Costituzione e finalità
Regolamento per il funzionamento del “Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale” (CEISA).
Articolo 1
Gli Atenei di Chieti – Pescara, Teramo e L’Aquila (di seguito “Atenei”), congiuntamente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “X. Xxxxxxxx” (di seguito “IZSAM”), riconoscono l’esigenza di un’azione comune volta a promuovere l’informazione e l’aggiornamento in materia di tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali. Cio’ al fine di assicurare il rispetto degli animali, intesi come esseri senzienti portatori di autonomi progetti esistenziali, e di verificare che la sperimentazione di cui si proponga l’effettuazione sia necessaria per il raggiungimento di risultati significativi per importanza scientifica e per la promozione e protezione della salute umana e animale e dell’ambiente.
Tenendo conto che le funzioni di controllo relative all’attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita dal Dlgvo 4 marzo 2014, n. 26, sono delegate agli Organismi preposti al Benessere Animale (OpBA) istituiti presso ciascun centro, gli Atenei e l’IZSAM ritengono tuttavia utile conservare come specifico e comune organo di consulenza il “Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale”, in acronimo CEISA.
Il CEISA è stato istituito come “Comitato Etico Interateneo per la Sperimentazione Animale" con Decreto Rettorale congiunto degli Atenei di Teramo (27 Aprile 2009) e di Chieti - Pescara (7 Maggio 2009). Con decreto Rettorale del 25/11/2013 n. 786/2013 (come da verbale del Senato Accademico dell’Ateneo di Chieti - Pescara del 17/09/2013 e del Senato Accademico dell’Ateneo di Teramo del 16/10/2013) l’IZSAM entra a far parte del comitato, pertanto ridenominato “Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale”, mantenendo l’acronimo CEISA. Con decreto Rettorale del 11/12/2014 n. 1739/2014 (come da delibera del Senato Accademico dell’Ateneo di Chieti – Pescara del 09/09/2014 e del Senato Accademico dell’Ateneo di Teramo del 15/07/2014) l’Università degli Studi dell’Aquila entra a far parte del CEISA.
Il presente regolamento disciplina l'attività del CEISA, tenendo conto dell’attuazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
Articolo 2
Al CEISA compete di:
1) promuovere l’educazione alla sperimentazione animale e alla sua possibile sostituzione con metodi alternativi nelle strutture degli Atenei e degli altri Enti aderenti interessati e abilitati alla ricerca sperimentale con utilizzo di animali, operanti sul territorio della Regione Abruzzo;
2) svolgere su richiesta degli Organismi preposti al Benessere Animale, istituiti presso gli Atenei e gli Enti aderenti, servizi di consulenza in ordine alla stesura di progetti di ricerca che prevedano l’utilizzo di animali a fini sperimentali o altri fini scientifici presentati da docenti universitari o altro personale di ricerca afferente agli Atenei di Chieti – Pescara, Teramo e L’Aquila e dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise "X. Xxxxxxxx”, nonché dalle Aziende Sanitarie o da altri soggetti del territorio di riferimento;
3) valutare, su espressa richiesta dei ricercatori interessati, quei progetti di ricerca che coinvolgono animali che non ricadano in quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014.
Articolo 3
Il CEISA è composto da un minimo di 6 a un massimo di 12 membri, nominati di comune accordo dai rappresentanti legali delle strutture aderenti. I componenti del CEISA sono scelti tra docenti, ricercatori e altro personale afferente alle aree scientifiche interessate alla sperimentazione animale, in modo da rappresentare le seguenti competenze:
- medicina veterinaria;
- aspetti giuridici e bioetici;
- biologia e scienze della vita;
- medicina e chirurgia;
- farmacologia e tossicologia;
- metodiche alternative;
- etologia.
Sono organi del CEISA:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l’Assemblea dei componenti;
Il Comitato elegge il Presidente e il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.
Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
- promuove e coordina le attività del Comitato, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
- convoca e presiede le sedute, fissandone l’ordine del giorno;
- annualmente e su richiesta, relaziona ai vertici delle strutture in merito all’attività del Comitato;
- previo parere conforme del Comitato, amministra le risorse che siano eventualmente nelle disponibilità del Comitato.
I componenti del CEISA restano in carica per un periodo quinquennale e possono essere, secondo necessità, sostituiti di comune accordo dai Rettori degli Atenei e dal Direttore dell’IZSAM.
Art. 3 bis
Adesione di altri Enti di Ricerca
Nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti degli Atenei e dell’IZSAM, il CEISA potrà proporre l’adesione di altri Enti pubblici o privati che richiedano di entrare a farne parte. Tali adesioni dovranno avere caratteristiche tali da ampliare significativamente le competenze del CEISA, ai fini di una piu’ incisiva promozione di buone pratiche di laboratorio, tese al benessere degli animali e alla promozione dell’impiego di modelli alternativi.
Art. 3 ter
Procedura per l’adesione di altri Enti di Ricerca
La richiesta di apposita e motivata istanza di partecipazione al CEISA va’ indirizzata ai Magnifici Rettori degli Atenei e al Direttore Generale dell’IZSAM. Si procederà alla valutazione secondo la disciplina vigente. In caso di risposta favorevole, gli Enti di ricerca aderenti provvederanno ad individuare uno o più componenti che entreranno a far parte del CEISA. I componenti designati dall’Ente o Enti interessati saranno nominati con decreto congiunto degli Enti aderenti al CEISA.
Articolo 4
L’assemblea formale dei componenti si riunisce, anche per via telematica, almeno tre volte l’anno, ovvero ogni qualvolta venga convocata dal Presidente per sua iniziativa o per iniziativa della maggioranza dei componenti.
La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno, è corredata dalla documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, e viene comunicata per via telematica a ciascun componente, con preavviso minimo di 10 giorni.
Le riunioni del Comitato si svolgono telematicamente o, de visu, nelle strutture aderenti al CEISA. Per economicità di gestione il CEISA farà ricorso a procedure telematiche tutte le volte che ciò sia possibile. Le sedute telematiche saranno considerate valide a tutti gli effetti quando venga espresso parere dalla maggioranza dei componenti.
Le riunioni e le assemblee formali del CEISA saranno valide ad ogni effetto quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Delle riunioni del CEISA viene redatto, a cura della segreteria, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente ed approvato da tutti i componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, in forma palese, dai componenti istituzionali del CEISA presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o del vice- presidente supplente funzione.
I componenti del CEISA hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e di giustificare la loro eventuale assenza per via telematica o per iscritto.
Le funzioni di Segretario del CEISA sono affidate a personale individuato dal Presidente del CEISA, messo a disposizione dagli Atenei o Enti aderenti. Il Segretario partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte. Il segretario inoltre, cura i rapporti del CEISA con l’amministrazione degli Atenei e Enti aderenti, è responsabile del mantenimento dell’archivio dei progetti valutati, che deve essere reso disponibile per tutte le eventuali richieste da parte di singoli autorizzati o competenti autorità.
Il CEISA puo’ avvalersi della collaborazione dei Veterinari designati degli OpBA appartenenti alle istituzioni che partecipano al CEISA. I veterinari incaricati potranno partecipare, su invito, alle riunioni del CEISA, senza diritto di voto.
Tutti i componenti del CEISA sono tenuti alla totale riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, anche dopo la fine del loro incarico.
Articolo 5
Adozione di parere per progetto di ricerca
Il Comitato adotta e rende disponibile, anche per via telematica, la modulistica per la richiesta del parere sui progetti di ricerca che non ricadono in quanto normato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.26 (artt. 1 e 2).
Il Segretario accerta tempestivamente la completezza formale della richiesta pervenuta trasmettendo telematicamente, ove possibile, a ciascun componente la documentazione relativa al progetto di ricerca per cui è richiesto parere.
Per questioni che esulano dalle competenze dei componenti, il Comitato può interpellare esperti esterni qualificati, inviando loro la documentazione necessaria. Questi potranno presentare, a richiesta del Comitato, memoria scritta con valore consultivo nella formulazione del parere finale. In tal caso il parere sarà espresso nella prima riunione convocata a seguito della consultazione dell’esperto esterno o della ricezione della memoria scritta.
Il responsabile di un progetto che si ritiene necessiti di approfondimento potrà essere invitato a fornire specifici chiarimenti, anche mediante la partecipazione ad una specifica riunione dedicata.
In ogni caso il parere del CEISA dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla data della ricezione della richiesta, tenendo anche conto delle necessità e delle scadenze che emergano dal progetto o che siano esplicitate sia verbalmente o in forma scritta dal responsabile del medesimo.
Nella formulazione del parere, il Comitato tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:
a. le caratteristiche della specie animale interessata, il suo sviluppo neurofisiologico e la capacità di percepire privazioni e dolore;
b. l’obiettivo del progetto di sperimentazione, l’idoneità e la completezza delle informazioni fornite dalla documentazione presentata;
c. l’adeguatezza del protocollo e dei dati forniti in relazione agli obiettivi della ricerca, secondo le regole e le normative vigenti;
d. l’efficienza scientifica, ossia la possibilità di ottenere risultati validi con il minore numero possibile di animali impiegati;
e. l’idoneità del/i ricercatore/i per la ricerca proposta in relazione alla sua qualificazione ed esperienza;
f. l’adeguatezza della sede e del personale di supporto, e la disponibilità delle strutture alla ricerca stessa.
Il parere del Comitato è validamente espresso come favorevole con il consenso della maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente. Eventuali pareri difformi dei componenti potranno essere verbalizzati e riportati sul parere finale su richiesta degli stessi. Non è ammessa delega per i componenti assenti.
Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione. Su richiesta i pareri saranno espressi anche in lingua inglese.
I componenti del CEISA non possono esprimere il proprio parere in merito alle sperimentazioni per le quali sussista conflitto di interessi diretto. I componenti che dichiarano di trovarsi nella suddetta situazione non possono partecipare al voto e possono intervenire nella discussione solo se il Presidente ne fa esplicita richiesta.
Articolo 6 Risorse
Il CEISA opera a titolo gratuito ma potrà avvalersi, per le proprie funzioni, di risorse appositamente destinate sui bilanci degli Atenei e di altri Enti di ricerca aderenti.
Articolo 7 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute negli Statuti e Regolamenti degli Atenei, in quanto applicabili.
Modifiche al regolamento potranno essere discusse e approvate dalla maggioranza dei componenti.
Il presente regolamento entra in vigore e sarà visualizzato sul sito del CEISA dopo la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale degli Atenei.