CIRCOLARE N. 1277
ROMA, 19 MARZO 2010
CIRCOLARE N. 1277
Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9- 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte di determinati enti pubblici non territoriali.
1. Ambito soggettivo
La presente circolare rende note le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP), relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, da parte degli enti pubblici non territoriali non appartenenti alla categorie indicate di seguito, in relazione alle quali la CDP ha già emanato specifiche circolari:
Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere (AUSL), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5021,
Enti operanti nel settore dell’Edilizia residenziale pubblica, di cui all’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (ERP)2
Università ed Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933,
n. 1592 e successive modificazioni (Università)3
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), costituiti a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 616/19774,
1 Circolare CDP n. 1274.
2 Circolare CDP n. 1274.
3 Circolare CDP n. 1274.
4 Circolare CDP n. 1275.
Cassa depositi e prestiti società per azioni - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx - Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v. - Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 - Partita IVA 00000000000 - Tel. (x00) 000000.0 - Fax (x00) 000000.0000 - xxx.xxxxxxxxx.xx
Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), di cui all’articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/945.
La CDP si riserva di emanare ulteriori circolari che rendano note le condizioni generali applicabili ai finanziamenti destinati a specifiche categorie di enti pubblici non territoriali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni generali rese note mediante la presente circolare si applicano ai finanziamenti concessi alle sottoelencate categorie di enti pubblici non territoriali:
enti e istituzioni di ricerca;
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
autorità portuali;
autorità amministrative indipendenti;
enti parco;
consorzi di bonifica;
consorzi interuniversitari;
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;
enti regionali di sviluppo agricolo.
Gli enti pubblici non territoriali oggetto della presente Circolare verranno di seguito genericamente denominati “Ente”.
2. Ambito oggettivo
Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L’importo dei finanziamenti destinati agli Enti non può essere inferiore ad euro 1.000.000 (un milione).
3. Istruttoria ed affidamento
La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004).
5 Circolare CDP n. 1275.
La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché la descrizione dettagliata dell’investimento da finanziare e delle caratteristiche del finanziamento richiesto (tipologia e durata). La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia in funzione della natura giuridica e delle caratteristiche dell’Ente, nonché della tipologia dell’investimento da finanziare. L’istruttoria concerne, tra l’altro, l’analisi della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione debitoria.
Il positivo esito delle verifiche e delle valutazioni condotte in istruttoria comporta l’affidamento dell’Ente.
Nel sito internet della CDP, nell’area riservata agli Enti, è possibile consultare gli schemi di contratto ed una scheda indicativa della documentazione da produrre per l’istruttoria. La CDP si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento nonché l’equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale dell’Ente.
I prodotti finanziari proposti dalla CDP sono il prestito assistito da garanzia reale o finanziaria ed il prestito chirografario, alle condizioni generali descritte nei successivi paragrafi 4 e 5.
4. Condizioni generali dei finanziamenti assistiti da garanzia reale o finanziaria
Le tipologie dei finanziamenti assistiti da garanzia reale o finanziaria offerti dalla CDP sono:
x. xxxxx fondiario, garantito mediante ipoteca, disciplinato dalla normativa in materia di credito fondiario di cui agli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto applicabili, ai sensi dell’art. 5, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (di seguito “Mutuo Fondiario”);
b. prestito garantito mediante contratto di pegno o contratto di cessione del credito (*) con funzione di garanzia, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante “Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria” (di seguito “Prestito assistito da Garanzia Finanziaria”). I Prestiti assistiti da Garanzia Finanziaria possono essere regolati, su richiesta dell’Ente ed in alternativa alle condizioni generali descritte nel presente paragrafo, alle condizioni generali del prestito chirografario, di cui al successivo paragrafo 5.
(*) La cessione del credito è ammessa solo nei casi in cui il debitore ceduto sia una regione, una provincia o un comune.
4.1. Erogazione
L’erogazione è effettuata in unica soluzione, con data predeterminata, di norma il trentesimo giorno successivo alla data di stipula, subordinatamente alla costituzione della garanzia reale. Si precisa che qualora l’Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal finanziamento in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuerà l’erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l’Ente potrà attingere esclusivamente per realizzare l’investimento finanziato.
4.2. Ammortamento
Il Mutuo Fondiario ed il Prestito assistito da Garanzia Finanziaria sono regolati a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell’Ente, e sono ammortizzati in un periodo compreso, di norma, tra cinque anni e trenta anni.
Nel caso di regime di interessi a tasso fisso il piano di ammortamento è a rate costanti (c.d. metodo francese, con quota capitale crescente), fatta eventualmente eccezione per la prima rata, mentre nel caso di regime di interessi a tasso variabile il piano di ammortamento è a quote capitale costanti (c.d. metodo italiano).
La data di inizio ammortamento coincide con la data di erogazione del finanziamento.
Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre successive alla data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del contratto inclusa (ciascuna detta “Data di Pagamento”). Il numero di rate non può essere inferiore a dieci né superiore a sessanta.
La scadenza della prima rata di ammortamento (“Prima Data di Pagamento”) è stabilita in funzione della data di inizio ammortamento. In particolare, qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° novembre ed il 30 aprile seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 30 giugno immediatamente successivo; qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 31 dicembre immediatamente successivo.
La data di fine ammortamento coincide con l’ultima Data di Pagamento, determinata in funzione della Prima Data di Pagamento e del numero di rate di ammortamento prescelto dall’Ente.
4.3. Tasso di interesse
Il tasso di interesse del Mutuo Fondiario e del Prestito assistito da Garanzia Finanziaria è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula, tra quelle determinate e rese
note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet6, e un parametro determinato in relazione al tasso di interesse fisso o variabile, secondo il regime di interessi prescelto dall’Ente, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.
Nel caso di regime di interessi a tasso fisso, il parametro (il “Parametro Tasso Fisso”) è pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente (TFE)7. Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, lo stesso giorno o il giorno lavorativo che precede la data di stipula8.
Nel caso di regime di interessi a tasso variabile il parametro è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell’Euribor. In particolare per ciascun periodo interessi del piano di ammortamento a tasso variabile si applica il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo, per il quale viene applicato il Primo Parametro Euribor9 in vigore alla data di stipula del contratto.
4.4. Garanzie e impegni
Il Mutuo Fondiario è garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili che appartengano al patrimonio disponibile dell’Ente. Si precisa che, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, l’Ente deve produrre:
i) una relazione legale attestante la piena disponibilità dei beni e la mancanza di vincoli sugli stessi;
ii) una perizia di stima del valore dell’immobile.
Entrambi i documenti suddetti devono essere predisposti da uno dei soggetti indicati dalla CDP ovvero, nel solo caso della perizia di stima del valore dell’immobile, dall’Agenzia del Territorio. I relativi oneri sono integralmente e direttamente a carico dell’Ente.
Il Prestito assistito da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è garantito mediante contratto di pegno ovvero contratto di cessione del credito con funzione di garanzia, pro solvendo ed esclusivamente ove il debitore ceduto sia una regione, una provincia o un comune. L’importo da costituire in pegno e l’importo del credito da cedere sono determinati in relazione alle caratteristiche del
6 La maggiorazione rimane invariata per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i mutui fondiari e per i prestiti assistiti da garanzia finanziaria della CDP di pari durata e con la stessa tipologia di regime di interessi e profilo di ammortamento, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente il venerdì, sul sito internet della CDP.
7 Per la definizione di tasso finanziariamente equivalente e di durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.
8 Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, alle ore 12:00 e si applica ai contratti stipulati dalle ore 12:00 dello stesso giorno alle ore 11:59 del giorno successivo. La rilevazione del Parametro Tasso Fisso avviene sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.
9 Per le definizioni di Parametro Euribor e Primo Parametro Euribor si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.
finanziamento ed all’esito dell’analisi finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, in misura tale da garantire il pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il credito ceduto alla CDP con funzione di garanzia può essere costituito dai contributi pluriennali riconosciuti al soggetto richiedente il finanziamento da una regione, una provincia o un comune.
In relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, nei contratti di finanziamento potranno essere inseriti dei covenant10, basati su parametri economico-finanziari, in relazione ai quali la CDP potrà richiedere forme di garanzia addizionali ovvero il ricorso ad ulteriore indebitamento da parte dell’Ente potrà essere condizionato all’approvazione preventiva della CDP.
4.5. Perfezionamento del contratto
Successivamente all’affidamento, si procede alla stipula del contratto di finanziamento che avviene in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell’Ente.
4.6. Rimborso Anticipato parziale o totale
E’ facoltà dell’Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del finanziamento per un importo inferiore alla somma prestata (“Somma da Rimborsare”), ovvero totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso11.
In entrambi i casi l’Ente dovrà corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
Nel caso di rimborso anticipato parziale l’Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del Prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di ammortamento del Prestito e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare12. In tal caso, inoltre, l’Ente dovrà corrispondere
10 Il covenant è una clausola contrattuale che prevede l’insorgenza di obblighi per l’Ente e/o diritti per la CDP al verificarsi di determinate variazioni di specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell’Ente.
11 Qualora il pagamento dell’Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
12 Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a rate costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch’esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE del Prestito aumentato della maggiorazione del Prestito e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.
alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del finanziamento è a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del finanziamento è a tasso fisso, un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso13.
In caso di rimborso anticipato totale l’Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del finanziamento è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso14.
4.7. Diverso utilizzo
La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui è stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo
Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch’esso a quote capitale costanti. L’importo delle quote capitale è pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.
13 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
14 Cfr. nota 13.
investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 (cinquemila) euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.
5. Condizioni generali del prestito chirografario
Il prestito chirografario della CDP è erogato, in una o più soluzioni, prima dell’inizio dell’ammortamento, con modalità distinte a seconda che il pre-ammortamento sia regolato a tasso fisso ovvero a tasso variabile.
5.1. Pre-ammortamento
Il periodo di pre-ammortamento decorre dalla data di erogazione e termina alla data di inizio ammortamento. Nel corso del periodo di pre-ammortamento, sull’importo erogato maturano interessi al tasso di interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi prescelto dall’Ente.
5.2. Erogazione
L’erogazione è effettuata in una o più soluzioni. Qualora l’Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuerà l’erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l’Ente potrà attingere esclusivamente per realizzare l’investimento finanziato.
5.2.1. Pre-ammortamento a tasso fisso
L’erogazione è effettuata sulla base del cronoprogramma di erogazione predeterminato, pubblicato nel sito internet della CDP ed allegato al contratto di prestito.
5.2.2. Pre-ammortamento a tasso variabile e Periodo di Utilizzo15
L’erogazione può essere effettuata nel periodo intercorrente tra la data di stipula ed il giorno antecedente la data di inizio ammortamento, su richiesta dell’Ente che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento.
Qualora l’Ente, entro il termine suddetto, non richieda l’erogazione dell’intera somma prestata ovvero non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, la CDP effettuerà un’erogazione a saldo con valuta corrispondente al giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione della somma prestata all’importo della somma effettivamente erogata può essere accordata dalla CDP in conseguenza di
ribasso d’asta ovvero di minore costo dell’investimento finanziato, definitivamente accertato, debitamente documentati da parte dell’Ente.
5.3. Ammortamento
L’ammortamento del prestito chirografario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell’Ente, ed avviene, di norma, in un periodo compreso tra cinque e venti anni.
Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Prestito inclusa. Di norma, l’ammortamento è strutturato a rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo francese) ove si applichi il tasso d’interesse fisso ovvero a quote capitale costanti (metodo italiano), ove si adotti un tasso d’interesse variabile.
L’ammortamento decorre, di norma, su richiesta dell’Ente:
- dal 1° gennaio dell’anno successivo alla stipula, a condizione che il prestito sia perfezionato entro il 30 novembre;
- dal 1° luglio dell’anno successivo alla stipula, a condizione che questa intervenga nel secondo semestre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla stipula;
- dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla stipula.
5.4. Tasso di interesse
Il tasso di interesse applicato al periodo di pre-ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i prestiti chirografari, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet16, e il Parametro Tasso Fisso3 o il Parametro Euribor a seconda che l’Ente abbia scelto, per il periodo di pre- ammortamento, il regime di interessi a tasso fisso o a tasso variabile. Il Parametro Euribor da applicare viene rilevato in relazione a ciascun periodo interessi di pre-ammortamento, fatta eccezione per il primo periodo, per il quale viene applicato quello in vigore alla data di erogazione.
15 Il Periodo di Utilizzo indica il periodo intercorrente tra la Data di Stipula e il trentesimo giorno che precede la data di inizio ammortamento e corrisponde all'arco temporale nel corso del quale la somma prestata è messa a disposizione del’Ente e nel corso del quale l’Ente può presentare le domande di erogazione.
16 La maggiorazione applicata al prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i prestiti chirografari CDP, con riferimento, rispettivamente, al periodo di pre-ammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il medesimo regime interessi, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente, il venerdì, sul sito internet della CDP.
Il tasso di interesse applicato nel periodo di ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Euribor, a seconda che l’Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, il regime interessi a tasso fisso o a tasso variabile. Il Parametro Euribor da applicare per il calcolo degli interessi di ammortamento viene rilevato per ciascuna rata di ammortamento. La scelta del regime di interessi a tasso variabile per il periodo di ammortamento può essere effettuata solo nel caso in cui sia stato scelto il pre-ammortamento a tasso variabile.
5.5. Garanzie e impegni
La CDP potrà richiedere, a garanzia del prestito chirografario, sulla base dell’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, e della normativa che regola l’indebitamento dell’Ente, una delle seguenti garanzie:
- mandato irrevocabile a ciascun tesoriere/cassiere pro tempore, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP: i) ad accreditare le entrate dell’Ente su un unico conto corrente, ii) ad accantonare e vincolare - nell’interesse della CDP - una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di ammortamento del prestito, corrispondente ad un’annualità, iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale ed interessi.
- fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, e, in ogni caso, non inferiore ad un’annualità di ammortamento del prestito, in linea capitale ed interesse. La fideiussione, avente durata fino all’integrale adempimento da parte dell’Ente di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che possegga una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all’investment grade. Nel caso in cui l’istituto fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne il merito di credito;
- fideiussione rilasciata da una regione, una provincia o un comune (secondo lo schema proposto da CDP tenuto conto della normativa di riferimento) a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente. La fideiussione, avente durata fino all’integrale adempimento da parte dell’Ente di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da una regione, una provincia o un comune che possegga una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all’investment grade. Nel caso in cui l’ente fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne il merito di credito.
In relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, nei contratti di prestito potranno essere inseriti dei covenant, in relazione ai quali la CDP potrà richiedere garanzie addizionali ovvero il ricorso ad ulteriore indebitamento da parte dell’ente potrà essere condizionato all’approvazione preventiva della CDP.
In deroga a quanto sopra, gli Enti classificati come Enti e Istituzioni di ricerca ovvero Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca, di cui all’”Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, i quali siano soggetti al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720, a garanzia del prestito chirografario devono assumere esclusivamente l’impegno ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione, ogni anno e per tutta la durata del finanziamento, le somme occorrenti per il pagamento di ciascuna rata. In tal caso, è previsto l’inserimento nel contratto di prestito di un covenant basato su parametri economico-finanziari, in relazione al quale la CDP potrà richiedere garanzie addizionali ovvero il ricorso ad ulteriore indebitamento da parte dell’Ente potrà essere condizionato all’approvazione preventiva della CDP.
La CDP si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere all’Ente, in alternativa o in aggiunta alle garanzie elencate nel presente paragrafo, ulteriori forme di garanzia.
5.6. Perfezionamento del contratto
Successivamente all’affidamento, si procede alla stipula del contratto di prestito chirografario, con le seguenti modalità alternative:
mediante sottoscrizione del contratto, di norma presso la sede della CDP, se il prestito chirografario è di importo inferiore a cento milioni di euro;
mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell’Ente, se il prestito chirografario è di importo pari o superiore a cento milioni di euro.
All’atto della stipula l’Ente deve produrre la documentazione di garanzia in originale.
5.7. Rimborso Anticipato parziale o totale
E’ facoltà dell’Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del prestito per un importo inferiore alla somma prestata (“Somma da Rimborsare”), ovvero totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento del periodo di ammortamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso17.
17 Qualora il pagamento dell’Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
In entrambi i casi l’Ente dovrà corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
Nel caso di rimborso anticipato parziale l’Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del Prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di ammortamento del Prestito e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare18. In tal caso, inoltre, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del prestito è a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del prestito è a tasso fisso, un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso19.
In caso di rimborso anticipato totale l’Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del prestito è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e
18 Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a rate costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch’esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE del Prestito aumentato della maggiorazione del Prestito e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.
Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch’esso a quote capitale costanti. L’importo delle quote capitale è pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.
19 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso20.
5.8. Diverso utilizzo
La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui era stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 (cinquemila) euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.
6. Prestiti di scopo con oneri a carico di Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed Enti Locali con erogazione a favore di altro Ente (“beneficiario”)
La CDP può concedere prestiti di scopo a Regioni, Provincie Autonome ed Enti Locali (“debitore”), erogati, sulla base di specifica previsione contrattuale, direttamente ad altro ente (“beneficiario”). Le relative condizioni generali sono rese note mediante le Circolari della CDP elencate di seguito, con riferimento a ciascuna tipologia di prestito:
Prestito ordinario di scopo senza pre-ammortamento, con oneri a carico di regioni e province autonome, con soggetto beneficiario diverso dal debitore, di cui alla Circolare CDP n. 1271 del 30 novembre 2007;
Prestito ordinario di scopo con oneri a carico di Ente Locale, con soggetto beneficiario diverso dal debitore, di cui alla Circolare CDP n. 1255 del 27 gennaio 2005, come modificata dalla Circolare CDP n. 1273 del 22 luglio 2008;
Prestito flessibile di scopo con oneri a carico di Ente Locale, con soggetto beneficiario diverso dal debitore, di cui alla Circolare CDP n. 1263 del 30 novembre 2007.
La CDP si riserva di modificare, previa apposita comunicazione, diffusa anche mediante il proprio sito internet, il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri, nonché le durate di pre-ammortamento e di ammortamento previste nella presente circolare.
20 Cfr. nota 19.
NOTA TECNICA
Il Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto di seguito e relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.
La Durata Finanziaria Corrispondente indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato di seguito) e corrispondente al TFE.
La procedura di rilevazione del TFE e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:
(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.
(2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
(3) Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap).
(4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:
i
df i = 1 ri
dove:
dfi è il fattore di sconto relativo alla scadenza i-esima del Prestito;
ri è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo
i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell’operazione e la Data di Pagamento per la scadenza misurato in anni.
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari alla Somma Prestata (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFE. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFE.
Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.
Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi.