Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Legal Protection Business”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
🗶 Il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
Che cosa è assicurato?
✓ Gli oneri relativi all’assistenza giudiziale e stragiudiziale che dovessero restare a carico degli assicurati a seguito di vertenze ricomprese tra i rischi assicurati.
Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.
Ci sono limiti di copertura?
! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
E’ un’assicurazione contro i danni che prevede il rimborso delle spese legali e peritali che dovessero restare a carico delle Imprese assicurate in caso di contenziosi legali ricompresi tra i rischi assicurati.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale.
In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. Puoi pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, hai diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “Allianz Legal Protection Business” 26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al
n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e- mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.208 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.102 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.852 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.283 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.207 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.207 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 183%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente | |
Tutela Legale Light | L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. L'Impresa assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. E’ previsto un servizio telefonico di informazioni legali di prima necessità relativo a condizioni di polizza e modalità denuncia sinistri con numero verde attivo 24 ore |
su 24. Soggetti Assicurati l'impresa contraente; i legali rappresentanti; i componenti del Consiglio di Amministrazione; i dipendenti e i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, nello svolgimento dell’attività indicata in polizza; gli stagisti inquadrati a norma di legge; gli agenti rappresentanti con mandato in esclusiva per la Contraente. Per le Imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) si intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell’Impresa. Veicoli assicurati i veicoli (di proprietà o dalla stessa locati, anche in leasing) dell'Impresa Contraente i veicoli di proprietà degli addetti dell’Impresa contraente, sempreché l’utilizzo degli stessi sia connesso all’espletamento di servizi resi all’Impresa stessa. Rischi assicurati: Ambiti di intervento: civile, penale, amministrativo Estensioni presenti senza pagamento di premio aggiuntivo: - circolazione stradale - Salute e sicurezza sul lavoro - Tutela dei dati personali - Sicurezza alimentare - Tutela dell’ambiente - Cauzione penale all’estero - Procedimenti arbitrali - Cyber risk | |
Tutela legale Full | L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella scheda di polizza ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. E’ previsto un servizio telefonico di informazioni legali di prima necessità relativo a condizioni di polizza e modalità denuncia sinistri con numero verde attivo 24 ore su 24. |
Soggetti Assicurati l'impresa contraente; i legali rappresentanti; i componenti del Consiglio di Amministrazione; i dipendenti e i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, nello svolgimento dell’attività indicata in polizza; gli stagisti inquadrati a norma di legge; gli agenti rappresentanti con mandato in esclusiva per la Contraente. Per le Imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) si intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell’Impresa. Veicoli assicurati i veicoli (di proprietà o dalla stessa locati, anche in leasing) dell'Impresa Contraente i veicoli di proprietà degli addetti dell’Impresa contraente, sempreché l’utilizzo degli stessi sia connesso all’espletamento di servizi resi all’Impresa stessa. Rischi assicurati: Ambiti di intervento: civile, penale, amministrativo Estensioni presenti senza pagamento di premio aggiuntivo: - circolazione stradale - Salute e sicurezza sul lavoro - Tutela dei dati personali - Sicurezza alimentare - Tutela dell’ambiente - Cauzione penale all’estero - Procedimenti arbitrali - Cyber risk | |
Tutela legale Dirigenti e Quadri | L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella scheda di polizza ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. E’ previsto un servizio telefonico di informazioni legali di prima necessità relativo a condizioni di polizza e modalità denuncia sinistri con numero verde attivo 24 ore su 24. |
Soggetti assicurati l'Impresa Contraente i dirigenti e i quadri dell'Impresa Contraente nello svolgimento dell’attività indicata in polizza. Rischi assicurati: Ambiti di intervento: civile, penale, amministrativo | |
Tutela legale Amministratori e Sindaci | L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella scheda di polizza ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. E’ previsto un servizio telefonico di informazioni legali di prima necessità relativo a condizioni di polizza e modalità denuncia sinistri con numero verde attivo 24 ore su 24. Soggetti assicurati: l'Impresa Contraente gli Amministratori e Sindaci dell'Impresa Contraente nello svolgimento dell’attività indicata in polizza. Rischi assicurati: Ambiti di intervento: civile, penale, amministrativo |
Sospensione patente | L’impresa garantisce una diaria giornaliera in caso di incidente (con morte o lesioni personali) oppure in caso di violazione di specifici articoli del codice della strada Estensioni presenti senza pagamento di premio aggiuntivo: - indennità forfettaria per esaurimento totale dei punti sulla patente assicurata - indennità forfettaria per revoca conseguente a perdita dei requisiti psichici e/o fisici. Soggetti assicurati: La Società Contraente, che ha diritto di ricevere le prestazioni previste in polizza. nell’ambito delle Società Individuali e delle Società di Persone, esclusivamente a dipendenti e collaboratori in genere, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività aziendale. nell’ambito delle Società di Capitali esclusivamente a collaboratori in genere, agli amministratori e ai rappresentanti con mandato in esclusiva, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività aziendale. |
Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate alla sezione “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall’Impresa | |
Tutela legale Light | - Retroattività della garanzia nei procedimenti penali |
Tutela legale Full | - Retroattività della garanzia nei procedimenti penali - Estensione casi di recupero crediti giudiziali |
Tutela legale Dirigenti e Quadri | -Retroattività della garanzia nei procedimenti penali |
Tutela legale Amministratori e Sindaci | - Retroattività della garanzia nei procedimenti penali |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Tutela legale Light - veicoli: tipologie non espressamente richiamate in polizza - rischi: quanto espressamente richiamato nella successiva sezione “esclusioni” |
Tutela legale Full - veicoli: tipologie non espressamente richiamate in polizza - rischi: quanto espressamente richiamato nella successiva sezione “esclusioni” | |
Tutela legale Dirigenti e Quadri - rischi: quanto espressamente richiamato nella successiva sezione “esclusioni” | |
Tutela legale Amministratori e Sindaci - rischi: quanto espressamente richiamato nella successiva sezione “esclusioni” | |
Sospensione patente nell’ambito delle Società Individuali e delle Società di Persone, non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Titolare/i dell’Impresa, nonché dei Soci di essa. nell’ambito delle Società di Capitali non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Soci, ancorché Amministratori. Xxxx di sospensione della patente non espressamente richiamati in polizza |
Infrazioni avvenute al di fuori del periodo di operatività della polizza quanto espressamente richiamato nella successiva sezione “esclusioni” |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
E’ sempre escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose | |
Esclusioni Tutela legale Light | controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, relativamente alla difesa nei procedimenti penali; controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate; controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto espressamente richiamato in polizza; controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in relazione alla difesa nei procedimenti penali; controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi; controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia; controversie contrattuali (salvo quelle espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione) ivi compreso il recupero crediti; controversie di valore inferiore a Euro 500,00; controversie non espressamente richiamate in polizza. L'assicurazione non vale, inoltre, nell’ambito della circolazione stradale: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; se per il veicolo non è stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi; se il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; se il conducente ha commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art.187), o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della |
strada per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). | |
Esclusioni Tutela legale Full | controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, relativamente alla difesa nei procedimenti penali; controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate; controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto in merito dalle Condizioni di Assicurazione relativamente alle vertenze in sede amministrativa; controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi, vertenze con soci lavoratori, soci d’opera, associati in partecipazione; controversie di valore inferiore a Euro 500,00; controversie non espressamente richiamate in polizza L'assicurazione non vale, inoltre, nell’ambito della circolazione stradale: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; se per il veicolo non è stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi; se il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; se il conducente ha commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art.187), o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). |
Esclusioni Tutela legale Dirigenti e Xxxxxx | derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione per la difesa nei procedimenti penali; controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate; derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto in relazione alla difesa nei procedimenti penali; derivanti da controversie in relazione alla proprietà ed all’uso di natanti e di imbarcazioni e di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; |
derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali; derivanti da controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti. derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; derivanti da controversie di valore inferiore a €. 500,00. | |
Esclusioni Tutela legale Amministratori e Sindaci | derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito per la difesa nei procedimenti penali; controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate; derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto in relazione alla difesa nei procedimenti penali; derivanti da controversie in relazione alla proprietà ed all’uso di natanti e di imbarcazioni e di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali; derivanti da controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti. derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; derivanti da controversie di valore inferiore a €. 500,00. |
Esclusioni Sospensione patente | L’assicurazione non opera quando i provvedimenti inerenti alla patente: - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art.187 del NCdS ); - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). |
Soggetti esclusi | |
Soggetti esclusi | Tutela legale Light - soggetti non espressamente richiamati - soggetti non abilitati alla guida a norma delle disposizioni in vigore |
Tutela legale Full - soggetti non espressamente richiamati - soggetti non abilitati alla guida a norma delle disposizioni in vigore | |
Tutela legale Dirigenti e Quadri - soggetti non espressamente richiamati | |
Tutela legale Amministratori e Sindaci - soggetti non espressamente richiamati | |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Tutela legale Light | Limite di indennizzo: massimale scelto dall’assicurato Sottolimite di euro 10.000,00 per secondo legale domiciliatario Franchigia: opzionabile dall’assicurato Franchigia: fissa di euro 1.500,00 per procedimenti arbitrali Scoperto: vertenze con valore in lite inferiore a euro 500,00 |
Tutela legale Full | Limite di indennizzo: massimale scelto dall’assicurato |
Sottolimite di euro 10.000,00 per secondo legale domiciliatario Franchigia: opzionabile dall’assicurato Franchigia: fissa di euro 1.500,00 per procedimenti arbitrali Scoperto: vertenze con valore in lite inferiore a euro 500,00Scoperto: 20% su contrattuale con clienti | |
Tutela legale Dirigenti e Quadri | Limite di indennizzo: massimale scelto dall’assicurato Sottolimite di euro 10.000,00 per secondo legale domiciliatario Franchigia: opzionabile dall’assicurato Scoperto: vertenze con valore in lite inferiore a euro 500,00 |
Tutela legale Amministratori e Sindaci | Limite di indennizzo: massimale scelto dall’assicurato Sottolimite di euro 10.000,00 per secondo legale domiciliatario Franchigia: opzionabile dall’assicurato Scoperto: vertenze con valore in lite inferiore a euro 500,00 |
Sospensione patente | Diaria giornaliera a scelta dell’assicurato Indennità forfettaria |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
Franchigia Euro 1.000,00 Parcella del legale Euro 10.000,00 Rimborso all'Assicurato Euro 9.000,00 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di | Denuncia di sinistro Avviso scritto entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza come specificato nella normativa allegata – Norme relative alla gestione dei sinistri – - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Particolari obblighi in caso di sinistro Garanzia sospensione patente: A maggior chiarimento di quanto indicato nelle condizioni generali di assicurazione, il Contraente deve: comunicare entro 15 giorni all'Impresa (a mezzo telefax, raccomandata), l’avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati. fornire all'Impresa i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento; prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che l'Impresa intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento; attivare, previo accordo con l'Impresa, la procedura di ricorso contro il provvedimento di ritiro o di sospensione. |
sinistro? | |
Assistenza diretta / in convenzione | |
Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese | |
Non prevista | |
Prescrizione | |
Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è |
stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio, consistente in una somma di denaro, è l’oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell’Impresa al verificarsi del sinistro. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa. |
Xxxxxxxx | Previsto in caso di recesso a seguito di sinistro |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Periodo di carenza Tutela legale Light: - 90 gg. per controversie contrattuali Periodo di carenza Tutela legale Full - 90 gg. per controversie contrattuali |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è dedicato alle Imprese con fatturato superiore ad Euro 4.000.000,00
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 26%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’ Impresa e con |
copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’ Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Edizione 257 - 31/01/2021
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco
Servizio Clienti
SERVCL35 - 111
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Glossario
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Controversia contrattuale: controversie derivanti da inadempimenti o da violazioni di obbligazioni assunte liberamente dalle parti tramite contratto e che non sussisterebbero in assenza di un contratto
Contravvenzione: è un tipo di reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo, sia che il suo comportamento risulti doloso.
Danno da fatto illecito: consiste in un danno ingiusto cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.
Delitto colposo: il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento (anche se previsto) non è voluto dal soggetto agente come conseguenza del suo comportamento attivo od omissivo e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini, o discipline.
Delitto doloso: il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione.
Impresa: l'Impresa assicuratrice Allianz S.p.A.
Imputato: la persona sottoposta alle indagini per un reato assume la qualità di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna, o di citazione diretta a giudizio, o al momento del giudizio direttissimo.
Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.
Informazione/avviso di garanzia: è l'informazione inviata dall'autorità giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini per un reato. Tale informazione deve contenere l'indicazione delle norme penali che si ritengono violate e la data e il luogo del fatto.
Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, quali sentenze, decreti, ecc.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta all'Impresa.
Reati: si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di legge penali. Si dividono fra delitti e contravvenzioni.
Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente: nella controversia giudiziale o stragiudiziale,
nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato;
nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto nelle condizioni particolari di polizza.
MPAGLOS - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.
Indice
1. Norme che regolano il contratto di assicurazione - relative alla gestione dei Sinistri 3
2. Condizioni particolari di Assicurazione Tutela Legale Light 5
3. Condizioni particolari di Assicurazione Tutela Legale Full 9
4. Condizioni particolari di Assicurazione Tutela Legale Dirigenti e Quadri 14
5. Condizioni particolari di Assicurazione Tutela Legale Amministratori e Sindaci 16
6. Condizioni particolari di Assicurazione Sospensione Patente 19
7. Condizioni particolari RETROATTIVITA' NEL PENALE 20
8. Condizioni particolari ESTENSIONE CASI DI RECUPERO CREDITI GIUDIZIALI 20
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
1. Norme che regolano il contratto di assicurazione
Art. 1.1 - Altre assicurazioni
Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.3 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fino alle successive scadenze.
Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 - Aggravamento o diminuzione del rischio
Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione all'Impresa ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.
In caso di riduzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.
Art. 1.6 - Anticipata risoluzione del contratto
Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento del Contraente ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso sia ammesso a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. L'Impresa si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri, ed i sinistri verificatisi prima degli eventi suindicati e denunciati successivamente agli eventi stessi fino alla successiva scadenza annuale.
Art. 1.7 - Diritto di recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.8 - Durata e Proroga dell'assicurazione ( in caso di polizze annuali con tacito rinnovo )
In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.
Art.1.8 bis Durata e Proroga dell'assicurazione (in caso di polizze poliennali con recesso annuale)
In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza indicata in polizza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità
Art. 1.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge
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Per tutto quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.
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1 segue: Norme relative alla gestione dei Sinistri
Art.1.11 Insorgenza del Sinistro
L'assicurazione è prestata per le controversie o i procedimenti verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei 24 mesi successivi alla sua cessazione a condizione che l'insorgenza del sinistro sia avvenuta in vigenza di contratto. L'insorgenza del sinistro di Xxxxxx Legale coincide con il momento in cui inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie della presente polizza, il suddetto momento deve essere successivo al perfezionamento della polizza stessa e se il comportamento contestato è continuato si prende in considerazione la prima violazione.
L'insorgenza del sinistro, quindi, non è il momento in cui inizia o si manifesta la controversia o il procedimento (ad es.: atto di citazione; lettera di richiesta danni o informazione di garanzia) ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento. Nello specifico l'insorgenza del sinistro è:
in caso di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato in caso di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso
in caso di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.
Art. 1.12 - Unico sinistro
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse; le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
le imputazioni penali per reato continuato.
Art. 1.13 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.
La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.
L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente all'Impresa tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato alla data stessa in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.
Il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa.
Art. 1.14 - Gestione del sinistro
A) Tentativo di componimento amichevole
L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa. In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia , o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo all'Impresa; in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.
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La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
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C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.
Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.
L'Impresa, alla definizione di ciascun grado di giudizio, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese siano dovute e non siano recuperabili dalla controparte.
Per le garanzie non subordinate, per la rimborsabilità delle spese, all'esito del giudizio, viene riconosciuto il rimborso anche di eventuali anticipazioni di spese legali e/o peritali (sempre nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti). Fermo l'obbligo di restituzione all'Impresa degli importi dalla stessa anticipati, qualora le spese legali siano poste a carico della Controparte in sede transattiva o al termine del giudizio.
E) Disaccordo fra Assicurato e Impresa
In caso di disaccordo fra l'assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dall'Impresa.
2. Condizioni particolari di Assicurazione Tutela Legale Light
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.
L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella scheda di Xxxxxxx ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.
Tali oneri sono:
le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'articolo 1.14 lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
le spese conseguenti al coinvolgimento obbligatorio di un Organismo di Mediazione ex D.L. 21/6/2013 n. 69 e successive modifiche. Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 10.000,00 euro (tale importo è compreso nei limiti del massimale per evento). Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato
le spese relative al contributo unificato; le spese di giustizia in sede penale;
le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso dell'Impresa, secondo quanto indicato nell'articolo 1.14 - lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Impresa;
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
gli oneri arbitrali secondo quanto disposto dall'articolo 2.3 "Estensioni di garanzia - procedimenti arbitrali"
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L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 2.2 - Soggetti, veicoli e rischi assicurati
I soggetti assicurati sono: l'impresa contraente; i legali rappresentanti;
i componenti del Consiglio di Amministrazione;
i dipendenti e i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, nello svolgimento dell'attività indicata in Polizza; gli stagisti inquadrati a norma di legge;
gli agenti rappresentanti con mandato in esclusiva per la Contraente.
Per le Imprese familiari (art. 000 xxx xxx xxxxxx xxxxxx) xx intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa.
I veicoli assicurati sono:
i veicoli (di proprietà o dalla stessa locati, anche in leasing) dell'Impresa Contraente;
i veicoli di proprietà degli addetti dell'Impresa contraente, sempreché l'utilizzo degli stessi sia connesso all'espletamento di servizi resi all'Impresa stessa.
I rischi assicurati in ambito civile sono:
l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito extra-contrattuale di terzi; (l'azione può essere esercitata anche in forma di costituzione di parte civile in sede penale);
le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D.L. 112/08 e successive modifiche;
le controversie relative alla locazione o alla proprietà dell'immobile in cui l'Impresa esercita la sua attività, e delle sedi secondarie (se pagato il relativo Premio);
le controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'Impresa assicurata:
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; la garanzia opera, nel caso di presenza di una copertura di responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora sia operante la Polizza di Responsabilità Civile. per lo specifico rischio ed il Contraente/Assicurato abbia denunciato tempestivamente il Sinistro, ma la Compagnia di responsabilità civile non abbia assunto la gestione della lite, l'Impresa interviene con il pagamento delle spese legali occorrenti per la chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile.
Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, ovvero nei casi in cui non esista una copertura di R.C., la presente garanzia è prestata a primo rischio.
I rischi assicurati in ambito penale sono:
la difesa nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato
Restano esclusi i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del reato per qualsiasi causa. L'assicurazione in ambito amministrativo viene prestata per:
il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente e contro le altre sanzioni amministrative in conseguenza di incidenti stradali;
il ricorso contro il provvedimento di sospensione/ritiro della patente in conseguenza di violazioni al NCdS (solo se pagato il Premio della garanzia Tutela Legale Ritiro Patente);
il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo in conseguenza di incidenti stradali.
Art. 2.3 - Estensioni di garanzia
- Salute e sicurezza sul lavoro
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti, alle attività di cui al Decreto Legislativo 81/08, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
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la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
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1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato la difesa in sede amministrativa;
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da parte di dipendenti o da parte di terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dei dati personali
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati, alle attività di cui al Decreto Legislativo 196/2003, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti la tutela dei dati personali.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato
la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione;
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Sicurezza alimentare
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda contraente, dei Legali Rappresentanti e del Responsabile per l'attuazione del Decreto Legislativo 193/07 nell'esercizio delle proprie funzioni, con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti la sicurezza alimentare.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato la difesa in sede amministrativa;
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dell'ambiente
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente, dei Legali Rappresentanti e del Responsabile specificamente delegato alle attività di cui al Decreto Legislativo 152/06, nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
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3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato la difesa in sede amministrativa;
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Cauzione penale all'estero
L'Impresa provvede all'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di 30.000,00 euro, per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato, in caso di un evento avvenuto all'estero indennizzabile a termini di Polizza.
L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dall'Impresa entro il trentesimo giorno dalla sentenza e comunque entro tre mesi dalla data di versamento della cauzione.
- Procedimenti arbitrali
La garanzia si intende prestata esclusivamente per le controversie contrattuali previste all'articolo 2.2 "Persone e rischi assicurati" la cui soluzione venga deferita a commissioni arbitrali, sempreché il valore in lite sia superiore a 2.500,00 euro con franchigia fissa a carico dell'assicurato di 1.500,00 euro. Gli oneri arbitrali saranno rimborsati nei limiti del massimale di Polizza, esclusivamente a condizione che il ricorso all'arbitrato sia previsto nei contratti originari, restando espressamente esclusi i casi in cui il ricorso all'arbitrato stesso sia concordato in data o in documenti successivi.
- Cyber Risk
La garanzia viene prestata a favore dell'Impresa Contraente in relazione ad eventi riguardanti il Cyber Risk o Rischio Informatico.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione online.
Art. 2.4 - Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 2.5 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo 2.2 "Soggetti e rischi assicurati" della garanzia in oggetto, l'assicurazione non è prestata per:
controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato fatto salvo quanto espressamente disposto relativamente alla difesa nei procedimenti penali;
controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate;
controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto;
controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto espressamente previsto in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi; controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
controversie contrattuali salvo quelle espressamente indicate ivi compreso il recupero crediti; controversie di valore inferiore a 500,00 euro;
controversie non espressamente menzionate.
L'assicurazione non vale, inoltre, nell'ambito della circolazione stradale:
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
se per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi; se il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
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se il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del nuovo codice della strada), o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del nuovo codice della strada per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
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se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Art. 2.6 - Regolazione del Premio
Premesso che:
Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero di addetti che prestano l'attività dichiarata in Polizza.
Il numero degli addetti potrà essere acquisito o automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di Società privata specializzata ed è calcolato sulla media delle quattro rilevazioni trimestrali che precedono l'ultima disponibile alla data di consultazione; ovvero, qualora il suddetto dato non sia disponibile, attraverso l'acquisizione manuale dello stesso con dichiarazione a carico dell'assicurato.
Il Premio viene:
anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base della suddetta acquisizione automatica ovvero su dichiarazione dell'Assicurato. Qualora il numero degli addetti cambi, il Contraente non avrà alcun obbligo di comunicazione all'Impresa. Eventuali addetti in più rispetto al dato rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in garanzia e la differenza attiva del Premio verrà corrisposta in sede di regolazione del Premio;
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, in base all'ammontare del numero di addetti aggiornato automaticamente o manualmente (come sopra descritto). secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.
La regolazione del Premio potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Prima del termine del periodo di assicurazione, l'Impresa effettuerà un'interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di Società privata specializzata per rilevare il numero degli addetti aggiornato, come sopra descritto.
Qualora l'interrogazione non dovesse riuscire l'Impresa chiederà al Contraente di fornire l'indicazione del numero aggiornato degli addetti e il contraente avrà 30 giorni di tempo per comunicare i dati all'Impresa.
2. L'impresa una volta acquisito automaticamente o manualmente il dato aggiornato degli addetti provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.
Il Premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il Premio pro capite indicato in scheda di Polizza per la differenza tra numero di addetti aggiornato ed il numero di addetti rilevato alla sottoscrizione.
DIFFERENZA ATTIVA
Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli addetti risulti superiore al Premio anticipato, in via provvisoria quale acconto di Premio, dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione.
Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.
DIFFERENZA PASSIVA
Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli addetti risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva) l'Impresa deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.
3. Condizioni particolari di Assicurazione Tutela Legale Full
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.
L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella scheda di Xxxxxxx ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.
Tali oneri sono:
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le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'articolo 1.14 lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
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le spese conseguenti al coinvolgimento obbligatorio di un Organismo di Mediazione ex D.L. 21/6/2013 n. 69 e successive modifiche. Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 10.000,00 euro (tale importo è compreso nei limiti del massimale per evento). Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato
le spese relative al contributo unificato; le spese di giustizia in sede penale;
le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso dell'Impresa, secondo quanto indicato nell'articolo 1.14 - lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Impresa;
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
gli oneri arbitrali secondo quanto disposto dall'articolo 3.3 "Estensioni di garanzia - procedimenti arbitrali".
L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.
E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 3.2 - Soggetti, veicoli e rischi assicurati
I soggetti assicurati sono: l'impresa contraente; i legali rappresentanti;
i componenti del Consiglio di Amministrazione;
i dipendenti e i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, nello svolgimento dell'attività indicata in Polizza; gli stagisti inquadrati a norma di legge;
gli agenti rappresentanti con mandato in esclusiva per la Contraente.
Per le Imprese familiari (art. 000 xxx xxx xxxxxx xxxxxx) xx intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa.
I veicoli assicurati sono:
i veicoli (di proprietà o dalla stessa locati, anche in leasing) dell'Impresa Contraente;
i veicoli di proprietà degli addetti dell'Impresa contraente, sempreché l'utilizzo degli stessi sia connesso all'espletamento di servizi resi all'Impresa stessa.
In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Impresa contraente.
I rischi assicurati in ambito civile sono:
l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi (l'azione può essere esercitata anche in forma di costituzione di parte civile in sede penale);
le controversie relative alla contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale. La garanzia è prestata a titolo di rimborso delle spese legali e peritali a favore del Contraente/Assicurato che agisca, in qualità d'Attore, per il recupero dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi, e ad accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite dallo stesso, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui sia il Contraente/ Assicurato ad essere chiamato in causa, in qualità di Convenuto, per richieste di risarcimento danni arrecati a terzi, l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso delle spese legali e peritali a condizione che la domanda di controparte sia integralmente respinta nel merito.
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L'assicurazione vale per i fatti conosciuti per la prima volta dall'assicurato successivamente a 1 anno dal perfezionamento del contratto, comprovati da data certa e documentazione scritta (fermo il disposto degli artt.1892 e 1893 codice civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze"). L'assicurazione non sarà prestata in caso definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale ovvero in caso di rinuncia alla lite del Contraente/Assicurato;
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le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D.L. 112/08 e successive modifiche; stagisti inquadrati a norma di legge e agenti rappresentanti con mandato in esclusiva, e comunque vertenze di competenza del giudice del lavoro, intraprese dall'Impresa Contraente e/o dal soggetto coinvolto nel Sinistro. In tale ipotesi la garanzia assicurativa viene prestata esclusivamente in favore dell'Impresa contraente;
le controversie relative alla locazione o alla proprietà dell'immobile in cui l'Impresa esercita la sua attività, e delle sedi secondarie (se pagato il relativo Premio);
le controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'Impresa assicurata:
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; la garanzia opera, nel caso di presenza di una copertura di responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora sia operante la Polizza di responsabilità civile. per lo specifico r-schio ed il Contraente/Assicurato abbia denunciato tempestivamente il Sinistro, ma la Compagnia di responsabilità civile non abbia assunto la gestione della lite, l'Impresa interviene con il pagamento delle spese legali occorrenti per la chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile.
Qualora la predetta copertura di responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, ovvero nei casi in cui non esista una copertura di responsabilità civile, la presente garanzia è prestata a primo rischio;
le controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative a forniture di beni o alla prestazione di servizi; le vertenze contrattuali con i clienti (15 casi in trattazione stragiudiziale e 2 casi in trattazione giudiziale);
la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di quindici denunce in trattazione stragiudiziale per ciascun anno assicurativo.
La trattazione stragiudiziale delle vertenze viene effettuata esclusivamente dall'Impresa, attraverso la propria struttura Sinistri, ed è limitata all'invio di una lettera di messa in mora al Cliente inadempiente.
Limitatamente a due denunce per ciascun anno assicurativo, delle quindici sopra indicate, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale; In tale fase la garanzia opera con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e limitatamente a valori di lite non inferiori a 1.000,00 euro per sinistro.
Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dall'Impresa, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.).
I rischi assicurati in ambito penale sono:
la difesa nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato
I rischi assicurati in ambito amministrativo sono
l'opposizione all'Autorità compente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni amministrative comminate agli Assicurati, gli oneri assicurati vengono rimborsati nel caso in cui l'opposizione venga accolta anche solo parzialmente;
i procedimenti di natura contributiva, tributaria, fiscale, contabile ed affine. Gli oneri relativi ai ricorsi avverso gli illeciti amministrativi vengono rimborsati solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso avanzato dal Contraente/Assicurato;
il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente e contro le altre sanzioni amministrative in conseguenza di incidenti stradali;
il ricorso contro il provvedimento di sospensione/ritiro della patente in conseguenza di violazioni al NCdS (solo se pagato il Premio della garanzia Tutela Legale Ritiro Patente);
il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo in conseguenza di incidenti stradali.
Art. 3.3 - Estensioni di garanzia
- Salute e sicurezza sul lavoro
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente, dei Legali Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti, alle attività di cui al Decreto Legislativo 81/08, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
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2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato la difesa in sede amministrativa;
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da parte di dipendenti o da parte di terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dei dati personali
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente, del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati, alle attività di cui al Decreto Legislativo 196/2003, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti la tutela dei dati personali.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato
la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione;
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma).
Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Sicurezza alimentare
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda contraente, dei Legali Rappresentanti e del Responsabile per l'attuazione del Decreto Legislativo 193/07 nell'esercizio delle proprie funzioni, con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti la sicurezza alimentare.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato la difesa in sede amministrativa;
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dell'ambiente
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente, dei Legali Rappresentanti e del Responsabile specificamente delegato alle attività di cui al Decreto Legislativo 152/06, nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato la difesa in sede amministrativa;
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la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di tutela dell'ambiente; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
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- Cauzione penale all'estero
L'Impresa provvede all'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di 30.000,00 euro, per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato, in caso di un evento avvenuto all'estero indennizzabile a termini di Polizza.
L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dall'Impresa entro il trentesimo giorno dalla sentenza e comunque entro tre mesi dalla data di versamento della cauzione.
- Procedimenti arbitrali
La garanzia si intende prestata esclusivamente per le controversie contrattuali previste all'articolo 2.2 "Persone e rischi assicurati" la cui soluzione venga deferita a commissioni arbitrali, sempreché il valore in lite sia superiore a 2.500,00 euro con franchigia fissa a carico dell'assicurato di 1.500,00 euro. Gli oneri arbitrali saranno rimborsati nei limiti del massimale di Polizza, esclusivamente a condizione che il ricorso all'arbitrato sia previsto nei contratti originari, restando espressamente esclusi i casi in cui il ricorso all'arbitrato stesso sia concordato in data o in documenti successivi.
- Cyber Risk
La garanzia viene prestata a favore dell'Impresa Contraente in relazione ad eventi riguardanti il Cyber Risk o Rischio Informatico.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione online.
Art. 3.4 - Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 3.5 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo 3.2 "Soggetti, veicoli e rischi assicurati" della garanzia in oggetto, l'assicurazione non è prestata per:
controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato fatto salvo quanto espressamente disposto relativamente alla difesa nei procedimenti penali;
controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate;
controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto relativamente alle vertenze in sede amministrativa;
controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi, vertenze con soci lavoratori, soci d'opera, associati in partecipazione;
controversie di valore inferiore a 500,00 euro; controversie non espressamente menzionate.
L'assicurazione non vale, inoltre, nell'ambito della circolazione stradale:
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
se per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi; se il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
se il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art.187 del nuovo codice della strada), o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del nuovo codice della strada per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Art. 3.6 - Regolazione del Premio
Premesso che:
MPACGA - O18
Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero di addetti che prestano l'attività dichiarata in Polizza.
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
Il numero degli addetti potrà essere acquisito o automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di Società privata specializzata ed è calcolato sulla media delle quattro rilevazioni trimestrali che precedono l'ultima disponibile alla data di consultazione; ovvero, qualora il suddetto dato non sia disponibile, attraverso l'acquisizione manuale dello stesso con dichiarazione a carico dell'assicurato.
Il Premio viene:
anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base della suddetta acquisizione automatica ovvero su dichiarazione dell'Assicurato. Qualora il numero degli addetti cambi, il Contraente non avrà alcun obbligo di comunicazione all'Impresa. Eventuali addetti in più rispetto al dato rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in garanzia e la differenza attiva del Premio verrà corrisposta in sede di regolazione del Premio.
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, in base all'ammontare del numero di addetti aggiornato automaticamente o manualmente (come sopra descritto). secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.
La regolazione del Premio potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Prima del termine del periodo di assicurazione, l'Impresa effettuerà un'interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di Società privata specializzata per rilevare il numero degli addetti aggiornato, come sopra descritto.
Qualora l'interrogazione non dovesse riuscire l'Impresa chiederà al Contraente di fornire l'indicazione del numero aggiornato degli addetti e il contraente avrà 30 giorni di tempo per comunicare i dati all'Impresa.
2. L'impresa una volta acquisito automaticamente o manualmente il dato aggiornato degli addetti provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.
Il Premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il Premio pro capite indicato in scheda di Polizza per la differenza tra numero di addetti aggiornato ed il numero di addetti rilevato alla sottoscrizione.
DIFFERENZA ATTIVA
Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli addetti risulti superiore al Premio anticipato, in via provvisoria quale acconto di Premio, dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione.
Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.
DIFFERENZA PASSIVA
Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli addetti risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva) l'Impresa deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.
4. Condizioni particolari di Assicurazione Tutela Legale Dirigenti e Quadri
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.
L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella scheda di Xxxxxxx ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli assicurati.
Tali oneri sono:
le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'articolo 1.14 - lettera B delle condizioni generali di assicurazione; le spese conseguenti al coinvolgimento obbligatorio di un Organismo di Mediazione ex D.L. 21/6/2013 n. 69 e successive modifiche. Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 10.000,00 euro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;
MPACGA - O18
le spese relative al contributo unificato;
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
le spese di giustizia in sede penale;
le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso dell'Impresa, secondo quanto indicato nell'articolo 1.14 - lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.
E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4.2 - Soggetti e rischi assicurati
I soggetti assicurati sono: l'impresa contraente;
i dirigenti e i quadri dell'Impresa Contraente nello svolgimento dell'attività indicata in Polizza;
in caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Impresa contraente.
I rischi assicurati in ambito civile sono:
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; la garanzia opera, nel caso di presenza di una copertura di responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora sia operante la Polizza di responsabilità civile. per lo specifico rischio ed il Contraente/Assicurato abbia denunciato tempestivamente il Sinistro, ma la Compagnia di responsabilità civile non abbia assunto la gestione della lite, l'Impresa interviene con il pagamento delle spese legali occorrenti per la chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile.
Qualora la predetta copertura di responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, ovvero nei casi in cui non esista una copertura di responsabilità civile, la presente garanzia è prestata a primo rischio.
I rischi assicurati in ambito penale sono:
la difesa nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato
Art. 4.3 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Soggetti e rischi assicurati" della garanzia in oggetto, l'assicurazione non è prestata per:
derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto espressamente disposto per la difesa nei procedimenti penali;
controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate;
derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto espressamente previsto in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
derivanti da controversie in relazione alla proprietà ed all'uso di natanti e di imbarcazioni e di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali; derivanti da controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
controversie di valore inferiore a 500,00 euro; controversie non espressamente menzionate.
Art. 4.4 - Validità territoriale
MPACGA - O18
Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 4.5 - Regolazione del Premio
Premesso che:
Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero di addetti che prestano l'attività dichiarata in Polizza.
Il numero degli addetti potrà essere acquisito o automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di Società privata specializzata ed è calcolato sulla media delle quattro rilevazioni trimestrali che precedono l'ultima disponibile alla data di consultazione; ovvero, qualora il suddetto dato non sia disponibile, attraverso l'acquisizione manuale dello stesso con dichiarazione a carico dell'assicurato.
Il Premio viene:
anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base della suddetta acquisizione automatica ovvero su dichiarazione dell'Assicurato. Qualora il numero degli addetti cambi, il Contraente non avrà alcun obbligo di comunicazione all'Impresa. Eventuali addetti in più rispetto al dato rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in garanzia e la differenza attiva del Premio verrà corrisposta in sede di regolazione del Premio.
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, in base all'ammontare del numero di addetti aggiornato automaticamente o manualmente (come sopra descritto). secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.
La regolazione del Premio potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Prima del termine del periodo di assicurazione, l'Impresa effettuerà un'interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di Società privata specializzata per rilevare il numero degli addetti aggiornato, come sopra descritto.
Qualora l'interrogazione non dovesse riuscire l'Impresa chiederà al Contraente di fornire l'indicazione del numero aggiornato degli addetti e il contraente avrà 30 giorni di tempo per comunicare i dati all'Impresa.
2. L'impresa una volta acquisito automaticamente o manualmente il dato aggiornato degli addetti provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.
Il Premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il Premio pro capite indicato in scheda di Polizza per la differenza tra numero di addetti aggiornato ed il numero di addetti rilevato alla sottoscrizione.
DIFFERENZA ATTIVA
Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli addetti risulti superiore al Premio anticipato, in via provvisoria quale acconto di Premio, dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione.
Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.
DIFFERENZA PASSIVA
Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli addetti risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva) l'Impresa deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.
5. Condizioni particolari di Assicurazione Tutela Legale Amministratori e Sindaci
Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.
L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dedotta l'eventuale franchigia riportati nella scheda di Xxxxxxx ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli assicurati.
Tali oneri sono:
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le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'articolo 1.14 - lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
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le spese conseguenti al coinvolgimento obbligatorio di un Organismo di Mediazione ex D.L. 21/6/2013 n. 69 e successive modifiche. Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 10.000,00 euro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;
le spese relative al contributo unificato; le spese di giustizia in sede penale;
le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso dell'Impresa, secondo quanto indicato nell'articolo 1.14 - lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.
E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E', inoltre, escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 5.2 - Soggetti e rischi assicurati
I soggetti assicurati sono: l'Impresa Contraente;
gli Amministratori e Sindaci dell'Impresa Contraente nello svolgimento dell'attività indicata in Polizza.
In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Impresa contraente.
I rischi assicurati in ambito civile sono:
la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; la garanzia opera, nel caso di presenza di una copertura di responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del codice civile, terzo comma). Qualora sia operante la Polizza di responsabilità civile. per lo specifico rischio ed il Contraente/Assicurato abbia denunciato tempestivamente il Sinistro, ma la Compagnia di responsabilità civile non abbia assunto la gestione della lite, l'Impresa interviene con il pagamento delle spese legali occorrenti per la chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile.
Qualora la predetta copertura di responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, ovvero nei casi in cui non esista una copertura di responsabilità civile, la presente garanzia è prestata a primo rischio.
I rischi assicurati in ambito penale sono:
la difesa nei procedimenti per reati colposi;
la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di:
1. sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile
2. derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo
3. decreto/ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di reato
Art. 5.3 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Soggetti e rischi assicurati" della garanzia in oggetto, l'assicurazione non è prestata per:
derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto espressamente disposto per la difesa nei procedimenti penali;
controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate;
derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto espressamente previsto in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
derivanti da controversie in relazione alla proprietà ed all'uso di natanti e di imbarcazioni e di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali; derivanti da controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;
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derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
controversie di valore inferiore a 500,00 euro; controversie non espressamente menzionate.
Art. 5.4 - Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 5.5 - Regolazione del Premio
Premesso che:
Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero di addetti che prestano l'attività dichiarata in Polizza.
Il numero degli addetti potrà essere acquisito o automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di Società privata specializzata ed è calcolato sulla media delle quattro rilevazioni trimestrali che precedono l'ultima disponibile alla data di consultazione; ovvero, qualora il suddetto dato non sia disponibile, attraverso l'acquisizione manuale dello stesso con dichiarazione a carico dell'assicurato.
Il Premio viene:
anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base della suddetta acquisizione automatica ovvero su dichiarazione dell'Assicurato. Qualora il numero degli addetti cambi, il Contraente non avrà alcun obbligo di comunicazione all'Impresa. Eventuali addetti in più rispetto al dato rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in garanzia e la differenza attiva del Premio verrà corrisposta in sede di regolazione del Premio.
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, in base all'ammontare del numero di addetti aggiornato automaticamente o manualmente (come sopra descritto). secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.
La regolazione del Premio potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
1. Prima del termine del periodo di assicurazione, l'Impresa effettuerà un'interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di Società privata specializzata per rilevare il numero degli addetti aggiornato, come sopra descritto.
Qualora l'interrogazione non dovesse riuscire l'Impresa chiederà al Contraente di fornire l'indicazione del numero aggiornato degli addetti e il contraente avrà 30 giorni di tempo per comunicare i dati all'Impresa.
2. L'impresa una volta acquisito automaticamente o manualmente il dato aggiornato degli addetti provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.
Il Premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il Premio pro capite indicato in scheda di Polizza per la differenza tra numero di addetti aggiornato ed il numero di addetti rilevato alla sottoscrizione.
DIFFERENZA ATTIVA
Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli addetti risulti superiore al Premio anticipato, in via provvisoria quale acconto di Premio, dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione.
Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.
DIFFERENZA PASSIVA
Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli addetti risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva) l'Impresa deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.
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6. Condizioni particolari di Assicurazione Sospensione Patente
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa si obbliga a corrispondere al Contraente:
a) Una diaria giornaliera prevista in Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella Polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato nel contratto. L'indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l'effettivo ritiro e fino all'ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione;
b) Il rimborso delle spese sostenute per conto del dipendente, fino al limite massimo di 1.000,00 euro, per la sua partecipazione a un corso di aggiornamento presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in Polizza;
c) Una indennità forfettaria di 1.000,00 euro in caso di sospensione a tempo indeterminato della patente indicata in Polizza per esaurimento totale dei punti;
d) Una indennità forfettaria di 1.000,00 euro in caso di revoca della patente indicata in Polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.
Art. 6.2 - Soggetti e rischi assicurati
I soggetti assicurati sono:
La Società Contraente, che ha diritto di ricevere le prestazioni previste in Polizza.
Le patenti, indicate analiticamente in Polizza, devono appartenere a:
nell'ambito delle Società Individuali e delle Società di Persone, esclusivamente a dipendenti e collaboratori in genere, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività aziendale.
Non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Titolare/i dell'Impresa, nonché dei Soci di essa.
nell'ambito delle Società di Capitali esclusivamente a collaboratori in genere, agli amministratori e ai rappresentanti con mandato in esclusiva, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività aziendale.
Non è in alcun caso assicurabile la Patente del/dei Soci, ancorché Amministratori.
Rischi assicurati sono:
La sospensione/ritiro della patente indicata in Polizza avvenuta in conseguenza di: incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali;
collisione fra veicoli a seguito della mancata osservanza della distanza di sicurezza (art. 149 del codice della strada); collisione fra veicoli per mancata osservanza dell'obbligo di arresto nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (art. 150 del nuovo codice della strada).
La sospensione/ritiro della patente avvenuta a seguito della violazione degli articoli del nuovo codice della strada, che riguardano:
limiti di velocità (art. 142);
posizione dei veicoli sulla carreggiata (art. 143); precedenza (art. 145);
violazione della segnaletica stradale (art.146); comportamento ai passaggi a livello (art. 147); sorpasso (art. 148);
uso cinture di sicurezza (art.172);
inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada (art. 176); guida in stato di ebbrezza (art.186).
Condizione per l'operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di operatività della Polizza.
Il pagamento è di solito effettuato al termine del periodo indennizzabile. E' tuttavia facoltà del Contraente richiedere che la diaria maturata venga corrisposta alla fine di ogni mese.
In ogni caso il Contraente è tenuto a dare avviso immediato all'Impresa dell'avvenuta restituzione della patente, fornendone copia.
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Condizioni di assicurazione Ed. 257 - 01/2021 ALLIANZ LEGAL PROTECTION BUSINESS
Nel caso del precedente articolo 6.1 - lettera b), il rimborso delle spese sostenute per conto del dipendente per la partecipazione al corso di aggiornamento presuppone che il punteggio sulla patente sia diventato inferiore a dieci punti in seguito a infrazioni commesse durante l'operatività della Polizza e che vengano consegnate all'Impresa copie dell'attestato di frequenza al corso e della fattura relativa alle spese sostenute.
Nel caso del precedente articolo 6.1 - lettera c), il rimborso delle spese sostenute per conto del dipendente che debba sottoporsi agli esami per riottenere il documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente, tale rimborso presuppone che le tutte le infrazioni siano commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che il dipendente non abbia superato l'esame di revisione. L'indennità viene corrisposta dall'Impresa previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente.
Nel caso del precedente articolo 6.1 - lettera d), il pagamento dell'indennità forfetaria presuppone che la perdita dei requisiti psichici e/o fisici sia avvenuta durante il periodo di operatività della Polizza e che venga consegnata all'Impresa copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente. derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto espressamente disposto per la difesa nei procedimenti penali;
Art. 6.3 - Esclusioni
L'assicurazione non opera quando i provvedimenti inerenti alla patente ed indicati nei precedenti articoli 6.1 e 6.2: dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art.187 del nuovo codice della strada);
sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Art. 6.4 - Particolari obblighi in caso di sinistro
A maggior chiarimento di quanto indicato nelle condizioni generali di assicurazione, il Contraente deve:
comunicare entro 15 giorni all'Impresa (a mezzo telefax, raccomandata), l'avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati;
fornire all'Impresa i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento;
prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che l'Impresa intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento;
attivare, previo accordo con l'Impresa, la procedura di ricorso contro il provvedimento di ritiro o di sospensione.
Art. 6.4 - Validità territoriale
Le garanzie prestate nella presente sezione sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi nei paesi Europei. Tuttavia per gli eventi verificatisi al di fuori del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx, la garanzia è operante per fattispecie analoghe a quelle elencate dalla presente Polizza e l'indennità viene corrisposta nella misura del 50%.
7. Condizioni particolari RETROATTIVITA' NEL PENALE
Questa estensione può essere richiesta per tutte le garanzie disponibili ad eccezione della Garanzia Sospensione patente.
RETROATTIVITA' DELLA GARANZIA PER PROCEDIMENTI PENALI
A parziale modifica dell'Art 1.1 "Limiti temporali della copertura assicurativa", la garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 3 anni antecedenti la data di decorrenza della Polizza, sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della Polizza. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della Polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara, anche per conto delle Persone Assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto imputabile alle Persone Assicurate stesse.
8. Condizioni particolari ESTENSIONE CASI DI RECUPERO CREDITI GIUDIZIALI
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Queste estensioni sono concedibili, a scelta del Contraente, esclusivamente in abbinamento alla garanzia Tutela Legale FULL.
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Pacchetto 4 casi in trattazione giudiziale
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di 15 denunce in trattazione stragiudiziale per ciascun anno assicurativo.
La trattazione stragiudiziale delle vertenze viene effettuata esclusivamente dall'Impresa, attraverso la propria struttura Sinistri, ed è limitata all'invio di una lettera di messa in mora al Cliente inadempiente.
Limitatamente a 4 denunce per ciascun anno assicurativo, delle quindici sopra indicate, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale; In tale fase la garanzia opera con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e limitatamente a valori di lite non inferiori a 1.000,00 euro per sinistro.
Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dall'Impresa, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc).
Pacchetto 6 casi in trattazione giudiziale
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di 15 denunce in trattazione stragiudiziale per ciascun anno assicurativo.
La trattazione stragiudiziale delle vertenze viene effettuata esclusivamente dall'Impresa, attraverso la propria struttura Sinistri, ed è limitata all'invio di una lettera di messa in mora al Cliente inadempiente.
Limitatamente a 6 denunce per ciascun anno assicurativo, delle quindici sopra indicate, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale; In tale fase la garanzia opera con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e limitatamente a valori di lite non inferiori a 1.000,00 euro per sinistro.
Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dall'Impresa, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc).
Pacchetto 8 casi in trattazione giudiziale
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di 15 denunce in trattazione stragiudiziale per ciascun anno assicurativo.
La trattazione stragiudiziale delle vertenze viene effettuata esclusivamente dall'Impresa, attraverso la propria struttura Sinistri, ed è limitata all'invio di una lettera di messa in mora al Cliente inadempiente.
Limitatamente a 8 denunce per ciascun anno assicurativo, delle quindici sopra indicate, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale; In tale fase la garanzia opera con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e limitatamente a valori di lite non inferiori a 1.000,00 euro per sinistro.
Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dall'Impresa, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc).
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