ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzato all’affidamento del servizio di gestione di accoglienza presso strutture, in regime residenziale e semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri con figli minori e sostegno alle responsabilità familiari
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
INDICE
Parte I
1. PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
5. LE COMUNITÀ NELL’AMBITO DI UNA RETE DI SERVIZI E OPPORTUNITÀ SUL TERRITORIO
6. ADULTI ACCOGLIENTI E PERSONALE
8. FUNZIONI DI PRONTA ACCOGLIENZA
11. PROGETTO INDIVIDUALE – CARTELLA PERSONALE
12. RAPPORTO CON IL TERRITORIO E CON I SERVIZI
16. CORRISPETTIVO A BASA D’ASTA – ASSENZE – REGIME DELLE SPESE
17. SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO E RAPPORTI CON IL DISTRETTO
18. MODALITÀ DI SCELTA DELLE STRUTTURE
19. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SULL’IMPIEGO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
20. PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
21. IMPEGNI DI ENTI CONVENZIONATI
22. CONTROLLI PER IL TERRITORIO DELL’AREA METROPOLITANA E DISTRETTUALE
Parte II
ADDENDE LOTTI DAL 1 ALL’11
Parte III
23. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
25. OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI
26. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
27. PERSONALE IMPIEGATO DAGLI AGGIUDICATARI
28. OBBLIGHI DEL PERSONALE DEGLI AGGIUDICATARI
29. OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITENTE
31. ASSICURAZIONI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
32. NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO
33. CONTROLLI E VERIFICHE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI ESECUZIONE
34. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
35. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
39. DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE
41. DISDETTA DEI CONTRATTI DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI
42. FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
45. CESSIONE DI CREDITO – CESSIONE DEI CONTRATTI
46. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
47. TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
48. ESSENZIALITA’ DELLE CLAUSOLE
49.DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ARTT. 1341 E 1342 C.C.
50. CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”
Parte I
1. PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le attività oggetto della presente procedura si inseriscono e fanno riferimento, tecnico e metodologico, alla produzione normativa e di indirizzo nazionale e regionale relativa alla materia minorile, con particolare riguardo agli aspetti relativi alle accoglienze residenziali e semiresidenziali di minori e nuclei con figli minori nell’ambito delle attività di tutela minorile in capo al Servizio Sociale dell’Ente Locale.
Il riferimento è in particolare alle seguenti leggi, direttive e linee di indirizzo:
- Legge 184 del 4/5/1983 e ss.mm.ii. “Diritto del minore ad una famiglia”
- Legge Regionale 12 marzo 2003 n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Legge Regionale 28 luglio 2008, n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni “
- “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con D.G.R. 19/12/2011, n.1904 e ss.mm.ii.
- “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso” adottate dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con D.G.R. 18/11/2013, n.1677
- “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte a minorenni allontanati o a rischio di allontanamento” adottate dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con D.G.R. 14/07/2014 n.1102
- “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017
- “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017
2. DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO
Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
- a) per “ASP”, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “Città di Bologna”, quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio/dei servizi oggetto del presente capitolato;
- per “SST”, i Servizi Sociali Territoriali competenti per territorio alla presa in carico di minori e nuclei con figli minori nell’ambito delle attività di tutela minorile;
- per “Distretti”, le macro strutture dell’azienda sanitaria locale che, a livello distrettuale, garantiscono l’integrazione socio-sanitaria, sul territorio di riferimento, tra i diversi servizi rivolti ai cittadini, sulla base di specifici atti programmatori;
- per “Accordo Quadro”, lo strumento procedurale previsto ai sensi dell’art. 54 del Codice dei Contratti, D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, attraverso cui saranno individuati gli operatori economici idonei alla successiva sottoscrizione dei contratti di appalto;
- b) per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’ASP ed un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per “appaltatore/Aggiudicatari”, l’operatore economico prescelto dall’Azienda, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;
- d) per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Azienda e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per “codice”, il “Codice dei contratti pubblici”, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
3. OGGETTO
Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi di gestione di accoglienza presso strutture ex DGR 1904/2011 e ss.mm.ii., in regime residenziale e semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri con figli minori e sostegno alle responsabilità familiari.
La procedura ha valenza per l’ambito sovra distrettuale, e più in specifico per i Distretti la cui adesione sia formalmente siglata, per il tramite del Comune di Bologna, in tempo utile all’indizione dell’accordo quadro in oggetto.
I servizi ricompresi nella procedura in oggetto risultano così distinti in lotti funzionali:
1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare |
2 | Strutture di tipo familiare: comunità - casa famiglia multiutenza |
3 | Strutture educative: comunità educativa residenziale |
4 | Strutture educative: comunità educativa semi residenziale |
5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e per madre con bambino |
6 | Strutture per gestanti, madri e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla dgr 1904/2011 e ss.mm.ii. |
7 | Strutture per l’autonomia: comunità per l’autonomia |
8 | Strutture educative: comunità educativo-integrata |
9 | Strutture per l’autonomia: gruppo appartamento |
10 | Tipologie sperimentali: progetti sperimentali autorizzati |
11 | Strutture di pronta accoglienza: comunità di pronta accoglienza |
La normativa generale di riferimento è, come detto, la “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con DGR 1904/2011 e ss.mm.ii. secondo i parametri di riferimento in essa specificati per ciascun lotto. Per tutti gli ulteriori dettagli prestazionali richiesti dalla procedura in oggetto si rimanda alle addende ai singoli lotti, allegate al presente capitolato tecnico- prestazionale, quale parte integrante dello stesso.
Le tipologie di utenza destinatarie dei servizi si distinguono in relazione alle seguenti variabili:
• Sesso: Maschile/Femminile;
• Fasce di età:
- 0-6 anni;
- 6-12 anni;
- 12-15 anni;
- 15-17 anni;
- 17-21 anni.
• Gestanti o madri anche minorenni con figli
• Padri con figli o interi nuclei familiari
Si distinguono le seguenti tipologie di strutture coincidenti con i precedenti lotti ai quali si rimanda per gli specifici dettagli prestazionali:
• Strutture di tipo familiare:
- comunità familiare;
- comunità casa-famiglia multiutenza (di seguito denominata comunità casa famiglia).
• Strutture educative:
- comunità educativa residenziale;
- comunità educativa semi residenziale;
- comunità educativo - integrata;
- comunità educativo - integrata semiresidenziale. (sarà una specifica del lotto comunità educativo-integrata)
• Strutture di pronta accoglienza:
- comunità di pronta accoglienza.
• Strutture per l’autonomia:
- gruppo appartamento;
- comunità per l’autonomia
• Strutture per gestanti e per madre con bambino:
- comunità per gestanti e per madre con bambino;
- comunità per gestanti e nuclei che non necessitano di autorizzazione al funzionamento;
• Tipologie sperimentali:
- progetti sperimentali autorizzati
Di tali strutture saranno disponibili le graduatorie corrispondenti ai lotti prestazionali ad esito della presente procedura.
Si precisa che ai sensi della normativa vigente è possibile l’inserimento di ragazzi di età superiore ai sedici anni in strutture per adulti nei casi in cui le caratteristiche personali del minore lo rendano opportuno, tenendo conto del preminente interesse del ragazzo stesso.
4. FINALITÀ
Finalità della presente procedura è la realizzazione di un accordo quadro per l’affidamento di minori in strutture, ai sensi della D.G.R. n. 1904/2011 e ss.mm.ii. La procedura avrà valenza sovra- distrettuale.
La finalità delle comunità residenziali è quella di accogliere minori allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione, effettuata in sede giudiziaria o amministrativa, d’incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali a svolgere le funzioni genitoriali in modo adeguato e per i quali non sia possibile un idoneo affidamento familiare.
Obiettivi della comunità residenziale sono:
• Incrementare l’efficacia degli interventi nelle comunità per incidere rapidamente sul disagio del minore, concordare con i servizi la possibilità/opportunità di effettuare interventi di sostegno nei confronti dei genitori o di contrasto a loro interventi od altro;
• Assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni educative e all’ambiente;
• Contenere la ricettività massima delle strutture per consentire un rapporto personalizzato e l’instaurarsi di un clima familiare;
• Assicurare la pronta accoglienza sia mediante strutture specifiche, sia con posti eventualmente riservati a questo scopo all’interno di altre tipologie di comunità. Se il minore accolto è straniero, la comunità garantisce, in accordo con i servizi territoriali di riferimento, l’accompagnamento nei procedimenti che lo riguardano e nell’accesso ai servizi (sanitari, scolastici), nonché il rispetto delle esigenze culturali e religiose;
• Collaborare con i servizi socio-sanitari nella cura del disagio del minore e nella cura dei legami con la famiglia di origine, qualora possibile.
La finalità delle comunità semiresidenziali è quella di rispondere a problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, senza ricorrere ad un allontanamento, e concordare gli interventi sui genitori con i servizi al fine di supportare un positivo rapporto genitori e figli.
Obiettivi della comunità semiresidenziale sono:
• Prevenire o evitare l’allontanamento dalla famiglia, garantendo al bambino o ragazzo un intervento importante ed intensivo, anche mediante forte coinvolgimento e sinergia con le risorse comunitarie sia formali che informali, un intervento che sostenga il minore nei rapporti conflittuali o a rischio con la famiglia di origine o con altre realtà, evitandogli il trauma dello sradicamento dal contesto di vita;
• Promuovere, in raccordo con i servizi territoriali, le risorse presenti nel nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali;
• Monitorare i rapporti tra il bambino o ragazzo e la sua famiglia;
• Perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti del minore, sull’ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda, qualora possibile;
• Favorire relazioni significative tra i ragazzi e tra esse ed i genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli, laddove abbiano un significato positivo;
• Favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l’utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari, e di ogni altra risorsa presente all’interno del territorio.
Inoltre tutte le comunità sopra richiamate collaborano con i servizi territoriali:
• Nell’armonizzare il progetto educativo o educativo - integrato con il progetto quadro dei servizi socio sanitari;
• Nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia di origine;
• Nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento o, in subordine, nel sostenere l’inserimento in una famiglia adottiva/affidataria. Ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con i servizi alla realizzazione di un percorso di accompagnamento del minore verso l’autonomia;
• Nel concorrere al monitoraggio dell’esperienza del minore.
Nell’ambito dei posti autorizzati possono essere accolti nelle comunità residenziali bambini o ragazzi in regime semiresidenziale. Questa forma di accoglienza deve essere prevista nella Carta dei Servizi.
Quanto alle forme di gestione dell’accoglienza non riconducibili alla DGR 1904/2011 ss.mm.ii., si specifica che se e nella misura in cui connesse alle progettualità d’intervento previste dal presente capitolato, potranno essere affidati con separata procedura (situazioni a prevalente connotazione sanitaria, situazioni di violenza familiare, inserimenti di ultra sedicenni in comunità per adulti).
5. LE COMUNITÀ NELL’AMBITO DI UNA RETE DI SERVIZI E OPPORTUNITÀ SUL TERRITORIO
L’obiettivo di questa cornice normativa è quello di fissare degli standard minimi di erogazione dei servizi da rendere nei casi di accoglienza di minori, con l’intenzione tuttavia di potenziare le reti di accoglienza già esistenti, coinvolgendo anche famiglie disponibili a sostenere i minori accolti in comunità e in particolare:
• Valorizzare le peculiarità delle singole strutture, che troveranno spazio nei progetti che i gestori svilupperanno sulla base del presente capitolato;
• Svolgere attività di promozione per l’individuazione di famiglie disponibili a collaborare con le strutture per realizzare progetti individualizzati con particolare riferimento a minori in età compresa tra 0 e 6 anni come previsto dalla normativa vigente, e per minori in età superiore per i quali esiste un progetto di affido etero-familiare.
• Individuare, nell’ambito della rete, strutture in grado di fornire servizi aggiuntivi idonei a soddisfare determinate esigenze (tra cui il sostegno nella realizzazione di progetti individualizzati per giovani inseriti in struttura che, raggiunta la maggiore età, devono essere supportati in un percorso di autonomia).
Per le comunità semiresidenziali oltre ai requisiti minimi verranno particolarmente valorizzati l’elasticità dell’organizzazione della struttura e la possibilità di fruire di servizi anche nei periodi di chiusura delle altre agenzie educative (scuole, centri estivi, ecc.) ad esempio:
• L’orario di apertura prolungato;
• L’apertura anche nel fine settimana;
• La possibilità di pernottamento a fronte di emergenze o particolare esigenze del minore.
• Sostenere progetti delle strutture aperti al coinvolgimento della società civile in senso lato nella promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel supporto alle responsabilità genitoriali, nello sviluppo delle abilità e dei talenti dei ragazzi accolti nei vari campi artistici, sportivi ecc.
6. ADULTI ACCOGLIENTI E PERSONALE
Ai sensi della direttiva regionale in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii., per una maggiore garanzia dei bambini e ragazzi, tutti gli adulti con cui questi vengono in contatto all’interno delle comunità, residenziali e semiresidenziali, devono essere in possesso, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia a mezzo internet”, delle qualità morali di seguito indicate:
• Insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, nonché di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli art. 380 e 381 del codice di procedura penale;
• Non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi. L’intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali.
Le qualità morali possedute sono attestate dall’interessato con dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Agli effetti della dichiarazioni suddetta si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2001 n. 313.
Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è prevista la figura dell’adulto accogliente (comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per gestanti e per madri con bambino e strutture per l’autonomia) dovranno possedere un’esperienza documentabile nell’ambito delle attività di cui alla direttiva, anche come figure di supporto, di almeno dodici mesi e aver svolto un adeguato percorso conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici, anche in collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti esperti nel campo dell’accoglienza che sarà così articolato:
• Formazione di base, minimo quattordici ore, coincidente di norma con il percorso formativo attivato per le famiglie affidatarie o comunque promossi o coordinati dalle Province;
• Percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità, con esito positivo. Esso è svolto dai servizi pubblici competenti ed è indirizzato ad esplorare la presenza di motivazioni e competenze educative adeguate per svolgere l’esperienza della comunità;
• Formazione specifica, minimo ventiquattro ore, per acquisire le competenze necessarie a gestire la comunità (l’accesso a tale tranche formativa avviene a seguito dell’esito positivo del percorso di conoscenza);
• N. 10 incontri di informazione e osservazione - presso una comunità tra quelle nelle quali è prevista la figura di adulto accogliente - per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, corredati da successiva rielaborazione documentata.
Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiare o casa famiglia entro la data di pubblicazione della direttiva 1904/11 (19 dicembre 2011), restano validi i requisiti di adulto accogliente acquisiti in base alle norme previgenti.
Per gli stessi, per svolgere il compito di adulto accogliente sono validi altresì i titoli di educatore acquisiti in base alle norme previgenti, ivi compresi i corsi per educatori delle comunità previsti dalle DGR 564/2000 e 846/2007.
Restano validi i tirocini conclusi o iniziati fino alla pubblicazione della DGR 1106 del 14/07/2014 (28 luglio 2014).
Gli operatori delle comunità educative residenziali e semiresidenziali, delle comunità per l’autonomia, delle comunità per gestanti e mamme con bambino e delle comunità di pronta accoglienza lavorano in équipe.
Il riferimento al personale impiegato in ogni tipologia di struttura, sia sotto il profilo dei titoli ammessi che dell’ammontare di ore richieste, è quello contenuto nella vigente DGR 1904/2011 e ss.mm.ii. e richiamato in ogni addenda relativa a ciascun lotto del presente procedimento.
7. LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE
L’apertura e la gestione delle strutture residenziali o semiresidenziali che accolgono minori, ivi comprese le case comunità per gestanti e per madre con bambino, sono soggette all’autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione della struttura ai sensi dell’art. 35 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni e integrazioni, così come definito dalla DGR
1904/11 e ss.mm.ii.. Restano escluse le comunità volte al sostegno della madre e/o del padre la cui genitorialità è ritenuta sufficientemente adeguata.
L’autorizzazione al funzionamento deve essere acquisita prima dell’inizio dell’attività.
Per quanto riguarda le strutture di accoglienza per nuclei mono-genitoriali non autorizzate ai sensi della DGR debbono essere garantite le condizioni di salubrità, igienicità e sicurezza secondo quanto previsto dalle norme che regolano le civili abitazioni.
Nel rispetto della D.G.R. 1904/2011 e ss.mm.ii., dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell’ambito degli indirizzi dell’ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati All'interno della carta dei servizi, per le tipologie di strutture che effettuano tali accoglienze, è necessario specificare la disponibilità o meno all'accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale.
8. FUNZIONI DI PRONTA ACCOGLIENZA
Le funzioni di pronta accoglienza possono essere svolte sia all’interno di specifiche strutture autorizzate come tali ai sensi della DGR 1904/2011 e ss.mm.ii., che verranno utilizzate in via preferenziale, sia attraverso posti dedicati nell’ambito di altre tipologie di strutture, purché dichiarato all’interno della Carta dei servizi, nell’ambito dei posti autorizzati e con la garanzia di espletamento delle funzioni sotto descritte.
La pronta accoglienza è caratterizzata dalla immediata ospitalità e tutela di minorenni da 0 a 17 anni, maschi e femmine, che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizioni delle autorità competenti o che, trovati privi di tutela, non possono subito rientrare in famiglia e di nuclei mamma/bambino o gestanti che necessitano di un immediato luogo di tutela e non possono essere accolti in strutture con bassa copertura educativa.
E’ un servizio caratterizzato da flessibilità organizzativa finalizzato a dare un supporto fino alla soluzione della criticità relativa all’emergenza, offrendo ospitalità e assistenza qualificate sul piano educativo.
L’accoglienza è circoscritta ad un periodo breve, in attesa della predisposizione da parte del Servizio Sociale di un progetto personalizzato che rappresenti un intervento appropriato e stabile per il minore o per il nucleo e non può di norma superare i 60 giorni.
Le funzioni di pronta accoglienza si realizzano mediante l’erogazione dei seguenti servizi:
- Accoglienza, ascolto, mediazione delle relazioni di convivenza degli ospiti nel rispetto delle regole di civile convivenza;
- Attività di primo screening sanitario in base alla situazione degli accolti e, nel caso, attivazione delle procedure per attivare l’assistenza sanitaria e raccordo con il sistema territoriale dei servizi socio-sanitari;
- Attività di prima osservazione educativa al fine di fornire al Servizio Sociale che ha la presa in carico, anche attraverso la produzione di una relazione di osservazione, elementi utili per dare continuità al progetto individualizzato del minore o del nucleo;
- Attività di sostegno alla frequenza scolastica o a percorsi formativi;
- Interventi per favorire i contatti con le figure di riferimento parentale, su indicazione del Servizio Sociale che ha la presa in carico;
- Passaggio della situazione ad eventuali luoghi di seconda accoglienza garantendo adeguato passaggio di informazioni e accompagnamento del minore.
L’accoglienza deve essere garantita in tutti i giorni dell’anno con accesso 24 ore su 24 e deve garantire le coperture di personale previste dalla normativa per le comunità di pronta accoglienza.
9. PRESTAZIONI RICHIESTE
La gestione delle strutture comporta lo svolgimento dei seguenti servizi:
• SERVIZI ALBERGHIERI EFFETTUATI DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI
- Garanzia del posto letto, assicurando a ciascun minore (o nucleo genitore-bambino) la disponibilità di spazi personali da gestire in modo individuale;
- Pulizia dei locali;
- Lavanderia;
- Preparazione e somministrazione di n. 5 pasti quotidiani, come meglio precisato successivamente; per le strutture per gestanti e madri con bambino specificare se la preparazione e la somministrazione del pasto è fatta dalle mamme accolte in autonomia o è a cura del personale;
- Tutte le attività comunque rientranti nel servizio di tipo alberghiero;
- Fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate.
• SERVIZI ALBERGHIERI EFFETTUATI DALLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI
- Pulizia dei locali;
- Preparazione e somministrazione di n. 3 pasti quotidiani, come meglio precisato successivamente;
- Fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate.
• SORVEGLIANZA E CURA DEI MINORI SVOLTA DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI
- Sorveglianza sui minori 24 ore su 24;
- Assistenza gratuita ai minori in caso di ricovero ospedaliero, con modalità da concordarsi tra servizio e struttura, anche con l’eventuale coinvolgimento di genitori o altri parenti. Dopo le prime 48 ore di ricovero, anche sulla base delle necessità di cura e delle caratteristiche del minore, potranno essere concordate modalità di rimborso delle eventuali spese:
- Cura delle operazioni per l’igiene personale quotidiana;
- Cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona;
- Aiuto per l’assunzione dei pasti ed in tutte le attività relative alle autonomie personali tenendo conto dell’età del minore o di particolari condizioni di disabilità;
- Accompagnamento da e per la scuola in particolari condizioni in cui si rendono necessarie misure di protezione anche durante il tragitto;
- Aiuto nell’assunzione di medicinali secondo le prescrizioni mediche ed eventualmente avvalendosi dell’assistenza infermieristica;
- Medicazione di piccole ferite che non richiedono l’intervento medico;
- Attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute del minore, nell’ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Provvedere ad acquistare o reperire articoli per le necessità quotidiane (biancheria, vestiario, materiale ludico, materiale scolastico, ecc.).
• SORVEGLIANZA E CURA DEI MINORI SVOLTI DALLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI
- Sorveglianza sui minori per la durata dell’apertura della struttura;
- Cura delle operazioni per l’igiene personale quotidiana se previsto nel progetto individuale;
- Cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona se previsto nel progetto individuale;
- Aiuto per l’assunzione dei pasti ed in tutte le attività relative alle autonomie personali tenendo conto dell’età del minore o di particolari condizioni di disabilità se previsto nel progetto individuale;
- Accompagnamento da e per la scuola in particolari condizioni in cui si rendono necessarie misure di protezione anche durante il tragitto se previsto nel progetto individuale; per i più piccoli l’accompagnamento dovrà essere sempre garantito;
- Accompagnamento dalla abitazione alla struttura e ritorno se previsto nel progetto individuale e nel caso in cui i familiari non siano in grado di provvedere;
- Aiuto nell’assunzione di medicinali secondo le prescrizioni mediche ed eventualmente avvalendosi dell’assistenza infermieristica;
- Medicazione di piccole ferite che non richiedono l’intervento medico;
- Attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute del minore, nell’ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Provvedere ad acquistare o reperire articoli per le necessità quotidiane (biancheria, vestiario, materiale ludico, materiale scolastico, ecc.) nel caso in cui la famiglia non vi provveda.
• ATTIVITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE SVOLTE DA TUTTE LE STRUTTURE
- Sostegno educativo all’inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
- Garantire la frequenza a strutture socio-educative e/o scuole;
- Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- Per i minori disabili, laddove previsto nel progetto individuale, inserimento in un centro socio riabilitativo o socio-occupazionale diurno o in attività lavorative;
- Attività di socializzazione, ricreative e sportive, compresi i costi di iscrizione a tali attività);
- Favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l’utilizzo dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio (servizi scolastici, del tempo libero, socio-
sanitari e di ogni altra risorsa utile presente nel territorio), anche attraverso la fornitura di titoli di trasporto;
- Adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti con le norme vigenti e con la tutela del minore (ad esempio accompagnamento alle funzioni religiose, garanzia di momenti di preghiera, ecc.);
- Organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di vacanza (senza spese aggiuntive);
- Garantire gli accompagnamenti del minore o del nucleo funzionali al progetto individualizzato;
- Ogni altra attività strumentale al progetto personalizzato.
Si richiede inoltre alle strutture residenziali:
- un’attività di supporto e collaborazione con i servizi istituzionali al fine di favorire il rientro del minore nella famiglia d’origine;
- la gestione di incontri dei genitori con i figli, anche in forma protetta o vigilata, in un’ottica riparativa della relazione genitoriale compromessa salvo le situazioni per cui il Servizio valuti opportuno che gli incontri vengano svolti all’esterno della struttura e/o gestiti da personale esterno;
- il sostegno e l’accompagnamento del minore nell’eventuale passaggio dall’accoglienza in struttura all’affido familiare/adozione;
- l’accompagnamento del minore nel percorso di autonomia conseguente al raggiungimento della maggiore età;
- il rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al soggetto esercente la responsabilità genitoriale, alle strutture e ai servizi sociali e sanitari.
Si richiede inoltre alle strutture semiresidenziali un’attività di supporto e collaborazione con i Servizi istituzionali al fine di migliorare la relazione con la famiglia di origine e recuperare le potenzialità per un rientro a tempo pieno in famiglia.
• PASTI
- Il gestore deve garantire la somministrazione quotidiana di 5 pasti giornalieri (3 nel caso di strutture semiresidenziali) nel rispetto delle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Pediatria di Comunità dell’Azienda USL competente per territorio o dal Pediatra di Base del minore;
- Ove necessario in base all’età del minore, si richiede la somministrazione di alimenti specifici per la prima infanzia (latte formulato, omogeneizzati, ecc.);
- Deve essere garantita, in relazione alle eventuali specifiche esigenze dietetiche degli ospiti, temporanee o permanenti, anche su prescrizione medica, la somministrazione di pasti personalizzati, compresi alimenti speciali in caso di intolleranze alimentari;
- Deve essere garantito il rispetto delle convinzioni religiose e culturali, secondo quanto risulta dal progetto individuale;
- La preparazione o la fornitura dei pasti è a carico del gestore, con preparazione all’interno della struttura o attraverso appalto esterno ad apposita ditta certificata. Nelle comunità per gestanti e madri con bambino tale preparazione può essere a cura delle mamme accolte. Il gestore fornisce comunque i generi alimentari necessari alla preparazione dei pasti. Nelle strutture per nuclei non autorizzate al funzionamento la spesa per il vitto deve essere scorporata dalla retta pro die in modo che per ogni inserimento possa essere valutata l’opportunità che il nucleo vi provveda in autonomia o che venga fornito il vitto;
- La struttura dovrà inoltre provvedere alle operazioni necessarie alla consumazione del pasto da parte degli ospiti o prevedere la possibilità che i genitori possano preparare direttamente il pasto per sé e il/i figlio/i.
• CURA E IGIENE PERSONALE – BIANCHERIA E VESTIARIO – MATERIALE SCOLASTICO
- Cura l’espletamento delle attività necessarie per la pulizia della persona (bagni, ecc.);
- Garantisce le altre cure ordinarie della persona, salva eventuale partecipazione della famiglia del minore;
- Biancheria e vestiario, anche come prima dotazione qualora il minore/nucleo ne sia sprovvisto garantendo adeguati cambi, in base alle esigenze e nel rispetto delle comuni regole igieniche; in mancanza di partecipazione economica della famiglia, tale fornitura è a carico del Gestore, che vi provvede attivando le risorse ritenute opportune;
- Accessori e prodotti necessari per la cura e l’igiene personale dei minori, anche in relazione all’età ed al sesso (pannolini, assorbenti igienici, ecc.);
- Libri e materiale scolastico, in mancanza di partecipazione economica della famiglia, si intende a carico del Gestore che vi provvede attivando le risorse ritenute opportune;
- Il Servizio Sociale di presa in carico potrà chiedere alle strutture semiresidenziali di sostenere le spese sopraindicate, con successivo rimborso, sulla base del progetto individuale e quando la famiglia non provveda autonomamente.
• FARMACI – CURE MEDICHE
- Il Gestore è tenuto a fornirsi dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e a sostenere i costi di eventuali ticket sanitari;
- E’ tenuto altresì all’acquisto dei farmaci prescritti dal medico di base per cure ordinarie di comune ricorrenza (es. influenza, ecc.);
- Nei casi in cui il minore debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie e onerose non previste dal Servizio Sanitario Nazionale comprese eventuali protesi, gli oneri economici non sono a carico del gestore e saranno definiti caso per caso nell’ipotesi in cui la famiglia d’origine non sia in grado di provvedere.
• SERVIZIO DI PULIZIA
- Il gestore provvede, con personale interno o mediante altra impresa, alle operazioni di pulizia della struttura, garantendo le necessarie prestazioni. Sono a carico del gestore le attrezzature ed i prodotti necessari per le pulizie e per le forniture relative ai servizi igienici.
• SERVIZIO DI LAVANDERIA
- Il gestore dovrà assicurare, mediante apposito servizio interno alla struttura oppure ditta esterna, le necessarie prestazioni di lavanderia. Il gestore deve garantire i necessari ricambi nel rispetto delle ordinarie norme di igiene.
• TRASPORTO
- Al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e la frequentazione di altri comuni ambienti di vita (scuole, centri ricreativi, sportivi, ecc.) o per altre esigenze del minore (es. fruizione servizi sanitari), l’ente gestore deve garantire con oneri a suo carico qualsiasi servizio di trasporto entro 30 KM dal luogo in cui la struttura è ubicata (compreso per le strutture semiresidenziali dal/al luogo di residenza del minore), attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici o privati a seconda delle necessità e tenuto conto dell’eventuale coinvolgimento della famiglia. Devono sempre essere garantiti i trasporti presso i servizi socio-sanitari che hanno la presa in carico del minore/nucleo e gli accompagnamenti presso l’Autorità Giudiziaria.
10. CAPACITÀ PROFESSIONALI
Le caratteristiche dei servizi determinano la necessità che il personale addetto a funzioni educative, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1904/2011 e ss.mm.ii., esprima le capacità sotto indicate:
• Capacità di ascolto attivo e di instaurare un rapporto sufficientemente empatico con il minore;
• Competenze pratiche di aiuto alla persona;
• Capacità di osservazione delle condizioni del minore sul piano del benessere psico-fisico e sociale;
• Capacità di rilevare i bisogni e le risorse al fine di poter utilmente contribuire alla definizione dei piani personalizzati di intervento e alla loro verifica;
• Capacità di rapporto con gli altri e di comprensione sul piano relazionale e sociale delle situazioni individuali e familiari in rapporto al proprio specifico operativo;
• Capacità di lettura del contesto in cui si opera;
• Capacità di agire all’interno di una cornice preventiva e riabilitativa;
• Capacità di saper individuare sia le aree di autonomia che quelle di collaborazione e di saperle gestire adeguatamente;
• Conoscenza della rete dei servizi che possono essere utilizzati per le attività inerenti la propria utenza;
• Capacità di raccordo con altre figure professionali ed altri enti.
Data l’importanza per il minore della continuità delle figure di riferimento, si esprime al gestore l’indirizzo di limitare la sostituzione definitiva di un operatore ai soli casi di oggettiva necessità (cessazione del rapporto di lavoro con l’operatore, cambiamento mansioni dell’operatore determinato da oggettiva impossibilità di continuare a volgere le precedenti mansioni, ecc.) e di adottare strategie atte a contenere il turn-over.
È possibile l’impiego di volontari, tirocinanti o in servizio civile; essi dovranno svolgere la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali.
11. PROGETTO INDIVIDUALE – CARTELLA PERSONALE
Il progetto quadro definito dai Servizi socio-sanitari competenti, completato a seguito di un periodo di osservazione della durata di norma di 3 mesi, è lo strumento operativo che comprende sia le scelte fondamentali di intervento sulla famiglia d’origine, sia il progetto sul bambino o ragazzo, che verrà ulteriormente approfondito e dettagliato, d’intesa con gli educatori responsabili della struttura, all’interno del progetto educativo individualizzato (PEI) o educativo - integrato.
L’impegno delle comunità di accoglienza per assicurare ai soggetti accolti una compiuta tutela, il superamento dei disagi e il raggiungimento di una situazione familiare stabile si esprime attraverso una precisa progettualità che la comunità elabora, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territoriali e in attuazione del progetto quadro.
Tale progettualità assume diverse denominazioni:
• Progetto educativo individualizzato;
• Progetto educativo individualizzato integrato;
• Progetto di vita.
Nelle case/comunità per gestanti e per madre con bambino la progettualità di sostegno al minore viene ricompresa nel progetto di vita della madre, qualora non esista un decreto del Tribunale per i minorenni, caso quest’ultimo nel quale è redatto per il bambino un progetto educativo individualizzato.
Il gestore deve altresì utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun minore in cui devono essere annotati tutti i dati relativi al minore. Devono essere registrati gli incontri di verifica sull’andamento del progetto individuale effettuati tra gli operatori responsabili del caso e gli operatori della struttura, evidenziando i risultati raggiunti, l’adeguatezza delle strategie adottate, occasionali scostamenti rispetto al progetto e motivazioni.
12. RAPPORTO CON IL TERRITORIO E CON I SERVIZI
Il gestore favorisce il coinvolgimento del volontariato (singolo o associato) e dell’associazionismo presenti sul territorio, con funzioni di supporto e non sostitutive dell’apporto degli operatori. La struttura si inserisce nella rete degli interventi socio – educativi - sanitari del territorio, attivando le risorse di volta in volta ritenute necessarie.
In particolare si raccorda con i servizi sanitari ed i servizi scolastici del territorio.
Come già indicato nel paragrafo FINALITA’, le comunità sono impegnate a collaborare con i servizi territoriali:
• Nell’armonizzare il progetto educativo o educativo- integrato con il progetto quadro dei Servizi socio-sanitari;
• Nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d’origine;
• Nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento o, in subordine, nel sostenere l’inserimento in una famiglia adottiva/affidataria. Ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con i servizi alla realizzazione di un percorso di accompagnamento del minore verso l’autonomia;
• Nel concorrere al monitoraggio dell’esperienza del minore.
La rete delle figure di supporto costituisce una risorsa in grado di moltiplicare le potenzialità di accoglienza della comunità. Essa è promossa con continuità dagli adulti che la gestiscono, dagli enti gestori e dai servizi territoriali.
Anche per queste figure vige quanto previsto nel paragrafo ADULTI ACCOGLIENTI – PERSONALE e devono essere in possesso dei requisiti di qualità morale secondo quanto richiesto dalla DGR n. 1904/2011 e ss.mm.ii. relativamente agli adulti che vengono in contatto con i ragazzi. Le figure di supporto devono essere tutte coperte da apposita assicurazione.
13. RAPPORTO CON I FAMILIARI
La struttura favorisce relazioni significative tra i minori ospiti ed i familiari, salvo indicazioni diverse dei Servizi. Il progetto personalizzato predisposto per ciascun minore contiene indicazioni relative agli incontri con i familiari ed i rientri in famiglia.
14. CARTA DEI SERVIZI
Ad ogni gestore di struttura è richiesto di elaborare una Carta dei servizi della comunità secondo le indicazioni della DGR 1904/2011 e ss.mm.ii.
Nella Carta dei servizi delle strutture genitore/bambino non autorizzate al funzionamento secondo le previsioni della DGR 1904/2011 e ss.mm.ii., deve essere indicata l’articolazione degli spazi dove viene realizzata l’accoglienza e la loro rispondenza ai requisiti di salubrità, igienicità e sicurezza delle civili abitazioni, nonché le ore di copertura educativa prevista.
15. OBBLIGHI INFORMATIVI
All’Ente Gestore o al Responsabile della comunità è fatto obbligo di:
- Disporre di un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- Trasmettere ogni 6 mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art.9 comma 2 della legge 184/83 l’elenco dei minori accolti con l’indicazione della località di residenza dei genitori, i rapporti con la famiglia, le condizioni psico-fisiche dei minori stessi. Tale obbligo sussiste anche per le strutture per adulti che accolgono minorenni;
- Soddisfare le richieste di dati necessari per alimentare i sistemi informativi dello Stato, della Regione, degli enti Locali;
- Informare entro 4 giorni dall’avvenuta ammissione e dimissione il servizio inviante, il Servizio Minori di ASP Città di Bologna, gli uffici dei Distretti coinvolti nella presente procedura;
- Inoltrare alle autorità competenti specifica comunicazione relativa ad allontanamento arbitrario di minori accolti, o madri con minori, (qualora siano collocate in struttura con provvedimento dell’autorità giudiziaria o qualora vi sia fondata ragione che i minori possano trovarsi in una situazione di pregiudizio) nelle forme e nei modi previsti per il singolo territorio di ubicazione della struttura di accoglienza;
- Aggiornare ad ogni ingresso e dimissione il Servizio Minori di ASP Città di Bologna e gli uffici competenti di ciascun Distretto coinvolto nella presente procedura, con il riepilogo dei posti occupati e di quelli disponibili;
- Elaborare e inviare al servizio sociale territoriale competente le relazioni di verifica del progetto educativo/educativo integrato/progetto di vita, secondo modalità e tempi concordati;
- Informare il Servizio Minori di ASP Città di Bologna di ogni variazione relativa all’autorizzazione al funzionamento (rinnovo, sospensione, revoca...);
- Redigere semestralmente la relazione di cui al punto 19 fornendo tutte le informazioni richieste con relativa documentazione; detta relazione sarà inviata al Servizio Minori di Asp Città di Bologna e agli uffici competenti per ciascun Distretto coinvolto nella presente procedura.
Si precisa fin d’ora che qualora nel periodo di esecuzione del contratto previsto dalla presente procedura il Comune di Bologna, ASP Città di Bologna o uno dei Distretti coinvolti implementi un sistema informativo al fine dell’adempimento, anche parziale, degli obblighi precedentemente descritti, sarà necessario che i Gestori individuati si attengano alle modalità operative che verranno introdotte e fornite in corso d’opera.
16. CORRISPETTIVO A BASA D’ASTA – ASSENZE – REGIME DELLE SPESE
Si precisa che la retta pro die da applicare agli inserimenti per tutto il periodo di convenzionamento dovrà necessariamente riferirsi ai valori scaturiti dalla procedura in oggetto e frutto dell’offerta economica presentata partendo da una retta pro die per tipologia di accoglienza fissata come base d’asta in:
Lotto | Descrizione | Divisione per nuclei (lotti 5 e 6) | Retta pro die a base di gara |
1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare | € 61,83 | |
2 | Strutture di tipo familiare: comunità - casa famiglia multiutenza | € 45,00 | |
3 | Strutture educative: comunità educativa | € 126,20 |
Lotto | Descrizione | Divisione per nuclei (lotti 5 e 6) | Retta pro die a base di gara |
residenziale | |||
4 | Strutture educative: comunità educativa semiresidenziale | € 46,72 | |
5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e per madre con bambino | Pro capite | € 65,05 |
Nucleo 2 | € 113,89 | ||
Nucleo 3 | € 152,99 | ||
Nucleo 4 | € 216,83 | ||
Nucleo 5 | € 274,39 | ||
6 | Strutture per gestanti, madre e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR 1904/2011 ss.mm.ii. | Pro capite | € 30,99 |
Nucleo 2 | € 55,35 | ||
Nucleo 3 | € 77,99 | ||
Nucleo 4 | € 81,92 | ||
Nucleo 5 | € 83,80 | ||
7 | Strutture per l’autonomia: comunità per l’autonomia | € 84,41 | |
8 | Strutture educative: comunità educativo- integrata | € 235,42 | |
9 | Strutture per l’autonomia: gruppo appartamento | € 41,42 | |
10 | Tipologie sperimentali: progetti sperimentali autorizzati | € 101,21 | |
11 | Strutture di pronta accoglienza: comunità di pronta accoglienza | € 127,79 |
Il corrispettivo per il servizio prestato dal gestore, iva inclusa se e in quanto dovuta, è dato da rette pro die individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza.
Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura e viene calcolato a partire dal momento dell’inserimento ad esclusione del giorno di dimissione.
Riguardo a quanto compreso dalla retta pro die si rimanda al paragrafo n. 9.
Il servizio è a misura, in quanto le prestazioni da fornire ed il relativo corrispettivo da erogare dipendono dal numero di minori inseriti nella struttura e dal periodo di permanenza.
ASP Città di Bologna ha la facoltà di richiedere eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti nel corso dell’esame della documentazione a fronte di progetti di inserimento di cui sia comprovata la complessità e che richiedano ore integrative di educatore da riconoscere.
Per i mesi in cui la permanenza in struttura è solo parziale la retta pro die sarà decurtata, in base ai giorni di assenza, sulla base dei seguenti criteri di massima:
• assenze brevi (fino a 15 giorni anche non continuativi nello stesso mese): detrazione del 5% della retta pro die;
• assenze dal 16° giorno al 45° giorno continuativi: retta pro die pari al 20%;
• dal 46° giorno si applica la sospensione della retta pro die. In casi eccezionali possono
essere concordate con le strutture modalità diverse per situazioni particolari e straordinarie.
La retta pro die per il semiresidenziale non è dovuto per i giorni di assenza del minore dalla struttura.
Per quanto riguarda le spese di vario genere che si rendono necessarie in relazione a ciascun minore, si adotta il seguente criterio:
• sono comprese nella retta pro die le spese poste a carico del Gestore in quanto rientranti nei servizi che lo stesso è tenuto a fornire sulla base del presente capitolato ed indicate al paragrafo “9. PRESTAZIONI RICHIESTE”;
• sono altresì compresi nella retta pro die eventuali altri oneri funzionali alla realizzazione del progetto individualizzato concordati con il Servizio Inviante, se non compresi tra le voci non ricomprese nella retta pro die di cui a seguire.
Si precisa che non sono compresi nella retta pro die a base d’asta i seguenti costi da definirsi di volta in volta in base al progetto individualizzato:
• costi per la regolarizzazione necessaria in materia di immigrazione;
• costi relativi all’assistenza ospedaliera, fatta salva l’emergenza immediata entro le 48 ore che deve essere garantita dagli aggiudicatari;
• spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o, con documentazione che ne certifica l’urgenza e l’impossibilità di risposta in tempi adeguati da parte del SSN o da strutture convenzionate, le spese per prestazioni erogate da strutture private in accordo con i Servizi socio-sanitari che hanno la presa in carico;
• costi relativi ai trasporti funzionali alla realizzazione del progetto individualizzato concordato oltre i 30 Km dall’ubicazione della struttura, salvo le spese per gli accompagnamenti dei minori presso l’Autorità Giudiziaria ed i Servizi di presa in carico che devono comunque essere sempre garantiti dagli aggiudicatari, con costi a loro carico, indipendentemente dalla distanza chilometrica;
• rette relative alla frequenza dei minori a servizi per la prima infanzia/asili nido non gestiti o non interni alla struttura/comunità, concordati con i Servizi socio-sanitari di presa in carico in sede di progetto individualizzato.
• Eventuali ore di intervento educativo individualizzato concordate con il Servizio inviante di presa in carico.
17. SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO E RAPPORTI CON IL DISTRETTO
Sulla scorta della valutazione effettuata circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifico, verrà approvata apposita graduatoria degli operatori economici idonei, ciascuno per i lotti prestazionali di riferimento, con i quali si procederà a sottoscrivere apposito Accordo Quadro
/Convenzione, che disciplinerà i rapporti economici e giuridici tra ASP Città di Bologna/Aggiudicatari e Distretti/Aggiudicatari/soggetto prestatore.
Accordo Quadro/Convenzione avrà durata di anni 2 con possibilità di rinnovo pari ad 1 anno più 6 mesi di proroga.
18. MODALITÀ DI SCELTA DELLE STRUTTURE
Le strutture individuate ad esito della presente procedura saranno inserite in apposite graduatorie, ciascuna per i lotti di riferimento, con indicazione di tutte le informazioni relative all’ente gestore e al tipo di struttura di accoglienza residenziale o semiresidenziale.
La graduatoria sarà accessibile da parte dei Distretti per lo svolgimento delle operazioni di contatto ed individuazione dell’operatore economico per l’inserimento del minore.
ASP Città di Bologna e ogni Distretto, ciascuno per il proprio, si impegnano a garantire a ciascun operatore economico utilmente collocato in graduatoria, sempre nell’ambito dei singoli lotti di appartenenza, la parità di trattamento nella modalità di scelta sia delle strutture a cui affidare l’inserimento di minori, sia rispetto a tutti gli altri operatori economici presenti in graduatoria che presentino i medesimi requisiti qualitativi e professionali. Secondo quanto enunciato dall’art. 30 D.lgs. 50/2016 xx.xx.xx. è promosso e tutelato in particolare il rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità nel dar corso all’esecuzione dei contratti derivanti dalla presente procedura, con particolare riferimento all’effettiva possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici, incluse microimprese, nonché quelle di piccole e medie dimensioni.
A garanzia della massima trasparenza da parte di ASP Città di Bologna e di ogni Distretto, ciascuno per il proprio, si rappresenta fin d’ora la modalità con cui concretamente saranno operati gli inserimenti dei minori, dando attuazione a quanto sopra enunciato rispetto alla parità di trattamento tra operatori economici.
ASP Città di Bologna e i Distretti ricevono dal Servizio Sociale Territoriale la scheda di richiesta inserimento in struttura (e relativi allegati documentali) che contiene i dati relativi ai singoli casi riferiti ai minori da inserire in comunità; inoltre Asp e i Distretti dispongono delle effettive disponibilità all’accoglienza da parte delle strutture che sul territorio siano risultate idonee ad esito della presente procedura.
Gli operatori economici si impegnano ad assicurare ad ASP Città di Bologna e ad ogni singolo Distretto un rapido e costante aggiornamento dei dati forniti al momento della partecipazione alla procedura da porre in condivisione con gli attori coinvolti, ASP e Distretti.
Nel momento in cui, nel progetto complessivo di tutela, si valuti necessario provvedere all’accoglienza del minore in strutture residenziali o semiresidenziali, sarà compito del Servizio Sociale territoriale/ETI, per il comune di Bologna in collaborazione con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna, operare la scelta della struttura più idonea rispetto ai bisogni del minore. E’ attraverso l’incrocio di tutte queste informazioni che verrà individuata la struttura più idonea rispetto al vissuto del bambino, all’età, alle prospettive di evoluzione della famiglia d’origine e agli altri ospiti presenti.
Tale scelta sarà operata, secondo i seguenti step in ordine di propedeuticità, seppur non univoci, in quanto comunque atti a modulare la migliore scelta possibile della struttura di accoglienza:
1° step assegnazione al lotto di riferimento
Il progetto complessivo di tutela del singolo minore viene preso in carico e, sulla base della normativa regionale di riferimento, attribuito al lotto della presente procedura il cui contenuto ricomprenda il tipo di accoglienza e struttura residenziali o semiresidenziali idonea, per requisiti ed autorizzazioni, ad accogliere il minore.
2° step valutazione dati fissi
Si prende atto:
• dell’età del minore da accogliere (per fasce d’età, secondo la qualifica ricettiva delle strutture);
• del genere (maschile/ femminile) del minore da accogliere (per qualifiche ricettive delle strutture).
3° step valutazione dati variabili
Si tiene conto:
• della disponibilità dei posti messi a disposizione da parte delle strutture entro max 4 gg;
• delle compatibilità con il gruppo degli accolti;
• della eventuale e più specifica caratterizzazione della struttura, con riferimento all’accoglienza, anche di minori in area penale;
• del territorio nel quale deve essere collocata la struttura (se nulla è indicato vige il criterio della territorialità in ambito metropolitano/distrettuale), sulla base delle esigenze specifiche del minore (valutazione appropriatezza del luogo rispetto al progetto);
• della retta pro die proposta in sede di gara per l’accoglienza in struttura.
A partire dall’incrocio dei criteri sopra indicati, tenendo conto degli elementi caratterizzanti e della complessità dell’inserimento stesso, conseguirà una residua disponibilità di strutture con le caratteristiche richieste, ordinate secondo la graduatoria derivante dalla procedura. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento, la graduatoria sarà sempre ordinata in base al posizionamento degli operatori economici e alla data dell’ultimo collocamento effettuato (per prima la struttura che ha avuto l’ultimo inserimento in data meno recente).
La remunerazione delle prestazioni richieste prevederà una retta pro die alla quale potranno essere aggiunte quote ulteriori di 5€ e multipli (senza iva) secondo quanto richiesto dal progetto individualizzato da parte del Servizio Sociale che ha la presa in carico come sotto dettagliato. Il variare delle condizioni delle persone inserite e/o delle prestazioni richieste nel corso dell’inserimento può comportare una ridefinizione del corrispettivo giornaliero, concordato fra le parti.
Ai fini della scelta della struttura più idonea alle specifiche esigenze del minore da inserire, prima di inviare l’elenco all’assistente sociale, per i servizi di Bologna il Servizio Minori di ASP Città di Bologna invia ai gestori identificati la scheda di richiesta inserimento in valutazione, con relativi allegati documentali, al fine di acquisire la reale disponibilità all’inserimento. L’esito della ricerca verrà trasmesso all’assistente sociale referente del caso, affinché possa valutare il migliore abbinamento anche mediante eventuali approfondimenti e confronti, tenendo conto dell’ordine delle strutture e documentando i motivi per i quali, nel caso, si sia ritenuto eventualmente di non selezionare le strutture posizionate per prime nell’elenco.
Per quanto riguarda i Servizi Sociali del Comune di Bologna, il Servizio Minori di ASP Città di Bologna valuterà, congiuntamente al Servizio Sociale che ha la presa in carico, la necessità di ricorrere a strutture sulla base delle caratteristiche richieste non inserite nell’Elenco degli enti prestatori selezionati, qualora tutte le strutture utilmente posizionate in graduatoria all’esito della presente procedura per il Lotto individuato non siano disponibili. Analoga valutazione potrà essere svolta da ogni singolo Distretto. Gli inserimenti nell’ambito di dette strutture saranno effettuati alle condizioni di cornice previste dal presente Accordo quadro.
Per quanto riguarda i minori e i nuclei già inseriti in struttura alla data di conclusione della presente procedura, si precisa fin da ora che trascorsi 9 mesi dalla stipulazione del presente Accordo quadro, saranno fatti transitare sotto la vigenza di quest’ultimo. Nel caso di minori e nuclei già inseriti in comunità alla data di conclusione della presente procedura, presso strutture che non hanno sottoscritto il presente Accordo quadro, si precisa fin da ora che nel rispetto della tempistica presente nei contratti vigenti, si prevederanno modalità e tempi per il passaggio all’accoglienza in strutture risultate idonee nell’ambito della procedura in oggetto (fatte salve le previsioni dell’ultimo capoverso art.4 nonché il maggiore interesse del minore).
19. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SULL’IMPIEGO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
Al fine di garantire la permanenza di un livello di qualità, quanto ad organizzazione e servizio reso dalle strutture, corrispondente alla graduatoria adottata all’esito della procedura di gara e delle modalità di gestione del servizio, è previsto un sistema di monitoraggio e valutazione che tenga conto, delle prestazioni rese nel corso dell’esecuzione contrattuale e delle modalità di gestione del servizio. La valutazione nei termini di cui sopra si avvarrà dell’attività di una Commissione appositamente nominata e/o verrà nominata apposita struttura a supporto del Rup.
Con apposito atto del RUP è nominata la Commissione di cui sopra a supporto dei controlli di corretta esecuzione contrattuale resa dalle strutture di accoglienza e per la qualità delle prestazioni, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
- Incontri di monitoraggio presso le strutture e i servizi, con modalità audit, con cadenza almeno annuale, salvo diversa cadenza per specifici ambiti territoriali;
- Verifica dell’andamento del servizio sulla base di quanto contenuto nella relazione semestrale già indicata al punto 15 del presente capitolato;
- Rilevamento del gradimento del servizio di accoglienza da parte dei Servizi invianti, mediante somministrazione di apposito questionario;
- adozione di ulteriori strumenti di verifica e valutazione elaborati congiuntamente agli assistenti sociali dei Servizi Sociali Territoriali.
Le strutture sono tenute a presentare semestralmente una relazione al Servizio Minori di Asp Città di Bologna e ad ogni singolo Distretto, che rappresenti l’andamento delle accoglienze e l’esperienza comunitaria realizzata nell’arco del semestre. Tale relazione dovrà contenere:
- l’indicazione dei minori accolti nel semestre;
- le attività svolte per la realizzazione del progetto educativo della comunità;
- gli eventuali cambiamenti intercorsi nella composizione dell’equipe (es nuove assunzioni, dimissioni, trasferimento di personale ad altro servizio, etc.);
- specifici progetti attivati e/o collaborazioni instaurate a favore del gruppo degli accolti;
- eventuali situazioni di criticità e relative modalità di farvi fronte;
- altre informazioni rilevanti e specifiche per la tipologia di accoglienza a discrezione del coordinamento della struttura.
A supporto dell’esecuzione del contratto e con riferimento alle attività sopra indicate vengono individuati i seguenti indicatori monitorati semestralmente anche attraverso la relazione di cui
sopra. Gli elementi di criticità che dovessero rilevarsi nell’applicazione dei seguenti indicatori saranno oggetto di attenzione e proposta di intervento correttivo da parte della Commissione di cui sopra.
Indicatori adottati:
1) Turn over di operatori all’interno dell’equipe: valore critico se superiore al 50% nel semestre;
2) Autorizzazione al funzionamento: valore critico in caso di provvedimento con prescrizioni;
3) Segnalazioni formali di elementi problematici sul piano strutturale da parte dei Servizi Sociali che hanno la presa in carico o da altre agenzie del territorio: valore critico presenza di una o più segnalazioni formali nel semestre;
4) Segnalazioni formali di elementi problematici sul piano gestionale da parte dei Servizi Sociali che hanno la presa in carico o da altre agenzie del territorio: valore critico presenza di una o più segnalazioni formali nel semestre;
5) Questionari di valutazione della qualità dell’inserimento da parte dei Servizi Sociali che hanno la presa in carico: valore critico uno o più questionari con valore inferiore ai due terzi del totale
6) Mancata disponibilità di posti per accoglienze in emergenza per le strutture che abbiano reso tale disponibilità: valore critico dinieghi superiori al 30% delle richieste;
7) Mancata disponibilità all’accoglienza a fronte di posto letto disponibile: valore critico dinieghi superiori al 30% delle richieste;
8) Comunicazioni relative a ingressi e dimissioni pervenute oltre il 4’ giorno: valore critico comunicazione pervenuta oltre 7 giorni.
20. PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
L’ammissione in struttura può avvenire sulla base delle seguenti procedure:
• Ammissione programmata: le modalità e i tempi dell’ingresso vengono concordati tra i Servizi invianti, il Servizio Minori di Asp Città di Bologna, o i Distretti ciascuno per il proprio, ed il Responsabile della struttura; negli incontri preliminari all’ingresso sarà illustrato e condiviso il progetto personalizzato relativo al minore, che prevederà anche gli eventuali impegni assunti dalla famiglia del minore e la durata dell’accoglienza;
• Pronta accoglienza (per le strutture che offrono questo servizio): la richiesta di accoglienza può pervenire alle strutture da parte del Servizio Sociale che ha la presa in carico o da parte del Pronto intervento sociale per i bisogni indifferibili e urgenti che dovessero manifestarsi sul territorio anche in relazione a minori o nuclei residenti in altri territori.
La dimissione avviene su disposizione del competente Servizio Sociale di presa in carico, in accordo con il Servizio Minori di Asp Città di Bologna o con i Distretti, ciascuno per il proprio, nei seguenti casi:
• Raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale;
• Cambiamento della struttura, in base all’età, al sesso o comunque al mutamento dei bisogni e delle caratteristiche del minore, compatibilmente con l’interesse del minore;
• Variazione del progetto individuale da parte del competente servizio che ha la presa in carico;
• Valutazioni dell’Equipe multiprofessionale che rendono necessario tale cambiamento;
• Raggiungimento della maggiore età.
Le dimissioni possono essere richieste per iscritto anche dal responsabile della struttura qualora non sussistono le condizioni per proseguire il progetto. Il competente servizio che ha la presa in carico, sulla base della valutazione delle motivazioni esposte, fornirà un riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. L’eventuale dimissione sarà accordata da Asp, in base agli accordi con il Servizio competente, compatibilmente al reperimento di una nuova struttura in grado di accogliere il minore. In tutti i casi elencati le modalità di dimissione vengono preventivamente concordate tra il competente Servizio e il Responsabile della Struttura.
21. IMPEGNI APPALTATORI E/O ENTI CONVENZIONATI
E’ fatto impegno agli enti convenzionati di:
• Garantire l’osservanza degli standard autorizzativi della Regione Xxxxxx-Romagna, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni così come descritto e presentato nella manifestazione di interesse a convenzionarsi;
• Rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
• Applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e garantire all’intera equipe operativa l’applicazione del CCNL di settore, con l’applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere su richiesta al Servizio Minori di Asp Città di Bologna e da rendere disponibili nel caso di eventuali visite di verifica e monitoraggio;
• Stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
• Rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
• Garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
• Dare avviso ad ASP Città di Bologna, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
• Garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, così come previsto e rappresentato nella proposta progettuale;
• Manlevare l’ASP Città di Bologna, comunque estraneo ai rapporti tra appaltatore e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
• Nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell’espletamento di attività di pubblico interesse, l’appaltatore, così come previsto dalla DGR, valuta l’idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori e dell’autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all’attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi;
• Non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all’utente;
• Inviare su richiesta del Servizio Minori di ASP Città di Bologna l’elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
• Mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l’ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;
• Ottemperare a quanto previsto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni. In tal senso l'ente appaltatore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare ASP Città di Bologna. Vengono affidati all’appaltatore l’organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L’appaltatore è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
22. CONTROLLI PER IL TERRITORIO DELL’AREA METROPOLITANA E DISTRETTUALE
ASP Città di Bologna e i Distretti si riservano, al di là di tutto quanto sopra detto, la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterranno opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse.
Gli Aggiudicatari diverranno il diretto interlocutore di ASP Città di Bologna e dei Distretti per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso ASP Città di Bologna e i Distretti conseguentemente indirizzeranno ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.
Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall’operatore afferente all’appaltatore nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’appaltatore medesimo. Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 196/2003 e successive integrazioni l'ente
è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui sono Titolari ASP Città di Bologna e i Distretti. Vengono affidati all’appaltatore l’organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività.
L’appaltatore è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
Il Responsabile del Servizio Minori di ASP Città di Bologna è deputato a contestare agli appaltatori i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'appaltatore che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre. Analoga attività sarà messa in atto dal competente Responsabile di ogni Distretto.
Xxx le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 260,00 (duecentosessanta euro) e non superiore a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza. Tali penalità verranno applicate, commisurate al danno, anche di immagine, a seguito di non osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti. L’Amministrazione procedente, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto prestatore. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
• grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali;
• sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’ente convenzionato
• impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
• gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
• gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti.
ASP Città di Bologna e i Distretti potranno altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell’ appaltatore, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell’ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di questo Avviso. Ad ogni modo i rapporti tra ASP Città di Bologna/il Distretto e appaltatore saranno regolati in maniera dettagliata e specifica dal contratto che sarà sottoscritto a seguito della selezione.
PARTE II
ADDENDA LOTTO 1
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura di tipo familiare denominata “Comunità familiare”, prevista dalla DGR.
In particolare la “Comunità familiare”, secondo la DGR, si configura come servizio residenziale che accoglie minorenni da 0 a 17 anni di età.
2. OBIETTIVI
Secondo le previsioni della DGR e delle LINEE, la “Comunità familiare” è caratterizzata dalla “convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La comunità familiare può svolgere funzioni di pronta accoglienza”.
3. BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR i beneficiari della “Comunità familiare” sono “minorenni da 0 a 17 anni, prioritariamente indicata per bambini nella fascia di età sei/undici anni”.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITÀ RICHIESTE
Come previsto dalla DGR la “Comunità familiare” è destinata ad ospitare sei minorenni, a cui si aggiungono fino a due posti dedicati alla pronta accoglienza. Sono possibili deroghe in caso di fratelli, fino al numero massimo di dieci minorenni, compresi i figli minorenni degli adulti residenti. Ulteriori previsioni sono quelle contenute nello specifico paragrafo della DGR vigente.
La presenza di adulti accoglienti e/o operatori in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all’accompagnamento all’autonomia in relazione all’età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Fornitura di beni di consumo (pannolini, prodotti per l’igiene, latte artificiale, ecc.) e risposta a bisogni di cura specifici per accoglienza di minori 0/12 mesi;
Inserimento del minore dai 6 mesi a 3 anni in servizio educativo esterno alla comunità quando previsto dal progetto individualizzato concordato con il Servizio inviante;
Accoglienza di minori nella fascia 11/17 anni per i quali sia richiesta la definizione di progetti a maggiore complessità, che richiedono un rilevante utilizzo delle agenzie del territorio anche nell’ottica di assicurare un maggiore supporto al raggiungimento dell’autonomia di vita;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia lieve certificate dal Servizio di NPIA, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, e di indennità di
accompagnamento che necessitano di assistenza sulle 24 ore giornaliere, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Disponibilità all’accoglienza in modalità di Pronta Accoglienza/Emergenza
Presenza di figure educative all’interno dell’equipe garantita per minimo 10 ore settimanali; Presenza di figure educative all’interno dell’equipe garantita per minimo 38 ore settimanali; Presenza di figure educative all’interno dell’equipe garantita per minimo 72 ore settimanali; Presenza di figure educative all’interno dell’equipe garantita per più di 72 ore settimanali;
Possibilità di attivare personale infermieristico per interventi individualizzati di almeno 1 ora giornaliera, qualora la situazione del minore lo richiedesse, in accordo con l’operatore che ha la presa in carico.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, si evidenzia che l’ingresso in un servizio di accoglienza residenziale, come riportato nelle LINEE, presuppone “un’attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il bambino nel delicato passaggio alla nuova situazione”.
L’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il bambino è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza non è un punto di arrivo ma una nuova tappa che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare oppure l’autonomia individuale o altre soluzioni costruite sul principio del superiore interesse del bambino”.
Nel rispetto di quanto sopra, i minorenni saranno inseriti presso la Comunità familiare su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
La richiesta di ingresso potrà pervenire anche da parte del Pronto Intervento Sociale per i bisogni indifferibili e urgenti che dovessero manifestarsi sul territorio anche in relazione a minori residenti in altri territori, limitatamente ai posti dedicati alla Pronta Accoglienza.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, come evidenziato nelle LINEE “affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impegnato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza”.
I requisiti relativi sia alle figure professionali che agli altri adulti che svolgono una funzione educativa all’interno della “Comunità familiare”, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente, la quale evidenzia come il lavoro venga svolto in equipe.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. la “Comunità familiare” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per la “Comunità familiare” sono quelli previsti dalla DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 1 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 1 - ETA' | ||
0-12mesi | +5 euro | bisogni di cura, pannolini, prodotti per igiene, latte artificiale |
6 mesi - 3 anni | + 5 euro | in caso di frequenza asilo nido |
11-17 anni | +5 euro | maggiore complessità progettuale, maggiore utilizzo agenzie del territorio, maggiore supporto all'autonomia |
Fascia 2- SITUAZIONE SANITARIA - disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi) | ||
Handicap lieve | +10 euro | con certificazione NPIA |
Handicap grave | +15 euro | con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H | +20 euro | con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Fascia 3 -ACCOGLIENZA IN EMERGENZA (per i primi 30 giorni) | |
+10 euro | Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità |
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AGLI ADULTI ACCOGLIENTI | ||
Personale educativo per minimo 10 ore settimanali | + 5 euro | Copertura educativa sulla struttura |
Personale educativo per minimo 38 ore settimanali | + 15 euro | Copertura educativa sulla struttura |
Personale educativo per minimo 72 ore settimanali | +20 euro | Copertura educativa sulla struttura |
Personale educativo per più 72 ore settimanali | +25 euro | Copertura educativa sulla struttura |
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno | +20 euro | Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG,….) |
ADDENDA A LOTTO 2
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura di tipo familiare denominata “Comunità casa famiglia multiutenza”, prevista dalla DGR.
In particolare la “Comunità casa famiglia multiutenza”, secondo la DGR, si configura come una struttura socio-educativa residenziale che accoglie bambini e adolescenti e/o adulti in difficoltà.
2. OBIETTIVI
Secondo le previsioni della DGR, la “Comunità casa famiglia multiutenza” è caratterizzata dalla “convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà e ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo”.
Inoltre la comunità “presta particolare attenzione nel raccordare l’accoglienza delle persone adulte con la necessità di garantire la tutela del preminente interesse del minore”.
Tale tipologia di comunità può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi.
3. BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR i beneficiari della “Comunità casa famiglia multiutenza” sono bambini e adolescenti da zero a diciassette anni e adulti in difficoltà.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITÀ RICHIESTE
Come previsto dalla DGR la “Comunità casa famiglia multiutenza” è destinata ad ospitare fino ad un massimo di 6 persone, a cui si aggiungono fino a due posti dedicati alla pronta accoglienza e fino ad un massimo di dieci persone complessivamente inclusi eventuali figli minori della coppia. Ulteriori previsioni sono quelle contenute nello specifico paragrafo della DGR vigente.
La presenza di adulti accoglienti e/o operatori in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- attività atte a sostenere la relazione genitore bambino;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all’accompagnamento all’autonomia in relazione all’età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Fornitura di beni di consumo (pannolini, prodotti per l’igiene, latte artificiale, ecc.) e risposta a bisogni di cura specifici per accoglienza di minori 0/12 mesi;
Inserimento del minore dai 6 mesi a 3 anni in servizio educativo esterno alla comunità quando previsto dal progetto individualizzato concordato con il Servizio inviante;
Accoglienza di minori nella fascia 11/17 anni per i quali sia richiesta la definizione di progetti a maggiore complessità, che richiedono un rilevante utilizzo delle agenzie del territorio anche nell’ottica di assicurare un maggiore supporto al raggiungimento dell’autonomia di vita;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia lieve certificate dal Servizio di NPIA, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, e di indennità di accompagnamento che necessitano di assistenza sulle 24 ore giornaliere, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Disponibilità all’accoglienza in modalità di Pronta Accoglienza/Emergenza
Presenza di figure educative all’interno dell’equipe garantita per minimo 10 ore settimanali; Presenza di figure educative all’interno dell’equipe garantita per minimo 38 ore settimanali; Presenza di figure educative all’interno dell’equipe garantita per minimo 72 ore settimanali; Presenza di figure educative all’interno dell’equipe garantita per più di 72 ore settimanali;
Possibilità di attivare personale infermieristico per interventi individualizzati di almeno 1 ora giornaliera, qualora la situazione del minore lo richiedesse, in accordo con l’operatore che ha la presa in carico.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, si evidenzia che l’ingresso in un servizio di accoglienza residenziale, come riportato nelle LINEE, presuppone “un’attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il bambino nel delicato passaggio alla nuova situazione”.
L’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il bambino è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza non è un punto di arrivo ma una nuova tappa che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare oppure l’autonomia individuale o altre soluzioni costruite sul principio del superiore interesse del bambino”.
Nel rispetto di quanto sopra, i minorenni saranno inseriti presso la “Comunità casa famiglia multiutenza” su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
La richiesta di ingresso potrà pervenire anche da parte del Pronto Intervento Sociale per i bisogni indifferibili e urgenti che dovessero manifestarsi sul territorio anche in relazione a minori o nuclei residenti in altri territori, limitatamente ai posti dedicati alla Pronta Accoglienza.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, come evidenziato nelle LINEE “affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impegnato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza”.
I requisiti relativi sia alle figure professionali che agli altri adulti che svolgono una funzione educativa all’interno della “Comunità casa famiglia multiutenza”, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente, la quale evidenzia come il lavoro venga svolto in equipe.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. la “Comunità casa famiglia multiutenza” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per la “Comunità casa famiglia multiutenza” sono quelli previsti dalla DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 2 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 1 - ETA' | ||
0-12mesi | +5 euro | bisogni di cura, pannolini, prodotti per igiene, latte artificiale |
6mesi - 3 anni | + 5 euro | in caso di frequenza asilo nido |
11-17 anni | +5 euro | maggiore complessità progettuale, maggiore utilizzo agenzie del territorio, maggiore supporto all'autonomia |
Fascia 2 - SITUAZIONE SANITARIA - disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi) | ||
Handicap lieve | + 10 euro | con certificazione NPIA |
Handicap grave | + 15 euro | con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104(o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H | + 20 euro | con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Fascia 3 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA (per i primi 30 giorni) | |
+ 10 euro | Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità |
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AGLI ADULTI ACCOGLIENTI | ||
Personale educativo per minimo 10 ore settimanali | + 5 euro | Copertura educativa sulla struttura |
Personale educativo per minimo 38 ore settimanali | + 15 euro | Copertura educativa sulla struttura |
Personale educativo per minimo 72 ore settimanali | +20 euro | Copertura educativa sulla struttura |
Personale educativo per più di 72 ore settimanali | +25 euro | Copertura educativa sulla struttura |
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno | +20 euro | Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG,….) |
ADDENDA A LOTTO 3
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura educativa denominata “Comunità educativa residenziale”, prevista dalla DGR.
In particolare la “Comunità educativa residenziale”, secondo la DGR, si configura come servizio residenziale che accoglie bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni.
2. OBIETTIVI
Secondo le previsioni della DGR, la “Comunità educativa residenziale” pur garantendo “accoglienza di tipo familiare è caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale”. La Comunità educativa residenziale può svolgere funzioni di pronta accoglienza.
3. BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR i beneficiari della “Comunità educativa residenziale” sono minorenni dai sei a diciassette anni. L’accoglienza di bambini e preadolesenti dai sei ai dodici anni dovrà essere prevista e specificatamente regolamentata dalla Carta dei servizi.
I bambini con meno di sei anni possono essere ospitati eccezionalmente nel caso si tratti di fratelli accolti o in caso di emergenza. In tal caso per tutta la durata della permanenza di bambini, viene sospesa la pronta accoglienza.
Secondo il Nomenclatore 2013 richiamato dalle LINEE questa tipologia di comunità è rivolta prevalentemente a “preadolescenti e adolescenti sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel processo formativo”.
4.DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITÀ RICHIESTE
Come previsto dalla DGR la Comunità educativa residenziale è destinata ad “ospitare per progetti di accoglienza continuativa fino a dieci minori oltre ai quali è possibile attivare, con adeguata integrazione di personale, fino ad un massimo di ulteriori due posti anche in pronta accoglienza. Tale disponibilità dovrà essere specificata nella Carta dei Servizi”. Ulteriori previsioni sono quelle contenute nello specifico paragrafo della DGR vigente.
La presenza degli operatori in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all’accompagnamento all’autonomia in relazione all’età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia lieve certificate dal Servizio di NPIA, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, e di indennità di accompagnamento che necessitano di assistenza sulle 24 ore giornaliere, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Disponibilità all’accoglienza in modalità di Pronta Accoglienza/Emergenza;
Presenza di psicologo come parte strutturale dell’equipe per minimo 14 ore settimanali;
Possibilità di attivare personale infermieristico per interventi individualizzati di almeno 1 ora giornaliera, qualora la situazione del minore lo richiedesse, in accordo con l’operatore che ha la presa in carico;
Attività laboratoriali rivolte ai minori accolti; tali attività (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento alla autonomia, ecc.) saranno svolte in modo continuativo all’interno della struttura, oppure saranno organizzate dalla struttura anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato;
Individuazione in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico di una famiglia di supporto al minore all'interno di una attività strutturata da parte della comunità che preveda la formazione delle famiglie di supporto e il loro accompagnamento;
Attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, si evidenzia che l’ingresso in un servizio di accoglienza residenziale, come riportato nelle LINEE, presuppone “un’attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il bambino nel delicato passaggio alla nuova situazione”.
L’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il bambino è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza non è un punto di arrivo ma una nuova tappa che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare oppure l’autonomia individuale o altre soluzioni costruite sul principio del superiore interesse del bambino”.
Nel rispetto di quanto sopra, i minorenni saranno inseriti presso la Comunità educativa residenziale su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
La richiesta di ingresso potrà pervenire anche da parte del Pronto Intervento Sociale per i bisogni indifferibili e urgenti che dovessero manifestarsi sul territorio anche in relazione a minori residenti in altri territori, limitatamente ai posti dedicati alla Pronta Accoglienza.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, come evidenziato nelle LINEE “affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impegnato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza”.
I requisiti relativi alle figure professionali che svolgono una funzione educativa all’interno della “Comunità educativa residenziale”, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente, la quale evidenzia come il lavoro venga svolto in equipe.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. la “Comunità educativa residenziale” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per la “Comunità educativa residenziale” sono quelli previsti dalla DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 3 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 2 - SITUAZIONE SANITARIA- disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi) | ||
Handicap lieve | +10 euro | con certificazione NPIA |
Handicap grave | +15 euro | con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H | +20 euro | con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Fascia 3 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA (per i primi 30 giorni) | |
+10 euro | Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità |
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA | ||
Psicologo come parte strutturale dell'equipe | +5 euro | presenza minima di 14 ore settimanali |
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno | +20 euro | Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG,….) |
Fascia 5 - ATTIVITA' SPECIFICHE | ||
Laboratori interni alla comunità | +5 euro | specifiche attività laboratoriali continuative all'interno della comunità (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento all'autonomia, ecc). Le attività sono organizzate dalla comunità, anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato |
Famiglia di supporto | +5 euro | Individuazione in accordo con il SS di presa in carico di una famiglia di supporto al minore all'interno di una attività strutturata da parte della struttura che preveda la formazione delle famiglie di supporto e il loro accompagnamento |
Interventi specifici di avviamento al lavoro | +5 euro | Attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore |
ADDENDA A LOTTO 4
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 1904 del 19/12/2011 e ss.mm.ii. successivamente indicata con DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in pratica nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura educativa denominata “Comunità educativa semiresidenziale”, prevista dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 1904 del 19/12/2011 e ss.mm.ii..
In particolare la “Comunità educativa semiresidenziale” secondo la DGR, si configura come servizio semiresidenziale che accoglie bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni.
2. OBIETTIVI
Secondo le previsioni della DGR, la “Comunità educativa semiresidenziale” è caratterizzata da un intervento diurno intensivo con la finalità di evitare l’allontanamento dalla famiglia. La “Comunità educativa semiresidenziale” è aperta tutto l’anno e per “eventuali situazioni di emergenza di brevissima durata (massimo 7 giorni)” può accogliere per la notte un bambino o un ragazzo con la presenza di un educatore. In tale evenienza la retta applicata sarà quella prevista al Lotto 3 per le accoglienze in emergenza.
3. BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR i beneficiari della “Comunità educativa semiresidenziale” sono minorenni dai sei a diciassette anni.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITÀ RICHIESTE
Come previsto dalla DGR la “Comunità educativa semiresidenziale” deve assicurare “un orario di apertura di non meno di 5 ore giornaliere per almeno cinque giorni alla settimana, modulabile sulle esigenze dei bambini e dei ragazzi, del periodo scolastico o formativo. Potranno essere previsti moduli e orari differenziati per i più piccoli”.
Inoltre “possono essere ospitati fino ad un massimo di 20 minori organizzati per moduli di non più di 10 ospiti ciascuno”.
La presenza degli operatori in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nell’apposito paragrafo della DGR vigente.
Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all’accompagnamento all’autonomia in relazione all’età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- frequenza del minore della comunità educativo residenziale fino a 4 ore, secondo quanto previsto dal progetto elaborato dal servizio sociale che ha la presa in carico;
- la somministrazione del pasto, se rispondente al progetto individualizzato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia lieve certificate dal Servizio di NPIA, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, e di indennità di accompagnamento che necessitano di assistenza sulle 24 ore giornaliere, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minore in emergenza in regime semiresidenziale;
Presenza di psicologo come parte strutturale dell’equipe per minimo 7 ore settimanali;
Possibilità di attivare personale infermieristico per interventi individualizzati di almeno 1 ora giornaliera, qualora la situazione del minore lo richiedesse, in accordo con l’operatore che ha la presa in carico;
Accoglienza di minori per più di 4 ore al giorno e fino a 6 ore, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato elaborato dal Servizio Sociale che ha la presa in carico.
Accoglienza di minori per più di 4 ore al giorno e fino a 8 ore, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato elaborato dal Servizio Sociale che ha la presa in carico.
Accoglienza di minori per più di 4 ore al giorno e oltre 8 ore, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato elaborato dal Servizio Sociale che ha la presa in carico.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
L’ingresso in un servizio di accoglienza residenziale, come evidenziato nelle LINEE, presuppone “un’attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il bambino nel delicato passaggio alla nuova situazione”.
L’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il bambino è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo”
Nel rispetto di quanto sopra, i minorenni saranno inseriti presso la Comunità educativa semiresidenziale su richiesta del Servizio Sociale Tutela minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Come evidenziato nelle LINEE “affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impegnato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza”.
I requisiti relativi alle figure professionali che svolgono una funzione educativa all’interno della “Comunità educativa semiresidenziale”, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli appositi paragrafi della DGR vigente, la quale evidenzia come il lavoro venga svolto in equipe.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. la Comunità educativa semiresidenziale” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per la “Comunità educativa semiresidenziale” sono quelli previsti nell’apposito paragrafo della DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 4 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 2 - SITUAZIONE SANITARIA- disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi) | ||
Handicap lieve | +10 euro | con certificazione NPIA |
Handicap grave | +15 euro | con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104(o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H | +20 euro | con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Fascia 3 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA in forma semiresidenziale | |
+10 euro | Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità |
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA | ||
Psicologo come parte strutturale dell'equipe | +5 euro | presenza minima di 7 ore settimanali |
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno | +20 euro | Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG,….) |
Fascia 5 - ATTIVITA' (FASCE ORARIE DI FREQUENZA GIORNALIERA) | |
per più di 4 ore e fino a 6 ore | + 20 euro |
per più di 4 ore e fino a 8 ore | + 40 euro |
per più di 4 ore e oltre 8 ore | + 60 euro |
ADDENDA A LOTTO 5
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura “Comunità per gestanti e per madri con bambino” prevista dalla DGR.
Secondo le previsioni della DGR si tratta di una” struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità” caratterizzare dalla “necessità di una rilevante intensità tutelare del bambino”.
Da tale tipologia sono escluse le comunità volte al sostegno della madre la cui genitorialità è ritenuta sufficientemente adeguata.
2. OBIETTIVI
Secondo le previsioni della DGR, la “Comunità per gestanti e per madri con bambino” è caratterizzata dalla finalità primaria di “assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sviluppo delle capacità genitoriali”.
Come evidenziato nelle LINEE, questa tipologia di servizio residenziale “offre un sostegno volto a sviluppare un equilibrio tra l’esercizio della responsabilità del genitore e le esigenze di cura e tutela del bambino”.
3. BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR, beneficiari di tali servizi sono “gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio”.
La DGR precisa inoltre che “all’intero della Carta dei Servizi è necessario specificare la disponibilità o meno all’accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale”.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITA’ RICHIESTE
Come previsto dalla DGR, le “Comunità per gestanti e per madri con bambino” non potranno ospitare più di 8 nuclei, e non più di dodici minori. Ulteriori previsioni sono quelle contenute nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Come previsto dalla DGR, l’accoglienza “è definita nell’ambito del progetto Quadro” del Servizio Sociale di presa in carico e prevede anche la redazione del Progetto di Vita, secondo precisi tempi e modalità, ed eventuale Progetto educativo individualizzato per il minore nei casi indicati dalla DGR.
La presenza di operatori in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di accoglienza comprensiva di attività di cura e tutela del nucleo inserito;
- attività educativa di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- interventi volti al superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico incrementando le capacità di relazione interne ed esterne alla comunità, nell’ottica del sostegno della relazione madre-bambino;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all’accompagnamento all’autonomia in relazione alle necessità del nucleo accolto ed in coerenza con il Progetto concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle comunità oggetto del presente lotto sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Inserimento del minore dai 6 mesi a 3 anni in servizio educativo esterno alla comunità quando previsto dal progetto individualizzato concordato con il Servizio inviante;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia lieve certificate dal Servizio di NPIA, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, sostituzione della madre nei compiti di cura quando necessario, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, sostituzione della madre nei compiti di cura quando necessario, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, e di indennità di accompagnamento, che necessitano di assistenza sulle 24 ore giornaliere, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, sostituzione della madre nei compiti di cura quando necessario, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Disponibilità all’accoglienza del nucleo in modalità di Pronta Accoglienza/Emergenza;
Presenza delle figure di psicologo e/o neuropsichiatra e/o psichiatra, come parte strutturale dell’equipe per minimo 14 ore settimanali;
Possibilità di attivare personale infermieristico per interventi individualizzati per almeno 1 ora al giorno, qualora la situazione del nucleo lo richiedesse, in accordo con l’operatore che ne ha la presa in carico;
Attività laboratoriali rivolte ai minori e/o madri; tali attività (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento alla autonomia, ecc.) saranno svolte in modo continuativo all’interno della struttura, oppure saranno organizzate dalla struttura anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato;
Attività di avviamento al lavoro/tirocini formativi mediante inserimenti in attività proprie del gestore del servizio;
l) Accoglienza temporanea, dopo le prime 24 ore, del minore solo in comunità senza la madre per abbandono del progetto da parte di quest’ultima, con età del bambino entro 12 mesi non compiuti;
m) Accoglienza temporanea, dopo le prime 24 ore, del minore solo in comunità
senza la madre per abbandono del progetto da parte di quest’ultima, con età del bambino da 12 a 36 mesi non compiuti;
n) Accoglienza temporanea, dopo le prime 24 ore, del minore solo in comunità senza la madre per abbandono del progetto da parte di quest’ultima, con età del bambino oltre i 36 mesi.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, si evidenzia che l’ingresso in un servizio di accoglienza residenziale, come riportato nelle LINEE, presuppone “un’attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il nucleo nel delicato passaggio alla nuova situazione”.
L’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il nucleo è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza rappresenta una tappa del percorso di vita del nucleo che ha come obiettivo principale il raggiungimento dell’autonomia familiare costruita sul principio del superiore interesse del bambino”.
Nel rispetto di quanto sopra, il nucleo sarà inserito presso le strutture del presente Lotto su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
La richiesta di ingresso potrà pervenire anche da parte del Pronto Intervento Sociale per i bisogni indifferibili e urgenti che dovessero manifestarsi sul territorio anche in relazione a nuclei residenti in altri territori, limitatamente ai posti dedicati alla Pronta Accoglienza.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, come evidenziato nelle LINEE “affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impegnato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza”.
I requisiti relativi alle figure professionali che svolgono una funzione educativa all’interno delle strutture del presente lotto, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente, la quale evidenzia come il lavoro venga svolto in equipe.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. la “Comunità per gestanti e madri con bambino” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per le “Comunità per gestanti e madri con bambino” sono quelli previsti dalla DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 1 - ETA' | ||
6 mesi - 3 anni | + 5 euro | in caso di frequenza asilo nido |
Fascia 2 - SITUAZIONE SANITARIA- disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, sostituzione della madre nei compiti di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio della situazione) - da considerarsi eventualmente per ciascun minore. | ||
Handicap lieve | +10 euro | con certificazione NPIA o DSM |
Handicap grave | +15 euro | con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H | +20 euro | con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Fascia 3 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEL NUCLEO (per i primi 30 giorni) | |
Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità | +10 euro |
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA | ||
Psicologo, neuropsiciatra, psichiatra come parte strutturale dell'equipe | +5 euro | presenza minima di 14 ore settimanali |
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno | +20 euro | intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG,….) |
Fascia 5 - ATTIVITA' SPECIFICHE | ||
Laboratori interni alla comunità rivolti ai minori e/o alle mamme | +5 euro | specifiche attività laboratoriali continuative all'interno della comunità (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento all'autonomia, ecc). Le attività sono organizzate dalla comunità, anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato |
Interventi specifici di avviamento al lavoro | +5 euro | attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore |
Fascia 6 - Minore solo in comunità senza la madre per abbandono del progetto- accoglienza temporanea (dopo le prime 24 ore) | |
Età entro i 12 mesi | +60 euro |
Età dai 12 ai 36 mesi | +40 euro |
Età oltre i 36 mesi | +30 euro |
ADDENDA A LOTTO 6
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR, con particolare riferimento alle strutture volte al sostegno di situazioni con genitorialità sufficientemente adeguata, non specificamente normate dalla DGR stessa.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente xxxxx si riferisce alla tipologia di strutture per gestanti, madri e/o padri con bambini, non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR, destinate all’accoglienza delle situazioni la cui genitorialità sia ritenuta sufficientemente adeguata.
Si prevede fin d’ora la possibilità che strutture del presente lotto debitamente inserite nella graduatoria all’esito della presente procedura, che nel periodo di validità della graduatoria acquisiscano autorizzazione al funzionamento come “Comunità per gestanti e per madri con bambino”, ricomprese nel lotto 5 della presente procedura, possano transitare a detto lotto unitamente alle risorse ad essere riservate.
2. OBIETTIVI
Le strutture oggetto della presente addenda hanno la finalità di garantire un sostegno e un accompagnamento ai nuclei con minori affinché possano rispondere adeguatamente ai bisogni di crescita dei figli.
Tali finalità si realizzano attraverso interventi di tipo sociale, volti a supportare nel contesto territoriale di riferimento l’autonomia dei genitori sul versante lavorativo, abitativo, organizzativo, nonché attraverso supporti educativo-relazionali volti a sostenere le competenze di cura nei confronti dei minori.
Tali interventi si connotano con una forte valenza preventiva finalizzata ad evitare che il disagio evidenziato dal nucleo richieda interventi maggiormente incisivi, intervenendo tempestivamente sui fattori di rischio.
3. BENEFICIARI
Beneficiari delle strutture oggetto del presente lotto sono gestanti, madri e/o padri con bambini, la cui genitorialità sia ritenuta sufficientemente adeguata.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITA’ RICHIESTE
Rientrano in questa tipologia quelle strutture destinate all’accoglienza di madri e/o padri con bambini “la cui genitorialità è ritenuta sufficientemente adeguata" secondo le previsioni della DGR.
Tali strutture sono destinate a gestanti, madri e/o padri soli con minori in momentanea situazione di disagio psicologico, educativo e/o sociale, per i quali si rende necessario reperire un idoneo
luogo di accoglienza con la presenza di un intervento educativo a supporto delle differenti fragilità per le quali si rende necessaria l’accoglienza stessa.
Tale tipologia di struttura dovrà assicurare:
- attività di accoglienza dei beneficiari dell’intervento;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- attività atte a sostenere la relazione genitore-bambino;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all’accompagnamento all’autonomia in coerenza con il progetto concordato;
- attività educativa rivolta ad ogni singolo nucleo per almeno 6 ore settimanali
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle strutture oggetto del presente Lotto, sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Presenza di psicologo come parte strutturale dell’equipe per minimo 7 ore settimanali;
Attività di vigilanza notturna assicurata mediante la presenza di una figura che durante la notte garantisca la funzione di custodia; tale attività non deve essere svolta dagli adulti accolti;
Attività laboratoriali rivolte ai minori e/o madri e padri; tali attività (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento alla autonomia, ecc.) saranno svolte in modo continuativo all’interno della struttura, oppure saranno organizzate dalla struttura anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato;
Interventi di cura dei bambini (nella fascia 0-3 anni) a salvaguardia dell’intervento lavorativo del genitore;
Attività di avviamento al lavoro/tirocini formativi mediante inserimenti in attività proprie del gestore del servizio di accoglienza.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, si evidenzia che l’ingresso in un servizio di accoglienza residenziale, come riportato nelle LINEE, presuppone “un’attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il nucleo nel delicato passaggio alla nuova situazione”.
L’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche” che devono avere il nucleo al centro con l’obiettivo di promuoverne promozione e accompagnamento in chiave promozionale, fino al raggiungimento dell’autonomia familiare nel rispetto dell’interesse preminente del minore.
Nel rispetto di quanto sopra, il nucleo sarà inserito presso le strutture del presente Lotto su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, come evidenziato nelle LINEE “affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impegnato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza”.
I requisiti relativi sia alle figure professionali che agli altri adulti che svolgono una funzione educativa all’interno delle strutture del presente Lotto sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente, la quale evidenzia come il lavoro venga svolto in equipe.
Si richiede che per ogni nucleo vengano garantite minimo 6 ore di intervento educativo settimanale.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Le strutture del presente Xxxxx dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per le civili abitazioni. Potranno essere costituite da un’unica unità abitativa o da più unità abitative ubicate sul territorio interessato dalla presente procedura.
Le strutture dovranno essere provviste di arredi e dotazioni di base adeguati per la vita quotidiana dei nuclei accolti.
La struttura dovrà essere mantenuta in condizioni di igiene e di sicurezza consone alle attività che vi vengono svolte durante tutta la durata del servizio reso.
LOTTO 6 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA | ||
Psicologo come parte strutturale dell'equipe | +5 euro | Presenza minima di 7 ore settimanali |
Vigilanza notturna | +5 euro | Presenza di una figura durante la notte (no ospiti) con funzione di custodia |
Fascia 5 - ATTIVITA' SPECIFICHE | ||
Laboratori interni alla comunità rivolti ai minori e/o alle mamme/padri | +5 euro | Specifiche attività laboratoriali continuative all'interno della comunità (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento all'autonomia, ecc). Le attività sono organizzate dalla comunità, anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato |
Interventi di cura rivolti a bambini 0/3 anni | +5 euro | Interventi di cura rivolti a bambini le cui mamme lavorano al fine di permettere alle madri/padri l'inserimento lavorativo |
Interventi specifici di avviamento al lavoro | +5 euro | Attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore |
ADDENDA A LOTTO 7
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura per l’autonomia denominata “Comunità per l’autonomia” prevista dalla DGR.
In particolare la “Comunità per l’autonomia”, secondo la DGR, si configura come servizio residenziale che accoglie ragazzi dai 17 ai 21 anni “con un accentuato livello di autonomia, maturità e responsabilità” in un contesto “focalizzato sul percorso esterno di inserimento lavorativo e formativo e di sviluppo relazionale”.
2. OBIETTIVI
Le strutture oggetto della presente addenda, secondo le previsioni della DGR, hanno la finalità di offrire una “soluzione abitativa e la referenzialità educativa per portare a compimento il processo di integrazione sociale e di autonomizzazione personale dei ragazzi anche in esito a percorsi migratori e provenienti da strutture di pronta accoglienza”.
3. BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR i beneficiari delle comunità oggetto del presente lotto sono ragazzi dai diciassette ai ventuno anni, ed eccezionalmente ragazzi di età inferiore a partire dai 16 anni, in presenza di un adeguato livello di maturità e responsabilità.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITA’ RICHIESTE
Come previsto dalla DGR la Comunità per l’autonomia è destinata ad ospitare fino a 14 ospiti. Ulteriori previsioni sono quelle contenute nello specifico paragrafo della DGR vigente.
La presenza degli operatori ed adulti accoglienti in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di accoglienza dei beneficiari dell’intervento e di tutela in base all’eventuale età minore degli accolti;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- attività di affiancamento e sostegno personale mediante interventi individualizzati e di gruppo;
- attività di affiancamento e accompagnamento nell’individuazione delle attività scolastiche e/o di formazione professionale e/o opportunità lavorative e mantenimento costante della connessione con i soggetti coinvolti nella progettualità su questo versante;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione, di affiancamento per l’accompagnamento ed il consolidamento dell’autonomia in coerenza con il progetto concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle strutture oggetto del presente Lotto, sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Presenza di psicologo come parte strutturale dell’equipe per minimo 5 ore settimanali;
Attività di avviamento al lavoro/tirocini formativi mediante inserimenti in attività proprie del gestore del servizio.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Come riportato nelle LINEE, l’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il minore è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza rappresenta una tappa del percorso di vita del minore che ha come obiettivo principale il raggiungimento dell’autonomia”.
Oltre a quanto evidenziato sopra e a quanto già indicato nel capitolato tecnico, i beneficiari saranno inseriti presso la “Comunità per l’autonomia” su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, i requisiti relativi sia alle figure professionali che agli altri adulti che svolgono una funzione educativa all’interno delle strutture del presente lotto, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. la “Comunità per l’autonomia” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come
evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per la “Comunità per l’autonomia” sono quelli previsti dalla DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 7 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA | ||
Psicologo come parte strutturale dell'equipe | +5 euro | Presenza minima di 5 ore settimanali |
Fascia 5 - ATTIVITA' SPECIFICHE | ||
Interventi specifici di avviamento al lavoro | +5 euro | Attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore |
ADDENDA A LOTTO 8
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura educativa denominata “Comunità residenziale educativo-integrata”, prevista dalla DGR.
In particolare la “Comunità residenziale educativo-integrata”, secondo la DGR, si configura come servizio residenziale che accoglie bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni.
I servizi e le strutture afferenti al presente lotto potranno avere carattere anche semiresidenziale, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR che prevede la tipologia “Comunità semiresidenziale educativo-integrata”. Le prestazioni da rendere, la capacità ricettiva e il personale previsto sono quelli indicati nella DGR per questa specifica tipologia di unità d’offerta.
La retta pro capite pro die indicata a base d’asta è relativa alle accoglienze residenziali e potrà essere rimodulata con una decurtazione fino al 40% per progetti di carattere semiresidenziale; la definizione della retta avverrà sulla base delle prestazioni rese e del progetto individualizzato concordato con il Servizio Sociale di presa in carico.
2. OBIETTIVI
Secondo le previsioni della DGR, la “Comunità residenziale educativo-integrata” ha l’obiettivo di svolgere “principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio”.
Analogamente alla struttura di tipo residenziale, secondo le previsioni della DGR la tipologia semiresidenziale risulta opportuna quando “non sia stato valutato consono all’interesse del minore l’allontanamento dal nucleo e dai contesti sociali di riferimento” anche in ottica preventiva dell’allontanamento stesso.
3. BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR i beneficiari della “Comunità residenziale educativo-integrata” sono bambini, preadolescenti e adolescenti “con disturbi psico-patologici che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie di cui alla DGR 911/2007, o che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento” conseguenti alle situazioni previste dalla DGR stessa.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITÀ RICHIESTE
Come previsto dalla DGR la “Comunità residenziale educativo-integrata” è destinata ad ospitare fino a nove minori e si connota per “una forte integrazione delle competenze socio educative con quelle psicologiche”. Ulteriori previsioni sono quelle contenute nello specifico paragrafo della DGR vigente.
La presenza del personale in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività di supporto psicologico mediante interventi individualizzati diretti al minore accolto, con riferimento alle diverse sfere di vita dello stesso con una presenza minima programmata dello psicologo per minimo 15 ore settimanali;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all’accompagnamento all’autonomia in relazione all’età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle comunità residenziali educativo-integrate del presente lotto sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, e di indennità di accompagnamento che necessitano di assistenza sulle 24 ore giornaliere, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Disponibilità all’accoglienza in modalità di Pronta Accoglienza/Emergenza;
Presenza di psicologo come parte strutturale dell’equipe oltre le 20 ore settimanali;
Presenza stabile della figura dello psichiatra e/o neuropsichiatra infantile per presenza superiore a 10 ore settimanali;
Presenza di personale infermieristico per somministrazione terapie agli ospiti della struttura per almeno 1 ora giornaliera;
Possibilità di attivare personale infermieristico per interventi individualizzati di almeno 1 ora giornaliera, qualora la situazione del minore lo richiedesse, in accordo con l’operatore che ha la presa in carico;
Attività laboratoriali rivolte ai minori accolti; tali attività (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento alla autonomia...) saranno svolte in modo continuativo all’interno della struttura, oppure saranno organizzate dalla struttura anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, si evidenzia che l’ingresso in un servizio di accoglienza residenziale, come riportato nelle LINEE, presuppone “un’attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il bambino nel delicato passaggio alla nuova situazione”.
L’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il bambino è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza non è un punto di arrivo ma una nuova tappa che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare oppure l’autonomia individuale o altre soluzioni costruite sul principio del superiore interesse del bambino”.
Nel rispetto di quanto sopra, i minorenni saranno inseriti presso la Comunità educativa residenziale su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, come evidenziato nelle LINEE “affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impegnato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza”.
I requisiti relativi alle figure professionali che svolgono una funzione educativa all’interno della “Comunità residenziale educativo-integrata”, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente, la quale evidenzia come il lavoro venga svolto in equipe.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. la “Comunità residenziale educativo-integrata” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per la “Comunità residenziale educativo-integrata” sono quelli previsti dalla DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 8 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 2 - SITUAZIONE SANITARIA- disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi) | ||
Handicap grave | +15 euro | con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H | +20 euro | con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Fascia 3 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA (per i primi 30 giorni) | |
+10 euro | Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità |
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA | ||
Psicologo | +5 euro | Per presenza superiore a 20 ore settimanali |
Neuropsichiatra o psichiatra | +15 euro | Per presenza superiore alle 10 ore settimanali |
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno | +5 euro | Per somministrazione terapie agli ospiti della struttura |
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno | +20 euro | Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG,….) |
Fascia 5 - ATTIVITA' SPECIFICHE | ||
Laboratori interni alla comunità | +5 euro | specifiche attività laboratoriali continuative all'interno della comunità (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento all'autonomia, ecc). Le attività sono organizzate dalla comunità, anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato |
ADDENDA A LOTTO 9
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura per l’autonomia denominata “Gruppo appartamento” prevista dalla DGR.
In particolare il “Gruppo appartamento”, secondo la DGR, si configura come servizio residenziale che accoglie ragazzi “prossimi alla maggiore età e giovani provenienti da situazioni di accoglienza dai 17 ai 21 anni.”
2. OBIETTIVI
Le strutture oggetto della presente addenda, secondo le previsioni della DGR, accolgono ragazzi “per i quali l’esperienza della assunzione di responsabilità individuale e di gruppo si pone come strumento centrale per la maturazione personale, il superamento degli eventuali disagi residui di tipo relazionale e per l’acquisizione della piena autonomia anche attraverso il supporto offerto dalle prestazioni dei servizi territoriali, dagli educatori di riferimento e dal quotidiano misurarsi nella vita della comunità”. Il fine ultimo è “quello di raggiungere un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle relazioni sociali e autonomia abitativa di studio e lavorativa”.
3. BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR i beneficiari delle strutture oggetto del presente lotto sono ragazzi dai diciassette ai ventuno anni, ed eccezionalmente, in relazione al livello di maturità e responsabilità raggiunto, possono essere accolti ragazzi di età inferiore a partire dai sedici anni”.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITA’ RICHIESTE
Come previsto dalla DGR il “Gruppo appartamento”, è destinata ad ospitare fino a 6 ospiti. Ulteriori previsioni sono quelle contenute nello specifico paragrafo della DGR vigente.
La presenza degli operatori ed adulti accoglienti in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di accoglienza dei beneficiari dell’intervento e di tutela in base all’eventuale età minore degli accolti;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- attività di affiancamento e sostegno personale mediante interventi individualizzati e di gruppo;
- attività di affiancamento e accompagnamento nell’individuazione delle attività scolastiche e/o di formazione professionale e/o opportunità lavorative e mantenimento costante della connessione con i soggetti coinvolti nella progettualità su questo versante;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione, di affiancamento per l’accompagnamento ed il consolidamento dell’autonomia in coerenza con il progetto concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle strutture oggetto del presente Lotto, sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Presenza di psicologo come parte strutturale dell’equipe per minimo 5 ore settimanali;
Attività di avviamento al lavoro/tirocini formativi mediante inserimenti in attività proprie del gestore del servizio.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Come riportato nelle LINEE, l’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza residenziale “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il minore è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza rappresenta una tappa del percorso di vita del minore che ha come obiettivo principale il raggiungimento dell’autonomia”.
Oltre a quanto evidenziato sopra e a quanto già indicato nel capitolato tecnico, i beneficiari saranno inseriti presso il Gruppo appartamento su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, i requisiti relativi sia alle figure professionali che agli altri adulti che svolgono una funzione educativa all’interno delle strutture del presente lotto, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. il “Gruppo appartamento” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per il “Gruppo appartamento” sono quelli previsti dalla DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 9 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA | ||
Psicologo come parte strutturale dell'equipe | +5 euro | Presenza minima di 5 ore settimanali |
Fascia 5 - ATTIVITA' SPECIFICHE | ||
Interventi specifici di avviamento al lavoro | +5 euro | Attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore |
ADDENDA A LOTTO 10
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di servizi e strutture di tipo sperimentali, prevista dalla DGR.
I servizi e le strutture afferenti al presente lotto potranno avere carattere sia residenziale che semiresidenziale. La retta pro capite pro die indicata a base d’asta è relativa alle accoglienze
residenziali e potrà essere rimodulata con una decurtazione fino al 40% per progetti di carattere semiresidenziale.
2. OBIETTIVI
Secondo le previsioni delle LINEE, “la continua evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede che anche il sistema dell’accoglienza residenziale sia disponibile a ricercare e sperimentare, nell’ambito di regole chiare e garanzie per la tutela degli ospiti, soluzioni innovative”.
L’obiettivo dunque di rispondere in modo innovativo a bisogni complessi deve essere bilanciato con l’esigenza di assicurare regole e garanzie che la DGR indica e dettaglia con riferimento ai requisiti imprescindibili riferiti a: personale ed adulti accoglienti; requisiti di sicurezza, salubrità e igiene; rapporto numerico fra personale o adulti accoglienti e minori accolti.
La DGR indica inoltre la necessità che tali servizi e strutture abbiano carattere innovativo evidenziato mediante apposito progetto sottoposto a procedura autorizzatoria.
3. BENEFICIARI
I beneficiari della tipologia del presente lotto sono quelli indicati nel progetto sperimentale che abbia carattere innovativo ed abbia positivamente concluso la procedura autorizzatoria prevista dalla DGR.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITÀ RICHIESTE
Il soggetto che abbia ottenuto autorizzazione al funzionamento di servizio o struttura sperimentale, all’esito della procedura autorizzatoria prevista dalla DGR che prevede il rilascio di autorizzazione da parte del comune previo parere favorevole da parte del nucleo regionale di valutazione, darà evidenza nella presente procedura delle attività poste in essere dal servizio o struttura stessi con riferimento ai seguenti ambiti, avendo cura di evidenziare principi ed aspetti innovativi:
- attività principale di accoglienza residenziale o semiresidenziale, comprensiva di attività educativa e di cura e tutela del minore inserito;
- attività a corollario di quella principale, da attuarsi in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico del caso;
- attività di promozione ed integrazione sociale dei beneficiari dell’intervento da svolgersi in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale di presa in carico e con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito dei servizi e strutture del presente lotto sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia lieve certificate dal Servizio di NPIA, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Accoglienza di minori con disabilità e/o psicopatologia grave con riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92 o certificazione medica nelle more del riconoscimento, e di indennità di accompagnamento che necessitano di assistenza sulle 24 ore giornaliere, per assolvere ai maggiori bisogni di cura, accompagnamento a terapie, maggior presidio degli inserimenti scolastici, ecc.;
Disponibilità all’accoglienza in modalità di Pronta Accoglienza/Emergenza.
Le attività di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente documentate non solo in sede di presentazione di offerta tecnica ma anche con report periodici da inviare trimestralmente al Servizio Minori di ASP e ai Distretti.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, si evidenzia che l’ingresso in un servizio di accoglienza residenziale, come riportato nelle LINEE, presuppone “un’attenta preparazione di azioni di accompagnamento volte a sostenere il bambino nel delicato passaggio alla nuova situazione”.
L’insieme degli operatori coinvolti nel processo opererà con la consapevolezza che il percorso dell’accoglienza “si caratterizza per alcune fasi e dimensioni specifiche in cui il bambino è al centro di una continua attenzione e cura, nella logica dell’accompagnamento e della promozione del suo protagonismo. Questa accoglienza non è un punto di arrivo ma una nuova tappa che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare oppure l’autonomia individuale o altre soluzioni costruite sul principio del superiore interesse del bambino.
Nel rispetto di quanto sopra, i minorenni saranno inseriti presso il servizio o la struttura sperimentale su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, come evidenziato nelle LINEE “affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impegnato è adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza”.
La DGR indica nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa in merito al personale o agli adulti accoglienti un requisito imprescindibile dei progetti innovativi che sono alla base dei servizi e strutture sperimentali oggetto della presente addenda. Si rimanda pertanto ai contenuti della DGR relativi al personale, nonché al rapporto numerico, come declinati nel progetto innovativo che abbia concluso positivamente la procedura autorizzatoria. I Gestori che si candidano per questo Xxxxx si impegnano fin da ora ad adeguare la propria progettualità a eventuali cambiamenti normativi sul versante gestionale che dovessero modificare o integrare la DGR in corso di validità.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. i servizi e strutture oggetto della presente addenda sono soggetti all’autorizzazione al funzionamento che, come evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
La DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, ed evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
La DGR inoltre indica nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa in merito alla sicurezza, salubrità ed igiene previsti dalla normativa, un requisito imprescindibile dei progetti innovativi che sono alla base dei servizi e strutture sperimentali della presente addenda. Si rimanda pertanto ai contenuti della DGR relativi ai requisiti strutturali, come declinati nel progetto innovativo che abbia concluso positivamente la procedura autorizzatoria. I Gestori che si candidano per questo Lotto si impegnano fin da ora a adeguare la propria progettualità a eventuali cambiamenti normativi sul versante strutturale che dovessero modificare o integrare la DGR in corso di validità.
LOTTO 10 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 2 - SITUAZIONE SANITARIA- disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi)
Handicap lieve | +10 euro | con certificazione NPIA |
Handicap grave | +15 euro | con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H | +20 euro | con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) |
Fascia 3 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA (per i primi 30 giorni) | |
+10 euro | Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità |
ADDENDA A LOTTO 11
PRESENTAZIONE GENERALE
I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle
responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR.
Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in
Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE.
Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità.
Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
1. OGGETTO DEL LOTTO
Il presente lotto si riferisce alla tipologia di struttura di pronta accoglienza denominata “Comunità di pronta accoglienza”, prevista dalla DGR.
In particolare la “Comunità di pronta accoglienza”, secondo la DGR, si configura come servizio residenziale che accoglie bambini e adolescenti che necessitano ospitalità e tutela immediate.
2. OBIETTIVI
Secondo le previsioni della DGR, la “Comunità di pronta accoglienza” ha l’obiettivo di offrire un contesto di “immediata ospitalità e tutela di minorenni che devono essere allontanati con estrema
urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, non possono subito rientrare in famiglia”.
3 .BENEFICIARI
Secondo le previsioni della DGR i beneficiari della “Comunità di pronta accoglienza” sono minorenni dai sei a diciassette anni.
In via straordinaria nella comunità di pronta accoglienza possono essere accolti anche genitori con figli minori, se le condizioni della comunità e degli già presenti lo consentono, per far fronte a situazioni di bisogno indifferibile ed urgente che necessitino di una accoglienza ad alta intensità tutelare.
In via del tutto straordinaria possono altresì essere accolti minori sotto i sei anni, previa valutazione delle condizioni delle accoglienze già presenti, con opportuna integrazione di
personale in considerazione dell’età e per il tempo strettamente necessario al reperimento di una accoglienza maggiormente adeguata.
4. DESCRIZIONE ANALITICA E ATTIVITÀ RICHIESTE
Come evidenziato nelle LINEE, secondo il Nomenclatore 2013 la tipologia oggetto del presente lotto si caratterizza per una residenzialità “comunitaria”, capace di effettuare una “valutazione degli elementi di rischio presenti, collegati all’emergenza”.
Come previsto dalla DGR la “Comunità di pronta accoglienza” è destinata ad “ospitare un numero massimo di dodici minori” con possibilità di deroghe come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Secondo le previsioni della DGR la durata dell’accoglienza “di norma non può superare i due mesi”; ulteriori previsioni sono quelle contenute nello specifico paragrafo della DGR vigente.
La presenza degli operatori in rapporto agli ospiti presenti dovrà essere assicurata come previsto nello specifico paragrafo della DGR vigente.
Oltre a quanto già previsto nel capitolato tecnico, e nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:
- attività di immediata ospitalità e tutela del minore inserito, comprensiva di valutazione degli elementi di rischio presenti nella gestione dell’urgenza;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a contenere l’accoglienza per il tempo strettamente necessario e a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire nell’eventuale prosecuzione dell’intervento;
- attività di supporto alla reintegrazione del minore nel nucleo familiare o nel contesto di provenienza, ovvero passaggio ad un luogo di seconda accoglienza, in stretto raccordo con il Servizio Sociale responsabile dell’intervento in urgenza;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale responsabile del caso e con il Servizio Minori di ASP Città di Bologna.
5. ALTRE PRESTAZIONI
Nell’ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l’eventuale erogazione delle seguenti prestazioni:
a) Fornitura di beni di consumo (pannolini, prodotti per l’igiene, latte artificiale, ecc.) e risposta a bisogni di cura specifici per accoglienza di minori 0-12 mesi.
6. MODALITÀ DI ACCESSO E DI DIMISSIONE DEI BENEFICIARI
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, i minorenni saranno inseriti presso la “Comunità di pronta accoglienza” su richiesta del Servizio Sociale Tutela Minori del Comune di Bologna, formalizzato dal Servizio Minori di Asp Città di Bologna.
La richiesta di ingresso potrà pervenire anche da parte del Pronto Intervento Sociale per i bisogni indifferibili e urgenti che dovessero manifestarsi sul territorio anche in relazione a minori o nuclei residenti in altri territori.
Le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico prevedendo anche la definizione concordata della modalità di trasferimento.
7. PERSONALE MINIMO RICHIESTO
Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, i requisiti relativi alle figure professionali che svolgono una funzione educativa all’interno della “Comunità di pronta accoglienza”, nonché il rapporto numerico, sono quelli contenuti negli specifici paragrafi della DGR vigente, la quale evidenzia come il lavoro venga svolto in equipe.
Si fa inoltre particolare riferimento a quanto indicato nella DGR nello specifico paragrafo a proposito delle qualità morali.
8. REQUISITI STRUTTURALI
Secondo le previsioni contenute nell’art.35 della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. la “Comunità di pronta accoglienza” rientra fra le tipologie soggette all’autorizzazione al funzionamento che, come
evidenziato nelle LINEE, rappresenta garanzia di “appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale”.
I requisiti strutturali da rispettare per la “Comunità di pronta accoglienza” sono quelli previsti dalla DGR vigente, la quale evidenzia che le strutture sono soggette a normative statali e locali in quanto civili abitazioni. A questo riguardo la DGR disciplina l’attuazione della normativa regionale con riferimento ai requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento dovrà essere presente per tutta la durata delle accoglienze poste in essere nell’ambito della presente procedura.
LOTTO 11 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fascia 1 - ETA' | ||
0-12mesi | +5 euro | bisogni di cura, pannolini, prodotti per igiene, latte artificiale |
PARTE III
Art. 23 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto sarà aggiudicato mediante gara europea con procedura aperta, suddivisa in lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro (art. 3, comma 1, lettera iii), del D.Lgs n. 50/2016 con più operatori economici senza successivo confronto competitivo ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Le offerte presentate dagli Operatori Economici in sede di gara per ciascun lotto verranno sottoposte all’esame di una Commissione tecnica appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori Economici che parteciperanno all'appalto, potranno presentare offerta per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun lotto in cui è articolato il servizio. Uno stesso operatore può risultare aggiudicatario di più lotti. Successivamente, al verificarsi dell’effettiva esigenza di accoglienza, agli operatori economici presenti nella graduatoria di ciascun lotto, il servizio verrà assegnato su motivata valutazione del Committente, anche congiuntamente all’Azienda USL di Bologna nel caso di progetti integrati sulla base delle situazioni soggettive che il
minore o il nucleo madre/bambino presentano, anche senza un preciso rispetto della posizione dell'operatore nella relativa graduatoria (vedi art.18 del Capitolato).
La valutazione, che si baserà sulla verifica multidimensionale del bisogno e sugli elementi declinati nel progetto individualizzato consono alle esigenze di salute e di benessere del minore e della sua famiglia, terrà conto del miglior rapporto tra le necessarie esigenze di appropriatezza dell’inserimento residenziale e l’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
Il Committente provvederà a sottoscrivere i contratti conseguenti, definiti sulla base dei contenuti del presente capitolato e delle offerte tecniche ed economiche presentate e sulla base della valutazione di appropriatezza dell’inserimento residenziale e della graduatoria redatta in sede di gara.
Il Committente si riserva di aggiudicare in tutto o in parte i servizi previsti a suo insindacabile giudizio o di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
Art. 24 REVISIONE PREZZI
I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dagli Operatori Economici aggiudicatarie in base a calcoli di propria convenienza e non saranno oggetto a revisione per tutto il periodo dell’appalto, salvo i casi di integrazione del progetto individualizzato che comportino interventi e attività aggiuntive, per i quali i relativi costi saranno di volta in volta definiti e concordati tra le Ditte medesime e il Committente.(vedi art.18 del Capitolato).
È prevista la revisione dei prezzi a decorrere dal secondo anno, a seguito di adeguamenti contrattuali su base delle variazioni dell'indice ISTAT FOI.
Art.25 OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI
Le Ditte aggiudicatarie, in relazione all’attività della struttura, si obbligano a:
- garantire il coordinamento interno e la programmazione operativa;
- partecipare alla stesura dei Progetti Quadro assieme agli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari;
- garantire lo svolgimento del progetto educativo individualizzato o progetto di vita per ogni minore o nucleo inserito in struttura;
- garantire la necessaria e regolare continuità delle prestazioni con propri operatori;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale;
- garantire le coperture assicurative dei minori, per quanto riguarda sia le attività interne sia le attività esterne;
- predisporre norme tese a regolare l’attività e i rapporti all’interno della struttura;
- favorire i rapporti con le organizzazioni culturali, sportive, ricreative e del tempo libero presenti sul territorio e anche del lavoro, in particolar modo organizzando attività nel periodo di chiusura scolastica;
- elaborare e tenere aggiornato la cartella personale per ciascun minore, tenere l’elenco aggiornato del personale con relative mansioni, responsabilità, turni di lavoro;
- elaborare, anche in attuazione dell’art. 32 della L.R. 2/2003, una carta dei servizi della comunità. Tale carta rappresenta la missione, la visione e il progetto complessivo e dettagliato del modello educativo e organizzativo che la comunità assume nei confronti dei ragazzi accolti;
- tenere il registro di presenza dei minori, e dei nuclei annotando anche i movimenti temporanei e/o che comportino pernottamenti all’esterno della struttura;
- curare la compilazione e la trasmissione delle schede informative sulla struttura, sul movimento degli ospiti e sull’andamento del progetto richieste dagli Enti Pubblici, finalizzate a un corretto e qualificato esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 26 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
Le Ditte aggiudicatarie sono tenute:
- all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, della norme in vigore, o che verranno emanate nel corso della durata dell’appalto, che disciplinano la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di appalto;
- a impiegare, nell'erogazione del servizio di cui al presente appalto, solo personale retribuito in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento e assicurato ai fini previdenziali e assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie in materia;
- a inquadrare il personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale richiesta;
- ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato;
- ad applicare integralmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.
Se le Ditte aggiudicatarie hanno forma cooperativa, dovranno rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Le Ditte componenti l'eventuale raggruppamento applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali e accordi integrativi locali del comparto di appartenenza, purché il trattamento economico del
personale impiegato non sia inferiore a quello disposto dal CCNL provinciale di settore e di inserimento lavorativo.
Gli obblighi di cui sopra vincolano le Ditte aggiudicatarie anche qualora le stesse non fossero aderenti alle associazioni stipulanti gli accordi o recedessero da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione delle Ditte stesse e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza a tali obblighi, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l’applicazione del CCNL del settore.
Il Committente resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra le Ditte aggiudicatarie e il personale utilizzato, così come non si potrà porre a carico del Committente la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.
Art. 27 PERSONALE IMPIEGATO DAGLI AGGIUDICATARI
Gli Operatori Economici aggiudicatarie sono tenuti ad assicurare il servizio affidato dal presente appalto con proprio personale dipendente o con personale dipendente dalla/e Xxxxx/e subappaltatrici per le parti subappaltabili.
Le Ditte che hanno dichiarato l'intenzione di costituire A.T.I. xxxxxxx compiere con proprio personale il servizio che si siano impegnate a svolgere direttamente in sede di offerta. L'organico impiegato dalle Ditte dovrà essere composto da professionalità adeguate a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività richieste. Tutto il personale impiegato dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali necessari previsti dalle vigenti disposizioni.
Art.28 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
Il personale delle Ditte aggiudicatarie deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate con il Committente e con i responsabili delle Ditte aggiudicatarie.
Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori. Quando il personale ispettivo del Committente rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali penali previste dal capitolato, informerà le Ditte aggiudicatarie con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal servizio di cui al presente appalto;
le Ditte aggiudicatarie provvederanno ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nell’allontanamento dal servizio le Ditte aggiudicatarie si atterranno alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità e le eventuali sanzioni alle Ditte aggiudicatarie derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare. In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, l’inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l’arrecare danno a cose o persone in modo doloso.
Le Ditte aggiudicatarie risponderanno direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici. Le Ditte aggiudicatarie devono istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:
provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dal Committente e al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
comunicare immediatamente al personale indicato dal Committente qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del servizio.
In particolare, le Ditte aggiudicatarie devono curare che il proprio personale:
• sia munito di cartellino di riconoscimento;
• segnali subito agli organi competenti del Committente e al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
• non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio.
Gli operatori economici aggiudicatari saranno comunque corresponsabili del comportamento dei propri dipendenti in orario di servizio.
Esse risponderanno dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del committente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. Il Committente potrà promuovere l’allontanamento di quei dipendenti delle Ditte aggiudicatarie che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
Le Ditte aggiudicatarie in tal caso dovranno provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte del Committente, pena l'applicazione di una penalità e la risoluzione del contratto.
Art. 29 OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente si riserva:
- la scelta della struttura di inserimento secondo i criteri descritti nell’art.18 del Capitolato;
- il monitoraggio sull'andamento del servizio e sull'erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- il monitoraggio e valutazione semestrale degli indicatori previsti dall’art.19 del capitolato.
Art. 30 CONDIZIONI GENERALI
Le Ditte aggiudicatarie si intenderanno vincolate per sé, i propri eredi e aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in qualunque modo e a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.
In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troveranno applicazione la Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii. e le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria delle Ditte aggiudicatarie.
Gli operatori economici aggiudicatari dovranno garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento, assumendosene tutti gli oneri.
Art. 31 ASSICURAZIONI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Gli operatori economici aggiudicatari si assumono ogni responsabilità, sia civile che penale, derivate loro ai sensi di legge nell’espletamento del servizio richiesto dal presente Capitolato.
Gli operatori economici aggiudicatari risponderanno di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l’intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione e l' Azienda USL da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
Gli Operatori economici aggiudicatari dovranno comprovare di aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice presentandone copia al Committente, prima della sottoscrizione del contratto una specifica assicurazione, per tutta la durata contrattuale, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni e attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà contenere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione, dei suoi dipendenti e amministratori e dovrà prevedere i seguenti massimali:
• Massimali R.C.T.:
- euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; con il limite di euro 3.000.000,00 per ogni persona;
- euro 3.000.000,00 per danni a cose e/o animali.
• Massimali R.C.O.:
- euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di euro 1.500.000,00 per ogni persona. Riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza dovrà prevedere :
• estensione del novero dei terzi al Committente e, nel caso di progetti integrati all’Azienda USL e suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
• estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati degli aggiudicatari, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
• estensione alla responsabilità civile per danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio;
• estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dagli aggiudicatari o dagli stessi detenute;
• estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.
Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) la polizza dovrà prevedere:
• estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
• estensione al danno biologico;
• operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).
Le eventuali inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico delle Ditte aggiudicatarie.
Art. 32 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO
È fatto obbligo agli operatori economici aggiudicatari, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) e in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19.
Resta a carico delle Ditte la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
Si fa obbligo alle Ditte di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato decreto legislativo.
Gli operatori economici aggiudicatari, inoltre, liberano sin d'ora il Committente e l'Azienda USL da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto.
Art. 33 CONTROLLI E VERIFICHE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI ESECUZIONE
Il Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari e sull'applicazione degli interventi previsti dal Progetto Individualizzato, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei Responsabili delle Ditte aggiudicatarie.
Il Committente richiede, di norma semestralmente ed in forma scritta, una relazione illustrativa sull'andamento del servizio a cui gli aggiudicatari sono tenute a dare formale riscontro.
Le attività di controllo tecnico contabile e di verifica del rispetto degli obblighi inerenti l'esecuzione dei contratti stipulati dagli aggiudicatari con il Committente, saranno svolte dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Art. 34 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento dei corrispettivi decorrerà dal giorno di inserimento dell'ospite in struttura e verrà rendicontato dagli aggiudicatari, tramite fatture mensili alle quali dovranno essere allegati i prospetti presenze degli ospiti medesimi, da cui desumere i movimenti degli stessi con le applicazioni delle riduzioni di cui al paragrafo 16 del presente Capitolato.
I corrispettivi dovuti agli aggiudicatari saranno quelli determinati in sede di gara, a seguito del ribasso offerto dalle Ditte stesse.
Il Committente provvederà a liquidare quanto dovuto agli aggiudicatari, entro 60 giorni dal ricevimento di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e previo accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Nelle fatture, ai sensi del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, dovrà essere riportato il Codice Identificativo di Xxxx (C.I.G.).In ipotesi di assenza o errata indicazione, le fatture saranno rifiutate. Le fatture inoltre dovranno riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'Allegato A del D.M. n. 55/2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente.
Prima della liquidazione di ogni fattura il Committente provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS - INAIL aggiornato e in corso di validità.
In caso di accertata irregolarità, rilevata dal DURC, come nell'ipotesi che nel xxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxx segnalate dalle deputate Autorità inadempienze della Ditta, troverà applicazione l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 35 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Come stabilito all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il sub-appaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
-su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Per la definizione di miocroimprese, piccole e medie imprese si fa riferimento all'art. 3 (definizioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e comma 1 lett. aa) e alle nozioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 maggio 2015.
Se non ricorrono le condizioni indicate al paragrafo precedente, il Committente non provvede al pagamento diretto del sub-appaltatore; i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, all'appaltatore, che dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copie delle fatture quietanzate, emesse dal sub-appaltatore.
Il contratto di subappalto dovrà contenere quanto disposto dalla Legge 13/08/2010 n. 136, pena la nullità del medesimo.
È vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.
La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda è efficace nei confronti dell’Amministrazione solo qualora sia notificata all' Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
La cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Art. 36 PENALITÀ
In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, ad integrazione e salvo quanto già disposto all’art. 22 del presente capitolato, il Committente applicherà le sanzioni sotto riportate:
- una penale pari all’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro ogni volta in cui il Direttore dell'esecuzione verifichi che la Ditta aggiudicataria non assicura una presenza di operatori adeguata (per numero e qualificazione) allo svolgimento del servizio, come richiesto dal Capitolato e proposto nell'offerta tecnica;
- una penale pari all’uno per mille dell'ammontare annuo netto contrattuale dell’accordo quadro ogni volta in cui si verifichi il caso di sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte del personale, del servizio affidato, con conseguente pregiudizio nei confronti degli ospiti della struttura e danno per l'Amministrazione;
- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione all’Amministrazione delle polizze assicurative del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro, in caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. ove previsto;
- una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
- una penale variabile tra lo 0,3 e l’1,00 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro, a seconda della gravità, per ogni altro inadempimento o negligenza non previsti nel presente elenco.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto alla Ditta aggiudicataria dal Committente; la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta aggiudicataria le penali come sopra indicate.
Il Committente, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla garanzia definitiva che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 10 giorni successivi alla data di prelievo. La
richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui le penali applicate superino il numero di 5, nell’arco di un anno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l’incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Committente.
Art.37 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata delle Ditte aggiudicatarie del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali ,subiti.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.
L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta agli aggiudicatari, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:
a) revoca dell’autorizzazione al funzionamento prevista ai sensi dell’art.35 L.R.2/2003, come disciplinata dalla DGR.1904/2011;
b) mancata osservanza, da parte delle Ditte aggiudicatarie, delle condizioni richieste per l'inserimento in comunità/struttura, e comunque del progetto individuale, sul destinatario dell'intervento;
c) subappalto non autorizzato;
d) interruzione dell'attività senza giustificato motivo, come tale valutata dal Committente;
e) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
f) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
h) mancata costituzione o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
i) mancata presentazione delle polizze di cui al presente Capitolato, nel caso in cui, nonostante l'applicazione delle penali previste, l'adempimento non si sia concretizzato;
j) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
l) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
m) per eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio;
n) per ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione del contratto.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.
Alle Ditte aggiudicatarie verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata alle Ditte aggiudicatarie, con l'indicazione di un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente l’intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.
Art. 38 GARANZIA DEFINITIVA
gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dovranno presentare per ogni singolo lotto aggiudicato, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali), vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7. In tal caso le Ditte aggiudicatarie dovranno indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalle Ditte aggiudicatarie, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, le Ditte aggiudicatarie dovranno provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.
Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno delle Ditte aggiudicatarie.
In caso di inadempienze delle Ditte aggiudicatarie per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Committente ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle Ditte medesime.
La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente.
Le fidejussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento.
Art. 39 DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE
l Committente potrà recedere dai contratti in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.
Art. 40 RISCHI DA INTERFERENZA
Il Committente, in esecuzione del disposto del D.Lgs. n. 81/2008, ha effettuato un’analisi per l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell’attività delle Ditte aggiudicatarie, che dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio delle proprie attività.
Art. 41 DISDETTA DEI CONTRATTI DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI
In caso di disdetta dei contratti, da parte degli aggiudicatari, prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente l’intera garanzia prestata e sarà data comunicazione alle Autorità competenti.
Inoltre sarà addebitata alle Ditte medesime l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre Ditte, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.
Qualora ricorra giusta causa di recesso, le Ditte aggiudicatarie dovranno dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fidejussoria.
Art. 42 FORMA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
L'Accordo quadro, stipulato ai sensi dell'art 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Committente con gli operatori economici individuati a seguito della procedura in oggetto, avrà forma pubblica amministrativa e sarà stipulato in modalità elettronica, con ogni onere a carico delle Ditte stesse, comprese le imposte di bollo ed ogni altro onere, ripartendo le spese in parti uguali.
Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico delle Ditte aggiudicatarie. Sono altresì a carico delle Ditte aggiudicatarie le spese e le tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 43 CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione al presente appalto, viene esclusa la competenza arbitrale.
Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
Art. 44 FORO COMPETENTE
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Bologna e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Bologna.
Art. 45 CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DEI CONTRATTI
È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall’art. 1260 Codice Civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Le cessioni di credito devono essere stipulate secondo quanto disposto dal comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. E ss.mm.ii.
I contratti non possono essere ceduti a pena di nullità.
Art. 46 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Gli aggiudicatari, per il tramite del legale rappresentante, si assumono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Le Ditte aggiudicatarie si obbligano a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente . Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della
L. n. 136/2010. Le Ditte aggiudicatarie si obbligano altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. I Fornitori del servizio che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. I Fornitori del servizio si obbligano e garantiscono che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell’ Amministrazione, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, i Fornitori del servizio si obbligano a trasmettere all’Amministrazione specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Art. 47 TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata, da considerarsi parte integrante del presente capitolato.
Gli aggiudicatari saranno, in sede contrattuale, designate dall’ ammanistrazione quali Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018. A tale scopo, le Parti, in sede contrattuale, sottoscriveranno l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.
Art. 48 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
Gli aggiudicatari, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiarano che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, le Ditte aggiudicatarie non potranno più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Le Ditte aggiudicatarie nulla potranno eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione degli interventi.
Art.49 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
Le Ditte aggiudicatarie dichiarano di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato speciale d’appalto. Dichiarano inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.
Art. 50 CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento dell’amministrazione, adottato, i Fornitori e, per loro tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto compatibili.
Gli Aggiudicatari, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attestano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.
Art. 51 WHISTLEBLOWING
Gli affidatari prendono atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing dell’Amministrazione, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).
Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici:
Art.52 NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle Norme di Gara.