CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
CONTRATTO
di
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Versione del 01.06.2019
Ceresio SIM S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxx,00 – 00000 - Xxxxxx - Tel.: +39.02.30377.351- Fax: x00.00.00000.000
xxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx
Capitale Sociale: € 14.000.000 int. vers. - Codice Fiscale, P. IVA e Registro Imprese CCIAA di Milano n. 04456340969 - REA di Milano n.
1749834 - Codice ABI 16419.4 - Iscritta all’Albo delle SIM al numero 225 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio S.A.
CONTRATTO DI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
CONTRATTO N._
Cognome e Nome (di seguito il CLIENTE)
Luogo e Data di nascita / /
Cognome e Nome (di seguito il Cointestatario)
Luogo e Data di nascita / /
PREMESSO CHE
a) La CERESIO SIM (di seguito indicata come la “SIM”) è autorizzata alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi della Normativa di Riferimento (per tale intendendosi, fatte salve successive modifiche e integrazioni: i regolamenti comunitari e la normativa, di carattere primario e secondario, concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari e, comunque, il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 e i regolamenti Consob di attuazione, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, le circolari e i provvedimenti attuativi della Banca d’Italia; la normativa di carattere primario e secondario in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e provvedimenti di attuazione; la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
b) ai sensi degli artt. da 44 a 49 del Regolamento UE 565/2017, la SIM si è adoperata al fine di verificare, per quanto ragionevolmente possibile, che il CLIENTE abbia esaminato e compreso prima della conclusione del contratto i termini dello stesso, le informazioni sull’impresa di investimento ed i suoi servizi, sugli strumenti finanziari, sui costi e sugli oneri, le informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, nonché le altre informazioni relative alla classificazione del CLIENTE, alle strategie di trasmissione degli ordini e di gestione dei conflitti di interesse;
c) Il CLIENTE dichiara :
✓ Di essere a conoscenza che il servizio di Consulenza in materia di investimenti prestato dalla SIM si configura come “non indipendente” in quanto le raccomandazioni personalizzate fornite dalla SIM al CLIENTE possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la SIM ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la SIM ha stipulato ed in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento / distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della
Normativa di riferimento;
✓ di aver ricevuto esaurienti informazioni sulla natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni su strumenti finanziari e su qualsiasi atto, fatto o circostanza la cui conoscenza è necessaria per effettuare adeguate scelte di investimento o di disinvestimento;
✓ di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali di seguito riportate nonché dei relativi allegati, che con la sottoscrizione da parte del CLIENTE divengono parte integrante e sostanziale del presente contratto,
✓ che è a conoscenza del fatto che la SIM presta il servizio di consulenza in abbinamento con il servizio di trasmissione e ricezione degli ordini e che in data
/ / è stato sottoscritto tra la Ceresio SIM ed il cliente il contratto di “Ricezione e trasmissione di ordini” (con medesimo riferimento numerico, di seguito anche “portafoglio”) e a quell’accordo contrattuale si rimanda per tutti gli aspetti di carattere generale tra gli i quali vanno menzionati in maniera non esaustiva: i conflitti d’interesse, la cessione del contratto, la durata del rapporto, le modificazioni del contratto, i poteri di rappresentanza, l’inopponibilità delle cause di cessione, l’invio comunicazioni, il computo dei termini, la legge applicabile e il foro ;
✓ ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob come di volta in volta modificato il Cliente ha fornito tutte le informazioni circa la propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio prestato dalla SIM, la propria situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite ed i propri obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio di cui all’allegato “A” - "Scheda informativa cliente – Sezione 1 ".
Il CLIENTE informerà prontamente la SIM di ogni variazione rilevante delle informazioni fornite.
✓ il CLIENTE ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite la "Scheda Informativa CLIENTE” è finalizzata all’acquisizione, da parte della SIM, di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
✓ il CLIENTE è stato debitamente informato, prima della conclusione del contratto, della correlazione esistente tra il rendimento atteso e la rischiosità di un investimento in prodotti e strumenti finanziari, tale per cui a un rendimento più alto corrisponde una maggiore esposizione al rischio di subire perdite;
✓ il CLIENTE intende conferire alla SIM l’incarico di prestare a suo favore il servizio di consulenza in materia di investimenti come definito dall’art. 1, comma 5-septies, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato (“TUF”).
TUTTO CIÒ PREMESSO,
il CLIENTE conferisce alla SIM l’incarico di prestare in suo favore il servizio di “Consulenza in materia di investimenti”, nei termini e alle condizioni che seguono.
ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 - RISCHI DELLE OPERAZIONI
Il CLIENTE, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari di cui al documento informativo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto di Xxxxxxxx e Trasmissione di Xxxxxx, essendo consapevole che ogni operazione è da lui compiuta autonomamente, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:
a) le obbligazioni assunte dalla SIM sono obbligazioni di mezzi e non di risultato: pertanto, attraverso le raccomandazioni personalizzate, il CLIENTE non avrà la certezza del buon esito dei propri investimenti;
b) con riferimento alle operazioni aventi a oggetto strumenti e prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l’eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente.
Il CLIENTE si dichiara pienamente informato di quanto segue:
a) nelle operazioni di investimento e disinvestimento il rischio non è eliminabile; i servizi di cui al presente contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna certezza in merito al fatto di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del CLIENTE gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
B) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
3.1 All’atto della sottoscrizione del contratto il CLIENTE è tenuto a fornire alla SIM i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo in conformità e alle vigenti disposizioni di legge e alla Normativa di Riferimento, previo rilascio di apposita procura speciale. Il CLIENTE potrà indicare soggetti autorizzati a rappresentarlo anche nel corso del rapporto con la SIM; in tali casi la comunicazione dei dati identificativi degli stessi alla SIM avverrà al momento della designazione.
ART. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO
4.1 Nella prestazione del servizio di “Consulenza in materia di investimenti” (di seguito anche il “Servizio”), la SIM fornisce al CLIENTE, in via continuativa, dietro sua richiesta o di propria iniziativa, raccomandazioni
personalizzate aventi a oggetto operazioni su strumenti e prodotti finanziari.
4.2 Il CLIENTE prende atto del fatto che la SIM non presta in suo favore, in difetto di conclusione di un diverso e specifico contratto scritto, alcun servizio di costruzione di portafogli modello o di verifica di adeguatezza di portafogli di investimento del CLIENTE.
4.3 La SIM si impegna a fornire al Cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.
ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
5.1 La SIM fornirà le raccomandazioni personalizzate con la diligenza professionale prevista dall’art. 21, comma 2 del decreto legislativo nr. 58/1998 (TUF).
5.2 La SIM fornirà raccomandazioni personalizzate al CLIENTE anche di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta del CLIENTE stesso, qualora questi senta l’esigenza di un consiglio di investimento, mantenimento o disinvestimento relativo al proprio portafoglio titoli.
5.3 La prestazione del servizio potrà anche essere svolta nei confronti del CLIENTE con la trasmissione di una lista di strumenti finanziari selezionati e raccomandati dalla SIM e adeguati per il cliente.
5.3 Il CLIENTE sarà libero di NON avvalersi della SIM al fine di dare corso alle operazioni di investimento e o di disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.
5.4 La SIM non avrà l’obbligo di verificare se, per effetto dell’esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del presente contratto, siano acquisite dal CLIENTE (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il CLIENTE sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.
5.5 Al fine di ottemperare agli obblighi regolamentari previsti a suo carico, la SIM procederà alla registrazione su supporto durevole (magnetico o equivalente) delle conversazioni o delle comunicazioni intercorrenti tra il CLIENTE e la SIM che diano luogo o possano dar luogo alla prestazione del servizio di CONSULENZA. Il CLIENTE si dichiara informato del fatto che la SIM è tenuta a conservare le registrazioni per un periodo di 5 anni e che copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del CLIENTE, per un analogo periodo di tempo.
ART. 6 - COMPENSI E SPESE
6.1 Il compenso per la prestazione del Servizio che il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere alla SIM è dettagliatamente specificato nell’Allegato A.
6.2 Il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere anche le spese documentate. Il CLIENTE sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla SIM di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento del Servizio.
6.3 La SIM fornirà al cliente, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, informazioni aggregate sui costi ed gli oneri. Fermo il diritto del cliente di richiedere la rappresentazione analitica dei costi, oneri e incentivi e maggiori dettagli sulla documentazione ricevuta.
ART. 7 - COINTESTAZIONE
7.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla SIM a uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
7.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a istruzioni impartite soltanto da uno di essi.
7.3 Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, ciascuno dei cointestatari singolarmente può ricevere o richiedere la prestazione del Servizio con piena liberazione della SIM anche nei confronti degli altri cointestatari.
ART. 8 - ADEGUATEZZA
8.1 La SIM fornisce raccomandazioni in relazione a operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentono l’adeguatezza del portafoglio titoli del CLIENTE rispetto al suo profilo, come ricostruito sulla base delle sue risposte alla Scheda Informativa Clientela sottoscritto unitamente al contratto di Raccolta e Trasmissione degli ordini indicato nelle premesse.
8.2 Il CLIENTE si impegna a fornire alla SIM informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate e a informare la SIM tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio. Il CLIENTE si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
8.3 Il CLIENTE prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la SIM di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
8.4 In caso di rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza sarà condotta prendendo come riferimento il profilo abbinato al questionario che avrà ottenuto il punteggio più basso.
8.5 La SIM non formulerà raccomandazioni che non risultino adeguate per il CLIENTE e in ogni caso non esegue disposizioni del CLIENTE di acquisto o di sottoscrizione, che non risultino adeguate per il CLIENTE all’esito della valutazione di adeguatezza.
ART. 9 - RENDICONTAZIONE
9.1 A fronte dell’elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata, l’operazione o le operazioni discendenti o derivanti dalla stessa verranno riepilogate su apposito documento, datato e trasmesso al cliente su supporto durevole. Nel documento verranno illustrate le ragioni per cui la raccomandazione fornita è adeguata per il CLIENTE.
9.2 La SIM trasmetterà al CLIENTE, con periodicità trimestrale, un report riepilogativo delle raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento.
9.3 Il CLIENTE può chiedere, informato del diritto di avere tutte le informazioni in formato cartaceo, di ricevere i report via e-mail.
9.4 Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla SIM entro 60 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.
ART. 10 - CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
10.1 II presente contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione dell’esemplare di sua spettanza da parte della SIM.
10.2 Nel caso di sottoscrizione non contestuale, l'accettazione della SIM sarà comunicata al CLIENTE inoltrandogli secondo quanto previsto al successivo Art. 10.3 oppure all’eventuale indirizzo mail indicato dal cliente, l’esemplare del contratto debitamente sottoscritto da questa ultima.
10.3 Nell'ipotesi in cui il contratto sia concluso in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della SIM, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, l'efficacia dello stesso è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del CLIENTE. Entro detto termine il CLIENTE potrà comunicare il proprio recesso senza spesa né corrispettivo alla SIM o al promotore finanziario.
10.4 Alla SIM è riservata la facoltà di modificare in qualsiasi momento le disposizioni che regolano il presente contratto, ivi compresa la misura delle commissioni e spese, previa comunicazione scritta da inviare al CLIENTE, con preavviso non inferiore ai 15 giorni, all’ultimo indirizzo indicato dal CLIENTE medesimo. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del CLIENTE, le modifiche si intendono da questi accettate, fatto salvo il suo diritto di recesso.
10.5 Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto, senza necessità di del ricorso alla procedura prevista nel presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla normativa di riferimento pro tempore vigente.
ART. 11 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
11.1 Resta inteso che le raccomandazioni personalizzate fornite dalla SIM possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza per il CLIENTE a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, l’intempestiva esecuzione da parte del CLIENTE delle raccomandazioni non potrà in alcun modo essere imputata alla SIM.
11.2 La SIM non assicura alcun specifico risultato in merito alle opinioni, alle indicazioni, ai consigli, o alle raccomandazioni fornite, ovvero agli studi ed alle pubblicazioni effettuate, e non assume alcuna responsabilità in ordine al buon esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte.
CONFLITTO DI INTERESSE
ART. 12 - CONFLITTI DI INTERESSE
12.1La SIM adotterà, conformemente a quanto previsto dalla propria politica di gestione dei conflitti di interesse (sintetizzata nella specifica informativa consegnata al CLIENTE in fase di stipula contrattuale), ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, anche in relazione a soggetti aventi con la SIM un legame di controllo, diretto o indiretto, nonché alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il CLIENTE o tra il CLIENTE e altri clienti della SIM nella prestazione dei servizi di investimento o accessori, al fine di evitare che tali conflitti di interesse ricadano negativamente sul CLIENTE.
12.2La SIM, ove le misure adottate ai sensi del comma precedente non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza l’eliminazione del rischio di danneggiare gli interessi del CLIENTE in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il CLIENTE, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il CLIENTE possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste.
12.3Ove l’operazione debba essere conclusa telefonicamente, la SIM fornirà al CLIENTE l’informativa sul conflitto di interessi di cui al comma 2 in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
12.4La SIM informerà prontamente il CLIENTE di ogni cambio della propria strategia di gestione dei conflitti di interesse.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto riguarda le “Disposizioni generali” si rimanda al contratto relativo alla “Ricezione e Trasmissione di ordini” indicato nelle premesse, le cui clausole si intendono qui integralmente riportate ed accettate dal cliente con la sottoscrizione del presente contratto.
ART. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
13.1Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
13.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
13.3Il CLIENTE è informato che, ai sensi del D.Lgs 28/2010, prima di esercitare in giudizio un’azione relativa al presente contratto, è obbligatorio devolvere ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione del presente contratto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 ed il cui funzionamento è stato disciplinato dalla Consob con la propria delibera n. 19602 del 04 maggio 2016.
ALLEGATI
ART. 14 - ALLEGATI
Xxxxx parte integrante del presente contratto di Consulenza in materia di investimenti i seguenti allegati:
✓Allegato “A” - Commissioni e Spese
✓Allegato “B” - Scheda anagrafica cliente e cointestatari
✓Allegato “C” - Procuratori incaricati
✓Allegato “D” - Disposizioni particolari
✓Allegato “E” - Corrispondenza
✓Allegato “F” - Regole di comportamento del Promotore Finanziario
✓Allegato “G”- Informativa ai sensi della Legge sulla
Privacy
✓Allegato “H” - Consenso al trattamento dei dati
personali
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., il CLIENTE dichiara di avere attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare espressamente e specificamente, le seguenti clausole:
- Art. 2, “Rischi delle Operazioni”
- Art. 5, comma 3 “Facoltà di non trasmettere gli ordini”
- Art. 12, “Conflitto d’interessi”
- Art. 13, “Legge applicabile e foro competente”
TITOLARE EFFETTIVO
Con la sottoscrizione del presente contratto il CLIENTE dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di essere il TITOLARE EFFETTIVO del rapporto anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
CLIENTE
COINTESTATARIO (1)
COINTESTATARIO (3)
Luogo e data
Luogo e data
CERESIO SIM SpA
Il Direttore Generale
CONTRATTO
di
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
- ALLEGATI -
Versione del 01.06.2019
Ceresio SIM S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxx,00 – 00000 - Xxxxxx - Tel.: +39.02.30377.351- Fax: x00.00.00000.000
xxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx
Capitale Sociale: € 14.000.000 int. vers. - Codice Fiscale, P. IVA e Registro Imprese CCIAA di Milano n. 04456340969 - REA di Milano n.
1749834 - Codice ABI 16419.4 - Iscritta all’Albo delle SIM al numero 225 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio S.A.
INDICE
A. Commissioni e Spese pag.3
B. Scheda anagrafica cliente e cointestatari pag.4
C. Procuratori incaricati pag.5
D. Disposizioni particolari pag.6
E. Corrispondenza pag.6
F. Regole di comportamento del Promotore Finanziario pag.7
G. Informativa ai sensi della Legge sulla Privacy pag.8
H. Consenso al trattamento dei dati personali pag.9
DOCUMENTI DEL CLIENTE/I
❑ Fotocopia del documento d’identità del CLIENTE/I, di eventuali Cointestatari e/o del Titolare effettivo/i
❑ Fotocopia del codice fiscale del CLIENTE/I, di eventuali Cointestatari e/o del Titolare effettivo/i
ALLEGATO “A” – COMMISSIONI E SPESE
COMMISSIONE DI CONSULENZA ANNUA
o La SIM applicherà una commissione annua pari a :
❑ 0,5% del valore del portafoglio Fino al controvalore di 2 milioni di Euro
❑ 0,4% del valore del portafoglio Fino al controvalore di 5 milioni di Euro
❑ 0,3% del valore del portafoglio Oltre il controvalore di 5 milioni di Euro
Il valore del Portafoglio viene calcolato trimestralmente sul patrimonio medio, tenuto conto dei conferimenti e dei prelievi effettuati nel trimestre. Nel caso dei fondi, il valore (Nav) è l’ultimo ufficialmente disponibile al momento del calcolo delle commissioni di Consulenza. L’addebito sul conto amministrato del Cliente viene effettuato l’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre.
La commissione di Consulenza non si applica sul patrimonio investito in liquidità.
La SIM si riserva la possibilità di non applicare le proprie commissioni di Ricezione e Trasmissione Ordini sulle operazioni disposte dal CLIENTE a fronte di raccomandazioni effettuate dalla SIM in esecuzione del Servizio di Consulenza.
NOTE
COMMISSIONI DI PERFORMANCE
o Commissione di Performance sul “risultato del Portafoglio”
La SIM applicherà una commissione di performance pari al del risultato del portafoglio. Il calcolo della performance sarà effettuato trimestralmente, al netto delle commissioni di Ricezione e Trasmissioni Ordini, spese e imposte.
L’addebito sul conto amministrato del Cliente viene effettuato l’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre.
La commissione di performance sarà calcolata tenendo conto non soltanto dei risultati positivi, ma anche delle eventuali perdite pregresse (i.e. Clausola: High Water Mark).
NOTE
FIRMA PER ACCETTAZIONE DELL’ALLEGATO “A – COMMISSIONI E SPESE”
Luogo e Data
CLIENTE
ALLEGATO “B” – SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE E COINTESTATARI
CLIENTE
Cognome | Nome | ||
Ragione Sociale | ❑ Legale Rappresentante | ❑ Dir.Generale | ❑ Altro |
Codice fiscale | P.Iva | Data di nascita/costituzione | Luogo |
Prov. | Stato | Sesso | Telefono |
E-mail / PEC | Residenza/sede legale | ||
Comune | Cap | Prov. | Stato |
Professione | Settore attività | ||
Ramo attività | Tipo di Documento | N documento/Iscrizione CCIA | |
Data di rilascio | Luogo di rilascio | Autorità di rilascio |
1° COINTESTATARIO
Cognome | Nome | ||
Ragione Sociale | ❑ Legale Rappresentante | ❑ Dir.Generale | ❑ Altro |
Codice fiscale | P.Iva | Data di nascita/costituzione | Luogo |
Prov. | Stato | Sesso | Telefono |
E-mail / PEC | Residenza/sede legale | ||
Comune | Cap | Prov. | Stato |
Professione | Settore attività | ||
Ramo attività | Tipo di Documento | N documento/Iscrizione CCIA | |
Data di rilascio | Luogo di rilascio | Autorità di rilascio |
2° COINTESTATARIO (per ulteriori cointestatari utilizzare un modulo aggiuntivo)
Cognome | Nome | ||
Ragione Sociale | ❑ Legale Rappresentante | ❑ Dir.Generale | ❑ Altro |
Codice fiscale | P.Iva | Data di nascita/costituzione | Luogo |
Prov. | Stato | Sesso | Telefono |
E-mail / PEC | Residenza/sede legale | ||
Comune | Cap | Prov. | Stato |
Professione | Settore attività | ||
Ramo attività | Tipo di Documento | N documento/Iscrizione CCIA | |
Data di rilascio | Luogo di rilascio | Autorità di rilascio |
ALLEGATO “C” PROCURATORI INCARICATI
Con riferimento al “Contratto relativo ai servizi d’investimento, di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti , custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro, concessione di finanziamenti” aperto presso di Voi a mio nome n° ; Vi prego di voler prendere nota che AUTORIZZO le persone sotto indicate a compiere in mio nome e conto qualsiasi operazione e più precisamente:
❑ solo alla visione del contenuto del conto, ricezione della reportistica periodica;
❑ richiedere raccomandazioni personalizzate;
❑
1° PROCURATORE INCARICATO
Cognome | Nome | |||
Indirizzo di residenza | N.civico | Comune | ||
Cap | Prov | Stato | ||
Codice fiscale/p.IVA | Data di nascita | Luogo di nascita | ||
Prov | Stato | Sesso | Recapito telefonico | |
Fax | Documento | |||
N. documento | Ente e data del rilascio | |||
Firma: |
2° PROCURATORE INCARICATO
Cognome | Nome | |||
Indirizzo di residenza | N.civico | Comune | ||
Cap | Prov | Stato | ||
Codice fiscale/p.IVA | Data di nascita | Luogo di nascita | ||
Prov | Stato | Sesso | Recapito telefonico | |
Fax | Documento | |||
N. documento | Ente e data del rilascio | |||
Firma: |
con promessa di xxxx e valido e con impegno da parte mia a tenerVi manlevati ed indenni da qualsiasi responsabilità, danno o molestia.
Nel caso di più procuratori ciascuno è autorizzato ad operare con firma :
❒ CONGIUNTA ❒ DISGIUNTA
Il presente mandato è da considerarsi valido fino al giorno in cui Vi sarà pervenuta una mia comunicazione scritta di revoca.
2° Procuratore
1° Procuratore
CLIENTE
Luogo e Data
FIRMA PER ACCETTAZIONE DELL’ALLEGATO “C” – PROCURATORI INCARICATI”
ALLEGATO “D” DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Il CLIENTE può disporre delle condizioni alle quali CERESIO SIM deve adeguarsi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali
FIRMA PER ACCETTAZIONE DELL’ALLEGATO “D – DISPOSIZIONI PARTICOLARI”
Luogo e Data
CLIENTE
ALLEGATO “E”
INDIRIZZO DELLA CORRISPONDENZA
Da compilarsi solo se l’indirizzo di residenza differisce da quello di domiciliazione della corrispondenza
Io sottoscritto/a rapporto n° Vi chiedo/iamo di:
❑ Inviare tutta la corrispondenza al seguente indirizzo :
Indirizzo N. civico CAP Comune Prov. Stato Recapito telefonico / Fax / E-mail
❑ Trattenere la corrispondenza presso i Vostri uffici, come da contratto di servizio a Voi conferito
Vi confermo/iamo di essere perfettamente consapevole/i del fatto che in virtù di tale scelta ogni contabile, estratto conto, lettera, notifica, comunicazione o dichiarazione si riterrà da me/noi conosciuta non appena essa sarà pervenuta all’indirizzo da me/noi sopra indicato.
❑ Trasmettere la corrispondenza al seguente indirizzo di posta elettronica :
Vi confermo/iamo di essere perfettamente consapevole/i del fatto che in virtù di tale scelta ogni contabile, estratto conto, lettera, notifica, comunicazione o dichiarazione si riterrà da me/noi conosciuta non appena essa sarà pervenuta all’indirizzo di posta elettronica indicato. Mi impegno a comunicarVi ogni modifica dell’indirizzo di posta elettronica.
Il CLIENTE riterrà da Lui conosciuta ogni contabile, estratto conto, lettera di notifica, dichiarazione, etc. NON appena sarà pervenuta all’indirizzo
sopra indicato.
FIRMA PER ACCETTAZIONE DELL’ALLEGATO “E – INDIRIZZO DELLA CORRISPONDENZA”
Luogo e Data
CLIENTE
ALLEGATO “F”
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEi CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi della normativa vigente, il PROMOTORE FINANZIARIO :
- DEVE consegnare al CLIENTE od al potenziale CLIENTE, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo ed i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza ;
- DEVE consegnare al CLIENTE od al potenziale CLIENTE, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la CLIENTELA deve adempiere alle prescrizioni del Regolamento Intermediari - n° 16190 del 29/10/2007;
- con specifico riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, deve chiedere al CLIENTE od al potenziale CLIENTE informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Intermediari. In particolare il promotore deve richiedere al CLIENTE o potenziale CLIENTE notizie circa :
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento finanziario o di servizio;
b) la situazione finanziaria;
c) gli obiettivi d’investimento;
e deve informare il CLIENTE o potenziale CLIENTE che qualora questi NON comunichi le notizie di cui al punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- NON incoraggia un CLIENTE o potenziale CLIENTE a NON fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- Nel caso in cui l’Intermediario per conto del quale opera NON sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il CLIENTE non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, NON può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il CLIENTE basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- NON PUO’ RICEVERE DAL CLIENTE ALCUNA FORMA DI COMPENSO OVVERO DI FINANZIAMENTO;
- Non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del CLIENTE o potenziale CLIENTE o comunque al medesimo collegati.
2° Cointestatario
1° Cointestatario
CLIENTE
Luogo e Data
FIRMA PER ACCETTAZIONE DELL’ALLEGATO “F – COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI ”
ALLEGATO “G”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare e responsabile della Protezione dei Dati
La presente informativa è resa dalla Ceresio SIM S.p.A. (in qualità di controllante) e dalle società Global Selection SGR
S.p.A. ed Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. (in qualità di controllate) di seguito assieme nominate “Gruppo Ceresio Italia”. Le società che costituiscono il Gruppo Ceresio Italia sono Titolari del trattamento dei dati personali dei propri clienti (gli “Interessati”) e sono corresponsabili fra loro (“Contitolari”) per i trattamenti dei dati personali effettuati, come previsto dal regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR (il “Regolamento”) all’ Art. 26.
Fra le società del Gruppo Ceresio Italia sono stabiliti i ruoli e le responsabilità di ciascuna di esse nella loro qualità di soggetti contitolari del trattamento dei dati personali. Ciò implica che il nostro Cliente può contare su una tutela dei propri dati coerente fra tutte le società del Gruppo e può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento. Concretamente, dunque, il nostro cliente può chiamare o scrivere ai contatti del Gruppo Ceresio Italia e ottenere soddisfazione alle proprie richieste a prescindere dalla società di cui è cliente.
Il Gruppo Ceresio Italia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (di seguito, per brevità, il “DPO”), che può essere contattato dagli Interessati, ai seguenti recapiti, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento:
- Tramite contatto telefonico al numero 00 000 00 000;
- Tramite Fax utilizzando il numero 02 303 77 249;
- Tramite posta elettronica xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
- Tramite posta ordinaria all’indirizzo Ceresio SIM S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX).
Il Gruppo Ceresio Italia è consapevole di quanto sia importante la tutela dei dati personali dei propri clienti, dipendenti e collaboratori. Viene perciò garantito il massimo impegno verso questo obiettivo.
Il Gruppo Ceresio Italia fa parte del Gruppo Banca del Ceresio, con controllante Banca del Ceresio SA con sede a Lugano.
2. Finalità del trattamento
Tutti i dati raccolti saranno raccolti e trattati in rispetto alle prescrizioni del Regolamento, in modo lecito, corretto e trasparente, per le finalità di seguito indicate, in maniera adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, e soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza.
I trattamenti possono avere le seguenti finalità:
A) Finalità dirette per la conclusione, la gestione e l’esecuzione di contratti attinenti esclusivamente all’esercizio e alla prestazione dei servizi finanziari, a cui le società del Gruppo sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle finalità connesse con gli obblighi di legge o di regolamento;
B) Finalità dirette di informazione e promozione di nuovi servizi o prodotti, nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato
A) per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni quali a scopo indicativo e non esaustivo (Raccolta; Registrazione e Organizzazione; Elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela);
B) con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente connesse con le finalità di cui al punto 2 e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali in ottemperanza alle vigenti normative.
C) E’ svolto direttamente dall’organizzazione del Gruppo Ceresio Italia e da soggetti esterni a tale scopo specificatamente selezionati e monitorati dal Gruppo stesso, i quali operano in qualità di Responsabili al trattamento.
I documenti e le informazioni elettroniche detenute dal Gruppo Ceresio Italia, saranno conservate almeno 10 anni dopo l’ultima registrazione contabile e la chiusura del rapporto contrattuale, come meglio articolato nell’ Art. 2220 del Codice Civile. I documenti e le informazioni saranno cancellate entro l’anno solare successivo il periodo di conservazione indicato.
4. Natura dei dati trattati
Il Gruppo Ceresio Italia tratta i dati personali dell’Interessato relativi a: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, codice fiscale e/o partita Iva, estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN, ABI, CAB, e numeri di conto corrente), i dati relativi alla situazione personale, patrimoniale, reddituale o finanziaria, i dati relativi al grado di istruzione, obbiettivi di investimento e alla occupazione dell’Interessato.
Il Gruppo Ceresio Italia non tratta dati "sensibili" che afferiscano l’Interessato (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) a meno che una determinata operazione richiesta dall’Interessato non determini la possibile conoscenza
di un dato sensibile, la quale resterà soggetta a futura ulteriore e specifica manifestazione di consenso da parte dell’Interessato.
5. Fonte del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, oppure possono essere acquisiti dal Gruppo Ceresio Italia da soggetti terzi (Banche, Rete di distribuzione dei fondi di investimento, collocatori, società del Gruppo Banca del Ceresio).
6. Conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato il conferimento dei dati personali possono essere:
A) Necessari alla conclusione del contratto o alla esecuzione del rapporto giuridico in essere (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione, indirizzo di posta elettronica, etc.). Fra questi dati includiamo quelli previsti dalla normativa specifica sulla necessità di conoscere il profilo di rischio del cliente.
B) Facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di promozione e informazione commerciale nei confronti dell’Interessato, nonché indagini sulla qualità dei servizi erogati dalle società del Gruppo Ceresio Italia e sulla soddisfazione dei clienti.
7. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
A) Nei casi di cui al Punto 6 Lettera A comporta l’impossibilita di concludere o di eseguire il presente contratto.
B) Nel caso di cui al Punto 6 Lettera B non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione.
8. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati
I dati personali possono essere comunicati a società esterne che li utilizzeranno in qualità di “Responsabili” ai sensi del Regolamento:
A) per le finalità di cui al Punto 2- Lettera A):
- Pubbliche Amministrazioni, Società di revisione (indicata negli atti di bilancio), ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e obbligatoria in adempimento a leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- Istituti di Credito; SIM; SGR; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione documentale; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela) (indicate sul plico postale); Organismi associativi; Consob; Banca d’Italia; le Banche Sub-Depositarie; e comunque soggetti che svolgono attività per le finalità indicate al punto 2; nonché studi legali per la gestione di eventuali reclami e controversie;
- Altre Società del gruppo di appartenenza aventi la sede in paesi dell’U.E. o in Svizzera (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione e di supporto alle attività di gestione.
B) per le finalità di cui al Punto 2 Lettera - B):
- a società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti terzi designati dalla SIM quali Responsabili del trattamento. L’elenco di questi soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.
- Inoltre il Gruppo Ceresio Italia potrà comunicare le informazioni segnalate relative alle operazioni poste in essere dall’Interessato e ritenute “sospette” ai sensi della normativa in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo.
9. Diffusione dei dati
I dati personali NON sono soggetti a diffusione.
10. Luogo dei trattamenti e trasferimento dei dati all’Estero
I trattamenti saranno svolti dai Contitolari in Italia e in Svizzera, in relazione alle infrastruttura tecniche o alla organizzazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati per le attività indicate al precedente punto 8.
11. Diritti dell’Interessato
L’Interessato gode dei diritti stabiliti negli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento.
Nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’Interessato, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Inoltre l’Interessato ha altresì diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso a tali dati personali e alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali in questione; (c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x. 000 00000 XXXX Fax: (x00) 00.00000.0000 Centralino telefonico: (x00) 00.000000 E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx;
(g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l'esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento stesso. L’Interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e al diritto ad opporsi al processo decisionale automatizzato (art. 22).
Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 o 14 del Regolamento ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento sono gratuite, salvo il caso in cui tali richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, in cui il titolare del trattamento può: (a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure (b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
ALLEGATO “H”
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente allegato, salvo ogni diritto come sopra specificato, l’Interessato dichiara di aver ricevuto, preso visione e accettato i termini dell’Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (questo documento).
2° Cointestatario
1° Cointestatario
CLIENTE
Luogo e Data
In particolare, salvo ogni diritto come sopra specificato, Le chiediamo di esprimere il consenso specifico al trattamento dei dati personali per le altre finalità funzionali alle attività del titolare, che riteniamo pertinenti e utili per migliorare i servizi che La/Vi riguardano e per farLe/Vi conoscere i nuovi prodotti e servizi offerti dalla CERESIO SIM S.p.A. e da altre società del gruppo di appartenenza:
A) indagini sulla qualità dei servizi erogati e sulla
soddisfazione dei clienti ❑ ACCONSENTO ❑NON ACCONSENTO
CLIENTE | 1° Cointestatario | 2° Cointestatario |
B) comunicazioni per l’informazione di nuovi prodotti e servizi pertinenti o complementare o innovativi rispetto a quelli già sottoscritti,
❑ ACCONSENTO ❑NON ACCONSENTO
CLIENTE | 1° Cointestatario | 2° Cointestatario |