ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 240 del 25/06/2021
OGGETTO: ``Regolamento di contabilita``` dell`Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Modifiche e integrazioni
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA3 – Servizio Economico Finanziario.
Il vigente Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, all’art. 22, comma 3, conferma l’applicazione all’Istituto delle norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto e in particolare l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, ove compatibile. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie aveva adottato la contabilità economico-patrimoniale dal 1 gennaio 2002, secondo quanto previsto dal precedente Accordo interregionale.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 118/2011, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 998 del 5 giugno 2012 avente ad oggetto “Adozione di nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto”, sono stati rivisti alcuni principi contabili.
Il punto VI del paragrafo 4 delle premesse del Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 recante “Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale”, pubblicato nella GURI n. 88 del 15 aprile 2013, prevede che “gli istituti zooprofilattici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per quanto adattabili alle specificità del proprio ambito operativo, predispongono i bilanci di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all’allegato 2 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011”.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
In assenza di specifiche disposizioni da parte della Regione del Veneto riguardanti i principi contabili che l’Istituto deve adottare in applicazione del citato D.Lgs. n. 118/2011, l’Istituto ha predisposto i bilanci secondo quanto previsto dal suddetto Decreto, con esclusione degli articoli 22, 23, 24, 27, 29 e 32, facendo riferimento al Codice Civile, ai Principi Contabili Nazionali e, fino a nuove e diverse disposizioni, in via residuale alla Legge Regionale n. 55/94, nonché alle circolari annualmente inviate in materia dalla Regione del Veneto, per le parti applicabili all’Istituto.
Con DDG f.f. n. 573 del 19/11/2015 è stato, pertanto, approvato il “Regolamento di contabilità” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con la finalità di costituire un insieme organico di regole e procedure volte a disciplinare le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione consentendo l’analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali, sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale, rappresentando anche la specificità propria dell’Istituto.
A decorrere dal 28 febbraio 2021 l’Istituto, in applicazione delle recenti innovazioni legislative in materia, effettua gli incassi tramite strumenti connessi al sistema PagoPA, con esclusione degli enti che operano in contabilità speciale eseguendo girofondi in tesoreria unica. Inoltre, in seguito alla riorganizzazione di alcune funzioni aziendali, si rende necessario modificare la modalità di firma dei mandati, semplificandola, introducendo un’unica firma da parte del Direttore del Servizio Economico Finanziario.
Per le motivazioni sopra esposte si rende necessario modificare ed integrare il Regolamento approvato con DDG ff. n. 573/2015 approvando il nuovo testo regolamentare, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine adeguarlo alle recenti previsioni normative ed al mutato contesto organizzativo aziendale.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche ed integrazioni al “Regolamento di Contabilità”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
2. di stabilire che il presente testo regolamentare sostituisce quello approvato con DDG f.f. n. 573 del 19/11/2015;
3. di dare mandato alla SCA3 – Servizio Economico Finanziario di procedere ai conseguenti adempimenti anche in ordine alla pubblicità del regolamento.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA3 - Servizio Economico Finanziario che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche ed integrazioni al “Regolamento di Contabilità”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
2. di stabilire che il presente testo regolamentare sostituisce quello approvato con DDG f.f. n. 573 del 19/11/2015;
3. di dare mandato alla SCA3 – Servizio Economico Finanziario di procedere ai conseguenti adempimenti anche in ordine alla pubblicità del regolamento.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ❄
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 240 del 25/06/2021
OGGETTO: ``Regolamento di contabilita``` dell`Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Modifiche e integrazioni
Pubblicata dal 25/06/2021 al 10/07/2021 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx - SCA3 - Servizio Economico Finanziario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
INDICE
Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento Art. 2 Finanziamento
Art. 3 Bilancio economico preventivo annuale
Art. 4 Termine di approvazione dei bilanci di previsione Art. 5 Contabilità economico-patrimoniale
Art. 6 Piano dei conti
Art. 7 Scritture contabili obbligatorie Art. 8 Contabilità analitica
Art. 9 Metodica di budget Art. 10 Bilancio di esercizio
Art. 11 Principi e criteri di redazione del Bilancio di esercizio Art. 12 Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio Art. 13 Criteri di ammortamento
Art. 14 Struttura del Bilancio di esercizio
Art. 15 Gestione della sterilizzazione degli ammortamenti Art. 16 Immobilizzazioni in corso e acconti
Art. 17 Relazione sulla gestione
Art. 18 Risultati economici di esercizio Art. 19 Pubblicità del Bilancio di esercizio Art. 20 Ciclo passivo
Art. 21 Servizio di tesoreria e di cassa dell’Istituto Art. 22 Ordinativo di pagamento (Mandato)
Art. 23 Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento (Mandato) Art. 24 Documentazione degli Ordinativi di Pagamento (Mandati)
Art. 25 Ordinativo di incasso (Reversale) Art. 26 Servizio delle casse economali
Art. 27 Utilizzo delle carte di credito e di altri strumenti elettronici
Art. 28 Servizio di fatturazione e riscossione dei proventi per esami a pagamento effettuato dalle Strutture Territoriali e dal Servizio Accettazione e Relazioni con l’Utenza (SARU) della Sede
Art. 29 Attività commerciale Art. 30 Attività con l’estero
Art. 31 Dichiarazioni obbligatorie Art. 32 PagoPA
Art. 33 Disposizioni finali
Art. 1
Oggetto e scopo del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento contabile dell’Istituto, nel rispetto dei principi generali dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992, n. 270 del 30 giugno 1993, n. 106 del 28 giugno 2012 e delle leggi regionali e provinciali di approvazione dell’Accordo interregionale per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Accordo interregionale o Accordo e Istituto”), della legge regionale del Veneto n. 55 del 14/09/1994, nonché del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e dello Statuto.
2. Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che presiedono alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione consentendo l’analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.
Art. 2 Finanziamento
1. L’art. 3 della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18/3/2015 di approvazione dell’Accordo interregionale prescrive che:
“Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993 finanziamento dell’ Istituto e' assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione e' fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività' da svolgere;
b) dal Ministero della salute, per quanto previsto, dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”;
c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:
e) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
f) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
g) dai redditi del proprio patrimonio;
h) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
i) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento…”.
Art. 3
Bilancio preventivo economico annuale
1. Il Bilancio preventivo economico dà dimostrazione del previsto risultato economico complessivo finale dell’Istituto per l’anno considerato e include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario.
2. Il Bilancio preventivo economico è corredato:
a. da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell’elaborazione dello stesso;
b. dal piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
c. dalla relazione del Collegio dei Revisori;
d. da una relazione del Direttore generale contenente, tra l’altro, il piano assunzioni del personale e la dotazione organica del personale.
Art. 4
Termine di approvazione dei bilanci di previsione
1. Alla predisposizione del Bilancio di previsione provvedono il Direttore Amministrativo e il Direttore del Servizio Economico Finanziario e lo sottopongono per l’adozione al Direttore Generale, il quale lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
2. Il Bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui i documenti di Xxxxxxxx si riferiscono e trasmesso entro dieci giorni agli enti cogerenti ai sensi dell’art. 23 dell’Accordo, salvo diverse disposizioni.
Art. 5
Contabilità economico-patrimoniale
1. L’Istituto adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale con l’obiettivo di determinare il risultato economico d’esercizio e il patrimonio di funzionamento.
2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi, ai ricavi e ai proventi imputabili alla competenza economica dell’esercizio e i connessi valori che misurano la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.
3. Le rilevazioni corrispondenti al sistema dei xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx perfezionano la contabilità economico-patrimoniale.
Art. 6 Piano dei conti
1. Il piano dei conti è articolato in mastri, conti e sottoconti. E’ consentita l’adozione di un piano dei conti ad uso interno, purchè sia riconducibile al piano dei conti di cui al comma 3, per consentire più agevole la lettura dei dati di Xxxxxxxx.
2. I conti d’ordine, relativi ai sistemi dei xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx costituiscono parte integrante del piano dei conti.
3. Il piano dei conti è formulato e riclassificato in conformità allo schema obbligatorio di cui al D.lgs.n.118/2011.
Art. 7
Scritture contabili obbligatorie
1 L’Istituto deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:
a. libro giornale;
b. libro degli inventari;
c. libro dei cespiti;
d. registri Xxx.
2. Il libro giornale deve essere sempre numerato progressivamente in ogni pagina: la numerazione deve essere effettuata per ciascun anno, con l’indicazione in ogni pagina dell’anno cui si riferisce. Il libro va conservato in forma digitale.
3. A norma dell’art. 2217 del Codice Civile, l’inventario deve redigersi ogni anno, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, o diverso termine indicato dalla legislazione di tempo in tempo vigente.
Nel libro degli inventari devono essere riportati:
- l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’Istituto;
- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- la nota integrativa.
L’inventario va sottoscritto dal Direttore Generale e va conservato in forma digitale.
4. Il libro dei cespiti, o libro dei cespiti ammortizzabili, riporta le annotazioni obbligatorie relative ai beni strumentali.
Sono cespiti i beni strumentali di uso durevole, impiegati per la produzione dei servizi che costituiscono le attività dell’Istituto.
Per le registrazioni nel libro dei cespiti, i beni devono riportare le seguenti indicazioni:
- anno di acquisizione;
- costo originario;
- rivalutazioni;
- svalutazioni;
- fondo ammortamento;
- coefficiente di ammortamento;
- eliminazione dal processo produttivo.
5. I dati che risultano nei documenti di compravendita di beni e servizi relativi alle attività rilevanti ai fini del versamento dell’imposta sul valore aggiunto devono essere riportati sui registri Iva obbligatori e previsti dalla normativa in materia. I registri IVA sono conservati digitalmente.
Art. 8 Contabilità analitica
1 L’Istituto adotta il sistema di contabilità analitica, congiunto alla contabilità generale per le rilevazioni dei costi e ricavi collegati al controllo di gestione.
2. Le caratteristiche della contabilità sono finalizzate a rilevare bilanci di contabilità analitica per centro di costo e alla rilevazione degli scostamenti rispetto alle previsioni.
Art. 9 Metodica di budget
1. L’Istituto verifica periodicamente l’andamento della spesa rispetto alle previsioni, attraverso gli strumenti della contabilità analitica e del gestionale amministrativo di contabilità. A tal fine, adotta specifica metodica per la gestione e la valutazione, alla quale si fa apposito rinvio.
Art. 10 Bilancio di esercizio
1. Il Bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto.
2. I dati e le informazioni contenuti nel Bilancio di esercizio devono essere reali e sufficienti; se la rappresentazione appare insufficiente o carente si rende indispensabile illustrare compiutamente i dati nella nota integrativa.
3. La nota integrativa di cui al comma 2 deve contenere l’influenza dei dati e delle informazioni alternativi o complementari sulle rappresentazioni del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria. I dati e le informazioni alternativi e complementari devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di esercizio.
4. Il Bilancio di esercizio è adottato dal Direttore Generale e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni agli enti cogerenti corredato della relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Entro la stessa data il Bilancio di esercizio deve essere trasmesso al Ministero della Salute corredato della relazione del Collegio dei Revisori.
Art. 11
Principi e criteri di redazione del Bilancio di esercizio
1. Nella redazione del Bilancio di esercizio devono essere osservati i principi indicati nel Decreto Legislativo n. 118/2011 per la parte applicabile agli Istituti Zooprofilattici ed in particolare:
a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo xxxxxxxx e nella prospettiva della prosecuzione delle attività;
b) alla data di chiusura dell’esercizio si devono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati;
c) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;
f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione del risultato economico e dello stato patrimoniale e finanziario.
Art. 12
Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio
1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.
2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato mensile.
3. Per la valutazione delle altre poste di Bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di criteri di valutazione ed alle disposizioni della Regione Veneto emesse anche con circolare.
4. Gli elementi patrimoniali che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato, devono essere iscritti a tale minore valore.
5. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai commi precedenti devono essere indicate e giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di esercizio.
6. Per la tenuta e la gestione dell’inventario dei beni patrimoniali dell’Istituto si rinvia ad apposito regolamento.
Art. 13
Criteri di ammortamento
1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all’esercizio dell’attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti stabiliti dalla Giunta Regionale del Veneto per categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo. Non risultando applicabile all’Istituto l’art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011, si applicano le aliquote e le modalità previste nella legislazione previgente allo stesso decreto, fino a nuova indicazione in materia.
3. Eventuali deroghe devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di esercizio.
Art. 14
Struttura del Bilancio di esercizio
1. Il Bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale.
2. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio. Deve inoltre rappresentare i dati relativi al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.
3. Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico d’esercizio, evidenziando tale risultato.
4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del Bilancio preventivo economico e con quelle corrispondenti all’esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate. In tal caso devono essere segnalate e commentate nella nota integrativa.
5. La nota integrativa deve essere redatta secondo la disciplina dell’art. 2427 del Codice Civile e dei principi contabili stabiliti dalla Giunta Regionale del Veneto, ove applicabili all’Istituto.
6. La struttura del Bilancio di esercizio deve essere conforme agli schemi previsti dalla normativa vigente adattando gli stessi schemi, la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.
Art. 15
Gestione della sterilizzazione degli ammortamenti
1. I contributi ricevuti per i finanziamenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione Veneto e dagli enti cogerenti dell’Istituto devono essere sterilizzati.
2. La sterilizzazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene rilevando in “Dare” al conto “Finanziamenti per investimenti” e in “Avere” al conto di ricavo “Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione” la quota di ammortamento dei cespiti acquistati con il contributo.
3. I contributi ricevuti da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 devono essere altresì sterilizzati rilevando in “Dare” al conto “Riserve da donazioni e lasciti vincolate ad investimenti” e in “Avere” al conto di ricavo “Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto - Riserve per donazioni e lasciti” la quota di ammortamento dei cespiti acquistati con il contributo.
Art. 16 Immobilizzazioni in corso e acconti
1. Il valore di beni materiali o immateriali sui quali non si ha la piena titolarità in quanto il loro acquisto non è ancora perfezionato o sui quali sono stati versati degli acconti per la futura titolarità sono considerati in corso.
2. Inoltre, in tale voce sono iscritti gli acconti corrisposti a terzi per l’acquisizione o costruzione dei suddetti beni o parte di essi, purché ancora in corso di completamento alla data di chiusura di Bilancio.
3. Una volta acquisita la titolarità, le voci relative ai predetti conti vengono stornate per l’importo corrispondente e collocate nello specifico conto di riferimento.
Art. 17 Relazione sulla gestione
1. Il Bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del Direttore Generale che contenga:
a) gli scostamenti rispetto al Bilancio di esercizio precedente e tutte le informazioni richieste dallo schema di Xxxxxxxx;
b) le motivazioni degli scostamenti rispetto al Bilancio preventivo economico.
2. Nel caso in cui il Bilancio dimostri una perdita di esercizio, devono essere compiutamente analizzate le specifiche cause del risultato negativo.
Art. 18
Risultati economici di esercizio
1. L’eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato ad investimenti. Una volta approvato il Bilancio di esercizio, va indicato in apposita riserva destinata a investimenti e successivamente stornata al fondo di dotazione una volta conclusa l’opera finanziata con predetta riserva.
2. Nel caso di perdita, il Direttore Generale in accompagnamento al Bilancio di esercizio deve formulare una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni di riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei Revisori e formare oggetto di deliberazione del Direttore Generale.
Art. 19
Pubblicità del Bilancio di esercizio
1. Il Bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato sul sito dell’Istituto.
Art. 20 Ciclo passivo
1. Per quanto riguarda il ciclo passivo si rinvia allo specifico Regolamento e alla Procedura in Sistema Qualità.
Art. 21
Servizio di tesoreria e di cassa dell’Istituto
1. Il servizio di tesoreria e di cassa dell’Istituto è affidato, con apposita convenzione, ad un istituto di credito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Tesoreria unica mista di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 279/1997, esteso agli XX.XX.XX. dall’art. 77- quater del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, salvo diverse disposizioni stabilite dalle normative vigenti.
2. Per la gestione degli incassi e dei pagamenti il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal SIOPE - Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici, in attuazione della Legge n. 289/2002 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05.03.2007.
Art. 22
Ordinativo di pagamento (Mandato)
1. Il pagamento della spesa è disposto mediante l’emissione dei relativi Mandati, numerati in ordine progressivo e trasmessi mediante flussi all’istituto di credito incaricato del servizio di cassa rispettando quanto previsto dalla normativa SIOPE.
2. I Mandati sono firmati digitalmente dal Direttore del Servizio Economico Finanziario nell’ambito della propria competenza o da suoi delegati con firma depositata.
Art. 23
Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento (Mandato)
1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere, secondo le modalità riportate nei Mandati, in base alle indicazioni rese dai creditori, nei seguenti modi:
a) pagamento in contanti nei limiti previsti dalla normativa di volta in volta vigente;
b) accreditamento in conto corrente postale/bancario intestato al creditore;
c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore;
d) commutazione in vaglia postale o bollettino postale;
e) commutazione in assegno di traenza a favore del creditore;
f) altre future modalità non attualmente previste.
2. In assenza di una indicazione specifica, il Mandato verrà restituito all’Istituto.
3. I Mandati, accreditati o commutati ai sensi del precedente comma, si considerano pagati a tutti gli effetti. In sede di chiusura dell’esercizio è effettuato il riscontro dei pagamenti ordinati dall’Istituto con quelli effettivamente compiuti dal Tesoriere. Il Tesoriere è tenuto a dimostrare l’effettivo pagamento degli assegni circolari o di altri titoli di credito secondo le modalità stabilite nella convenzione.
4. A riprova dell’avvenuta operazione, sulle quietanze allegate agli ordinativi di pagamento estinti devono essere apposti il timbro e la firma del Tesoriere, l’indicazione della valuta applicata all’Istituto, la data e la modalità di pagamento al beneficiario, nonché l’indicazione dello sportello bancario che ha effettuato l’operazione. Per le operazioni di cui al presente comma sono ammesse le quietanze presentate in formato digitale nel rispetto delle normative vigenti in materia.
5. Il Tesoriere deve garantire la correttezza e la regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori.
6. Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività, con riguardo alle scadenze di legge, agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono gli incassi ed i pagamenti.
7. Per quanto concerne l’assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo e per ogni altro adempimento non indicato nel presente articolo, il Tesoriere si attiene alle norme di legge vigenti in materia.
Art. 24
Documentazione degli Ordinativi di Pagamento (Mandati)
1. Ogni Mandato è corredato, di norma, dalla fattura, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento, prodotto anche da procedure automatizzate o digitali, che giustifichi la spesa.
2. I Mandati estinti e la relativa documentazione sono conservati agli atti per almeno 20 anni.
Art. 25
Ordinativo di incasso (Reversale)
1. L’incasso delle entrate è disposto mediante l’emissione delle relative reversali, numerate in ordine progressivo e trasmesse mediante flussi all’istituto di credito incaricato del servizio di cassa rispettando quanto previsto dalla normativa Siope.
2. Le Reversali sono firmate digitalmente dal Direttore del Servizio Economico Finanziario nell’ambito della propria competenza o da suoi delegati con firma depositata.
3. Le Reversali e la relativa documentazione sono conservate agli atti per almeno 20 anni.
Art. 26
Servizio delle casse economali
1. Per le minute esigenze della Sede Centrale e delle Strutture Territoriali, le unità possono essere dotate di un fondo per le piccole spese relative a beni e servizi. A tale scopo l’Istituto ha adottato, con deliberazione del Direttore Generale, apposito regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento delle casse interne nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. In particolare il predetto regolamento disciplina i limiti e le tipologie di spesa consentite, nonché i controlli amministrativi per la regolare tenuta del servizio.
2. Per la gestione delle casse economali si rinvia all’apposito regolamento.
Art. 27
Utilizzo delle carte di credito e di altri strumenti elettronici
1. I pagamenti di piccola entità o di particolare gestione possono essere effettuati anche mediante carte di credito nei casi e con le modalità stabilite dall’apposito regolamento.
2. Sono ammessi anche pagamenti con carta di credito o altre forme di pagamento da parte di terzi, nelle modalità che saranno oggetto di apposita procedura.
Art. 28
Servizio di fatturazione e riscossione dei proventi per esami a pagamento effettuato dalle Strutture territoriali e dal Servizio Accettazione e
Relazioni con l’Utenza (SARU) della Sede
1. Le Strutture Territoriali provvedono a svolgere il servizio di fatturazione e riscossione dei proventi per esami a pagamento previsti dal tariffario sotto la responsabilità del dirigente preposto alla Struttura cui lo stesso è assegnato. La gestione operativa di fatturazione è affidata, di norma, agli operatori in servizio presso la medesima Struttura.
2. Per la gestione del servizio di fatturazione e riscossione di cui al comma 1, si rinvia all’apposito regolamento.
Art. 29 Attività conto terzi
1. L’Istituto è un ente pubblico non commerciale che svolge attività d’impresa per quanto riguarda l’erogazione di prestazioni di servizi a pagamento, vendita di beni (antigeni, reagenti, ecc.), di organizzazione di corsi di formazione per esterni e altre attività a pagamento come previsto dall’Accordo interregionale.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 vengono fatturate sulla base del tariffario approvato ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. m), dell’Accordo e di specifiche convenzioni.
3. Per le suddette attività viene tenuta contabilità separata IVA e viene predisposto un piano dei conti ai sensi dell’art. 144 del Testo Unico dei Redditi al fine di determinare il reddito derivante dall’attività commerciale.
4. Il piano dei conti di cui al comma 3 viene allegato alla nota integrativa, al Bilancio di esercizio e al libro inventario. Vengono inoltre tenute le scritture contabili, relative all’attività commerciale, nel libro giornale.
Art. 30 Attività con l’estero
1. L’Istituto nell’ambito della propria attività istituzionale effettua acquisti e collaborazioni anche con Paesi Intra ed Extra UE.
2. Per le attività di cui al comma 1 devono essere effettuati gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente sia in tema di IVA che di ritenute IRPEF o previdenziali.
Art. 31 Dichiarazioni obbligatorie
1. L’Istituto redige annualmente la dichiarazione Unico relativa ai redditi per l’attività commerciale e per i beni immobili istituzionali.
2. Nell’ambito della contabilità separata IVA, l’Istituto redige le Liquidazioni periodiche IVA e la Dichiarazione IVA. Inoltre per quanto riguarda gli acquisti UE ed extra UE redige le dichiarazioni Intra 1, Intra 2, Intra 12 e l’esterometro.
3. Annualmente l’Istituto redige la dichiarazione IRAP.
4. Annualmente l’Istituto redige la dichiarazione 770, attraverso intermediari, ai quali il Servizio Economico Finanziario fornisce i dati relativi ai percipienti gestiti attraverso la procedura contabile.
Art. 32 PAGOPA
1. Il PagoPA è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all’iniziativa – che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice ed in totale trasparenza nei costi di commissione.
2. L’Istituto si è affidato ad un “Partner Tecnologico” per l’esecuzione delle attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti-SPC.
3. Dal 28 febbraio 2021 l’Istituto effettua gli incassi tramite strumenti connessi al sistema PagoPA, con esclusione degli enti che operano in contabilità speciale eseguendo girofondi in tesoreria unica.
Art. 33 Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.