NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
PROGETTO DI LEGGE
NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Art. 1
Aree di contrattazione
1. Tramite accordo tra tutte le Organizzazioni sindacali e datoriali registrate ai sensi della legge 17 febbraio 1961 n. 7 (Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori) sono definite le aree di contrattazione nazionale. Nell'ambito delle singole aree di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
2. In osservanza dell’accordo di cui al primo comma, anche in considerazione delle attività prevalentemente svolte, tutti i datori di lavoro sono tenuti a formalizzare, mediante l’iscrizione ad apposito Albo, la loro afferenza ad una delle aree di contrattazione così come individuate.
3. Nell’ambito di ciascuna area di contrattazione, nel rispetto delle procedure definite dalla presente legge, è ammessa la stipulazione di un solo contratto collettivo con efficacia erga omnes.
4. Ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 11 marzo 1981, n. 23 (Norme sulla tutela dell’attività sindacale), mediante accordo tra tutte le Organizzazioni sindacali e datoriali registrate ex legge n. 7/1961, sono definite, uniformemente per tutte le aree di contrattazione, le modalità di designazione e/o elezione della Struttura Sindacale Aziendale (SSA), composta dai
Rappresentanti Sindacali Aziendali e dal Consiglio dei delegati. Le modalità di elezione devono in ogni caso prevedere il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità, la facoltà di presentare liste in capo alle Organizzazioni registrate. La Struttura Sindacale Aziendale così costituita è legittimata alla stipulazione del contratto integrativo aziendale ex art. 6 della presente legge.
Art. 2
Organizzazioni maggiormente rappresentative per area
1. Nell’ambito di ciascuna area contrattuale, sono legittimate a partecipare alle trattative per la stipulazione di un contratto collettivo idoneo ad acquisire un’efficace erga omnes soltanto le Organizzazioni datoriali e sindacali registrate ai sensi della legge
n. 7/1961 che siano considerate maggiormente rappresentative.
2. Sono considerate maggiormente rappresentative:
a) dal lato dei lavoratori, le Organizzazioni sindacali registrate che dimostrino di rappresentare, in base alle deleghe formalmente conferite, almeno il 10% dei lavoratori dipendenti dei datori afferenti all’area di contrattazione, come risultanti dall’apposita Sezione dell’Albo. La delegazione trattante
rappresentativa dei lavoratori dell’area sarà composta da tutte le Organizzazioni che abbiano raggiunto la soglia di maggiore rappresentatività, in misura proporzionale ai lavoratori loro iscritti.
b) dal lato dei datori di lavoro, le Organizzazioni datoriali registrate che dimostrino di rappresentare datori di lavoro afferenti all’area di contrattazione, come risultanti dall’apposita sezione dell’Albo, che occupino nel loro complesso almeno il 5% di tutti i lavoratori impiegati nell’area. La delegazione trattante rappresentativa dei datori di lavoro dell’Area sarà composta da tutte le Organizzazioni datoriali registrate che abbiano raggiunto la soglia di maggiore rappresentatività, in misura proporzionale ai dipendenti dei datori di lavoro loro iscritti.
Art. 3
Contratto collettivo d’area
1. Il contratto collettivo d’area stipulato da Organizzazioni maggiormente rappresentative che, complessivamente per ciascuna delegazione, rappresentano, non meno del 51% dei datori di lavoro, da un lato, e non meno del 51% dei lavoratori dipendenti appartenenti all’area, dall’altro lato, è idoneo ad acquisire efficacia erga omnes.
2. Le Organizzazioni maggiormente rappresentative invieranno il contratto debitamente sottoscritto alla Commissione garante per la contrattazione collettiva, la quale, accertato il rispetto dei requisiti e l’osservanza delle procedure di negoziazione previste
dalla legge, riconosce con apposita delibera la sua efficacia erga omnes nell’area di contrattazione e ne dispone l’immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
3. Il contratto collettivo efficace erga omnes ha validità quadriennale, e non può essere disdettato fino alla sua naturale scadenza. Esso continua a produrre effetti fino all’entrata in vigore del successivo contratto collettivo.
4. Il contratto collettivo d’area determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. In particolare, il contratto collettivo definisce, in apposite clausole di rinvio, quali siano le materie e gli ambiti sui quali può intervenire il contratto integrativo aziendale. In mancanza di un contratto integrativo aziendale legittimamente stipulato, si applica integralmente il contratto di area.
5. Ai sensi della legge 28 maggio 2003 n. 70 (Modalità di finanziamento delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori giuridicamente riconosciute), il contratto collettivo d’area stabilisce la quota di servizio della retribuzione dei lavoratori da destinare al finanziamento delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’ambito dell’area. Tali quote saranno ripartite proporzionalmente al grado di rappresentatività delle rispettive Organizzazioni, come accertato dalla Commissione garante per la contrattazione collettiva ai fini della loro ammissione al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo d’area.
Art. 4
Commissione garante per la contrattazione collettiva
1. E’ istituita la Commissione garante per la contrattazione collettiva.
2. La Commissione è composta:
- dal Commissario Dirigente del Tribunale Unico, o da un giudice suo delegato, che la presiede;
- da due esperti in diritto sindacale e relazioni industriali, nominati dal Congresso di Stato, con incarichi, rinnovabili, di durata non inferiore ai 4 anni.
Alle riunioni della Commissione presenzia un Cancelliere del Tribunale Unico per le cause civili, con funzioni di verbalizzazione, certificazione e segreteria.
3. La Commissione garante per la contrattazione collettiva:
- tiene ed aggiorna l’Albo di cui all’art. 1, comma 2;
- garantisce il corretto svolgimento delle procedure per il rinnovo del contratto collettivo d’area, deliberando sui ricorsi che le siano sottoposti in merito al rispetto delle formalità prescritte;
- accerta il possesso dei requisiti per la maggiore rappresentatività d’area delle Organizzazioni legalmente registrate che chiedano di essere ammesse al tavolo delle trattative;
- delibera l’efficacia erga omnes del contratto collettivo d’area inviatole dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
- decide sulla corrispondenza dei contenuti della contrattazione integrativa aziendale alle clausole di rinvio del contratto d’area.
4. La Commissione per la contrattazione collettiva si riunisce periodicamente, su convocazione del suo Presidente, per formalizzare l’inserimento dei nuovi datori di lavoro, tenuti a comunicare contestualmente al rilascio della licenza la loro afferenza ad una delle aree contrattuali previsti dall’Accordo, e per disporre la cancellazione dei datori di lavoro che hanno cessato l’attività.
5. L’accertamento compiuto dalla Commissione garante per la contrattazione collettiva sull’effettiva rappresentatività delle Organizzazioni registrate ammesse al tavolo delle trattative per una determinata area di contrattazione costituisce titolo per la ripartizione proporzionale dell’ammontare delle quote di servizio volontariamente cedute dai lavoratori e riscosse dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, secondo le modalità previste dallo stesso contratto collettivo d’area.
Art. 5
Procedure per la contrattazione collettiva d’area
1. Sei mesi prima la scadenza di un contratto collettivo d’area, la Commissione garante per la contrattazione collettiva invia idonea comunicazione a tutte le Organizzazioni sindacali e datoriali legalmente registrate che abbiano firmato l’Accordo sulle aree di contrattazione di cui all’art. 1, comma 1, informandole che la procedura per il rinnovo è formalmente aperta.
2. Le Organizzazioni registrate che intendono partecipare alle trattative, ritenendo di avere i requisiti richiesti per essere considerate maggiormente rappresentative, entro un mese dal ricevimento della comunicazione inviano alla Commissione garante per la contrattazione collettiva la documentazione necessaria a valutarne l’effettiva rappresentatività nell’ambito dell’area oggetto di contrattazione.
3. Acquisito il dato occupazionale complessivo d’area, accertata la veridicità dei dati contenuti nella documentazione allegata con tutti i mezzi e gli strumenti consenti dall’Ordinamento, la Commissione garante per la contrattazione collettiva dispone l’ammissione alle trattative delle Organizzazioni maggiormente rappresentative e la composizione delle delegazioni trattanti, assegnando a ciascuna Organizzazione il grado di rappresentatività effettivamente posseduta.
4. Contro ogni decisione della Commissione garante, chiunque ne abbia interesse, può avanzare immediato reclamo. La Commissione, sentite le parti, decide sul reclamo entro e non oltre sette giorni dal suo ricevimento.
Art. 6
Contratto integrativo aziendale
1. Il contratto integrativo aziendale è stipulato dal datore di lavoro e dalla Struttura sindacale aziendale, eletta/o designata nel rispetto delle modalità definite con l’accordo di cui all’art. 1, comma 5, con l’obiettivo di incentivare i livelli di efficienza aziendale, ottimizzare la produttività, premiare l'impegno e la qualità della performance dei dipendenti, anche mediante l’introduzione di parametri non discriminatori di selettività individuale.
2. Il contratto integrativo aziendale interviene nelle materie di competenza stabilite dal corrispondente contratto collettivo d’area. Fuori da tali ambiti, il contratto integrativo non può modificare legittimamente i contenuti della contrattazione d’area. In caso di violazione dei vincoli e dei limiti imposti dal contratto collettivo d’area, le clausole del contratto integrativo sono nulle.
3. L’entrata in vigore del contratto integrativo aziendale ritualmente stipulato, è subordinata all’approvazione da parte della maggioranza dei dipendenti del datore di lavoro firmatario.
Art. 7
Inderogabilità dei contratti collettivi d’area e dei contratti integrativi
1. I contratti collettivi di area efficaci erga omnes e i contratti integrativi aziendali sono inderogabili da parte del contratto individuale di lavoro. Rispetto agli istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva, il contratto individuale di lavoro può contenere soltanto trattamenti di miglior favore per i lavoratori.
Art. 8
Disposizioni attuative e transitorie
1. Con apposito Decreto delegato sarà disciplinato il funzionamento dell’Albo dei datori di lavoro afferenti alle aree di contrattazione nazionale d’area, istituito dall’art. 1, comma 2, della presente legge.
2. I contratti collettivi vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge mantengono la loro piena validità fino alla loro naturale scadenza, fatta ovviamente salva la possibilità, per le parti stipulanti, di denunciarne anticipatamente l’osservanza, nel rispetto delle modalità e delle procedure dagli stessi contratti stabilite.
Art. 9 Abrogazioni
1. Sono abrogati:
- gli articoli 8, 9, 10, 11 della legge n. 7 del 1961 (Tutela del lavoro e dei lavoratori).
- gli articoli 4, 5, 9, della legge 28 maggio 2003 n. 70 (Modalità di finanziamento delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori giuridicamente riconosciute).
3. Sono altresì abrogate tutte le norme precedenti difformi o incompatibili con i dettati del provvedimento.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. Gli effetti decorrono a far data dal……………….
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
San Marino,