CAMERA ARBITRALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO REGOLAMENTO
CAMERA ARBITRALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento di procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo (di seguito “Camera Arbitrale Forense”).
Art. 2 La convenzione arbitrale
a) La procedura arbitrale è amministrata e regolata dalla Camera Arbitrale Forense, laddove sia stata stipulata, in forma scritta, una convenzione arbitrale che non abbia per oggetto diritti indisponibili e che preveda il rinvio al presente Regolamento.
b) La convenzione arbitrale deve risultare per atto scritto o comunque desumibile dalla volontà delle parti espressa per iscritto, anche a mezzo fax o messaggio telematico, nel rispetto della normativa che disciplina la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
c) Il Regolamento è altresì applicato se un soggetto deposita alla Camera Arbitrale Forense una domanda contenente la proposta, comunque espressa, di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo. Contemporaneamente, a cura della parte richiedente, la domanda dovrà essere inviata alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo “pec”. Per l’applicazione del Regolamento, la controparte dovrà far pervenire accettazione scritta entro venti giorni dal ricevimento della proposta di arbitrato.
Art. 3 Domanda di arbitrato
La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare presso la Segreteria Arbitrale una domanda di arbitrato, sottoscritta dalla parte stessa o dal suo difensore munito di procura, e contenente:
a) Il nome, l’indirizzo, il codice fiscale e l’eventuale elezione di domicilio del richiedente e il suo indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
b) I documenti in cui è contenuta, o da cui è desumibile, la convenzione arbitrale o, nel caso indicato all’art. 2, punto c) del presente Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all’arbitrato e l’accettazione di questa;
c) Le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla richiesta di pronuncia secondo diritto o equità;
d) La descrizione della controversia con le domande che intende svolgere;
e) L’indicazione del valore economico della controversia;
f) Le indicazioni sul numero degli Arbitri e sulle modalità della loro scelta;
g) I documenti, oltre a quelli indicati sub b), che la parte ritenga utili a sostegno della domanda;
h) La procura del difensore e l’indirizzo, numero di fax e di posta elettronica certificata oltre al codice fiscale dello stesso;
i) Il nome e la residenza o la sede, oltre che il codice fiscale, della controparte;
j) La nomina dell’Arbitro nelle ipotesi di cui al successivo art. 6 punto b);
l) La copia della ricevuta della raccomandata o della conferma dell’avvenuta consegna del messaggio “pec” con cui la medesima domanda è stata inviata alla controparte.
La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo “pec”, in un esemplare originale, per il Consiglio Arbitrale, oltre alle copie per ciascun Arbitro.
La parte, al momento del deposito della domanda, versa l’importo di cui al punto 1) indicato nell’allegata tariffa, quale diritto di registrazione.
Art. 4 Risposta ed eventuali domande della controparte
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della domanda, l’altra parte dovrà depositare la risposta, debitamente sottoscritta, contenente i propri dati (come richiesti dall’art. 3 che precede), nonché le indicazioni sul numero degli Arbitri e sulle modalità della loro scelta.
Nel medesimo atto, provvederà a prendere posizione sulle domande proposte nei suoi confronti, esponendo le proprie difese e provvedendo altresì al deposito dei documenti che ritenga utili. Xxx intenda proporre domande riconvenzionali, l’atto dovrà contenere l’indicazione dell’oggetto della domanda e comprendere i relativi documenti. L’avvenuta costituzione andrà comunicata, a cura della Segreteria Arbitrale, alla parte che ha introdotto il procedimento entro cinque giorni dal suo deposito.
La parte, al momento del deposito della domanda, versa l’importo di cui al punto 1) indicato nell’allegata tariffa, quale diritto di registrazione.
Art. 5 Numero degli Arbitri
Gli Arbitri del procedimento possono essere o un Arbitro Unico o un Collegio Arbitrale, composto da più Arbitri, purché in numero dispari.
In caso di indicazione di un numero pari di Arbitri, un ulteriore Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
In assenza di accordo delle parti sul numero degli Arbitri, il Consiglio Arbitrale potrà assegnare la controversia ad un Arbitro Unico od a più Arbitri, in considerazione della natura, dell’oggetto e del valore della controversia.
In particolare, per le controversie di valore non superiore a centomila €uro sarà preferita la nomina di un Arbitro Unico.
In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, gli Arbitri saranno sempre in numero di tre e verranno tutti nominati dal Consiglio Arbitrale.
Art. 6 Nomina degli Arbitri
a) Gli Arbitri, sia che si tratti di Arbitro Unico che di Collegio Arbitrale, sono nominati secondo quanto disposto dal Regolamento.
b) Per l’ipotesi in cui la convenzione arbitrale preveda la nomina diretta degli Arbitri ad opera delle parti, l’indicazione dell’Arbitro deve essere contenuta, rispettivamente, nella domanda di arbitrato e nell’atto di costituzione.
c) Nel caso di mancata nomina degli Arbitri o di uno di essi provvederà il Consiglio Arbitrale.
d) La Segreteria Arbitrale, entro cinque giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la costituzione dell’ultima parte chiamata, ovvero per il deposito dell’ultima domanda riconvenzionale, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Arbitrale. Il Consiglio Arbitrale, nella prima seduta successiva:
• nomina l’Arbitro Unico, ovvero
• conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il Presidente del Collegio Arbitrale, ovvero
• nomina i componenti del Collegio Arbitrale, la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo regolamento, non avrebbero potuto nominare, e il suo Presidente;
• determina, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Art. 7 Incompatibilità e imparzialità
Non possono essere nominati Arbitri dal Consiglio Arbitrale: i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina e quelli del medesimo Consiglio Arbitrale.
Gli Arbitri devono essere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Collegio Arbitrale e rimanere tali per tutta la durata del procedimento.
In ogni caso, un Xxxxxxx non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collaboratore e/o collega di studio, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento, se non siano decorsi almeno due anni dalla conclusione dell’assistenza professionale.
Art. 8 Accettazione degli Arbitri
La Segreteria Arbitrale comunica agli Arbitri la loro nomina. Ciascun Arbitro, ricevuta detta comunicazione, deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale, entro 10 giorni, la propria accettazione unitamente ad una dichiarazione di indipendenza, che deve indicare con precisazione di periodo e durata:
- qualunque relazione con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
- qualunque interesse personale o economico diretto o indiretto relativo all’oggetto della controversia.
La Segreteria Arbitrale comunica alle parti la dichiarazione di indipendenza e l’accettazione degli Arbitri.
In caso di mancata accettazione degli Arbitri si provvede ad una nuova nomina, secondo il presente Regolamento.
Art. 9 Sostituzione e ricusazione degli Arbitri
In qualsiasi momento del procedimento, il Consiglio Arbitrale può, su richiesta di parte e a suo insindacabile giudizio con provvedimento motivato, sostituire un Arbitro, quando questi ritarda od omette di compiere atti relativi alle sue funzioni o quando ponga in essere comportamenti incompatibili con la funzione di Arbitro o comunque quando il Consiglio Arbitrale lo ritenga opportuno a sensi dell’art. 815 cod. proc. civ..
Ciascuna parte, con atto depositato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione e dichiarazione di indipendenza dell’Arbitro, può ricusarlo per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio la sua indipendenza ed imparzialità, o per altro motivo che andrà espresso in modo circostanziato.
La proposizione dell’istanza di ricusazione sospende i termini del procedimento arbitrale in corso e su di essa provvede, sentite le parti, il Consiglio Arbitrale.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di ricusazione, il Consiglio Arbitrale nomina un nuovo Arbitro con provvedimento motivato non impugnabile. Il nuovo Arbitro prosegue il procedimento dal punto in cui esso si è interrotto.
Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Art. 10 Fase introduttiva
• La domanda di arbitrato e la costituzione della controparte devono rispettare le forme e i requisiti indicati agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
• Se, nel costituirsi, una parte svolge domanda riconvenzionale, quella nei cui confronti la domanda è rivolta ha termine di giorni quindici per replicare, depositando atto contenente le proprie difese e i relativi documenti.
• Chi intende chiamare un altro soggetto, che è parte della convenzione arbitrale, deve farne espressa richiesta nell’atto di costituzione da comunicarsi - entro dieci giorni dalla costituzione - al terzo unitamente all’invito a provvedere alla costituzione entro trenta giorni. La comunicazione può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite “pec” o notificazione. La parte chiamata, nel termine indicato, deve costituirsi nel rispetto delle forme e i requisiti indicati agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
• Le istanze delle parti o degli Arbitri si propongono con atto depositato presso la Segreteria Arbitrale, che ne attesta la ricezione.
• I provvedimenti del Consiglio Arbitrale, salvo diversa previsione del presente Regolamento, non necessitano di motivazione.
Art. 11 Trasmissione degli atti agli Arbitri
La Segreteria Arbitrale provvede, senza ritardo, alla trasmissione di copia degli atti e dei documenti agli Arbitri.
La Segreteria Arbitrale comunica alle parti la data della prima udienza e l’ammontare degli importi dovuti alla Camera Arbitrale ed agli Arbitri, secondo la Tariffa che costituisce l’allegato “A” del presente Regolamento.
Art. 12 Sede dell’arbitrato
L’arbitrato ha sede in Bergamo, presso la Camera Arbitrale Forense, salvo diverso accordo delle parti. Le udienze si svolgono presso la sede della Segreteria della Camera Arbitrale Forense.
In deroga a quanto sopra indicato il Consiglio Arbitrale può prevedere che le udienze si svolgano in luogo diverso, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza. Il lodo si intende, comunque, emesso presso la sede della Camera Arbitrale Forense.
Art. 13 Instaurazione del procedimento arbitrale
a) La Segreteria Arbitrale, dopo l’espletamento di tutti gli incombenti volti alla costituzione del contraddittorio, e a seguito del versamento degli acconti previsti dal Regolamento, trasmette agli Arbitri designati le copie degli atti e dei documenti depositati dalle parti.
b) La costituzione del Collegio Arbitrale, e quella del procedimento con Arbitro Unico, avviene alla prima udienza, che gli Arbitri fissano in una data compresa tra venti e trenta giorni successivi al ricevimento dei fascicoli, con facoltà di proroga da parte della Segreteria Arbitrale per giustificati motivi.
c) La data dell’udienza è comunicata a cura della Segreteria Arbitrale alle parti con preavviso di almeno cinque giorni.
Art. 14 Prima udienza, fase istruttoria e decisoria
Le parti compaiono personalmente o a mezzo del loro procuratore speciale informato sui fatti della lite e gli Arbitri hanno facoltà di interrogarle liberamente, nonché di tentare la conciliazione. Nel caso la conciliazione riesca, alla prima udienza oppure nel corso di giudizio, gli Arbitri sono esonerati dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle parti, possono pronunciare lodo conforme.
Nel corso della prima udienza verrà definita ogni eventuale questione inerente la natura e i presupposti dell’arbitrato. In particolare:
a) L’arbitrato sarà qualificato come rituale o irrituale a seconda della manifestazione di volontà espressa dalle parti nella convenzione arbitrale e all’atto della presentazione della domanda di arbitrato. Nel caso di arbitrato rituale, gli Arbitri si atterranno alle disposizioni di cui agli artt. 806 e segg. del c.p.c.. Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione l’art. 808 ter c.p.c..
b) Il lodo verrà emesso secondo le norme di diritto, salvo che le parti concordemente chiedano che la pronuncia avvenga secondo equità o ciò risulti dalla convenzione arbitrale.
c) La prima udienza è l’ultimo termine entro il quale devono essere sollevate, a pena di decadenza, le eccezioni di natura preliminare sia di diritto che di merito non rilevabili d’ufficio che traggano origine dalle difese delle altre parti; su di esse gli Arbitri decidono nel termine di giorni dieci.
d) Se non appare necessario procedere ad istruttoria o se non vengono accolte le istanze istruttorie formulate dalle parti, gli Arbitri possono invitare alla discussione orale e, all’esito, riservarsi la deliberazione del lodo.
e) Su istanza anche di una sola delle parti, gli Arbitri concedono a tutte le parti un uguale termine per il deposito di una memoria e di eventuali documenti e un successivo termine per il deposito di una replica. In tale ipotesi gli Arbitri si riservano, all’esito del
secondo deposito, di provvedere per dare ingresso all’istruttoria o di provvedere come disposto dal comma che precede.
f) Quando gli Arbitri dichiarano conclusa l’istruttoria hanno facoltà di concedere alle parti il deposito della memoria conclusiva fissandone il termine, oppure fissano un’udienza per la discussione orale.
Art. 15 ISTRUTTORIA
Gli Arbitri provvedono all’istruttoria richiesta dalle parti e ritenuta rilevante. In ogni caso:
a) La convocazione del teste per l’udienza fissata per la sua audizione è onere della parte che ne ha interesse e la sua mancata comparizione comporta decadenza, fatta salva la facoltà degli Arbitri di disporre altrimenti per giustificato motivo.
b) Gli Arbitri, con il solo dovere del rispetto del contraddittorio, hanno la più ampia facoltà di assunzione dell’istruttoria ivi compresa quella della trasmissione di una dichiarazione scritta da parte del teste che tenga luogo della sua audizione, determinando in tal caso i criteri e le modalità per la resa della dichiarazione.
c) Gli Arbitri possono nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici. Al consulente tecnico d’ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento per l’accettazione e la sostituzione dell’Arbitro.
d) Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici, i quali sono autorizzati ad assistere alle operazioni peritali.
e) Il compenso del consulente è determinato sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio in vigore presso il Tribunale di Bergamo e al relativo pagamento sono tenute le parti.
Art. 16 Comunicazione delle ordinanze degli Arbitri
Le ordinanze degli Arbitri, pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle parti presenti.
Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono depositate dagli Arbitri presso la Segreteria Arbitrale, che ne dà comunicazione alle parti costituite, entro i 5 giorni successivi, tramite fax o posta elettronica certificata.
Art. 17 Deposito e comunicazione degli atti di parte
Se gli Arbitri non dispongono diversamente, le memorie e gli atti di parte, corredati da un indice e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura scritta, sono depositati presso la Segreteria Arbitrale con l’originale ed una copia per ciascuna delle altre parti e per ciascuno degli Arbitri. La loro comunicazione è direttamente anticipata, a cura del depositante ed entro il termine prescritto, alle altre parti via fax o a mezzo posta elettronica certificata.
La Segretaria Arbitrale attesta l’avvenuto deposito degli atti apponendo data e timbro.
Art. 18 Scadenza dei termini
I termini fissati dal presente Regolamento o dagli Arbitri, per il compimento di atti, sono perentori e si intendono rispettati mediante il deposito degli stessi presso la Segreteria
Arbitrale entro le ore 13:00 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 13:00 del primo giorno successivo utile.
Su istanza di parte, e con decisione del Consiglio Arbitrale, è consentita la remissione in termini, purché giustificata da circostanze non imputabili alla parte che la richiede. E’ sempre rispettato il principio del contraddittorio.
I termini sono sospesi dal 1°al 31 agosto compresi .
Art. 19 Sospensione del procedimento
Qualora le parti non provvedano al versamento, in solido tra loro, degli importi dovuti agli Arbitri e/o alla Camera Arbitrale Forense, il Consiglio Arbitrale, su segnalazione della Segreteria Arbitrale, può sospendere il procedimento e con esso il termine per la pronuncia del lodo.
Decorsi inutilmente 40 giorni dalla comunicazione alle parti della sospensione del procedimento, il Consiglio Arbitrale può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alle domande proposte dalla parte rimasta inadempiente.
L’estinzione, totale o parziale, del procedimento non determina la caducazione della convenzione arbitrale.
Art. 20 Termine per la pronuncia del lodo e proroghe
Gli Arbitri pronunciano il lodo definitivo entro 30 giorni dalla data della discussione di cui all’art. 14 lettera d), o data prevista per il deposito delle repliche di cui all’art. 14 lettera e), o dalla data prevista per il deposito delle repliche di cui all’art. 14 lettera f).
Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato col deposito dello stesso, presso la Segreteria Arbitrale.
E’ sempre consentita la proroga del termine per accordo delle parti.
Art. 21 Lodo Arbitrale
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli Arbitri.
Nelle procedure con più Arbitri, il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo.
Il lodo deve contenere: a) l’indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori; b) l’indicazione della convenzione arbitrale; c) l’indicazione della sede dell’arbitrato; d) l’indicazione delle conclusioni delle parti; e) l’esposizione dei motivi della decisione; f) il dispositivo; g) la decisione sulla ripartizione dei costi della procedura arbitrale, come liquidati dal Consiglio Arbitrale secondo quanto disposto dal Regolamento al successivo art. 24, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli Arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce. Viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare il deposito alle parti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.
Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione.
Il lodo è consegnato in originale dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta. In nessun caso la Segreteria Arbitrale può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.
Art. 22 Correzione del lodo
• L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito del lodo.
• Gli Arbitri sentite le parti, decidono con provvedimento entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza.
• Il provvedimento degli Arbitri è parte integrante del lodo.
• In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti.
COMPENSI E SPESE (COSTI DEL PROCEDIMENTO)
Art. 23 Compensi e spese
I costi di ciascun procedimento sono composti da:
- i compensi della Camera Arbitrale Forense;
- i compensi degli Arbitri;
- i rimborsi spese della Camera Arbitrale, compresi quelli della Segreteria e degli Arbitri.
Costituiscono, in ogni caso, voci specifiche di spesa: la riproduzione, su richiesta degli Arbitri e del consulente d’ufficio, di atti o documenti depositati; la regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti; la registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri; i servizi di interpretariato e traduzione; i servizi di audio e videoconferenza. L’ammontare delle singole spese è determinato dalla Segreteria, secondo la vigente tabella, ivi depositata.
Art. 24 Liquidazione dei costi (compensi e spese)
- La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo, in base al valore della procedura arbitrale e secondo la Tariffa in vigore.
- In caso di conclusione anticipata del procedimento, valutata l’effettiva attività svolta, possono essere determinati compensi inferiori al minimo della Tariffa. In casi straordinari possono altresì essere determinati compensi inferiori al minimo o superiori al massimo della Tariffa.
- Il provvedimento di liquidazione dei costi del procedimento è comunicato alle parti e agli Arbitri, che lo menzionano nella decisone sulle spese contenuta nel lodo.
- La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione degli Arbitri in ordine alla ripartizione dell’onere dei costi tra le parti, ferma la loro responsabilità solidale nei confronti della Camera Arbitrale.
Il Consiglio Arbitrale può sospendere la consegna del lodo alle parti sino a che non siano stati versati i compensi e le spese della Camera Arbitrale e degli Arbitri.
Art. 25 Valore della controversia
Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, si determina in base ai criteri della competenza per valore previsti dal codice di procedura civile.
Art. 26 Acconti e conguagli
• La Segreteria Arbitrale nello svolgimento delle incombenze previste all’art. 11 del presente Regolamento, richiede alle parti un versamento - a titolo di acconto, a garanzia della copertura dei costi del procedimento, salvo il conguaglio in corrispondenza delle liquidazioni successive - determinato nella misura di in un terzo del costo del procedimento (in base al valore del procedimento stesso), secondo la Tariffa vigente, fissando un termine per i relativi depositi. Se nessuno vi provvede, il procedimento arbitrale non prende avvio e il Consiglio Arbitrale provvede alla liquidazione dei compensi e delle spese valutata l’effettiva attività svolta e il valore della causa.
• Nel corso del procedimento la Segreteria Arbitrale può chiedere alle parti un ulteriore acconto, in relazione all’attività svolta o alla variazione del valore della controversia, fissando un termine per i relativi depositi. Se nessuno vi provvede il Consiglio Arbitrale, su segnalazione della Segreteria stessa, dichiara la non procedibilità del procedimento e i compensi e le spese verranno liquidate come previsto al punto che precede.
• Il conguaglio a saldo dei compensi e spese del procedimento, nella misura liquidata dal Consiglio Arbitrale (secondo le imputazioni stabilite dagli Arbitri e fatta salva la responsabilità solidale) viene richiesto alle parti dalla Segreteria Arbitrale e andrà depositato nei termini previsti per il deposito del lodo.
• Il Consiglio Arbitrale sospende la consegna del lodo alle parti sino a che non siano stati versati i compensi e le spese del procedimento.
Art. 27 Procedimento arbitrale abbreviato
• Quando la lite ha un valore uguale o inferiore a €uro 10.000,00 e c’è l’accordo di tutte le parti si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale.
• L’arbitrato è rituale e il lodo viene emesso secondo il diritto italiano entro 40 giorni dall’udienza da un Arbitro Unico, nominato dal Consiglio Arbitrale anche in deroga a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento.
• L’arbitrato va introdotto a domanda congiunta sottoscritta dalle parti o da chi ne ha la rappresentanza legale. E’ fatta salva la facoltà di una sola parte di richiedere l’arbitrato con domanda depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale Forense e all’altra parte di aderirvi.
• Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito.
• Entro10 giorni dal deposito della domanda congiunta di arbitrato ovvero dalla data di adesione, la Segreteria comunica alle parti il nome dell’Arbitro e la data dell’udienza.
• Il procedimento arbitrale si svolge in una unica udienza con trattazione orale di cui viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti.
• Nel corso dell’udienza le parti possono produrre documenti, l’Arbitro sente le parti e può disporre, su convocazione a cura della parte interessata, l’audizione dei testimoni a sommaria informazioni nel corso della stessa udienza.
• Non è ammessa la consulenza tecnica.
• Il costo del procedimento, nella misura indicato dalla Tariffa vigente - ridotto di un quarto - va versato contestualmente alla domanda di arbitrato.
• Si applicano le altre regole del Regolamento in quanto compatibili.
Art. 28. Norma finale
La Camera Arbitrale Forense, gli Arbitri i consulenti tecnici, le parti e i loro difensori sono tenuti ad osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela del proprio diritto.
A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima degli atti del procedimento, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.
Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 806 e seguenti c. p. c.
Regolamento approvato con delibera del 9 settembre 2014.
Con delibera del 28 aprile 2015 sono stati modificati gli artt.. 3, 4, 9 e 23.