COMUNE DI VEZZA D’ALBA
COMUNE DI VEZZA D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO
REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE
Approvato con D.C.C. n. 25 del 28.7.2016
INDICE
CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’
Art. 1 Limiti del Regolamento
Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale Art. 4 Casi non previsti
Art. 5 Ordinanze
CAPO II
PASCOLO, CACCIA, PESCA
Art. 6 Pascolo degli animali
Art. 7 Esercizio di caccia e pesca
CAPO III
COSTRUZIONI E CASE RURALI
Art. 8 Costruzione di case coloniche
Art. 9 Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili Art. 10 Stalle
Art. 11 Concimaie e letame
Art. 12 Cani a guardia di edifici rurali Art. 13 Animali da cortile
CAPO IV
MANUTENZIONE STRADE, ARATURA
Art. 14 Manutenzione delle strade
Art. 15 Aratura e lavorazione dei terreni
Art. 16 Circolazione trattori e macchine agricole Art. 17 Livellamento terreni
Art. 18 Ponti di accesso Art. 19 Pozzi di campagna
CAPO V
APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI
Art. 20 Appropriazione di prodotti Art. 21 Sciami d’api.
CAPO VI
NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI.
Art. 22 Nettezza strade e suolo pubblico
Art. 23 Trasporto di letame, liquami zootecnici e relativo spandimento. Art. 24 Trasporto di detriti.
CAPO VII
FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE.
Art. 25 Norme relative alla tutela delle acque Art. 26 Libero deflusso delle acque.
Art. 27 Spurgo di fossi e canali. Art. 28 Distanze per fossi e canali.
Art. 29 Dilavamento superficiale acque piovane Art. 30 Otturazione fossi e tombini.
Art. 3 Trinciatura.
Art. 32 Fognature.
CAPO VIII
DISTANZE ALBERI E PULIZIA INCOLTI
Art. 33 Definizioni
Art. 34 Distanze per piantamento a filare unico, piantamento a filari multipli od a bosco Art. 35 Distanze per piante da frutto a filare unico o a filari multipli
Art. 36 Distanze per vigneti
Art. 37 Norme speciali in presenza di vigneti D.O.C. e frutteti Art. 38 Misura delle distanze
Art. 39 Pulizia terreni incolti Art. 40 Vigneti incolti
CAPO IX
RAMI PROTESI E RADICI
Art. 41 Recisione di rami protesi e radici
Art. 42 Caduta rami ed alberi sulla sede stradale
CAPO X
PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA.
Art. 43 Xxxxx provocati da animali o dall’uomo
Art. 44 Difesa contro la malattia delle piante – Denuncia obbligatoria Art. 45 Esche avvelenate
Art. 46 Trattamenti antiparassitari. Art. 47 Uso diserbante chimico
CAPO XI
TAGLI BOSCHIVI
Art. 48 Definizioni Art. 49 Tagli boschivi Art. 50 Pulizia boschi
Art. 51 Alberi di valore ambientale
Art. 52 Tutela del patrimonio tartufigeno
CAPO XII
RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI
Art. 53 Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica Art. 54 Colture agrarie – Limitazioni
Art. 55 Allevamento api
Art. 56 Abbruciamento dei residui vegetali Art. 57 Smaltimento sarmenti delle viti
CAPO XIII SANZIONI
Art. 58 Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 59 Ordinanza di rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
CAPO XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 60 Abrogazione norme precedenti. Art. 61 Entrata in vigore del regolamento.
CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’
Art. 1
Limiti del Regolamento
Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale.
Art. 2
Oggetto del servizio di polizia rurale
1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le disposizioni che interessano in genere l’agricoltura e la vita sociale nelle campagne.
Art. 3
Organi preposti al servizio di polizia rurale
1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della P.G. di cui all’art. 221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell’ambito delle rispettive mansioni.
2. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 7 della L.18 Giugno 1955, n. 517. All’infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti ed i funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.
Art. 4
Casi non previsti
Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Rurale, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle Leggi.
Art. 5 Ordinanze
Le ordinanze emanate in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre all’indicazione delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l’intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.
CAPO II
PASCOLO, CACCIA, PESCA
Art. 6 Pascolo degli animali
1. Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell’arrivo delle medesime.
2. Per il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati altrui occorre avere la preventiva autorizzazione scritta del conduttore del fondo.
3. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta della polizia rurale o della forza pubblica.
4. E’ vietato il pascolo di bestiame, di qualunque specie, lungo le strade, sia pubbliche che private, e lungo i fossati delle medesime, e sugli argini di fiumi e torrenti.
5. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza autorizzazione scritta, verrà perseguito ai sensi di legge.
6. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi, armenti, mandrie e di conduzioni di animali, nel percorrere le strade dell’abitato, i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie, dovranno aver cura di impedirne sbandamenti dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico, o danni alle proprietà o alle strade e comunque non occupare uno spazio superiore alla metà della carreggiata.
7. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
8. Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico.
9. Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza da campanelli; qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato, devono altresì essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero sufficiente.
00.Xx transito di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati è consentito solo con autorizzazione scritta. L’autorizzazione scritta non è necessaria qualora ci sia la presenza del conduttore del fondo e che lo stesso sia consenziente.
11.Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per lo sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.
12.Con richiamo all’art. 2052 del C.C. ed all’art. 672 del C.P., è vietato lasciare animali al pascolo senza il necessario numero di persone adulte ed idonee al controllo degli stessi.
Art. 7
Esercizio di caccia e pesca
1. L’esercizio di caccia e pesca sui fondi altrui è regolato dall’art. 842 del C.C. e dalle leggi speciali vigenti in materia.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia e la pesca valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall’Amministrazione provinciale.
CAPO III
COSTRUZIONI E CASE RURALI
Art. 8 Costruzione di case coloniche
1. Per la costruzione, l’ampliamento o la ristrutturazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia previste dal Piano Regolatore Generale Comunale.
2. Tutti i fabbricati e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l’acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.
3. Art. 9
Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili
1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l’interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, e seguire le norme del Piano Regolatore Comunale.
a) Art. 10 Stalle
1. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle XX.XX. 27 Luglio 1934, n. 1265,
Art. 11 Concimaie e letame
1. Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie e xxxxx xxxx, con platea impermeabile, lontani da corsi d’acqua o depositi d’acqua almeno 25 mt.
2. Rendendosi necessario raccogliere il letame al di fuori della concimaia, se ne potranno formare mucchi sul nudo terreno, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d’acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l’acqua del sottosuolo.
3. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1^ classe.
a) Art. 12
Cani a guardia di edifici rurali
1. I cani di qualsiasi taglia a guardia di edifici rurali non possono essere lasciati liberi ma devono essere custoditi con apposita recinzione o assicurati ad idonea catena conforme alle prescrizioni delle Leggi regionali in materia di tutela di animali di affezione.
2. Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere a distanza minima di 3 metri dal confine delle proprietà vicine ove non sussiste muro o rete di recinzione tra le stesse.
Art. 13 Animali da cortile
1. E’ vietato lasciar vagare anitre, polli e altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in genere nei luoghi pubblici, onde evitare danni di natura igienica o intralcio alla viabilità.
CAPO IV
MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE
Art. 14 Manutenzione delle strade
1. La manutenzione delle strade comunali spetta al Comune.
2. La manutenzione delle strade interpoderali , vicinali, consortili e private spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime o loro Consorzi. Il Comune potrà concorrere con contributi o comodato di mezzi con apposito provvedimento.
Art. 15
Aratura e lavorazione dei terreni
1. I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recare danno alla strada, ai fossi ed alle siepi.
2. L’eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi l’ha portato, altrimenti sarà rimosso d’ufficio ed i costi e le ammende addebitati a chi ha procurato il danno.
Art. 16
Transito di mezzi cingolati e meccanici in genere
1. E’ fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni, oltra al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. E’ fatto divieto di sporcare e danneggiare, con qualsiasi mezzo agricolo, strade di qualsiasi tipo e classificazione.
Art. 17 Livellamento terreni
1. I livellamenti di terreni che superino la normale pratica agricola per ripasso del terreno, scasso e/o aratura profonda, convogliamento acque, devono essere approvati dalla Commissione Edilizia Comunale.
2. Gli scavi per costruzioni di qualsiasi tipo che costituiscano una variazione del paesaggio e delle curve di livello che superano i limiti imposti dalla L.R. 45/89 e smi devono essere autorizzati dai competenti organi (Provincia, Regione ).
3. Le norme di cui ai punti 1. e 2. non si applicano per i lavori pubblici e in caso di calamità naturale.
Art. 18 Ponti di accesso
1. I ponti di accesso ai fondi agricoli, salvo difficoltà tecniche comprovate, devono avere larghezza minima di metri 4 e devono essere costituiti da tubi di cemento autoportanti di diametro non inferiore a 50 cm.
2. In caso di otturazione per fango, detriti e rami devono essere ripuliti nel più breve tempo possibile.
3. Qualora i ponti non abbiano le caratteristiche sopradescritte possono essere rimossi dai mezzi tecnici comunali ed i rottami riposti sulla sponda esterna alla strada.
Art. 19
Pozzi di campagna
1. I pozzi di campagna, utilizzati o in disuso, specialmente se scavati al livello del piano di campagna e senza barriere protettive, devono essere ridotti in sicurezza per l’incolumità delle persone e degli animali.
2. La messa in sicurezza deve essere adeguata in consistenza (assi in legno o travi di altri materiali robusti), ben visibile, revisionata e ripristinata in caso di rimozione o vetustà.
3. Si intendono per pozzi di campagna anche scavi o vasche di raccolta di modesta profondità.
CAPO V
APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI
Art. 20 Appropriazione di prodotti
1. I frutti caduti dalle piante, anche se poste su terreni confinanti con strade di pubblico transito, appartengono al proprietario delle stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Con richiamo all’art. 626, n.3 del C.P., senza il consenso scritto del conduttore, è vietato spigolare, raccattare e rastrellare sul fondo di altri, anche se interamente spogliati del raccolto.
Art. 21 Sciami d’api.
1. Con richiamo alle disposizioni dell’art. 924 del C.C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni.
2. Inoltre chi deve raccogliere sciami dei propri alveari su fondo altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.
CAPO VI
NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI.
Art. 22
Nettezza strade e suolo pubblico
1. Con riferimento all’art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 e s. m. e i. “ Nuovo Codice della strada”,
su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.
2. Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs sopraccitato.
3. E’ vietato sporcare il suolo pubblico con terra, strame, paglia o altre materie.
4. Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia, pena l’esecuzione d’ufficio della pulizia stessa con addebito dei costi e della sanzione prevista a chi abbia provocato il danno.
Art. 23
Trasporto di letame, liquami zootecnici e relativo spandimento.
1. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione e sgocciolamento; deve inoltre essere coperto con teloni durante il trasporto nell’attraversamento di centri abitati.
2. E’ vietato lo stoccaggio di letame in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie autorizzate) ed in luoghi ove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere interrato mediante fresatura o analoga operazione agricola entro 24 ore dallo spandimento a decorrere dal 1° aprile al 31 ottobre.
3. Lo spandimento del liquame stoccato a norma di legge nelle apposite vasche potrà essere eseguito esclusivamente nei terreni comunicati alla Provincia nel Piano di smaltimento da questa autorizzato e deve essere interrato immediatamente mediante fresatura o operazione agricola analoga.
Art. 24 Trasporto di detriti.
1. La terra e altri materiali di risulta non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli all’uopo destinati dall’Amministrazione, oppure in base alla normativa vigente.
CAPO VII
FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE.
Art. 25
Norme relative alla tutela delle acque
2. E’ fatto divieto di sporcare o danneggiare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e private, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.
3. A norma dell’art. 632 del C.P. è vietato a chiunque di deviare l’acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale.
Art. 26
Libero deflusso delle acque.
1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade.
2. Con riferimento all’art. 15 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 “ Nuovo Codice della Strada “, su tutte le strade e pertinenze è vietato:
a – impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
b – impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
c – scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.
3 Circa le sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs suddetto.
Art. 27
Spurgo di fossi e canali.
1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle aree circostanti.
2. I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati, secondo le necessità, generalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione, se necessario.
3. Le banchine, le scarpate, il fosso a lato di strade comunali costituiscono pertinenza delle stesse ai fini della possibilità di intervento manutentivo a cura del Comune senza particolari formalità.
4 I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l’onere di mantenere efficienti i ponticello di accesso ai fondi.
5 I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati a proprie spese e secondo necessità rispettivamente dai componenti il “consorzio” e dai proprietari; a costoro spetta anche l’onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
6 In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l’Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.
Art. 28
Distanze per fossi e canali.
1. Per lo scavo di fossi e canali presso il confine con il fondo vicino, si deve osservare una distanza dal confine stesso di almeno m. 1,5 indipendentemente dalla profondità dei medesimi e salvo diverso accordo tra i le parti.
2. Devono essere attuate tutte le opere necessarie, comprese le opere di sostegno, atte a salvaguardare il fondo del vicino.
Art. 29
Dilavamento superficiale acque piovane
1. I proprietari ed i conduttori di vigneti e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle medesime con la realizzazione di fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione
2. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni alla collettività.
3. A tal scopo, per evitare che in occasione di forti piogge e/o eventi atmosferici eccezionali la terra proveniente dagli appezzamenti agricoli invada la carreggiata di strade comunali, provinciali o statali provocando pericolo per la circolazione, è fatto obbligo ai proprietari di fondi che confinano con strade asfaltate di regimare le acque di scolo mediante il posizionamento di una griglia accessibile ed removibile sull’accesso carraio.
4. E’ inoltre fatto divieto di effettuare la fresatura lungo le capezzagne.
Art. 30 Otturazione fossi e tombini.
1. Chi ottura tombini, fossi e xxxxxxxx è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di tre giorni dalla rilevazione del problema.
2. Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d’ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Art. 31 Trinciatura.
1. La trinciatura dell’erba, erbacce, arbusti, rami e simili a lato delle strade comunali di norma viene eseguita a cura e spese del Comune.
2. In casi particolari di urgenza, il Sindaco può disporre con apposita ordinanza che ciò avvenga a cura e spese dei proprietari o aventi titolo, confinanti.
Art. 32 Fognature.
1. Le leggi nazionali e regionali stabiliscono che le abitazioni che distano meno di 100 metri dalla linea principale sono obbligate ad allacciarsi a proprie spese.
2. Essendo il servizio di fognatura gestito dal Consorzio Ciclo Idrico, la domanda di allacciamento ed il pagamento dei relativi diritti vanno effettuati presso il Consorzio e per esso presso il gestore Tecnoedil S.p.A.
3. Per le abitazioni civili e agricole non allacciate perché qualificabili come case sparse, la legge regionale prevede precise modalità circa la domanda di autorizzazione allo scarico.
4. Gli scarichi devono essere costruiti o adeguati alle norme regionali ed alle istruzioni
A.S.L. riassumibili in: vasca tipo IMHOFF, dispersione sotterranea nel terreno mediante tubo politene a fori di lunghezza proporzionata al numero degli utenti e interrato con adeguato vespaio in pietra onde favorire la dispersione.
CAPO VIII
DISTANZE ALBERI E PULIZIA INCOLTI
ART. 33
Definizioni
Definizione di alberi di alto fusto
Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami sorge ad altezza notevole come sono i noci ed i castagni nostrani di alta qualità di legno o da frutto, i ciliegi, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.
Definizione di alberi di medio fusto
Sono considerati alberi di medio fusto quelli il cui fusto sorto ad un’altezza non superiore a mt. 3,00, si diffonde in rami
Definizione di alberi di basso fusto
Sono considerati alberi a basso fusto quelli di altezza non superiore a metri 2,5 (viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non superiore a metri due e mezzo)
Art. 34
Distanze per piantamento a filare unico, piantamento a filari multipli od a bosco
1) Per la messa a dimora di alberi lungo gli argini dei fiumi, torrenti, ripe, di canali, bealere e rogge, la distanza minima dal ciglio del torrente o corso d’acqua è fissata in:
METRI QUINDICI per le piante ad alto fusto
METRI QUATTRO per le piante a medio fusto e per le piante a basso fusto
2) Per la messa a dimora di alberi lungo le strade comunali, vicinali, e i confini di proprietà (salvo diversi accordi fra le parti), escluse le coltivazioni intensive di alberi da frutto perché normate al successivo art. 35, la distanza minima è fissata in:
• METRI | QUINDICI | per le piante ad alto fusto |
• METRI | SEI | per le piante a medio fusto |
• METRI | TRE | per le piante a basso fusto |
fatte salve, per quanto concerne le strade comunali e vicinali, le disposizioni contenute nel
C.d.S. approvato con X.Xxx. 30.4.1992, N. 285 e s.m.i. e nel relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 N. 495.
La distanza si intende calcolata dal piantamento al confine stradale (come definito dall’art. 3, comma 10, del C.d.S. approvato con X.Xxx. 285/92 e s.m.i.)
3) Per la messa a dimora di alberi in prossimità di fabbricati abitativi (diversi dall’abitazione del conduttore) e di fabbricati utilizzati per attività produttive, onde evitare danni causati dai trattamenti anticrittogamici, la distanza minima è fissata in:
METRI | VENTI dal fabbricato | per le piante ad alto fusto |
METRI | DIECI dal fabbricato | per le piante a medio fusto |
METRI | DIECI dal fabbricato | per le piante a basso fusto |
4) Per le piantagioni esistenti di bosco ceduo in adiacenza di coltivi i proprietari hanno l’obbligo di provvedere al taglio ogni dieci anni.
Art. .35
Distanze per piante da frutto a filare unico o a filari multipli
Per le coltivazioni intensive di piante da frutto (pero, melo, susino e simili), le distanze da osservarsi sono:
METRI | CINQUE | dal confine delle strade comunali |
METRI | TRE | dal confine delle strade vicinali |
METRI | CINQUE | dal confine di proprietà, salvo diversi accordi o concessioni tra |
proprietari confinanti
Per impiantare singoli alberi da frutto, si osservano, a seconda della qualità, le distanze determinate per gli alberi di alto fusto (ad esempio per peri e meli) e medio fusto (per drupacee e fichi).
Art,. 36
Distanze per vigneti
Per i nuovi impianti o reimpianti di vigneti, la distanza dai confini di proprietà dovrà rispettare, inderogabilmente, le seguenti norme:
• METRI TRE dal confine di proprietà al frontale della fila, nella fattispecie testata di filare da misurarsi in linea perpendicolare al confine, salvo diversi accordi fra le parti.
• METRI DUE dal confine di proprietà alla fila parallela, salvo diversi accordi fra le parti.
• METRI TRE dal filare o testata di filare al confine con strade comunali o vicinali.
Art. 37
Norme speciali in presenza di vigneti D.O.C. e frutteti
1. Per l’impianto di alberi di alto fusto, la distanza minima dai confini di appezzamenti ove sono impiantati vigneti iscrivibili ad una qualsiasi denominazione D.O.C. o
D.O.C.G. e con frutteti, dovrà essere di METRI QUARANTA, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Art. 38 Misura delle distanze
1. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
2. Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nel Piano Regolatore del Comune restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano e frazioni delimitate dal Piano stesso, inclusi i Nuclei Frazionali Rurali.
3. L’amministrazione Comunale, responsabile della pulizia e vigilanza, può pretendere che si estirpino, a spese del proprietario del fondo, alberi, viti, siepi od arbusti che siano piantati o crescano spontaneamente a distanze minori di quelle stabilite.
4. La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all’interno dei recinti con casa di abitazione (giardini, orti) non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente articolo, ma ricade nelle disposizioni del codice civile.
5. Le norme previste dal presente regolamento non avranno efficacia retroattiva e, quindi, i piantamenti esistenti ricadono sotto l'impero delle disposizioni vigenti al momento del loro impianto, fatta eccezione per i pioppeti preesistenti, che dovranno essere abbattuti a raggiunta maturazione e comunque non oltre i quindici anni di età.
Art. 39 Pulizia incolti
1. E’ fatto obbligo ai proprietari di incolti, specie se confinanti con terreni coltivati, di mantenere puliti gli appezzamenti per l’intera loro superficie. Si fa eccezione per i soli appezzamenti incolti la cui posizione e morfologia renda difficile l’accesso ai mezzi meccanici; in questo caso deve essere mantenuta pulita una fascia di almeno 10 metri dal confine con appezzamenti coltivati.
2. Gli appezzamenti incolti devono essere ripuliti almeno una volta l’anno, entro la fine del mese di luglio.
3. Qualora siano presenti sul terreno incolto piante di alto o medio fusto, queste devono essere mantenute alle distanze rispettivamente di metri quindici e di metri sei dai confini di proprietà.
4. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze stabilite dal codice civile e dal vigente codice della strada
5. Art. 40 Vigneti incolti
1. E’ fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza dorata ecc.) anche a notevoli distanze.
2. L’estirpo deve essere eseguito entro il mese di giugno dell’anno successivo all’ultimo raccolto.
3. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà fare eseguire l’estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.
CAPO IX
RAMI PROTESI E RADICI
Art. 41
Recisione di rami protesi e radici
1. Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla.
2. L’operazione va fatta dal proprietario dell’albero a proprie spese, oppure dall’Amministrazione addebitando i costi al proprietario dell’albero.
3. I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della strada) nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.
4. L’obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.
5. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
6. I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali, intendendo per ciglio il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.
7. Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in
qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.
8. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e di viabilità lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale .
9. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.
Art. 42
Caduta rami ed alberi sulla sede stradale
1. Con riferimento all’art.29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale interessante l’intero territorio comunale e per ogni tipo di strada alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
2. Circa le sanzioni previste si fa riferimento a quanto specificato nell’art. 29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, salvo danni maggiori da risarcire.
3. Il Sindaco potrà disporre la rimozione, in caso di necessità, urgenza o pericolo, senza particolari formalità, con possibilità di rivalsa sul proprietario o avente titolo.
CAPO X
PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA.
Art. 43
Xxxxx provocati da animali o dall’uomo
1. E’ proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.
2. Saranno denunciati coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, svettarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.
3. E’ vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni, ed ai prodotti, ecc. come animali da cortile, cani ecc.
Art. 44
Difesa contro la malattia delle piante – Denuncia obbligatoria
b) Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene disposto quanto segue:
a) Nella evidenza di comparsa di crittogame delle piante, insetti od altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità comunale, d’intesa con i competenti uffici provinciali per l’agricoltura e con il Servizio Fitosanitario regionale, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni o da chiunque ne fosse interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
b) Le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite sono stabilite con determinazioni del Settore Fitosanitario Regionale
Art. 45 Esche avvelenate
1. Lo spargimento di esche avvelenate, sia su fondi pubblici che privati, è vietato.
Art. 46 Trattamenti antiparassitari.
1. I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità, e rispettare idonee distanze dalle abitazioni e da colture in maturazione, in modo da non arrecare danno.
2. I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi manuali o meccanici devono rispettare le seguenti norme:
- sono vietate nelle giornate di vento;
- sono vietati i getti diretti verso il confine in presenza di abitazioni o fabbricati o serre oppure di colture in maturazione o in corso di raccolto e/o consumo;
Art. 47
Uso diserbante chimico
1. Al fine di salvaguardare la consistenza delle scarpate, banchine e fossi stradali è vietato da parte dei confinanti privati l’uso di diserbante chimico per una striscia di metri 3,00 – sia a monte e sia a valle – lungo le strade provinciali, comunali, vicinali e interpoderali.
2. La distanza di 3 metri viene calcolata dal ciglio stradale di asfalto o di terra battuta o di terra inghiaiata.
3. La presente disposizione riguarda i confinanti proprietari o aventi titolo privati. L’Amministrazione Comunale può derogare per esigenze legate alla tutela del patrimonio pubblico ecc., oppure della sicurezza stradale.
CAPO XII TAGLI BOSCHIVI
Art. 48 Definizioni
1. E’ considerato Bosco Ceduo quello la cui prevalenza di alberi nasce dalle ceppaie.
2. E’ considerato Bosco d’Alto Fusto (o fustaia) quello la cui prevalenza di alberi nasce dal seme.
Art. 49 Tagli boschivi
1. Per i tagli boschivi occorre attenersi alle prescrizioni del “Regolamento Forestale di attuazione dell’art. 13 della L.R. 10.2.2009 N. 4”, approvato con DPGR n. 8/R del 20.9.2011.
2. Gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo sono normati per quanto riguarda il territorio piemontese dalla L.R. 9.8.1989 N. 45
Art. 50 Pulizia boschi
1. Fatte salve le norme di leggi nazionali e regionali in materia di abbattimento alberi e boschi, al fine di garantire la ricrescita, dopo gli abbattimenti è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del terreno da rami, ramaglie, cespugli, piante infestanti (soprattutto edera) ed erbacce.
Art. 51
Alberi di valore ambientale
1 E’ vietato, salva motivata autorizzazione del Comune, l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico.
Art. 52
Tutela del patrimonio tartufigeno
1. Per garantire la sopravvivenza e conservazione delle piante di riconosciuta capacità tartufigena, si fa obbligo ai proprietari di terreni su cui insistono esemplari di carpino, olmo, quercia, tiglio, pioppo, pioppo tremulo, nonché noccioli o salici storici di dare preventiva comunicazione al Comune nel caso debbano provvedere al taglio di alberi.
2. Le comunicazioni verranno vagliate dalla Commissione Comunale Consultiva per l’Agricoltura, opportunamente integrata (per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 16 del 25.6.2008 recante Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dalle associazioni di cercatori più rappresentative a livello provinciale, che, nel caso l’esemplare che si deve abbattere risulti di comprovata capacità tartufigena, ne darà comunicazione al Sindaco, che potrà vietarne l’abbattimento.
3. L’abbattimento sarà consentito solo per ragioni di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.
4. E’ fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Le zone ove sono presenti piante di riconosciuta capacità tartufigena devono
essere oggetto di mappatura sul PRGC
CAPO XII
RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI
Art. 53
Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica
1- E’ proibito entrare e passare abusivamente e con continuità, senza necessità, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
2- Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, in forma scritta, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente i fondi stessi.
3- Il diritto di passaggio sui fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.
4- L’esercizio della servitù deve essere compatibile con il transito anche con mezzi meccanici ingombranti (trattori, mietitrebbiatrici, ecc.) purché funzionali alle coltivazioni del fondo. Ciò non determina la modifica del percorso originario della servitù di passaggio.
Art. 54
Colture agrarie – Limitazioni
1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture e allevamenti.
Art. 55 Allevamento api.
1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private.
2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivello di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri.
3. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
Art. 56 Abbruciamento dei residui vegetali
1. L’abbruciamento dei residui vegetali è consentito con le regole previste dal comma 6/bis dell’art. 182 del D.Lgs. 152/2006.
2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 11 L.R. 21/2013 “Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati e a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
4. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
Art. 57 Smaltimento sarmenti delle viti
1. Lo smaltimento dei sarmenti, ove possibile, è fatto mediante trinciatura con mezzi meccanici per restituire la sostanza organica e minerale alla terra; ove non sia possibile l’utilizzo del mezzo meccanico è consentito (poiché non vi è altra forma attuabile) lo smaltimento tramite combustione, comunque con tutte le cautele indicate nell’art. 68.
2. Il periodo utile per effettuare tale operazione va da inizio novembre alla fine del mese di Aprile dell’anno successivo.
3. Considerato che la combustione dei sarmenti può essere pratica agronomica indispensabile per debellare parassiti come il fungo Stereum Irsutum, (il c.d. mal dell’esca), o l’insetto Metcalfa Pruinosa , tale pratica è consentita anche in quei vigneti ove sia praticabile la trinciatura dei sarmenti e in ogni periodo dell’anno.
CAPO XIII
SANZIONI
Art. 58
Accertamento delle violazioni e sanzioni
1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria.
2. Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ed individuate dall’art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.
3. I proventi delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento, spettano al Comune.
Art. 59
Ordinanza di rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, Il Sindaco può emettere Ordinanza di eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno e disporre l’esecuzione d’ufficio, fatto salvo l’inoltro del provvedimento alla Autorità Giudiziaria per le conseguenti determinazioni (art. 650 Codice Penale).
2. L’esecuzione d’ufficio è a spese degli interessati.
CAPO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 60 Abrogazione norme precedenti.
1. Si intendono abrogate tutte le norme, prescrizioni, distanze e regole emanate in precedenza e comunque in contrasto con il presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Codice della Strada, nonché in leggi statali e regionali in materia.
Art. 61
Entrata in vigore del regolamento.
Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua regolare pubblicazione.