CONTRATTO AZIENDALE DI II LIVELLO
PROPOSTA DI ACCORDO 28-02-11
CONTRATTO AZIENDALE DI II LIVELLO
Il giorno .. ....... 2011, presso la sede di ALSEA , in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00, si sono incontrati:
• United Parcel Service Italia S.r.l. rappresentata da L’amministratore delegato.............................. , dal Direttore Xxxxxxx Xxxxx e
dai signori ........................................................., assistita dalla
..................... nella persona del dott. ..........................................
e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria:
• FILT – CGIL rappresentata
• FIT – CISL rappresentata
• UILTRASPORTI rappresentata da
PREMESSA
Le Parti, in conformità allo spirito del Protocollo del 15 aprile 2009 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo,
RILEVATA
• L’esistenza di un accordo regionale di secondo livello siglato in Alsea in data 19 novembre 1998 e valido per tutti i dipendenti con sede di lavoro in Lombardia.
• L’esistenza di un accordo sindacale aziendale siglato nell’anno 1988 che garantisce a tutti dipendenti dell’Azienda sia una somma fissa sia una somma variabile in relazione al numero di giornate di lavoro effettivo,
• La situazione delle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano economico, nel rispetto del sistema contrattuale e delle relazioni sindacali esistenti in azienda.
DICHIARANO
Di aver positivamente completato, con la stesura del presente accordo integrativo di II Livello, una importante fase di confronto il cui esito positivo è frutto di una comune condivisione di obiettivi, costituendo una significativa conferma della crescita delle relazioni sindacali all’interno dell’ Azienda.
Quanto sopra premesso e rilevato, le Parti hanno convenuto quanto segue.
ART. 1 PREMIO DI RISULTATO
Le Parti, nel recepire i contenuti previsti dal protocollo del 15 aprile 2009, ed in base a quanto disposto dall’art. 38 del vigente CCNL, stabiliscono una erogazione di somme di danaro in sede aziendale in correlazione a programmi aventi come obiettivo incrementi di redditività, produttività e qualità e di riduzione del fenomeno dell’assenteismo, nonché in correlazione ai risultati legati all’andamento economico aziendale.
Le Parti convengono, dunque, sull’opportunità di istituire un premio di risultato (di seguito PDR), sulla base di opportuni indicatori atti a misurare l’andamento economico dell’impresa, il miglioramento delle prestazioni del suo processo industriale ed il miglioramento della qualita’ del servizio verso i clienti che, ai sensi dell’art. 38 del CCNL attualmente in vigore, assorbe e sostituisce altre forme analoghe precedentemente in uso, derivanti da accordi integrativi territoriali.
Le parti concordano , vista la nuova metodologia del premio di risultato , nonche’ dell’attuale diversificazione di metodi di riconoscimento del premio sul territorio nazionale, il seguente percorso teso al raggiungimento della parametrazione per l’intera popolazione aziendale con la successiva gradualita’:
• Anno 2011 - Doppia classificazione di valore tra il personale operante in Lombardia allegato 1 ed il resto dei dipendenti come da allegato 1 a.
• Anno 2012 e 2013 - Unificazione dei valori tra il personale operante in Lombardia ed il resto dei dipendenti come da allegato 1.
Il nuovo premio di risultato, che entrera’ in vigore a partire dal 1 gennaio 2011, con riferimento ai risultati conseguiti nell’anno precedente , che sara’ composto da quattro elementi , genera un premio minimo, medio e massimo a seconda del risultato raggiunto, suddiviso come da allegato 2.
ART. 2 PARAMETRI – OBIETTIVI
Vengono individuati i seguenti quattro parametri che contribuiscono, ciascun in relazione al peso assegnato ed alla scala di scostamento dagli obiettivi individuati, come da tabella “Allegato 1” che forma parte integrante del presente accordo, alla determinazione ed alla conseguente erogazione del PDR.
1. Redditivita aziendale
Xxxx’ determinata considerando in particolare il Margine Operativo Lordo (MOL)
così come indicato nel bilancio d’esercizio aziendale, ossia la differenza tra
valore e costi di produzione ante ammortamenti. Le Parti dichiarano che tutti i conteggi relativi al calcolo del PDR dovranno essere effettuati sulla base del bilancio depositato e certificato dell’azienda. Pertanto rinunziano sin da ora alla facoltà di eccepire o contestare tali dati ufficiali di bilancio. Le Parti convengono che, affinchè si possa erogare il PDR, il MOL Azienda dell’anno di riferimento, non deve essere inferiore al - 8 % dell’obiettivo di MOL previsto dal risultato LY. Pertanto, il parametro MOL costituisce il parametro “ON\OFF” dell’intero PDR.
2. Produttivita’ aziendale
Xxxx’ determinata considerando in particolare l’obiettivo di Volume movimentato / numero medio
annuo dei dipendenti, (esclusi i dirigenti)1
3. Assenteismo Italia ,
xxxx’ determinato per l’anno in corso valutando il consuntivo dell’anno 2010 convenendo che il suddetto indicatore xxxx’ determinato escludendo le assenze per infortuni sul lavoro, compreso l’infortunio “in itinere“, i permessi EX legge 104/92, i ricoveri ospedalieri, la degenza post-operatoria e l’astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio. La percentuale di miglioramento del parametro di assenteismo per area dovra’ essere definita prendendo in considerazione il dato assenteismo consolidato a livello Italia come da allegato 4- in linea con le direttive della casa madre.
4. Business Quality Assesment (BQA),
Tale parametro definisce la percentuale di livello di servizio aziendale (BQA) e si calcola prendendo in considerazione un’ampia serie di parametri di valutazione relativi ai centri operativi ed ai dipartimenti amministrativi.
Le Parti convengono i diversi pesi percentuali assegnati a ciascun parametro, come di seguito esplicitato:
• REDDITIVITA’ – MOL: viene assegnato un peso percentuale del totale PDR pari al 40%, al raggiungimento dell’obiettivo aziendale, da erogarsi a tutto il personale dipendente con esclusione dei dirigenti.
• PRODUTTIVITA’ – VOLUME MOVIMENTATO / N.:
• viene assegnato un peso percentuale del totale PDR pari al 20%, al raggiungimento dell’obiettivo aziendale, da erogarsi a tutto il personale dipendente con esclusione dei dirigenti.
• ASSENTEISMO AREA2
viene assegnato un peso percentuale del totale PDR pari al 25%, al raggiungimento dell’obiettivo aziendale, da erogarsi a tutto il personale dipendente con esclusione dei dirigenti.
• QUALITA’ - BQA: viene assegnato un peso percentuale del totale PDR pari al 15% al raggiungimento dell’obiettivo aziendale BQA , da erogarsi a tutto il personale dipendente con esclusione dei dirigenti.
ART. 3 IMPORTI
Gli importi relativi al PDR lordo pro – capite, per tutti gli anni di validità del presente accordo, sono individuati nell’ “Allegato 2” che fa parte integrante del presente accordo.
ART. 4
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In considerazione dei trattamenti economici vigenti in Lombardia per effetto dell’accordo territoriale di II Livello e degli accordi aziendali in vigore alla data odierna, le Parti concordano, per i soli dipendenti operanti nelle filiali\dipartimenti nella Regione Lombardia, di fissare una clausola di salvaguardia negli importi, come da “Allegato 3a”, che forma parte integrante del presente accordo.
In caso di mancato raggiungimento della condizione generale necessaria per l’erogazione del PDR – MOL Azienda dell’anno di riferimento inferiore a - %
dell’obiettivo di MOL previsto in budget – nei confronti dei soli dipendenti presenti al 31 dicembre 2010 nella Regione Lombardia, limitatamente al periodo 2011 – 2013, troveranno applicazione i criteri previsti dalla “Parte Economica” dell’accordo regionale lombardo di II Livello del 19 novembre 1998 e dall’accordo aziendale del 1988 come da allegato 3, negli importi previsti alla data di stipula del presente accordo. Le Parti precisano che l’accordo regionale di II Livello, sottoscritto il 19 novembre 1998, valevole per la regione Lombardia, cosi’ come ogni altra forma di accordo integrativo territoriale precedentemente in uso viene assorbito e cessa di avere efficacia dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ferma restando la validità della clausola di salvaguardia espressa nel presente articolo.
ART. 5 EROGAZIONE PDR
L’importo del PDR verrà erogato a ciascun dipendente nell’anno successivo a quello preso come riferimento per il calcolo, con la retribuzione del mese di giugno.
Il PDR maturerà in ratei mensili, intendendosi come tali le frazioni di mese di calendario maggiori a 15 giorni.
ART. 6 CORRETTIVO
Le Parti convengono che l’importo del PDR è collegato all’effettiva presenza e, pertanto, ogni giornata di assenza dal servizio – fatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, ex festività soppresse, permessi sindacali, permessi retribuiti concessi a vario titolo, infortuni sul lavoro, permessi ex L. 104/92, malattie contratte da lavoratori con invalidità superiore al 60%, malattie di durata superiore a 40 giornate continuative, malattie dovute a patologie di particolare gravità di cui all’art. 7 lett. A parte speciale del CCNL attualmente in vigore e ricoveri ospedalieri, nonché astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio – riduce l’importo del PDR in ragione di 1/220.
Di seguito si specifica la formula di calcolo per la determinazione del non erogabile per assenza:
(PDR / 220) * Giornate di assenza
PDR = Importo Premio di Risultato
220 = Xxxxxxxx lavorabili teoriche annue
Le quote di PDR non erogate al personale di ciascuna filiale/dipartimento, in ragione delle assenze fatte registrare da ciascun lavoratore, verranno ripartite tra tutto il personale della rispettiva filiale/dipartimento in proporzione alle giornate effettivamente lavorate da ciascun dipendente fatte registrare nell’anno di riferimento. Le suddette quote saranno erogate ai destinatari con la retribuzione del mese successivo a quello di erogazione del PDR, utilizzando la seguente formula di calcolo:
(TPD / GLE ) * GIE
TPD = Totale PDR di filiale\Dipartimento da ridistribuire;
GLE = Totale giornate di filiale\Dipartimento effettivamente lavorate ; GIE = Giornate individuali di effettiva presenza.
ART. 7
DIPENDENTI INTERESSATI – TIPOLOGIE
Il PDR si applica, proporzionalmente ai mesi di prestazione effettuata nel periodo di riferimento, a tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno di riferimento , con esclusione dei dirigenti e dei Contratti di Formazione Lavoro.
Per i dipendenti a Tempo Determinato il PDR verrà riconosciuto in proporzione all’effettiva presenza anche se non in forza al momento dell’erogazione.
L’erogazione del PDR per i lavoratori part-time sarà calcolata in misura proporzionale all’orario effettivamente svolto nel periodo di riferimento.
In caso di modifica della sede di lavoro nel corso dell’anno, ai dipendenti interessati, il PDR sarà calcolato, secondo i criteri, i requisiti e le condizioni previste nel presente accordo tenendo presente la filiale/dipartimento ove questi abbia prestato la Sua attività lavorativa in prevalenza temporale.
ART. 8 CARATTERISTICHE DEL PDR
Le Parti, convengono e concordano che gli importi del PDR sono da ritenersi al lordo delle trattenute di legge e che sono esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 del C.C., così come modificato dalla legge 297/82 ed ai sensi dell’art. 34 del vigente CCNL ( trattamento di fine rapporto); tali importi non entrano a far parte della retribuzione globale di cui all’art. 3 parte speciale del vigente CCNL, oltre a non entrare nel computo delle retribuzioni di fatto né delle mensilità aggiuntive; sono infine, esclusi da ogni ricalcolo retributivo e non concorrono agli effetti di alcun istituto contrattuale diretto, indiretto e\o differito.
Le Parti convengono, altresì, che il PDR avendo le caratteristiche della totale variabilità ed indeterminabilità rientra nella fattispecie di cui all’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n.135, ed eventuali successive modifiche, e pertanto beneficerà del regime previdenziale di decontribuzione previsto da tale disposizione.
Ferma restando la validità dei requisiti, criteri e condizioni previste dal presente accordo, le Parti convengono di incontrarsi a livello nazionale:
• , semestralmente per monitorare l’andamento degli obiettivi aziendali collegati al PDR.
entro il 31 marzo di ogni anno, per esaminare gli obiettivi di budget annuale ai fini della determinazione del PDR, .
ART. 9
VALIDITA’ DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto integrativo aziendale si applica alla società United Parcel Service Iitalia S.r.l. e
ha durata triennale,
decorrendo dal 01 gennaio 2011 e scadendo il 31 dicembre 2013.
Il presente accordo è immediatamente operativo dalla data di sottoscrizione, dalla quale decorre anche il termine previsto dalla Legge per il deposito del relativo originale presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.
Milano,..................
Letto, confermato e sottoscritto.
United Parcel Service Italia S.r.l. FILT – CGIL
Confetra Fedit FIT – CISL
UILTRASPORTI