SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
ALLEGATO E
SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
TRA
Il Comune di Civitavecchia, C.F. P.I. , nella persona di…………………
……………………………… nato a …….…………….. il ……………, domiciliato in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, il quale interviene in nome e per conto del Suddetto Comune ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. C) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
E
………………………………………………………………………………………………………… con sede legale in ……………………………….. Via ……………………………..n. ……… C.F. …………………………… e P.I. ……………………………….. rappresentata da
……………………………….., nato a …………………………….. il C.F.
…………………. il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, Art. 1 – FINALITA’ ED OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente accordo riguarda l’accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali di minori, e madri con bambini.
Le attività inerenti il servizio residenziale e semiresidenziale si inseriscono nell’ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate al Comune di Civitavecchia e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo del Servizio Sociale, dell’Azienda Sanitaria, nonché degli altri soggetti istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti. Le attività di vigilanza si svolgono in ambito territoriale, per cui, a seconda dell’ubicazione della struttura le competenze in materia spettano al Comune e all’ASL competente.
Art. 2 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
Il Comune di Civitavecchia si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale, oggetto del presente accordo, per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori, gestanti e madri con bambini che si trovano in condizione di grave disagio socio-economico, psico-fisico e/o relazionale. Il Comune di Civitavecchia ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i soggetti segnalati dal Servizio Sociale competente, dall’Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell’Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.
Le modalità di ammissione e dimissione degli utenti, le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni di base garantite sono descritte nelle Linee Guida allegate al presente accordo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Civitavecchia, nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:
- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di
pregiudizio dei minori e giovani, attraverso l’intervento del Servizio Sociale professionale;
- l’adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela;
- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura, anche attraverso le forme dell’integrazione socio-sanitaria;
- assetti organizzativi e funzionali integrati attraverso la stipula di accordi e protocolli gestionali con l’Azienda U.S.L. competente.
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente accordo contrattuale con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali ed il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dalla normativa regionale in materia. Il gestore comunica formalmente al Comune di Civitavecchia il nome del responsabile di ogni struttura. Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I servizi di cui al presente accordo rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12.06.1990, n.146 e successive modifiche, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la struttura deve farsi carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche.
Art. 5 - (se previsto) PERMANENZA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA DI EMERGENZA
La permanenza del minore in strutture di accoglienza di emergenza non dovrà superare i 30 giorni. Tale periodo potrà essere prorogato per altri 15 giorni solo quando le dimissioni possano provocare grave pregiudizio al minore e al suo progetto educativo individuale, dietro proposta dell’Assistente sociale referente del caso..
Art. 6 - DURATA DEL SERVIZIO
Il soggetto gestore di cui al presente contratto, dovrà garantire il servizio di accoglienza nella struttura indicata dalla data del …………………….… e fino al
……………………………..
Art. 7 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
Il corrispettivo è determinato dall’importo della retta giornaliera che spetterà al soggetto gestore fornitore del servizio nella misura proposta nella richiesta di inserimento nell’Albo. L’importo delle rette giornaliere (IVA esclusa) per le specifiche strutture di accoglienza è fissato nella seguente misura:
€
La retta s’intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente accordo. Eventuali prestazioni aggiuntive sono regolate dal punto 4 delle Linee Guida.
Se trattasi di struttura residenziale, in caso di assenza, la retta sarà pagata nella misura del 70% della retta intera, con obbligo di conservazione del posto. La retta sarà dovuta al 50% se l’assenza sarà di durata superiore ai 30 giorni consecutivi, nei casi di cui all’art. 8 delle linee guida.
Art. 8 - PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere emesse entro i primi 15 giorni di ogni mese, per il servizio prestato nel mese precedente, allegando un dettagliato foglio presenze riportante le motivazioni delle eventuali assenze ed i cambi della frequenza stabilita.
L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte del Gestore del presente accordo. Il pagamento è comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l’acquisizione del D.U.R.C.
Art. 9 - PERSONALE
Il servizio si avvale del personale (educativo, ecc.) previsto dalla normativa regionale in materia, tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità. Il soggetto gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.
Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con il soggetto gestore, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Civitavecchia, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico del soggetto gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Civitavecchia e di indennizzo da parte del medesimo.
Art. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA
Sono posti a carico del soggetto gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori, previsti per i genitori e tutori dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione degli accoglimenti mamma- bambino. Il soggetto gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa ed è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente accordo, esonerando espressamente il Comune di Civitavecchia da ogni responsabilità.
Art. 11 - OBBLIGHI DEL GESTORE
Il soggetto gestore dovrà indicare, prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti del servizio che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune di Civitavecchia per l’intera durata contrattuale. Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, il soggetto gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni festivi e feriali, al Comune di Civitavecchia, alle Forze
dell’Ordine e alle Autorità competenti. I referenti dovranno accogliere la richiesta/segnalazione da parte del Comune di Civitavecchia inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. Il soggetto gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.
Art. 12 - PRESCRIZIONI IGIENICHE – SICUREZZA DEL LAVORO
Il soggetto gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti e ad esso è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente accordo e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.
Art. 13 - VERIFICA DEL SERVIZIO
Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, il Comune di Civitavecchia ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente accordo e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.
Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO
È fatto divieto al soggetto gestore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto gestore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda i requisiti prescritti dalla normativa regionale di autorizzazione al funzionamento.
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto del presente contratto.
Art. 15 - PENALI
L’applicazione delle penali per inadempimenti del soggetto gestore sarà preceduta da contestazione scritta, in relazione alla quale il soggetto gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.
Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o lo stesso non giungesse nel termine indicato, le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili o non venissero rimosse prontamente le cause dell’inadempimento, il Comune di Civitavecchia provvederà ad applicare, a suo insindacabile giudizio e per ciascuna infrazione commessa, penalità di importo compreso tra un minimo di € 50,00 (in lettere euro cinquanta/00) ed un massimo di € 1 .000,00 (in lettere euro mille/00), quantificato in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell’inadempimento, dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze.
Il Comune di Civitavecchia potrà applicare le penali di cui al presente articolo rivalendosi sulla prima fattura emessa dal soggetto gestore che verrà messa in pagamento. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento
dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. Il soggetto gestore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Civitavecchia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il soggetto gestore ometta di eseguire, anche parzialmente la prestazione oggetto del servizio di accoglienza residenziale e semi-residenziale, con le modalità e nei termini previsti dal presente accordo, il Comune di Civitavecchia potrà richiedere ad altro soggetto l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal soggetto gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Civitavecchia, anche mediante rivalsa sugli eventuali crediti spettanti.
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto stabilito dall’art.1453 del codice civile sono altresì causa di risoluzione di diritto, oltre ai casi previsti in altri articoli del presente contratto, i seguenti casi:
violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente contratto qualora esplicitamente previsto;
frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
nel caso in cui le strutture utilizzate perdano l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente;
grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio.
Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente accordo sino all’individuazione da parte del Comune di Civitavecchia.
Art. 18 - RECESSO
Il Comune di Civitavecchia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio ai sensi dell’art.1671 del codice civile. Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al soggetto gestore con lettera raccomandata A.R. o PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In questo caso il soggetto gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del codice civile. Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Civitavecchia.
Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Il Comune di Civitavecchia ed il soggetto gestore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i..
Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, sono, se dovute, per intero a carico del soggetto gestore.
Art. 21 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale il foro competente e quello di Civitavecchia.
Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, titolare del trattamento dei dati personali comunicati a qualsiasi titolo al soggetto gestore, è il Comune di Civitavecchia. Il soggetto gestore si impegna a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di informazioni e dati di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.
Il soggetto gestore, inoltre, si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal citato Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
Il Comune di Civitavecchia designa il soggetto gestore Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, che si impegna ad adempiere ai compiti previsti dall’attuale normativa.
Art. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Io soggetto gestore si obbliga, nell’esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Civitavecchia, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
241 del 23/12/2015. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/2013.
Art. 24 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si intendono richiamate tutte le