Regolamento UNIFOND
Regolamento UNIFOND
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del e successivi aggiornamenti
Indice
1. ATTIVITÀ GENERALE 2
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2
A) INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE COOPERATIVE, DEI LORO CONSORZI O A SOCIETÀ CONTROLLATE DA QUESTI 2
B) CONVENZIONI FINANZIARIE 4
C) FORMAZIONE E PROMOZIONE 5
D) STUDI E RICERCHE 5
3. CRITERI VALUTAZIONE 5
4. INTERVENTI FINANZIARI: PRESUPPOSTI PER ACCESSO 6
5. PROCEDURE DI PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE, MODALITA’ DI INTERVENTO E ED EROGAZIONE 6
6. SPESE DI ISTRUTTORIA E DI MONITORAGGIO 8
7. INTERVENTI IN PROGETTI DI STRAORDINARIA RILEVANZA 8
8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERA DI INTERVENTO 8
9. PROCEDURE POST-MONITORAGGIO 9
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO: SOCIO FINANZIATORE /SOVVENTORE 10
Il presente REGOLAMENTO disciplina le modalità ed i criteri con i quali il Consiglio di Amministrazione intende perseguire lo scopo sociale del Fondo, da un punto di vista operativo, assicurando la corretta applicazione dei principi e espressi dalla Legge 31.1.92 n. 59, ed alle indicazioni ricevute in tal senso dagli azionisti.
1. ATTIVITÀ
1.1 L’UNIFOND, ai sensi della L. 59/92, — direttamente ed in collaborazione con la Unicoop
— promuove e sviluppa la cooperazione attraverso il finanziamento di progetti di sviluppo imprenditoriale cooperativo e di creazione di nuove cooperative, con preferenza a programmi rivolti all’innovazione tecnologica, l’incremento dell'occupazione, la crescita in generale della cooperazione, con particolare riguardo al Mezzogiorno.
1.2 Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate esclusivamente da società cooperative o loro consorzi, o società controllate da questi, in regola con la contribuzione associativa.
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Gli interventi del Fondo si articolano nelle seguenti principali tipologie:
A) INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE COOPERATIVE, DEI LORO CONSORZI O A SOCIETÀ CONTROLLATE DA QUESTI
B) CONVENZIONI FINANZIARIE
C) FORMAZIONE E PROMOZIONE
D) STUDI E RICERCHE
Il Consiglio di Amministrazione determina, all’inizio di ogni esercizio, gli importi da dedicare a ciascun intervento, sulla base delle risultanze delle devoluzioni dell’anno precedente. Nel caso di interventi finanziari anche i tassi di interessi. I finanziamenti saranno erogati con la modalità di bandi ed avvisi che il Consiglio di Amministrazione approverà e pubblicherà periodicamente, nei quali verranno determinati le modalità e termini di accesso ed i criteri di. Il Consiglio può in ogni caso modificare o variare nel corso dell’anno gli importi determinati a seconda dello sviluppo e dell’impiego reale delle risorse.
A) INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI ALLE IMPRESE COOPERATIVE, A LORO CONSORZI O A SOCIETÀ CONTROLLATE DA QUESTI
UNIFOND interviene, di norma, con il metodo del "Fondo di rotazione" sia che si tratti di partecipazione al capitale (socio sovventore/socio finanziatore), che di mutuo o altra tipologia di intervento. In via generale, al fine di assicurare il carattere "rotativo" del Fondo, viene privilegiata la forma del finanziamento, piuttosto che la partecipazione al capitale sociale. Quest'ultima tipologia di intervento è destinata, per sua natura e rilevanza, prevalentemente al finanziamento di interventi
strategici per il movimento. La decisione sarà comunque assunta, caso per caso, dal Consiglio di Amministrazione.
a1) UNIFOND può sostenere piani di sviluppo a lungo termine, sempre in un ambito di sviluppo del movimento cooperativo, tramite partecipazioni strategiche, rinnovabili automaticamente previo esito positivo del monitoraggio, che assicurano stabilità e solidità dell’intervento nel sistema cooperativo. Tali ipotesi assumono carattere eccezionale e sono oggetto di monitoraggi costanti da parte di UNIFOND.
a2) Nell'ambito di iniziative ad elevato valore sociale, in presenza del coinvolgimento di giovani, di forte innovazione sociale legata all'educazione alla legalità in territori particolarmente esposti alla criminalità organizzata, tendenti, in coerenza con le finalità del Fondo ai sensi della L. 59/92, anche a promuovere l'occupazione di categorie sociali deboli, UNIFOND può sostenere programmi imprenditoriali connessi alla gestione di beni confiscati alla mafia da parte di cooperative e programmi di promozione cooperativa per il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata tramite un apporto una tantum di massimo € 10.000,00, a fronte di investimenti e previa verifica dei requisiti di meritevolezza sociale, innovazione e redditività. Qualora tali iniziative provengano da cooperative aderenti anche ad altre associazioni, come spesso avviene grazie alla collaborazione sul territorio, UNIFOND interverrà, sempre entro tali importi, congiuntamente ai rispettivi Fondi mutualistici, condividendone la valutazione e l'entità dell'intervento.
a3) UNIFOND può sostenere iniziative di start-up innovative e sperimentali e che rispondano ad esigenze di crescita e sviluppo economico e sociale della collettività attraverso un concorso alle spese per avviamento e di gestione (costituzione, personale, promozione, servizi)
a4) La partecipazione ai progetti di creazione di nuova impresa cooperativa può avvenire fino ad un limite massimo del 50% degli investimenti ammessi, attraverso le seguenti modalità:
- intervento nel capitale sociale, a titolo di socio sovventore o finanziatore ex art. 2526 del Codice civile, per un periodo, di norma di 3 (tre ) anni, entro il quale il capitale dovrà essere rimborsato;
- finanziamento a medio termine (max 3 anni), con restituzione semestrale, a rate costanti.
a5) Nei progetti di sviluppo di imprese cooperative già in attività, UNIFOND può intervenire fino ad un limite massimo del 30% degli investimenti ammessi, attraverso le seguenti modalità:
finanziamento a medio termine (max 3 anni), con restituzione semestrale, a rate costanti;
intervento nel capitale sociale, a titolo di socio sovventore o finanziatore ex art. 2526 del Codice civile, per un periodo, di norma, di 3 (tre) anni, entro il quale il capitale
dovrà essere rimborsato.
a6) in nessun caso UNIFOND può detenere una quota superiore al 49% del capitale sociale. L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare tempestivamente al Fondo ogni variazione delle quote di partecipazione. Le condizioni di remunerazione e redditività e le modalità di dismissione e rimborso delle partecipazioni al capitale di rischio sono specificate nel capitolo 10 del presente regolamento e sono oggetto di aggiornamenti periodici deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
a7) Gli interventi di UNIFOND S.p.A. nei due casi descritti sopra, devono sempre essere affiancati da una partecipazione finanziaria diretta dei soggetti richiedenti, commisurata alla natura ed alle caratteristiche economico-finanziarie dell'iniziativa.
a8) In caso di presenza di contributi agevolativi sugli investimenti, la percentuale di intervento ammissibile del Fondo va calcolata al netto delle agevolazioni stesse.
a9) Gli investimenti ammessi a finanziamento sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali, nelle tipologie previste dall'art. 2424 del Codice civile. Le immobilizzazioni immateriali sono ammesse a finanziamento qualora vi siano elementi ragionevolmente attendibili per provare la loro utilità pluriennale. Non sono ammessi nel computo degli investimenti gli oneri di progettazione. Gli investimenti in beni immateriali non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti. Il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese è fissato in € 30.000,00; sono possibili eccezioni al limite indicato sopra, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa e dell'interesse strategico per il Movimento. Di norma, il Fondo non interviene a favore di un'impresa che, avendo già beneficiato di un intervento, è in fase di rimborso dello stesso. Eventuali deroghe ai criteri sopra descritti, sono consentite al Consiglio di Amministrazione, in considerazione della natura dell'attività, dei benefici prodotti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 59/92 e del carattere strategico dell'iniziativa.
a10) Le norme riportate nel paragrafo precedente sono applicabili anche alle Cooperative costituite da 3 ad 8 soci; il limite ordinario massimo di intervento del Fondo in tali imprese ammonta a 10.000 €.
B) CONVENZIONI FINANZIARIE
b1) Al fine di agevolare l’accesso al credito delle imprese cooperative, UNIFOND può intervenire in Enti strumentali allo sviluppo cooperativo, compresi i consorzi fidi, ovvero sottoscrivere
apposite convenzioni con istituti di credito, al fine di costituire specifici fondi destinati al finanziamento per cassa e/o di firma (garanzie), adeguatamente contro garantiti da terzi, di Enti cooperativi.
.
b2) Per le stesse finalità UNIFOND potrà sottoscrivere titoli di debito che saranno emessi dagli enti cooperativi, secondo condizioni e modalità che saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di quanto previsto dal soggetto emittente.
C) ATTIVITÀ FORMATIVA
c1) Le attività di formazione possono essere realizzate, direttamente o indirettamente, di norma su proposta di UNICOOP ovvero quando Enti specializzati di rilevanza nazionale propongano progetti di particolare valore innovativo con contenuti scientifici e/o sociali di importanza straordinaria e con obiettivi di altrettanto grande rilievo nella formazione di risorse umane dedicate allo sviluppo della cooperazione.
c2) UNIFOND può sostenere iniziative di ricerca ed istruzione (corsi di laurea, laurea breve, cattedre di discipline cooperative) gestiti da Università e Organismi da esse derivanti, anche attraverso l'istituzione ed il sostegno di borse di studio, in materia di cooperazione.
D) STUDI E RICERCHE
d1) Studi e ricerche, indagini di mercato ed azioni simili, possono essere realizzati, di norma su proposta di UNICOOP, solo se attenenti a programmi e progetti di sviluppo della cooperazione, di integrazione, innovazione e sviluppo economico-scientifico;
d2) Il Consiglio di Amministrazione può fissare dei limiti di importo da assegnare a tale attività per ciascun anno, in relazione alle risorse pervenute al Fondo.
3. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
3.1) Unifond valuta preferenzialmente i progetti nei quali il proprio intervento consente di attivare l'utilizzo di incentivi e altre misure pubbliche di sostegno, per perseguire un effetto moltiplicatore delle risorse impiegate.
3.2) Negli interventi finanziari diretti, di cui al precedente punto A del capitolo 2, la compartecipazione finanziaria diretta del soggetto proponente costituisce elemento determinante nella valutazione delle iniziative.
4. INTERVENTI DIRETTI: CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO
Per le istanze pervenute sia a titolo di partecipazione che di finanziamento sono adottati alcuni indicatori "minimali" da verificare preliminarmente alla fase di istruttoria vera e propria.
Nella fase precedente all'istruttoria, si prendono in considerazione pochi e semplici indicatori — prevalentemente sul bilancio - in grado di individuare significative criticità insite nei progetti presentati.
In considerazione dell'elevato rischio insito nelle fasi di start-up, è richiesto ai soci un apporto iniziale maggiore di capitale sociale.
Per stima dell'autofinanziamento si intende sia il cash flow operativo derivante dalla gestione che gli apporti effettivi dei soci; il Fondo si riserva la facoltà, in fase contrattuale, di collegare agli importi previsti di autofinanziamento specifici partners finanziari.
5. PROCEDURE DI PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTERVENTO E PROCEDURE DI EROGAZIONE
5.1) Tutti i progetti devono contenere le indicazioni richieste da UNIFOND di cui ai successivi punti e preferibilmente una lettera di accompagnamento dell'Organizzazione territoriale Regionale corrispondente della Unicoop.
5.2) Tutte le iniziative presentate al Fondo devono comprendere la presentazione dell'Ente promotore, la descrizione analitica delle spese, gli obiettivi di sviluppo economico, scientifico e sociale che si intendono raggiungere, i benefici previsti, diretti ed indiretti, in termini di reddito ed occupazione, oltre che la richiesta di intervento finanziario.
5.3) I progetti di promozione e sviluppo di impresa - da presentare nella forma di business plan - devono comprendere, oltre agli elementi prima richiamati ai punti 5.1) e 5.2):
o l'analisi della compagine sociale, in relazione anche allo scopo mutualistico,
o l'analisi degli aspetti commerciali dell'iniziativa,
o il piano di copertura finanziaria degli investimenti,
o l'analisi attuale della situazione economica e finanziaria dell'Ente richiedente (mediante l'esame di una situazione contabile aggiornata, degli ultimi due bilanci definitivi e dell'ultimo verbale di revisione ordinaria svolta da Unicoop),
o il piano previsionale triennale economico e finanziario,
o l'ipotesi di rientro della quota dell'intervento di Unifond S.p.A..
5.4) I progetti di promozione di impresa (start-up) - da presentare nella forma di business plan - devono comprendere, oltre agli elementi richiamati ai punti 5.1) e 5.2):
l'analisi della compagine sociale, delle motivazioni dei soci e delle rispettive competenze professionali,
l'analisi dello scopo mutualistico,
l'analisi delle potenzialità e delle prospettive commerciali dell'iniziativa,
il piano di copertura finanziaria degli investimenti,
il piano previsionale triennale economico e finanziario,
l'ipotesi di rientro della quota dell'intervento di XXXXXXXX S.p.A..
5.5) Nella fase dell'esame di ammissibilità, gli uffici di UNIFOND S.p.A. valuteranno i progetti, al fine di verificarne la coerenza con le finalità di promozione e sviluppo riportate nella Legge 59/92 e con i principi a base della cooperazione; in tale fase, potrà essere organizzato un incontro con i proponenti il progetto, assieme ad un rappresentante della struttura territoriale associativa di rappresentanza. La ammissibilità del progetto è verificata dagli uffici del Fondo.
5.6) L'istruttoria, successiva alla verifica di ammissibilità, si sviluppa in un'analisi a carattere tecnico, tendente a verificare la credibilità dell'idea imprenditoriale, la fattibilità del progetto, le prospettive di reddito e di occupazione - in base all'evoluzione prevedibile del mercato - l'impianto finanziario approntato, risultante dai bilanci preventivi relativi almeno ai primi tre anni. In tale fase, possono essere acquisiti pareri dalle strutture della UNICOOP o da soggetti esterni secondo specifiche competenze.
5.7) Alla luce dei risultati dell'istruttoria tecnica, il Consiglio di Amministrazione delibererà in modo insindacabile se approvare il progetto, i xxxx e la qualità della partecipazione di UNIFOND S.p.A. all'iniziativa.
5.8) Sia per volontà del proponente sia per una valutazione autonoma di UNIFOND S.p.A., nella delibera di assunzione della partecipazione o del finanziamento può essere previsto che la stessa avvenga per "tranches" successive, comunque collegate allo sviluppo del progetto approvato L'intervento di UNIFOND può anche essere subordinato dal Consiglio al verificarsi di determinate condizioni, emerse in sede di istruttoria.
5.9) Il Consiglio di amministrazione, in base ad una propria valutazione del rischio connesso a ciascun intervento a titolo di mutuo, ha la facoltà di richiedere il rilascio, da parte di un primario Istituto bancario o assicurativo, di una fideiussione a garanzia del proprio intervento. In tal caso, il tasso di interesse annuo del mutuo concesso sarà ridotto dello 0,5%.
6. SPESE DI ISTRUTTORIA E DI MONITORAGGIO
8.1) Al momento dell'erogazione dell'intervento finanziario diretto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, saranno trattenuti, a titolo di concorso alle spese di istruttoria i seguenti costi così determinati: i costi di istruttoria, sia per gli interventi a mutuo sia per gli interventi sottoforma di partecipazione al capitale di rischio, sono calcolati in base all'importo dell'intervento:
fino ad € 50.000: 0,50%
fino ad € 100.000: 0,40%
oltre: 0,30%
In ogni caso è dovuto un importo minimo di € 600,00.
8.2) Inoltre, solo nel caso di interventi sotto forma di partecipazione al capitale di rischio può essere previsto anche un concorso annuale alle spese di monitoraggio svolto annualmente dagli uffici o da società esterne incaricate di volta in volta, per la durata della partecipazione. Tale concorso alle spese è proporzionato sia all'importo della partecipazione sia alle dimensioni della partecipata ed è di massima così determinato:
fino ad € 50.000: 0,30%
fino ad € 100.000: 0,20%
oltre: 0,10%
Tali percentuali potranno essere aumentate in base all'entità della partecipata ed in base al grado di rischio di mancato rimborso alla scadenza.
7. INTERVENTI IN PROGETTI DI STRAORDINARIA RILEVANZA
Con specifica autorizzazione dei soci o del socio interessato e nei limiti dell'autorizzazione stessa, il C.d.A, può derogare alla durata, modalità ed importi per interventi in progetti imprenditoriali di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo.
8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERA DI INTERVENTO
8.1) UNIFOND S.p.A. effettua verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle singole iniziative e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o sospendere il proprio intervento qualora siano venuti a mancare i presupposti che giustificarono la partecipazione al progetto.
8.2) Nel caso di partecipazione al capitale di imprese cooperative o società da queste controllate, UNIFOND S.p.A. si riserva di designare per gli Organi della società interessata, esperti per il Collegio sindacale e per il Consiglio di Amministrazione.
8.3) Lo statuto dell'ente richiedente deve prevedere tutti gli adeguamenti introdotti dalla legge 59/92 e comunque le clausole che saranno indicate da UNIFOND S.p.A.
8.4) In caso di interventi a favore di imprese, tali verifiche dovranno consentire, da una parte, la valutazione dell'efficacia degli interventi del Fondo in termini economici, occupazionali ed organizzativi, dall'altra, l'esame dello stato di realizzazione degli investimenti, secondo quanto previsto dal progetto approvato e finanziato da UNIFOND .
8.5) L'ente beneficiario dell'intervento di UNIFOND è tenuto, pertanto, a mettere a disposizione tutta la documentazione utile ai fini dello svolgimento di tale attività, oltre che a fornire tutte le informazioni che via via potranno essere richieste. Inoltre, è tenuto ad informare tempestivamente il Fondo riguardo ad eventi o circostanze che abbiano riflessi significativi, diretti ed indiretti, sulla propria gestione, sulla realizzazione del progetto o sul rientro del finanziamento concesso. Dell'eventuale inosservanza da parte degli Enti beneficiari di quanto sopra esposto, sarà informato il Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti necessari. Comunque, gli Enti beneficiari, annualmente, sono tenuti alla trasmissione del bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione.
9. PROCEDURE POST-MONITORAGGIO
Le attività di monitoraggio riguardano le partecipazioni detenute dal Fondo negli Enti cooperativi, in considerazione del maggior rischio connesso a tali operazioni.
A seguito dello svolgimento delle verifiche ed in funzione del rischio di recupero delle partecipazioni, schematizzando, si possono rilevare le situazioni descritte di seguito.
Le attività di post monitoraggio coinvolgeranno anche gli eventuali rappresentanti del Fondo presenti negli Organi sociali;
ATTIVITÀ
PROBLEMATICA
Riscontro di fatti che comportano il recesso del Fondo (es. utilizzo di fondi per scopi diversi da quelli prospettati, recesso da unicoop, etc.) | Dopo la richiesta di eventuali chiarimenti, si trasmetterà la pratica al legale per il recesso. |
Problematiche legali (es. Governance, aspetti societari, parametri cooperativi, etc.) | Si procederà a convocare i vertici dell'Ente cooperativo alla presenza del legale del Fondo, in modo da sollecitare le opportune azioni correttive; tali azioni saranno ribadite in forma scritta; in difetto, sarà valutato -anche in considerazione della situazione finanziaria della cooperativa - il recesso del Fondo. |
Significative Problematiche gestionali (es. Mercato, produzione, etc.) | Si provvederà a convocare un incontro con i vertici dell'Ente cooperativo, in modo da analizzare la situazione, verificare le azioni correttive poste in essere ed eventualmente suggerirne altre. Semestralmente, sarà richiesta in forma scritta, un aggiornamento sulle tematiche riscontrate. |
Problematiche di bilancio | Saranno richiesti in forma scritta all'Ente beneficiario eventuali chiarimenti, oltre a stimolare azioni correttive. Semestralmente, sarà richiesto un aggiornamento sulle problematiche riscontrate. |
Nessuna problematica di rilievo | Il fascicolo sarà archiviato. L'Ente cooperativo sarà considerato per eventuali monitoraggi gli anni successivi. |
Delle attività descritte, in funzione dei rilievi emersi, verrà opportunamente coinvolto l'Ufficio Revisione della UNICOOP.
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO: SOCIO FINANZIATORE /SOVVENTORE
Con specifica autorizzazione dei soci o del socio interessato e nei limiti dell'autorizzazione stessa, il CdA può derogare alla durata, modalità ed importi per interventi in progetti imprenditoriali di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo.
Emissione azioni socio sovventore e/o finanziatore | L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi (sia socio sovventore che socio finanziatore) è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti (se lo statuto già disciplina l'emissione di azioni non e' necessaria l'assemblea straordinaria, in ogni caso lo statuto deve essere adeguato): · importo complessivo dell'emissione, · eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, · prezzo di emissione, · termine minimo di durata del conferimento |
· misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti. Il socio finanziatore/sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso | |
RECESSO | Relativamente al Recesso: Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio finanziatore/sovventore può recedere trascorsi da 3 a 7 anni (secondo gli accordi in relazione alla durata del piano industriale). Nel caso di permanenza per un periodo di 7 anni il rientro della partecipazione avviene progressivamente a partire dal 5° anno, nella misura del 25%. Il periodo decorre dalla delibera di ammissione a socio sovventore /finanziatore ed il recesso avviene a semplice richiesta, La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso. La cooperativa aderisce alla Unicoop e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di UNIFOND spa. In caso contrario si anticipa la data del recesso. Le partecipazioni strategiche, volte a perseguire obiettivi strategici di sistema, sono rinnovabili automaticamente previo esito positivo del monitoraggi. |
Diritti patrimoniali | Relativamente alla ripartizione degli utili: 1) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 4 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge; 3) a rivalutazione del capitale sociale obbligatoria in presenza di utili, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92, del tasso di inflazione (nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati , calcolate dall'ISTAT - variazione indice FOI /Istat su base annua- per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono prodotti). 4) ad eventuale riserve divisibile tra i soci finanziatori/sovventori; 5) a dividendo minimo obbligatorio del 1,5% annuo del valore della partecipazione e recuperabile nell'arco della durata della partecipazione se la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci. Se la cooperativa distribuisce dividendi agli altri soci, al Fondo spetta un dividendo pari a quello degli altri soci se superiore al tasso di inflazione (pari |
alla variazione indice prezzi al consumo FOI /Istat su base annua) +1,5% annuo. Per i soci sovventori il tasso di remunerazione non può comunque essere superiore di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per gli altri soci nella ripartizione degli utili. (art. 4 comma 6 L 59/92) | |
RIMBORSI | Il socio receduto o escluso, se sovventore/finanziatore, (art. 11 L. 59/92) avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate aumentate in misura pari al tasso di inflazione (pari alla variazione indice prezzi al consumo FOI /Istat su base annua), indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, maggiorato della eventuale totale riserva divisibile al momento del recesso o di quota parte delle riserve medesime in presenza di altri strumenti finanziari, di cui al precedente punto 4 dei diritti patrimoniali. |
PRELAZIONE | All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci finanziatori/sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale. |
POSTERGAZIONE | Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori/sovventori solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari. |
DIRITTI AMMINISTRATIVI | Relativamente ai diritti amministrativi: Ai possessori di strumenti finanziari/azioni di sovvenzione a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. (art. 2526 c.c.) Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. |
Relativamente al Collegio Sindacale: Un Sindaco effettivo va scelto tra i soci finanziatori/sovventori se da essi richiesto. |
COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | Relativamente al Consiglio di Amministrazione: A UNIFOND spetta, se richiesto, la nomina di almeno un consigliere di amministrazione. |
CONDIZIONI EVENTUALI | In caso di non rispetto del progetto imprenditoriale potrà UNIFOND recedere anche prima del termine minimo indicato. In caso di distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, il 50% dei dividendi stessi (al netto delle imposte) deve essere accantonato per il rimborso della partecipazione del capitale detenuto da UNIFOND SpA. Patto di riacquisto della partecipazione, al valore di sottoscrizione rivalutato al tasso di inflazione (pari alla variazione indice prezzi al consumo FOI /Istat su base annua) +1,5% annuo, sia con terzi sia con soci che subentreranno al momento del recesso. |