CONVENZIONE
CONVENZIONE
t r a
- “………………” con sede in …….., Via ………… nr. …, capitale sociale euro , versato,
codice fiscale/partita iva e iscrizione al Registro Imprese di ……… al n , rappresentata
dal proprio …………………. …………………………………………………, munito degli occorrenti poteri in virtù di di seguito semplicemente denominata “Compagnia Petrolifera.”;
e
- Automobile Club Alessandria, con sede in Alessandria, xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00, codice fiscale/partita iva n. 00162010060, legalmente rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Alessandria, il 05/08/1942, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, di seguito semplicemente denominata “il Convenzionato”,
premesso
- che il Convenzionato detiene le autorizzazione per gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti siti in:
Alessandria, xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, viale Santuario;
- che che in forza delle sopraindicate autorizzazioni il Convenzionato ha attivato propri Punti Vendita nelle suddette località;
- che il Convenzionato garantisce inoltre la legittima disponibilità dei terreni su cui insistono i Punti Vendita;
- che il Convenzionato ha indetto procedura competitiva ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di fornitura in esclusiva dei prodotti carburanti e non in esclusiva dei prodotti lubrificanti necessari all’attività degli impianti di cui sopra.
Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti sopra meglio descritte, ed in attuazione dell’esito della procedura competitiva di cui sopra, si conviene e stipula quanto segue:
1°) – Premesse
Le premesse, gli allegati e i documenti indicati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e singoli patti contrattuali.
2°) – Durata
Il presente accordo avrà la durata di anni 5 a partire dal 1 marzo 2014 sino al 28 febbraio 2019, termine perentorio, senza possibilità di tacito rinnovo.
3°) – Oggetto - Fornitura in esclusiva
il Convenzionato si impegna, per l'intera durata del presente Contratto, a mantenere in regolare esercizio i Punti Vendita e a fare in modo che gli stessi siano riforniti dalla Compagnia Petrolifera in esclusiva; parimenti il Convenzionato si impegna affinchè gli impianti portino i colori ed il marchio di impresa forniti ed installati dalla Compagnia Petrolifera; si impegna altresì a non vendere e a non far vendere da Terzi Gestori degli impianti suddetti carburanti che non siano forniti dalla Compagnia Petrolifera o da altre Società da essa designate.
La Compagnia Petrolifera si impegna a rifornire l’impianto dei prodotti necessari, secondo il volume delle vendite effettuate nell'anno precedente, suscettibili del naturale incremento di mercato.
il Convenzionato si impegna ed obbliga a mantenere costantemente rifornito il Punto Vendita ed a far effettuare dai Terzi Gestori ordinativi e ritiri di carburanti in proporzione alla capacità di stoccaggio ed alle vendite del Punto Vendita.
La Compagnia Petrolifera si impegna a rifornire l’impianto secondo detti ordinativi ed in relazione alla programmazione temporale concordata e, in difetto, con un preavviso di almeno 48 ore lavorative.
il Convenzionato si obbliga inoltre:
a) a fare indossare ai gestori indumenti di lavoro, il cui costo sarà a loro carico, recanti i colori ed i marchi indicati dalla Compagnia Petrolifera;
b) a mantenere gli impianti costantemente riforniti dei prodotti tutti destinati alla vendita;
c) a mantenere accese le insegne pubblicitarie dal tramonto alla chiusura e nei periodi di attività delle apparecchiature Self-Service, tenendo altresì esposte eventuali tabelle, targhe e manifesti forniti dalla Compagnia Petrolifera riproducenti le varie caratteristiche dei prodotti venduti;
d) ad accettare in pagamento, da parte della clientela, anche gli speciali buoni, titolo di legittimazione, carte di credito/debito e di pagamento emessi dalla Compagnia Petrolifera o da altra Ditta od Ente da essa autorizzata, le cui caratteristiche di riconoscimento o controllo saranno comunicate insieme alle relative eventuali istruzioni; in relazione all’utilizzo, quale forma di pagamento, delle carte di pagamento accettate dalla rete della Compagnia Petrolifera, quali, a titolo di esempio, le carte Euroshell, Multicard, DKV, Maxima o similari, il Convenzionato riconosce alla Compagnia Petrolifera gli importi forfettari di €. 10,00/Kl (al netto del contributo dei gestori) per i soli volumi venduti tramite le carte stesse. La Compagnia Petrolifera comunicherà al Convenzionato ed ai gestori degli impianti quali carte di pagamento vengono accettate dalla rete di vendita della compagnia stessa e quali vorrà attivare sui Punti Vendita oggetto del presente accordo;
e) a far dotare l’impianto di personale in numero sufficiente e di attitudini idonee per il migliore esercizio della rivendita;
f) ad usare e far usare dal personale addetto la massima diligenza, cortesia, disponibilità e professionalità, nel pieno rispetto delle direttive impartite dalla Compagnia Petrolifera, astenendosi da atti o comportamenti che possano pregiudicare il decoro, l’immagine ed il buon nome commerciale della Compagnia Petrolifera;
g) ad attuare tutte le direttive impartite dalla Compagnia Petrolifera in ordine a campagne promozionali e ad iniziative a favore della clientela, posizionando attrezzature, cartellonistica, insegne e quant’altro all’uopo predisposto, secondo gli schemi e gli standards qualitativi e di immagine definiti dalla Compagnia Petrolifera.
4°) – Marchio indicato dalla Compagnia Petrolifera e materiali reclamistici
La Compagnia Petrolifera provvederà, a propria cura e spese, alla identificazione dell'impianto con marchi e colori della stessa, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei materiali
reclamistici da essa immessi, riservandosi altresì di integrarli con materiali ed accessori di servizio e reclamistici; il Convenzionato riconosce fin d'ora che il materiale così immesso non costituisce infisso e rimarrà di esclusiva proprietà della Compagnia Petrolifera, cui competeranno le relative spese ed imposte pubblicitarie.
il Convenzionato si impegna ed obbliga a non manomettere od alterare le insegne, i marchi ed i colori della Compagnia Petrolifera ed in particolare a non apporre nell'ambito del Punto Vendita carburanti scritte od insegne pubblicitarie ovvero altri segni distintivi di altre ditte produttrici o commercializzanti prodotti petroliferi o, quando non afferenti prodotti petroliferi e, pertanto, astrattamente ammessi, di dimensioni tali da diminuire sensibilmente la visibilità dei marchi ed insegne della Compagnia Petrolifera ovvero contrari al buon costume o tali da arrecare offesa a fedi religiose.
5°) – Imposte e tasse
Imposte, tasse, tributi, canoni e diritti gravanti sui Punti Vendita, sugli accessi stradali e sugli immobili in genere, nonchè sui distributori (salvo quanto indicato al precedente punto 4 con esclusione in ogni caso dei cartelli preavvertitori e del materiale tutto installato dal Convenzionato), saranno esclusivamente a carico del Convenzionato.
6°) – Prezzi di vendita e condizioni di pagamento
Con il presente articolo le Parti intendono regolare i propri diritti ed obblighi in materia di fornitura dei prodotti e di corrispettivi a favore del Convenzionato o dei Terzi Gestori.
Il Convenzionato, tramite il proprio gestore, sarà tenuto a rispettare il prezzo massimo di rivendita come stabilito di volta in volta dalla Compagnia Petrolifera, come determinato sulla base dell’accordo sottoscritto tra la Compagnia Petrolifera e le associazioni maggiormente rappresentative dei gestori (di seguito per brevità “Accordo interprofessionale”), che le Parti dichiarano di ben conoscere.
7°) – Gestione affidata a terzi (rapporti tra le Par ti)
Poiché il Convenzionato non intende gestire direttamente i Punti Vendita oggetto del presente accordo, si impegna nei confronti della Compagnia Petrolifera ad affidarlo (in comodato o altra forma contrattuale) a persona o enti prescelte dallo stesso Convenzionato, previo gradimento della Compagnia Petrolifera.
Gli accordi contrattuali intercorrenti tra il Convenzionato ed il Terzo gestore dovranno irrinunciabilmente prevedere l’obbligo per detti Terzi Gestori di fornirsi, in esclusiva, dalla Compagnia Petrolifera nei termini ed alle condizioni generali di fornitura dettati dalla stessa.
La Compagnia Petrolifera fatturerà direttamente al Gestore i prodotti consegnati all’impianto ad un prezzo di vendita pari al prezzo di listino consigliato, di volta in volta in vigore, decurtato dello sconto previsto dai vigenti accordi interprofessionali o, se più favorevoli, a diverse condizioni stabilite dalla Compagnia Petrolifera stessa.
La Compagnia Petrolifera rimarrà comunque estranea ai rapporti tra il Convenzionato ed i Xxxxx Xxxxxxx. Il Convenzionato espressamente garantisce e manleva la Compagnia Petrolifera ed i suoi Organi amministrativi da qualsivoglia domanda, giudiziale o stragiudiziale, sanzione pecuniaria di natura amministrativa, fiscale o tributaria o di qualsivoglia altra natura, di cui dovesse essere
oggetto per cause ascrivibili ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Convenzionato stesso ed il Xxxxx Xxxxxxx.
Il pagamento delle forniture ai Punti Vendita verrà effettuato dal gestore secondo le modalitá e nei termini previsti dalle condizioni generali di fornitura della Compagnia Petrolifera.
I contratti con cui il Convenzionato affiderà altresì la gestione degli impianti dovranno prevedere le seguenti clausole risolutive espresse:
- per grave e reiterata violazione delle norme comportamentali comunicate dalla Compagnia Petrolifera, relative alla gestione commerciale dei Punti Vendita, caratterizzanti la Rete di vendita della Compagnia Petrolifera.
8°) – Corrispettivi
La Compagnia Petrolifera riconoscerà al Convenzionato, a titolo di corrispettivo per le obbligazioni tutte previste a carico della stessa dal presente contratto,
a) – corrispettivo annuale pari ad euro 10.000,00 (euro diecimila), iva esclusa, quale contributo da destinare ad attività istituzionali che il Convenzionato intende effettuare, da pagarsi entro il primo mese dalla sottoscrizione della presente convenzione (e, per gli anni successivi al primo, entro il primo mese dall’anniversario annuale della sottoscrizione della presente convenzione), previa emissione, da parte del Convenzionato, di regolare fattura con IVA;
b) - compenso di convenzione, pari a euro/Kl ………… (iva esclusa) per le benzine ed il gasolio. Detto corrispettivo sarà fatturato trimestralmente dal Convenzionato e pagato dalla Compagnia Petrolifera a 30 giorni data ricevimento fattura.
I corrispettivi ed i compensi di convenzione di cui al punto a) e b) del presente articolo verranno annualmente aggiornati in base alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, nel corso dell'anno precedente, in ragione del 75% delle variazioni stesse.
Il ricalcolo verrá eseguito al termine dell'anno contrattuale a valere per l'anno contrattuale successivo.
Verrà considerato come indice base di riferimento quello relativo al mese antecedente a quello di decorrenza del presente contratto.
9°) – Scontistica
La Compagnia Petrolifera, conformemente all’offerta tecnico-commerciale presentata, garantirà, per la durata della presente convenzione, uno sconto rispetto al prezzo dalla stessa consigliato per la commercializzazione dei prodotti erogati nei distributori del Convenzionato pari a €. (iva compresa) per il prodotto Benzina Senza Piombo e pari a €. (iva compresa) per il prodotto Gasolio.
Inoltre, in aggiunta a quanto precede, la Compagnia Petrolifera garantirà un ulteriore sconto, sottoforma di buono dal valore di €. (iva compresa) a fronte di un rifornimento minimo di carburante per un importo pari o superiore a €. 50,00. Detto sconto sarà applicato ai Soci dell’Automobile Club Alessandria che riceveranno apposito buono sconto cartaceo firmato e timbrato dall’Ufficio Soci dell’Automobile Club Alessandria all’atto del rinnovo annuale
dell’associazione. Il buono dovrà essere obbligatoriamente consegnato in originale al gestore che provvederà al riconoscimento immediato dello sconto alla pompa. I buoni saranno inviati direttamente dai gestori alla compagnia mensilmente che provvederà al loro pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo e previa ricezione di apposito documento fiscale.
La scontistica di cui al presente punto non potrà essere in alcun modo posta a carico dei gestori degli impianti, anche ove questi acconsentissero.
10°) – Responsabilità
Responsabilità e rischi tutti derivanti dall'esercizio dei Punti Vendita carburanti e lubrificanti rimangono a carico del Convenzionato, che si obbliga ad ottemperare alle norme di legge e regolamentari in vigore per quanto concerne l'immagazzinamento, la manipolazione, la distribuzione e la vendita dei prodotti petroliferi. Il Convenzionato si obbliga inoltre a far osservare al gestore del Punto Vendita ogni altra norma comunicata dalla Compagnia Petrolifera per quanto attiene all'esercizio dello stesso ed in particolare alle norme di sicurezza ed uso relative alle attrezzatura immesse sul punto vendita dalla Compagnia Petrolifera.
Il personale della Compagnia Petrolifera avrà libero accesso ai Punti Vendita per tutti gli accertamenti necessari, ivi compresi i registri UTF, al fine del controllo tra quantità erogate ed acquistate nel rispetto dell'esclusiva dei prodotti della Compagnia Petrolifera. Tale diritto dovrà essere espressamente previsto nel contratto per mezzo del quale il Convenzionato affiderà l’eventuale gestione a terzi dei Punti Vendita.
11°) – Manutenzione
La manutenzione straordinaria dei Punti Vendita nel loro complesso, l’adeguamento normativo, nonchè la sostituzione parziale o totale di parte dello stesso che si renda necessaria, sarà a carico del Convenzionato, il quale sino da ora si obbliga a darvi corso al fine di mantenere i Punti Vendita in buono stato manutentivo e di immagine.
Sarà invece a carico della Compagnia Petrolifera la manutenzione ordinaria e straordinaria dei materiali ed attrezzature deputati, direttamente o indirettamente, all’erogazione del carburante oltre che delle attrezzature da essa immessi sui Punti Vendita. In particolare sarà a carico della Compagnia Petrolifera la manutenzione ordinaria e straordinaria degli erogatori, dei sistemi self service di pre-pagamento, degli impianti antincendio, del materiale pubblicitario, delle insegne. La Compagnia Petrolifera non potrà essere oggetto di domande, azioni od eccezioni di qualsivoglia natura derivanti dall’inadempimento del Convenzionato degli obblighi descritti nella presente clausola contrattuale. Conseguentemente il Convenzionato espressamente garantisce e manleva la Compagnia Petrolifera, così come gli Organi amministrativi di quest’ultima, da qualsivoglia domanda, giudiziale o stragiudiziale, sanzione pecuniaria di natura amministrativa, fiscale o tributaria o di qualsivoglia altra natura, contrattuale od extracontrattuale, di cui la Compagnia Petrolifera, ovvero gli organi amministrativi della stessa, dovessero essere oggetto per cause ascrivibili all’inadempimento da parte del Convenzionato, del suo personale, dei suoi agenti, dei suoi gestori x xxxxx e aventi causa, degli obblighi previsti e disciplinati nella presente clausola contrattuale.
12°) – Clausole risolutive espresse
12°.1 L'inosservanza, da parte del Convenzionato e/o del terzo gestore delle disposizioni di Xxxxx e/o delle norme di cui agli artt. 3° (Forniture in esclusiva), 4° (Marchio e materiali reclamistici), 6° (Prezzo massimo di rivendita), 10° (Responsabilità), 11° (Manutenzione) della presente scrittura, potrà dar luogo con semplice comunicazione inviata a mezzo raccomandata, al recesso "ipso jure" della Compagnia Petrolifera dal presente atto. In caso di esercizio di tale diritto, la Compagnia Petrolifera comunicherà al Convenzionato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua decisione di avvalersi della clausola risolutiva, fissando un termine di giorni tre per la restituzione dei materiali di proprietà della Compagnia Petrolifera e per la cancellazione dei colori e del marchio di impresa. Alla scadenza di tale termine i materiali suddetti dovranno essere posti a disposizione della Compagnia Petrolifera, che provvederà a sue spese alla rimozione. Allo stesso modo si sarà dovuto provvedere, a cura e spese del Convenzionato, alla cancellazione dei colori e del marchio di impresa. In ogni caso il Convenzionato non potrà impedire o differire l'una o l'altra operazione, non configurandosi, in capo al Convenzionato, alcun diritto di ritenzione e comunque intendendosi tale eventuale diritto rinunciato dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
12°.2 La decadenza o la revoca delle autorizzazioni, concessioni, licenze, etc. di legge necessarie all'esercizio dei Punti Vendita, come pure la sopravvenuta mancata disponibilità dell'area sulla quale insiste lo stesso conferiranno alla Compagnia Petrolifera il diritto di risolvere "ipso jure" il presente contratto.
13°) – Uso dei marchi
Con la sottoscrizione del presente accordo il Convenzionato non acquista alcun diritto di licenza o d’uso del marchio ulteriore rispetto al diritto di ottenere l’apposizione sul Punto Vendita dei colori e dei marchi della Compagnia Petrolifera ai sensi del precedente art. 4°, al fine di identificare il Punto Vendita come facente parte della rete della Compagnia. Resta pertanto inteso che qualsiasi uso del marchio, quale ad esempio l’utilizzo del marchio sulla documentazione (corrispondenza, carta intestata, fatture, etc.), l’utilizzo presso il pubblico per fini pubblicitari e promozionali di qualsiasi tipo, etc, dovrà preventivamente essere autorizzato per iscritto dalla Compagnia Petrolifera. Quanto sopra dovrà espressamente essere previsto nei contratti con cui il Convenzionato affiderà in gestione a terzi i Punti Vendita.
Il Convenzionato non potrà utilizzare, oltre il termine della presente convenzione, il marchio, il nome, i colori, o comunque gli emblemi distintivi che contraddistinguono i carburanti e i lubrificanti forniti dalla Compagnia Petrolifera.
Pertanto al termine del presente accordo od in caso di sua risoluzione, il Convenzionato cesserà immediatamente l'uso dei suddetti marchi e segni distintivi, e si impegna fin d'ora a non sostituirli con marchi o segni distintivi similari o che possano generare confusione presso il pubblico.
14°) – Forza Maggiore/Sospensione e riduzione delle forniture
Ove nel corso del presente accordo si verificassero cause di forza maggiore come previste per legge, oltre a difficoltà di approvvigionamento della materia prima e/o riduzione o sospensione dei cicli di lavorazione da parte della Compagnia Petrolifera, la stessa avrà la facoltà di ridurre o sospendere le forniture senza che ciò conferisca al Convenzionato diritto a risarcimento alcuno.
In tale evenienza, e limitatamente al periodo di sospensione o riduzione delle forniture, il
Convenzionato potrà liberamente rifornirsi da terzi.
Resta comunque inteso che la Compagnia Petrolifera si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Convenzionato ed a riprendere le regolari forniture non appena le cause di forza maggiore vengano a cessare.
15°) – Legge Regolatrice e Foro Competente
La legge regolatrice del presente contratto è la legge italiana. Le Parti riconoscono il Foro di Alessandria quale unico organo competente a giudicare tutte le eventuali controversie che tra di esse possano insorgere relativamente al presente atto.
16°) – Altri accordi
Il presente atto annulla e sostituisce ogni pattuizione verbale o scritta eventualmente conclusa in precedenza sullo stesso argomento tra le parti.
17°) – Registrazione
Trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive assoggettate ad IVA, le spese e tasse per la eventuale registrazione, in caso d'uso, del presente accordo saranno a carico della parte che ne avrà interesse.
18°) - Privacy
il Convenzionato dichiara di essere stato informato dei propri diritti derivanti dalla legge n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e di avere ricevuto, in conformità alla legge stessa, dalla Compagnia Petrolifera, in persona del titolare del trattamento, le necessarie informazioni relative al trattamento dei propri dati personali, in relazione al presente contratto, ed in particolare le seguenti:
- finalità del trattamento dei dati: adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, e svolgimento, in generale, delle attività economiche ed istituzionali della Compagnia Petrolifera;
- modalità del trattamento dei dati: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione dei relativi dati, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati;
- natura del conferimento: volontaria;
- conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: impossibilità di effettuare il trattamento dei dati per i casi in cui la legge prevede la formulazione espressa del consenso;
- soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e all’ambito di diffusione dei medesimi: società del gruppo di appartenenza della Compagnia Petrolifera., nonchè terzi per lo svolgimento di attività economiche e istituzionali;
19°) - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Compagnia Petrolifera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Letto, confermato e sottoscritto. Alessandria, lì