Polizza mutuo casa
Ar ea Pr otezione Beni e Patrimonio
Polizza mutuo casa
in collaborazione con
C o n d i z i o n i G e n e r a l i d i A s s i c u r a z i o n e
Mod. 15.25 € - Ed. 01/2004
Indice
1
Informazioni utili per il Contraente e l’Assicurato 3
Premessa 3
Normativa Contrattuale
Terminologia Contrattuale 4
Condizioni Generali di Assicurazione 5
Art. | 1 | Oggetto dell’Assicurazione | 5 | |
Incendio | 5 | |||
Fulmine | 5 | |||
Esplosione | 5 | |||
Scoppio | 5 | |||
Caduta Aeromobili | 5 | |||
Fumi, gas e vapori | 5 | |||
Bang sonico | 5 | |||
Urto veicoli | 5 | |||
Trombe, uragani, bufere, tempeste, grandine, vento | 5 | |||
Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio | 6 | |||
Acqua condotta | 7 | |||
Art. | 2 | Esclusioni | 7 | |
Art. | 3 | Spese demolizione e sgombero | 7 | |
Art. | 4 | Spese peritali | 7 | |
Art. | 5 | Valore a nuovo | 7 | |
Art. | 6 | Obblighi in caso di sinistro | 8 | |
Art. | 7 | Esagerazione dolosa del danno | 8 | |
Art. | 8 | Procedura per la valutazione del danno | 8 | |
Art. | 9 | Mandato ai periti | 9 | |
Art. | 10 | Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | 9 | |
Art. | 11 | Deroga alla proporzionale | 10 | |
Art. | 12 | Pagamento dell’indenizzo | 10 | |
Art. | 13 | Assicurazione presso diversi assicuratori | 10 | |
Art. | 14 | Anticipi sugli indennizzi | 10 | |
Art. | 15 | Facoltà di recesso | 10 | |
Art. | 16 | Conservazione delle cose assicurate | 11 | |
Art. | 17 | Contiguità e vicinanze pericolose | 11 | |
Art. | 18 | Aggravamento del rischio | 11 | |
Art. | 19 | Buona fede | 11 |
Indice
2
Art. 20 Dolo e colpa grave 11
Art. 21 Decorrenza, durata e pagamento del premio 12
Art. 22 Imposte e tasse 12
P O L I Z Z A M U T U O C A S A U N I C R E D I T B A N C A P E R L A C A S A
Art. 23 Rinvio alle norme di legge 12
Informazioni utili
per il Contraente e l’Assicurato
3
Premessa
Le condizioni, che seguono, sono frutto di accordo tra la Spettabile UniCredit Banca per la Casa (in seguito denominata Istituto) e la Nuova Tirrena S.p.A. (in seguito denominata Società), finalizzato all’assicurazione, così come prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, di fabbricati di valore commerciale non superiore a € 1.000.000,00=, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, adibiti a civile abitazione e/o uffici e/o studi professionali, oggetto dell'ipoteca concessa a favore dell'Istituto a garanzia dei finanziamenti erogati dallo stesso.
Il Contraente del mutuo e/o proprietario dell’immobile offerto in garanzia del finanziamento è tenuto al pagamento del premio anticipato per tutta la durata del mutuo, sulla base dei seguenti tassi per mille (comprensivi di imposte), da applicarsi al valore commerciale, riportato su compromesso o promessa d’acquisto, quale somma assicurata indicata sul frintespizio di polizza:
Durata anni | Xxxxx | Xxxxxx anni | Tasso |
3 | 0,417 | 17 | 2,363 |
4 | 0,556 | 18 | 2,502 |
5 | 0,695 | 19 | 2,641 |
6 | 0,834 | 20 | 2,780 |
7 | 0,973 | 21 | 2,919 |
8 | 1,112 | 22 | 3,059 |
9 | 1,251 | 23 | 3,198 |
10 | 1,390 | 24 | 3,337 |
11 | 1,529 | 25 | 3,476 |
12 | 1,668 | 26 | 3,615 |
13 | 1,807 | 27 | 3,754 |
14 | 1,946 | 28 | 3,893 |
15 | 2,085 | 29 | 4,032 |
16 | 2,224 | 30 | 4,171 |
In caso di anticipata estinzione del mutuo la Società procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione del 60% del maggior premio pagato rispetto a quello che sarebbe stato pagato per l'effettiva durata del mutuo.
Il rimborso del premio verrà effettuato con appendice di regolazione successiva alla data di comunicazione della cessazione del contratto di mutuo.
Non si farà luogo ad alcun rimborso del premio qualora il Contraente del mutuo e/o proprietario dell’immobile, a seguito di anticipata estinzione del medesimo, intenda protrarre la copertura assicurativa fino alla scadenza del mutuo stesso.
I N F O R M A Z I O N I U T I L I P E R I L C O N T R A E N T E E L ’ A S S I C U R A T O
Normativa Contrattuale
Terminologia Contrattuale
4
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Società
La Nuova Tirrena S.p.A.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione
Assicurato
Il Contraente del mutuo e/o il proprietario dell'immobile offerto in garanzia del finanziamento nonché la UniCredit Banca per la Casa in via privilegiata nei limiti ed a soddisfazione, comunque, del suo credito residuo.
Fabbricati assicurati
L’immobile civile oggetto di finanziamento da parte della UniCredit Banca per la Casa i cui estremi sono riportati sul contratto di mutuo.
Fabbricati
P O L I Z Z A M U T U O C A S A U N I C R E D I T B A N C A P E R L A C A S A
L’intera costruzione edile, in essa inclusi i bassi fabbricati ed autorimesse costruiti negli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricato principale, cortile e simili, compresi fissi ed infissi, impianti di condizionamento di aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti od installazioni immobili per natura o destinazione.
La destinazione dei fabbricati è civile.
Per fabbricati civili si intendono gli immobili o porzioni di immobili destinati ad almeno 3/4 della loro superficie a civile abitazione e/o uffici e/o studi professionali.
I fabbricati sono costruiti con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con solai ed armature del tetto comunque.
Normativa Contrattuale
Condizioni Generali di Assicurazione
5
Articolo 1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti e alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati causati da:
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Fulmine Esplosione
Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica
che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi.
Caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
Fumi, gas e vapori, nonché mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza.
Bang sonico
La Società indennizza i danni causati ai fabbricati assicurati da onda sonica, causata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
Urto veicoli
La Società indennizza i danni che l'urto di veicoli può cagionare ai fabbricati assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
Trombe, uragani, bufere, tempeste, grandine, vento
La Società indennizza i danni causati ai fabbricati assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e vento, nonché da incendio conseguente ad uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e vento.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni dì acqua, rottura o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno;
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E
6 ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e vento;
b) i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia e grandine attraverso rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dagli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia;
c) i danni subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che;
- Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 250,00.
Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio
La Società indennizza:
1) i danni causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
P O L I Z Z A M U T U O C A S A U N I C R E D I T B A N C A P E R L A C A S A
2) gli altri danni causati ai fabbricati assicurati da scioperanti o persone (dipendenti e no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici, o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non indennizza i danni:
- di frane;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrate.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i fabbricati assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non indennizza i danni di cui al punto 2) della presente garanzia.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 250,00;
- la Società non indennizzerà, comunque, per ogni sinistro, somma superiore all'80% del valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile.
La Società ha la facoltà di recedere dalla presente garanzia, ad ogni scadenza annuale mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata.
In tal caso la Società rimborserà all’Assicurato il 10% del premio pagato in ragione del periodo di rischio non corso.
Acqua condotta 7
La Società indennizza i danni causati ai fabbricati assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto e/o rottura accidentale di impianti al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
La Società non indennizza:
a) i danni dovuti da umidità e stillicidio;
b) i danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura dì fognature;
c) le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o della rottura, la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato nelle quali si sono verificati tali guasti e/o rotture.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 250,00.
Articolo 2 - Esclusioni
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento indennizzabile in base alla presente polizza, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
c) determinati da dolo dell'Assicurato, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Dolo e colpa grave;
d) causati da eruzioni vulcaniche.
Articolo 3 - Spese demolizione e sgombero
La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.
Articolo 4 - Spese peritali
Sì conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 5.000,00.
Articolo 5 - Valore a nuovo
Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E
8 escludendo soltanto il valore dell'area, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità, come se questa assicurazione “valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2) agli effetti dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Deroga alla proporzionale, il supplemento di indennità qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale ai rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
P O L I Z Z A M U T U O C A S A U N I C R E D I T B A N C A P E R L A C A S A
4) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Articolo 6 - Obblighi in caso di sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato alla Società entro i 7 giorni successivi al sinistro o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno.
Deve, altresì, conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.
Articolo 7 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto ad indennizzo.
Articolo 8 - Procedura per la valutazione del danno
Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo tra il Contraente e la
Società, ovvero se una delle due Parti lo richieda, mediante periti nominati 9
rispettivamente uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo, e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
II terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo; se una delle due Parti non ha provveduto alla nomina del proprio perito o i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su domanda della Parte più diligente, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti ed è liquidata per intero dalla Società, alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, concordi ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste, fin da ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, semprechè il rifiuto sia attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Articolo 9 - Mandato ai periti
I periti devono:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza, o dai successivi atti di variazione, e riferire, se al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
d) stimare il "costo di ricostruzione a nuovo" dei fabbricati, rimasti danneggiati, al momento dei sinistro;
e) procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.
Articolo 10 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Si provvede alla stima del valore che il fabbricato assicurato ha al momento del sinistro.
Tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area.
L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuove le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.
Dall'indennizzo, calcolato sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli, sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Il valore del mutuo, indipendentemente dal valore del fabbricato, costituirà
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E
10 l'importo massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro (al lordo della franchigia convenuta).
Limitatamente ai danni causati con dolo del Contraente il mutuo e/o proprietario dell’immobile assicurato o dei familiari conviventi, vale il disposto dell’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Dolo e colpa grave.
Articolo 11 - Deroga alla proporzionale
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quei fabbricati, la cui somma assicurata risultasse inferiore al valore a nuovo, al momento del sinistro, in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 Codice Civile diverrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.
Articolo 12 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito presso la sede della Società, ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, semprechè, sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo.
P O L I Z Z A M U T U O C A S A U N I C R E D I T B A N C A P E R L A C A S A
Articolo 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori. Ex art. 1910 del Codice Civile, in caso di mancato avviso doloso da parte dell’Assicurato, l’assicuratore non sarà tenuto a pagare alcuna indennità.
Articolo 14 - Anticipi sugli indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno € 25.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Articolo 15 - Facoltà di recesso
Avvenuto il sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importo del danno e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennizzo é stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società o l’Assicurato possono recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Articolo 16 - Conservazione delle cose assicurate 11
I fabbricati assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.
La Società ha sempre il diritto di visitare i fabbricati assicurati e l'Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
In ogni caso di aggravamento del rischio, e salvo che l'Assicurato a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il contratto.
Articolo 17 - Contiguità e vicinanze pericolose
Con riferimento al disposto degli artt. 1892 - 1893 e 1898 del Codice Civile, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Articolo 18 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Non costituisce pregiudizio all’indennizzo del danno nei soli confronti dell’Istituto la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte del proprietario dell'immobile assicurato.
Articolo 19 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Articolo 20 - Dolo e colpa grave
Relativamente alle garanzie prestate e limitatamente al dolo del Contraente il mutuo e/o proprietario dell’immobile assicurato o suoi familiari conviventi, la Società conviene di indennizzare ugualmente il danno nei confronti dell'Istituto, nei termini e limiti di polizza, con la ulteriore limitazione di quanto, alla data del sinistro, costituisce il credito residuo per i fabbricati danneggiati.
Resta fermo il diritto della Società a rivalersi, anche in via di surroga sino alla concorrenza dell'indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E
12 Articolo 21 - Decorrenza, durata e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di erogazione del mutuo ipotecario indicato sul frontespizio di polizza, se il premio è stato pagato. Il premio, anticipato per tutta la durata del finanziamento, deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
L’assicurazione avrà termine alle ore 24,00 del giorno indicato sul frontespizio di polizza, giorno di scadenza del finanziamento o, qualora sia estinto anticipatamente, il giorno della estinzione del medesimo. In tale caso la Società procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione del 60% del maggior premio pagato rispetto a quello che sarebbe stato pagato per l'effettiva durata del mutuo, secondo quanto disciplinato nella premessa delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
Articolo 22 - Imposte e tasse
Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed accessori della polizza ed degli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento da parte della Società.
Articolo 23 - Rinvio alle norme di legge
P O L I Z Z A M U T U O C A S A U N I C R E D I T B A N C A P E R L A C A S A
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.
Normograph-Roma - ed. 01/2004
NUOVA TIRRENA S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni Sede legale e Direzione Generale: 00136 Xxxx - Xxx Xxxxxxx, 000 tel. 06/3018.1 - fax 06/3018.3382 - Cap. Soc. Euro 142.570.800 interamente
versato - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 15/5/31 (G.U. n. 120 del 20/5/31) - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00411140585 - Partita IVA 00885741009