente Competente, con la quale sono stati stabiliti i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte, questa amministrazione ha determinato di affidare il servizio in oggetto, le cui prestazioni sono dettagliate all’art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di ARIA Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è Bergamo (NUTS ITC46).
C.I.G. 95203075DE CUI S8003480167202200033 C.U.P. N. GARA 8825674
In ogni caso, che le comunicazioni inerenti alla procedura devono avvenire esclusivamente tramite il canale
“comunicazioni procedura” di Sintel.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx-xxxx dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di
firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
− un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
− un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
− un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle
seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso
dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
b) schema di domanda di partecipazione;
c) capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
d) documento di gara unico europeo;
e) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa, reperibili al
seguente indirizzo:
xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” o al seguente link: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx-xxxx e sulla Piattaforma in “Documentazione di gara”.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti “Comunicazioni di procedura”, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Non sono ammessi chiarimenti per telefono o con altri strumenti onde evitare fraintendimenti e al fine di rendere tracciabili tutte le comunicazioni intercorse da e verso gli operatori, pertanto, non verranno forniti chiarimenti o evase richieste pervenute in modalità diversa da quella esplicitata, fatta eccezione per i casi di malfunzionamento della piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma in “Documentazione di gara”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il canale “Comunicazioni di
procedura” della Piattaforma.
È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma inoltra, altresì, la comunicazione via Posta Elettronica Certificata.
In particolare, le comunicazioni relative avranno ad oggetto:
a) l’aggiudicazione;
b) l'ammissione/esclusione;
c) l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
e) l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio;
f) l’eventuale subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
g) l’eventuale richiesta di offerta migliorativa;
h) l’eventuale sorteggio di cui all’articolo 20.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale
presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la realizzazione dei servizi previsti richiede lo svolgimento di prestazioni collegate e integrate ed omogeneità nel monitoraggio.
Affidamento dei servizi sociali destinati a soggetti adulti fragili e/o in condizione di emarginazione grave | CPV: 85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio |
A) Importo totale soggetto a ribasso | € 548.452,98 |
B) Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso | € 0,00 |
A) + B) Importo complessivo a base di gara | € 548.452,98 |
L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.
L’appalto è finanziato con mezzi di bilancio
L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad
€ 490.411,80 pari al 89,42% del totale, così come indicato all’art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
3.1 DURATA
Come da rettifica di cui alla determinazione n.28-23 del 12/01/2023, l’appalto ha validità dal 1° aprile 2023 al 31 luglio 2024.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, si potrà procedere all’avvio dell’esecuzione in pendenza di contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, in caso di consegna anticipata, la decorrenza del termine è a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
Il contratto, a discrezione dell’Amministrazione, può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori 16 mesi, per un importo di € 548.452,98 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio oltre i termini contrattuali previsti, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.
L’esercizio della proroga tecnica potrà essere effettuato per un massimo di 3 (tre) mesi.
Il valore globale stimato dell’appalto, ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, è pari ad € 1.199.740,89, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:
Importo complessivo a base di gara | Importo per rinnovi | Importo per eventuale proroga (art. 106 c. 11) | Valore globale stimato dell’appalto |
€ 548.452,98 | € 548.452,98 | € 102.834,93 | € 1.199.740,89 |
3.3 REVISIONE DEI PREZZI
La revisione prezzi può essere effettuata a partire dalla seconda annualità contrattuale. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera, ferma restando la tempistica di cui al comma precedente, la revisione dei prezzi verrà effettuata, per le voci di costo relative al personale, solo in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.
Per le altre voci di costo, l’aggiornamento dei prezzi avverrà sulla base dell’ultima variazione percentuale dell’indice ISTAT-FOI rilevabile in quel momento rispetto al mese di avvio dell’esecuzione del servizio o, se successivamente intervenuto, rispetto al mese di decorrenza dell’ultimo aggiornamento.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
In aggiunta alla lettera a):
b) per le Cooperative di servizi o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali:
Iscrizione nell’apposito Albo Regionale di cui alla legge 381/1991
c) per le Imprese Sociali:
Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.lgs. 155/2006
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Saranno richiesti al concorrente i documenti che non possono essere acquisiti d’ufficio.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
d) Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili
(2019-2020-2021) pari ad almeno € 400.00,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate all’esecuzione dei servizi in parola, che sono rivolti a soggetti in condizione di fragilità e pertanto necessitano di particolari garanzie di stabilità organizzativa ed esperienza specifica in capo alle Imprese che li erogano (articolo 83, commi 4 e 5, del Codice).
La comprova del requisito, in caso di aggiudicazione, dovrà essere fornita mediante uno dei seguenti documenti:
− per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
− per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
− dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Il concorrente deve aver eseguito, a regola d’arte e senza contenziosi, nell’ultimo triennio (2019-2020- 2021) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto di importo medio annuo pari a € 300.000,00.
Tale importo può anche essere ottenuto in modo cumulativo con più commesse.
La comprova del requisito, in caso di aggiudicazione, dovrà essere fornita mediante:
− certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla
lettera a) deve essere posseduto:
− da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
− da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia
soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Il requisito del servizio di punta di cui al precedente punto 6.3 lettera e) deve essere posseduto per intero
dall’impresa che esegue la prestazione principale.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto
6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:
− per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
− per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e
dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse
messi a disposizione dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di
manodopera.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad €
10.969,05. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione
appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944
del codice civile;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del
codice civile;
c. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di
partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema
di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021.
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della lege 266/05.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, come indicato nei documenti, che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della piattaforma, reperibili al seguente indirizzo:
xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx
La conservazione dell'offerta è affidata allo stesso concorrente mediante l'obbligo di firma digitale e marcatura temporale nel termine fissato per la presentazione delle offerte. Il Concorrente, pertanto, dopo avere generato i file per la partecipazione alla presente procedura dovrà in sequenza:
- firmare digitalmente ogni singolo file allegato;
- marcare temporalmente ogni singolo file allegato.
La firma digitale è ritenuta essenziale per la validità del documento prodotto, mentre la marcatura temporale è a garanzia della validità dell’offerta oltre il periodo di efficacia del certificato di firma digitale. Le cartelle di compressione e le buste telematiche, invece, non vanno né firmate digitalmente né marcate temporalmente.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del
decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 9:30 del giorno 22 febbraio 2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
L’“OFFERTA” è composta da:
A. una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
B. una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
C. un campo predefinito dove esprimere la propria offerta.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente e non sarà necessario richiedere il ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché la Piattaforma automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve
notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara e indicate al successivo art. 13 sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma in “Documentazione di gara”.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si
applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato
come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e
dell’offerta è sanabile;
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
Ai fini di accelerare la procedura e concludere la valutazione in tempi rapidi, il Seggio di Gara potrà richiedere
l’integrazione entro massimo 48 ore.
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma, tramite la sezione “Invia offerta” del menu interno della procedura, la seguente documentazione (step 1 Busta Amministrativa):
I. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
II. DGUE;
III. eventuali dichiarazioni integrative che il concorrente ritenga necessarie;
IV. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
V. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
VI. PASSoe;
VII. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;
VIII. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5;
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato, eventualmente con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara obbligatoriamente:
a) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuni dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 non
sussistono le cause di cause di esclusione di cui allo stesso articolo;
b) che l’Impresa:
ha la seguente forma giuridica | |||
è iscritta al n. | del REA | ||
è iscritta al n. | della C.C.I.A. di |
per un’attività corrispondente a quella del presente appalto;
c) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono:
Cognome e nome | Xxxxx e data di nascita | Socio % proprietà | Qualifica (legale rappresentante, direttore tecnico, socio, altro) |
(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)
❑ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui all’art. 80
comma 3 del Codice cessati dalle cariche;
Oppure
❑ che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:
Cognome e nome | Xxxxx e data di nascita | Socio % proprietà | Qualifica (legale rappresentante, direttore tecnico, socio, altro) |
(Si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)
❑ che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono state emesse le seguenti condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016:
e che comunque la società ha adottato le seguenti misure di dissociazione:
(Oppure)
❑ che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non sono state emesse condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
d) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link: xxxxx://xxx0.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxXxx0X00000XXX00X0XX C1258225003C4E78&action=openDocument
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
f) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.P.R. n. 62/2013, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di
condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
g) di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
h) che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria (si veda l’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016):
i) che il Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019- 2020-2021) pari ad almeno € 400.00,00 IVA esclusa.
2019 | € … |
2020 | € … |
2021 | € … |
j) che ha eseguito, a regola d’arte e senza contenziosi, nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto di importo medio annuo pari a € 300.000,00. Tale importo può anche essere ottenuto in modo cumulativo con più commesse.
Oggetto | Importo | Periodo | Ente/Azienda |
k) in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal rispetto della clausola sociale (scegliere una delle due opzioni):
❑ di impegnarsi al pieno riassorbimento di tutta la forza lavoro già occupata dal pregresso aggiudicatario; (OPPURE)
❑ di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a redigere un apposito Piano di riassorbimento del personale da presentare alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, pena la revoca dell’affidamento;
l) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
INFINE DICHIARA
m) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
n) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro;
o) che nel formulare l’offerta economica si è tenuto conto delle spese relative al costo della manodopera (art. 95 comma10 del D.Lgs. n. 50/2016), chiaramente indicato nella medesima, applicando il contratto:
contratto | Codice alfanumerico |
p) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
q) che le parti di appalto che intende subappaltare sono le seguenti:
(indicare le eventuali parti che si intendono subappaltare)
r) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
o delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
s) per operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
o di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
o domicilio fiscale
codice fiscale
Partita IVA
t) di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto l’espletamento del presente
appalto;
u) di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione della medesima;
v) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
w) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
x) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
y) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
z) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
aa) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
bb) di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
cc) di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
dd) di non essere sottoposto a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, e che non è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ee) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
ff) di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.
136/2010;
gg) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito nel triennio successivo alla cessazione di lavoro, incarichi a dipendenti del Comune di Bergamo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dello stesso operatore economico;
hh) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a
campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
ii) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale effettuerà le comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite il canale “Comunicazioni di procedura” della piattaforma Sintel all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione;
xx) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso in data
;
kk) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto di appalto; ll) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’art. 28 del Disciplinare;
mm) di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ANCORCHÉ NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI, costituenti una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 28/9/2022. In caso contrario l’operatore economico dovrà rendere ogni più ampia e circostanziata dichiarazione in merito alla propria situazione.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45,
comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato in modalità virtuale (mod. F24) e con la produzione della scansione della quietanza di pagamento. Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, c. 3, lett. d), del
X.X. x. 000/0000, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
a) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
b) la dichiarazione di avvalimento;
c) il contratto di avvalimento.
Si precisa che il PassOE, dovrà contenere anche espressa indicazione dell’ausiliaria.
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato
quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
o a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
o le parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
o copia del contratto di rete;
o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
o dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
o copia del contratto di rete
o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
▪ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
▪ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
▪ le parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma tramite la sezione “Invia offerta” del menu interno della procedura, la seguente documentazione (step 2 Busta Tecnica). L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 (domanda di partecipazione ed eventuale procura) e deve contenere, a pena di esclusione, la proposta tecnica del servizio offerto con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1.
Si precisa che il progetto non dovrà superare 30 pagine (interlinea 1,5 e dimensioni carattere 12). La valutazione si baserà esclusivamente su quanto riportato per ciascun sub-criterio nel relativo capitolo della relazione tecnica, non essendo ammessa la valutazione di elementi riconducibili al sub-criterio in analisi eventualmente contenuti in altre sezioni/parti. A pena di esclusione, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto.
15. OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Offerta economica”, il Concorrente dovrà inserire nell’apposita sezione della Piattaforma (Step 3) l’offerta economica espressa indicando il prezzo offerto, migliorativo rispetto a quello posto a base di gara. L’offerta economica dovrà essere immessa esclusivamente all’interno di questo campo, restando inteso che l’eventuale invio in altri modi o per altri canali dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara. Non sono ammesse offerte in aumento.
Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta
economica così composta:
a) campo “Offerta economica”, il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico e degli eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante. Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
b) campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi
afferenti all’attività di impresa.
c) campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico, fermo restando il rispetto dei minimi salariali;
d) campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da
interferenze (non modificabili).
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.
Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, L’Operatore Economico deve:
- scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta
in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema;
- sottoscrivere digitalmente, a pena di esclusione, il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf, e poi marcare temporalmente; la sottoscrizione dovrà essere effettuata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in
formato .pdf sottoscritto e marcato come sopra descritto.
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
100 |
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella
con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nell’ultima colonna vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
A.1 Progetto tecnico – gestionale max 45 punti
In attuazione dei servizi previsti dalla relazione tecnico-illustrativa e del capitolato speciale d’appalto per la gestione dei servizi sociali destinati a soggetti adulti fragili e/o in condizione di emarginazione grave, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi, al fine di valutare la capacità del progetto di realizzare una proposta organica chiara e completa che comprenda indicazione specifica di:
Piano tecnico-gestionale e scelte organizzative di sistema 653 | Massimo punti 25 |
a) Modello e struttura organizzativa e gestionale dei servizi, con particolare riferimento agli obiettivi, alla definizione dei ruoli, ai compiti e alle prestazioni, nonché alle modalità di interazione con altri servizi e interventi territoriali | Massimo punti 9 |
b) Efficacia dei metodi e delle strategie, efficienza nell’utilizzo delle risorse e orientamento al risultato, tempi e modi di realizzazione, implementazione tecnologica | Massimo punti 8 |
c) Modalità di programmazione, coordinamento, lavoro, verifica e supervisione degli interventi, forme di integrazione e coordinamento nella fase di attuazione e verifica dei servizi. | Massimo punti 8 |
Modello di gestione del personale | Massimo punti 20 |
a) Sistemi di valutazione e modalità di selezione del personale, forme di incentivazione e fidelizzazione volte al contenimento del turn over, formazione | Massimo punti 10 |
b) Definizione dei ruoli, dei compiti e delle funzioni di tutte le figure professionali coinvolte, con riguardo all’organizzazione funzionale del lavoro, dei tempi e delle modalità di coordinamento del servizio, dei turni, delle sostituzioni, delle interazioni tra personale, dei rapporti con l’esterno e con le diverse Direzioni comunali esistenti | Massimo punti 10 |
A.2 Elementi di sviluppo, di innovazione, di valore aggiunto, e di esperienza ed affidabilità che danno valenza alla proposta progettuale max 25
Migliorie nell’esecuzione del servizio | Massimo punti 15 |
Illustrazione delle attività, mezzi o proposte innovative/sperimentali e migliorative rispetto a quelle richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto che il soggetto aggiudicatario attiverà autonomamente senza alcun onere a carico dell’Ente appaltante | Massimo punti 15 |
Monitoraggio e valutazione | Massimo punti 5 |
Efficacia, concretezza e la realistica fattibilità delle modalità di monitoraggio e controllo interno della qualità, degli strumenti di rilevazione, delle strategie correttive, delle disfunzioni rilevate, anche in riferimento alle attività di competenza del personale della struttura di coordinamento | Massimo punti 5 |
Elementi di innovazione nelle proposte di sviluppo dell’attività ordinaria per una buona realizzazione della progettazione | Massimo punti 5 |
Capacità del progetto di mettere a sistema un modello di intervento innovativo e multidisciplinare di orientamento alle persone e di presa in carico personalizzata, capacità di attivare la rete dei servizi territoriali e le risorse del territorio, capacità di sviluppo di azioni di servizio aperte al territorio | Massimo punti 5 |
Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo.
Non si procede alla riparametrazione di alcun punteggio.
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno (da 0 ad 1) da parte di ciascun commissario.
Relativamente a ciascun criterio, i rispettivi coefficienti saranno determinati calcolando la media aritmetica semplice, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, articolati in base alla seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi.
VALUTAZIONE | CRITERI MOTIVAZIONALI | COEFF. |
OTTIMO | Proposta con un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione che corrisponde pienamente alle esigenze dell’Ente con elementi migliorativi e innovativi apprezzabili; proposta sviluppata in modo molto chiaro, completa sotto ogni aspetto e molto esauriente. | 1 |
BUONO | Proposta con un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione buono e soddisfacente in quanto ampiamente rispondente alle esigenze dell’Ente con elementi migliorativi apprezzabili; proposta concreta con un buon grado di realizzazione del servizio, formulata in modo chiaro e soddisfacente. | 0,8 |
DISCRETO | Proposta con un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione discreto in quanto corrispondente in modo parziale alle esigenze dell’Ente con elementi migliorativi apprezzabili ma non significativi; proposta in linea con gli standard richiesti con un limitato grado di personalizzazione del servizio; proposta formulata in modo abbastanza chiaro e con parziale soddisfazione. | 0,7 |
SUFFICIENTE | Proposta con un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione solo rispondente alle condizioni minime richieste dal capitolato, senza alcun elemento migliorativo apprezzabile con una sufficiente rispondenza alle esigenze dell’Ente; proposta formulata in modo sufficientemente chiaro; | 0,6 |
INSUFFICIENTE | Proposta con un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione senza condizioni minime richieste, che dimostra scarsa rispondenza alle esigenze dell’Ente, inferiore agli standard di capitolato; mancanza di concretezza delle soluzioni. | 0,5 |
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | Proposta con un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione molto scarsa e inadeguata alle esigenze dell’Ente, inferiore agli standard di capitolato; proposta carente sotto ogni aspetto; | 0,2 |
GIUDIZIO NULLO | Laddove non si rilevino elementi conferenti ai fini della valutazione della proposta o, se esistenti, assolutamente incoerenti o inadeguati rispetto al criterio di valutazione specifico. | 0 |
16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore. Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:
Pi=∑Cxi * Px
Pi= punteggio del concorrente i-esimo;
Cxi= coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo; Px = punteggio criterio X;
X = (1, 2, …, n) con n= al numero di criteri di valutazione;
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
Pi = (Pmin* Pmax) / Poi
Pi= Punteggio economico del concorrente i-esimo; Pmin= prezzo più basso offerto;
Pmax= punteggio massimo attribuibile (30 punti); Poi= prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. L’Amministrazione procederà con l’espletamento della gara anche in caso di presentazione di una sola offerta. In caso di gara deserta o di deposito di offerte inaccettabili sotto il profilo degli offerenti e delle offerte si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2) lettera a), del D.Lgs 50/2016.
Non sono ammesse, altresì, offerte che riguardino solo parti del servizio e non il servizio nella sua interezza.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP si potrà avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 22 FEBBRAIO 2023, alle ore 10:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.
Tenuto conto:
- dell’art. 15 del vigente “Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture e per l’uso dell’elenco
fornitori telematico di Sintel” approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 11/05/2021;
- che la Piattaforma assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla Piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge;
- le registrazioni della Piattaforma sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici;
- che, pertanto, la Piattaforma consente ai concorrenti di avere contezza delle operazioni eseguite dal Seggio di gara e dalla Commissione di gara, poiché sono attive funzioni che consentono di ricostruire passo passo il percorso valutativo compiuto, senza necessità che le operazioni vengano svolte in presenza di pubblico essendo comunque garantite trasparenza, tracciabilità, immodificabilità della documentazione e delle valutazioni su di essa formulate;
la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche; è quindi garantita:
- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa;
pertanto, le sedute del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice saranno in seduta riservata.
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il Seggio di gara, formato a rotazione dei componenti tra il personale dell’U.O. Appalti e contratti, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede, con la supervisione del RUP, a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) generare, attraverso la Piattaforma, apposito Report di gara che, firmato dal Presidente, tiene luogo del verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
b) rimettere gli atti al Dirigente per l’assunzione del provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti (c.d. “Declaratoria di ammissione e/o di esclusione”), provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ai concorrenti.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta in cui si procede all’apertura delle offerte, la cui pubblicità è garantita ai sensi dell’art.
18 e secondo le modalità che la Commissione stessa si darà, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo 2.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 18:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 16 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste all’articolo 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 18 i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica, se prevista;
- ogni altra ipotesi di esclusione prevista dalla normativa o dal presente disciplinare.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se ritenuto necessario avvalendosi se del caso della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche
dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, qualora non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32 comma 10 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell’Ente.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese
quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto e stimabili in € 2.500,00, salvo conguaglio
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con bonifico bancario, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione con comunicazione PEC. L’importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.200,00 salvo conguaglio.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la
risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Nella domanda è richiesta una dichiarazione di impegno all’osservanza della clausola sociale volta a rispettare totalmente gli obblighi derivanti dalla clausola sociale, vale a dire il pieno riassorbimento di tutta la forza lavoro già occupata dal pregresso aggiudicatario; laddove il concorrente, fatta una seria valutazione in merito, ritenga che non ci siano le condizioni perché possa avvenire il pieno riassorbimento di tutto il personale occupato nell’esecuzione del precedente appalto, il concorrente deve dichiarare che intende discostarsi da tale impegno e, contestualmente, assume sin d’ora il conseguente impegno per cui, in caso di aggiudicazione, si obbliga a redigere un apposito Piano di riassorbimento del personale da presentare alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, pena la revoca dell’affidamento.
L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto
sono riportati nei documenti progettuali.
25. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, reperibili ai seguenti link: xxxxx://xxx0.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxXxx00XX000XXX0000X0X000 8225003C4D43&action=openDocument.
xxxxx://xxx0.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxxXxxxxxxx&xxxxxxxxXxx000 DB40D7ABEEFC1C1258225003C4EB8.
26. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura, per quanto non già reperibile sulla Piattaforma in “Documentazione di gara”, è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando l’istanza alla Direzione Servizi Socio Educativi - Servizio servizi sociali a favore di minori anziani adulti e famiglie tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx ovvero tramite il sotto indicato link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx:x_x000:xxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di
Brescia. Sono esclusi l’arbitrato e la clausola compromissoria.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.
Bergamo, 23/01/2023
IL DIRIGENTE
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx*
* Il documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo in conformità
alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).